CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1° luglio 2009
196.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1o luglio 2009. - Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di violenza sessuale.
Testo unificato C. 611 Caparini e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Laura MOLTENI (LNP), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla II Commissione il prescritto parere sul testo unificato delle proposte n. 611 Caparini e abbinate, quale risultante dagli emendamenti approvati.
Ricorda, quindi, che il provvedimento in esame è diretto a modificare la disciplina dei reati di violenza sessuale apportando integrazioni e modifiche alle norme del codice penale e del codice di procedura penale, al fine di potenziare le misure di contrasto ed introdurre misure volte a sviluppare interventi di natura socio assistenziale.
Nel corso della XV legislatura, la II Commissione aveva avviato l'esame di numerose proposte di legge finalizzate ad inasprire il sistema sanzionatorio per i reati di violenza sessuale, ad introdurre il cosiddetto delitto di molestie insistenti, a prevedere specifiche misure di sensibilizzazione e ad ampliare la tutela processuale civile e penale per le vittime di tali fattispecie criminose. L'iter legislativo non si era tuttavia concluso.

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I dati statistici evidenziano come il fenomeno della violenza sessuale sia ben più esteso di quanto risulterebbe dal numero delle denunce. Troppo spesso le stesse vittime non denunciano le violenze nei loro confronti.
La ratio che ispira tale provvedimento è quella, da un lato, di rafforzare la presenza e il sostegno delle istituzioni in favore delle vittime dei reati sessuali e, dall'altro lato, di dare un segnale di forza e d'intransigenza verso chi si rende colpevole di reati tanto infamanti.
Tali reati, oltre che provocare seri danni all'incolumità individuale, incidono sull'integrità psicologica della vittima rischiando di provocare un danno permanente alla sua vita.
Le nuove norme risultano destinate ad esplicare effetti principalmente nei confronti delle potenziali vittime degli autori dei reati, nonché degli operatori del settore chiamati a garantirne l'applicazione (magistrati, forze di polizia, amministrazione penitenziaria).
In relazione alle misure di informazione, sensibilizzazione e prevenzione della violenza sulle donne, l'articolato in esame prevede: l'obbligo, per le pubbliche autorità, di promuovere campagne di informazione e di sensibilizzazione; la formazione specifica in ambito scolastico e sanitario; il divieto di messaggi pubblicitari offensivi e discriminatori in relazione al genere; il monitoraggio statistico costante del fenomeno della violenza in famiglia e di genere, funzionale alla progettazione di nuove politiche di contrasto.
Tale approccio si configura in modo compatibile rispetto ai documenti all'esame delle istituzioni europee. Infatti, con decisione n. 779 del 20 giugno 2007 è stato istituito il programma specifico «Lotta alla violenza (Daphne III)». Il programma, istituito per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 con una dotazione di 116,85 milioni di euro, persegue l'obiettivo specifico di contribuire alla prevenzione e alla lotta contro tutte le forme di violenza che si verificano nella sfera pubblica o privata contro i bambini, i giovani e le donne, compresi lo sfruttamento sessuale e la tratta degli esseri umani, adottando misure di prevenzione e fornendo sostegno e protezione alle vittime e ai gruppi a rischio. Al fine di conseguire l'indicato obiettivo, il programma intende sostenere specifici tipi di azione, quali ad esempio studi e ricerche, elaborazione di indicatori, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, supporto e gestione di reti di esperti nazionali e progetti transnazionali specifici. Il 7 agosto 2006, la Commissione ha presentato una comunicazione relativa all'elaborazione di una coerente strategia globale per la misurazione della criminalità e della giustizia penale, contenente un Piano d'azione dell'Unione europea per il 2006-2010 (COM(2006)437). Scopo della comunicazione è delineare un quadro coerente all'interno del quale si elaboreranno dati statistici sulla criminalità e sulla giustizia penale al livello dell'Unione europea, nonché effettuare la misurazione della violenza contro le donne e della violenza domestica.
Entrando nel merito degli aspetti di principale interesse della Commissione, segnala che: il comma 7 dell'articolo 2 introduce tra le circostanze aggravanti del delitto di violenza sessuale l'aver agito nei confronti di una persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica; il disposto dell'articolo 9 introduce misure per la informazione e l'assistenza sociale delle vittime di violenza; in particolare, il comma 2 dell'articolo 9 prevede che i servizi sociali garantiscono alle persone vittime di violenza le cure, le soluzioni di emergenza e il sostegno necessari ai fini di un loro totale recupero; la disposizione dell'articolo 9 evidenzia perciò l'importanza della visibilità e della prevenzione di un problema che produce gravissime ripercussioni sociali. Naturalmente, tale sistema deve prevedere un programma di formazione specifico per tutti i professionisti, in qualsiasi modo destinati ad intervenire in situazioni caratterizzate dall'esercizio di violenza contro le donne. Per quanto riguarda i compiti che al comma 2 dell'articolo 8 vengono affidati ai servizi socio-assistenziali, si sottolinea come sia necessario sviluppare piani di formazione

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mirati a promuovere programmi di sensibilizzazione e formazione continua del personale, tali da permettere agli operatori di essere in grado di contribuire all'individuazione precoce di situazioni di disagio, al fine di prevenire i reati di violenza sessuale, anche attraverso programmi di educazione alla soluzione dei conflitti. Principali diritti per le donne vittime di violenza devono essere quelli all'informazione e all'assistenza sociale. Essi costituiscono, infatti, la condizione minima necessaria al reale godimento delle garanzie costituzionali di libertà, inviolabilità e sicurezza. Infine, ricorda che l'articolo 10 prevede che il Ministero per le pari opportunità, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale, predispone e presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività di coordinamento e di attuazione dell'azione contro gli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis e contro gli atti di violenza sessuale.
Si riserva, infine, di formulare una proposta di parere al termine del dibattito.

Antonio PALAGIANO (IdV), premesso di condividere l'inasprimento delle pene contro la violenza sessuale, esprime perplessità in ordine al coordinamento delle previsioni in materia di circostanze aggravanti di cui, rispettivamente, all'articolo 609-ter, comma 1, numero 1), come sostituito dall'articolo 2, e all'articolo 609-octies, comma 4, numero 1), come sostituito dall'articolo 4. Ritiene, inoltre, che sarebbe necessario precisare il riferimento al «contenuto esplicitamente sessuale» delle molestie di cui all'articolo 609-ter.1. del codice penale, aggiunto dall'articolo 6 del provvedimento in esame.

Paola BINETTI (PD), premesso di condividere le perplessità espresse dal collega Palagiano, rileva che le pene previste dall'articolo 572 del codice penale, come sostituito dall'articolo 7, sono meno gravi di quelle previste dall'articolo 609-bis del codice penale, come sostituito dall'articolo 1. Ciò, a suo avviso, contraddice alla necessità di punire in modo particolarmente severo gli abusi che si consumano in ambito familiare o nell'esercizio di un'attività di istruzione. Al riguardo, ricorda come proprio l'ambito familiare costituisca il contesto in cui si consuma la maggior parte degli abusi e delle violenze contro i soggetti deboli. Evidenzia, infine, l'apparente contraddizione tra l'articolo 609-ter, comma 1, numero 5), del codice penale, come sostituito dall'articolo 2, con il citato articolo 572 del codice penale, come sostituito dall'articolo 7.

Carlo CICCIOLI (PdL), presidente, fa presente che l'articolo 7 del provvedimento in esame, nel sostituire l'articolo 572 del codice penale, fa riferimento alla fattispecie penale dei maltrattamenti contro familiari, mentre gli articoli precedenti si riferiscono alle fattispecie connesse alla violenza sessuale.

Luisa BOSSA (PD), preso atto dei chiarimenti forniti dal presidente, giudica comunque incomprensibile la diversità della pena nel caso che la morte della persona offesa derivi da violenza sessuale, come previsto all'articolo 2, ovvero da maltrattamenti, come previsto all'articolo 7.

Delia MURER (PD) rileva che, su un tema come la violenza sessuale, sarebbe utile addivenire a una proposta di parere condivisa, la quale dovrebbe però necessariamente dar conto di quanto evidenziato nel corso del dibattito. In generale, ritiene che il provvedimento in esame non dedichi sufficiente attenzione al tema della prevenzione. Al riguardo, sarebbe necessario, in particolare, sviluppare il riferimento ai centri antiviolenza, contenuto nell'articolo 9, destinando inoltre apposite risorse alle azioni previste dal medesimo articolo. Esprime quindi un giudizio positivo sulle disposizioni di cui all'articolo 10, mentre rileva che non viene richiamato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa per i responsabili dei reati previsti dal provvedimento medesimo. Osserva, infine, che sembra esservi un curioso contrasto tra le pretese esigenze di privacy invocate dal Governo in materia di intercettazioni

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e le disposizioni di cui all'articolo 6, in materia di rilievi fotografici.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) auspica che sul provvedimento in esame si addivenga all'espressione di un parere ampiamente condiviso e invita, pertanto, il relatore a tener conto di quanto emerso nel corso del dibattito ai fini della predisposizione della sua proposta di parere.

Lucio BARANI (PdL) auspica che si possa addivenire all'approvazione di un parere ampiamente condiviso, ricordando come il testo in esame sia il frutto di un lavoro assai approfondito, condotto dalla II Commissione in uno spirito di costruttiva convergenza tra tutte le forze politiche. Suggerisce, inoltre, che, se non vi fossero obiezioni, la Commissione potrebbe valutare l'opportunità di procedere all'espressione del prescritto parere già nella seduta odierna. Nel merito della proposta di parere che il relatore si farà carico di presentare, richiama l'attenzione dei colleghi sull'esigenza di attenersi ai profili di competenza della Commissione, ferma restando la disponibilità del suo gruppo a inserire nel parere, sotto forma di osservazione, alcuni dei rilievi formulati nel corso del dibattito.

Vittoria D'INCECCO (PD), nel ringraziare i colleghi della maggioranza per le manifestazioni di apertura e di disponibilità verso le osservazioni formulate dai colleghi di opposizione, alle quali si associa, invita il relatore a tener conto di tali osservazioni all'atto di predisporre la sua proposta di parere.

Carla CASTELLANI (PdL) ricorda che, come ha giustamente osservato il collega Barani, il parere della Commissione dovrebbe concentrarsi sulle parti di rispettiva competenza e non, dunque, sulle pene, anche in considerazione del fatto che l'attività di prevenzione è spesso più significativa dell'azione repressiva.

Luisa BOSSA (PD), pur comprendendo il richiamo di alcuni colleghi alle specifiche competenze della Commissione, rileva che il provvedimento in esame appare come una proposta dimezzata, poiché mancano le risorse destinate alla prevenzione. In particolare, l'articolo 9 contiene un generico appello alle «autorità pubbliche», senza destinare loro risorse e senza dedicare specifica attenzione al ruolo della scuola. Condividendo, quindi, le osservazioni formulate dalla collega Binetti, aggiunge che sarebbe necessaria una riflessione sulla evidente contraddizione tra la logica del provvedimento in esame e l'impostazione del provvedimento in materia di intercettazioni. Ritiene, infine, che sarebbe forse opportuno un esame più attento del provvedimento in titolo, senza procedere all'approvazione di un parere già nella seduta odierna.

Laura MOLTENI (LNP), relatore, desidera evidenziare, innanzitutto, che la Commissione ha oggi l'occasione di esprimere una valutazione unanime su un tema, come la violenza sessuale, che non deve conoscere differenziazioni sulla base degli schieramenti politici, ma deve essere affrontato avendo di mira esclusivamente il bene comune. Per questa ragione, tenterà di recepire le osservazioni emerse nel corso del dibattito all'interno della proposta di parere che si accinge a presentare. Rileva, peraltro, che tale proposta di parere dovrà tener conto delle specifiche competenze della Commissione. Condivide, comunque, l'opportunità di richiamare l'importanza, anche nel caso della violenza sessuale, delle disposizioni in materia di divieto di avvicinamento del reo ai luoghi frequentati dalla persona offesa, come proposto dalla collega Murer. Osserva quindi, rivolta alla collega Binetti, che l'articolo 7 si riferisce, come ricordato dal presidente, a una fattispecie penale diversa da quella contemplata negli articoli precedenti e, pertanto, può essere opportuno l'adeguamento del titolo al contenuto del provvedimento. Quanto all'articolo 9, di cui riepiloga brevemente i contenuti, si dichiara disponibile a inserire uno specifico riferimento alla centralità delle istituzioni scolastiche, condividendo, in generale, la necessità di rafforzare le azioni di

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prevenzione, contemplando l'esigenza di promuovere la cultura del rispetto. Propone, quindi, una sospensione della seduta al fine di presentare una proposta di parere che recepisca quanto emerso nel corso del dibattito.

Paola BINETTI (PD) dichiara di condividere l'auspicio di un parere ampiamente condiviso, nello stesso spirito che, in Aula, ha accompagnato, nella seduta odierna, l'approvazione di mozioni in materia di iniziative per l'affermazione dei diritti delle donne e per la parità di genere in vista del prossimo vertice del G8. In proposito, ritiene fondamentale che, nella proposta di parere del relatore, sia inserito un riferimento ai cinque temi già emersi nel corso della discussione: la modifica del titolo del provvedimento in esame, al fine di adeguarlo all'effettivo contenuto normativo; una maggiore attenzione per le azioni di prevenzione; lo stanziamento di risorse aggiuntive volte a sostenere tali azioni; un richiamo all'importanza, anche nei casi di violenza sessuale, del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; il rigoroso rispetto di un principio di proporzionalità tra gravità dei reati e relativa pena.

Delia MURER (PD), condividendo quanto testé esposto dalla collega Binetti, desidera aggiungere un invito al relatore a richiamare l'importanza della rete dei centri antiviolenza.

Carlo CICCIOLI, presidente, sospende brevemente la seduta, come richiesto dal relatore, per dare modo al relatore medesimo di formulare una proposta di parere, anche alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito.

La seduta, sospesa alle 15.15, è ripresa alle 15.55.

Laura MOLTENI (LNP), relatore, tenendo conto delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato).

Carlo CICCIOLI, presidente, propone che, se non vi sono obiezioni, la Commissione proceda già nella seduta odierna all'approvazione della proposta di parere del relatore.

La Commissione concorda. Nessuno chiedendo di intervenire, approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1o luglio 2009. - Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale.
C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci, C. 1214 Di Virgilio e C. 2040 Mosella.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 giugno 2009.

Luciana PEDOTO (PD) ritiene che, nell'esame delle proposte di legge in titolo, sia necessario assicurare che le banche private per la conservazione del sangue cordonale rispettino i medesimi requisiti garantiti dalle banche pubbliche. Con riferimento, quindi, al rapporto tra banche italiane e banche estere per la conservazione del sangue cordonale, osserva che sarà necessario prevedere criteri di preferenza e misure di favore per gli istituti italiani, anche con riferimento alle procedure autorizzative. Ricorda, altresì, che alcune proposte di legge prevedono l'istituzione di centri nazionali per la raccolta dei tessuti in discorso, sotto il coordinamento del direttore dell'Istituto superiore

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di sanità. Al riguardo, ritiene opportuno prevedere che il direttore dell'IIS sia affiancato da un comitato scientifico, che possa garantire continuità nell'aggiornamento delle potenzialità clinico-terapeutico dei centri e svolgere una funzione dinamica di proposta e controllo dei criteri adottati dalle banche regionali. Sottolinea, infine, la necessità di assicurare una funzione di raccordo tra i centri e di creare una banca-dati funzionale a tale collegamento.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), premesso di condividere l'esigenza di un intervento legislativo in materia di conservazione del sangue cordonale, ritiene che l'impostazione di alcune delle proposte di legge in titolo - che prevede l'istituzione di tre centri coordinati a livello nazionale - possa costituire la base per un'ampia condivisione del provvedimento in esame. Ricorda, quindi, come tale intervento debba assicurare la massima trasparenza e garantire i servizi connessi alla conservazione del sangue cordonale a tutti i cittadini. Richiama, infine, la necessità di investire risorse sulla formazione e sulla ricerca, al fine di cogliere le opportunità terapeutiche che possono derivare dalle cellule embrionali cordonali.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ricorda che, in Italia, le cellule staminali del cordone ombelicale possono essere solo donate ad alcune strutture pubbliche attraverso centri trasfusionali convenzionati. La raccolta e la conservazione sono pertanto limitate dalle risorse destinate alla sanità pubblica, da problemi logistico-organizzativi, legati al numero di centri di raccolta e alla disponibilità e formazione del personale, nonché dalla scarsa informazione sull'argomento. Di conseguenza, in Italia, la donna che volesse conservare per uso autologo il cordone ombelicale del proprio figlio può farlo solo chiedendo l'autorizzazione al centro nazionale trapianti, per inviarlo all'estero. Nella sola Unione europea sono sedici i Paesi dove, accanto ai centri pubblici di raccolta e conservazione, è possibile rivolgersi a centri privati, autorizzati e accreditati. È dunque necessaria una proposta di legge per consentire anche alle donne italiane la conservazione per uso autologo delle cellule staminali del cordone ombelicale del proprio figlio. In questa vicenda, a suo avviso, sono molti i fattori in gioco, che dovrebbero trovare soddisfazioni senza creare conflitti: salute pubblica e necessità di promuovere la donazione e renderla praticabile; libertà di scegliere per il bene del proprio figlio; libera circolazione delle merci e delle persone all'interno dell'Unione europea; favore per l'iniziativa del privato anche a supporto del pubblico; applicazione di leggi per i cittadini, con informazioni utili per una libera scelta. In conclusione, sollecita la risposta alla sua interrogazione a risposta scritta 4-03102, che verte su un argomento analogo a quello delle proposte di legge in titolo.

Carlo CICCIOLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 1o luglio 2009. - Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 15.30.

Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge n. 451/1997.
Testo unificato C. 1800 Mussolini e C. 1914 Capitanio Santolini.

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 25 giugno 2009.

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Carlo CICCIOLI, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata con il resoconto stenografico. Avverte, altresì, che sull'emendamento 2.1 del relatore la I Commissione e il Comitato per la legislazione hanno espresso, rispettivamente, parere favorevole e parere favorevole con osservazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 2.1 del relatore. Approva quindi l'articolo 2.

Carlo CICCIOLI, presidente, dà conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza. Avverte, altresì, che la presidenza s'intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, il testo unificato delle proposte di legge C. 1800 Mussolini e C. 1914 Capitanio Santolini, come risultante dall'emendamento approvato.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.