CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 giugno 2009
192.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 giugno 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2009. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 12.40.

Legge comunitaria 2009.
C. 2449 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008.
Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Angelo ALESSANDRI, presidente, fa presente che la Commissione procederà all'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge comunitaria 2009 e della Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2008. Al riguardo, ricorda che la Commissione esamina le parti di sua competenza del disegno di legge comunitaria, che è assegnato in sede referente alla XIV Commissione, e conclude tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. Gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione saranno trasmessi in allegato alla relazione e si ritengono accolti dalla XIV Commissione, qualora questa non li respinga per motivi di compatibilità comunitaria o di coordinamento generale. A tal fine, gli emendamenti presentati in Commissione saranno sottoposti al vaglio preventivo della presidenza della

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Commissione, sulla base delle specifiche regole di ammissibilità. Ricorda, altresì che, congiuntamente al disegno di legge comunitaria, la Commissione esamina anche le parti di sua competenza della citata Relazione annuale e conclude tale esame con l'approvazione di un parere. Ricorda, infine, che la Commissione dovrà trasmettere alla XIV Commissione la relazione sul disegno di legge comunitaria ed il parere sulla Relazione annuale entro venerdì 26 giugno. Ricorda, al riguardo, che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge in esame è fissato alle ore 13 della giornata odierna.

La Commissione conviene.

Giuseppe SCALERA (PdL), relatore, rileva che il disegno di legge comunitaria 2009, presentato quest'anno in prima lettura alla Camera, reca, come è tradizione, le norme dirette ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea ed a recepire nell'ordinamento nazionale la normativa comunitaria.
Esso consta di 9 articoli, suddivisi in tre Capi, nonché degli Allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi. Ricorda, in proposito, che i decreti legislativi attuativi di direttive contenute nell'Allegato B dovranno essere sottoposti previamente, a differenza di quelli contenuti nell'allegato A, al parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Rileva che il Capo I presenta disposizioni di carattere generale sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari. In particolare, l'articolo 1 delega il Governo al recepimento delle direttive riportate negli allegati A e B, mentre l'articolo 2 detta i princìpi e i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe. L'articolo 5 conferisce, invece, opportunamente, una delega al Governo per l'adozione di testi unici o codici di settore finalizzati al coordinamento delle disposizioni attuative delle direttive comunitarie - adottate sulla base delle deleghe contenute nel provvedimento in esame - con le norme vigenti nelle stesse materie. Il Capo II reca, quindi, disposizioni particolari di adempimento, nonché princìpi e criteri di delega specifici, in ordine al recepimento di alcune direttive in materia di sicurezza sul lavoro e di sicurezza degli alimenti. Il Capo III prevede, infine, due specifiche deleghe volte all'attuazione di alcune decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
Per quanto d'interesse specifico dell'VIII Commissione, illustra, quindi, il contenuto di alcune direttive elencate nell'Allegato B del provvedimento.
In particolare, la direttiva 2008/96/CE, il cui termine di recepimento scade il 19 dicembre 2010, riguarda la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. La direttiva si applica alle strade che fanno parte della rete transeuropea dei trasporti, anche se è comunque prevista la possibilità di una sua applicazione, come codice di buone prassi, anche alle altre strade nazionali, costruite con il finanziamento parziale o totale della Comunità europea. La direttiva prevede la messa a punto e l'attuazione di alcune procedure. In primo luogo è prevista la valutazione d'impatto dei progetti di infrastruttura sulla sicurezza stradale. Sono, poi, previste verifiche relative alla sicurezza stradale dei progetti di infrastrutture, attraverso la loro sottoposizione a controlli nelle diverse fasi. È prevista, altresì, la classificazione della rete stradale, attraverso l'individuazione da parte degli Stati membri dei tratti stradali in cui è stato registrato un elevato numero di incidenti mortali. Gli stessi dovranno inoltre individuare, analizzare e classificare le sezioni della rete stradale in funzione del loro potenziale di miglioramento della sicurezza e di risparmio dei costi connessi agli incidenti. I tratti così individuati saranno oggetto di valutazione da parte di gruppi di esperti, mediante visite in loco, e per essi saranno adottate misure correttive mirate. Gli Stati membri dovranno predisporre un'adeguata segnaletica per evidenziare i tratti dell'infrastruttura stradale in riparazione e segnalare

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agli utenti la presenza di tratti stradali ad elevata concentrazione di incidenti. Sono, infine, previste ispezioni di sicurezza, a tal fine le strade aperte al traffico dovranno essere sottoposte a verifica ordinaria periodica in ordine alle loro caratteristiche e difetti che esigono interventi di manutenzione per ragioni di sicurezza.
Ricorda, in proposito, che su questa delicata questione della messa in sicurezza della rete stradale e della lotta contro gli incidenti, l'VIII Commissione ha approvato, all'unanimità, nella seduta del 19 marzo scorso, la risoluzione 8/00037, la quale impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative affinché, da un lato, gli enti proprietari delle strade assicurino la messa a norma e la manutenzione programmata delle dotazioni di sicurezza della rete stradale, dall'altro, si addivenga alla costituzione di appositi fondi, destinati a realizzare le citate azioni per la messa a norma e la manutenzione programmata della rete stradale del Paese.
La seconda direttiva contenuta nell'Allegato B del disegno di legge, di specifico interesse della VIII Commissione, è la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente che dovrà essere attuata dagli Stati membri entro il 26 dicembre 2010.
Essa si propone l'obiettivo di ottenere che gli Stati membri introducano, nel proprio diritto penale interno, sanzioni penali che possano garantire una più efficace tutela dell'ambiente, con un grado di deterrenza maggiore rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori del diritto civile. La direttiva rappresenta, pertanto, un importante cambiamento nel sistema delle fonti normative del diritto penale ambientale, in quanto istituisce un livello minimo di armonizzazione in relazione alle attività contro l'ambiente che devono essere considerate reati e un sistema di responsabilità penale analogo per tutte le persone giuridiche in grado di garantire una più efficace tutela dell'ambiente stesso. Segnala, in particolare, che l'articolo 3 reca un elenco di nove tipi di attività illecite che dovranno essere considerate reati da parte degli Stati membri, allorché poste in essere intenzionalmente o con grave negligenza e qualora provochino danni alla salute delle persone, ovvero un danno rilevante alle componenti naturali dell'ambiente. Allo stesso modo, è previsto che siano qualificate come reati le condotte di favoreggiamento e di istigazione a commettere intenzionalmente talune delle suddette attività. Segnala, poi, che la direttiva introduce, all'articolo 6, una responsabilità penale in capo alle persone giuridiche per i reati indicati agli articoli 3 e 4, qualora siano commessi, a loro vantaggio, da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla stessa persona giuridica. Lo stesso articolo introduce, inoltre, una responsabilità da reato dell'ente «per carenza di sorveglianza o controllo» da parte di uno dei soggetti aventi la posizione preminente sopracitata, che abbia reso possibile la perpetrazione dei suddetti reati a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.Il comma 3 precisa, infine, come la responsabilità dell'ente non escluda l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4.
Fermo restando, dunque, che il legislatore nazionale dovrà introdurre una disciplina della responsabilità penale delle persone giuridiche, da estendere anche ai reati ambientali colposi in quanto la direttiva impone l'attuazione di un sistema sanzionatorio di natura esclusivamente penale, viene, invece, lasciata ampia discrezionalità in merito alla tipologia di sanzioni, pecuniarie e/o interdittive, applicabili alle persone giuridiche responsabili di reati ambientali.
Ritiene opportuno annunciare fin d'ora che su tale delicata materia sarà opportuna una riflessione sia sul merito delle novità introdotte sia sulle modalità con le quali dare attuazione alla direttiva, tenendo in considerazione che già il Codice ambientale prevede una disciplina in merito e che anche la Commissione Giustizia sarà chiamata ad esprimere il proprio parere sui profili di competenza.

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La terza direttiva contenuta nell'Allegato B del disegno di legge comunitaria per il 2009 è poi la direttiva quadro in materia di rifiuti (2008/98/CE), che, peraltro, è già stata inserita nel disegno di legge comunitaria per il 2008 che dovrebbe essere definitivamente approvata nei prossimi giorni.
Tra le principali novità previste dalla nuova direttiva quadro, sulle quali la VIII Commissione si è già espressa in senso positivo per le novità introdotte, prevede norme per la semplificazione della normativa sui rifiuti e l'introduzione di una serie di nuove definizioni tendenti a prevenire le possibili distorsioni sul mercato derivanti da un'applicazione non uniforme della normativa stessa. Fra queste, appaiono particolarmente opportune e significative le nuove nozioni di «sottoprodotto», «riciclaggio», «riutilizzo» e «preparazione per il riutilizzo», nonché la rivisitazione delle definizioni di «raccolta» e di «recupero». In particolare ritiene importante sottolineare la rilevanza della definizione del concetto di «sottoprodotto», che viene inserito per la prima volta in un provvedimento comunitario, nonché della fissazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali che siano stati sottoposti a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio.
La quarta direttiva d'interesse della Commissione, la direttiva 2008/105/CE, fissa standard di qualità ambientale delle acque superficiali, allo scopo di preservarle dai fenomeni di inquinamento che rappresentano sia una minaccia per l'ambiente acquatico - determinando, fra l'altro, una perdita di habitat e di biodiversità - che una minaccia per la salute umana. In tal senso, la principale finalità della direttiva, espressamente indicata all'articolo 1, è di consentire il raggiungimento di uno stato chimico buono delle acque superficiali attraverso l'istituzione, conformemente alle direttiva quadro sulle acque, di standard di qualità ambientale (SQA) per gli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentano un rischio significativo per gli ambienti acquatici, distinti in acque interne o altre acque di superficie. Rileva, inoltre, che l'allegato II della direttiva elenca le 33 sostanze considerate prioritarie e, tra queste, le 20 sostanze identificate come pericolose: è il caso, ad esempio, del cadmio, del mercurio e degli idrocarburi policiclici aromatici. Segnala, altresì, che l'articolo 3 della direttiva prevede che gli Stati membri: applichino ai corpi idrici superficiali gli SQA figuranti nell'allegato I, secondo le disposizioni nello stesso contenute; dispongano l'analisi della tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle citate sostanze prioritarie che tendono ad accumularsi negli ambienti acquatici; adottino misure atte ad impedire aumenti significativi di tali concentrazioni. L'articolo 4 della direttiva consente poi agli Stati membri di avvalersi di «zone di mescolamento» adiacenti ai punti di scarico, in cui le concentrazioni di uno o più inquinanti possano superare gli SQA applicabili a condizione, però, che «tale superamento non abbia conseguenze sulla conformità del resto del corpo idrico superficiale ai suddetti standard». Sempre ai sensi dell'articolo 4, gli Stati membri che ricorrono a questa possibilità, dovranno tuttavia descrivere nei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati a norma della direttiva quadro sulle acque gli approcci e le metodologie applicati per ottenere tali zone nonché descrivere le misure adottate al fine di ridurre in futuro le dimensioni delle zone di mescolamento.
Quanto alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2008, ritiene opportuno esprimere preliminarmente un giudizio positivo sull'azione complessivamente condotta dal Governo Berlusconi, che ha dimostrato, conseguendo importanti risultati, di saper tenere insieme gli obiettivi ugualmente fondamentali della tutela degli interessi nazionali e del rafforzamento delle politiche comunitarie.
Ritiene, altresì, opportuno ribadire l'apprezzamento per lo sforzo profuso dal Governo - in continuità, peraltro, con quanto già fatto nella passata legislatura - per il miglioramento della posizione dell'Italia in ordine al complessivo recepimento

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della normativa europea. Nella consapevolezza che su questo versante c'è ancora molto da fare, soprattutto nel settore ambientale, ritiene, tuttavia, giusto esprimere una valutazione positiva in ordine all'azione condotta dall'attuale Governo che ha consentito, ad esempio, di ridurre, nel corso del 2008, da 198 a 159 le procedure d'infrazione aperte nei confronti dell'Italia.
Venendo quindi, alle parti di più specifico interesse della VIII Commissione, ribadisce anzitutto il positivo giudizio sull'esito finale del negoziato sulla questione clima-energia e sul contributo, di grande rilievo, che l'Italia ha portato per il raggiungimento dell'Accordo siglato dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2008 e condiviso dal Parlamento europeo nella seduta del 17 dicembre 2008, con l'approvazione del cosiddetto «pacchetto clima-energia». Tale Accordo, infatti, ha consentito, infatti, in primo luogo, di riaffermare il ruolo di leader dell'Unione europea nelle politiche per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, con la conferma degli obiettivi di riduzione, entro il 2020, del 20 per cento le emissioni di gas climalteranti; di aumento, entro la stessa data, fino al 20 per cento dei consumi di energia da fonti rinnovabili e da risparmio energetico. Allo stesso tempo, a seguito della formale richiesta avanzata dall'Italia di rivedere i criteri con cui erano stati precedentemente fissati gli obiettivi per i singoli Stati, si è potuto lavorare proficuamente alla definizione di un nuovo punto di equilibrio che, come era nelle intenzioni e nell'impegno profuso dal nostro Paese, fosse in grado di garantire unitariamente il conseguimento degli obiettivi della protezione dell'ambiente, di una più equa suddivisione dello sforzo fra i Paesi membri e di un'efficace tutela del sistema produttivo italiano.
Sotto questo profilo, ritiene utile ribadire anche in questa sede l'apprezzamento per il ruolo e per l'attività svolta dalla VIII Commissione lo scorso autunno, con l'approfondito esame delle proposte di direttive comunitarie costituenti il cosiddetto «pacchetto clima-energia» conclusosi con la redazione di uno specifico documento, approvato nella seduta dell'11 dicembre 2008. Tale documento, trasmesso al Governo e agli organi comunitari interessati, confermava, infatti, un giudizio positivo in ordine all'intenzione dell'Unione europea di collocarsi in posizione di avanguardia nell'impegno per il conseguimento degli obiettivi concordati a livello internazionale in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Al tempo stesso, il documento della Commissione riaffermava la necessità ineludibile di tenere conto che la realizzazione degli indicati obiettivi non avrebbe potuto prescindere da una seria analisi della loro sostenibilità, sia dal punto dal punto di vista economico e finanziario, sia da quello relativo alle specifiche caratteristiche del sistema produttivo italiano.
Conclude con un doveroso accenno all'azione condotta dal Governo italiano in sede comunitaria per la definizione delle politiche nel fondamentale settore delle infrastrutture. Al riguardo, ritiene che si possa esprimere un positivo giudizio sull'attività svolta dall'Italia nella definizione di tali politiche, in particolare per quanto concerne il rafforzamento delle azioni dirette alla realizzazione delle reti transeuropee (TEN) e al completamento delle infrastrutture di rilevanza nazionale. Sotto questo profilo, ritiene che le misure adottate dal Governo, comprese quelle in materia di nuova programmazione del Fondo aree sottoutilizzate, hanno dato un forte impulso in direzione dell'apertura accelerata o della riapertura dei cantieri rimasti bloccati o non ancora avviati nel corso della precedente legislatura, quali, ad esempio, gli assi ferroviari Torino-Lione, Milano-Genova (3o Valico dei Giovi), Milano-Verona e Milano-Padova, nonché gli assi autostradali Brescia-Bergamo-Milano(Bre-Be-Mi), Cecina-Civitavecchia e Roma-Formia, oltre al Ponte sullo Stretto di Messina.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) interviene brevemente, rinviando ad una prossima seduta una valutazione più puntuale

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sul provvedimento in esame, per esprimere la propria perplessità sulla fondatezza del giudizio del relatore che ha entusiasticamente parlato della riduzione del numero di procedure d'infrazione aperte dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia. Osserva, infatti, che dalla lettura della relazione illustrativa dello stesso disegno di legge emerge chiaramente che l'Italia continua ad essere fra i Paesi meno virtuosi sotto il profilo del recepimento e del rispetto della normativa comunitaria, soprattutto in quei settori dove tale rispetto è ostacolato da gravi situazioni di conflitto d'interesse.
Allo stesso modo, ritiene che la valutazione positiva del relatore in ordine al contributo dell'Italia per la realizzazione delle reti infrastrutturali transeuropee e per il completamento delle infrastrutture di rilevanza nazionale, non sia del tutto rispondente al vero. Se è vero, infatti, che qualcosa si è fatto per alcune opere, fra cui la Bre-Be-Mi, la Pedemontana e la Tangenziale Est di Milano, è altrettanto vero che per la gran parte delle infrastrutture transeuropee l'Italia è in grave ritardo, come risulta emblematicamente nel caso del Tunnel del S.Gottardo, i cui lavori sono in avanzato stato di realizzazione sul versante svizzero mentre proseguono con inaccettabile lentezza sul versante italiano.
Conclude, quindi, sottolineando la necessità di svolgere un serio approfondimento per quanto concerne la questione del recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente che presenta profili di grande delicatezza e complessità.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 13.05.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 23 giugno 2009.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.
C. 1952 Guido Dussin.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.05 alle 13.20.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 189 del 17 giugno 2009, a pagina 112, prima colonna, quarantaduesima riga:
dopo la parola «fotovoltaico», aggiungere le seguenti «a concentrazione,».

seconda colonna, quinta riga:
dopo la parola «geotermica,» aggiungere le seguenti: «ricorda che la Commissione ha più volte sollecitato l'introduzione di disposizioni specifiche che regolino le emissioni in atmosfera degli impianti geotermici, specialmente con riguardo a quelli ad alta temperatura, in considerazione delle possibili conseguenze che tali emissioni potrebbero avere sulla salute dei cittadini residenti nelle zone interessate da tale attività. Ritiene, pertanto, che la Commissione debba anche in tale caso far presente l'opportunità che siano disciplinati tali aspetti, mentre».