CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 giugno 2009
192.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 giugno 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 13.15.

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Legge comunitaria 2009.
C. 2449 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008.
Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Donato BRUNO, presidente, avverte che, secondo quanto concordato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione svolgerà nelle sedute di oggi e di domani la discussione di carattere generale congiunta del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2008. Mercoledì 24 giugno, alle ore 17, scadrà il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge comunitaria, che dovranno essere riferiti alle parti di competenza della I Commissione. La discussione dei due atti proseguirà quindi, disgiuntamente, e si concluderà nella giornata di giovedì 25 giugno, quando la Commissione approverà una relazione sulle parti di propria competenza del disegno di legge comunitaria e nominerà un relatore che potrà partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Per quanto riguarda la relazione annuale, la discussione proseguirà dopo la conclusione dell'esame del disegno di legge comunitaria e si dovrà concludere con l'approvazione di un parere.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, illustra il disegno di legge comunitaria 2009, presentato in prima lettura alla Camera, che reca norme volte ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nonché a recepire ed attuare nell'ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario.
Rileva che il provvedimento consta di 9 articoli, suddivisi in tre Capi, nonché degli Allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi, recanti rispettivamente tre e sette direttive.
Ricorda che il Capo I reca disposizioni di carattere generale sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari. In particolare, l'articolo 1 delega il Governo al recepimento delle direttive riportate negli allegati A e B entro il termine previsto da ciascuna direttiva o, in mancanza, entro dodici mesi; l'articolo 2 detta i princìpi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe contenute nell'articolo 1; l'articolo 3 delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della legge; l'articolo 4 stabilisce che gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli - che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria - sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, purché ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria; l'articolo 5 conferisce una delega al Governo per l'adozione di testi unici o codici di settore finalizzati al coordinamento delle disposizioni attuative delle direttive comunitarie adottate sulla base delle deleghe contenute nel provvedimento in esame con le norme vigenti nelle stesse materie.
Fa quindi presente che il Capo II reca disposizioni particolari di adempimento, nonché princìpi e criteri direttivi specifici di delega legislativa. In particolare, l'articolo 6, recependo la direttiva 2008/46/CE, che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici, differisce al 30 aprile 2012 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV del decreto legislativo n. 81 del 2008; l'articolo 7 dispone l'abrogazione della

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norma che impone ai laboratori di analisi, i quali sottopongano ad analisi ufficiale qualsiasi prodotto vinoso, di effettuare la ricerca sistematica dei denaturanti dalla stessa legge previsti.
Si sofferma poi sugli articoli 8 e 9 - recati dal Capo III - che contengono due deleghe al Governo volte all'attuazione di alcune decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Rileva, in particolare, che l'articolo 8 reca una delega al Governo per la piena attuazione di quattro decisioni quadro: la decisione 2001/413/GAI relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti; la decisione 2002/946/GAI per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali; la decisione 2004/757/GAI per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati ed alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti; la decisione 2008/841/GAI relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.
Rileva, infine, che l'articolo 9 delega il Governo ad introdurre nell'ordinamento due nuove fattispecie penalmente rilevanti, al fine di attuare la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 maggio 2001 in tema di lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.
Fa quindi presente che il disegno di legge è corredato della relazione illustrativa, dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e di una sintetica analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). Rileva che non è stata redatta la relazione tecnica in quanto - come indicato dal Governo nella relazione illustrativa - allo stato attuale il provvedimento non reca disposizioni con riflessi finanziari direttamente onerosi per la finanza pubblica.
Ricorda che il provvedimento in esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 8 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, il quale stabilisce che entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta alle Camere un disegno di legge comunitaria recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Esso, come previsto dall'articolo 9 della citata legge n. 11 del 2005 e come in passato, è formulato per lo più in termini di delega al Governo.
Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia che il disegno di legge reca disposizioni volte a recepire e a dare attuazione alla disciplina comunitaria, nonché ad assicurare l'adempimento di obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Le disposizioni contenute nel provvedimento appaiono pertanto riconducibili prevalentemente alla materia dei rapporti dello Stato con l'Unione europea che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Ricorda poi che il quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, oltre a partecipare alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, provvedano all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
Al riguardo, rileva che il disegno di legge prevede un intervento suppletivo, anticipato e cedevole da parte dello Stato in via generale. A tal fine, si stabilisce, all'articolo 1, comma 6, che i decreti legislativi adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale, nel rispetto delle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge n. 11 del 2005.

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In merito ai documenti all'esame dell'Unione europea, ricorda che, con riguardo all'articolo 8, il 25 maggio 2009 il Consiglio ha definitivamente adottato la direttiva relativa a sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi residenti illegalmente nel territorio dell'UE (COM(2007)249). Il 25 marzo 2009, inoltre, la Commissione ha presentato una proposta di decisione quadro (COM(2009)136) concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime.
Il Consiglio giustizia e affari interni del 24 ottobre 2008 ha poi raccomandato l'attuazione di un meccanismo di allerta precoce per minacce legate alle organizzazioni criminali al terrorismo, basato, su una procedura di segnalazione di individui sospetti tramite il Sistema informativo Schengen. Il potenziamento delle operazioni di contrasto al traffico di stupefacenti anche attraverso squadre investigative comuni e operazioni doganali è una delle misure previste nel Piano d'azione di lotta alla droga 2009-2012, adottato dal Consiglio l'8 dicembre 2008.
Con riferimento all'articolo 9, rileva che il 22 aprile 2008 la Commissione ha presentato una relazione nella quale passa in rassegna i progressi realizzati nell'attuazione del piano di azione per la lotta contro le frodi dei mezzi di pagamento diversi dal contante relativo al periodo 2004-2007 (SEC(2008)511).
Rileva quindi che l'attuazione degli obblighi comunitari spetta sia allo Stato, sia, nelle materie di loro competenza, alle regioni, mentre è lo Stato ad avere piena ed esclusiva responsabilità dinanzi all'Unione europea. In tale cornice, il disegno di legge in esame reca diverse disposizioni volte al raccordo con regioni e province autonome. In particolare,l'articolo 1, comma 6 prevede un intervento suppletivo, anticipato e cedevole da parte dello Stato da esercitare ai sensi dell'articolo 11, comma 8 della legge n. 11 del 2005, che reca la disciplina generale del potere sostitutivo; l'articolo 1, comma 7, prevede una informativa semestrale al Parlamento del Ministro per le politiche europee sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle Regioni e delle Province autonome; l'articolo 2, comma 1, lettera c) demanda alle Regioni il compito di fissare le sanzioni amministrative connesse all'attuazione del diritto comunitario, nelle materie di loro competenza; l'articolo 5, comma 1 prevede il parere della Conferenza Stato-regioni sui codici di settore e i testi unici riguardanti «principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione o in altre materie di interesse delle regioni», recependo in tal modo uno dei rilievi contenuti nel parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni sul provvedimento in titolo.
Per quanto riguarda il coordinamento con la normativa vigente, evidenzia che l'articolo 1, comma 4, reca una disposizione - già contenuta nelle leggi comunitarie a partire dal 2004 - che prevede modalità procedurali specifiche per il recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie. I relativi schemi di decreto legislativo dovranno, in particolare, essere corredati della relazione tecnica prevista dalla legge n. 468 del 1978 ed essere oggetto del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Per quanto riguarda il primo aspetto, segnala che l'obbligo di accompagnare con la relazione tecnica gli schemi di decreto legislativo comportanti conseguenze finanziarie è già contemplato in via generale dalla legge n. 468 del 1978.
Sottolinea quindi, con riferimento ai collegamenti con i lavori legislativi in corso, che all'articolo 4 andrà richiamato, oltre al comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 11 del 2005, anche il comma 2-bis del medesimo articolo 9, inserito - quale disposizione di carattere generale - dalla legge comunitaria del 2008 (C. 2320-bis-B), che dovrebbe essere approvata dalla Camera in questi giorni. Sempre con riferimento al rapporto con alcune previsioni della legge comunitaria 2008, richiama alcune sovrapposizioni dovute al fatto che in quest'ultimo sono contenute, da una parte, il recepimento della direttiva 2008/

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98/CE e, dall'altra, l'attuazione in via amministrativa delle direttive n. 39 e n. 47 del 2008.
Si sofferma, infine, su alcuni aspetti riguardanti la formulazione del testo rilevando in particolare che l'articolo 5 conferisce, al comma 1, una delega al Governo - da esercitare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge - per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie. In proposito, segnala l'opportunità di valutare se prevedere che il termine della delega decorra - piuttosto che dalla data di entrata in vigore della legge - dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi cui si riferisce la successiva attività di riordino, valutando la congruità dell'opzione operata nel testo, in base al quale il termine della delega per il riordino normativo ha durata più breve rispetto al termine per l'esercizio della delega integrativa e correttiva.
Per quanto riguarda la Relazione annuale per il 2008 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, occorre premettere che il 2008 è stato caratterizzato dalle ripercussioni di due eventi che hanno inciso sul processo integrazione europea. Sul piano economico le politiche dell'Unione Europea sono state condizionate dall'esplosione del prezzo del petrolio, che in luglio ha toccato i 140 dollari al barile, e da una grave crisi finanziaria. Sul piano istituzionale, invece, a causa del risultato negativo del referendum tenutosi in Irlanda, si è bloccato il processo di ratifica del Trattato di Lisbona di modifica dei trattati istitutivi dell'Unione europea.
In questo quadro si colloca la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008, prevista dalla legge n. 11 del 2005. La relazione si compone di tre parti: la prima riguarda le questioni istituzionali e strategiche dell'Unione e gli orientamenti delle politiche economiche e finanziarie di fronte alla crisi economica; la seconda dà conto della partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario; la terza riguarda le politiche di coesione, andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e loro utilizzazione.
Per quanto riguarda la I parte, va ricordato che all'inizio del 2008 si è avviato il processo di ratifica del Trattato di modifica dei trattati istitutivi dell'Unione europea, con l'obiettivo di consentirne l'entrata in vigore il 1o gennaio 2009. L'esito negativo del referendum svoltosi in Irlanda il 12 giugno 2008 ha tuttavia bloccato il processo. Alla fine del 2008 l'iter di ratifica risultava completato in 25 Stati su 27. Di questi, 23 Stati avevano proceduto anche al deposito del proprio strumento di ratifica. Non avevano proceduto al deposito la Germania, a causa di due ricorsi davanti alla Corte costituzionale, e la Polonia, dove il Presidente della Repubblica non ha firmato la legge di ratifica approvata dal Parlamento. Nella Repubblica Ceca una richiesta di parere alla Corte costituzionale ha bloccato la stessa procedura parlamentare di ratifica. Peraltro la Corte ha respinto i dubbi di costituzionalità, per cui la procedura dovrebbe riprendere il suo corso. Quanto all'Irlanda il Consiglio europeo dell'11-12 dicembre 2008 ha sancito un accordo per superare l'impasse e ha deciso di mantenere un commissario per ciascun Paese membro anche dopo il 2014. Il Governo irlandese si è a sua volta impegnato a cercare di ratificare il Trattato di Lisbona entro il 31 ottobre 2009. L'Irlanda dovrà per questo indire un secondo referendum entro ottobre 2009. Dato che il Trattato di Lisbona sarebbe dovuto entrare in vigore dopo il giugno 2009, il Consiglio europeo di dicembre ha stabilito l'integrazione dei componenti del Parlamento europeo fino al 2014. Il numero di seggi spettanti all'Italia passerà da 72 a 73. I membri del Parlamento dell'Unione Europea saliranno da 736 a 754.
L'Italia ha ratificato il Trattato. L'autorizzazione alla ratifica è stata approvata all'unanimità in entrambi i rami del Parlamento. L'Italia è inoltre favorevole all'allargamento dell'Unione Europea a Turchia,

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Croazia e ai Paesi dei Balcani Occidentali. Peraltro, per quanto riguarda la Turchia, va detto che la Francia insiste per un partenariato speciale al posto della piena adesione e che la Turchia comunque non è riuscita a portare avanti il processo di riforme. Quanto alla Croazia, sussiste l'opposizione della Slovenia a causa di problemi di delimitazione dei confini. La Croazia è stata in ogni caso invitata ad accelerare le riforme. Quanto ai Balcani Occidentali, l'Italia sostiene la concessione dello status di Paese candidato a tutti i Paesi della regione e la liberalizzazione dei visti.
Circa gli orientamenti delle politiche in campo economico e finanziario, il Patto di stabilità e crescita rimane il pilastro su cui si regge l'intero impianto. In merito all'aggiornamento del Patto di stabilità per l'Italia, l'ECOFIN del 12 febbraio ha invitato l'Italia a rafforzare gli obiettivi di bilancio per il 2008, ad assicurare una più rapida riduzione del debito pubblico e ad attuare completamente le riforme delle pensioni.
Nel luglio 2008 l'ECOFIN ha chiuso la procedura per disavanzi eccessivi aperta nei confronti di Italia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca e Slovacchia. All'Italia è stata riconosciuta una correzione dei conti pubblici ampiamente superiore a quanto richiesto. Contestualmente l'ECOFIN ha aperto la procedura nei confronti del Regno Unito.
Per quanto riguarda l'allargamento dell'area euro, va ricordato che sono entrate in tale area, a gennaio 2008, Malta e Cipro e, a luglio, la Slovacchia. In tutto l'aera euro comprende oggi 16 Stati.
Circa la risposta dell'Unione europea alla crisi, la questione è emersa a settembre 2008 e ha costretto le autorità monetarie e i governi a intervenire. Il 12 ottobre gli Stati aderenti all'area euro, d'intesa con la Commissione europea e con la Banca centrale europea hanno approvato un piano d'azione. Gli interventi nazionali devono avvenire seguendo alcuni principi, tra i quali la tempestività e temporaneità degli interventi; l'attenzione all'interesse dei contribuenti; il rispetto delle norme in materie di aiuti di Stato; l'obiettivo di contenere la spesa nel limite del 3 per cento del deficit.
La crisi finanziaria ha avuto effetto anche nel campo della vigilanza sui mercati finanziari e dei sistemi di garanzia. L'ECOFIN ha mirato a rafforzare il funzionamento dei comitati dell'autorità di vigilanza dell'Unione europea. Rimane irrisolta la questione del mandato europeo delle autorità nazionali di vigilanza e dell'istituzione di una vigilanza integrata a livello europeo.
In tema di sistemi di garanzia, l'ECOFIN ha approvato a dicembre l'orientamento generale su due proposte di direttiva. La prima incrementa il livello di copertura sui depositi bancari a livello europeo da 20 mila a 100 mila euro e prevede i termini più brevi per la procedura di liquidazione a favore dei depositanti. La seconda interviene sulla vigilanza sui gruppi bancari transfrontalieri, sui requisiti patrimoniali e sui limiti alla concentrazione dei rischi.
La crisi finanziaria si è peraltro presto estesa anche all'economia reale. Di fronte ai rischi di recessione e di caduta occupazionale, il Consiglio europeo, l'11-12 dicembre, ha approvato un Piano di ripresa economica che mobilita risorse pari a circa 200 miliardi di euro. Esso prevede, tra l'altro, l'aumento degli interventi della Banca europea degli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese (PMI), delle energie rinnovabili e del settore automobilistico; l'accelerazione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali per l'occupazione, infrastrutture, efficienza energetica; il rafforzamento investimenti per infrastrutture a banda larga; l'incremento per due anni della soglia minima degli aiuti di Stato (da 200 mila a 500 mila euro); procedure accelerate per le gare sugli appalti pubblici; nonché la creazione del «Fondo Europeo 2020», fortemente voluta dall'Italia, che favorisce il coinvolgimento della BEI e di investitori istituzionali per progetti su energia, clima e infrastrutture.
Il Piano prevede che le misure per riduzione di tasse e oneri contributivi,

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sostegno alle imprese e aiuti diretti alle famiglie adottate dagli Stati membri debbano avere effetto immediato, essere limitate nel tempo e dirette ai settori più colpiti. Esso attribuisce inoltre particolare importanza agli «investimenti intelligenti», ossia quelli in istruzione e formazione (conservare lavoro, rientrare nel mercato lavoro).
In questo quadro il Governo italiano ha adottato, nell'ottobre 2008, misure a sostegno delle banche e di tutela dei risparmiatori mediante due decreti-legge contenenti misure urgenti per garantire il risparmio, la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito. È stato inoltre adottato un Piano nazionale anticrisi con misure di sostegno per le famiglie, per le imprese e per gli investimenti (decreto-legge 185/2008). Nel corso del 2008, il Governo italiano ha inoltre partecipato ai lavori sia del Comitato di politica economica sia degli otto gruppi di lavoro. Tra i risultati ottenuti dall'Italia sta la ridefinizione dello scenario demografico con aumento del tasso di crescita medio annuo del PIL italiano. L'Italia ha inoltre proposto di costituire una banca dati delle componenti di spesa pubblica e ha sostenuto l'importanza di strumenti di monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro.
La seconda parte della relazione 2008 riguarda la partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea e il recepimento delle normative europee. La prima sezione riguarda i profili generali della partecipazione. Nel corso del 2008 è proseguita l'attività del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), che ha la funzione di coordinare e definire la posizione italiana. L'attività ha coinvolto anche le regioni, le province autonome e le amministrazioni centrali. Anche per il 2008 è proseguita la costante informazione del Parlamento e degli altri attori istituzionali. Migliaia di documenti sono stati inviati a Camera e Senato, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, alla Conferenza dei presidenti delle Assemblee dei Consigli regionali e delle province autonome, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e al CNEL. I temi trattati dal CIACE hanno riguardato diversi dossier. In particolare, per quanto riguarda la strategia di Lisbona, a ottobre 2008 è stato presentato il Piano nazionale di riforma 2008-2010, che prevede una parte specifica dedicata alla programmazione regionale nel quadro della strategia di Lisbona. Quanto ad energia e cambiamenti climatici, nel 2008 l'Unione europea ha segnato una svolta nella politica in materie di energie e cambiamento climatico orientato al raggiungimento entro il 2020 delle riduzioni delle emissioni di gas serra del 20 per cento di incremento delle energie rinnovabili del 20 per cento di aumento dell'efficacia energetica del 20 per cento.
La materia immigrazione, poi, è stata tra le priorità dell'agenda europea. Nel 2008 si è consolidata una politica comune con l'approvazione delle proposte della presidenza francese di un Patto europeo per l'immigrazione e l'asilo. Il CIACE ha costituito un gruppo di lavoro ed ha partecipato ai negoziati sul testo del Patto.
Ancora, è proseguito il lavoro sui brevetti con riguardo agli aspetti legati al brevetto comunitario. Per quanto riguarda invece la proposta di direttiva contro tutte le forme di discriminazione, l'Italia ha avanzato alcune perplessità con riguardo all'eccessiva vaghezza di alcuni suoi passaggi.
Quanto all'attuazione della strategia di Lisbona, si è aperto il nuovo ciclo 2008-2010. Il Piano nazionale di riforma (PNR) 2005 è stato attuato anche se permangono problemi relativi alla bassa crescita della produttività legata alle differenze regionali. Ulteriori problemi sono il basso grado di concorrenza e l'alto debito. Le raccomandazioni per l'Italia approvate dal Consiglio dell'Unione europea nel 2008 riguardano i settori del PNR che devono essere realizzati con urgenza: la riforma delle pensioni; l'incremento dell'occupazione; il miglioramento dell'istruzione e della formazione; il miglioramento dell'efficienza della spesa pubblica; la riduzione delle emissioni di CO2; il potenziamento delle strutture per l'infanzia.

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Il PNR 2008-2010 approvato dal Consiglio dei ministri a novembre 2008 individua le azioni del Governo per raggiungere gli obiettivi predetti. Le priorità sono la stabilità delle finanze pubbliche; l'incentivazione della ricerca e dell'innovazione; la crescita del Mezzogiorno; la tutela ambientale; il rafforzamento dell'istruzione; e le politiche del lavoro.
Per quanto riguarda il recepimento della normativa comunitaria, si è registrata nel 2008 una diminuzione dei decreti di recepimento dovuta alla crisi di Governo e al passaggio ad una nuova legislatura, senza contare che il disegno di legge comunitaria 2008, ripresentato dal nuovo Governo, ha iniziato in ritardo il suo iter. Il nuovo Governo ha comunque provveduto ad adottare il decreto-legge n. 59 del 2009, che ha comportato l'archiviazione di dieci procedure di infrazione, mentre per altre quindici l'archiviazione è in via di definizione. Nel 2008 è proseguito il recepimento delle direttive contenute nelle legge comunitaria per il 2006. Le direttive rimaste inattuate sono state inserite negli allegati della legge comunitaria per il 2008. Per quanto riguarda la legge comunitaria per il 2007 la sua adozione è avvenuta in concomitanza con la crisi di Governo. Per la prima volta la legge comunitaria ha disposto l'allineamento del termine di esercizio della delega legislativa con la scadenza del termine di recepimento della direttiva. Questo spiega perché alcune direttive già inserite nella legge comunitaria 2007 sono state reinserite nella legge comunitaria 2008.
L'allineamento comunque costituisce un miglioramento indispensabile visto che, con il Trattato di Lisbona, il mancato recepimento può essere colpito anche con sanzioni pecuniarie. La legge comunitaria 2008 approvata nel Consiglio dei ministri di agosto 2008 sta ora concludendo l'iter parlamentare. Dello schema di disegno di legge comunitaria 2009 si è già detto. Esso ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni.
La riduzione del numero di procedure di infrazione, che è uno degli obiettivi dell'Italia, registra una tendenza positiva che si è consolidata nel 2008. Alla fine dell'anno erano aperte 159 procedure di infrazione, particolarmente concentrate in tre settori: ambiente; fiscalità e dogane; salute.
Con riguardo alle possibili violazioni del diritto comunitario imputabili alle autonomie locali, i dati a novembre 2008 indicano che 30 procedure di infrazione sono a loro riconducibili, con riguardo al settore ambientale e alla mancata bonifica di discariche. L'eventuale condanna da parte delle Corte di giustizia comporterà pesanti sanzioni economiche.
Per quanto riguarda la rete Solvit, questa ha registrato un aumento del 19 per cento della propria attività. Il centro nazionale opera gratuitamente per risolvere le problematiche transfrontaliere di cittadini e imprese causate dalla mancata applicazione del diritto comunitario da parte della pubblica amministrazione. L'intera rete europea ha risolto positivamente l'82 per cento delle controversie e ciò ha portato ad un risparmio di spesa che i cittadini avrebbero dovuto sostenere di 32,6 milioni di euro nel 2008. L'aumento delle controversie è dovuto soprattutto a ricorsi di cittadini. Il Solvit soddisfa le richieste nell'arco di 8 settimane rispetto al tempo massimo di 10 settimane previsto dal sistema. Il centro italiano è riuscito a risolvere i reclami nei confronti della pubblica amministrazione nel 90 per cento dei casi.
Anche in materia di comunicazione le iniziative sono numerose. Una tappa importante è stata la dichiarazione politica «Insieme per comunicare l'Europa» sottoscritta nell'ottobre 2008. Il presupposto è che l'informazione corretta dei cittadini europei sia necessaria per un loro coinvolgimento nelle attività dell'Unione. I tre temi prioritari per il 2009 sono stati: le elezioni del Parlamento europeo; energie e cambiamenti climatici; il ventesimo anno di transizione alla democrazia dei Paesi dell'Europa centrale ed orientale; la risposta dell'Europa alla crisi finanziaria. Tra i nuovi strumenti il partenariato di gestione per attuare la cooperazione in materia di comunicazione.

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L'Italia ha poi seguito costantemente i lavori del gruppo di informazione del Consiglio dell'Unione che, per il 2009, ha previsto quattro temi prioritari: le elezioni europee; il cambiamento climatico; il ventesimo anno del cambiamento democratico nell'Europa centro orientale; la risposta europea alla crisi economica.
Inoltre, nel novembre 2008, si è riunito il CLUB di Venezia, cui aderiscono i responsabili delle comunicazioni istituzionali degli Stati membri, di Paesi candidati, i funzionari addetti alla comunicazione della Commissione europea, del Parlamento europeo e del Consiglio. È stato inoltre rinnovato l'impegno per superare la sfiducia dei cittadini nei confronti dell'Unione europea.
Il Piano di Comunicazione 2008 riguardava: «donne e lavoro»; «vivi italiano, cresci europeo»; «energia e cambiamenti climatici». Il Piano di Comunicazione 2009 ha invece l'obiettivo di creare fiducia nelle istituzioni europee.
La II sezione della seconda parte della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riguarda la partecipazione al processo normativo delle singole politiche. Sono trattati, in particolare, i temi del mercato interno e della concorrenza. Si riconferma l'impegno ad eliminare le barriere nella circolazione e prestazione dei servizi e delle merci. In tale ambito è stata riconosciuta una procedura che stabilisce i requisiti per il diniego del mutuo riconoscimento con l'obbligo per autorità nazionali di giustificare la decisione di non ammettere nel mercato interno un prodotto. L'Italia ha ottenuto che i metalli preziosi non fossero esclusi dal campo di applicazione della proposta consentendo la libera circolazione dei prodotti nel settore orafo.
Le iniziative europee hanno riguardato anche la libera circolazione dei beni nel settore degli armamenti, la direttiva relativa ai servizi nel mercato interno, il collegamento al sistema informatico IMI (Banca dati informatica), il riconoscimento delle qualifiche professionali, il settore dei servizi postali (l'apertura del mercato europeo avverrà dal 1o gennaio 2011) per gli invii di plichi di peso inferiore a 50 grammi.
Per quanto riguarda la libera circolazione delle persone, il Governo nel 2008 ha svolto attività in materia di coordinamento delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale e ha partecipato ai lavori dei comitati sulla libera circolazione dei lavoratori.
In tale ambito sono state attuate le disposizioni comunitarie con il decreto legislativo n. 17 del 2008, sugli ingressi di cittadini non comunitari per ragioni di ricerca scientifica, il decreto legislativo n. 32 del 2008, sul diritto dei cittadini dell'Unione Europea di circolare e soggiornare negli Stati membri, e il decreto legislativo n. 160 del 2008 sul ricongiungimento.
Per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno sono da menzionare la semplificazione normativa e la realizzazione del sistema informatico IMI, che serve a consentire lo scambio di informazioni tra Paesi con richiesta nella propria lingua e risposta nella propria lingua.
Parte integrante della strategia di Lisbona è poi la semplificazione anche degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese con conseguente riduzione dei costi e della burocrazia. Il programma «legiferare meglio» è al centro della strategia. Anche il Governo italiano ha sostenuto tale impegno, anche con l'abrogazione di migliaia di norme e il progetto Normattiva.
Le azioni relative al mercato interno e alla concorrenza riguardano anche gli appalti pubblici; la concorrenza; le liberalizzazioni (servizi privati, energie, servizi pubblici); gli aiuti di Stato; la tutela dei consumatori; la proprietà intellettuale e industriale (brevetti-diritto d'autore).
La relazione annuale espone inoltre il quadro della partecipazione dell'Italia al varo delle iniziative per quanto riguarda agricoltura; trasporti; ambiente; politica fiscale; politica sociale; lavoro; istruzione, cultura, immigrazione; giustizia e sicurezza.
Per quanto riguarda, infine, la III sezione della II parte della relazione, qui si prende in considerazione la dimensione esterna del processo di integrazione europea

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e quindi i temi della cooperazione e della sicurezza. In materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC), l'Unione è intervenuta nel processo di stabilizzazione dei Balcani, nella gestione della situazione del Kosovo, nella crisi in Georgia, nella questione nucleare dell'Iran, iniziative umanitarie in Iraq, nelle crisi africane (Zimbabwe, Darfur).
Per quanto attiene alla politica europea di sicurezza e difesa (PESD), l'Unione ha svolto missioni civili e militari per il mantenimento della pace, l'assistenza, il controllo delle frontiere, la lotta contro la pirateria. È intervenuta in Ciad, nella Repubblica centro-africana, in Somalia, in Kosovo, in Georgia, in Iraq, in Afghanistan e in Palestina.
Anche l'Italia ha fornito un grande contributo in termini di personale, risorse materiali e finanziarie.
Circa le relazioni esterne sono da ricordare segnali positivi nelle relazioni con Russia, Ucraina, Moldova, Belarus. Risultati positivi sono stati raggiunti anche nelle cooperazioni euromediterranee e nelle relazioni con Stati Uniti, Canada, Giappone, Australia e diversi Paesi dell'America Latina, nonché, con maggiori difficoltà, con Cina e India.
In materia di politica commerciale l'Italia non ha rinunciato all'utilizzo di strumenti di difesa commerciale (antidumping) attuando la politica di tutela della produzione comunitaria nei confronti delle importazioni da Paesi terzi ad un prezzo inferiore a quello del mercato di origine. Invece il processo negoziale sul «Made in» ha subito l'arresto a causa di un irrigidimento dei Paesi del nord Europa.
La III parte della relazione riguarda, infine, la politica di coesione economica e sociale e i flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia. A causa della crisi internazionale, l'economia italiana nel 2008 ha avuto un peggioramento. Inoltre resta rilevante in divario a sfavore del Mezzogiorno (più marcato in Puglia, Campania, Calabria e Sicilia). Riguardo ai fondi strutturali le regioni in area obiettivo 2 sono vicine a centrare gli obiettivi di spesa programmata mentre per quelle in obiettivo 1 vi sono maggiori difficoltà. Tuttavia al 31 ottobre 2008 i pagamenti effettuati raggiungevano comunque il 90,7 per cento dei contributi concessi per le aree obiettivo 1 e il 97,7 per cento nelle aree obiettivo 2. Per il Mezzogiorno il quadro comunitario di sostegno 2000-2006, alla data del 31 ottobre 2008, ha visto mobilitati pagamenti per 57,6 miliardi di euro in termini di costi complessivi e per 54,4 miliardi di euro in termini di impegni giuridicamente vincolanti assunti.
Per quanto riguarda i flussi finanziari della Unione Europea verso l'Italia, alla data del 30 settembre 2008 gli accrediti a favore del nostro Paese a titolo di finanziamento degli interventi strutturali e con sostegno alla politica agricola comune sono stati pari a 8.557 milioni di euro. Il grosso degli accrediti attiene alla programmazione 2000-2006 in fase di chiusura. Ma una consistente quota di accrediti, destinata a crescere in futuro, riguarda la programmazione 2007-2013.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 giugno 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 13.50.

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.
C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost. Versace e C. 2264 cost. Pisicchio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 16 giugno 2009.

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Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali.
C. 465 Anna Teresa Formisano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 giugno 2009.

Il sottosegretario Michelino DAVICO evidenzia l'opportunità che, nel prosieguo della discussione, si tengano in considerazione anche i contenuti della proposta di legge C. 825 Angela Napoli, recante «Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e altre disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione», della quale è in corso l'esame presso la Commissione Giustizia.
Osserva infatti che le due proposte, seppure sotto diversi profili, incidono sulla stessa materia, quella dei reati elettorali: una materia, per inciso, riguardo alla quale è stata da più parti segnalata la necessità di un ripensamento, ai fini di una compiuta razionalizzazione dell'intero sistema. Il provvedimento all'esame della I Commissione intende uniformare la disciplina relativa alla prescrizione dei reati elettorali, stabilendo, in via generale, il termine di prescrizione breve, fissato in due anni. Tuttavia, le fattispecie alle quali si riferisce il provvedimento sono per lo più riconducibili a condotte criminose istantanee e di facile individuazione: ad esempio, la condotta di colui che impedisce di fare entrare un elettore nella cabina, o quella di chi si introduce armato nella sala delle elezioni, o quella di chi turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali. Il provvedimento all'esame della II Commissione, invece, con l'intento di recidere il rapporto tra politica e criminalità organizzata, particolarmente radicato in alcune zone del Paese, introduce il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. Lo stesso provvedimento, inoltre, sanziona la condotta del candidato che, per lo svolgimento di propaganda elettorale in proprio favore, si rivolge a persone sottoposte a misure di prevenzione: in questo modo si persegue il duplice effetto che il delinquente non può raccogliere voti, perdendo così il suo potere contrattuale nei confronti del politico, e che il politico non più essere condizionato dal delinquente.
Ciò premesso, fa presente che la maggiore difficoltà di individuazione delle condotte criminose oggetto dalla proposta di legge C. 825 nonché la presumibile necessità di particolari accertamenti in merito ad esse implicano tempi di giudizio superiori a quelli che sarebbero disponibili se fosse approvata la novella in materia di prescrizione prevista dalla proposta di legge in esame, a meno che i reati oggetto della proposta di legge C. 825 vengano qualificati come estranei al corpus dei reati elettorali: diversamente, infatti, le due proposte normative risulterebbero incoerenti tra loro sotto il profilo dell'applicabilità.

Mario TASSONE (UdC), rispondendo alla richiesta di chiarimento in merito alle finalità del provvedimento in esame, avanzata da alcuni deputati nelle precedenti sedute, chiarisce che l'intento della proposta di legge è fondamentalmente quello di uniformare il termine di prescrizione per i reati elettorali relativi, rispettivamente, alle elezioni amministrative e a quelle politiche, per una ragione di equilibrio e di giustizia. Per ulteriori chiarimenti, in ogni caso, sarebbe auspicabile che sul punto si esprimesse anche la stessa presentatrice della proposta di legge, deputata Anna Teresa Formisano.

Donato BRUNO, presidente, considerato che i lavori dell'Assemblea riprenderanno, con votazioni, alle 14 e che, prima di

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allora, deve riunirsi il comitato permanente per i pareri, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 23 giugno 2009. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.55.

Legge comunitaria 2008.
Emendamenti C. 2320-bis-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Pierguido VANALLI (LNP), relatore, rileva che il fascicolo n. 1 contiene unicamente l'emendamento Zeller 23.1, il quale è inteso a ripristinare, all'articolo 23, una disposizione che era stata inserita nel testo dalla Camera e che è stata poi soppressa dal Senato. Pur manifestando alcune perplessità sull'opportunità di ripristinare una disposizione soppressa dal Senato, tanto più in quanto la I Commissione ha già espresso sul testo del Senato parere favorevole, rileva che, sotto il profilo del rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, l'emendamento in questione non pone problemi. Formula pertanto una proposta di nulla osta su di esso (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
Emendamenti C. 1441-ter-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Isabella BERTOLINI, presidente, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri.
Nuovo testo C. 717 Fedi.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con un'osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore, illustra la proposta di legge in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Lavoro, la quale è composta da due articoli che intervengono sulla disciplina recata dal decreto legislativo n. 165 del 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».
Rileva che la finalità della proposta di legge, come si evince anche dalla relazione illustrativa, è quella di consentire anche al personale del Ministero degli affari esteri assunto con contratto regolato dalla legge locale di avere il diritto di partecipare attivamente e passivamente all'elezione dei propri rappresentanti sul posto di lavoro.
Ricorda che l'articolo 1 della proposta di legge interviene dunque sull'articolo 42 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di «Diritti e prerogative

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sindacali nei luoghi di lavoro». In particolare, si introduce nel testo un nuovo comma 3-bis che stabilisce che, ai fini della costituzione degli organismi di rappresentanza unitaria del personale costituiti in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale.
L'articolo 2 della proposta di legge, introduce, a sua volta, il nuovo articolo 50 nel citato decreto legislativo n. 165, prevedendo l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 50, in materia di aspettative e permessi sindacali, anche al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale.
Per quanto riguarda i profili di competenza della I Commissione, evidenzia preliminarmente che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alle materie «ordinamento civile», «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «ordinamento e amministrazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che le lettere a), g) e m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Per quanto attiene alla portata normativa del provvedimento, segnala che la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale assunto all'estero con contratto regolato dalla legge locale è attualmente definita dal Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 «Impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura». L'articolo 154, in particolare, stabilisce che i contratti in questione sono regolati dalla legge locale.
Evidenzia, invece, che la proposta di legge in esame interviene sulle disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» che, oltretutto, è attualmente in corso di revisione, essendo stato presentato alle Camere da poche settimane lo schema di decreto recante attuazione della legge n. 15 del 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (atto n. 82), su cui le Commissioni riunite I e XI sono chiamate ad esprimere il parere di competenza e che modifica - tra le altre - le disposizioni di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 165 in materia di «Contrattazione sindacale e rappresentatività sindacale» (articoli da 40 a 50).
Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (allegato 2) in cui si segnala alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di prevedere che le modifiche in questione siano riferite al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, anziché al decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo peraltro conto di quanto stabilito dall'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che dispone che i contratti in questione sono regolati dalla legge locale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.