CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 giugno 2009
190.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 7

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 giugno 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 10.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
C. 1441-ter-B Governo.

(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con condizione ed osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, ad integrazione della relazione già svolta nella seduta di ieri, segnala come il Governo abbia presentato taluni emendamenti, i quali sono stati approvati dalla Commissione Attività produttive nella seduta di questa mattina. In particolare, incidono su aspetti del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze gli emendamenti 1.8, 10.2 e 27.66.
L'emendamento 1.8 apporta talune modifiche al comma 1, lettere b) e c), dell'articolo 1, in materia di reti di imprese. Più specificamente, nel nuovo comma 4-ter.1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009 si prevede che le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter, relativa ai poteri ed alla partecipazione delle imprese appartenenti alla rete nell'organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, per quanto riguarda le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni, siano adottate non più con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello

Pag. 8

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ma piuttosto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
Inoltre, il comma 4-quinquies del citato articolo 3 del decreto-legge n. 5, il quale prevede che alle reti delle imprese si applichino, oltre alle disposizioni amministrative, anche le disposizioni finanziarie e di ricerca e sviluppo dettate per i distretti produttivi, viene modificato nel senso di stabilire che l'autorizzazione relativa all'applicazione alle reti di imprese delle disposizioni tributarie e finanziarie in materia di distretti non sia più rilasciata con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ma piuttosto con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.
L'emendamento 10.2 è volto a sopprimere il comma 14 dell'articolo 10, inserito nel corso dell'esame al Senato, il quale estende alle banche di credito cooperativo le disposizioni dell'articolo 4 della legge n. 59 del 1992, rendendo pertanto applicabile a tale categoria di banche le norme in materia di soci sovventori.
Tali previsioni riguardano, in dettaglio, la possibilità che l'atto costitutivo preveda la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennità, mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualità di socio; l'attribuzione a ciascuno dei soci sovventori di voti plurimi, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento, comunque entro il limite di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci; la nominabilità dei sovventori quali amministratori; la possibilità che i conferimenti dei soci sovventori siano rappresentati da azioni nominative trasferibili; la possibilità di stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote e delle azioni, sia pure in misura non superiore al 2 per cento rispetto a quanto stabilito per gli altri soci; l'applicabilità alle azioni dei soci sovventori delle norme del codice civile in materia di categoria di azioni speciali e di trasferibilità del titolo mediante girata.
L'emendamento 27.66, oltre ad inserire nel comma 9 dell'articolo 27 una clausola di invarianza finanziaria, sopprime il comma 13 del medesimo articolo, il quale stabilisce che la vigilanza, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, circa i fenomeni di traslazione sui prezzi ai consumatori finali dei maggiori oneri tributari per le imprese energetiche derivanti dall'introduzione dell'addizionale del 5,5 per cento sull'IRES (cosiddetta «Robin tax»), istituita dal comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, sia effettuata solo sulle imprese il cui fatturato superi 448 milioni di euro, soglia, quest'ultima, corrispondente a quella prevista per individuare le operazioni di concentrazione che devono essere preventivamente comunicate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Con riferimento al comma 3 dell'articolo 21 del provvedimento, che riconosce all'assicuratore la facoltà di proporre, in alternativa ad una copertura di durata annuale, una copertura di durata poliennale, attribuendo in tal caso all'assicurato il diritto ad una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale, ritiene che la Commissione di merito debba valutare l'opportunità di integrare la norma, stabilendo una misura minima percentuale di riduzione del premio, al fine di garantire un effettivo beneficio per l'assicurato e di evitare il rischio di applicazioni distorte della disposizione.
Inoltre, con riferimento alla disciplina relativa alla vigilanza circa i fenomeni di traslazione sui prezzi ai consumatori finali dei maggiori oneri tributari derivanti dall'introduzione dell'addizionale del 5,5 per cento sull'IRES, ritiene che alla Commissione di merito vada segnalata l'opportunità di introdurre meccanismi volti a contemperare l'esigenza di escludere che tale maggiore onere tributario possa scaricarsi sui prezzi al consumo con quella di limitare l'onerosità della norma per i soggetti tenuti al versamento dell'addizionale.

Pag. 9

Propone quindi di esprimere parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge in esame (vedi allegato 1).

Alberto FLUVI (PD) rileva come le modifiche apportate dal Senato all'articolo 21 del disegno di legge in esame cancellino, di fatto, le disposizioni introdotte dalla cosiddetta «riforma Bersani» in materia di clausole di esclusiva e di diritto di recesso annuale nei contratti assicurativi. Infatti, sebbene la copertura assicurativa di durata poliennale sia prevista dal comma 3 del predetto articolo come alternativa rispetto a quella annuale, non è irragionevole pronosticare comportamenti degli assicuratori volti a condizionare gli utenti, ad esempio mediante l'attribuzione ai propri agenti di provvigioni più elevate sui contratti poliennali.
A tale riguardo, ritiene che l'obiettivo della fidelizzazione degli assicurati debba essere perseguito dalle compagnie assicurative non attraverso l'imposizione di vincoli o di pratiche che limitano la concorrenza e danneggiano i consumatori, ma migliorando i prodotti offerti alla clientela.
Sottolinea, pertanto, l'esigenza di trasformare in condizione l'osservazione contenuta in materia nella proposta di parere, riformulandola nel senso di suggerire alla Commissione di merito di sopprimere i commi 3 e 4 dell'articolo 21 del disegno di legge.

Gerardo SOGLIA (PdL) giudica condivisibili le considerazioni svolte dal deputato Fluvi, rilevando come l'assicuratore, alla scadenza annuale del contratto, possa indurre il cliente a rinnovare il contratto semplicemente proponendogli un'effettiva riduzione del premio.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, ricorda che anche il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha reiteratamente espresso, anche in sede di audizione presso questa Commissione, l'auspicio che non fosse reintrodotto il monomandato: anche alla luce degli orientamenti emersi dal dibattito, ritiene dunque opportuno riformulare la propria proposta di parere (vedi allegato 2), sostituendo l'osservazione di cui alla lettera a) con una condizione volta a chiedere alla Commissione di merito la soppressione dei commi 3 e 4 dell'articolo 21, in quanto le disposizioni in essi contenute, che consentono all'assicuratore di proporre contratti di durata poliennale e riconoscono all'assicurato la facoltà di recesso solo se il contratto supera i cinque anni e dopo che sia trascorso un quinquennio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, potrebbero determinare effetti negativi sul processo di liberalizzazione del settore.

Alberto FLUVI (PD) esprime un giudizio negativo sul complesso del provvedimento, sia per l'indecorosa querelle tra il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze che ha caratterizzato l'esame del provvedimento, sia per ragioni di merito.
Per quanto riguarda gli aspetti del provvedimento attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze evidenzia, in particolare, la scarsa chiarezza delle disposizioni relative alla fiscalità di distretto di cui all'articolo 1, le quali risultano, del resto, sostanzialmente inapplicabili.
Ritiene inoltre contraddittorio l'emendamento del Governo volto a sopprimere il comma 3 dell'articolo 26, che prevede il versamento allo Stato di una quota delle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, il cui gettito annuo, pari a 100 milioni di euro, era finalizzato a finanziare l'avvio della costruzione delle centrali nucleari, evidenziando come proprio il ritorno all'uso delle tecnologie nucleari dovrebbe costituire, nelle intenzioni dell'Esecutivo, uno dei cardini della politica energetica del Paese.
Con riferimento alla proposta di parere, come riformulata dal relatore, valuta favorevolmente l'inserimento di una condizione volta a sollecitare la soppressione dei commi 3 e 4 dell'articolo 21, le cui previsioni potrebbero di fatto vanificato la

Pag. 10

liberalizzazione del mercato delle assicurazioni avviata con la cosiddetta «riforma Bersani», preannunciando per tale motivo l'astensione del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009.
C. 2449 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008.
Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata, in questa sede, ad esaminare, ai fini della formulazione di una relazione alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, il disegno di legge C. 2449, Legge comunitaria 2009, nonché ad esaminare, ai fini della formulazione di un parere alla medesima XIV Commissione, la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008 (Doc. LXXXVII, n. 2). A tale proposito segnala che la Commissione dovrà concludere l'esame dei provvedimenti entro la giornata di venerdì 26 giugno prossimo.
Rammenta inoltre che possono essere presentati direttamente presso le Commissioni di settore gli emendamenti riferiti alle singole parti del disegno di legge comunitaria afferenti ai rispettivi ambiti di competenza.

Gerardo SOGLIA (PdL), relatore, rileva come il provvedimento in esame sia stato presentato in adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 8 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che demanda ad un disegno di legge da presentare con cadenza annuale l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello comunitario. Esso è articolato in tre distinti capi e si compone di 9 articoli e due allegati.
Il capo I (articoli da 1 a 5) reca le disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari. L'articolo 1, segnatamente, contiene la delega al Governo ad adottare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli allegati A e B entro i termini indicati negli allegati medesimi, salvo che, alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, essi siano già scaduti o scadano nei tre mesi successivi, nel qual caso il Governo dovrà esercitare la delega entro 3 mesi. Per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, i decreti legislativi dovranno essere adottati, invece, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria.
Ricorda che per gli schemi di decreto legislativo attuativi delle direttive incluse nell'allegato B è prevista la trasmissione ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari; la previsione si estende agli schemi di decreto legislativo attuativi delle direttive elencate nell'allegato A nel solo caso in cui gli stessi contemplino il ricorso a sanzioni penali.
Di particolare rilievo risulta il comma 6, il quale, attraverso il rinvio a disposizioni della legge n. 11 del 2005, prevede un intervento suppletivo, anticipato e cedevole da parte dello Stato in caso di inadempienza delle regioni nell'attuazione delle direttive.
Il comma 7 prevede inoltre che il Ministro per le politiche europee informi con propria relazione il Parlamento dei ritardi nell'esercizio delle deleghe legislative conferite ai sensi del comma 1.
L'articolo 2 detta, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i seguenti princìpi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe, in gran parte conformi a quelli previsti dalle precedenti leggi comunitarie: le amministrazioni

Pag. 11

interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi (lettera a)); debbono essere introdotte le modifiche alla disciplina occorrenti per un migliore coordinamento (lettera b)); ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di recepimento delle direttive, possono essere previste sanzioni amministrative e penali, al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti; nelle materie in cui l'articolo 117, comma 4, della Costituzione attribuisce alle stesse la potestà legislativa delle regioni, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni stesse (lettera c)); eventuali spese, non contemplate da leggi vigenti e non riguardanti l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possono essere previste nei decreti legislativi entro i limiti strettamente necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura si provvede, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 (lettera d)); all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, salvo che la modificazione comporti ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata (lettera e)); nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega (lettera f)); in presenza di sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o coinvolgimento di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione, nonché le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili (lettera g)); le direttive che riguardano le stesse materie o che comportino modifiche degli stessi atti normativi sono possibilmente attuate con un unico decreto legislativo (lettera h)).
L'articolo 3 contiene, in analogia con quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, una delega al Governo per l'introduzione di sanzioni per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa (ossia per via non legislativa) e per le violazioni di regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
I decreti legislativi, da adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria, si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
L'articolo 4 prevede che agli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria si applicano le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 2, della legge n. 11 del 2005, ai sensi del quale gli oneri medesimi sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe predeterminate, pubbliche e definite sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria.
L'articolo 5 conferisce una delega al Governo - da esercitare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge - per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie.
Recependo una modifica proposta dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

Pag. 12

di Trento e Bolzano, il secondo periodo del comma 1 dispone che, qualora i testi unici o i codici di settore riguardino princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione o in altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere della Conferenza medesima.
A tale riguardo, ricorda che la Conferenza permanente Stato-regioni ha espresso parere favorevole sul disegno di legge anche in considerazione dell'impegno, assunto dal Governo, ad aprire in tempi brevi un tavolo tecnico di confronto tra Stato e regioni per l'individuazione dei rispettivi ambiti di competenza nel recepimento delle direttive di cui alle leggi comunitarie 2008 e 2009.
Ai sensi del comma 2 i testi unici e i codici di settore debbono riguardare materie o settori omogenei. Inoltre, viene precisato che le disposizioni contenute nei predetti provvedimenti di riordino possono essere oggetto di interventi di abrogazione, deroga, sospensione o modificazione solo in via esplicita e con indicazione puntuale della disposizione su cui si interviene.
Il capo II (articoli 6 e 7) reca disposizioni particolari di adempimento e principi e criteri specifici di delega.
Per quanto attiene agli aspetti del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli 8 e 9, posti nel capo III, recante le disposizioni occorrenti per dare attuazione a decisioni quadro adottate nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
In particolare, l'articolo 8, comma 1, alinea e lettera a), delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria, il decreto legislativo per l'attuazione della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.
La decisione quadro in esame persegue l'obiettivo di uniformare le legislazioni degli Stati membri, affinché le frodi e la falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti siano considerati illeciti penali passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che li commettono o ne sono responsabili.
La relazione illustrativa allegata al disegno di legge rileva come il nucleo precettivo centrale della decisione quadro sia da considerare pienamente attuato nel nostro Paese, in quanto la legislazione nazionale in materia, già molto avanzata, è stata ulteriormente rafforzata con il decreto legislativo n. 231 del 2007, recante attuazione delle direttive sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
In particolare, l'articolo 55 del decreto legislativo n. 231 prevede sanzioni penali a carico di coloro che commettano reati di frode e di falsificazione di carte di credito e di altri documenti che abilitano al pagamento in forme diverse dai contanti.
I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega sono contemplati dall'articolo 9, che richiama innanzitutto quelli stabiliti, in generale, dall'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonché, con riferimento all'attuazione di decisioni quadro nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, dall'articolo 8, comma 3.
Ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, le fattispecie criminose indicate nella decisione quadro relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (analogamente alle fattispecie criminose indicate nelle altre decisioni quadro da attuare) debbono essere inserite tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo adeguate e proporzionate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso il reato.
Come evidenziato nella relazione al disegno di legge, la legislazione interna in materia di responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato delle

Pag. 13

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (contenuta, essenzialmente, nel citato decreto legislativo n. 231 del 2001) presenta, rispetto a quella europea, alcune disarmonie. Più specificamente, risultano tuttora sprovvisti del presidio della responsabilità amministrativa degli enti alcuni gravi reati - tra i quali le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti - che sono spesso commessi proprio per il tramite delle organizzazioni aziendali. Attraverso l'esercizio della delega sarà possibile colmare le predette lacune dell'ordinamento interno.
Inoltre, nell'attuazione della delega è necessario attribuire a organi di autorità amministrative esistenti, nei limiti delle risorse di cui già dispongono e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, il compito di svolgere l'attività di punto di contatto per lo scambio di informazioni e per ogni altro rapporto con autorità straniere previsto dalle citate decisioni quadro.
L'articolo 9 detta inoltre, con specifico riferimento alla decisione quadro 2001/413/GAI, il principio e criterio direttivo dell'introduzione nel titolo V del decreto legislativo n. 231 del 2007 - realizzando il necessario coordinamento con le altre norme vigenti in materia - di due nuove fattispecie criminose.
La prima punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena strumenti, articoli, programmi informatici e ogni altro mezzo destinato esclusivamente alla contraffazione o alla falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, del tipo di quelli indicati nell'articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007.
Ricorda al riguardo che l'articolo 55, ultimo comma, del decreto legislativo n. 231 del 2007 punisce la condotta di utilizzo indebito di carte di credito o di pagamento o di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi.
La seconda fattispecie criminosa introdotta dall'articolo 9 punisce con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 200 a 1.000 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena programmi informatici destinati esclusivamente al trasferimento di denaro o di altri valori monetari, allo scopo di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio economico, mediante l'introduzione, la variazione o la soppressione non autorizzata di dati elettronici oppure mediante un'interferenza non autorizzata con il funzionamento del programma o del sistema elettronico.
Per quanto riguarda le direttive contemplate nell'Allegato B (i cui schemi di decreto legislativo di recepimento sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari) e nell'Allegato A (i cui schemi di decreto legislativo di recepimento non sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, salvo che prevedano sanzioni penali), esse non recano atti normativi rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze.
Per quanto riguarda la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2008 (Doc. LXXXVII, n. 2), occorre innanzitutto segnalare che si tratta della prima predisposta in materia dal Governo in carica, in quanto la precedente, esaminata congiuntamente al disegno di legge finanziaria per il 2008, era stata presentata nella passata legislatura e formalmente ripresentata nella legislatura in corso.
Passando al contenuto della Relazione, essa affronta, nella Parte prima, gli sviluppi del processo d'integrazione europea e gli orientamenti generali delle politiche della UE.
La Parte seconda attiene alla partecipazione dell'Italia al processo decisionale dell'Unione europea, nonché all'attuazione nell'ordinamento italiano del diritto comunitario. In tale ambito viene esposto lo stato delle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia, nonché l'elenco e i motivi delle impugnazioni da parte del Governo italiano.

Pag. 14

In particolare, la Relazione evidenzia la costante riduzione, a partire dal 2006, del ritardo dell'Italia nella trasposizione all'interno dell'ordinamento nazionale della normativa comunitaria: in dettaglio, l'indice indicante il cosiddetto deficit di trasposizione è passato dal 3,8 per cento del 2006, al 2,7 per cento nel 2007, all'1,2 per cento nel 2008, collocando l'Italia al ventesimo posto nella classifica degli Stati membri.
La Parte terza affronta invece i temi della coesione economica e sociale e dei flussi finanziari UE-Italia.
In linea generale evidenzia innanzitutto come la Relazione sottolinei le iniziative adottate dagli organismi comunitari per far fronte alla crisi economica e finanziaria in atto, nel contesto del Patto di stabilità e di crescita. A tale proposito il documento richiama l'invito espresso dal Consiglio Ecofin a rafforzare gli obiettivi di bilancio, per garantire l'aggiustamento fiscale programmato nel Programma di stabilità adottato dall'Italia.
Inoltre, si dà conto delle iniziative di coordinamento, a livello europeo ed internazionale, adottate a partire dall'autunno scorso per assicurare il funzionamento dei mercati finanziari e per contrastare gli effetti della crisi sull'economia reale.
In tale contesto la Relazione richiama sia gli interventi effettuati relativamente alla vigilanza sui mercati finanziari, sia i contenuti del Piano europeo anticrisi, evidenziando come in tale ambito debbano essere inquadrate le misure adottate dal Governo italiano, a partire dall'ottobre scorso, per garantire il risparmio, la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito, nonché per offrire sostegno alle famiglie ed alle imprese nazionali. Si tratta, in particolare, dei decreti-legge nn. 155, 157 e 185 del 2008.
Specifica attenzione è inoltre dedicata alle politiche strutturali portate avanti in particolare in seno al Consiglio Ecofin, volte a fronteggiare la crisi, nonché gli effetti congiunturali derivanti dalle fluttuazioni dei prezzi dell'energia. A tal fine, il Comitato di politica economica del Consiglio Ecofin ha istituito una serie di gruppi di lavoro, ai quali il Governo italiano ha fortemente contribuito. In particolare, nell'ambito del Quality of public finances working Group, l'Italia ha proposto di costituire una banca dati delle componenti di spesa pubblica finalizzate alla crescita, nonché di sviluppare ulteriormente strumenti statistici e metodologici per meglio indirizzare le politiche economiche a sostegno della crescita e dell'occupazione. Inoltre, l'Italia ha segnalato la necessità di analizzare anche la composizione delle entrate e delle imposte, con specifico riferimento agli effetti derivanti dall'applicazione dell'IVA sul commercio intra ed extracomunitario, ai fenomeni di competizione fiscale e di spostamento del carico tributario dal lavoro ai consumi.
Sempre sul piano generale segnala l'attenzione dimostrata dalla Relazione alle tematiche degli aiuti di Stato. A tale proposito, nel quadro dei provvedimenti adottati dalla Commissione europea nel corso del 2008, si segnala l'adozione dei nuovi Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, nel cui contesto vengono contemplate, tra le misure ammissibili gli aiuti sotto forma di sgravio o esenzione da imposte ambientali. Inoltre viene generalmente semplificato il regime applicabile alle agevolazioni fiscali consistenti in sgravi ed esenzioni.
Nel corso del 2008 la Commissione europea ha inoltre pubblicato una nuova Comunicazione sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, al fine di aumentare la trasparenza dei meccanismi di valutazione degli aiuti e di rendere più agevole alle piccole e medie imprese il ricorso ai finanziamenti statali. La Commissione europea ritiene infatti, al riguardo, che la facilitazione all'ingresso nel mercato finanziario ed al credito privato possa avere effetti particolarmente positivi sugli investimenti di tali categorie di imprese, che costituiscono un importante strumento per invertire l'attuale, negativa congiuntura economica.
Passando ad esaminare sommariamente i contenuti del documento rientranti

Pag. 15

negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, evidenzia come la Relazione illustri innanzitutto gli orientamenti di politica fiscale dell'Unione europea, segnalando in particolare il contributo offerto dal Governo italiano ai lavori dei competenti organi comunitari.
Per quanto riguarda il settore della fiscalità diretta, la Relazione richiama la presentazione di una proposta di direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio, che intende modificare l'ambito soggettivo ed oggettivo della normativa vigente, in particolare al fine di evitare i fenomeni elusivi ed evasivi; in proposito si è registrato il positivo accoglimento della proposta del Consiglio Ecofin, rilevandosi peraltro la necessità di rinegoziare gli accordi con numerosi Paesi terzi circa l'applicazione di misure equivalenti a quelle della direttiva.
Su un tema connesso il documento richiama la presentazione di una bozza di Raccomandazione della Commissione europea in materia di sgravio dalle ritenute alla fonte sui redditi derivanti da titoli. A tale riguardo il Governo italiano ha richiesto un'attenta valutazione della questione, in considerazione della notevole complessità della materia affrontata.
Più in generale, la Relazione richiama i lavori svolti nel corso del 2008 relativamente al coordinamento dei sistemi di fiscalità diretta degli Stati membri, anche alla luce delle comunicazioni emanate in materia dalla Commissione europea e di talune sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.
A tale proposito segnala, altresì, l'approvazione, da parte del Consiglio Ecofin del 2 dicembre 2008, del rapporto stilato dal Gruppo Codice di condotta sulla tassazione delle imprese, che intende prospettare talune iniziative per il contrasto alla concorrenza fiscale dannosa, basate sullo smantellamento dei regimi dannosi e sul divieto di introdurre nuove misure fiscali che abbiano effetti negativi in merito.
Più in dettaglio, la Relazione dà conto della Risoluzione adottata dal Consiglio Ecofin in materia di tassazione sui trasferimenti di una società o di un operatore economico da uno Stato membro all'altro, nonché della presentazione del rapporto predisposto dalla società di consulenza Ernst & Young circa l'applicazione della direttiva 1990/434/CE, in materia di fusioni e scissioni.
Per quanto riguarda invece il settore della fiscalità indiretta, la Relazione illustra l'andamento delle discussioni svolte nel corso del 2008 relativamente alla predisposizione di una proposta di Direttiva in materia di aliquote IVA ridotte. A tale riguardo è emerso un evidente contrasto tra l'approccio seguito dalla Commissione europea, sostenuto anche dall'Italia, e quello di alcuni Stati membri, tra i quali la Germania: tale situazione ha indotto il Consiglio europeo ad individuare una soluzione di compromesso, in forza della quale si consente agli Stati membri di continuare ad applicare le aliquote IVA ridotte già praticate in taluni settori, senza tuttavia pervenire alla definizione di una nuova disciplina in merito.
Sempre nel settore dell'IVA, nel corso del 2008 sono proseguite le discussioni circa la proposta di direttiva volta ad apportare modifiche tecniche alla Direttiva 2006/112/CE, con particolare riferimento al regime delle cessioni di gas ed alla disciplina delle detrazioni per acquisti non destinati interamente ad uso professionale. A tale riguardo, la posizione del Governo italiano è favorevole alla revisione della disciplina concernente le cessioni di gas, nonché ad una maggiore generalità per le modifiche ai meccanismi di determinazione della detrazione.
Con riferimento alla tematica sulla tassazione dei servizi finanziari ed assicurativi, il documento evidenzia le difficoltà tuttora esistenti, a livello politico, su tale argomento, rilevando, peraltro, l'avvio della discussione sulla proposta di regolamento concernente l'individuazione di un regime IVA comune relativo a tali servizi.
Un ulteriore aspetto delle problematiche concernenti l'IVA riguarda il contrasto alle frodi in tale settore, che hanno ormai raggiunto dimensioni particolarmente preoccupanti.

Pag. 16

A tale proposito la Commissione europea ha individuato un pacchetto di proposte legislative, all'interno delle quali si intende innanzitutto approvare un primo insieme di misure volte soprattutto ad accorciare i termini di presentazione degli elenchi riepilogativi relativi alle operazioni intracomunitarie. Inoltre, la Presidenza francese ha proposto l'istituzione di una rete di collaborazione tra gli Stati membri volta a favorire un'azione multilaterale di contrasto, nonché a rafforzare lo scambio di informazione tra gli Stati attraverso un coordinamento centrale affidato ad un singolo Stato. La Commissione ha altresì proposto di definire una procedura di salvaguardia nell'ambito delle importazioni di merci destinate ad altri Stati membri, e di introdurre la responsabilità solidale, a fini IVA, del fornitore per gli acquisti intracomunitari. In tale contesto la delegazione italiana al Gruppo di esperti istituito dalla Commissione europea ha presentato un progetto volto ad introdurre un sistema di IVA per cassa al fine di salvaguardare il gettito fiscale rispetto ai fenomeni di insolvenza e fallimento dei soggetti IVA.
Con riferimento al settore delle accise, la Relazione segnala la proposta della Commissione volta ad adeguare il regime fiscale del gasolio utilizzato come carburante. Al riguardo uno degli aspetti principali riguarda la definizione della nozione di gasolio commerciale, in merito alla quale l'Italia auspica che sia inserito in tale categoria solo il gasolio utilizzato per veicoli di peso superiore alle 3,5 tonnellate.
Inoltre, la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva volta a riformare la disciplina generale circa la detenzione, la circolazione ed i controlli dei prodotti soggetti ad accisa, anche al fine di aggiornare il sistema informatizzato di circolazioni dei prodotti circolanti in sospensione dall'accisa. A tale riguardo, la Relazione segnala la richiesta, avanzata dalle regioni italiane, di continuare ad usufruire di regimi derogatori agevolativi, in particolare in quelle aree connotate da particolari situazioni storico-geografiche.
Per quanto attiene specificamente all'accisa sui tabacchi lavorati, segnala la presentazione di una proposta di direttiva in materia da parte della Commissione europea. Il Governo italiano ha fatto presente l'esigenza di stabilire un prezzo minimo dei prodotti e di mantenere la regola del 57 per cento dell'incidenza totale dell'accisa sul prezzo finale delle sigarette, esprimendo altresì contrarietà alla sostituzione del criterio del cosiddetto most popular price category con quello del prezzo medio ponderato.
Con riferimento alla fiscalità ambientale, la Relazione evidenzia come la Commissione europea abbia preannunciato l'intenzione di presentare una proposta di revisione del quadro comunitario sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Inoltre, la Commissione sta approfondendo il tema della tassazione sugli autoveicoli, al fine di individuare strumenti fiscali volti a far diminuire le emissioni di CO2 da parte dei veicoli e ad incentivare comportamenti individuali più rispettosi dell'ambiente.
La Relazione dà inoltre conto della discussione relativa alla proposta di modifica della Direttiva 2006/38/CE, relativa alla tassazione a carico degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'utilizzo di alcune infrastrutture; in proposito l'Italia ha rilevato la necessità di evitare che tali misure possano determinare ripercussioni negative sui costi dell'autotrasporto e delle merci.
Sul piano della cooperazione amministrativa in materia fiscale ha assunto particolare rilevanza la pubblicazione della Direttiva 2008/55/CE, concernente l'assistenza reciproca tra le Amministrazioni degli Stati membri in materia di recupero dei crediti risultanti da contributi, dazi ed imposte, al fine di salvaguardare gli interessi finanziari della Comunità europea e degli Stati membri.
La Commissione europea sta inoltre predisponendo una proposta di revisione della direttiva concernente l'assistenza amministrativa in materia di imposte dirette ed ha altresì preannunciato l'intenzione di rivedere la direttiva sulla tassazione

Pag. 17

dei redditi da risparmio percepiti attraverso il pagamento di interessi. Appare altresì significativa la conclusione dell'Accordo con la Svizzera in materia di contrasto alle frodi fiscali.
Per quanto riguarda l'attuazione della normativa comunitaria in materia nell'ordinamento nazionale, la Relazione illustra le attività attualmente in corso, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti il recepimento della Direttiva 2008/8/CE, concernente il luogo di tassazione dei servizi in ambito IVA, e della Direttiva 2008/9/CE, concernente la disciplina dei rimborsi IVA ai soggetti comunitari non residenti.
Con specifico riferimento al settore doganale, la Relazione evidenzia gli aspetti relativi all'introduzione del nuovo Codice doganale elettronico che, attraverso l'eliminazione della documentazione cartacea, consentirà di rafforzare gli scambi di dati tra le diverse autorità pubbliche e tra queste e le imprese, determinando in tal modo una notevole riduzione degli oneri burocratici e finanziari per queste ultime.
Con riferimento alla disciplina dei mercati finanziari e creditizi, la Relazione richiama l'approvazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, evidenziando, tuttavia, come tale nuova disciplina abbia un ambito di applicazione piuttosto limitato, in quanto non affronta alcuni aspetti problematici del mercato del credito al consumo. A tale riguardo, il documento segnala, ad esempio, le tematiche relative all'estinzione ed alla portabilità dei mutui e dei conti correnti, nonché alla modifica delle condizioni contrattuali da parte delle banche. In tale contesto, si evidenzia l'opportunità di un intervento di riforma coordinato sul settore del credito al consumo, per tutelare maggiormente gli interessi della clientela. Il disegno di legge comunitaria per il 2008, già approvato dal Senato, modificato dalla Camera ed ulteriormente modificato dall'altro ramo del Parlamento, contiene una delega legislativa in merito.
Inoltre, nel corso del 2008 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva concernente i sistemi di pagamento ed i sistemi di regolamento titoli, nonché la disciplina dei contratti di garanzia finanziaria, al fine di adeguare la disciplina in materia alla direttiva MIFID ed al Codice di condotta europeo per la compensazione e regolamento titoli.
Un'ulteriore proposta di direttiva, riguardante gli organismi di investimento collettivo in valori immobiliari (OICVM), intende accrescere l'efficienza ed il grado di integrazione del settore del risparmio gestito. Il compromesso politico raggiunto su tali temi consentirà, secondo la Relazione, di giungere all'approvazione della direttiva entro il 2009.
La Commissione ha altresì presentato, nel quadro delle misure volte a contrastare la crisi finanziaria, una proposta di regolamento sulle Agenzie di rating, che riveste interesse prioritario e della quale il Consiglio europeo ha auspicato l'adozione in tempi rapidi.
Con riferimento alle tematiche concernenti il diritto societario, le Presidenze slovena e francese hanno portato avanti, nel corso del 2008, talune iniziative legislative miranti a semplificare gli adempimenti per le società europee.
In particolare, è stata presentata una proposta di direttiva sugli obblighi di pubblicazione degli atti societari che, tra l'altro, prevede un obbligo minimo di pubblicazione di tali atti attraverso strumenti elettronici, nonché il reciproco riconoscimento, tra gli Stati membri, della certificazione relativa alla traduzione di taluni documenti societari.
Un'ulteriore proposta di direttiva riguarda invece la documentazione richiesta in caso di fusioni e scissioni, per la quale si prevede la nomina di un esperto indipendente, nonché l'informatizzazione di taluni adempimenti relativi alle comunicazioni societarie in merito. Inoltre è stata presentata una proposta di direttiva concernente gli obblighi di pubblicità per le medie imprese, contenenti ulteriori misure di esenzione.
Da ultimo, la Commissione europea ha predisposto una proposta di regolamento concernente lo Statuto della Società privata

Pag. 18

europea, volta innanzitutto a definire una nuova forma societaria uniforme che riduca i costi di costituzione e gestione della società per le piccole e medie imprese, favorendo in tal modo le attività economiche transfrontaliere.
Si riserva quindi di formulare una proposta di relazione sul disegno di legge comunitaria ed una proposta di parere sulla Relazione all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di ieri ha convenuto di fissare fin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge C. 2449, afferenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, alle ore 10 di martedì 23 giugno 2009.

Così rimane stabilito.

Gianfranco CONTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.