CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 giugno 2009
188.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 giugno 2009. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 12.35.

Ratifica dell'Accordo internazionale sui legni tropicali.
C. 2450 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Paolo RUSSO, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo internazionale sui legni tropicali (International Tropical Timber Agreement - ITTA), del 27 gennaio 2006, e il relativo ordine di esecuzione.
Tale Accordo si inserisce in una pluridecennale attività internazionale volta a garantire la gestione sostenibile delle risorse forestali, a fronte dell'aumento della deforestazione nei Paesi tropicali. Il passo iniziale fu costituito dalla Conferenza delle Nazioni Unite di Nairobi del 1976, sul commercio e lo sviluppo, che stabiliva un piano d'azione per la strutturazione del commercio dei prodotti di base. La Conferenza di Nairobi diede avvio a lunghi negoziati, poi sfociati nel 1983 nel primo Accordo internazionale sui legni tropicali, che ha regolamentato la produzione e la commercializzazione del legname tropicale fino al 1996, garantendo un importante ambito di cooperazione internazionale tra Paesi produttori e Paesi consumatori. Nel 1986 è stata poi istituita dalle Nazioni Unite l'Organizzazione internazionale sui legni tropicali (ITTO), organismo responsabile dell'attuazione degli accordi in tale materia. Attualmente, è in vigore il successivo Accordo ITTA del 1994, ratificato dall'Italia nel 1998, la cui efficacia è stata estesa al periodo 2007-2009 per consentire a tutti i paesi membri di concludere l'iter di ratifica dell'Accordo del 2006, di cui al disegno di legge di ratifica in esame.

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L'Accordo ITTA 2006 si propone la realizzazione di programmi di ricerca e di sviluppo, la commercializzazione e la distribuzione del legname tropicale, la gestione forestale e il mantenimento dell'equilibrio ecologico nelle zone interessate. Nello specifico, tra gli obiettivi dell'Accordo rientrano: costituire un ambito efficace per la cooperazione internazionale e la consultazione tra i Paesi membri produttori e consumatori, su tutti gli aspetti dell'economia mondiale del legname; contribuire allo sviluppo sostenibile; aiutare i Paesi membri ad ottenere esportazioni di legni tropicali e prodotti derivati da fonti gestite in modo sostenibile (tale obiettivo viene posto dai Paesi produttori in diretta connessione con l'estensione nell'ambito dell'Accordo a tutti i tipi di legnami, anche a quelli delle zone temperate, ma tale orientamento non è condiviso dall'Unione europea); promuovere l'espansione e la diversificazione del commercio internazionale dei legni tropicali, migliorando le condizioni strutturali sui mercati internazionali e tenendo conto, da un lato, di un possibile incremento del consumo e della necessaria continuità di approvvigionamento e, dall'altro, di un'equa remunerazione per i Paesi membri, nel rispetto dei costi di gestione sostenibile delle foreste; promuovere e sostenere la ricerca e lo sviluppo del settore, per ottimizzare la gestione forestale e il consumo del prodotto; migliorare l'informazione e la trasparenza del mercato; promuovere lo sviluppo delle prime lavorazioni del prodotto grezzo nei Paesi produttori; incoraggiare i Paesi membri a sostenere e sviluppare l'attività di rimboschimento di legni tropicali industriali e di gestione forestale; migliorare la commercializzazione e la distribuzione delle esportazioni di legnami tropicali; incoraggiare i Paesi membri ad elaborare politiche nazionali atte ad assicurare l'utilizzazione sostenibile e la conservazione delle foreste tropicali e delle loro risorse genetiche e a mantenere l'equilibrio ecologico nelle regioni interessate in un contesto commerciale dei legni tropicali; promuovere il trasferimento di tecnologie.
Quanto al contenuto specifico dell'articolato dell'Accordo ITTA 2006, l'articolo 1 ne indica i già citati obiettivi obiettivi, mentre gli articoli successivi recano disposizioni concernenti la struttura, il funzionamento e l'attività dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali, che rimane in essere per l'attuazione dell'Accordo, esercitando le sue funzioni attraverso il Consiglio internazionale dei legni tropicali.
In conclusione, propone di esprimere, per quanto di competenza della Commissione Agricoltura, parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole, formulata dal Presidente.

Legge comunitaria 2009.
C. 2449 Governo.
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008.
Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto.

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che la trattazione degli atti all'ordine del giorno ha luogo congiuntamente fino al termine dell'esame preliminare. Successivamente, si procederà prima all'esame del disegno di legge comunitaria, con la votazione degli emendamenti eventualmente presentati e della relazione della Commissione, e successivamente all'espressione del parere sul Doc. LXXXVII, n. 2. La relazione al disegno di legge comunitaria, con gli eventuali emendamenti approvati, e il parere sul Doc. LXXXVII, n. 2, saranno trasmessi alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea.
Ricorda quindi che la disciplina dell'esame del disegno di legge comunitaria dettata dal regolamento della Camera prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed eventualmente approvare emendamenti; gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono quindi esaminati dalla XIV Commissione, che può respingerli per motivi di compatibilità

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con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.
La facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è peraltro sottoposta a regole rigorose.
In primo luogo, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.
In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento della Camera stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente, e in particolare dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005.
Saranno pertanto considerati ammissibili gli emendamenti volti a dare attuazione a direttive comunitarie che non sono state ancora recepite ovvero a modificare o abrogare disposizioni vigenti che sono oggetto di procedure di infrazione, perché in contrasto con la normativa comunitaria.
Saranno invece considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio della legge comunitaria gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi recanti modifiche di discipline vigenti per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa comunitaria. Pertanto sono da ritenersi inammissibili anche gli emendamenti che modificano disposizioni attuative di direttive comunitarie (sia pure previste da precedenti leggi comunitarie) che non siano incluse nel disegno di legge in esame, salvo che, come detto, gli emendamenti siano riferiti a norme oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia.
Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni non saranno inclusi automaticamente nel testo base da licenziare per l'Assemblea; sarà invece necessaria la loro approvazione da parte della XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale, secondo quanto prescrive l'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento.
In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini che saranno stabiliti da quest'ultima.
Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore, invece, non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.
Per quanto riguarda gli emendamenti presentati direttamente presso la XIV Commissione, questi saranno successivamente trasmessi alle competenti Commissioni di settore per l'acquisizione dei pareri.
Rinvia infine il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 12.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
C. 1441-
ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

COMITATO RISTRETTO

Disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.
C. 975 Brandolini, C. 2371 Rainieri.