CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 giugno 2009
190.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 giugno 2009. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 10.35.

Sui lavori della Commissione.

Silvano MOFFA, presidente, comunica che è in corso di esame presso la X Commissione (Attività produttive) il disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (A.C. 1441-ter/B), già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, rispetto al quale sono state apportate ulteriori modifiche da parte della Commissione stessa. Ricorda, peraltro, che il provvedimento risulta già incluso nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana, per cui la Commissione di merito dovrà concluderne l'esame in sede referente entro la giornata odierna.
Fa presente, pertanto, che - atteso l'andamento dei lavori parlamentari per la corrente settimana e visto anche il contenuto delle proposte emendative presentate, che non sembrano riguardare parti di diretta competenza della XI Commissione - la presidenza, anche a seguito della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi svoltasi ieri, ha ritenuto che non vi fossero le condizioni per convocare su tale argomento la Commissione stessa, con il rischio di dedicare un tempo eccessivamente ristretto all'esame in sede consultiva del richiamato provvedimento. Fa presente che la Commissione, conseguentemente, non esprimerà il parere di competenza sul disegno di legge citato.

La Commissione prende atto.

Legge comunitaria 2009.
C. 2449 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008.
Doc. LXXXVII, n. 2.
(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

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La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Silvano MOFFA, presidente, fa presente che la Commissione procederà all'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale. Al riguardo, ricorda che la Commissione esamina le parti di sua competenza del disegno di legge comunitaria, che è assegnato in sede referente alla XIV Commissione, e conclude tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione; gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione sono trasmessi, unitamente alla relazione stessa, alla XIV Commissione, che dovrà a sua volta approvarli, potendo respingerli esclusivamente per motivi di compatibilità comunitaria o di coordinamento generale. A tal fine, segnala che gli emendamenti presentati in Commissione saranno sottoposti al vaglio preventivo della presidenza della Commissione, sulla base delle specifiche regole di ammissibilità. Ricorda altresì che, congiuntamente al disegno di legge comunitaria, la Commissione esamina anche le parti di sua competenza della relazione annuale e conclude tale esame con l'approvazione di un parere.
Avverte, infine, che - dovendo essere trasmessi alla XIV Commissione la relazione sul disegno di legge comunitaria ed il parere sulla relazione annuale entro venerdì 26 giugno - l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto, nella riunione di ieri, di prevedere che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge C. 2449 sia fissato alle ore 16 di mercoledì 24 giugno 2009.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), relatore, ricorda preliminarmente che il disegno di legge comunitaria è l'atto normativo con il quale l'Italia provvede annualmente all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa dell'Unione europea; esso, infatti, reca - per un verso - le disposizioni con cui la legislazione italiana recepisce direttamente le direttive comunitarie nelle varie materie di interesse e - per altro verso - due allegati (A e B) nei quali sono elencate le direttive comunitarie in scadenza, delle quali si propone l'attuazione sostanzialmente «testuale» nell'ordinamento interno, da realizzare mediante l'emanazione di appositi decreti legislativi, secondo principi e criteri generali esposti nello stesso disegno di legge comunitaria. Nello specifico del disegno di legge comunitaria per l'anno 2009, rileva che il provvedimento in esame contiene numerose disposizioni attuative della legislazione europea, che intervengono su materie che interessano i settori di competenza di tutte le Commissioni permanenti. Per tali ragioni, considerata anche l'eterogeneità che tipicamente contraddistingue tale categoria di disegni di legge, fa presente che la relazione si concentrerà sui soli ambiti di spettanza della XI Commissione, secondo quanto stabilito, peraltro, dalle stesse norme regolamentari.
In questo contesto, rileva che il provvedimento contiene un unico articolo in materia attinente al lavoro (articolo 6), nonché una direttiva comunitaria riportata nell'Allegato B, ossia l'allegato che elenca le direttive che si intende recepire mediante l'emanazione di decreti legislativi delegati da parte del Governo, previo parere da parte delle Commissioni parlamentari.
In merito alle richiamate disposizioni contenute nell'articolato del disegno di legge, osserva che l'articolo 6 reca una limitata modifica testuale all'articolo 306, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), prevedendo che, in tale disposizione, dopo le parole «direttiva 2004/40/CE» siano inserite le parole «e successive modificazioni». Tale modifica deriva dalla necessità di dare attuazione alla direttiva 2008/46/CE, che ha inteso di recente modificare la direttiva 2004/40/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti

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dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). In particolare, la richiamata direttiva 2008/46/CE, sostituendo il paragrafo 1 dell'articolo 13 della direttiva 2004/40/CE, ha prorogato al 30 aprile 2012 (in luogo del 30 aprile 2008 come previsto nel testo originario) il termine per l'adozione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa direttiva.
Ricorda, in proposito, che la direttiva 2004/40/CE ha trovato una prima attuazione proprio nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il cui articolo 306, comma 3, prevede, tra l'altro, l'applicazione nell'ordinamento interno delle disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV - concernenti, appunto, la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici - che entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE. La modifica proposta dall'articolo 6 del disegno di legge comunitaria 2009, quindi, si limita a inserire nel testo del decreto legislativo n. 81 il richiamo alle modifiche di tale direttiva 2004/40/CE successivamente intervenute, adeguando conseguentemente il termine di attuazione, che viene ora prorogato al 30 aprile 2012.
Quanto all'allegato B, segnala che in tale allegato è riportata, tra le altre, anche la direttiva 2008/104/CE, del 19 novembre 2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, che provvede a disciplinare, in ambito europeo, la fattispecie del lavoro interinale, peraltro già diffusa nella maggior parte dei Paesi europei. Al riguardo, ricorda che l'istituto della fornitura di lavoro temporaneo (cosiddetto «lavoro interinale») è stato inizialmente introdotto nell'ordinamento italiano dagli articoli 1-11 della legge 24 giugno 1996, n. 197 (cosiddetta «legge Treu»), i quali hanno disciplinato la fattispecie sotto il profilo contrattuale, retributivo e previdenziale, innovando profondamente la previgente normativa; successivamente, il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ha introdotto la fattispecie del contratto di somministrazione di lavoro, che può essere concluso da ogni soggetto (utilizzatore) che si rivolga ad altro soggetto (somministratore) a ciò autorizzato dal Ministero del lavoro: tale contratto, in sostanza, sostituisce il contratto di fornitura di lavoro interinale (la cui disciplina è stata contestualmente abrogata). Rammenta, dunque, che le agenzie di somministrazione hanno ora preso il posto delle vecchie agenzie di lavoro temporaneo e che la più recente normativa (articolo 1, comma 46, della legge n. 247 del 2007) ha abolito la fattispecie - originariamente prevista - della somministrazione a tempo indeterminato, restando in vigore soltanto il contratto di somministrazione a termine.
Osserva pertanto che l'impianto normativo esistente andrà ora adeguato alle previsioni della direttiva 2008/104/CE in esame, il cui recepimento è disposto - come detto in precedenza - dall'allegato B del disegno di legge comunitaria 2009. In particolare, sottolinea che la citata direttiva - ritenendo «necessarie, per i lavoratori e le imprese, nuove forme di organizzazione del lavoro nonché una maggiore differenziazione dei contratti, che combinino meglio flessibilità e sicurezza, al fine di migliorare la capacità di adattamento» e stabilendo un «quadro normativo che tuteli i lavoratori tramite agenzia interinale che sia non discriminatorio, trasparente e proporzionato, nel rispetto della diversità dei mercati del lavoro e delle relazioni industriali» - provvede a tutelare i lavoratori tramite agenzia interinale e a migliorare la qualità del lavoro tramite agenzia interinale, garantendo il rispetto del principio della parità di trattamento nei confronti dei lavoratori utilizzati e riconoscendo tali agenzie quali datori di lavoro (articolo 2 della direttiva medesima). Fa notare, infatti, che la stessa direttiva, nel riconoscere come il ricorso al lavoro temporaneo tramite agenzia, la posizione giuridica, lo status e le condizioni di lavoro dei lavoratori tramite agenzia interinale siano caratterizzati, nell'ambito dell'Unione europea, da una grande diversità, ha ritenuto tale fattispecie lavorativa

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rispondente non solamente alle esigenze di flessibilità delle imprese, ma anche alla necessità di conciliare vita privata e vita professionale dei lavoratori dipendenti, nonché in grado di contribuire alla creazione di posti di lavoro e alla partecipazione e all'inserimento al mercato del lavoro. Segnala, inoltre, che le disposizioni di cui alla direttiva in oggetto, ai sensi dell'articolo 11, devono essere adottate entro il 5 dicembre 2011 e che gli Stati membri, ai sensi dello stesso articolo, possono comunque accertarsi che le parti sociali attuino le disposizioni necessarie mediante specifico accordo; in ogni caso devono comunque adottare tutte le misure necessarie a consentire alle stesse parti di garantire in qualsiasi momento il conseguimento degli obiettivi della direttiva in esame. Osserva, altresì, che è prevista la predisposizione di un apparato sanzionatorio (articolo 10) in caso di inosservanza delle disposizioni da parte di agenzie interinali o di imprese utilizzatrici e che è sancito che la direttiva in esame si applichi (articolo 1) ai lavoratori titolari di contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale e che sono assegnati a imprese utilizzatrici per lavorare temporaneamente e sotto il controllo e la direzione delle stesse, nonché alle imprese pubbliche e private che siano agenzie di lavoro interinale o imprese utilizzatrici che esercitino un'attività economica, con o senza fini di lucro. Lo stesso articolo (paragrafo 3) dispone la facoltà, per gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, di prevedere la non applicazione delle disposizioni in esame ai contratti o ai rapporti di lavoro conclusi nell'ambito di un programma specifico di formazione, d'inserimento e di riqualificazione professionali, pubblico o sostenuto da enti pubblici.
Preannuncia, dunque, l'intenzione di esprimere un orientamento favorevole sul disegno di legge comunitaria, per le parti di competenza, fatta salva l'esigenza di verificare l'eventuale presentazione di emendamenti al testo, che saranno ovviamente valutati nel seguito dell'esame del provvedimento.
Passando, poi, alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2008, ricorda che essa costituisce un importante strumento informativo sulle politiche di indirizzo generali, poiché dà conto dell'attività delle istituzioni comunitarie nei differenti settori e delle corrispondenti posizioni del Governo italiano. Al riguardo, peraltro, ritiene che vada doverosamente ricordato che la precedente Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, di recente esaminata dalla Camera dei deputati, era relativa all'anno 2007 (a causa dell'intervallo tra legislature registrato nel corso del 2008) e conteneva linee di indirizzo riferite ad un periodo temporale ormai superato; la presente Relazione, invece, assume una valenza temporale più definita, essendo riferita alle iniziative intraprese più recentemente in sede comunitaria nelle diverse materie e alle posizioni assunte al riguardo dall'attuale Governo italiano in carica.
Peraltro, con riferimento alle parti di interesse della XI Commissione, fa presente che esse riguardano sostanzialmente alcune grandi aree di intervento di carattere generale, tra cui ritiene che si debbano segnalare: l'istituzione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (parte seconda, sezione I, I); l'attuazione della strategia di Lisbona, con riferimento al Piano nazionale di riforma (PNR) per gli anni 2008-2010 (parte seconda, sezione I, II); la libera circolazione delle persone, con particolare riguardo alla mobilità della manodopera (parte seconda, sezione II, I.2); le politiche sociali (parte seconda, sezione II, X), soprattutto per quanto concerne l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù (parte seconda, sezione II, X.1) ed il lavoro (parte seconda, sezione II, X.2).
Relativamente alla sezione I della Parte seconda del documento, segnala l'avvenuta istituzione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), che ha lo scopo di fornire un sostegno individuale preciso e limitato nel tempo ai lavoratori personalmente e severamente colpiti da licenziamenti derivanti da trasformazioni

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profonde negli scambi commerciali internazionali, principalmente nelle regioni e nei settori svantaggiati dalla loro apertura all'economia globalizzata (parte seconda, sezione I, I). Per quanto concerne l'attuazione della strategia di Lisbona (parte seconda, sezione I, II), osserva inoltre che le linee politiche contenute nel Piano nazionale di riforma presentato dal Governo italiano confermano le linee guida integrate per gli anni 2005-2008, individuando nuove positive azioni nell'ambito della ricerca e dell'innovazione, della semplificazione e delle politiche del lavoro. In particolare segnala, tra le priorità nazionali da perseguire, il rafforzamento dell'istruzione e della formazione del capitale umano nonché lo svolgimento di politiche del lavoro aderenti ai principi comuni di «flessicurezza» (ossia i principi che prescrivono un mix di politiche di flessibilità e sicurezza nelle politiche sociali).
Passando alla sezione II, in ordine alla libera circolazione delle persone (parte seconda, sezione II, I.2), segnala le importanti misure predisposte sia in fase ascendente sia discendente in materia di contrasto allo sfruttamento dei lavoratori extracomunitari e di ingressi di lavoratori qualificati di Paesi terzi, anche ai fini di ricerca scientifica. In merito alle politiche sociali (parte seconda, sezione II, X), in particolare con riferimento a quelle per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù (parte seconda, sezione II, X.1), osserva che il Governo ha partecipato attivamente alla predisposizione di rilevanti misure in materia di protezione della maternità, di eguaglianza di trattamento tra uomini e donne impiegati presso le pubbliche amministrazioni o che esercitano un'attività autonoma. In materia di politiche della gioventù segnala, peraltro, l'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea della «risoluzione sulla partecipazione dei giovani con minore opportunità». Infine, sulle politiche del lavoro (parte seconda, sezione II, X.2), ricorda che l'attività in sede europea ha ruotato principalmente attorno al richiamato concetto di «flessicurezza», nel quadro del dibattito lanciato dalla Commissione europea con il Libro verde sulla modernizzazione del diritto del lavoro, al quale il Governo ha contribuito con un proprio documento, che ha tenuto conto delle posizioni della parti sociali. I principi comuni sono stati approvati dal Consigli europeo di dicembre 2007. Rammenta, in proposito, per quanto riguarda gli sviluppi interni della politica nazionale, il dibattito pubblico avviato nel Paese dal Ministro Sacconi con la presentazione del Libro verde sulle prospettive di sviluppo del modello di Welfare, che ha portato, successivamente, alla pubblicazione del Libro bianco, contenente le linee di riforma che il Governo si propone di portare avanti in materia.
In conclusione, attese le rilevanti attività in cui risulta impegnato l'attuale Esecutivo in sede comunitaria, che incidono nelle materie di più diretto interesse della XI Commissione, ritiene che vi siano le condizioni per esprimere una parere favorevole anche sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2008.

Silvano MOFFA, presidente, ringrazia il relatore per l'ampiezza della relazione svolta e per avere assicurato un adeguato approfondimento dei suoi contenuti.

Maria Grazia GATTI (PD), pur riservandosi di intervenire nello specifico dei provvedimenti in esame dopo aver svolto gli opportuni approfondimenti di merito sulla relazione testé svolta, desidera sin d'ora esprimere alcune impressioni iniziali sul contenuto della legge comunitaria per il 2009, manifestando, in particolare, una certa preoccupazione per la sua struttura normativa, che giudica eccessivamente generica e vaga. Rileva, infatti, una assoluta mancanza di chiari e definiti principi e criteri direttivi di delega all'interno del testo, soprattutto in relazione alle modalità di attuazione delle direttive europee che, a suo avviso, andrebbero correttamente adeguate all'ordinamento interno, tenendo in considerazione le sue particolari caratteristiche. Paventa, pertanto, il rischio che si verifichi quanto avvenuto in

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occasione del recente esame della legge comunitaria per il 2008, quando, in vista dell'attuazione della direttiva 2006/54/CE, in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nel mondo del lavoro, venne approvata una delega «vuota», ossia priva di concrete linee di indirizzo e di reali indicazioni al Governo per la sua attuazione, nonostante i gruppi di minoranza avessero espresso rilevanti perplessità al riguardo, anche attraverso l'approvazione in Commissione di specifici emendamenti, che sono stati successivamente respinti.
Nel rilevare che il Paese sconta già un grave ritardo nell'attuazione delle direttive europee, fa notare, quindi, che tale modo di legiferare del Parlamento, che si fonda sul conferimento all'Esecutivo di una sorta di delega «in bianco», possa determinare un ulteriore allungamento dei tempi nel processo di adeguamento del diritto interno alla normativa comunitaria.

Silvano MOFFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 18 giugno 2009.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
C. 344 Bellotti e C. 2369 Lo Presti.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 11 alle 11.10.