CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 giugno 2009
192.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 125

SEDE REFERENTE

Martedì 23 giugno 2009. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 10.30.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.
C. 2424 Antonino Foti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Antonino FOTI (PdL), relatore, osserva che la proposta di legge in esame si pone l'obiettivo di definire una serie di rilevanti interventi per il sostegno dei lavoratori che, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare attività d'impresa. Fa notare che l'idea centrale dalla quale parte il provvedimento è quella di trasformare un determinato tipo di spesa - che, pur avendo una importante funzione di ammortizzatore sociale, è di fatto improduttiva per lo Stato, in quanto consistente nelle varie forme di indennità di disoccupazione e di cassa integrazione - in opportunità per avviare nuove micro-imprese che, anche grazie ad appositi incentivi e sgravi, possano creare nuovo reddito e determinare un incremento dell'occupazione.
Rileva infatti che, come indicato anche nella relazione di accompagnamento al testo, la capacità di generare reddito da parte dei lavoratori fuoriusciti dal mondo produttivo della grande impresa è possibile solamente per brevi periodi, in quanto le misure di sostegno al reddito attualmente previste non si protraggono nel tempo, non potendo così assicurare costantemente un'esistenza dignitosa ai lavoratori. Fa presente che un altro fattore che giustifica la creazione dei richiamati incentivi risiede nel potenziale pericolo che i lavoratori disoccupati, per esigenze di forza maggiore, alimentino le schiere dei lavoratori abusivi. Evidenzia, in proposito, che sussiste il rischio che i lavoratori usciti dalla grande impresa continuino a lavorare, magari avvalendosi delle proprie competenze tecniche, rifugiandosi

Pag. 126

nel lavoro sommerso nei rapporti sia «a monte», vale a dire rispetto ai fornitori, sia «a valle», quindi nel rapporto con la clientela. Si tratta, a suo avviso, di situazioni che sarebbero inevitabilmente destinate a crescere in modo esponenziale, con conseguenze gravi a carico del bilancio dello Stato, in quanto verrebbero a tradursi in costi elevatissimi per l'intera collettività nazionale per le mancate entrate fiscali e contributive.
Osserva che l'elemento di innovazione e di maggior interesse della proposta di legge in esame, pertanto, consiste nel tentare di costruire una sorta di «percorso protetto» del lavoratore che perde il posto di lavoro, per una durata indicativa di diciotto mesi (che forse potrebbe anche essere opportuno - valutandolo nel seguito dell'iter - ampliare ulteriormente, per stabilizzare l'iniziativa). Durante tale periodo, pur tenendo ferme le regole sulla sicurezza, sul lavoro e sull'esercizio delle attività imprenditoriali, sarebbe dunque applicata una specie di «legalità leggera», basata su agevolazioni, incentivi e sgravi, prevenendo, in tal modo, la possibile illegalità del sommerso.
In relazione a questi obiettivi, fa presente che il progetto di legge in titolo trasferisce parte delle risorse attualmente destinate agli ammortizzatori sociali a favore di specifici interventi idonei ai fini dell'avvio di nuova imprenditorialità e di nuova occupazione, soprattutto nel settore delle imprese artigiane e delle micro-imprese. In particolare, mette in evidenza che l'articolo 1 riconosce specifiche agevolazioni ai lavoratori che, alla data del 1o luglio 2009, fruiscano di determinati strumenti di sostegno al reddito e abbiano l'intenzione di iniziare un'attività imprenditoriale. In questo ambito, il comma 1 prevede il godimento, per i lavoratori dipendenti destinatari, ai sensi del successivo comma 2, di specifici trattamenti di integrazione del reddito, di un'indennità mensile pari al 50 per cento dell'importo del trattamento al quale hanno diritto i lavoratori che accedono agli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, in luogo delle indennità rispettivamente previste per ciascuno dei trattamenti individuati. Osserva che l'ammissione a tale trattamento, in via sperimentale e in deroga alle disposizioni vigenti, valido per un periodo di diciotto mesi, è condizionata appunto all'avviamento di un'attività di impresa.
Fa presente, al riguardo, che il comma 2 dello stesso articolo 1 specifica che i soggetti destinatari dell'indennità sono i lavoratori dipendenti che alla data del 1o fruiscano: dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali; dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; dei trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria; dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria; dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale; dei trattamenti di cassa integrazione salari straordinaria e di mobilità, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 223 del 1991; dei contratti di solidarietà stipulati con imprese non rientranti nel campo di applicazione della disciplina della CIGS. Per il periodo di fruizione, l'indennità è posta a carico della Gestione prestazioni temporanee dell'INPS, con contribuzione figurativa nella misura del 50 per cento della contribuzione obbligatoria dovuta sul minimale reddituale delle rispettive Gestioni.
Rileva poi che, ai sensi del comma 4, la contribuzione figurativa è posta a carico della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) dell'INPS. Gli interessati possono integrare, mediante apposita domanda entro il 30 giugno 2011, l'accredito figurativo mediante il versamento alla Gestione di appartenenza del restante 50 per cento. È prevista la rateizzazione del pagamento, in trentasei rate mensili senza interessi né oneri accessori. Resta fermo in ogni caso l'obbligo di iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (comma 5). È altresì previsto l'esonero dal versamento dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro e del lavoratore ai sensi della normativa vigente nel caso in cui i

Pag. 127

soggetti interessati che abbiano intrapreso attività di impresa, nel periodo di riferimento dei diciotto mesi, assumano altri lavoratori dipendenti che fruiscono di trattamenti di sostegno al reddito per un periodo di almeno 24 mesi (comma 7). Tali periodi sono integralmente coperti mediante contribuzione figurativa, con oneri a carico della GIAS dell'INPS. Resta comunque fermo per i datori di lavoro l'obbligo di iscrivere i lavoratori dipendenti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Infine, terminato il periodo sperimentale, è prevista la facoltà di iscrizione alle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della citata legge n. 223, per i soggetti che abbiano intrapreso attività di impresa, i lavoratori assunti da questi ultimi e i soci e i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis del Codice civile.
Osserva, poi, che l'articolo 2 reca disposizioni in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 che, optando per l'avvio di una nuova impresa, ricevono dall'INPS il 50 per cento del trattamento spettante, mentre l'articolo 3 introduce un regime fiscale agevolato, valido fino al 31 dicembre 2010, in favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che avviano una nuova attività ai sensi dell'articolo 1. I principali benefici riguardano la determinazione del reddito in base al principio di cassa, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali pari al 20 per cento, l'esenzione dall'IRAP, la non applicazione dell'IVA sulle operazioni attive, le semplificazioni degli adempimenti contabili e tributari.
Segnala che l'articolo 4 reca disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. A prescindere dal merito delle modifiche previste rispetto al decreto legislativo n. 81 del 2008, fa notare che occorrerà peraltro coordinare tali modifiche con quelle - in corso di definizione - previste dallo schema di decreto correttivo in corso di esame presso le Commissioni riunite XI e XII, che entreranno presumibilmente in vigore entro la fine del mese di luglio. Sottolinea, altresì, che l'articolo 5, in considerazione della «scarsa rilevanza dell'inquinamento» che può derivare dall'attività delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 6, prevede l'esonero in via transitoria, per le medesime imprese, da alcuni obblighi previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto «codice ambientale») in materia di rifiuti.
Rileva, infine, che il comma 1 dell'articolo 6 prevede che i soggetti interessati ad avviare l'attività di impresa presentino all'ufficio del Registro delle imprese la cosiddetta «comunicazione unica», mentre il successivo comma 2 identifica la forma giuridica che le imprese avviate debbono possedere al fine della fruizione delle agevolazione. In particolare, l'attività di impresa può essere svolta in forma individuale o di impresa familiare, nonché nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, ovvero in forma di società cooperativa ai sensi dell'articolo 2522 del Codice civile. Il comma 3 prevede l'esonero dai versamenti contributivi alle rispettive gestioni previdenziali di appartenenza per i soci e i collaboratori familiari, qualora si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1. Gli stessi soggetti usufruiscono altresì dei medesimi benefici contributivi e previdenziali previsti dal citato articolo 1, quali la contribuzione figurativa per il periodo considerato. Infine, il comma 4 dispone, «al fine di agevolare realmente le forme micro-imprenditoriali in oggetto», che in ogni caso il numero massimo di addetti complessivamente occupati o, comunque, impegnati nelle imprese di cui al presente articolo non possa essere superiore a tre unità, compresi gli apprendisti e i soggetti assunti con contratto di formazione o di inserimento.
Ritiene, in conclusione, che il provvedimento possa costituire un importante punto di svolta per le politiche sociali e per quelle di rilancio economico e produttivo del Paese, soprattutto in una fase di crisi come quella attuale. Svolgendo, peraltro, alcune considerazioni più generali sulla proposta in oggetto, fa notare che essa intende promuovere la diffusione di innovative forme di auto-impresa, così come avvenne nel Paese nei primi anni del

Pag. 128

«dopoguerra», quando numerosi operai licenziati dalle loro aziende intrapresero autonome iniziative sul fronte imprenditoriale, contribuendo a rilanciare sensibilmente il tessuto produttivo ed economico dell'Italia. Ritiene pertanto che il provvedimento in esame miri, in tal modo, a prevenire gli effetti negativi che potrebbero in futuro derivare da un incremento sempre più consistente del ricorso alla Cassa integrazione guadagni, individuando soluzioni alternative dinanzi ad un probabile mancato ricollocamento sul mercato di tali lavoratori.

Maria Anna MADIA (PD) fa presente che il suo gruppo si riserva di approfondire nel merito la proposta normativa in esame, intervenendo più diffusamente nel prosieguo del dibattito. Intende, tuttavia, esprimere preliminarmente alcune perplessità in ordine a taluni suoi aspetti, che sembrerebbero prestarsi a specifici rilievi critici, pur dichiarando di ritenere condivisibili gli obiettivi di massima che il testo medesimo si propone di conseguire. Si riferisce, in particolare, al fatto che la proposta normativa in titolo, nell'affrontare talune questioni connesse agli strumenti di sostegno al reddito, non contiene elementi utili ad affrontare la problematica dei lavoratori precari, che, a suo avviso, costituiscono il vero anello debole del ciclo produttivo e non possono essere ridotti a «lavoratori di serie B». Ritiene, al contrario, che tale aspetto debba essere affrontato prioritariamente e in modo serio, attraverso una più complessiva riforma del sistema degli ammortizzatori sociali.
Fa inoltre presente che l'impianto del provvedimento in esame sembra fondarsi su una concezione non corretta della Cassa integrazione guadagni ordinaria, in base alla quale si presume che i lavoratori sottoposti a questo particolare regime non torneranno quasi certamente a lavorare nella propria azienda. Tale assunto contrasterebbe con la vera natura di questa forma di sostegno al reddito, che, essendo concessa in vista di una crisi temporanea e destinata ad essere superata, presuppone un successivo ripristino della condizioni di normalità, con conseguente riassorbimento della crisi occupazionale.
In conclusione, auspica che il dibattito in Commissione consenta di affrontare in modo approfondito il merito del provvedimento in esame.

Silvano MOFFA, presidente, osserva che, considerata la delicatezza della materia trattata, saranno garantiti tempi congrui di esame del provvedimento, al fine di consentire lo svolgimento degli opportuni approfondimenti di merito; ciò potrà avvenire già a partire dalle sedute previste per la prossima settimana, nelle quali auspica che possa essere assicurata anche la presenza del rappresentante del Governo, con il quale sarà possibile avviare una proficua interlocuzione.

Antonino FOTI (PdL), relatore, in risposta ai rilievi critici testè formulati, fa notare che la sua proposta di legge si propone di affrontare solamente talune delle problematiche che, allo stato, affliggono il sistema economico del Paese, rinviando ad ulteriori successivi provvedimenti la soluzione delle questioni più generali - legate al tema della precarietà - poste sul tavolo della discussione odierna. Fa conclusivamente notare che il provvedimento si limita ad individuare un rimedio alternativo alla problematica dei lavoratori sottoposti al regime degli ammortizzatori sociali - per i quali si profilano difficoltà ad un ricollocamento regolare sul mercato del lavoro - prevedendo interventi idonei a favorire l'avvio di attività imprenditoriali autonome da parte degli stessi, purché tali iniziative siano realmente volute dai datori di lavoro e dagli stessi dipendenti, mediante una sostanziale convergenza di interessi al riguardo.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), dichiarando di condividere la ratio sottesa al provvedimento in esame, si pone un interrogativo in ordine alla possibilità che le nuove imprese, costituite sulla base delle presente normativa e sottoposte ad un regime fiscale e amministrativo particolarmente

Pag. 129

favorevole, possano recare eventuali pregiudizi alle piccole aziende già operanti sul mercato, che potrebbero incontrare difficoltà, per la loro ridotta dimensione, a reggere la competizione con questi nuovi soggetti economici.

Silvano MOFFA, presidente, nel tornare a ribadire che le questioni emerse nel dibattito odierno - tra cui quella di assoluto rilievo testè posta dal deputato Fedriga - saranno adeguatamente approfondite nel prosieguo del dibattito, intende far notare che l'intervento previsto nel provvedimento in questione rappresenta un primo valido esempio di modifica in senso produttivo ed innovativo dei diversi istituti di sostegno al reddito. Nel ricordare che nella platea dei possibili beneficiari delle disposizioni del provvedimento rientrano non solo i lavoratori posti in Cassa integrazione guadagni ordinaria, ma anche coloro che sono sottoposti ad altre forme di sostegno (per esempio, i lavoratori in mobilità o in Cassa integrazione straordinaria, per i quali non vi è alcuna certezza di reinserimento nell'azienda in crisi), osserva che lo scopo dell'iniziativa normativa, in questo caso, è quello di anticipare gli effetti delle dinamiche in corso, nel tentativo di evitare che, a seguito della gestione delle emergenze occupazionali, si producano effetti distorsivi nell'ambito del mercato del lavoro.
Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2009. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 13.05.

Legge comunitaria 2009.
C. 2449 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008.
Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, iniziato nella seduta del 18 giugno 2009.

Silvano MOFFA, presidente, ricorda che nella precedente seduta ha avuto inizio, con lo svolgimento della relazione introduttiva, l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Giuliano CAZZOLA (PdL) preannuncia l'intenzione di presentare un emendamento al disegno di legge comunitaria 2009, volto a dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia delle comunità europee datata 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, nel rispetto dell'articolo 141 del Trattato CE, al fine di adeguare la normativa che disciplina l'accesso al pensionamento di vecchiaia vigente nel settore pubblico, prevedendo per uomini e donne i medesimi requisiti di età. Precisa che si tratta di una proposta di modifica che riprende sostanzialmente il contenuto di un suo analogo emendamento, già presentato in Assemblea in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2008, che è stato successivamente ritirato e trasformato in un ordine del giorno, rispetto al quale l'Esecutivo - che lo aveva accettato - non ha ancora dato seguito. Nel rimettersi alle decisioni che il relatore ed il Governo intenderanno assumere sull'argomento, auspica che sulla tematica si possa comunque avviare una riflessione più approfondita.

Maria Grazia GATTI (PD), nel ricordare che un emendamento di tenore analogo

Pag. 130

a quello richiamato dal deputato Cazzola fu, in realtà, presentato anche presso la XI Commissione, laddove il Governo invitò i presentatori al ritiro dell'emendamento medesimo, intende stigmatizzare una organizzazione dei lavori parlamentari che, soprattutto per provvedimenti di grande complessità come quello in oggetto, comprime i tempi di esame in sede di Commissione, a vantaggio della discussione in Assemblea, dove si concentra la discussione delle questioni più delicate e degli emendamenti più importanti, che vengono spesso presentati direttamente per la fase di discussione in Aula. Auspica, pertanto, che almeno sulle tematiche che incidono sulla competenza della Commissione si possa avviare un confronto più ampio e meditato.
Nel merito del disegno di legge comunitaria 2009, manifesta preoccupazione su alcuni aspetti specifici del provvedimento. Si riferisce, innanzitutto, all'articolo 6 del disegno di legge in esame, che inserisce nel testo del decreto legislativo n. 81 del 2008 il richiamo alle modifiche apportate alla direttiva 2004/40/CE dalla direttiva 2008/46/CE, adeguando il termine di attuazione della medesima normativa europea, che viene ora prorogato - con un intervento che il suo gruppo ritiene di non condividere - al 30 aprile 2012. In secondo luogo, dopo avere espresso profonde perplessità in ordine al carattere troppo generico delle norme contenute nel testo, prive dei necessari principi e criteri direttivi, ritiene necessario individuare specifici criteri di delega, in particolare in relazione all'attuazione della direttiva 2008/104/CE, in materia di agenzie di lavoro interinale. Al riguardo, segnala come sembrino emergere rilevanti elementi di difformità tra il contenuto di tale direttiva e la normativa italiana attualmente vigente (di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003), soprattutto in materia di nullità delle clausole dirette a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione, nonché in materia di rappresentanza dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro nell'ambito dell'esecuzione dei contratti di somministrazione: nello specifico, si riferisce all'articolo 23, commi 8 e 9, e all'articolo 22, comma 5, del citato decreto n. 276, che appaiono - a suo giudizio - in aperto contrasto rispettivamente con l'articolo 6, paragrafo 2, e con l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva comunitaria, da ritenere assolutamente preferibile rispetto alla legislazione interna.
Per le ragioni esposte, auspica che il seguito del dibattito consenta di far emergere con chiarezza la necessità di definire specifici criteri e principi di delega sulla materia.

Alessia Maria MOSCA (PD) rileva in primo luogo - a differenza di quanto potrebbe apparire dall'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea - una scarsa propensione del Governo ad attribuire importanza al tema dell'Europa, testimoniata dalla poca attenzione prestata dall'Esecutivo nei confronti dei temi prioritari delle recenti elezioni del Parlamento europeo, che si è tradotta in una assoluta mancanza di informazione nei confronti dei cittadini, indotti ad interessarsi più a questioni di politica interna che ad argomenti di natura comunitaria.
Soffermandosi, quindi, sul contenuto della citata relazione annuale per il 2008, fa notare una discrepanza tra le linee di tendenza seguite dalle istituzioni comunitarie in determinate materie di competenza della XI Commissione e le effettive posizioni assunte al riguardo, anche di recente, dall'Esecutivo italiano. Si riferisce, in particolare, al tema dell'ingresso nel Paese dei lavoratori qualificati provenienti da Paesi terzi, a quello della formazione del capitale umano, dell'istruzione primaria ed universitaria, dell'innovazione e della ricerca, nonché alla questione relativa ai servizi per l'infanzia e al lavoro femminile. Su tali argomenti, ritiene assolutamente inadeguate e carenti le iniziative assunte dall'attuale Governo e le modalità con cui si è proposto di affrontarle, che sono state definite in modo assolutamente generico e insoddisfacente

Pag. 131

nel «Libro bianco» del Ministro Sacconi. In merito, poi, alla specifica tematica dell'ingresso nel Paese di lavoratori qualificati provenienti da Paesi terzi, prima richiamata, auspica che si possa rapidamente valutare l'opportunità di avviare l'esame di una proposta di legge presentata in materia dal suo gruppo - che risulterebbe di imminente assegnazione - che giudica essenziale in vista di un rilancio del tessuto produttivo italiano, anche al fine di favorire l'accesso nel sistema di adeguate risorse umane e professionali.
Rivolgendosi, poi, al deputato Cazzola in relazione alla proposta emendativa da lui preannunciata in materia di parificazione tra uomini e donne in ordine all'accesso al pensionamento di vecchiaia nel settore pubblico, invita la Commissione a concentrarsi sulle modalità di ingresso delle donne nel mercato del lavoro piuttosto che sulle forme di uscita dallo stesso, esortando a prestare maggiore attenzione al rischio che le proposte e gli emendamenti di iniziativa parlamentare siano utilizzati strumentalmente dalla maggioranza e da esponenti del Governo, in vista di un abbassamento della tutela dei diritti delle lavoratrici, esclusivamente giustificato, a posteriori, da mere ragioni di cassa.

Giuliano CAZZOLA (PdL), intervenendo per una precisazione, nel rassicurare il suo massimo livello di attenzione in ordine ai rischi testè paventati, ritiene comunque di poter escludere che il Governo o la maggioranza tendano ad utilizzare strumentalmente le sue proposte emendative, circostanza che, nel caso di specie, non valuterebbe peraltro in termini negativi.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel preannunciare che il suo gruppo si riserva di valutare l'opportunità di un ulteriore intervento sul merito dei provvedimenti in esame, dichiara di condividere le riflessioni svolte in precedenza sulla questione del lavoro qualificato proveniente da Paesi terzi, ritenendo tuttavia che tale questione non escluda l'esistenza del problema - altrettanto avvertito - del lavoro non qualificato, che può creare serie preoccupazioni rispetto al corretto andamento del mercato del lavoro italiano. In proposito, nel ricordare che il Governo ha già accolto un recente atto di indirizzo in materia presentato dal suo gruppo, cita l'esempio di aziende straniere che inviano in Italia i propri lavoratori come «trasfertisti», con il proposito di mantenere per tali lavoratori i bassi livelli salariali, previdenziali e sindacali previsti nei Paesi di provenienza, determinando però un fenomeno di dumping sociale molto consistente, in grado di assicurare a tali aziende - con metodi che giudica sleali - anche un margine di competitività maggiore rispetto alle imprese italiane.

Giovanni PALADINI (IdV), riservandosi di svolgere ulteriori considerazioni nel seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo, intende segnalare, in questa sede, l'esigenza che - partendo dagli elementi contenuti nella relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea - possano essere sviluppate adeguate riflessioni in Commissione su taluni punti di specifico interesse. Si riferisce, in particolare, alla questione della tutela del lavoro, soprattutto di quello femminile, nonché al problema dei lavoratori provenienti da Paesi terzi, in ordine al quale si dichiara disponibile a discutere - sia pure con le necessarie distinzioni nelle rispettive posizioni politiche - nei termini testè posti dal deputato Fedriga. Rileva, poi, che le azioni adottate dal Governo nel settore della tutela dei lavoratori risulta piuttosto carente rispetto a quanto, invece, riportato nella citata relazione annuale, richiamando - al riguardo - la necessità di un maggiore impegno sul versante della formazione professionale, dell'istruzione e degli investimenti per lo sviluppo.

Cesare DAMIANO (PD), con riferimento alla questione dei fenomeni di dumping sociale provocati dall'impiego in Italia di lavoratori provenienti da Paesi terzi, ricorda che essa è stata già sostanzialmente affrontata grazie all'approvazione di un emendamento del suo gruppo, riferito all'articolo 38 della legge comunitaria per il

Pag. 132

2008, oggi in discussione in Assemblea. Invita peraltro i gruppi, in linea più generale, a considerare come vera priorità sull'argomento quella di garantire a tutti i lavoratori operanti sul territorio italiano analoghi livelli di tutela sociale e sindacale, preferibilmente mediante una omogenea applicazione dei principi della contrattazione collettiva, in modo da evitare pericolose e dannose forme di disequilibrio sociale.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), relatore, intende fornire alcune precisazioni rispetto alle questioni sinora emerse dal dibattito, segnalando anzitutto che la possibilità di posticipare il limite temporale per la definitiva attuazione della normativa sull'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici non è una scelta assunta autonomamente dal Governo, bensì una esplicita prescrizione contenuta in una recente direttiva comunitaria. Quanto al problema della presunta mancanza di indicazioni puntuali per l'esercizio della delega legislativa, evocata da taluni deputati intervenuti, ricorda che la legge n. 11 del 2005 - che reca le norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea - non obbliga il legislatore a prevedere, nell'ambito della legge comunitaria annuale, principi direttivi specifici per l'attuazione delle singole direttive comunitarie. Considerato, peraltro, che la procedura prevista per il recepimento delle direttive comunitarie vedrà, in un fase successiva, l'invio alle Camere dei relativi schemi di decreti legislativi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ritiene che il problema in questione investa esclusivamente profili di natura politica e discrezionale, ma non configuri un adempimento al quale la Commissione può essere giuridicamente vincolata. In ogni caso, si riserva di valutare, nelle prossime sedute, eventuali interventi in materia.

Silvano MOFFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.