CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 giugno 2009
188.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 16 giugno 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.35 alle 11.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 giugno 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 11.40.

Sui lavori della Commissione.

Donato BRUNO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, testé svoltasi, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge comunitaria 2008 è fissato alle ore 12 di oggi.

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.
C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost. Versace e C. 2264 cost. Pisicchio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 giugno 2009.

David FAVIA (IdV) con riferimento a quanto emerso nella precedente seduta, fa presente che il suo gruppo ritiene sostanzialmente irrilevante, rispetto all'iter del provvedimento in esame, il fatto che sia stata preannunciata la presentazione del Codice delle autonomie da parte del Governo.
Ritiene, infatti, che se emergerà la volontà politica di abolire le province il Codice delle autonomie non potrà che tenerne conto. Il suo gruppo insiste quindi sulla richiesta di procedere nell'esame delle proposte di legge in titolo sia in Commissione sia in Assemblea. A tal fine, si farà carico di sollecitarne l'inserimento anche nel programma dei lavori dell'Assemblea.

Donato BRUNO, presidente, dichiara che, alla luce della posizione assunta dall'Italia dei valori, le proposte di legge in titolo saranno nuovamente inserite nel calendario dei lavori della Commissione per la prossima settimana. In tale modo sarà possibile acquisire l'orientamento dei gruppi, tenuto conto di quanto testé evidenziato dal collega Favia.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali.
C. 465 Anna Teresa Formisano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 giugno 2009.

Donato BRUNO, presidente, fa presente che sostituirà il relatore sul provvedimento, impossibilitato ad essere presente nella seduta odierna.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ritiene preliminare per il seguito dell'iter del provvedimento che il relatore, Mario Tassone, chiarisca quale sia la ragione sostanziale e di opportunità politica per introdurre le modifiche prospettate dalla proposta di legge in oggetto, volte essenzialmente a dimezzare i termini di prescrizione per talune categorie di elezioni.

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Ricorda, infatti, che il rappresentante del Governo ha fornito chiarimenti sullo stato della giurisprudenza costituzionale sulla materia ma che resta da chiarire quale sia la ratio di procedere in tal senso, anche tenuto conto che vi sarebbero molti aspetti su cui svolgere un'approfondita riflessione nel momento in cui si decidesse di rivedere la materia elettorale. Richiama, a titolo esemplificativo, l'attuale previsione normativa in base alla quale chi induce all'astensione sui referendum compie un reato.

Donato BRUNO, presidente, rileva che, come per gli altri provvedimenti, è necessario comprendere se vi è l'accordo dei gruppi per procedere nel relativo esame.

Raffaele VOLPI (LNP), nel precisare che il suo gruppo non pone elementi di pregiudizialità sul provvedimento, si associa alla richiesta del collega Calderisi per comprendere le ragioni di fondo che sono alla base delle modifiche proposte al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Donato BRUNO, presidente, avverte che la seduta in sede consultiva per l'esame del disegno di legge comunitaria 2008 inizierà alla scadenza del termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in questione, fissato alle ore 12.

La seduta termina alle 11.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 giugno 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 12.

Legge comunitaria 2008.
C. 2320-bis-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione - Relazione favorevole).

Donato BRUNO, presidente, avverte che, secondo quanto concordato nell'ambito dell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione è chiamata ad esaminare nella giornata di oggi, per gli aspetti di propria competenza, la modifica apportata al disegno di legge comunitaria per il 2008 nel corso dell'esame presso il Senato. Ricorda che l'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che potrà partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Avverte, quindi, che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge in esame.

Pierguido VANALLI (LNP), relatore, illustra le modifiche apportate dal Senato con riferimento all'articolo 23. Presenta quindi, per la parti di competenza della I Commissione, una proposta di relazione favorevole.

Sesa AMICI (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore (vedi allegato 1) e nomina il deputato Vanalli relatore presso la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

La seduta termina alle 12.10.

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 16 giugno 2009. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 12.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006.
C. 2450 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), relatore, illustra brevemente il provvedimento in esame. Quindi formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.
Testo unificato C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli.

(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL), relatore, illustra brevemente il provvedimento in esame. In proposito osserva che esso reca disposizioni relative al Corpo degli alpini, al fine di incentivarne il reclutamento, ed alla Associazione nazionale alpini, cui viene riconosciuto un finanziamento. Il provvedimento appare pertanto riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie «difesa e Forze armate» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere d) e g) della Costituzione.
Ricorda quindi che l'articolo 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 9 della legge n. 226 del 2004, recante «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore». In particolare, la modifica prevista dalla lettera a) dell'articolo 1 del testo unificato in esame è volta a stabilire il principio generale in base al quale i reparti alpini ai quali sono destinati, a domanda, gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino sono quelli ubicati nelle località più prossime a quelle di residenza dell'aspirante volontario.
La successiva lettera b) prevede poi che qualora il numero delle domande presentate dai residenti nelle citate zone risulti inferiori alle disponibilità di organico, dovranno essere considerate prioritariamente le richieste provenienti dai volontari in ferma prefissata di un anno che hanno presentato domanda di impiego nei medesimi reparti.
La lettera c) inserisce, invece, nell'articolo 9 della legge n. 226 del 2004 un nuovo comma 2-bis, in base al quale le regioni e gli enti locali, a decorrere dal 1o gennaio 2009, possono riconoscere benefici di carattere fiscale e assistenziale in favore dei volontari in ferma prefissata e in rafferma che risiedono nei medesimi territori e che prestano servizio in reparti alpini dislocati negli stessi.
Il secondo periodo del nuovo comma 2-bis consente, inoltre, alle regioni e agli enti locali di riconoscere ai predetti volontari che siano cessati dal servizio senza demerito, riserve di posti nei concorsi banditi per impieghi concernenti attività di sicurezza e protezione civile.
La medesima lettera c) introduce inoltre nel già citato articolo 9 della legge n. 226 del 2004 i commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies.

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Nello specifico, il nuovo comma 2-ter prevede che il possesso di brevetti di alpinismo, sci e soccorso in montagna, ovvero di altri brevetti, attestati e abilitazioni in campo alpino, ovvero l'adesione a organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali o in altri albi previsti a livello locale costituiscono titoli di preferenza nei concorsi per l'arruolamento dei volontari in ferma prefissata annuale.
Rileva quindi che i nuovi commi 2-quater e 2-quinquies, rispettivamente, istituiscono il brevetto militare alpino, che sarà rilasciato al personale in servizio nelle truppe alpine secondo le modalità ed i requisiti disciplinati con decreto del Ministro della difesa, e stabiliscono che il possesso di tale brevetto costituisce titolo di preferenza nei concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale e ai fini della formazione della graduatoria annuale di merito formata ai fini dell'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente.
Il nuovo comma 2-sexies consente ai volontari in ferma prefissata di un anno in congedo, provenienti dalle regioni dell'arco alpino e dalle altre regioni tipiche di reclutamento alpino, già incorporati in reparti di truppe alpine, di entrare a far parte, a domanda, fino al raggiungimento del quarantesimo anno di età, di un'apposita riserva, costituita su base volontaria dall'Associazione nazionale alpini, mobilitabile in caso di calamità naturale.
Fa presente che l'articolo 2 attribuisce all'Associazione nazionale alpini il compito di promuovere, d'intesa con il Ministero della difesa, il reclutamento di volontari in ferma prefissata nei reparti delle truppe alpine, in particolare nelle zone alpine e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino.
L'articolo 2-bis, infine, istituisce un fondo di 200.000 euro, per ciascun anno del triennio 2009-2011, destinato all'Associazione nazionale alpini per lo sviluppo delle attività associative previste dallo Statuto. L'articolo 3 dispone, quindi, che dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Tenuto conto di quanto testè illustrato, intende proporre alla Commissione un parere favorevole con due osservazioni relative, rispettivamente, ai capoversi 2-ter e 2-quater dell'articolo 1, comma 1, lettera c) del testo unificato.
In particolare, all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso 2-ter, appare a suo avviso opportuno che la Commissione di merito specifichi che il requisito dell'adesione a organizzazioni di volontariato come titolo preferenziale per l'arruolamento dei volontari in ferma prefissata annuale sia riferito alle organizzazioni che operano in settori correlati alle attività dei reparti delle truppe alpine, quale quello della protezione civile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, prevedendo altresì che il suddetto requisito debba essere posseduto in una data anteriore a quella di pubblicazione del bando del concorso.
In merito all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso 2-quater, evidenzia l'opportunità che la Commissione di merito specifichi il comma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400 in base al quale è prevista l'adozione del decreto che il Ministro della difesa è chiamato ad adottare per l'istituzione del brevetto militare alpino.

Sesa AMICI (PD) prospetta l'opportunità che, nella proposta di parere, il primo rilievo testè illustrato dalla relatrice sia formulato come condizione anziché come osservazione.
Concorda, infatti, sull'esigenza che venga specificato che il requisito dell'adesione a organizzazioni di volontariato come titolo preferenziale per l'arruolamento dei volontari in ferma prefissata annuale sia riferito alle organizzazioni che operano in settori correlati alle attività dei reparti delle truppe alpine, quale quello della protezione civile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, prevedendo altresì che il suddetto requisito debba essere posseduto in una data anteriore a quella di pubblicazione del bando del concorso.

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Maria Elena STASI (PdL), relatore, presenta quindi una proposta di favorevole con una condizione e un'osservazione (vedi allegato 3).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Andrea ORSINI (PdL), relatore, illustra il disegno di legge in titolo ricordando che, nel corso dell'esame al Senato, è stato oggetto di ampi interventi aggiuntivi e di modifica, giungendo alla Camera, in seconda lettura, arricchito di ulteriori trentacinque articoli, mentre gli interventi di modifica, più o meno incisivi, hanno riguardato ventisei articoli.
Per quanto riguarda i profili di competenza della I Commissione relativamente alle modifiche introdotte dal Senato, rileva come le disposizioni del provvedimento possano essere ricondotte, nel loro complesso, a due filoni: sostegno degli apparati produttivi, attraverso interventi volti a favorire lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, e regolamentazione del settore energetico.
Ritiene quindi che il contenuto del provvedimento risulti riconducibile alle materie della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato, e produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, spettante alla competenza concorrente tra Stato e regioni. Vi sono altresì specifiche disposizioni riconducibili ad ambiti di competenza esclusiva dello Stato ed a materie di competenza concorrente tra Stato e regioni.
Con riferimento al sostegno degli apparati produttivi, ricorda che secondo la costante giurisprudenza costituzionale l'attribuzione alla legislazione esclusiva dello Stato della competenza in materia di tutela della concorrenza, pur non attribuendo in toto gli interventi in materia di sviluppo economico alla competenza dello Stato, tuttavia «evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese». Nel sistema competenziale disegnato dall'articolo 117 della Costituzione la materia della «tutela della concorrenza» si caratterizza dunque per la natura funzionale - individuando, più che degli oggetti, delle finalità in vista delle quali la potestà legislativa statale deve essere esercitata - e vale a legittimare l'intervento del legislatore statale anche su materie, sotto altri profili, di competenza regionale.
In tale quadro, sin dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 14/2004, si è chiarito che «l'intervento statale si giustifica, dunque, per la sua rilevanza macroeconomica» per cui «solo in tale quadro è mantenuta allo Stato la facoltà di adottare sia specifiche misure di rilevante entità, sia regimi di aiuto ammessi dall'ordinamento comunitario, (fra i quali gli aiuti de minimis), purché siano in ogni caso idonei, quanto ad accessibilità a tutti gli operatori ed impatto complessivo, ad incidere sull'equilibrio economico generale».
Si sofferma quindi sull'articolo 2, comma 12, lettera h), che prevede la destinazione di risorse al sostegno, alla riqualificazione e alla reindustrializzazione dei sistemi produttivi locali delle armi di Brescia e dei sistemi di illuminazione del Veneto mediante la definizione di accordi di programma. In proposito, rileva l'opportunità di valutarne i contenuti alla luce della giurisprudenza costituzionale relativa alla competenza in materia di tutela della concorrenza.
Secondo la sentenza n. 14 del 2004, infatti, spettano alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva

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regionale tali comunque da non creare ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni e da non limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Con riferimento alla programmazione negoziata, la Corte ha peraltro ritenuto, nella sentenza n. 134 del 2005 che la dimensione macroeconomica dell'intervento è assicurata dallo strumento usato e cioè dal ricorso ai contratti di programma, i quali, come è noto, hanno la funzione, insieme ad altri strumenti che rientrano nella più lata nozione di programmazione negoziata, di stimolare la crescita economica e rafforzare la concorrenza sul piano.
Per quanto attiene alla regolamentazione del settore energetico, ricorda che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione rimette alla legislazione concorrente tra Stato e regioni la materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. La Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 6 del 2004, ha ritenuto ammissibile un intervento dello Stato con una normativa di dettaglio nel settore energetico - con riferimento al decreto-legge 7/2002, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale -, applicando il principio della «attrazione in sussidiarietà» elaborato nella sentenza n. 303 del 2003.
A partire da tale sentenza, la Corte costituzionale ha dato, infatti, un'interpretazione dinamica dell'attribuzione di funzioni amministrative di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione, in base al quale le funzioni amministrative, generalmente attribuite ai comuni, possono essere allocate ad un livello diverso di governo per assicurarne l'esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. L'allocazione delle funzioni amministrative ha riflessi anche sulla distribuzione delle competenze legislative. Infatti il principio di legalità di cui all'articolo 97 Cost. impone che le funzioni amministrative siano organizzate e regolate dalla legge. Allora l'attrazione allo Stato delle funzioni amministrative comporta la parallela attrazione della funzione legislativa.
Pertanto anche se - sulla base di un'interpretazione strettamente letterale del dettato costituzionale - in una materia di competenza concorrente come l'energia, lo Stato dovrebbe limitarsi a stabilire i principi fondamentali, in virtù della capacità ascendente del principio di sussidiarietà, la normativa statale può anche presentare norme di dettaglio. La valutazione della necessità del conferimento di funzioni amministrative ad un livello superiore rispetto a quello comunale spetta al legislatore statale ma deve essere proporzionata, non irragionevole e operare nel rispetto del principio di leale collaborazione.
In particolare, la sentenza n. 6 del 2004 ha fissato le condizioni per il funzionamento del «principio di sussidiarietà ascendente»: perché la legge statale possa legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale ed al tempo stesso regolarne l'esercizio.
Tale impostazione è stata confermata dalla sentenza n. 383 del 2005, il cui filo conduttore è la ricognizione, sulla base dei principi affermati nella precedente sentenza n. 6/2004, dei requisiti necessari ad assicurare in concreto, in relazione alle disposizioni oggetto di impugnazione, la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione. In questa ottica la Corte ha dichiarato incostituzionali numerose disposizioni del decreto-legge n. 239 del 2003, nella parte in cui non prevedevano che i poteri attribuiti agli organi statali dovessero essere esercitati d'intesa, a seconda dei casi, con la Conferenza Unificata oppure direttamente con le regione. Particolare rilievo assume poi la definizione da parte della Corte delle caratteristiche che le intese in questione debbono assumere, con il riconoscimento del carattere necessariamente paritario delle stesse.
Con la richiamata sentenza n. 383 del 2005 è stata in particolare dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1-sexies, comma 4-bis, del decreto-legge n. 239 del 2003, che prevede che, in caso di mancato conseguimento dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate per il

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rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti nel termine prescritto, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, nel rispetto dei principî di sussidiarietà e leale collaborazione ed autorizza le opere, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le attività produttive, previo concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
La Corte ha infatti ritenuto che «in tema di esercizio dei poteri sostitutivi, il secondo comma dell'articolo 120 Cost. non può essere applicato ad ipotesi, come quella prevista dalla disciplina impugnata, nelle quali l'ordinamento costituzionale impone il conseguimento di una necessaria intesa fra organi statali e organi regionali per l'esercizio concreto di una funzione amministrativa attratta in sussidiarietà al livello statale in materie di competenza legislativa regionale e nella perdurante assenza di adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni nell'ambito dei procedimenti legislativi dello Stato.». Richiamando le precedenti sentenze n. 303 del 2003 e n. 242 e n. 285 del 2005, la Corte rileva che «tali intese costituiscono condizione minima e imprescindibile per la legittimità costituzionale della disciplina legislativa statale che effettui la «chiamata in sussidiarietà» di una funzione amministrativa in materie affidate alla legislazione regionale, con la conseguenza che deve trattarsi di vere e proprie intese «in senso forte», ossia di atti a struttura necessariamente bilaterale, come tali non superabili con decisione unilaterale di una delle parti. In questi casi, pertanto, deve escludersi che, ai fini del perfezionamento dell'intesa, la volontà della Regione interessata possa essere sostituita da una determinazione dello Stato, il quale diverrebbe in tal modo l'unico attore di una fattispecie che, viceversa, non può strutturalmente ridursi all'esercizio di un potere unilaterale. L'esigenza che il conseguimento di queste intese sia non solo ricercato in termini effettivamente ispirati alla reciproca leale collaborazione, ma anche agevolato per evitare situazioni di stallo, potrà certamente ispirare l'opportuna individuazione, sul piano legislativo, di procedure parzialmente innovative volte a favorire l'adozione dell'atto finale nei casi in cui siano insorte difficoltà a conseguire l'intesa, ma tali procedure non potranno in ogni caso prescindere dalla permanente garanzia della posizione paritaria delle parti coinvolte. E nei casi limite di mancato raggiungimento dell'intesa, potrebbe essere utilizzato, in ipotesi, lo strumento del ricorso a questa Corte in sede di conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni».
Richiama quindi l'articolo 27, comma 22, lettera c), del provvedimento, che sostituisce la disposizione dichiarata incostituzionale, prevedendo che, in caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate, entro i 90 giorni successivi al termine prescritto, si provvede al rilascio della stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati, in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o dalle regioni interessate. Le regole di funzionamento del comitato sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente Stato-regioni.
Ove non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa, entro i successivi 60 giorni, si provvede all'autorizzazione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del presidente della regione o delle regioni interessate, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Ritiene quindi che la citata disposizione debba essere valutata alla luce della predetta sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 2005. Il comitato interistituzionale dovrebbe infatti configurare quella

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«procedura parzialmente innovativa» auspicata dalla sentenza n. 383. Osserva, peraltro, come dalla formulazione della disposizione non appare chiaro come operi il principio della composizione paritaria del comitato, la cui attuazione è rimessa ad un decreto ministeriale, sentita la Conferenza permanente. In proposito ricorda che la sentenza n. 383 richiama l'esigenza di una «permanente garanzia della posizione paritaria delle parti coinvolte». Alla luce di quest'ultima esigenza deve inoltre, a suo avviso, essere valutata la previsione di procedere comunque al rilascio dell'autorizzazione con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del presidente della regione o delle regioni interessate, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa in seno al comitato interistituzionale.
Si sofferma quindi sull'articolo 27, comma 32, capoversi 79-81, che disciplinano il procedimento di rilascio del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, il quale è rimesso, sia per la fase istruttoria che per quella decisionale, ad amministrazioni statali e di rilascio dell'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo e delle opere ed infrastrutture connesse, demandata all'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia, organo del Ministero per lo sviluppo economico.
La disciplina vigente prevede che sono esercitati dallo Stato i compiti e le funzioni amministrative relative alle determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate.
In questo quadro è disciplinato unicamente il permesso per il rilascio del permesso di ricerca sulla terraferma, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità previste dalla legge generale sul procedimento amministrativo (articolo 1, commi 77-83, L. 239/204, modificati peraltro dall'articolo 27, comma 32, capoversi 77e 78, del provvedimento in esame, che limitano la partecipazione degli enti locali).
La disciplina del procedimento di rilascio del permesso di ricerca in mare ha invece carattere innovativo. Ricorda in proposito che il decreto legislativo n. 112 del 1998 attribuisce allo Stato le funzioni relative all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia e che, su questa base, il citato articolo 1, comma 7, lettera n), della legge n. 239 del 2004 richiede l'intesa con le regioni per le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi solo in caso di attività da svolgere sulla terraferma.
In proposito rileva come occorra, peraltro, valutare l'esclusione delle regioni e degli enti locali sia dalla fase istruttoria che da quella decisionale alla luce del riparto di competenze previste dal titolo V della Costituzione che assegna alla competenza concorrente tra Stato e regioni la materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e della giurisprudenza costituzionale che ritiene ammissibile, in virtù della «chiamata in sussidiarietà», l'esercizio di competenze amministrative da parte dello Stato, ma solo nel rispetto del principio di leale collaborazione.
Analogamente, richiama l'articolo 27, comma 32, capoverso 82-ter, che disciplina il procedimento per la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi prevedendo la partecipazione delle amministrazioni statali e regionali per le concessioni sulla terraferma, escludendo peraltro dall'istruttoria le amministrazioni locali, e delle sole amministrazioni statali per le concessioni in mare. È inoltre previsto che con decreto interministeriale sono individuate le attività preliminari che non comportano effetti significativi e permanenti sull'ambiente che, in attesa della conclusione del procedimento, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia è competente ad autorizzare. Il capoverso 82-sexies prevede altresì che le attività finalizzate a migliorare le prestazioni

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degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati, sono soggette ad autorizzazione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia.
Sottolinea, quindi, come anche le predette disposizioni debbano essere valutate alla luce alla competenza concorrente tra Stato e regioni nella materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e della relativa giurisprudenza costituzionale.
Richiama quindi l'articolo 45, che prevede l'istituzione di un Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore. Le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefìci del fondo, oltre che i meccanismi volti a garantire l'equilibrio finanziario del fondo medesimo, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono altresì annualmente destinate, sulla base delle disponibilità del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute.
Tale disposizione deve essere, a suo avviso, oggetto di valutazione nella parte in cui non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle regioni, alla luce della giurisprudenza costituzionale sulla materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e in materia di istituzione di fondi vincolati.
Ricorda quindi che secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, l'articolo 119 Cost. vieta al legislatore statale di prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, nuovi finanziamenti a destinazione vincolata. Tali misure, infatti, «possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza». La Corte ha, inoltre, precisato che il titolo di competenza statale che permette l'istituzione di un fondo con vincolo di destinazione può consistere anche nel fatto che detto fondo incida su materie oggetto di «chiamata in sussidiarietà» da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione. In tali casi si applica il principio di leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni, a salvaguardia delle loro competenze.

Isabella BERTOLINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori del Comitato.

Isabella BERTOLINI, presidente, fa presente che la relatrice sulla proposta di legge C. 717, per l'espressione di un parere alla XI Commissione, è impossibilitata ad intervenire alla seduta odierna. Propone quindi di rinviarne l'esame alla seduta già convocata per domani.
Inoltre, tenuto conto che alle 12.30 è previsto lo svolgimento, da parte delle Commissioni riunite I e XI, di audizioni informali sull'atto del Governo n. 82, propone di svolgere alle 13.45 della giornata odierna una nuova seduta del Comitato permanente per i pareri per l'espressione del parere all'Assemblea degli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 39 del 2009.

Il Comitato concorda.

La seduta termina alle 12.30.

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 16 giugno 2009. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.
Emendamenti C. 2468-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, premesso che nell'esame degli emendamenti, come già in occasione dell'esame del testo ai fini del parere alla Commissione di merito, ha tenuto conto della situazione straordinaria cui il provvedimento fa fronte, valutando quindi favorevolmente anche emendamenti che, in regime ordinario, susciterebbero qualche perplessità ed enucleando soltanto quelli che presentano profili evidenti di incostituzionalità, illustra una proposta di parere contrario sugli emendamenti Libè 1.23, Di Stanislao 1.1, Libè 1.2, Mantini 8.8 e De Micheli 4.16, nonché sull'articolo aggiuntivo Realacci 11.01, e di nulla osta sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 (vedi allegato 4).

Raffaele VOLPI (LNP), premesso di concordare con il relatore sul punto che la straordinaria situazione dell'Abruzzo impone di procedere con celerità e quindi anche con elasticità e larghezza di criterio, manifesta il proprio disagio per il fatto che in un provvedimento urgente come quello in esame siano state inserite numerose misure che non trovano giustificazione nell'emergenza, che avrebbero potuto essere discusse più distesamente in altra occasione e che non possono ormai neppure essere emendate in ragione appunto dell'urgenza di convertire il decreto.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, nell'associarsi alla riflessione del deputato Volpi, aggiunge che la riforma del titolo V della parte II della Costituzione ha previsto soltanto l'ordinaria amministrazione, e non l'eventualità di situazioni eccezionali, e che occorrerebbe pertanto ripensare il testo costituzionale per stabilire una disciplina derogatoria, per i casi di emergenza, all'ordinario assetto dei livelli di governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PARERI

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri.
Nuovo testo C. 717 Fedi.