CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 giugno 2009
193.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 24 giugno 2009.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
C. 1441-ter-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 8.45 alle 9.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 giugno 2009. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.25.

Sull'ordine dei lavori.

Andrea GIBELLI, presidente, propone di passare prima all'esame del provvedimento

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C. 2449 e di procedere successivamente, in sede di atti del Governo, con la proposta di nomina all'ordine del giorno della seduta odierna.

La Commissione concorda.

Legge comunitaria 2009.
C. 2449 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008.
Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto.

Andrea GIBELLI, presidente, avverte che la Commissione svolgerà nelle giornate di oggi e di domani l'esame congiunto del disegno di legge comunitaria 2009 e della Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2008. Nella giornata odierna, alle ore 18, è fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge comunitaria che dovranno essere riferiti alle parti di competenza della X Commissione. La discussione dei due atti proseguirà quindi disgiuntamente e si concluderà nella giornata di domani, giovedì 25 giugno, quando la Commissione approverà una relazione sulle parti di propria competenza del disegno di legge comunitaria e nominerà un relatore che potrà partecipare per riferirvi alle sedute della XIV Commissione politiche dell'Unione europea. Per quanto riguarda la Relazione annuale, la discussione proseguirà dopo la conclusione dell'esame del disegno di legge comunitaria e si dovrà concludere con l'approvazione di un parere.
Invita il relatore, onorevole Torazzi, ad intervenire sui provvedimenti in titolo.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, sottolinea che il provvedimento, presentato in prima lettura alla Camera, è esaminato congiuntamente alla Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2008, consta di 9 articoli, suddivisi in tre Capi, nonché di due allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (recanti rispettivamente 3 e 7 direttive da recepire a seconda dei casi con o senza il parere delle competenti commissioni parlamentari).
Il disegno di legge interviene in diversi settori ora delegando il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di decreti legislativi, ora modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario.
Esso è corredato sia di un'ampia relazione illustrativa, sia dell'analisi tecnico-normativa e di una sintetica analisi dell'impatto della regolamentazione.
In particolare, la relazione di accompagnamento illustra i contenuti dei nove articoli di cui si compone il disegno di legge e segnala le disposizioni espunte rispetto al testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in quanto collocate in altri provvedimenti.
Si accenna così ad un fenomeno piuttosto diffuso negli ultimi anni: alla legge comunitaria annuale si affiancano ulteriori provvedimenti, in qualche caso anche d'urgenza, volti a dare attuazione agli obblighi comunitari. Si rammenta tra gli altri, il disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica C. 1441-ter-C, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. A titolo esemplificativo, si segnalano le seguenti disposizioni: l'articolo 4, volto a dare attuazione al capo II del regolamento comunitario n. 765/2008, in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti; l'articolo 61 consente l'applicazione di alcune previsioni del regolamento n. 1370/2007,

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sui servizi pubblici di trasporto passeggeri, per la cui integrale attuazione è prevista una lunga fase transitoria.
Il Capo I (articoli 1-5) presenta le seguenti disposizioni di carattere generale sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari: l'articolo 1 delega il Governo al recepimento delle direttive riportate negli allegati A e B entro il termine previsto da ciascuna direttiva. Il procedimento di delega prevede il parere delle competenti Commissioni parlamentari con riguardo alle direttive di cui all'allegato B, nonché all'allegato A se si preveda il ricorso a sanzioni penali, ed il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari per le direttive che comportano conseguenze finanziarie. Viene inoltre stabilito un obbligo di relazione alle Camere sia sull'esercizio delle deleghe sia sull'attuazione delle direttive da parte delle regioni; l'articolo 2 detta i princìpi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe contenute nell'articolo 1; l'articolo 3 delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della legge; l'articolo 4 stabilisce che gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli - che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria - sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, purché ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria; l'articolo 5 conferisce una delega al Governo per l'adozione di testi unici o codici di settore finalizzati al coordinamento delle disposizioni attuative delle direttive comunitarie adottate sulla base delle deleghe contenute nel provvedimento in esame con le norme vigenti nelle stesse materie.
Il Capo II (articolo 6 e 7) reca disposizioni particolari di adempimento, nonché princìpi e criteri direttivi specifici di delega legislativa. In particolare, l'articolo 6, recependo la direttiva 2008/46/CE, che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), differisce al 30 aprile 2012 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV, del decreto legislativo n. 81 del 2008; l'articolo 7 dispone l'abrogazione della norma (articolo 14, comma 8, della legge n. 82 del 2006) che impone ai laboratori di analisi, che sottopongano ad analisi ufficiale qualsiasi prodotto vinoso, di effettuare la ricerca sistematica dei denaturanti dalla stessa legge previsti.
Il Capo III (articoli 8 e 9) prevede due deleghe volte all'attuazione di alcune decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. In particolare, l'articolo 8 reca una delega al Governo per la piena attuazione di quattro decisioni quadro:
a) 2001/413/GAI relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;
b) 2002/946/GAI per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali;
c) 2004/757/GAI per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati ed alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti;
d) 2008/841/GAI relativa alla lotta contro la criminalità organizzata; l'articolo 9 delega il Governo ad introdurre nell'ordinamento due nuove fattispecie penalmente rilevanti, al fine di attuare la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 maggio 2001 in tema di lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

La relazione illustrativa reca altresì l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa e dei provvedimenti assunti a livello regionale per il recepimento e l'attuazione degli atti comunitari nelle

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materie di competenza delle regioni e delle province autonome.
Per quanto riguarda le norme direttamente riconducibili alle competenze della X Commissione Attività produttive, si segnalano due direttive contenute nell'Allegato B del disegno di legge in esame. In particolare, la direttiva 2008/92/CE del Parlamento e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, procede alla rifusione delle disposizioni della direttiva 90/377/CEE e successive modifiche concernenti la procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. La trasparenza dei prezzi dell'energia è essenziale per la realizzazione e il buon funzionamento del mercato interno dell'energia. Essa può contribuire a eliminare le discriminazioni tra i consumatori, favorendo la libera scelta tra le diverse fonti energetiche e tra i fornitori. La direttiva, entrata in vigore il 27 novembre 2007, impone agli Stati membri l'adozione delle misure necessarie affinché le imprese che forniscono gas o elettricità ai consumatori industriali finali comunichino all'Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat):
a) i prezzi e le condizioni di vendita di gas e di elettricità ai suddetti consumatori;si tratta di informazioni che consentiranno un paragone con le altre fonti energetiche (petrolio, carbone, energie fossili e rinnovabili) e gli altri consumatori;
b) i sistemi di prezzi in vigore;
c) la ripartizione dei consumatori per categorie di consumo. Le suddette comunicazioni a Eurostat dovrebbero consentire alla Commissione di essere informata al fine di determinare, se necessario, le azioni o le proposte più opportune in relazione alla situazione del mercato interno dell'energia.

Negli allegati I e II della direttiva figurano le disposizioni attuative relative alla forma, al tenore e alle altre caratteristiche delle informazioni indicate all'articolo 1. È fatto divieto ad Eurostat di divulgare i dati comunicati ai sensi dell'articolo 1 che potrebbero essere coperti dal segreto commerciale delle imprese. I dati riservati trasmessi sono accessibili unicamente ai funzionari di Eurostat e possono essere utilizzati solo a scopi statistici. È tuttavia consentita una pubblicazione di tali dati in forma aggregata in modo da non consentire l'identificazione delle singole transazioni commerciali. La Commissione con cadenza annuale invia al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione di sintesi sull'applicazione della direttiva in esame. Per quanto concerne il settore del gas, la direttiva in esame sarà applicata nei singoli Stati membri soltanto cinque anni dopo l'introduzione di tale energia nel mercato nazionale. Si evidenzia che sarà possibile attuare la direttiva in modo uniforme solo se il mercato del gas naturale avrà raggiunto un livello di sviluppo sufficiente specie per quanto riguarda le infrastrutture.
La direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, procede, a fini di razionalità e chiarezza, alla codificazione della normativa sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dal momento che la direttiva del Consiglio 89/104/CEE del 21 dicembre 1988 era stata modificata da una decisione del Consiglio del 1992. Essa si applica ai marchi di impresa di prodotti o di servizi individuali, collettivi, di garanzia o certificazione che hanno formato oggetto di una registrazione o di una domanda di registrazione in uno Stato membro o presso l'Ufficio Benelux per la proprietà intellettuale o che sono oggetto di una registrazione internazionale che produce effetti in uno Stato membro. Non ritenendo necessario procedere a un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in tema di marchi di impresa, il provvedimento limita il ravvicinamento alle disposizioni nazionali che hanno un'incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno. Esso non priva gli Stati membri del diritto di continuare a tutelare i marchi di impresa

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acquisiti attraverso l'uso, ma disciplina detti marchi solo per ciò che attiene ai loro rapporti con i marchi d'impresa acquisiti attraverso la registrazione. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha quindi il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato, ovvero un segno che possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico. La tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio di impresa è assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno, nonché tra i prodotti o servizi. La tutela viene accordata anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi. Il marchio di impresa può essere oggetto di licenza (esclusiva o non esclusiva) per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato. Il titolare di un marchio di impresa può far valere i diritti conferiti da tale marchio contro un licenziatario che trasgredisca una disposizione del contratto di licenza per quanto riguarda la durata, la forma, la natura e la qualità dei prodotti, oppure il territorio al cui interno il marchio di impresa può essere apposto. Agli Stati membri è inoltre lasciata la piena libertà di fissare le disposizioni procedurali relative alla registrazione, alla decadenza o alla nullità dei marchi di impresa acquisiti attraverso la registrazione. Gli Stati membri mantengono poi la facoltà di determinare gli effetti della decadenza o della nullità dei marchi di impresa.
Occorre infine dare conto di quanto illustrato nella Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2008. Passando ad una illustrazione sintetica del suo contenuto, ricordo che, in linea con quanto previsto dall'articolo 15 della legge n. 11 del 2005 la Relazione è strutturata in tre parti relative dedicate rispettivamente agli sviluppi del processo di integrazione europea e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione europea (Parte I), alla c.d. fase ascendente, vale a dire della partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea, e alla fase discendente relativa all'attuazione del diritto comunitario (Parte II); alle politiche di coesione economica e sociale e ai flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia (Parte III).
Per quanto riguarda il settore energetico, il Governo nazionale individua le seguenti priorità: concludere in seconda lettura l'esame delle proposte relative al terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia (si ricorda che il 22 aprile 2009 il Parlamento europeo ha approvato il pacchetto in seconda lettura, secondo la procedura di codecisione); dare seguito ai provvedimenti in materia di energia/clima già pubblicati in Gazzetta Ufficiale; partecipare al dibattito sulla nuova politica energetica ed alla fase ascendente delle misure che saranno presentate a breve (si ricorda che il Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009, tra l'altro, inserisce tra le iniziative prioritarie la pubblicazione di una comunicazione sul finanziamento delle tecnologie a basso tenore di carbonio nonché la pubblicazione della seconda comunicazione sulle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni per l'efficienza energetica); l'attuazione e la revisione del piano d'azione sull'efficienza energetica.
Per quanto riguarda il settore del mercato interno e della concorrenza, nella Relazione figura l'impegno a recepire entro il 2009 la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (termine di recepimento 28 dicembre 2009). In particolare, relativamente alla semplificazione normativa che rappresenta uno dei principali strumenti di rafforzamento del mercato interno, il Governo italiano ha ribadito il proprio sostegno alle politiche di better regulation, nella convinzione che la qualità della regolazione costituisca una leva fondamentale per accrescere la competitività e favorire lo sviluppo economico, a vantaggio soprattutto delle piccole e medie imprese. Nell'ambito delle misure per far

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fronte alla crisi economico-finanziaria, il Governo italiano, nelle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles dell'11-12 dicembre 2008, ha sostenuto la previsione di una generale e considerevole riduzione degli oneri amministrativi che gravano sulle imprese. Per quanto riguarda la politica della concorrenza, il processo di liberalizzazione resta una delle priorità delle politiche di riforma del Governo.
Sempre con riferimento alla partecipazione italiana alla formazione delle politiche UE, la Relazione ricorda le osservazioni espresse dal Governo italiano sul Libro bianco in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie (COM (2008)165), presentato dalla Commissione europea il 2 aprile 2008 e sottoposto ad una consultazione pubblica conclusasi il 15 luglio 2008. Come annunciato da ultimo nel Programma legislativo e di lavoro per il 2009 (COM(2008)712), sulla base degli orientamenti espressi dalle parti interessate nell'ambito della consultazione la Commissione intende valutare quali misure concrete adottare in materia. Nella Relazione si evidenzia che il Governo italiano ha segnalato un particolare interesse per alcune questioni affrontate nel Libro Bianco quali il ricorso ad azioni collettive, la natura solo riparatoria del danno, mentre ha espresso ferma contrarietà sulle proposte della Commissione europea concernenti la vincolatività delle decisioni delle autorità nazionali di concorrenza nei procedimenti civili per danni; la proroga di due anni dei termini di prescrizione.
Oltre alle indicazioni fornite dalla relazione il position paper italiano contiene anche ulteriori osservazioni. In particolare, si segnala che il Governo esprime un ampio apprezzamento per l'intenzione della Commissione di chiarire cosa debba intendersi per errore scusabile, ma ritiene che detta eventuale definizione sarebbe inutile e controproducente, in quanto essa irrigidirebbe eccessivamente un concetto che ha natura giurisprudenziale, impedendo ogni evoluzione della giurisprudenza stessa e impedendo al giudice un eventuale adeguamento al caso specifico; dissente dalla proposta di codificare in uno strumento normativo comunitario l'attuale acquis sulla portata del risarcimento che possono ottenere le vittime delle violazioni delle norme antitrust; non condivide la previsione della presunzione semplice a favore dell'attore nel caso in cui l'azione per il risarcimento dei danni sia proposta dagli acquirenti indiretti. In linea con la posizione del Governo italiano sul citato Libro bianco, la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) ha introdotto, nel Codice del consumo, l'articolo 140-bis che disciplina l'azione risarcitoria collettiva, il cui termine di entrata in vigore è stato differito al giugno 2009 dal decreto legge n. 207 del 2008 (c.d. decreto-legge mille proroghe). Nel provvedimento appena licenziato da questa Commissione e attualmente all'esame dell'Aula, il disegno di legge C. 1441-ter-C, l'articolo 49 riforma ulteriormente l'istituto della class action, anche se non ancora entrato in vigore nel nostro ordinamento giuridico, procedendo alla sostituzione integrale del citato articolo 140-bis del Codice del consumo. Ricorda infine che sul Libro bianco, in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione nella seduta del 26 marzo 2009, nella quale afferma di condividere la proposta di istituire meccanismi per migliorare le azioni risarcitorie collettive.

Andrea GIBELLI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia l'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 giugno 2009. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.35.

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Proposta di nomina del professor Enrico Saggese a Presidente dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).
Nomina n. 38.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in titolo.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sulla proposta di nomina del professor Enrico Saggese a presidente dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).
In particolare, sottolinea che il citato articolo 6 del decreto legislativo n. 204, al comma 2, prevede che la nomina dei presidenti degli enti di ricerca, dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari competenti, fatte salve le procedure di designazione previste dalla normativa vigente per specifici enti e istituzioni. Aggiunge che l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) è nata nel 1988, per dare un coordinamento unico agli sforzi e agli investimenti che l'Italia ha dedicato al settore spaziale fino dagli anni Sessanta. È un ente pubblico nazionale, che dipende dal Ministero dell'Università e della Ricerca e opera in collaborazione con diversi altri dicasteri, in particolare il Ministero della difesa, il Ministero dell'ambiente, il Ministero dello sviluppo economico.
Evidenziato l'elevato profilo professionale e richiamato il prestigioso curriculum dell'ingegnere Enrico Saggese, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Andrea GIBELLI, presidente, comunica il risultato della votazione:

Presenti 29
Votanti 28
Maggioranza 15
Astenuti 1
Hanno votato 25
Hanno votato no 3
(La Commissione approva).

Andrea GIBELLI, presidente, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.
Hanno preso parte alla votazione i deputati: Nastri in sostituzione di Abrignani, Allasia, Angelucci, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, De Corato, Faenzi, Simonetti in sostituzione di Fava, Froner, Gibelli, Golfo, Lazzari, Lulli, Marchioni, Milanato, Dima in sostituzione di Minasso, Pelino, Polidori, Quartiani, Raisi, Polledri in sostituzione di Reguzzoni, Testa, Torazzi, Versace, Vico, Vignali, Zunino.
Si è astenuto il deputato: Monai.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

COMITATO DEI NOVE

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
C. 1441-ter-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.50 alle 16.30.