CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 giugno 2009
193.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 giugno 2009. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.35.

Legge comunitaria 2009.
C. 2449 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 giugno 2009.

Valentina APREA, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, propone di riferire favorevolmente sul disegno di legge comunitaria.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) rileva che non ci sono articoli di competenza della Commissione. Sottolinea peraltro che avrebbe preferito che nella proposta di relazione fosse contenuto un riferimento all'importanza di incrementare la cultura europeista, in quanto lo scarso livello di partecipazione alle ultime elezioni europee segnala il rischio di disaffezione dei cittadini rispetto all' Unione europea. Sottolinea inoltre l'importanza di valorizzare

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una serie di competenze a livello statale per far sì che l'Europa possa con le proprie istituzioni politiche porre in essere interventi importanti, che non devono seguire la logica per la quale i Governi più forti prendono il sopravvento su quelli più deboli. Preannuncia pertanto, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di relazione presentata.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di relazione presentata, rilevando che non si può prescindere dall'essere parte attiva della Comunità europea. Rileva peraltro che l'articolo 1 contiene una delega in bianco al Governo su temi importanti; l'Italia ha molti procedimenti d'infrazione aperti in sede europea e occorre stare attenti su questo aspetto. Ricorda, in particolare, che alcune procedure d'infrazione hanno portato a condanne che non sono state rispettate, come nel caso delle frequenze televisive.

La Commissione approva quindi la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria e nomina il deputato Centemero quale relatore presso la XIV.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2008.
Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 giugno 2009.

Elena CENTEMERO (Proposta di legge), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni sulla relazione annuale (vedi allegato 1).

Emilia Grazia DE BIASI (PD) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere, a condizione peraltro che nell'ultima condizione venga specificata l'importanza della formazione permanente.

Elena CENTEMERO (Proposta di legge), relatore, ricorda che nella relazione ci sono riferimenti all'istruzione, ma non sono presenti riferimenti alle altre materie di competenza della Commissione ed è quindi importante integrare. In particolare, per quel che riguarda la seconda condizione, rileva che non sono indicate in modo specifico le misure da adottare: occorre invece dare concretezza al processo di partecipazione all'Unione europea. Ribadisce inoltre, per quel che riguarda l'ultima condizione, l'importanza di dare priorità all'istruzione e alla ricerca. Riformula conseguentemente la proposta di parere (vedi allegato 2).

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere come riformulata.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni, così come riformulata, sulla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 giugno 2009. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, università e ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 14.50.

Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma.
C. 2434 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, osserva che il disegno di legge del Governo C. 2434 reca norme in materia di riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma. Il comma 1 dell'articolo 1 attribuisce alla Scuola per l'Europa di Parma, qualificata quale istituzione ad ordinamento speciale, la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale. Prevede, inoltre, che la Scuola, istituita in attuazione dell'articolo 3, comma 5, dell'accordo di sede fra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, ratificato con legge n. 17 del 2006, è associata al sistema delle Scuole europee e ne adotta gli ordinamenti, i programmi, il modello didattico e il modello amministrativo. Su questi punti, le specifiche sono recate dai commi 3, 4, 5 e 6. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, la Scuola è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ricorda la relazione illustrativa evidenzia che l'attribuzione della personalità giuridica consentirà alla Scuola di poter agire con maggiore autonomia: in particolare, i benefici si potranno riscontrare con riferimento all'attività di ricerca e di sperimentazione didattico educativa - laddove si potranno sviluppare innovazioni di tipo metodologico e di tipo disciplinare, nel rispetto, comunque, delle finalità del sistema scolastico delle Scuole europee - e con riferimento all' autoregolamentazione delle attività amministrative, contabili e finanziarie, con l'eliminazione di complesse procedure preliminari di autorizzazione. Sempre la relazione sottolinea l'atipicità della Scuola che, per il modello pedagogico e organizzativo, si ispira alla Scuola europea di Varese, ma che dipende ed è finanziata dal Governo italiano, anziché dal Consiglio superiore delle Scuole europee. Ricorda preliminarmente che le Scuole europee sono state create nel 1953 per l'istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle Comunità europee. Il 21 giugno 1994 è, quindi, intervenuta, in Lussemburgo, la Convenzione recante Statuto delle Scuole europee, poiché, come si legge nella premessa, occorreva, fra l'altro, consolidare lo Statuto adottato nel 1957 e tener conto dell'esperienza acquisita nel funzionamento delle Scuole. La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con legge 6 marzo 1996, n. 151. In base allo Statuto, l'insegnamento impartito nelle Scuole comprende l'istruzione fino al termine degli studi medi superiori e può articolarsi in un ciclo materno, in un ciclo elementare di cinque anni e in un ciclo secondario di sette anni.
Specifica quindi che gli studi sono compiuti nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca: si tratta, peraltro, di un elenco che può essere adeguato dal Consiglio superiore. Peraltro, allo scopo di favorire l'unità della Scuola e la reciproca intesa e comprensione fra gli alunni appartenenti alle varie sezioni linguistiche, alcuni corsi sono tenuti in comune per classi dello stesso livello. Al termine degli studi secondari viene rilasciata la licenza liceale europea. I titolari della licenza godono, nello Stato membro di cui sono cittadini, di tutte le prerogative attribuite a coloro che sono in possesso del diploma rilasciato al termine degli studi medi superiori e possono iscriversi all'università. Nelle Scuole europee l'insegnamento è impartito da insegnanti comandati o designati dagli Stati membri, conformemente alle decisioni assunte dal Consiglio superiore. Essi conservano i diritti all'avanzamento di carriera e alla pensione garantiti dalla normativa nazionale. Sottolinea quindi che a ciascuna Scuola europea è riconosciuta la personalità giuridica necessaria per il conseguimento dello scopo perseguito e, in ogni Stato membro, la Scuola è trattata come istituto scolastico di diritto pubblico. Gli organi comuni a tutte le Scuole europee sono il Consiglio superiore - che stabilisce il regolamento generale delle Scuole e definisce l'orientamento degli studi e l'organizzazione -, il Segretario generale - che risponde del proprio operato al Consiglio superiore -, i Consigli di ispezione - di cui uno per il ciclo materno ed elementare e uno per il ciclo secondario, i

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quali vigilano sulla qualità dell'insegnamento impartito nelle Scuole - e la Camera dei ricorsi. Ricorda che ogni Scuola europea è amministrata dal Consiglio di amministrazione - competente in materia di bilancio - ed è gestita dal Direttore che ha autorità sul personale assegnato alla Scuola e risponde del proprio operato al Consiglio superiore, dal quale è nominato. Il bilancio delle Scuole è alimentato con i contributi degli Stati membri - ai quali spetta il mantenimento della retribuzione dei docenti -, il contributo dell'UE - che deve coprire la differenza fra l'importo globale delle spese delle Scuole e il totale delle altre entrate - i contributi degli organismi non comunitari con i quali il Consiglio superiore ha concluso un accordo, le entrate proprie della scuola, in particolare le tasse scolastiche, e altre entrate varie.
Aggiunge che nello Statuto sono elencate 10 Scuole europee, tra le quali quella di Varese. La creazione di una nuova Scuola può essere decisa dal Consiglio superiore, previo accordo con lo Stato membro ospitante in merito alla messa a disposizione, a titolo gratuito, e alla manutenzione, di locali adeguati alle esigenze della nuova Scuola. Attualmente esistono 14 Scuole europee frequentate da circa 21.000 studenti. Ricorda che la Scuola per l'Europa di Parma è stata istituita con decreto interministeriale n. 41 del 23 luglio 2004 e funziona dal 1o settembre 2004. Il decreto è stato adottato a seguito della decisione assunta il 13 dicembre 2003 dal Consiglio dei Capi di governo europei, che ha assegnato alla città di Parma l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, e del conseguente Accordo di sede fra la Repubblica italiana e l'Autorità stessa, sottoscritto a Parma il 27 aprile 2004. Questo Accordo - poi ratificato con legge 10 gennaio 2006, n. 17 - all'articolo 3, comma 5, prevede che l'Italia si impegna a fornire una adeguata istruzione scolastica materna, primaria e secondaria ai figli del personale dell'Agenzia, garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il sistema delle Scuole europee, attraverso una istituzione scolastica statale o paritaria associata al sistema delle Scuole europee. Precisa che il decreto n. 41 del 2004 ha, quindi, autorizzato l'attivazione della Scuola per il triennio scolastico 2004/05 - 2006/2007 e ha previsto tre sezioni linguistiche - francofona, anglofona e italiana - e un progressivo ampliamento, nel corso del triennio, delle classi. Ha previsto, inoltre, che alle classi fossero ammessi, oltre ai figli dei dipendenti dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, anche i figli dei dipendenti delle aziende convenzionate con la medesima Agenzia e gli studenti, sia italiani che non italiani, che avessero scelto di frequentare la Scuola di Parma, nel numero massimo stabilito dal Comitato tecnico scientifico: per le ultime due categorie di studenti ha previsto il pagamento di un contributo scolastico. Ha, inoltre, previsto che le classi potessero essere costituite in deroga ai parametri numerici stabiliti dalla normativa nazionale. Quanto al personale docente, ricorda che è stata prevista - con esclusione di quello occorrente per il funzionamento delle classi della sezione linguistica italiana - l'assunzione in deroga alle procedure di reclutamento previste dalla normativa nazionale. Ciò, in considerazione dei requisiti particolari richiesti (docenti di madre lingua con titoli di studio conseguiti nel Paese d'origine e dichiarati equipollenti a titoli abilitanti alla professione di insegnante secondo la normativa nazionale). Sono stati, inoltre, previsti l'assunzione con contratto di durata annuale, rinnovabile e previa selezione per titoli e per colloquio, nonché l'applicazione, sia al personale docente che al personale amministrativo, del C.C.N.L. del comparto scuola. Nell'ottobre 2006, il Consiglio superiore delle Scuole europee ha accreditato la Scuola per l'Europa di Parma, associandola al sistema delle Scuole europee quale Scuola convenzionata. Di conseguenza, nel mese di luglio 2007 è stata sottoscritta la Convenzione di accreditamento e cooperazione, il cui preambolo ricorda che nella riunione a Mondorf-les Bains (Lussemburgo) del 25, 26 e 27 aprile 2005, il Consiglio superiore delle Scuole europee ha approvato, sulla

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base della relazione «Baccalaureato europeo e cooperazione con le altre istituzioni» «i requisiti dell'insegnamento europeo, nonché le procedure che le autorità nazionali/locali o le scuole interessate sono tenute a soddisfare per ottenere il beneplacito del Consiglio superiore». Sempre il preambolo evidenzia che la Scuola per l'Europa di Parma è un'istituzione pubblica che fa parte del sistema scolastico nazionale italiano.
Ricorda ancora che dalla Convenzione risulta che l'accordo verte sull'insegnamento europeo impartito nei cicli dell'infanzia, primario e secondario fino al 5o anno, nonché che l'onere derivante dalla sua esecuzione è di competenza esclusiva della Scuola. Sottolinea che con decreto interministeriale n. 66 del 30 luglio 2007, è stata autorizzata la prosecuzione del funzionamento della Scuola per l'Europa di Parma, associata al sistema delle Scuole europee. Rispetto al decreto interministeriale del 2004, l'assunzione in deroga alle procedure di reclutamento previste dalla normativa nazionale viene riferita a tutto il personale docente e si prevede che l'organico del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è definito dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna. Si stabilisce, altresì, che il servizio prestato nella Scuola è da considerarsi equiparato al corrispondente servizio prestato nelle Scuole italiane. Inoltre si disciplinano, gli organi della Scuola, così individuati: Consiglio di amministrazione; Comitato tecnico scientifico, con compiti di coordinamento degli studi, promozione delle iniziative, organizzazione delle attività di formazione e di raccordo con i Consigli di ispezione delle Scuole europee; due Consigli di educazione, rispettivamente, per il ciclo materno e primario e per il ciclo secondario, con compiti di proposta al Comitato tecnico-scientifico; i Consigli di classe del ciclo primario e secondario, con compiti di valutazione degli alunni; i Consigli di disciplina del ciclo primario e secondario; l'Assemblea plenaria dei docenti dei diversi cicli, chiamata ad esprimere pareri sull'organizzazione della scuola; il Consiglio d'insegnamento del ciclo materno per la programmazione degli interventi educativo - didattici e i Consigli di insegnamento per materie dei cicli primario e secondario per la programmazione e la verifica relative all'applicazione dei programmi; i Comitati del personale docente e non docente; il Comitato degli studenti; l'Associazione dei genitori. È, inoltre, previsto un dirigente dell'Amministrazione scolastica, individuato dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna, per l'esecuzione delle deliberazioni degli organi. Rammenta d'altra parte che l'articolo 1, comma 1342, della legge finanziaria per il 2007 ha, poi, autorizzato, per ciascun anno del triennio 2007-2009, la spesa di 2,8 milioni di euro, per le spese di funzionamento e per la costruzione della nuova sede della Scuola europea di Parma. Osserva che il 14 gennaio 2009 è stata, infine, sottoscritta una Convenzione aggiuntiva, con la quale l'equivalenza del livello pedagogico già riconosciuta con la Convenzione del 2007 è stata estesa alle classi sesta e settima del ciclo secondario. La Convenzione precisa che nelle classi sesta e settima la Scuola convenzionata deve seguire esclusivamente i programmi e la struttura degli studi propri del sistema delle Scuole europee, in modo da permettere il pieno riconoscimento del titolo di «baccelliere europeo». A questo riguardo, evidenzia che gli alunni che, alla fine della classe settima, adempiono le condizioni di accesso al Baccalaureato, sono ammessi a presentare lo stesso effettuando l'iscrizione ad hoc presso la Scuola europea di Varese. Inoltre i commi 3 e 4 dell'articolo 1 individuano quindi la platea dei soggetti che possono frequentare la Scuola e il tipo di istruzione prevista. A tal fine, si conferma che la Scuola fornisce un'istruzione scolastica dell'infanzia, primaria e secondaria - nelle sezioni linguistiche anglofona, francofona e italiana - ai figli dei dipendenti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nonché, nei limiti stabiliti da apposito decreto, ai figli dei dipendenti delle società convenzionate con la medesima Autorità e ai figli dei cittadini

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italiani. Si ribadisce, quindi, che l'apprendimento plurilingue deve essere coerente con il sistema delle Scuole europee e che, quindi, devono essere adottati i relativi ordinamenti e i programmi. A conclusione del percorso di studi si consegue il titolo di «baccelliere europeo».
Rileva quindi, con riferimento al comma 3, che nel sistema normativo italiano si parla ormai solo di «scuola dell'infanzia», espressione usata nel comma 4. Inoltre, si riterrebbe opportuno valutare la semplificazione dei commi 3 e 4 nei loro riferimenti al sistema delle Scuole europee, in considerazione del fatto che il principio è già esplicitato nel comma 1. Il comma 5 dell'articolo 1 concerne la costituzione delle sezioni e delle classi, per la quale si conferma la deroga al numero di alunni frequentanti e ai parametri numerici previsti dalla normativa nazionale. Il comma 6 dell'articolo 1 disciplina gli organi della scuola, prevedendo il consiglio di amministrazione, il comitato tecnico-scientifico, il direttore, il collegio dei revisori dei conti e gli organi collegiali presenti nelle 14 Scuole europee di tipo I. La relazione illustrativa, d'altro canto, evidenzia che la Scuola per l'Europa di Parma si colloca a pieno titolo nella categoria delle Scuole associate di tipo II. Il comma 7 dell'articolo 1 affida ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, adottato ai sensi dell'articolo 17, c. 3, della legge n. 400 del 1998: la disciplina dell'assetto amministrativo della Scuola e del trattamento giuridico-economico del personale; l'indicazione delle funzioni e della composizione degli organi di cui al comma 6); l'indicazione del numero dei contratti a tempo determinato attivabili; l'indicazione dei criteri di accesso per gli alunni che non siano figli di dipendenti dell'Autorità per la sicurezza alimentare. Al riguardo potrebbe essere opportuno precisare che i criteri di accesso da definire per gli alunni di cui al comma 3 si riferiscono agli alunni di cui al secondo periodo dello stesso comma 3. I commi da 8 a 11 concernono le diverse figure professionali presenti nella Scuola. Il comma 8 prevede che la Scuola si avvale solo di personale assunto con contratto a tempo determinato, annuale ma comunque rinnovabile, stipulato a seguito di una procedura concorsuale definita con regolamento della Scuola, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di svolgimento delle prove concorsuali. Si prevede, però, che la Scuola può procedere all'assunzione di personale anche mediante contratti di prestazione d'opera. In considerazione della possibilità proposta dal terzo periodo del comma 8, e chiara l'impossibilità, per la Scuola, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, al primo periodo sarebbe opportuno sopprimere la parola «soltanto».
Sottolinea inoltre che il comma 9 riguarda il dirigente della Scuola, nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca fra soggetti in possesso di specifiche competenze e di comprovate capacità di direzione, nonché di adeguata conoscenza degli ordinamenti delle Scuole europee e di proprietà di espressione in almeno 2 lingue comunitarie. Il direttore è il rappresentante legale della Scuola e il suo incarico non può essere inferiore a 3 anni, né superiore a 5. Ricorda che il comma 10 prevede che il personale dirigente, docente e ATA dei ruoli metropolitani che presta servizio presso la Scuola a seguito della stipula di un contratto è collocato in posizione di fuori ruolo - purché abbia superato il periodo di prova - per tutta la durata dell'incarico, con assegni a carico della Scuola. A tal fine ritiene non opportuno fare riferimento ad assegni a carico della Scuola, in quanto è lo Stato che deve farsi carico di assegnare le risorse alla Scuola. La relazione tecnica quantifica le spese per le competenze stipendiali del personale, che concorrono alla determinazione dell'onere finanziario recato dal disegno di legge. Conseguentemente, la previsione di «assegni a carico della Scuola» è stata spiegata in ambito ministeriale come norma derivante dalla circostanza che la Scuola di Parma è ad ordinamento speciale, e come norma finalizzata ad evitare ulteriori oneri a carico

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dello Stato. Quanto al posto lasciato vacante nella sede di titolarità, si prevede che esso possa essere coperto solo con altro personale di ruolo in soprannumero o con personale assunto a tempo determinato (supplenti). Se il collocamento fuori ruolo ha durata non superiore ad un anno scolastico, i docenti e il personale ATA, all'atto del rientro, sono assegnati nella sede di titolarità al momento del collocamento fuori ruolo. In ogni altra ipotesi, all'atto del rientro in ruolo, essi hanno priorità di scelta fra le sedi disponibili.
Precisa quindi che il comma 10 stabilisce che il servizio prestato nella Scuola è equiparato al servizio prestato nelle scuole italiane. Il comma 11 disciplina il trattamento economico del personale della Scuola, stabilendo che al direttore, al personale docente e al personale ATA è corrisposta una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole europee di tipo I, limitatamente alla durata dell'incarico e senza diritto alla conservazione all'atto del rientro nel ruolo di appartenenza. Ai docenti di madre lingua straniera è, altresì, corrisposta una indennità di prima sistemazione. Sottolinea che i commi 1 e 2 dell'articolo 2 pongono a carico del comune e della provincia di Parma le spese relative alla sede in cui deve operare la Scuola per l'Europa, come di seguito specificate. In particolare, il comma 1, richiamando l'accordo di programma stipulato il 9 novembre 2007, pone a carico degli enti indicati gli oneri per la costruzione della nuova sede della Scuola. Resta fermo il finanziamento di 2,8 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, disposto con la legge finanziaria 2007 per le spese di funzionamento e per la costruzione della nuova sede: al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia che, allo stato attuale, l'ufficio scolastico provinciale di Parma dispone di 4,6 milioni di euro, che saranno trasferiti al comune di Parma dopo aver acquisito la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera e la quantificazione dei relativi costi di costruzione. Il comma 2 pone a carico dei medesimi enti le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria della sede della Scuola, nonché le spese per l'arredamento e quelle per le utenze - elettricità, telefono, acqua, gas, riscaldamento - e per i relativi impianti, sulla base di quanto prevede la legge n. 23 del 1996. Il comma 3 prevede il parere obbligatorio preventivo della provincia e del comune di Parma sull'adeguatezza dei locali ai fini dell'allestimento e dell'impianto del materiale didattico e scientifico che implica rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti. Ove i locali non siano adeguati, i medesimi enti assumono l'impegno ad adeguarli contestualmente all'impianto delle attrezzature. La disposizione corrisponde esattamente a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 della già citata legge n. 23 del 1996.
Rileva ancora che il comma 1 dell'articolo 3 quantifica, anzitutto, gli oneri derivanti dall'attuazione della legge in 2,569 milioni di euro per l'anno 2009 e in 9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Rammenta che si prevede, quindi, che l'onere quantificato per il 2009 è coperto mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009. In particolare, si prevede l'utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per 1,926 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 643.000 euro. L'onere quantificato a decorrere dal 2010, pari, come si è detto, a 9,562 milioni di euro, è coperto mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE). Ricorda al riguardo che il FISPE è stato istituito dal comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi

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di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il fondo viene in sostanza utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Nella legge di bilancio per il 2009, legge n. 204 del 2008, il Fondo risulta dotato di 77,8 milioni di euro. Il Fondo è iscritto nell'ambito del Ministero dell'economia e finanze, Missione politiche economico finanziarie e di bilancio, u.p.b. 1.2.3, cap. 3075. Conclude ricordando che il comma 2 dell'articolo 3 autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Valentina APREA, presidente, sottolinea l'urgenza da parte del Governo che venga approvato il provvedimento in esame, per assicurare l'avvio della scuola con la prossima apertura dell'anno scolastico. Ricorda d'altra parte che nella relazione tecnica si esplicitano le modalità per l'assunzione dei docenti, trattandosi di personale fuori ruolo e di ordinamenti speciali.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, rileva che vi sono i problemi che ha evidenziato in alcuni articoli del provvedimento. Sottolinea però l'importanza di giungere ad un testo concordato, in quanto non si ravvisano differenze effettive sulla visione complessiva del testo in esame. Ribadisce peraltro l'opportunità di correggere il comma 8, dell'articolo 1, nel senso indicato nella sua relazione, in quanto non appare utile a sottolineare la specificità dell'insegnamento prestato in quella scuola, anche perché si fa riferimento altresì a contratti di prestazione d'opera.

Manuela GHIZZONI (PD) concorda con alcune delle correzioni formali proposte dal collega Barbieri. Sottolinea che si sta parlando di una Scuola Speciale Europea, peraltro già attiva dal 2004, all'interno peraltro di un sistema scolastico pubblico. Occorre, inoltre, sottolineare che i contratti annuali, di cui si avvalgono i docenti europei che ormai vi insegnano da anni, vanno tutelati. Aggiunge che è opportuno, altresì, accertarsi che i contratti posti in essere presso le altre scuole europee di categoria II - dunque assimilabili alla Scuola di Parma - siano congruenti con i contratti stabiliti all'interno del provvedimento in esame. È consapevole del fatto che varare il provvedimento in oggetto relativo alla Scuola Europea di Parma, sia un atto dovuto, sottolineando che è bene d'altra parte che vi siano precise garanzie sia sul funzionamento di questo particolare istituto scolastico, sia in merito agli assegni di finanziamento - che il disegno di legge prevede a carico della scuola - sia per i contratti di lavoro dei docenti, come già esplicitato.

Rosa DE PASQUALE (PD) su alcuni punti specifici del provvedimento esprime alcune perplessità, come per esempio in merito al fatto che gli oneri di funzionamento risultano a carico della scuola. Inoltre, sottolinea che il decreto interministeriale citato al comma 7 dell'articolo 1, assomma una gran mole di competenze riguardo all'assetto amministrativo della scuola e allo stato giuridico economico del personale. Ritiene quindi che l'intervento previsto debba essere rimodulato almeno ogni tre anni. Si chiede inoltre quali siano le modalità di ammissione alla scuola previste per i ragazzi italiani; è altresì importante capire a quanto ammontino i contributi previsti per l'indicata tipologia di studenti. Si sofferma quindi sull'incarico annuale a tempo determinato, sottolineando che occorre tutelare la continuità dell'insegnamento per gli alunni; sarebbe opportuno prevedere incarichi di insegnamento biennali o triennali. Osserva inoltre che per la figura del direttore, nominato fra i dirigenti scolastici, non sono previste particolari specificità, mentre dovrebbe essere richiesta un'adeguata esperienza di direzione in istituti analoghi. Rileva, infine, di essere consapevole dell'importanza del provvedimento, ma sottolinea che occorre pensare anche a una rimodulazione delle istituzioni scolastiche nazionali che

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portino a disegnare scuole italiane di respiro europeo.

Valentina APREA, presidente, tiene a ribadire che il provvedimento in esame disciplina una scuola speciale; in questa circostanza anche gli spazi del Governo sono limitatissimi, dato che si tratta di un istituto scaturito da accordi internazionali. Concorda quindi con quanto espresso dall' onorevole De Pasquale sulla necessità di ampliamento delle scuole europee in Italia, che è estranea al tipo di esperienza prevista nel testo, fatta eccezione per l'ISPRA di Varese.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA in sede di replica, auspica un'approvazione rapida ma concordata tra tutte le forze politiche del testo in esame. Ribadisce che la Scuola è frutto di un accordo scaturito a seguito dell'istituzione dell'Agenzia per la sicurezza alimentare a Parma. I tempi di approvazione sono stretti, ma trattandosi di un primo esempio di scuola omologata alle altre scuole europee, risulta essere un passo importante per l'istituzione scolastica italiana, anche in considerazione del fatto che il mantenimento dell'Agenzia è strettamente legato al funzionamento di questa struttura scolastica.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, auspica che vi sia l'impegno di tutti gruppi a rendere breve l'iter legislativo, sottolineando però l'importanza di giungere a un testo condiviso. Da parte sua, cercherà di favorire il più possibile una convergenza di tutti i gruppi parlamentari presenti in Commissione, al fine di accordarsi su un progetto da varare entro la metà di luglio; non vi sono differenze inconciliabili tali per cui sia impossibile arrivare ad ipotizzare il trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

Valentina APREA, presidente, ricorda che la materia è delicata, trattandosi di accordi internazionali e che su ogni eventuale possibilità di modifica, occorre aprire un confronto con i competenti organi del Governo.

Manuela GHIZZONI (PD) concorda sul fatto che l'approvazione del provvedimento in esame è quasi un atto dovuto, ribadendo peraltro che il problema dei contratti di lavoro rimane aperto; la cornice legislativa sulla materia offerta dal progetto di legge è peraltro esigua. Sottolinea, inoltre, che occorre fare chiarezza sulla questione dei finanziamenti che nel provvedimento sono dichiarati a carico della scuola.

Valentina APREA, presidente, ritiene opportuno che si proceda ad una ulteriore verifica, anche in via informale, tra il relatore, i rappresentanti dei gruppi della Commissione e gli organi competenti del Governo, al fine di favorire il raggiungimento di una soluzione condivisa, auspicata da tutte le forze politiche. Dichiara quindi concluso l'esame preliminare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento.
C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela GHIZZONI (PD), relatore, sottolinea che la proposta di legge n. 2459, approvata dal Senato, e quelle presentate alla Camera - numeri 479, 994 e 1001 - presentano contenuti in gran parte analoghi - seppur con alcune variazioni terminologiche e con la presenza di alcune disposizioni ulteriori - finalizzati al riconoscimento dei disturbi/difficoltà specifici di apprendimento (DSA) quali ostacoli al pieno diritto allo studio come diritto all'educazione e alla riuscita scolastica, alla piena formazione della persona umana e delle sue potenzialità e ad assicurare l'uso

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di supporti agli alunni con tali disturbi per prevenirne l'insuccesso scolastico. Ricorda che i DSA riguardano una platea ampia di bambini e bambine - stimata in una percentuale che oscilla fra il 3 e il 5 per cento - nei confronti dei quali è necessario garantire pari opportunità di apprendimento e di successo formativo, nonché autostima e benessere psicologico ed emozionale. Infatti, in caso di dislessia la lettura avviene con lentezza ed errori e le ricadute sulle molte attività scolastiche che ne richiedono l'uso come strumento automatico acquisito sono molto negative e penalizzanti per l'alunno. La disgrafia e la disortografia comportano manifestazioni come scambi e inversioni di lettere, lentezza, errata direzionalità della scrittura, inesatta legatura dei segni e delle parole, errato uso dello spazio sul foglio: la scrittura può essere pertanto molto disordinata, irregolare e illeggibile, anche sotto dettatura e nella copia. La discalculia è un disturbo nelle attività che utilizzano i numeri, con scambi e inversione di cifre, debolezza nell'acquisizione delle procedure del calcolo e nell'automatizzazione. Peraltro, la dislessia, la disgrafia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme o/e essere associate a disprassia, e ad altri problemi che si comprendono nella categoria generale dei disturbi specifici di apprendimento. Poiché il possesso automatico del codice linguistico rappresenta il veicolo per tutti gli apprendimenti basati sullo studio di materiale verbale scritto, ne consegue che per i ragazzi e le ragazze con DSA è a rischio l'apprendimento in tutte le discipline che si basano sui libri. La maggior parte dei ragazzi dislessici impara comunque a leggere, a scrivere, a fare operazioni matematiche, ma a costo di un enorme sforzo. Data la necessità aumentata di autocontrollo e di risorse attentive, i loro tempi di concentrazione sono necessariamente limitati, quindi si lasciano distrarre facilmente e non sono costanti. Il loro disagio psicologico e le conseguenti strategie di mascheramento spesso sono interpretate come scarso impegno, indifferenza, indolenza. Crescendo, gli alunni con dislessia trovano strategie di compenso più o meno adeguate e commettono pochi errori, ma non raggiungono un profitto scolastico commisurato alle loro potenzialità, sia per la lentezza e l'affaticamento, sia per la scarsa fiducia in sé e le basse aspettative dovute alle frustrazioni accumulate nella loro carriera scolastica. Gli effetti collaterali dei DSA non riconosciuti possono essere molto gravi: se non si applicano strategie didattiche adeguate, il calo dell'autostima, l'ansia da fallimento e i blocchi di apprendimento talora irreversibili condizionano lo sviluppo della persona e possono avere ricadute negative nell'arco di vita a livello relazionale e professionale. La motivazione infatti è legata alla previsione di successo: quando lavorare non porta a risultati positivi, ma a costanti delusioni, prevale il senso di vergogna, si manifestano atteggiamenti rinunciatari e talvolta di aggressività contro gli altri o contro se stessi.
Illustra quindi sinteticamente i contenuti delle quattro proposte di legge a partire dal progetto n. 2459, rispetto alla quale evidenzia le differenze più significative presenti negli altri testi abbinati. Segnala, in particolare, che la proposta di legge n. 994 ripropone l'articolato frutto del lavoro di elaborazione e di approfondimento già svolto nella passata legislatura soprattutto dalla Commissione Cultura della Camera, che effettuò anche audizioni informali di esperti ed associazioni competenti nella materia e giunse alla fase di discussione degli emendamenti, senza peraltro poter pervenire all'approvazione definitiva di un testo unico a causa dello scioglimento anticipato della legislatura.
Ricorda che la proposta di legge 2459, all'articolo 1, riconosce la dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia come «difficoltà specifiche di apprendimento» (DSA). Analoga espressione è utilizzata dalle proposte di legge 479 e 1001, mentre la proposta di legge 994 le riconosce come «disturbi specifici di apprendimento», con maggiore aderenza al dibattito scientifico. Segnala, del resto, che con il termine «difficoltà» le previsioni di legge si estenderebbero ai soggetti che non

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presentano specificatamente DSA, ma altre problematicità di apprendimento - che interessano circa il 15 per cento della popolazione scolastica - che nondimeno necessiterebbero di interventi di tipo diverso da quelle individuate dalle proposte di legge in parola. Riscontra qualche differenza nelle quattro proposta di legge quanto alla disgrafia/disortografia. Infatti, le proposte di legge 2459 e 994 la considerano un'unica difficoltà; la proposta di legge 1001 cita solo la disgrafia mentre la proposta di legge 479 considera due differenti difficoltà e ne dà due definizioni. Specifica che tutte le proposta di legge precisano che le difficoltà/i disturbi si manifestano «in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali». Pertanto, la proposta di legge 2459 esclude l'applicazione della legge-quadro sull'handicap nei confronti degli alunni affetti da DSA, mentre le proposta di legge 479 e 994 la ammettono in «casi di particolare gravità», nei quali la severità del disturbo, per gravità o per ampiezza di compromissione, rappresenta un forte svantaggio non superabile solo attraverso l'adozione di misure didattiche. Peraltro, sia la proposta di legge 479 che la proposta di legge 1001 escludono l'assimilazione delle DSA alle disabilità.
Procede poi nell'illustrare le definizioni delle difficoltà/dei disturbi citati date dalla quattro proposte di legge. A tale proposito, ricorda che la 10a classificazione internazionale delle malattie - ICD-10: International Classification of Diseases -, pone i disturbi specifici dell'apprendimento tra le sindromi e i disturbi da alterazione specifica dello sviluppo psicologico - asse due dell'ICD 10. Pertanto, ritiene che nell'interpretazione delle definizioni si potrebbe tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia. La proposta di legge 2459, all'articolo 2, indica quali obiettivi dell'intervento legislativo l'esercizio del diritto allo studio, il sostegno al successo scolastico grazie ai necessari supporti ai soggetti con DSA, lo sviluppo delle potenzialità e il contrasto ai disagi formativi e psicologici, anche mediante l'adozione di forme di valutazione adeguate. A tal fine, il provvedimento è volto ad assicurare la diagnosi precoce del disturbo e la riabilitazione, fin dalla scuola dell'infanzia. Inoltre intende sensibilizzare e preparare insegnanti e genitori ad affrontare le problematiche derivanti dai DSA e, più in generale, a rafforzarne la collaborazione e la comunicazione con le strutture sanitarie e la scuola. La proposta di legge 994 reca identiche finalità, salvo che per il mancato riferimento alla scuola dell'infanzia e per l'inserimento anche della garanzia di corretta e tempestiva diagnosi. Le proposta di legge 479 e 1001 si differenziano per l'assenza di un esplicito riferimento al diritto all'istruzione, che viene però richiamato all'articolo 5, comma 2, di entrambe, mentre affermano la necessità di garantire ai soggetti con DSA pari opportunità nella vita di relazione e nell'attività lavorativa. Tale ultimo profilo, peraltro, è oggetto dell'articolo 6 delle quattro proposte di legge. Piccole differenze si riscontrano, infine, a livello terminologico. Sottolinea quindi che il successivo articolo 3 della proposta di legge 2459 assume la considerazione che i bambini con sospetto DSA hanno diritto a una diagnosi specialistica, che accerti quantità e qualità del disturbo, i punti forti accanto a quelli deboli: il primo sospetto di dislessia sorge negli educatori, insegnanti e genitori, che seguono l'alunno nel quotidiano, mentre la diagnosi va fatta da uno specialista qualificato e deve essere il più possibile precoce. Il citato articolo attribuisce alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado il compito di individuare - previa informazione alle famiglie - i casi sospetti di DSA e di adottare attività di recupero didattico. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione delle capacità fonologiche, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia. A tale proposito pare utile valutare l'espressione «capacità fonologiche», che non includere tutti i DSA considerati dalla proposta di legge. La diagnosi di DSA viene effettuata ricorrendo ai trattamenti specialistici già offerti dal Servizio sanitario

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nazionale e viene comunicata dalle famiglie alla scuola. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può promuovere, anche in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce di alunni a rischio di DSA senza, tuttavia, che la risultanza costituisca la diagnosi effettiva di DSA. Di analogo tenore il contenuto dell'articolo 3 delle tre proposte presentate alla Camera. Ne evidenzia le principali differenze: le proposte di legge 479 e 1001 non prevedono una comunicazione alle famiglie interessate prima dell'avvio degli interventi volti a individuare i casi sospetti di DSA; ai fini dell'accertamento del disturbo, le proposte di legge 479 e 1001 prevedono che il Servizio sanitario nazionale assicura competenze diagnostiche specifiche almeno a livello provinciale, anche attraverso la costituzione di un'apposita unità diagnostica multidisciplinare. La proposta di legge 994 affida la diagnosi a neuropsichiatri infantili e psicologi operanti nei servizi delle aziende sanitarie locali o delle aziende ospedaliere, ovvero a specialisti, sia convenzionati che non. Quanto all'attività di identificazione precoce, la proposta di legge 1001 prevede che a promuoverla sia il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Infine, le proposta di legge 479 e 1001 stabiliscono che la diagnosi di DSA è notificata, su istanza della famiglia interessata, alla scuola mediante una procedura di segnalazione che non dà diritto alle provvidenze di cui alla legge n. 104 del 1992, tranne che nei casi di particolare gravità. In relazione all'individuazione di tali casi, previsti anche dall'articolo 1, c. 2, dalla proposta di legge 994, ritiene che sarebbe opportuno prevedere il riferimento a parametri di valutazione oggettivi nell'ambito degli adempimenti prescritti dal successivo articolo 7.
Ricorda ancora che la proposta di legge 2459 all'articolo 4 - così anche la proposta di legge 994 - dispone che al personale docente e ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado è assicurata la formazione specifica nell'ambito dei programmi e delle disponibilità già previsti per la formazione, ricorrendo anche a strumenti di apprendimento elettronico, e-learning. Tale preparazione deve garantire la conoscenza delle problematiche connesse ai DSA e degli strumenti per l'individuazione precoce, nonché la capacità di utilizzo di apposite strategie didattiche. Le proposte di legge 479 e 1001 non prevedono una formazione per i dirigenti e non contengono riferimenti ai programmi di formazione attivati a valere sulle disponibilità già specificamente previste, né ai programmi di formazione a distanza. In aggiunta alla formazione del personale scolastico, le proposte di legge 479, 994 e 1001 prevedono un'apposita formazione anche per gli operatori dei servizi sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione delle persone con DSA. In questo ambito, le proposta di legge 479 e 1001 fanno riferimento, in particolare, ai casi di bilinguismo (il medesimo problema è poi trattato da tutte le proposta di legge nell'ambito delle misure didattiche compensative e dispensative indicate dall'articolo 5). Segnala inoltre che al fine di assicurare pari opportunità per l'esercizio del diritto allo studio e di favorire il diritto allo studio, l'articolo 5 della proposta di legge 2459 prevede che agli alunni con segnalazione diagnostica di DSA è garantita l'applicazione di misure compensative e dispensative di flessibilità didattica, periodicamente monitorate per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi preposti. Il testo specifica che tali misure, fatta salva l'autonomia didattico-organizzativa delle istituzioni scolastiche, includono l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata con forme flessibili che prendano in considerazione, in particolare, le problematiche connesse al bilinguismo. In particolare, si prevede il ricorso a strumenti compensativi - già il Ministero dell'istruzione indica tra gli strumenti compensativi: le tabelle dei mesi, dell'alfabeto, dei caratteri, delle misure e delle formule geometriche; la tavola pitagorica; la calcolatrice; il registratore; il computer con programmi di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale - che favoriscano la comunicazione verbale e che, in particolare per l'apprendimento

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della lingua straniera, assicurino ritmi graduali, nonché l'eventuale esonero dall'apprendimento della seconda lingua straniera, qualora inserito nei programmi di studi. Analogamente è sostenuto il ricorso a tecniche compensative, comprendenti anche l'uso delle tecnologie informatiche e strumenti di apprendimento alternativi - già attivabili a valere sulle risorse finanziarie specifiche assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - così come a misure dispensative che esonerino lo studente da prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere o gli garantiscono tempi di esecuzione più lunghi di quelli ordinari; il Ministero si fa riferimento alla dispensa dalla lettura ad alta voce, dalla scrittura veloce sotto dettatura, dallo studio mnemonico delle tabelline, dallo studio della lingua straniera in forma scritta, la programmazione di tempi più lunghi per le prove scritte e per lo studio a casa, l'organizzazione di interrogazioni programmate, la valutazione delle prove scritte e orali con riferimento al contenuto e non alla forma. La proposta in parola prescrive, inoltre, l'adozione di adeguate misure di verifica e valutazione degli alunni, al fine di evitare gli svantaggi connessi alle difficoltà nella decodifica e nella produzione di testi; vengono menzionati, in particolare, l'utilizzo di appositi strumenti di ausilio e la fruizione di tempi più lunghi di esecuzione.
Sottolinea quindi che l'articolo 5 della proposta di legge 994 si differenzia esclusivamente rispetto alle altre proposta di legge per il riferimento specifico agli esami di Stato a proposito dell'utilizzo di forme particolari di verifica e valutazione (comma 4). L'articolo 5 delle proposta di legge 479 e 1001, di identico testo, stabilisce che le misure educative e di supporto sono adottate al fine di assicurare pari opportunità per il diritto allo studio ed al successo formativo degli alunni con DSA; si ricorda che il diritto allo studio è menzionato all'articolo 2 dalle proposta di legge 2459 e 994. Le misure educative e di supporto, commi da 1 a 3, sono sostanzialmente analoghe a quelle già indicate dalle proposta di legge 994 e 2459. Nel prevedere, infine, l'adozione di adeguate misure di verifica e valutazione degli alunni, le due proposta di legge al comma 4 fanno riferimento agli esami di Stato e di ammissione all'università. L'articolo 6 comma 1 della proposta di legge 2549 e le altre tre proposta di legge prescrivono che alle persone con DSA sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale. A tal fine, la proposta di legge n. 2459, commi 2 e 3, consente ai genitori degli studenti del primo ciclo con DSA di fruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attività scolastiche a casa. Le modalità di esercizio del diritto in questione sono demandate alla contrattazione collettiva di comparto, a condizione di non recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Analogamente prescrive la proposta di legge 994, ma senza la limitazione delle agevolazioni ai genitori degli studenti del primo ciclo.
Ricorda ancora che le tre proposte presentate alla Camera presentano, inoltre, ulteriori contenuti con riferimento alle prove scritte per il rilascio della patente e a quelle dei concorsi pubblici e delle selezioni private: tutte e tre prevedono che per tali prove è assicurata ai soggetti con DSA la possibilità di sostituzione con un colloquio orale o di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura. In riferimento all'articolo 7, le quattro le proposte di legge prevedono l'emanazione con decreto ministeriale, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA - proposta di legge n. 2459, comma 1; n. 994, comma 1; n. 1001, comma 2 - ovvero per le attività di diagnosi e riabilitazione, come la proposta di legge n. 479, al comma 2. I protocolli regionali devono essere emanati nei 6 mesi successivi. Le differenze, quanto all'atto indicato, riguardano il soggetto chiamato ad emanare il relativo decreto. Infatti: la proposta di legge 2459 stabilisce che vi provvedono il Ministro dell'istruzione, dell'università

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e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-regioni; la proposta di legge 479 e 1001 stabiliscono che vi provvede il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; la proposta di legge 994 stabilisce che vi provvede il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. A tale proposito valuta l'opportunità di un coordinamento fra i commi dell'articolo 7 ora illustrati e i commi dell'articolo 3 che affidano al livello centrale la possibilità/il dovere di realizzare le iniziative di identificazione precoce. Inoltre, tutte e quattro le proposte affidano ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione delle modalità di formazione di docenti: proposta di legge 2459, comma 2; 479, comma 3; 994, comma 2; 1001, comma 3. Ricorda che le proposta di legge 2459 e 994 prevedono, all'articolo 4, anche una formazione per i dirigenti scolastici. A questi ultimi non si fa riferimento nell'articolo 7. Infine, sempre tutte e quattro le proposte affidano al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la individuazione di forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio agli alunni con DSA. Rispetto a questi contenuti comuni, le proposta di legge 479 e 1001 ne presentano di ulteriori. Il primo riguarda la previsione di un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, recante norme volte a garantire la realizzazione delle attività diagnostiche e riabilitative previste nell'articolo 3. Il secondo riguarda la previsione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare nel medesimo termine, per l'individuazione delle misure compensative, dispensative, educative e didattiche di supporto che devono essere adottate in tutto il sistema nazionale di istruzione e formazione. Il terzo riguarda l'emanazione di decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, che le proposta di legge affidano al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro per le pari opportunità e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.
Ricorda che in ordine all'articolo 8, tutte e quattro le proposte di legge fanno salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione. Si dispone comunque che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, gli enti sopra citati provvedano a dare attuazione alle norme ivi contenute. L'articolo 9, presente solo nel testo approvato dal Senato e nella proposta di legge 994, introduce una clausola di salvaguardia, stabilendo che dall'attuazione della legge non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le proposta di legge 479 e 1001, invece, con riferimento agli interventi diagnostici e di riabilitazione, alla formazione del personale scolastico e sanitario, agli interventi educativi e didattici di supporto, nonché alle misure per l'attività lavorativa e sociale, agli articoli da 2 a 6, non prevedono una quantificazione degli oneri finanziari. Conclude, sottolineando che questa legge è di estrema importanza ed è attesa con impazienza ed interesse vivissimo da parte di tante famiglie e di tanti ragazzi. Afferma che da misure legislative come quella in esame si può misurare il grado di civiltà di un Paese.

Antonio PALMIERI (PdL) ringrazia la collega Ghizzoni, osservando che esistono dei punti critici del provvedimento che occorrerebbe chiarire. Sottolinea, peraltro, che le eventuali modifiche dovranno essere condivise con il Senato, altrimenti, data l'importanza e l'urgenza dell'atto si potrebbe approvare il provvedimento nel

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testo proposto, per poi ampliarne e approfondirne altri aspetti in altre sedi normative. Auspica, in conclusione che sia possibile portare il provvedimento all'approvazione prima della pausa estiva.

Emerenzio BARBIERI (PdL) esprime una posizione favorevole rispetto all'ipotesi di procedere a contatti informali, come già espresso dalla relatrice. Ricorda che nella legislatura scorsa, nell'ambito della quale assunse la funzione di relatore, si era deciso di scegliere una strada che indicasse chiaramente al Senato la volontà della Commissione di cambiare il provvedimento. Rammenta che in quel testo vi erano scarsissime disponibilità finanziarie e che, anche oggi, rimangono perplessità circa gli oneri, pur prevedendo che norme siano a «bilancio invariato dello Stato». Afferma che nella legislatura in corso vi è l'intendimento di varare una legge che metta definitamene ordine alla materia. Vi sono punti nella formulazione del testo Senato che hanno bisogno di essere rivisti. Sollecita, inoltre, tutti i gruppi ad individuare le questioni sulle quali occorre intervenire. Concludendo, ribadisce l'esigenza di modificare gli articoli da 1 a 3 i quali, come licenziati dal Senato, non appaiono soddisfacenti.

Luciano CIOCCHETTI (UdC) auspica che il testo in esame venga approvato in tempi brevi, pur concordando con i colleghi che lo hanno proceduto sul fatto che vi sono alcuni punti del provvedimento sui quali occorre ancora lavorare. L'esame dei diversi progetti di legge evidenzia poche differenze, tali da consentire di giungere a un provvedimento condiviso.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA, intervenendo in sede di replica, concorda con le considerazioni emerse nel corso dell'esame.

Valentina APREA, presidente, dichiara concluso l'esame preliminare.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 24 giugno 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco.
C. 2165 Anna Teresa Formisano.

Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali, geografico-storiche e linguistiche delle comunità territoriali e regionali.
C. 1428 Goisis.

COMITATO RISTRETTO

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.