CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 giugno 2009
188.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 16 giugno 2009. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 13.30.

Legge comunitaria 2008.
C. 2320-bis-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera indi nuovamente modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gianluca PINI (LNP), presidente e relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il testo del disegno di legge comunitaria 2008, che torna nuovamente alla Camera a seguito di una modifica al testo introdotta nel corso dell'esame presso il Senato. Sulle modifiche apportate - alle quali si limita l'esame della XIV Commissione, poiché sul restante testo vi è ormai stata una doppia deliberazione conforme di Camera e Senato

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- sono già pervenute le relazioni favorevoli, senza emendamenti, della X Commissione Attività produttive e della I Commissione Affari costituzionali.
Poiché è probabile che il provvedimento possa essere calendarizzato in Assemblea già a partire da lunedì prossimo, propone di fissare alle ore 8.30 di domani mattina il termine per la presentazione degli emendamenti presso la XIV Commissione, affinché si possa concludere l'esame già nella seduta prevista per domani mattina alle 8.45.

La Commissione concorda.

Gianluca PINI (LNP), presidente e relatore, con riferimento alle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, ricorda che è stato soppresso il comma 2 dell'articolo 23, recante disposizioni in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Ricorda altresì che l'articolo 23 è stato introdotto nel testo del disegno di legge comunitaria 2008 con un emendamento della Commissione, approvato dall'Assemblea alla Camera.
La disposizione provvede ad inserire nel corpus della legge n. 125 del 2001, Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, l'articolo 14-bis, con il quale viene previsto che la somministrazione di alcolici ed il loro consumo sul posto possano essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti di apposita licenza, disponendo specifiche sanzioni amministrative in caso di violazioni. Tali sanzioni sono incrementate nel caso in cui il fatto sia commesso tra le ore 22 e le ore 7.
Il soppresso comma 2 era volto ad introdurre due modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160/2007, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.
L'articolo 6 del decreto-legge n. 117/ 2007, nel testo vigente, fa obbligo (comma 2) ai titolari e ai gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, di interrompere la somministrazione di tali bevande dopo le ore 2 della notte, nonché di assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico, e di esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle, la cui definizione è demandata ad un decreto del Ministro della salute, che riproducano la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata e le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. L'inosservanza di tali disposizioni comporta la sanzione della chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente (comma 3).
In primo luogo, il soppresso comma 2 intendeva modificare il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 117/2007, in modo da prevedere che il già ricordato obbligo di interruzione della somministrazione di bevande alcoliche da parte di titolari o gestori di locali ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, decorra dalle ore 2 ovvero, successivamente, almeno dalla mezz'ora precedente l'orario di chiusura del locale.
Con la modifica introdotta al successivo comma 3, alla sanzione di chiusura del locale di cui al precedente comma 2, si aggiungeva il divieto, per un anno dalla data del fatto, della somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 giugno 2009 - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento in esame è uno dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica risultanti dallo stralcio del disegno di legge n. 1441. Esso giunge alla Camera in seconda lettura, dopo le numerose modifiche ed integrazioni apportate dal Senato. Il testo che torna all'esame della Camera si compone di 64 articoli, che trattano sotto numerosi profili temi comunque riconducibili, in linea di massima, al titolo del provvedimento stesso: recano cioè disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, con specifico riguardo - tra l'altro - all'energia nucleare. Diverse disposizioni sono volte a dare attuazione - anche parziale - alla normativa comunitaria, affiancandosi quindi ai disegni di legge comunitaria 2008 e 2009, ovvero a disciplinare determinati settori nelle more del recepimento della normativa comunitaria.
Nel dettaglio, gli articoli 1-4 recano disposizioni volte a favorire l'operatività delle reti di imprese, con particolare riguardo alla definizione e al funzionamento del contratto di rete, agli interventi di reindustrializzazione ed al riordino del sistema degli incentivi a favore delle imprese, nonché alle agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione ed alla vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.
Gli articoli 5 e 6 recano previsioni per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, anche in materia di assunzioni.
L'articolo 7 reca disposizioni in tema di riscossione della tassa automobilistica, l'articolo 8 modifica la disciplina in materia di ICI e gli articoli 9 e 10 prevedono, rispettivamente, disposizioni in materia di consorzi agrari e società cooperative.
Gli articoli 11-14, in materia di internazionalizzazione delle imprese, prevedono deleghe per il riassetto della normativa di settore ed istituendo un Fondo rotativo per favorire le fasi di avvio di progetti di internazionalizzazione. Ulteriori disposizioni in materia sono previste negli articoli 52 (misure in favore della SACE) e 54 (misure in favore dell'ICE).
Gli articoli 15-24 prevedono disposizioni di carattere eterogeneo: vengono novellate alcune disposizioni del codice penale poste a tutela dei diritti di proprietà industriale (articolo 15); contrastano la contraffazione mediante l'estensione alle indagini per tale delitto la disciplina delle cd. «indagini sottocopertura» (articoli 16, 17 e 19); promuovono le attività del Ministero delle politiche agricole e stabiliscono alcuni obblighi di comunicazione all'AGEA da parte dei frantoi (articolo 18); riducono la misura dell'imposta di bollo dovuta sulla concessione o registrazione di brevetti per invenzione (articolo 20); dispongono iniziative per la trasparenza dei prezzi nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni (articolo 21); definiscono «ingannevole» la pubblicità delle tariffe praticate dalle compagnie marittime qualora il prezzo reclamizzato non comprenda tutti gli oneri accessori e le tasse gravanti sul consumatore (articolo 22); consentono al Corpo della Guardia di finanza l'esercizio dei poteri di indagine anche in seno alle indagini conoscitive del Garante per la sorveglianza dei prezzi (articolo 23); previste misure sul Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti (articolo 24).

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Gli articoli 25 e 26 recano una delega per il riordino della disciplina sulla localizzazione degli impianti nucleari e per la definizione delle misure compensative da corrispondere alle popolazioni interessate.
Gli articoli 27-42 recano varie disposizioni riguardanti il settore energetico. In particolare: l'articolo 27 prevede la redazione di un piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico da trasmettere alla Commissione europea e, ai commi 37-39, disposizioni in materia di risorse geotermiche; l'articolo 28 ridefinisce i poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) estendendone le competenze, per i settori dell'elettricità e del gas, a tutte le attività della relativa filiera, mentre l'articolo 29 istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare e ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento; l'articolo 30 affida in esclusiva la gestione economica del mercato del gas naturale al Gestore del mercato elettrico; l'articolo 31 prevede la semplificazione degli adempimenti necessari per usufruire della proroga delle agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici; l'articolo 32 favorisce la realizzazione di infrastrutture di interconnessione con l'estero, in particolare con i Paesi confinanti con il nord dell'Italia, per giungere ad un vero mercato unico dell'energia elettrica, mentre l'articolo 33 reca disposizioni in materia di Reti Interne di Utenza (RIU); l'articolo 34 integra il Codice ambientale al fine di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria, in particolare in tema di impianti a condensazione; gli articoli 35 e 36 recano, rispettivamente, disposizioni in materia di efficienza energetica degli edifici e di rimodulazione delle risorse relative ad investimenti ricompresi nei patti territoriali e nei contratti d'area; l'articolo 37 istituisce l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA); l'articolo 38 prevede la predisposizione, da parte del CIPE, di un Piano operativo per la promozione della ricerca e dell'innovazione; l'articolo 39 reca disposizioni in materia di valorizzazione ambientale degli immobili militari e penitenziari; l'articolo 40 introduce gli elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, aventi determinate caratteristiche tecniche, tra quelli di competenza regionale per la VIA e per la VAS; l'articolo 41 devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza del TAR del Lazio le controversie concernenti le procedure e i provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di infrastrutture energetiche; l'articolo 42 introduce gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare tra i progetti di competenza statale soggetti alle procedure di VIA e VAS, limitando la competenza regionale ai soli impianti situati sulla terraferma.
Gli articoli 43-45 e 51 recano norme riguardanti i carburanti. In particolare l'articolo 43 estende ai veicoli classificati fino a Euro 6 la possibilità di avere una esenzione fiscale quinquennale dalla tassa automobilistica; l'articolo 44 modifica le modalità di calcolo del fatturato delle imprese di distribuzione di carburanti, ai fini della liquidazione e del versamento del diritto annuale alle camere di commercio; l'articolo 45 dispone che il previsto aumento delle royalties dovute dai titolari di concessioni di coltivazione in terraferma di idrocarburi liquidi e gassosi sia destinato ad un apposito Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi; l'articolo 46 interviene sui progetti di innovazione industriale (PII), previsti dalla legge finanziaria per il 2007; l'articolo 51 prevede misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti per autotrazione.
Gli articoli 47-50, 53, 55, 57 recano disposizioni eterogenee: l'articolo 47 introduce la legge annuale per il mercato e la concorrenza; l'articolo 48 dispone sull'attività che gli enti territoriali possono svolgere per il tramite di strutture societarie; l'articolo 49 prevede che la class action, pur esercitata dal singolo consumatore anche attraverso associazioni o comitati, sia finalizzata a tutelare i diritti di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in

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situazione identica; l'articolo 50 contiene norme volte a monitorare l'effettiva liberalizzazione dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti civili nazionali; l'articolo 53 prevede una delega per la riforma della disciplina delle camere di commercio; l'articolo 55 reca un'interpretazione autentica sui requisiti per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto terzi; l'articolo 57 stanzia 1.200.000 euro per la distruzione delle armi chimiche.
Gli articoli 58, 59 e 62 recano disposizioni in materia di servizi ferroviari passeggeri. In particolare l'articolo 58 richiede, per lo svolgimento dei servizi aventi origine e destinazione nel territorio italiano, il possesso di un'apposita licenza rilasciata esclusivamente a imprese aventi sede in Italia; qualora tali imprese siano controllate da imprese aventi sede all'estero, il rilascio della licenza avviene a condizioni di reciprocità; l'articolo 59 disciplina il servizio, svolto da treni che attraversano almeno una frontiera, nei confronti di passeggeri che salgono e scendono in stazioni situate su territorio italiano: lo svolgimento di tale servizio, ammesso dal 1o gennaio 2010, è soggetto a limitazioni nel caso in cui possa compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico; l'articolo 62 modifica le norme riguardanti la nozione di controllo di impresa ferroviaria, i requisiti per svolgere il servizio di trasporto, la verifica della permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio nei casi di imprese aventi sede all'estero.
Gli articoli 60, 61 e 63 dispongono in materia di trasporto pubblico locale: le previsioni dell'articolo 60 riguardano la licenza per l'esercizio del trasporto, l'articolo 61 autorizza le autorità, competenti ad aggiudicarsi i contratti per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, ad avvalersi del Regolamento CE n. 1370/2007 (articoli 5 e 8), con facoltà di deroga alle leggi di settore, mentre l'articolo 63 prevede che i servizi di trasporto ferroviario locale svolti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, vengano attribuiti alla competenza delle regioni e province stesse.
L'articolo 64 estende ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006 la facoltà per le aziende farmaceutiche di avvalersi del meccanismo del pay- back.
Per quanto riguarda specificamente le competenze della Commissione, il provvedimento non sembra presentare particolari problemi. Si limita pertanto a segnalare due tipologie di disposizioni: la prima concerne disposizioni che, pur non presentando nell'immediato profili problematici, necessitano nella loro attuazione di tener conto del diritto e della giurisprudenza comunitari; la seconda riguarda disposizioni che intervengono su materie oggetto di contenzioso comunitario.
Appartengono alla prima tipologia l'articolo 2, comma 12, lettera h), che prevede misure in favore dei sistemi produttivi locali delle armi di Brescia e di illuminazione del Veneto. L'utilizzo delle risorse stanziate dall'articolo 2, in questo caso, dovrà essere conforme agli articoli 87 e 88 del Trattato CE, che definiscono incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dagli Stati che, favorendo talune imprese o produzioni, generino effetti distorsivi della concorrenza, nonché l'articolo 3, comma 2, lettera l), che, analogamente a quanto già previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera mm) della legge n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale, prevede l'individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa. Si tratta di un principio di delega e quindi una piena valutazione della compatibilità comunitaria potrà essere effettuata soltanto sul relativo schema di decreto legislativo. Considera però opportuno richiamare già in questa sede la giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenze del 6 settembre 2006 e dell'11 settembre 2008) relativa all'adozione di misure fiscali agevolate a livello locale. In tali pronunce la Corte ha chiarito che è consentita una differenziazione delle aliquote

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tra diverse aree del Paese (senza violazione della disciplina sugli aiuti di Stato), ma a condizione che i provvedimenti fiscali siano adottati da un'autorità territoriale dotata, sul piano costituzionale, di uno statuto politico e amministrativo distinto da quello del governo centrale. La Corte ha poi precisato che l'eventuale minore gettito derivante dall'aliquota ridotta non deve essere compensato da sovvenzioni o contributi provenienti da altre regioni o dal governo centrale.
Appartengono alla seconda tipologia gli articoli 25, (delega al Governo in materia nucleare), 27 (misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico), 58 e 62 (trasporto ferroviario). Ritiene di poter affermare che gli articoli 27, 58 e 62 sono neutri rispetto al contenzioso comunitario, in quanto sembrano operare nella cornice tracciata dalla normativa nazionale vigente, senza intervenire sulle questioni oggetto del contenzioso. L'articolo 25, invece, senza intervenire specificamente sul punto dell'emergenza radioattiva, oggetto del contenzioso, reca due principi e criteri direttivi della delega al Governo che sembrano andare nella direzione indicata dall'Unione europea. Si tratta, in particolare, della definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti (lettera b)) e della previsione che i controlli di sicurezza e di radioprotezione debbano assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali.
Considera infine necessario segnalare due questioni puramente formali: all'articolo 18, i commi 5 e 6, i quali prevedono l'obbligo per i frantoi di comunicare all'AGEA l'origine delle olive trattate), richiamano il reg. (CE) n. 2153/2005, che definisce il regime di aiuto all'ammasso privato di olio di oliva. Ebbene il regolamento citato nella norma è stato abrogato e sostituito dal reg. (CE) n. 826/2008. L'articolo 34, in materia di impianti termici a condensazione, richiama la conformità ai requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE, che è stata modificata dalla direttiva 93/68/CEE.

Gianluca PINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006.
C. 2450 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, segnala che l'Accordo internazionale sui legni tropicali (International Tropical Timber Agreement - ITTA), consta di un Preambolo, 46 articoli e tre Allegati, e si propone la realizzazione di programmi di ricerca e di sviluppo, la commercializzazione e la distribuzione del legname tropicale, la gestione forestale e il mantenimento dell'equilibrio ecologico nelle zone interessate. L'Accordo, sottoscritto dall'Italia il 26 giugno 2008, è destinato a sostituire il precedente Accordo stipulato a Ginevra il 26 gennaio 1994 (ITTA 1994), ratificato da parte italiana con la legge 16 aprile 1998, n. 120.
Come si legge nella relazione che accompagna il disegno di legge di ratifica in esame (A.S. 1439), che il Senato ha approvato il 14 maggio 2009, l'Organizzazione internazionale sui legni tropicali (ITTO), l'organismo responsabile dell'attuazione degli accordi in tale materia, ha esteso l'efficacia dell'Accordo ITTA 1994 al periodo 2007-2009 per consentire a tutti i paesi membri di concludere l'iter di ratifica del nuovo Accordo del 2006.
Rammenta che facendo seguito ad una diffusa preoccupazione per la forte deforestazione in atto, a Ginevra nel 1983 fu firmato il primo Accordo internazionale, che ha regolamentato la produzione e la commercializzazione del legname tropicale fino al 1996. L'Accordo, sottoscritto dall'Italia il 29 giugno 1984 e ratificato con la legge 1o aprile 1985, n. 125, fece seguito

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ad una lunga fase negoziale iniziata con la IV Conferenza delle Nazioni Unite di Nairobi (1976) sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), che aveva stabilito un piano d'azione per la strutturazione del commercio dei prodotti di base.
Con riguardo al contenuto dell'Accordo in esame, l'articolo 1 ne indica gli obiettivi, quali, nel rispetto di una gestione forestale sostenibile, la lotta alla povertà e all'illegalità delle pratiche di deforestazione nei paesi produttori anche attraverso l'istituzione di speciali «forum di consultazione», azioni a sostegno della ricerca e dello sviluppo nonché l'adozione di meccanismi che incrementino nuove risorse finanziarie.
L'articolo 2, contiene le definizioni utilizzate nel testo dell'Accordo.
Gli articoli 3 e 4 dispongono in ordine alla sede (attualmente Yokohama, in Giappone), alla struttura e ai membri dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali che, istituita dall'accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali, rimane in essere per l'attuazione dell'Accordo, esercitando le sue funzioni attraverso il Consiglio internazionale dei legni tropicali.
L'articolo 5 contempla la partecipazione, nelle fasi di negoziazione, conclusione e applicazione di accordi internazionali, anche delle Organizzazioni intergovernative, facendo esplicito riferimento alla Comunità europea.
La composizione, le competenze, le mansioni e le funzioni del Consiglio internazionale dei legni tropicali, organo direttivo costituito da tutti i paesi membri dell'Organizzazione, produttori e consumatori, nonché l'indicazione delle funzioni relative alle cariche del presidente e vice presidente sono recate dagli articoli 6-8.
L'articolo 9 dispone in tema di frequenza ed ubicazione delle sessioni ordinarie (almeno una all'anno) e straordinarie del Consiglio.
La ripartizione dei voti tra paesi produttori e paesi consumatori, con la specificazione dei criteri di assegnazione dei voti, l'illustrazione della procedura di voto, nonché l'indicazione del quorum necessario per la validità delle riunioni del Consiglio sono riportate dagli articoli 10-13.
L'articolo 14 tratta la nomina, da parte del Consiglio, del direttore esecutivo, il funzionario amministrativo più elevato in grado, che a sua volta nomina il personale, definendo la posizione di tali soggetti nei confronti di altre organizzazioni.
Gli articoli 15 e 16 fanno riferimento alla cooperazione tra l'ITTO con gli organi e le agenzie delle Nazioni Unite e con istituzioni internazionali e regionali, con organizzazioni non governative, con il settore privato e la società civile, prevedendo anche l'ammissione di osservatori.
L'articolo 17 disciplina lo stato giuridico, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione ITTO e dei suoi membri.
Gli articoli 18-21, che recano disposizioni finanziarie, istituiscono i conti finanziari e la rispettiva metodologia di calcolo, distinguendoli in «conto amministrativo», «conto speciale» e «Fondo per il partenariato di Bali». Il «conto amministrativo» è finanziato dai contributi annui fissati per ciascuno Stato membro, in conformità delle rispettive procedure costituzionali o istituzionali, e comprende i costi amministrativi di base (stipendi, eccetera) e i costi operativi essenziali (a copertura di riunioni di esperti, pubblicazioni di studi e valutazioni); il «conto speciale», destinato a finanziare programmi tematici, si avvale di contributi volontari dei paesi membri; il «fondo per il partenariato di Bali» finalizzato a sostenere i paesi membri produttori a realizzare gli investimenti necessari al conseguimento di una gestione sostenibile delle fonti di provenienza dei legni tropicali posti in commercio, è finanziato con contributi volontari dei paesi membri e dal 50 per cento dei proventi delle attività correlate al conto speciale.
Gli articoli 22 e 23 enunciano, rispettivamente, la modalità di pagamento dei contributi finanziari, pagabili in moneta convertibile e non soggetti a restrizioni valutarie e disciplinano la revisione e la pubblicazione dei conti, attraverso la nomina di revisori indipendenti dall'Organizzazione.

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A norma degli articoli 24 e 25 vengono introdotte le attività operative dell'Organizzazione, distinte in «attività di politica generale», per le quali il Consiglio elabora periodicamente un piano di azione volto ad individuare le priorità ed i programmi tematici, e «attività di progetto», intraprese dietro presentazione di proposte mirate.
L'articolo 26 istituisce quattro comitati (per l'industria forestale, per le questioni economiche, le statistiche e i mercati», per il rimboschimento e la gestione forestale e comitato finanziario e amministrativo) e prevede la possibilità di istituire e sciogliere in seno all'Organizzazione organi ausiliari, il funzionamento e mandato dei quali è stabilito dal Consiglio.
La predisposizione di studi statistici e di informazioni in materia di produzione e commercio dei legnami tropicali e non tropicali, nonché la pubblicazione di dati sulla gestione delle foreste produttrici è disciplinata dall' articolo 27.
L'articolo 28 stabilisce che il Consiglio pubblichi ogni anno una relazione sulle proprie attività e riesamini e valuti, ogni due anni, la situazione internazionale del legname.
Gli articoli 29-31 enunciano gli obblighi generali ai quali gli Stati membri sono assoggettati, l'esonero da tali obblighi, e regolano la materia dei ricorsi e delle controversie tra i paesi membri.
Le misure differenziate e correttive e quelle speciali alle quali gli Stati membri consumatori possono fare ricorso nel caso che i loro interessi siano pregiudicati a seguito dell'attuazione di misure applicative sull'Accordo ITTA sono trattate dall'articolo 32.
Gli articoli 33 e 34 dispongono in ordine al riesame dell'attuazione dell'Accordo, previsto cinque anni dopo la sua entrata in vigore, nonché alla clausola della non discriminazione per il commercio internazionale di legname, con particolare riferimento alle importazioni e all'uso di legname e suoi prodotti.
Gli articoli 35-38 designano quale depositario dell'Accordo, il Segretario generale delle Nazioni Unite, precisano le modalità di firma, ratifica, accettazione e approvazione del medesimo e dispongono in tema di adesione e di notifica di applicazione provvisoria.
L'articolo 39 stabilisce l'entrata in vigore dell'Accordo al 1o febbraio 2008 o in data successiva, ma comunque dopo la firma o la ratifica da parte di dodici paesi produttori (su un totale di 33), detentori di almeno il 60 per cento del totale dei voti assegnati, e dieci paesi consumatori (su un totale di 26), che rappresentino il 60 per cento del volume globale di import di legname tropicale registrato nel 2005.
Gli articoli 40-42 sono dedicati alle modifiche da apportare all'Accordo proposte dal Consiglio, alla denuncia presentata da uno Stato membro dopo l'entrata in vigore dell'Accordo e all'esclusione presentata dal Consiglio qualora ritenga che un Paese membro non adempia agli obblighi del trattato.
L'articolo 43 definisce la liquidazione dei conti di uno Stato membro - stabilita dal Consiglio - a seguito della sua rescissione dall'Accordo e sancisce la regola che i contributi versati sui conti finanziari non vengono restituiti.
La durata, la proroga e la risoluzione dell'Accordo, che resta effettivo per un periodo di dieci anni dalla data della sua entrata in vigore, a meno che il Consiglio non decida di prorogarlo (per un primo periodo di cinque anni e un intervallo supplementare di tre anni), rinegoziarlo o risolverlo sono regolamentate dall'articolo 44.
Infine, gli articoli 45 e 46 prevedono le disposizioni complementari e transitorie e la non applicabilità di riserve alle stesse.
Quanto al disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 14 maggio scorso, esso consta di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali del 27 gennaio 2006, e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La relazione illustrativa del disegno di legge originario (A.S. 1439) sottolinea che le innovazioni introdotte dall'Accordo ITTA 2006 rispetto al precedente Accordo

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interessano l'aspetto finanziario del provvedimento. Ciò premesso, la relazione evidenzia che, nel firmare l'Accordo in commento, l'Unione europea, in conformità con le disposizioni del medesimo, ha provveduto a ripartire le competenze sui legnami tropicali tra Comunità e Stati membri, suddividendole in competenza esclusiva della Comunità europea per le tematiche di politica commerciale comune (in particolare nella conclusione di accordi in materia di commercio internazionale di merci), e competenza mista per la conclusione di accordi internazionali nel settore ambientale e di cooperazione allo sviluppo.
Nella relazione illustrativa viene evidenziato, inoltre, che la decisione del Consiglio UE reca, nelle considerazioni in premessa, «l'impegno della Comunità europea a erogare il contributo finanziario obbligatorio al bilancio amministrativo previsto dall'Accordo, una volta che l'Accordo del 2006 sarà entrato in vigore»; da quel momento, pertanto, come sottolineato nella relazione, «con l'entrata in vigore del nuovo accordo, gli impegni finanziari obbligatori verranno assunti direttamente dalla Comunità europea, in funzione del volume delle importazioni di legname tropicale di ciascuno Stato membro UE». Gli Stati membri saranno quindi esentati dal versamento di qualunque onere di spesa di natura obbligatoria.
Con riferimento alla corresponsione da parte italiana di contributi finanziari volontari da destinare al bilancio del conto speciale, che sono a carico degli Stati membri dell'Accordo, la relazione illustrativa sottolinea che, stante il carattere eventuale di tale ipotesi, al verificarsi della relativa esigenza finanziaria si provvederà con apposito disegno di legge. Poiché dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il disegno di legge non è corredato di relazione tecnica.

Gianluca PINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 giugno 2009 - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 192, di attuazione della direttiva 2004/36/CE sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari.
Atto n. 83.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, ricorda che lo schema in esame mira ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 192/2007, in materia di sicurezza dei velivoli di Paesi terzi che utilizzano aeroporti all'interno dell'U.E., in seguito all'approvazione della dir. 2008/49/CE recante, in allegato, gli elementi fondamentali del nuovo manuale delle procedure SAFA comunitarie (Safety Assessment of Foreign Aircraft) per le ispezioni a terra.
Preliminarmente ricorda che la Direttiva 2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, reca modifiche dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in ordine ai criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari. In particolare, il nuovo testo dell'Allegato ha specificato gli elementi fondamentali del manuale delle procedure SAFA comunitarie per le ispezioni a terra che deve essere osservato dagli ispettori nel momento in cui sono chiamati ad effettuare delle ispezioni a terra sugli aeromobili di Paesi terzi, che atterrano in uno qualsiasi degli aeroporti comunitari aperti al traffico aereo internazionale.
Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva, gli Stati membri sono tenuti a mettere in vigore le disposizioni

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legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. La direttiva è entrata in vigore il 20 aprile 2008; il termine di recepimento è scaduto il 20 ottobre 2008.
Ricorda inoltre che la responsabilità sull'idoneità tecnica ed operativa dei vettori aerei nonché della sorveglianza sul rispetto degli standard di sicurezza è dello Stato di appartenenza dell'operatore attraverso la propria autorità nazionale. Lo Stato di appartenenza deve assicurare, ai sensi della Convenzione di Chicago, il recepimento nel proprio ordinamento degli standard e delle pratiche raccomandate indicate nei vari Annessi ICAO (International Civil Aviation Organization).
In aggiunta a quanto sopra, la Convenzione di Chicago prevede che ogni Stato abbia comunque la facoltà di effettuare delle proprie verifiche sugli operatori esteri operanti presso i propri scali.
In tal senso, nell'Unione Europea, è stato istituito il Programma SAFA che consiste nell'effettuazione, da parte di ciascuno Stato membro, di ispezioni di rampa, a campione o secondo un programma prestabilito, degli aeromobili di operatori esteri presso gli aeroporti di transito sul proprio territorio. Il Programma SAFA ha avuto inizio con la partecipazione degli Stati membri su base volontaria. Nel corso degli ultimi anni però, a seguito della direttiva CE 2004/36 (ribattezzata Direttiva SAFA e recepita con il decreto legislativo n. 192/2007) e della creazione della cosiddetta Black List Comunitaria (Regolamento CE 2111/2005 e regolamenti ad esso collegati), il Programma SAFA ha assunto un'importanza sempre maggiore fino a diventare determinante nella valutazione della sicurezza degli operatori che ricadono sotto la sorveglianza di autorità dei Paesi terzi.
Più specificamente, la direttiva 2004/36/CE, recante disposizioni in materia di sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (ricompresa nell'allegato B della legge comunitaria per il 2005, legge n. 29/2006), è finalizzata ad accrescere la sicurezza del trasporto aereo civile, introducendo un sistema armonizzato di norme e procedure per le ispezioni di aeromobili di Paesi terzi che atterrano in aeroporti situati negli Stati membri dell'Unione Europea. Il fenomeno del trasporto aereo effettuato da compagnie di paesi extracomunitari negli ultimi anni si è, infatti, sviluppato specialmente in connessione con l'aumento di flussi turistici. Il tema della sicurezza degli aeromobili impiegati per tali servizi è stato affrontato dalla Comunità Europea a partire dal 1996, anno in cui si verificò una sciagura al largo delle coste della Repubblica Dominicana, nella quale perirono 176 passeggeri europei. All'indomani di tale episodio, il 15 febbraio 1996 il Parlamento europeo adottò una risoluzione, dalla quale prese l'avvio una serie di iniziative della Commissione europea, di cui la direttiva 2004/36 rappresenta lo sbocco.
In Italia si è data attuazione alla suddetta Direttiva con il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 192, recante, tra le altre, la procedura delle ispezioni a terra degli aeromobili, ossia delle verifiche volte ad accertare la rispondenza dell'aeromobile alle norme internazionali di sicurezza aeronautica, che devono avere luogo attraverso controlli documentali e fisici del mezzo.
L'articolo 1 dello schema in esame intende modificare il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 192/2007, eliminando il richiamo alla dir. 2004/36 e stabilendo che le ispezioni a terra siano effettuate in conformità a quanto previsto dal Manuale delle procedure SAFA comunitarie allegato al decreto medesimo. Attribuisce, poi, all'ENAC il compito di regolamentare le procedure tecniche a livello nazionale per l'esecuzione delle ispezioni come pure le modifiche successive al Manuele predetto.
L'articolo 2 specifica, al comma 1, che lo schema in esame non comporta oneri finanziari. Il comma 2 precisa, infatti, che l'ENAC si avvale delle proprie risorse già disponibili ex lege per lo svolgimento dei compiti ispettivi e di regolamentazione di cui all'articolo 1. Ai sensi del comma 3,

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infine, si prevede che il decreto legislativo di cui allo schema in esame entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
In ordine ai profili di più diretto interesse della XIV Commissione ricorda che il 14 aprile 2009 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura n. 2008/786) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2008/49/CE recante modifica dell'allegato II alla direttiva 2004/36/CE per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari. Il termine di recepimento della direttiva era fissato per il 20 ottobre 2008.
In conclusione, preannuncia sin d'ora un orientamento favorevole sul provvedimento in esame.

Gianluca PINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI COMUNITARI

Martedì 16 giugno 2009 - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 13.50.

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Rifusione) - Attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa (Small Business Act).
COM(2009)126 def.

(Parere alle Commissioni II e X).
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, sottolinea che la proposta di direttiva all'ordine del giorno della Commissione costituisce il primo atto con il quale si provvede a tradurre concretamente l'ambizioso programma di misure a favore delle piccole e medie imprese (il cosiddetto Small business Act), già oggetto di un approfondito esame da parte della XIV Commissione.
La direttiva si propone di risolvere un problema che affligge il sistema delle imprese e che assume dimensioni particolarmente gravi nel caso dell'Italia. Si tratta, appunto, dei ritardi che si registrano nel pagamento delle forniture di beni e servizi, specie da parte delle pubbliche amministrazioni. I ritardi provocano enormi difficoltà per le imprese creditrici che vengono private della liquidità necessaria per proseguire le loro attività e realizzare nuovi investimenti, pregiudicandone le prospettive di crescita e, in alcuni casi, anche la stessa possibilità di sopravvivenza. I ritardi impongono, infatti, alle imprese di indebitarsi con il sistema creditizio per acquisire le risorse di cui hanno bisogno, in tal modo peggiorandone le condizioni di precarietà finanziaria.
Nella proposta di direttiva si sottolinea che i ritardi di pagamento determinano un impatto negativo sugli scambi intracomunitari posto che in quasi tutti gli Stati membri le amministrazioni pubbliche tenderebbero a essere meno sensibili al rischio di una perdita di reputazione quando il creditore è un'impresa straniera.
Questa argomentazione è assunta a base delle motivazioni addotte per quanto concerne i profili di sussidiarietà. L'adozione di una disciplina uniforme a livello europeo, che vada oltre le previsioni della direttiva 2000/35, la quale non si è dimostrata in grado di risolvere il problema, è quindi motivata con riferimento all'obiettivo di contrastare forme di protezione sleale degli operatori economici nazionali a svantaggio di imprese di altri Stati membri.
Venendo al dettaglio dei contenuti della direttiva che, come ricordato in precedenza, modifica in misura significativa la normativa attualmente vigente (la già citata direttiva 2000/35/CE), osserva che una

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prima importante novità è costituita dall'abolizione della possibilità, precedentemente accordata agli Stati membri, di escludere dall'ambito di applicazione i ricorsi per interessi di importo inferiore a 5 euro. L'eliminazione viene individuata dalla Commissione come uno strumento idoneo a incentivare le piccole e medie imprese ad attivarsi a tutela dei propri diritti pur in presenza di transazioni di limitata entità. In proposito evidenzia che, pur essendo pienamente condivisibile l'obiettivo che si intende perseguire, potrebbe valutarsi se interessi di ammontare inferiore a 5 euro non si riferiscano, in effetti, a crediti di importo talmente ridotto da sconsigliare l'attivazione di procedure specifiche.
Una seconda modifica attiene ai crediti non contestati per cui il principio secondo il quale al creditore deve essere riconosciuto un titolo esecutivo entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso assume una valenza generale non derogabile.
Una terza modifica consiste nel fatto che viene determinata in misura fissa l'entità degli importi da corrispondere ai creditori a titolo di risarcimento per i costi interni e amministrativi sostenuti in relazione al ritardato pagamento.
Circa la graduazione della misura degli importi, per i quali si prevedono tre scaglioni, occorre valutare il rischio di una eccessiva sperequazione in particolare quando si tratti di importi pari o di poco superiori a 10 mila euro rispetto a quanto dovuto per importi immediatamente inferiori alla misura indicata.
Per quanto concerne più specificamente i ritardi addebitabili alle pubbliche amministrazioni che, a giudizio della Commissione, devono essere sanzionati più severamente rispetto a quelli attribuibili alla responsabilità di soggetti privati, la proposta di direttiva stabilisce il diritto del creditore di vedersi corrisposti gli interessi di mora. Il diritto sorge decorsi 30 giorni dal recepimento da parte del creditore della fattura o dalla prestazione dei servizi e dalla consegna delle merci. In tal modo, in pratica, viene fissato in 30 giorni il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le fatture. La misura degli interessi è fissata forfetariamente nel 5 per cento dell'importo dovuto, a prescindere dalla durata del ritardo. Si introduce poi una presunzione assoluta per quanto concerne le clausole gravemente inique, in base alla quale sono comunque da considerarsi tali quelle che escludono applicazioni di interessi di mora.
La proposta di direttiva appare pienamente condivisibile e, a suo giudizio, adeguatamente motivata sia sotto il profilo della sussidiarietà sia per quanto concerne la proporzionalità. Essa risponde a un'esigenza reale a fronte di un problema che ha assunto dimensioni decisamente allarmanti nell'attuale fase congiunturale contrassegnata dalla grave crisi economica e dalla forte contrazione della domanda e, conseguentemente, dagli ordinativi. Va tuttavia attentamente valutato il potenziale impatto della direttiva sul sistema italiano, dove i ritardi dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni sono una prassi generalizzata e consolidata.
Il Governo sta già valutando i possibili rimedi, anche sulla base delle diffuse e insistenti sollecitazioni delle organizzazioni rappresentative del mondo delle imprese. Occorre quindi acquisire immediatamente le valutazioni del Governo sui contenuti della direttiva anche per quanto concerne la sua sostenibilità finanziaria, con specifico riferimento alle attività delle pubbliche amministrazioni valutando se non possano prospettarsi soluzioni alternative e originali che consentano comunque di assicurare alle imprese creditrici la rapida corresponsione di quanto spettante.

Sandro GOZI (PD) osserva come la proposta di direttiva in esame rivesta particolare importanza, anche tenuto conto dei suoi effetti sul sistema delle piccole e medie imprese italiane. Ritiene pertanto che si tratti di una materia che merita un esame approfondito e sottolinea l'opportunità di dedicare una valutazione specifica in ordine alla distanza tra la proposta di direttiva e la situazione italiana, al fine di comprendere quale sia il percorso che

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il nostro paese deve percorrere per adeguarsi alle future disposizioni comunitarie.

Gianluca PINI, presidente, ritiene senz'altro opportuno riservare al tema adeguati spazi nei lavori della Commissione, anche prevedendo di dedicare una giornata di seduta all'argomento. Si riserva di avanzare una proposta in tal senso in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione.

Elena CENTEMERO (PdL), relatrice, concorda con le osservazioni svolte dai colleghi Gozi e Pini.

Gianluca PINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori.
COM(2008)794 def.

(Parere alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, evidenzia che il Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori della Commissione si inquadra nella cornice più ampia della strategia per la politica dei consumatori definita dalla Commissione, al fine di promuovere il mercato interno al dettaglio entro il 2013. In particolare, la possibilità dei consumatori di accedere a strumenti efficaci di tutela dei propri diritti nel caso in cui siano lesi favorirebbe la fiducia nei mercati migliorandone le prestazioni. L'attenzione dedicata agli acquisti transfrontalieri discende dalla constatazione della crescente integrazione dei mercati e del ricorso a modalità di acquisto che superano la consueta dimensione territoriale; si pensi agli acquisti via Internet ai quali ricorre un terzo ella popolazione dell'UE.
Nel rilevare, quindi, che l'espansione dei mercati di consumo aumenta il rischio che un gran numero di consumatori sia vittima di pratiche identiche o analoghe da parte di un unico operatore commerciale, la Commissione afferma, sulla base di dati statistici, che i consumatori sembrerebbero nutrire scarsa fiducia nei confronti dei sistemi giuridici di altri paesi, anche se membri dell'UE, sfiducia che riguarderebbe sia i diritti sostanziali sia gli strumenti per ottenere un indennizzo giudicato soddisfacente. Pertanto la stessa ricorda che il lavoro avviato con la proposta di direttiva sui diritti dei consumatori (COM(2008)614) deve essere completato con riferimento alla tematica dell'efficacia dei ricorsi transfrontalieri.
Premesso che i maggiori ostacoli che impediscono un risarcimento effettivo a favore dei consumatori che siano stati truffati sono l'elevato costo delle vertenze giudiziarie e l'eccessiva durata delle procedure, risulterebbe che il 76 per cento dei consumatori sarebbe più propenso a difendere i propri diritti anche in via giudiziaria se potesse associarsi ad altri consumatori.
Il Libro verde non riguarda i mezzi di ricorso collettivo per le vittime delle infrazioni alla normativa antitrust comunitaria, dato che su questo tema la Commissione ha già elaborato una strategia ad hoc con la pubblicazione di un Libro bianco presentato nell'aprile 2008 (COM(2008)165).
Esistono già, inoltre, a livello europeo alcuni strumenti concepiti in maniera specifica per i ricorsi dei consumatori:
il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori, che consente ad alcune autorità nazionali designate di chiedere ad un'autorità di un altro Stato membro di intervenire in caso di infrazione;
la direttiva 98/27/CE sui provvedimenti inibitori, che dispone una procedura che permette alle associazioni dei consumatori

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e alle autorità pubbliche di bloccare le infrazioni all'estero;
due raccomandazioni della Commissione (rispettivamente, la 98/257/CE e la 2001/310/CE), che definiscono principi per il buon funzionamento delle risoluzioni extragiudiziali.

Tuttavia, nessuno di questi atti prevede un indennizzo per i consumatori.
Il Libro verde si prefigge lo scopo di fornire mezzi efficaci per i risarcimenti collettivi dei cittadini in tutta l'UE, vale a dire meccanismi mediante i quali un gruppo di consumatori vittime delle prassi di un unico operatore commerciale può ottenere un indennizzo effettivo, qualsiasi sia la sede dell'operatore commerciale nell'Unione europea.
Le opzioni proposte sono le seguenti:
1) nessun intervento comunitario: tale opzione non prevede alcun intervento comunitario e si basa sulle misure nazionali e comunitarie esistenti o in procinto di entrare in vigore. In particolare, la direttiva 2008/52/CE, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 2011, mentre il regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, è entrato in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2009. La Commissione precisa che entrambi gli strumenti si applicano in maniera limitata ai ricorsi di massa: la direttiva sulla mediazione può essere utile soltanto nei casi in cui le parti siano disposte a mediare. Il regolamento sulle controversie di modesta entità riguarda controversie transfrontaliere relative ad importi non superiori a 2.000 euro. Tale opzione presenta il vantaggio di non imporre spese supplementari agli Stati membri o alle imprese e lo svantaggio di offrire ai consumatori mezzi di ricorso diversi, a seconda del luogo di residenza o dello Stato membro nel quale si è verificata la transazione o si è verificato il pregiudizio;
2) cooperazione tra Stati membri: essa garantirebbe che gli Stati membri che possiedono un meccanismo di ricorso collettivo ne consentano l'accesso ai consumatori di altri Stati membri e che gli Stati membri che non possiedono questo tipo di meccanismo ne creino uno. Tale obiettivo potrebbe essere raggiunto sia con una direttiva sia con una raccomandazione, che definisca una serie di criteri di riferimento che i sistemi di tutti gli Stati membri dovrebbero rispettare;
3) associazione di strumenti diversi: in questo caso, si tratterebbe di attivare diversi strumenti, vincolanti e non vincolanti, quali: il miglioramento dei meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie; l'ampliamento del campo d'applicazione delle procedure relative alle controversie di modesta entità ai ricorsi di massa; l'ampliamento del campo di applicazione del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori; l'incoraggiamento delle imprese a migliorare i sistemi di gestione dei reclami; le azioni per sensibilizzare i consumatori circa i meccanismi di ricorso esistenti;
4) procedura giudiziaria di ricorso collettivo a livello comunitario: si tratterebbe di introdurre una misura comunitaria, vincolante o meno, per garantire che in tutti gli Stati membri esista un meccanismo di ricorso giudiziario collettivo. In tal modo tutti i consumatori dell'UE potrebbero ottenere un adeguato risarcimento nei ricorsi di massa attraverso la class action.

La misura comunitaria dovrebbe contenere i seguenti punti qualificanti:
costi dell'azione collettiva: onde evitare che scoraggino i consumatori nell'avviare l'iniziativa collettiva, si potrebbe prevedere di esentare le azioni di ricorso collettivo dalle spese giudiziarie e proporre un limite massimo alle spese legali;
posizione dei consumatori nelle procedure giudiziarie di ricorso collettivo: potrebbe essere rafforzata attribuendo a

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enti qualificati, quali le organizzazioni dei consumatori o i mediatori, la legittimazione giuridica per avviare un'azione rappresentativa;
distribuzione del risarcimento: sarebbe opportuno permettere ai consumatori di aderire ad un'azione di massa dopo che è stata pronunciata la sentenza, rendendo la sentenza applicabile a tutte le vittime. Ogni consumatore dovrebbe tuttavia seguire una procedura giudiziaria specifica per poter godere dei vantaggi della sentenza. Nei ricorsi di massa che riguardano consumatori provenienti da più Stati membri il tribunale dovrebbe applicare agli obblighi contrattuali le varie legislazioni nazionali dei consumatori. Questo comporterebbe problemi di natura pratica nelle cause che coinvolgono consumatori provenienti da più Stati membri. Una soluzione potrebbe consistere nell'introdurre una modifica delle disposizioni che impongono la normativa dell'operatore commerciale nei casi di ricorso collettivo. Altre alternative sono l'applicazione della legislazione del mercato più colpito o dello Stato membro in cui si trova l'entità rappresentativa.

Il Libro verde è stato elaborato anche sulla base di un documento di lavoro della Commissione che illustra lo stato della disciplina su questa materia nei diversi Stati membri. Al momento, 13 Paesi su 27 hanno introdotto delle norme che regolano i ricorsi collettivi dei consumatori: Austria, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia. In un simile scenario, nel quale uno dei fattori di competizione tra i diversi sistemi produttivi è costituito anche dalla concorrenza tra gli ordinamenti giuridici, occorre valutare attentamente il rischio di innescare distorsioni per la presenza, a livello europeo, di situazioni assai differenziate per quanto concerne il livello degli standard di garanzie attribuiti ai consumatori. In particolare, non si può trascurare l'eventualità che le imprese di un paese, come l'Italia, che si è dotata di una disciplina della class action siano esposte a maggiori rischi, attesa la possibilità che un numero elevato di consumatori, anche di altri paesi membri, attivino procedure collettive a tutela dei loro interessi suscettibili di produrre significativi oneri, dal punto di vista patrimoniale, a fronte di analoghe imprese di altri paesi che non dispongano di una normativa in materia. In sostanza, occorre contemperare i legittimi diritti dei consumatori con l'esigenza di non esporre le imprese nazionali a situazioni di precarietà assai pericolose sotto il profilo economico finanziario. Per questo motivo sembra opportuno optare, tra le alternative proposte, per una misura comunitaria che garantisca che in tutti gli Stati membri esista un meccanismo di ricorso giudiziario collettivo comunitario (opzione 4 del Libro verde), seppure con un approccio graduale alla soluzione definitiva (opzione 3), attesa la necessità di individuare una soluzione ad alcune problematiche, precedentemente richiamate, partendo da un'attenta analisi della legislazione esistente nei diversi Stati membri, segnatamente al fine di pervenire ad un'armonizzazione minima degli Stati membri.
Per quanto concerne l'Italia, la legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha introdotto nel nostro ordinamento l'azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori (articolo 2, commi da 445 a 449). L'entrata in vigore della nuova disciplina della class action era fissata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria e, dunque, a partire dal 30 giugno 2008. Tuttavia, dapprima l'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e successivamente l'articolo 19 del decreto-legge cd. mille proroghe n. 207 del 2008 (convertito dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009) hanno prorogato la sospensione dell'entrata in vigore della nuova disciplina, fino al 30 giugno 2009.
Va segnalato che la legge n. 15 del 2009 ha previsto, tra le altre, una delega al

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Governo per l'adozione di una disciplina dell'azione civile risarcitoria anche nei confronti della P.A, nonché dei concessionari di servizi pubblici.
Ricorda che sul Libro verde la Commissione ha aperto una consultazione che è terminata il 1 marzo 2009 ed ne ha avviata un'altra sul follow-up del medesimo Libro verde, al fine di completare l'analisi dell'impatto delle opzioni prospettate, che si concluderà il 7 luglio 2009. In base ai risultati la Commissione presenterà un nuovo documento orientativo nel corso del 2009. Segnala, infine, che alcuni Parlamenti nazionali hanno già esaminato il Libro verde (le Commissioni competente per le politiche unione europea del Bundestag tedesco, del Parlamento dell'Estonia, del Parlamento svedese, del Parlamento finlandese), altri hanno in previsione di esaminarlo.

Gianluca PINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI COMUNITARI

Libro verde sulla revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
COM(2009)175 def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
COM(2009)174 def.

Libro verde «Verso una migliore integrazione della rete transeuropea di trasporto al servizio della politica comune dei trasporti».
COM(2009)44 def.