CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 giugno 2009
192.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 23 giugno 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.45.

Disposizioni in materia di cognome dei figli.
C. 36 Brugger, C. 960 Colucci, C. 1053 Santelli, C. 1699 Garavini, C. 1703 Mussolini e C. 1712 Bindi.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 17 giugno 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda che nella seduta del 17 giugno scorso è stato adottato quale testo base la proposta di testo unificato del relatore. Poiché dal dibattito è emersa la sussistenza dei presupposti per giungere in tempi rapidi alla conclusione dell'esame dei provvedimenti, avverte che nel corso della prossima settimana sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
C. 2364, approvata dal Senato, e petizione n. 638.

(Seguito dell'esame e rinvio).

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La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 18 giugno 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, nessuno chiedendo di intervenire, dopo avere avvertito che nel corso della prossima settimana potrà essere concluso l'esame preliminare e fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.
C. 1235 Ferranti.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 18 giugno 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 23 giugno 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 13.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Giulia BONGIORNO, presidente, comunica che, all'esito della riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è stabilito di inserire all'ordine del giorno della seduta odierna l'esame congiunto del disegno di legge C. 2449 Governo (Legge comunitaria 2009) e del Doc. LXXXVII, n. 2 (Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008). L'esame di questi provvedimenti da parte della Commissione riveste carattere di urgenza poiché dovrà concludersi entro il 25 giugno prossimo. Nella medesima riunione si è altresì stabilito di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di mercoledì 24 giugno prossimo.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.05.

Legge comunitaria 2009.
C. 2449 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008.
Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda che la Commissione Giustizia dovrà oggi cominciare, in sede consultiva, l'esame congiunto della Legge comunitaria 2009 e della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008.
Procede pertanto all'illustrazione delle disposizioni della Legge comunitaria rientrante negli ambiti di competenza di questa commissione.

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L'articolo 1 conferisce una delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato alla legge comunitaria e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi.
Ricorda che la distinzione tra i due allegati risiede nel fatto che il procedimento per l'attuazione delle direttive incluse nell'allegato B prevede l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari; decorsi 40 giorni dalla data di trasmissione, i decreti possono comunque essere emanati anche in assenza del parere. Tale procedura - che riproduce quella già prevista nelle ultime leggi comunitarie - è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all'allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali.
L'articolo 2 detta i princìpi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie; si tratta di princìpi e criteri in gran parte conformi a quelli previsti dalle precedenti leggi comunitarie.
Norme specifiche per l'introduzione nei decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie di sanzioni penali e amministrative, per il caso di violazioni delle disposizioni contenute nei decreti legislativi stessi, sono previste nella lettera c).
In sede di attuazione della delega, il Governo è autorizzato ad operare la scelta della configurazione delle violazioni, come reati o come illeciti amministrativi, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi: - introduzione di nuove fattispecie al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti; - introduzione di nuove fattispecie di reati contravvenzionali, sanzionate (in via alternativa o congiunta) con la pena pecuniaria dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto sino a 3 anni, nei casi in cui siano lesi o esposti a pericolo «interessi costituzionalmente protetti»; in particolare, le pene citate dovranno essere previste come alternative per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; viceversa, si applicherà la pena congiunta dell'ammenda e dell'arresto per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità; - irrogabilità, nelle predette ipotesi, delle sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo n. 274 del 2000, applicandosi la relativa competenza del giudice di pace: tali sanzioni sono quelle consistenti nell'obbligo di permanenza domiciliare (il sabato e la domenica), nel divieto di accesso a determinati luoghi e nello svolgimento di lavori di pubblica utilità (solo su richiesta del contravventore); - introduzione di nuove fattispecie di illeciti amministrativi, puniti con la sanzione pecuniaria di importo non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro, per le violazioni che ledano o espongano a pericolo beni giuridici diversi da quelli sopra indicati; - nell'ambito del minimo e del massimo previsti, determinazione della pena edittale in ragione delle diverse potenzialità lesive dell'interesse protetto che le infrazioni presentano in astratto, delle specifiche qualità personali del colpevole (con particolare riferimento a quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza) e del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole (o all'ente o alla persona nel cui interesse agisce); - entro i limiti di pena sopra indicati, previsione di sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate da leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività (la previsione dei limiti rende pertanto astrattamente possibile la differenziazione punitiva fra fattispecie omogenee e di pari offensività);
Con riferimento alle direttive da attuare, segnala in particolare le direttive 2008/98/CE e 2008/99/CE (entrambe contenute nell'Allegato B).
La nuova direttiva quadro in materia di rifiuti 2008/98/CE provvederà a sostituire la precedente direttiva quadro (2006/12/CE) a decorrere dal 12 dicembre 2010.
Tra le principali novità previste segnalo, in particolare - oltre all'obiettivo di semplificare e chiarire la normativa sui rifiuti - la previsione di una «responsabilità estesa del produttore». L'articolo 8

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prevede - fatti salvi i settori ove la legislazione comunitaria già prevede che il produttore sia responsabile delle varie fasi di gestione - che gli Stati membri possano adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto a responsabilità. Qualora uno Stato membro non decida di avvalersi di un regime specifico sulla responsabilità del produttore, ai sensi dell'articolo 14 i «costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti», secondo il principio «chi inquina paga».
Segnala, inoltre, la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, che dovrà essere attuata dagli Stati membri entro il 26 dicembre 2010.
Essa si propone l'obiettivo di ottenere che gli Stati membri introducano, nel proprio diritto penale interno, sanzioni penali che possano garantire una più efficace tutela dell'ambiente, con un grado di deterrenza maggiore rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori del diritto civile. Tale direttiva rappresenta, pertanto, un importante cambiamento nel sistema delle fonti normative del diritto penale ambientale, in quanto istituisce un livello minimo di armonizzazione in relazione alle attività contro l'ambiente che devono essere considerate reati e un sistema di responsabilità penale analogo per tutte le persone giuridiche in grado di garantire una più efficace tutela dell'ambiente stesso.
L'articolo 3 della direttiva, in particolare, reca un elenco di nove tipi di attività illecite che dovranno essere considerate reati da parte degli Stati membri, allorché poste in essere intenzionalmente o con grave negligenza e qualora provochino danni alla salute delle persone (decesso o lesioni gravi), ovvero un danno rilevante alle componenti naturali dell'ambiente (un significativo deterioramento della qualità dell'aria, del suolo, delle acque, della fauna o della flora).
È previsto, inoltre, che siano qualificate come reati le condotte di favoreggiamento e di istigazione a commettere intenzionalmente talune delle suddette attività (articolo 4).
L'articolo 5 dispone, quindi, che gli Stati membri dovranno adottare, secondo una formula ricorrente a livello comunitario, misure necessarie per assicurare che i reati previsti agli articolo 3 e 4 vengano puniti con sanzioni penali «efficaci, proporzionate e dissuasive», ferma restando la facoltà di stabilire disposizioni penali più stringenti.
La direttiva introduce, all'articolo 6, una responsabilità penale in capo alle persone giuridiche per i reati indicati agli articoli 3 e 4, qualora siano commessi, a loro vantaggio, da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla stessa persona giuridica. Lo stesso articolo introduce anche una responsabilità da reato dell'ente «per carenza di sorveglianza o controllo» da parte di uno dei soggetti aventi la posizione preminente sopracitata, che abbia reso possibile la perpetrazione dei suddetti reati a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità. Si precisa, infine, come la responsabilità dell'ente non escluda l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4.
La direttiva reca, infine, due allegati, in cui viene elencata la normativa comunitaria la cui violazione costituisce un comportamento «illecito» ai sensi dell'articolo 2 della stessa direttiva. In particolare, l'allegato A reca 69 direttive comunitarie emanate a protezione dell'ambiente e adottate in base al Trattato CE; l'allegato B riporta 3 direttive adottate ai sensi dell'Euratom.
Tornando all'esame della Legge comunitaria, rileva che l'articolo 3, analogamente a quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, contiene una delega al Governo per l'adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie,

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di natura regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle leggi comunitarie vigenti (non solo, pertanto, ai sensi della legge comunitaria in commento) nonché di regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria e per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative. La necessità della disposizione risiede nel fatto che, nelle predette ipotesi, è necessaria una fonte normativa di rango primario atta ad introdurre norme sanzionatorie di natura penale nell'ordinamento nazionale. La tipologia e la scelta delle sanzioni deve essere effettuata secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
Ulteriori disposizioni che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia sono gli articoli 8 e 9.
L'articolo 8 delega il Governo, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, alla piena attuazione nell'ordinamento di quattro decisioni quadro in materia penale.
Si tratta, anzitutto, della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, per la quale l'articolo 9 detta specifici principi e criteri direttivi.
Tale decisione quadro persegue l'obiettivo di uniformare le legislazioni degli Stati membri, affinché le frodi e la falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti (carte di credito, carte eurocheque, altre carte emesse da istituti finanziari, travellers' cheques, eurocheque, nonché altri assegni o cambiali) siano considerati illeciti penali passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive sia nei confronti delle persone fisiche, sia nei confronti delle persone giuridiche che commettono tali illeciti (considerando 4 e 9 della decisione quadro).
Vi è poi la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.
Il termine per l'attuazione di tale decisione quadro è scaduto il 5 dicembre 2004.
Tale decisione quadro prescrive agli Stati membri l'adozione di misure necessarie affinché gli illeciti definiti negli articoli 1 e 2 della direttiva 2002/90/CE (espulsione, confisca del mezzo usato, interdizione dall'attività professionale, ecc) siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, che possono comportare l'estradizione, eventualmente accompagnate da ulteriori misure accessorie amministrative.
La disposizione in esame, segnatamente, prevede che ogni Stato membro adotta sanzioni appropriate: nei confronti di chiunque intenzionalmente aiuti una persona che non sia cittadino di uno Stato membro ad entrare o a transitare nel territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato relativa all'ingresso o al transito degli stranieri; nei confronti di chiunque intenzionalmente aiuti, a scopo di lucro, una persona che non sia cittadino di uno Stato membro a soggiornare nel territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato relativa al soggiorno degli stranieri. L'articolo 2 della stessa direttiva prevede che si sanzioni allo stesso modo l'istigazione e il tentativo dei comportamenti sopradescritti.
Analoghe misure dovranno essere adottate per garantire che anche le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili di tali illeciti.
In proposito, segnala che il disegno di legge sicurezza (AS 733-B, attualmente all'esame del Senato in terza lettura) interviene sulla disciplina del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'articolo 12 del testo unico dell'immigrazione, in particolare ridefinendo le condotte che ne integrano la fattispecie e modificando le pene e intervenendo sulle aggravanti e prevede l'operatività dell'ipotesi aggravata del reato di associazione per delinquere anche nel caso di associazione diretta a commettere il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

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aggravato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico sull'immigrazione.
L'articolo 8 della Legge comunitaria richiama quindi la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti;
Il termine di recepimento della decisione quadro è scaduto 12 maggio 2006.
Tale decisione prevede che - con esclusione della detenzione per uso personale come definita dalle rispettive legislazioni nazionali - gli Stati membri adottino sanzioni di natura detentiva in merito alle seguenti condotte illecite, ascrivibili anche alle persone giuridiche: produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la preparazione, l'offerta, la commercializzazione, la distribuzione, la vendita, la consegna a qualsiasi condizione, la mediazione, la spedizione, la spedizione in transito, il trasporto, l'importazione o l'esportazione di stupefacenti; coltura del papavero da oppio, della pianta di coca o della pianta della cannabis; detenzione o acquisto di stupefacenti allo scopo di porre in essere una delle attività sopracitate; fabbricazione, trasporto, e distribuzione di precursori, quando la persona che compie tali atti sia a conoscenza del fatto che essi saranno utilizzati per la produzione o la fabbricazione illecite di stupefacenti.
Gli Stati membri dovranno adottare, per gli indicati reati, pene detentive della durata massima compresa tra almeno 1 e 3 anni, prevedere circostanze aggravanti ed attenuanti, nonché specifiche sanzioni pecuniarie e amministrative applicabili alle persone giuridiche.
L'articolo 8 della Legge comunitaria richiama, infine, la decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.
Tale decisione quadro, da recepire entro l'11 maggio 2010, è finalizzata a consolidare le misure di lotta contro la criminalità organizzata all'interno dell'Unione europea.
In particolare, si prevede l'adozione di misure da parte degli Stati membri al fine di considerare reato: la partecipazione attiva (oltre che intenzionale e consapevole) alle attività criminali di un'organizzazione criminale, ivi compresi la fornitura di informazioni o mezzi materiali, il reclutamento di nuovi membri nonché qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività (passibile di una pena privativa della libertà di durata massima compresa tra due e cinque anni); l'intesa da parte di una persona con una o più altre persone per porre in essere un'attività che, se attuata, comporterebbe la commissione di reati di cui all'articolo 1 (reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni), anche se la persona in questione non partecipa all'esecuzione materiale dell'attività (passibile di una pena privativa della libertà di durata massima pari a quella prevista per il reato a cui è finalizzata l'intesa o compresa tra due e cinque anni).
L'articolo 5 della decisione quadro, inoltre, impone agli Stati l'adozione di misure affinché anche le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili: qualora i reati in questione siano commessi a loro beneficio da una persona, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, la quale detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa; qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo abbia reso possibile la commissione di uno dei reati di cui all'articolo 2 a beneficio della persona giuridica.
I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega sono delineati nell'articolo 8, comma 3, del provvedimento in esame. Tale disposizione, oltre a richiamare l'articolo 9 (che detta specifici principi per l'attuazione della decisione quadro 2001/413/GAI), nonché il rispetto delle disposizioni delle decisioni quadro, prevede: l'introduzione delle fattispecie criminose indicate nelle decisioni quadro nei confronti degli enti, nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso il reato,

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tra i reati di cui alla sezione III del capo I (che riguarda la responsabilità amministrativa da reato) del decreto legislativo n. 231 del 2001; la previsione di adeguate e proporzionate sanzioni pecuniarie e interdittive; l'attribuzione ad organi di autorità amministrative esistenti del compito di svolgere l'attività di punto di contatto per lo scambio di informazioni e per ogni altro rapporto con autorità straniere previsto dalle decisioni quadro; la disposizione precisa che ciò deve avvenire nei limiti delle risorse di cui tali amministrazioni già dispongono e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
L'articolo 9 della Legge comunitaria delega il Governo ad introdurre nell'ordinamento due nuove fattispecie penalmente rilevanti, al fine di attuare la decisione quadro 2001/413/GAI, in tema di lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.
A tal fine, la norma in commento richiede che vengano rispettati sia i princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dall'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), e dall'articolo 8, comma 3 del progetto di legge in esame, sia le disposizioni previste dalla citata decisione-quadro, precisando ulteriormente l'obbligo di effettuare il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia.
Come già rilevato, la disposizione in esame prevede l'individuazione di due fattispecie criminose da inserire all'interno del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231:
In particolare, si dispone l'introduzione di una fattispecie che punisca con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena strumenti, articoli, programmi informatici e ogni altro mezzo destinato esclusivamente alla contraffazione o alla falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, del tipo di quelli indicati nell'articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007.
Si dispone poi l'introduzione di una ulteriore fattispecie che punisca con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 200 a 1.000 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena programmi informatici destinati esclusivamente al trasferimento di denaro o di altri valori monetari, allo scopo di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio economico, mediante l'introduzione, la variazione o la soppressione non autorizzata di dati elettronici oppure mediante un'interferenza non autorizzata con il funzionamento del programma o del sistema elettronico.
Per quanto concerne la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008, segnala, in particolare, la Parte II, Sezione II, con riferimento allo Spazio di libertà, giustizia e sicurezza.
La relazione evidenzia nel dettaglio come nel corso del 2008 il Governo abbia profuso il massimo impegno nel rafforzamento del ruolo del Consiglio Giustizia ed Affari Interni (GAI), quale referente di tutte le iniziative aventi finalità di prevenzione e contrasto al terrorismo, nonché per dare concreta attuazione al principio dell'Approccio globale alle tematiche migratorie, sancito dal consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005, con una particolare attenzione verso i Paesi della sponda sud del mediterraneo.
Numerose sono state le iniziative, anche normative, approvate dai ministri degli interni degli Stati Membri, nel quadro del Consiglio GAI, volte al rafforzamento della cooperazione operativa in materia di polizia ed alla prevenzione e al contrasto, sempre più efficace, delle fenomenologie criminali, anche con riferimento al terrorismo ed ai reati commessi in rete.
In tema di immigrazione ed asilo, la relazione ricorda come l'Italia sostenga la politica europea volta allo sviluppo di un approccio globale, che tenga conto della gestione dei flussi legali, del contrasto di quelli illegali e dalla integrazione degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio europeo, in un ottica di partenariato con i Paesi di origine e di transito degli immigrati.
Per quanto riguarda, segnatamente, il settore giustizia, la relazione evidenzia come nel corso del 2008, il Governo abbia

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assicurato una costante partecipazione ai tavoli di lavoro del Comitato di diritto civile, della Commissione e del Consiglio, aventi ad oggetto le proposte di regolamenti, direttive ed altre decisioni riguardanti l'armonizzazione delle norme nazionali per un migliore sviluppo dello spazio giudiziario in materia civile, commerciale e penale.
Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame congiunto e ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge C. 2449 (legge comunitaria) è stato fissato alle ore 13 di mercoledì 24 giugno 2009.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Su questioni riguardanti il Ministero della giustizia.