CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1° luglio 2009
196.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 1o luglio 2009. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta.

(Seguito della discussione del testo unificato e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 30 giugno 2009.

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha presentato e illustrato i propri emendamenti e il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso i pareri sulle proposte emendative relative all'articolo 1. Avverte che il relatore ha presentato ulteriori proposte emendative (vedi allegato). Fissa quindi il termine per i subemendamenti alle ulteriori proposte emendative presentate dal relatore alle ore 12 di lunedì 6 luglio. Contestualmente avverte che anche il termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte

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emendative presentate nella seduta di ieri è riaperto e fissato alle ore 12 di lunedì 6 luglio.
Dà quindi la parola al relatore per l'illustrazione delle ulteriori proposte emendative presentate nella seduta odierna.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, avverte di aver presentato per la seduta odierna alcuni ulteriori emendamenti ed articoli aggiuntivi, che si aggiungono a quelli già presentati ieri e che intervengono anche su questioni di notevole rilevanza, quali ad esempio gli accertamenti per chi guida sotto l'effetto di droghe, la semplificazione delle procedure e l'abbreviamento dei tempi del ricorso al giudice di pace e un insieme di interventi per il settore dell'autotrasporto. Passando ad una rapida illustrazione dei singoli emendamenti presentati, fa presente che l'emendamento 1.15 interviene sulla materia del trasporto dei blocchi di pietra naturale, consentendo il trasporto eccezionale anche quando non il singolo blocco di pietra, ma il complesso dei blocchi trasportati supera i limiti di massa previsti dal codice della strada. Si tratta, in sostanza, di una norma di semplificazione, in quanto si evita la verifica dei limiti di massa sui singoli blocchi. L'articolo aggiuntivo 1.01 riconosce pienamente le funzioni di polizia stradale esercitate dal Corpo forestale dello Stato. L'emendamento 10.4 integra le disposizioni già introdotte in materia di svolgimento irregolare dei corsi per istruttori, in modo da prevedere l'inibizione al prosieguo dell'attività nel caso di reiterazione delle irregolarità nel quinquennio. L'emendamento 12.7 reca diverse modifiche all'articolo 21, che disciplina l'attuazione nell'ordinamento nazionale della normativa comunitaria e internazionale in materia di periodi di guida e di riposo, finalizzate a evitare che le sanzioni per le violazioni dei limiti massimi stabiliti su base settimanale si cumulino alle sanzioni per le violazioni dei limiti massimi stabiliti su base giornaliera. Di conseguenza, a fini di coordinamento, sono modificate anche le disposizioni dell'articolo 12 concernenti la sottrazione di punti relativa alle predette violazioni. Con il medesimo emendamento è inserito, all'articolo 21, anche il comma 2-bis, che sancisce normativamente l'esenzione dal pedaggio per i veicoli delle Capitanerie di porto; segnalo peraltro, anche al fine di escludere una eventuale onerosità di tale disposizione, che già attualmente, per effetto di una nota ministeriale, tali veicoli sono esenti dal pedaggio. L'emendamento 13.4 ha finalità puramente tecniche, in quanto precisa la formulazione del comma 1-ter, inserito nell'articolo 128 del codice, relativo alla revisione della patente in caso di coma. L'emendamento 15.9 mira a individuare una linea d'intervento efficace per porre un limite all'utilizzo improprio degli autovelox. La disposizione attualmente inserita nel testo unificato impone un divieto che riguarda esclusivamente i corpi e i servizi di polizia municipale e si riferisce in modo specifico alle autostrade e alle strade extraurbane principali. Ritengo che una formulazione più appropriata e più incisiva, recuperando alcuni elementi già emersi nel corso dell'esame in sede referente, potrebbe essere quella per la quale i proventi degli accertamenti effettuati mediante apparecchi o dispositivi di rilevamento della velocità a distanza sono attribuiti non all'ente che ha effettuato l'accertamento, ma all'ente che è proprietario della strada su cui l'accertamento medesimo è stato effettuato. In questo modo, con una disposizione di valenza generale, si garantisce che gli accertamenti svolti per finalità di sicurezza stradale possano proseguire, mentre si rendono inutili quelli effettuati per finalità di gettito. L'emendamento 22.25 assume a mio giudizio un particolare rilievo, in quanto introduce alcune disposizioni che permettono agli organi di polizia stradale di effettuare accertamenti su campioni di liquidi biologici, in modo da verificare lo stato di alterazione per aver assunto sostanze stupefacenti, con strumenti assai più semplici e in tempi più rapidi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente, secondo cui gli agenti di polizia devono accompagnare il conducente presso strutture sanitarie,

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dove effettuare il prelievo di campioni e la relativa visita medica. Contestualmente, sono semplificate le modalità di finanziamento degli accertamenti riferiti alla guida in stato di ebbrezza e alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti che, sulla base delle previsioni introdotte dal testo in esame saranno finanziati con il 2,5 per cento del totale annuo dei proventi delle sanzioni di spettanza dello Stato. L'articolo aggiuntivo 22.09 rappresenta, come già le modifiche introdotte all'articolo 21 in materia di tempi di guida e di riposo, un ulteriore intervento in materia di autotrasporto. Con tale articolo aggiuntivo, è previsto anche per i conducenti di mezzi utilizzati per l'attività di autotrasporto di persone o cose che siano di nazionalità italiana la possibilità di effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta, pari al minimo fissato per i singoli casi. Sulla base della normativa vigente tale possibilità è già prevista per i veicoli immatricolati all'estero. Quando il trasgressore non si avvalga della possibilità di versamento immediato, è tenuto a versare una cauzione, in mancanza della quale si dispone il fermo amministrativo del veicolo, che è affidato ai soggetti che hanno stipulato con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio convenzioni per la custodia dei veicoli, ai sensi dell'articolo 214-bis del codice. Quest'ultima previsione è inserita anche nella disciplina relativa ai veicoli immatricolati all'estero, per evitare che, come accade attualmente, il fermo amministrativo del veicolo risulti sostanzialmente vanificato per il fatto che il trasgressore rimane custode del veicolo medesimo. Anticipa che l'articolo aggiuntivo in esame persegue, pur con una diversa e articolata formulazione, le medesime finalità dell'articolo aggiuntivo Montagnoli 18.02. Ritiene assai importante anche l'articolo aggiuntivo 22.08 che reca diversi interventi con cui si modifica la disciplina del ricorso al giudice di pace. Rileva che tali interventi hanno, per un verso, finalità di semplificazione, poiché si ribadisce e si chiarisce che è esclusa la possibilità di impugnare con ricorso al giudice di pace i verbali di accertamento delle violazioni connesse ai reati in dipendenza di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e si stabilisce, in via generale, che l'opposizione non abbia effetti sospensivi, salvo che il giudice disponga, in modo motivato e in contraddittorio con le parti la sospensione dell'esecuzione del provvedimento. Osserva che in questo modo si esclude che la sospensione, come accade troppo spesso, sia adottata senza giustificazione e senza aver sentito l'autorità che ha adottato il provvedimento; al tempo stesso si prevede che l'ordinanza di sospensione possa essere impugnata con ricorso in tribunale. Sottolinea che effetti di semplificazione ha anche la previsione per cui la legittimazione passiva, nel caso dei ricorsi al giudice di pace, è riconosciuta al prefetto, quando l'accertamento della violazione è stato compiuto da agenti dello Stato o comunque appartenenti a strutture di dimensione nazionale, mentre spetta alle regioni, alle province e ai comuni, quando l'accertamento è stato compiuto da agenti dipendenti da tali enti. Evidenzia che il prefetto può essere rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura o, sulla base di convenzioni da stipulare senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, da avvocati delegati. Contestualmente fa presente che le misure contenute nell'emendamento mirano ad abbreviare i tempi di svolgimento del ricorso. Si riduce, infatti, da 60 a 30 giorni il termine per la proposizione del ricorso ed è stabilito in 30 giorni il termine per la fissazione dell'udienza di comparizione. Rileva che nel caso in cui il ricorso contenga istanza di sospensione, l'udienza di comparizione deve essere fissata entro 20 giorni dal deposito. Sottolinea che sono infine disciplinate le modalità per il pagamento della sanzione, considerato che la disciplina dettata dal comma 3 dell'articolo 204-bis, che prevedeva il deposito da parte del ricorrente, presso la cancelleria del tribunale, di una somma pari alla metà del massimo previsto come sanzione per la violazione in questione è stata dichiarata illegittima con sentenza della Corte costituzionale.

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Tornando all'illustrazione dei propri emendamenti, fa presente che l'emendamento 23.6 precisa la formulazione delle finalità individuate negli articoli 23 e 29, relativamente alla segnaletica e alle barriere, aggiungendo alla sostituzione, ammodernamento e potenziamento, anche la messa a norma e la manutenzione. L'emendamento 33.1 assicura il rispetto delle competenze del Garante per la protezione dei dati personali relativamente alle direttive concernenti l'introduzione in via sperimentale del casco elettronico e della «scatola nera». L'articolo aggiuntivo 39.01 costituisce un ulteriore elemento delle misure per il settore dell'autotrasporto. Si introducono infatti sanzioni amministrative pecuniarie e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per i veicoli immatricolati all'estero che, nello svolgimento di attività di svolgimento di cabotaggio stradale, violino la normativa comunitaria e la disciplina nazionale di esecuzione. Ritiene la previsione di tali sanzioni particolarmente opportuna in considerazione del fatto che la normativa di esecuzione adottata in Italia risulta, anche in questo caso, assai più favorevole all'apertura del mercato alle imprese di altri Stati membri, di quanto non lo sia la disciplina adottata da Paesi come la Francia o l'Austria, con effetti di penalizzazione per le imprese nazionali. Sempre in materia di autotrasporto, ritiene opportuno segnalare già adesso l'emendamento Montagnoli 27.4 che, in caso di incidente da cui derivi la morte o lesioni gravi o gravissime prevede che alla responsabilità per il conducente si aggiunga la verifica verso il vettore, il committente, il caricatore e il proprietario della merce trasportata, in modo da far emergere, ove sussistano, gli elementi di responsabilità riconducibili a tali soggetti. Anticipa su questo emendamento il parere favorevole, con una limitata riformulazione, perché, insieme con le proposte emendative concernenti le modifiche della disciplina dei tempi di guida e di riposo, le modalità di pagamento delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni per violazione, da parte di veicoli immatricolati all'estero, della normativa comunitaria e nazionale in materia di cabotaggio stradale, va a costituire un complesso di misure di notevole rilievo per il settore dell'autotrasporto, che sono il risultato di un intenso confronto condotto dal Governo con le associazioni del settore. Nel presentare tali emendamenti giudica pertanto doveroso riconoscere l'impegno dedicato dal sottosegretario Giachino nella loro definizione.

Mario VALDUCCI, presidente, fa presente che il deputato Meta ha chiesto, a nome del proprio gruppo, di non procedere oggi all'esame della votazione degli emendamenti per il fatto che, per ragioni diverse, i membri del gruppo che abitualmente partecipano ai lavori della Commissione non possono essere presenti. Accogliendo la richiesta del deputato Meta, rinvia quindi all'Ufficio di Presidenza già previsto per la giornata odierna la definizione dei tempi per il prosieguo dell'esame del provvedimento.Rinvia quindi il seguito della discussione del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 1o luglio 2009. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.45.

Proposta di nomina del dottor Paolo Silverio Piro a presidente dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci.
Nomina n. 39.

(Esame e rinvio).

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La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Settimo NIZZI (PdL), relatore, avverte che, nella giornata di ieri, è stata trasmessa dal Governo la proposta di nomina del dottor Paolo Silverio Piro a Presidente dell'autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci.
Ricorda che il dottor Piro già riveste la carica di Presidente, che il suo mandato quadriennale è scaduto il 18 maggio scorso e attualmente opera in regime di prorogatio. Rileva quindi l'esigenza di pervenire rapidamente alla conclusione dell'iter di proposta di nomina, per evitare la necessità di procedere al commissariamento dell'Autorità portuale.
Fa presente che il dottor Piro, laureato in giurisprudenza, possiede un'ampia esperienza sia sotto il profilo professionale, sia dal punto di vista degli incarichi pubblici ricoperti. Per quanto riguarda il primo aspetto, si limita a ricordare che il dottor Piro ha iniziato la propria attività come responsabile, dal 1977 al 1979, dell'ufficio legale della società allora concessionaria del porto di Porto Rotondo. Dal 1979 al 2000 ha ricoperto l'incarico di Segretario generale del Consorzio del Comprensorio di Porto Rotondo e dal 2002 al 2005 è stato membro del Consiglio di amministrazione del medesimo Consorzio. Ha svolto altresì incarichi di vertice in consorzi e società private.
Sottolinea che all'attività professionale si aggiunge una profonda conoscenza delle esigenze del territorio e del suo tessuto economico, dal momento che il dottor Piro è stato, dal 1970 al 1980, consigliere del Comune di Olbia e, dal 1985 al 1990, assessore del medesimo Comune. Ricorda inoltre che nel 2000 è stato nominato dal Comune di Olbia membro del Consorzio pubblico per lo sviluppo industriale della città. Ribadisce che dal 2005 è stato nominato Presidente dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci.
Fa presente che, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di nomina di Presidenti delle Autorità portuali, sono stati consultati gli enti interessati, che hanno indicato il nominativo del dottor Piro. Si tratta in particolare della Provincia e della Camera di commercio di Sassari, nonché dei Comuni di Olbia, Porto Torres e Golfo Aranci. Evidenzia che la Provincia di Olbia-Tempio ha indicato il nominativo del dottor Piro, insieme ad altri due nominativi. Sottolinea che, successivamente, acquisite le designazioni degli enti locali è stata richiesta l'intesa della Regione autonoma della Sardegna, che si è espressa favorevolmente sul nominativo del dottor Piro con nota del Presidente Cappellacci in data 19 giugno 2009.
Rileva che il dottor Piro ha dimostrato rilevanti capacità nella gestione dell'Autorità portuale di Olbia-Golfo Aranci, e ricorda i numerosi interventi infrastrutturali realizzati nel porto di Olbia.
In considerazione delle qualità che emergono dal curriculum del dottor Piro, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di conferma a Presidente dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci e auspica che la Commissione pervenga tempestivamente ad approvare tale proposta.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.