CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 giugno 2009
195.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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Martedì 30 giugno 2009. - Presidenza del presidente Lino DUILIO.

La seduta comincia alle 19.40.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Progetto di legge recante modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (TU C. 1800 Mussolini e C. 1914 Capitanio Santolini) - esame emendamento 2.1.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del progetto di legge in titolo.

Arturo IANNACCONE, relatore, segnala preliminarmente che nella proposta di parere da lui formulata vi è una osservazione volta a migliorare, sul piano squisitamente formale, il testo trasmesso dalla Commissione, così da renderlo anche più efficace. Illustra quindi la seguente proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione,
preso in esame l'emendamento 2.1 al provvedimento recante Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, approvato in linea di principio dalla Commissione di merito nella seduta dello scorso 25 giugno e finalizzato ad autorizzare il Governo a modificare il regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007 con un provvedimento di analoga natura, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;
rilevato che il provvedimento, in entrambi gli articoli, integra la denominazione

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della Commissione parlamentare («per l'infanzia e per l'adolescenza») ed i relativi compiti, anche al fine di qualificare come «obbligatorio» il parere che essa rende sul Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;
evidenziato che il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 103 già prevede che sul suddetto piano sia «sentita la Commissione parlamentare per l'infanzia», che si esprime entro sessanta giorni, per poi essere emanato entro i trenta giorni successivi, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere della Conferenza unificata;
alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
dovrebbe valutarsi l'opportunità di far confluire in un'unica disposizione, da un lato, le due norme che integrano la denominazione della Commissione (segnatamente, sopprimendo il comma 1 dell'articolo 1, dal momento che l'articolo 2, al comma 1 già novella espressamente la legge n. 451 del 1997 e, in maniera onnicomprensiva, tutte le disposizioni in cui ricorra il riferimento alla Commissione) e, dall'altro lato, le due norme sul parere parlamentare: a tale ultimo riguardo, i contenuti dell'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 2, comma 3, potrebbero essere trasfusi in una sola disposizione che, autorizzando il Governo a riformulare il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, indichi come norma generale regolatrice della materia la qualificazione del parere della Commissione come «obbligatorio» e la definizione di una corretta sequenza dei pareri previsti (ovvero prima la Conferenza unificata e quindi la Commissione parlamentare).»

Il Comitato approva la proposta di parere.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009 (Esame C. 2449 Governo).
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione - Parere con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Roberto OCCHIUTO, relatore, ricorda che il provvedimento consta di 9 articoli, suddivisi in tre Capi, nonché degli Allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi. Nel segnalare con favore che il disegno di legge è corredato delle relazioni istruttorie AIR e ATN, evidenzia anche che esso presenta collegamenti con lavori legislativi, segnatamente con il progetto di legge collegato alla manovra di finanza pubblica di cui all'a.C.1441-ter-B, discusso nella seduta odierna dell'Assemblea.
In ordine all'omogeneità delle disposizioni, dopo aver ricordato che il disegno di legge comunitaria contiene per sua natura disposizioni di carattere eterogeneo, essendo volto a prevedere l'attuazione della normativa e della giurisprudenza comunitarie nel nostro ordinamento, fa presente che l'articolo 7 contiene una disposizione in materia di analisi dei prodotti vinosi che neppure sotto l'aspetto finalistico appare connessa all'ambito di intervento della legge comunitaria annuale.

Illustra quindi la seguente proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2449 e rilevato che:
esso reca - secondo il consueto e consolidato procedimento di adempimento degli obblighi comunitari e di adeguamento dell'ordinamento interno mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi - una pluralità di deleghe legislative finalizzate

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al recepimento delle direttive elencate negli allegati (3 nell'allegato A e 7 nell'allegato B), nonché ulteriori deleghe per l'attuazione di quattro decisioni quadro (articoli 8 e 9); ulteriori disposizioni di delega, anch'esse usualmente inserite nelle leggi comunitarie, hanno invece ad oggetto l'introduzione di sanzioni penali ed amministrative di competenza statale per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario (articolo 3), ovvero il coordinamento normativo per l'adozione di testi unici o codici di settore (articolo 5); tuttavia, in tale ambito si rinviene una disposizione in materia di analisi dei prodotti vinosi (all'articolo 7) che non appare direttamente connessa alle specifiche finalità che l'articolo 9 della legge n. 11 del 2005 affida alla legge comunitaria annuale, in quanto non legata all'esigenza di dare attuazione alla normativa ed alla giurisprudenza comunitaria;
confermando le soluzioni adottate nelle leggi comunitarie degli ultimi anni, anche il presente provvedimento individua per relationem i termini di esercizio delle deleghe, fissandoli in coincidenza con quelli previsti dalle singole direttive per il recepimento (nessuna delle quali risulta prossima alla scadenza) ovvero in dodici mesi nel caso in cui la direttiva non indichi un termine; tale previsione, come rilevato in precedenti occasioni dal Comitato, risulta sicuramente utile a prevenire il rischio che, in ragione del prolungarsi dell'iter parlamentare, siano fissati termini non compatibili con le prescrizioni comunitarie;
il provvedimento fissa, all'articolo 5, comma 2, il divieto di operare modifiche, deroghe o abrogazioni implicite delle norme raccolte nei testi unici e codici che il Governo è delegato ad adottare ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, divieto che tuttavia ha ovviamente una valenza solo monitoria nei confronti del legislatore, non potendo una norma di legge vincolare giuridicamente una norma successiva di grado gerarchico equivalente;
esso contiene rinvii normativi generici o imprecisi (l'articolo 2, comma 1, alinea, dovrebbe riferirsi esclusivamente ai principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo III e non anche a quelli del capo II del provvedimento, che reca soltanto due disposizioni volte alla manutenzione della legislazione vigente, anche se erroneamente la rubrica del capo è formulata come «principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa»; inoltre, all'articolo 5, comma 1, si dispone una specifica procedura di adozione degli schemi di decreto legislativo ove essi riguardino la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente tra Stato e regioni o, più genericamente, «altre materie di interesse delle regioni»);
il disegno di legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia di una sintetica relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); risulta particolarmente articolata la relazione illustrativa che, oltre a dar conto in modo dettagliato del procedimento istruttorio e dei contenuti del testo, reca anche i dati (che, secondo il testo vigente della legge n. 11 del 2005, dovrebbero essere riportati in una Nota aggiuntiva, ma che - a seguito della modifica dell'articolo 6 della legge comunitaria 2008, approvata dalle Camere lo scorso 23 giugno - devono adesso essere inseriti nella relazione illustrativa) sulle procedure di contenzioso che coinvolgono l'Italia, sulle direttive da attuare in via amministrativa, e sui provvedimenti adottati dalle Regioni e Province autonome al fine di dare attuazione agli obblighi comunitari;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'Allegato B, sia soppresso il richiamo alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19

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novembre 2008, relativa ai rifiuti, in quanto la medesima direttiva è già contenuta nell'Allegato B della citata legge comunitaria 2008, di prossima pubblicazione;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 4 - che interviene in merito all'attribuzione delle entrate derivanti dalle tariffe rinviando alla disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 9 della - l'esigenza di richiamare anche il comma 2-bis del citato articolo 9, introdotto dalla citata legge comunitaria 2008 proprio allo scopo di attribuire a tale disciplina rango di norma generale, essendo stata in passato riprodotta in tutte le leggi comunitarie;
all'articolo 5, comma 1 - ove si conferisce una delega per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie da esercitare «entro i diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere che il termine della delega decorra, invece, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi cui si riferisce la successiva attività di riordino, e sia eventualmente coincidente con il termine di esercizio della delega integrativa e correttiva (ovvero 24 mesi), in analogia a quanto attualmente disposto dalla citata legge comunitaria 2008, proprio in accoglimento di un rilievo formulato dal Comitato per la legislazione; ciò anche al fine di evitare che il termine possa in ipotesi scadere addirittura prima della scadenza del termine di esercizio di alcune deleghe (ad esempio, il termine per il recepimento della direttiva 2008/104/CE, inclusa nell'allegato B, scade il 5 dicembre 2011)».

A seguito di una specifica richiesta di Doris LO MORO, Roberto OCCHIUTO, relatore, si dichiara disponibile, ove il Comitato ritenga, a presentare emendamenti diretti a modificare il testo nel senso indicato, in particolare con riguardo alla condizione contenuta nella sua proposta di parere.

Lino DUILIO, presidente, nel ringraziare il relatore per la disponibilità manifestata, si esprime favorevolmente sul consolidamento della prassi invalsa, per la quale ai pareri adottati dal Comitato fanno seguito apposite proposte emendative su iniziative dei suoi membri.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 20.