CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 giugno 2009
192.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e III)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 23 giugno 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo ed il sottosegretario di Stato agli affari esteri Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 13.15.

Decreto-legge 61/09: Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria.
C. 2511 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, presidente, prima che i relatori illustrino per le parti di competenza il disegno di legge in esame, ritiene opportuno, d'intesa con il Presidente della III Commissione, fare presente che il provvedimento in esame verosimilmente sarà inserito nel calendario dell'Assemblea al termine della seduta pomeridiana di martedì 30 giugno. Ciò significa che entro la seduta antimeridiana di martedì 30 giugno le Commissioni dovranno conferire il mandato ai relatori a riferire in Aula. Affinché possa essere rispettato tale calendario, gli emendamenti dovranno essere esaminati nella giornata di giovedì 25 giugno per poter poi trasmettere il testo risultante dagli emendamenti eventualmente approvati alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.
Oggi, quindi, si concluderà l'esame preliminare e sarà fissato alle ore 19 di domani, mercoledì 24 giugno, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Alessandro MARAN (PD), relatore per la III Commissione, osserva preliminarmente che la pirateria si configura come un crimine internazionale che rientra tra i cosidetti treaty crimes cioè tra i comportamenti che la comunità internazionale percepisce come reati e che sono classificati alla stregua di crimini attraverso appositi trattati. In particolare, la tradizionale posizione di intolleranza degli Stati sovrani verso i pirati ha costituito spesso, almeno formalmente, un elemento di concordanza internazionale, tanto che la pirateria risulta essere il più antico illecito classificato tra le ipotesi dei cosiddetti crimina juris gentium.
Evidenzia quindi che la pirateria è oggi dettagliatamente codificata dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1982, firmata a Montego Bay, agli articoli 100 e seguenti

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che riproducono, salvo alcune varianti, gli articoli 14 e seguenti della Convenzione di Ginevra del 1958. Ai sensi dell'articolo 15 di Ginevra e dell'articolo 101 di Montego Bay si definisce pirateria: ogni atto di violenza illegittimo di detenzione e ogni depredazione commessi dall'equipaggio o dai passeggeri di una nave o di un aeromobile privati, a scopo personale, e a danno: a) in alto mare, di un'altra nave, altro aeromobile, o di persone o beni a bordo di questi; b) in luoghi non sottoposti alla giurisdizione di uno Stato, d'una nave, o di un aeromobile, o di persone o beni. Integrano il reato di pirateria anche la partecipazione volontaria all'impiego di una nave o di un aeromobile, svolta con piena conoscenza dei fatti che conferiscono a detta nave o detto aeromobile l'attributo di pirata, ovvero l'istigazione a commettere i predetti atti, come anche la facilitazione intenzionale degli stessi.
Nel sottolineare che ancora oggi la repressione dei crimini internazionali rimane affidata principalmente agli Stati, segnala che, per effetto della Convenzione di Roma del 10 marzo 1988 per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, la stessa disciplina applicata agli atti di pirateria contro le navi, viene estesa anche alle attività criminose commesse sulle piattaforme fisse in permanenza sul fondo del mare.
Per quanto attiene alla Missione Atalanta, ricorda che essa è stata istituita con l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 10 novembre 2008. L'operazione militare è condotta a sostegno delle risoluzioni 1814, 1816 e 1838 del 2008 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in modo conforme all'azione autorizzata in caso di pirateria dagli articoli 100 e seguenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che considerano la pirateria un crimine ed incoraggiano gli Stati ad agire con determinazione nelle acque internazionali per reprimere il fenomeno. In base alla citata azione comune 2008/851/PESC, sulla base dell'accettazione da parte della Somalia dell'esercizio della giurisdizione ad opera degli Stati membri o degli Stati terzi, da un lato, e dell'articolo 105 della convenzione ONU sul diritto del mare, per l'eventuale esercizio di azioni giudiziarie da parte degli Stati competenti, i militari della missione Atalanta possono arrestare, fermare e trasferire le persone che hanno commesso o che si sospetta abbiano commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle zone in cui essa è presente e sequestrare le navi di pirati o di rapinatori o le navi catturate a seguito di un atto di pirateria o di rapina a mano armata e che sono sotto il controllo dei pirati nonché requisire i beni che si trovano a bordo.
Segnala inoltre che il Consiglio dell'Unione europea del 15 giugno scorso ha deciso di estendere di un anno - fino al 13 dicembre 2010 - la durata della missione Atalanta, avendo riconosciuto l'efficacia della sua azione contro gli atti di pirateria al largo della costa somala e la perdurante minaccia da essi rappresentata anche oltre la data del 13 dicembre 2009.
Fa quindi presente che il provvedimento in esame è stato adottato a seguito della decisione 2009/293/PESC, con cui è stato approvato lo scambio di lettere tra l'Unione europea ed il Governo keniano sulle condizioni di trasferimento in Kenya delle persone sospettate di pirateria al largo della Somalia, a sua volta diretta a dare attuazione all'articolo 12 dell'azione comune 2008/851/PESC.
Le premesse del decreto-legge richiamano altresì la decisione 2009/88/PESC relativa alla conclusione dell'accordo tra l'UE e la Repubblica di Gibuti sullo status delle forze dirette nella Repubblica di Gibuti nel quadro dell'operazione Atalanta. Tale accordo è stato concluso a seguito della comunicazione da parte del governo di Gibuti del proprio consenso allo schieramento di una forza europea nel proprio territorio.
Ritiene infine che, stante la natura del provvedimento, inteso a dare concreta applicazione, sul versante penale, agli obiettivi posti dalla missione internazionale Atalanta, esso si possa valutare favorevolmente.

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Mariarosaria ROSSI (PdL), relatore per la II Commissione, rileva che, per quanto attiene alla competenza della Commissione Giustizia, questa si giustifica in considerazione del fatto che si compone sostanzialmente di norme processuali penali attinenti alla competenza territoriale.
L'articolo 1 modifica l'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008 (convertito dalla legge n. 12 del 2009), recante la Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, attraverso la novella del comma 4 e l'introduzione dei commi aggiuntivi 6-bis e 6-ter. Questi attengono alla competenza territoriale per i reati di pirateria e di quelli connessi che vengono accertati nel corso della missione EUNAVFOR-Atalanta al largo della Somalia.
In base all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 10 novembre 2008, sulla base dell'accettazione da parte della Somalia dell'esercizio della giurisdizione ad opera degli Stati membri o degli Stati terzi, da un lato, e dell'articolo 105 della convenzione ONU sul diritto del mare, per l'eventuale esercizio di azioni giudiziarie da parte degli Stati competenti, i militari della missione Atalanta possono arrestare, fermare e trasferire le persone che hanno commesso o che si sospetta abbiano commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle zone in cui essa è presente e sequestrare le navi di pirati o di rapinatori o le navi catturate a seguito di un atto di pirateria o di rapina a mano armata e che sono sotto il controllo dei pirati nonché requisire i beni che si trovano a bordo.
L'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 209, che il decreto in esame intende modificare, attribuisce al Tribunale ordinario di Roma la competenza territoriale sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (inclusi i reati a danno dello Stato o di cittadini italiani che partecipano alla operazione militare Atalanta, se i medesimi reati siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere e siano accertati durante la missione in questione). La medesima disposizione richiama inoltre l'applicabilità della legge italiana ai sensi dell'articolo 7 del codice penale.
La modifica all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 209 (articolo 1, comma 1, lettera a), è volta a limitare la giurisdizione italiana ai reati di pirateria commessi, in alto mare o in acque territoriali altrui, a danno dello Stato o di cittadini e beni italiani nonché a precisare che tali reati devono essere accertati nelle aree di svolgimento della missione Atalanta. La relazione illustrativa spiega la modifica in considerazione della decisione 2009/293/PESC con cui è stato approvato lo scambio di lettere tra l'Unione europea ed il Governo keniano sulle condizioni di trasferimento in Kenia delle persone sospettate di pirateria al largo della Somalia.
Sono, quindi, aggiunte al predetto articolo 5 due nuove disposizioni (commi 6-bis e 6-ter).
Il nuovo comma 6-bis prevede che fuori dell'ipotesi di giurisdizione italiana di cui al nuovo comma 4, ai fini della individuazione della giurisdizione, sono applicate le norme contenute negli accordi internazionali di cui è parte l'Italia. Così come formulata, la disposizione sembra avere portata generale, non limitata quindi alla missione Atalanta. Inoltre sono autorizzati l'arresto, il fermo, il trasferimento dei «pirati» (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo (misure previste dall'articolo 2, lettera e) dell'azione comune 2008/851/PESC) nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone «per il tempo strettamente necessario al trasferimento» nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese.
Il comma 6-ter reca, infine, una disposizione transitoria secondo cui le nuove norme sono applicabili immediatamente agli eventuali procedimenti pendenti.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI segnala come il provvedimento

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in esame sia diretto a garantire il pieno rispetto da parte dell'Italia dei propri obblighi internazionali, rafforzando l'azione di contrasto alla pirateria nel quadro PESD. Osserva altresì come, in virtù della nuova disciplina, sarà possibile applicare le medesime misure anche a futuri accordi relativi ad altre organizzazioni internazionali, menzionando l'esempio della NATO.

Giulia BONGIORNO (PdL), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 19 di domani, mercoledì 24 giugno. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.