CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 giugno 2009
185.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 9 giugno 2009. - Presidenza del presidente Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 13.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati fatto a Ginevra il 26 gennaio 2006.
C. 2450 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Guglielmo PICCHI (PdL), relatore, illustra il provvedimento in titolo segnalando che esso, composto di un preambolo, di 46 articoli e di tre Allegati, è finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca e di sviluppo, alla commercializzazione e distribuzione del legname tropicale, alla gestione forestale e al mantenimento dell'equilibrio ecologico nelle zone interessate. L'Accordo, sottoscritto dall'Italia il 26 giugno 2008, è destinato a sostituire il precedente Accordo stipulato a Ginevra il 26 gennaio 1994 (ITTA 1994), ratificato con la legge 16 aprile 1998, n. 120. Come indica la relazione che accompagna il disegno di legge presentato al Senato, l'Organizzazione Internazionale sui Legni Tropicali (ITTO), l'organismo responsabile dell'attuazione degli accordi in tale materia, ha esteso l'efficacia dell'Accordo ITTA 1994 al periodo 2007-2009 per consentire a tutti i Paesi membri di concludere l'iter di ratifica del nuovo Accordo del 2006.
Segnala che la relazione illustrativa sottolinea che le innovazioni introdotte dall'Accordo ITTA 2006 rispetto alla precedente intesa interessano l'aspetto finanziario

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del provvedimento. Ciò premesso, la relazione evidenzia che, nel firmare l'Accordo in commento, l'Unione europea, in conformità con le disposizioni del medesimo, ha provveduto a ripartire le competenze sui legnami tropicali tra Comunità e Stati membri, suddividendole in competenza esclusiva della Comunità europea per le tematiche di politica commerciale comune (in particolare nella conclusione di accordi in materia di commercio internazionale di merci), e competenza mista per la conclusione di accordi internazionali nel settore ambientale e di cooperazione allo sviluppo.
Quanto ai contenuti dell'Accordo, rileva che l'articolo 1 ne indica gli obiettivi, quali, nel rispetto di una gestione forestale sostenibile, la lotta alla povertà e all'illegalità delle pratiche di deforestazione nei Paesi produttori anche attraverso l'istituzione di speciali «forum di consultazione», azioni a sostegno della ricerca e dello sviluppo nonché l'adozione di meccanismi che incrementino nuove risorse finanziarie. L'articolo 2, contiene le definizioni utilizzate nel testo dell'Accordo. Gli articoli 3 e 4 dispongono in ordine alla sede, attualmente stabilita a Yokohama, in Giappone, alla struttura e ai membri dell'Organizzazione che, istituita dall'Accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali, rimane in essere per l'attuazione dell'Accordo, esercitando le sue funzioni attraverso il Consiglio internazionale dei legni tropicali. L'articolo 5 contempla la partecipazione, nelle fasi di negoziazione, conclusione e applicazione di accordi internazionali, anche delle Organizzazioni intergovernative, facendo esplicito riferimento alla Comunità europea. La composizione, le competenze, le mansioni e le funzioni del Consiglio internazionale dei legni tropicali, organo direttivo costituito da tutti i Paesi membri dell'Organizzazione, produttori e consumatori, nonché l'indicazione delle funzioni relative alle cariche del presidente e vice presidente sono recate agli articoli da 6 a 8. L'articolo 9 dispone in tema di frequenza ed ubicazione delle sessioni ordinarie, da tenere almeno una all'anno, e straordinarie del Consiglio. La ripartizione dei voti tra Paesi produttori e Paesi consumatori, con la specificazione dei criteri di assegnazione dei voti, l'illustrazione della procedura di voto, nonché l'indicazione del quorum necessario per la validità delle riunioni del Consiglio sono riportate agli articoli da 10 a 13. L'articolo 14 tratta la nomina, da parte del Consiglio, del direttore esecutivo, il funzionario amministrativo più elevato in grado, che a sua volta nomina i componenti del personale, definendo la posizione di tali soggetti nei confronti di altre organizzazioni. Gli articoli 15 e 16 fanno riferimento alla cooperazione tra l'ITTO con gli organismi e le agenzie delle Nazioni Unite e con istituzioni internazionali e regionali, con organizzazioni non governative, con il settore privato e la società civile, prevedendo anche l'ammissione di osservatori. L'articolo 17 disciplina lo stato giuridico, i privilegi e le immunità dell'ITTO e dei suoi membri. Gli articoli da 18 a 21, che recano disposizioni finanziarie, istituiscono i conti finanziari e la rispettiva metodologia di calcolo, distinguendoli in «conto amministrativo», «conto speciale» e «Fondo per il partenariato di Bali». Il conto amministrativo è finanziato dai contributi annui fissati per ciascuno Stato membro, in conformità delle rispettive procedure costituzionali o istituzionali, e comprende i costi amministrativi di base, quali ad esempio gli stipendi, e i costi operativi essenziali a copertura di riunioni di esperti, pubblicazioni di studi e valutazioni; il conto speciale, destinato a finanziare programmi tematici, si avvale di contributi volontari dei Paesi membri; il fondo per il partenariato di Bali, finalizzato a sostenere i Paesi membri produttori a realizzare gli investimenti necessari al conseguimento di una gestione sostenibile delle fonti di provenienza dei legni tropicali posti in commercio, è finanziato con contributi volontari dei Paesi membri e dal 50 per cento dei proventi delle attività correlate al conto speciale.
Gli articoli 22 e 23 enunciano, rispettivamente, la modalità di pagamento dei contributi finanziari, pagabili in moneta

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convertibile e non soggetti a restrizioni valutarie e disciplinano la revisione e la pubblicazione dei conti, attraverso la nomina di revisori indipendenti dall'Organizzazione. A norma degli articoli 24 e 25 vengono introdotte le attività operative dell'Organizzazione, distinte in «attività di politica generale», per le quali il Consiglio elabora periodicamente un piano di azione, volto ad individuare le priorità ed i programmi tematici, e «attività di progetto», intraprese dietro presentazione di proposte mirate. L'articolo 26 istituisce quattro comitati - per l'industria forestale, per le questioni economiche, le statistiche e i mercati, per il rimboschimento e la gestione forestale e il comitato finanziario e amministrativo - e prevede la possibilità di istituire e sciogliere in seno all'Organizzazione organi ausiliari, il funzionamento e mandato dei quali è stabilito dal Consiglio. La predisposizione di studi statistici e di informazioni in materia di produzione e commercio dei legnami tropicali e non tropicali, nonché la pubblicazione di dati sulla gestione delle foreste produttrici è disciplinata dall' articolo 27. L'articolo 28 stabilisce che il Consiglio pubblichi ogni anno una relazione sulle proprie attività e riesamini e valuti, ogni due anni, la situazione internazionale del legname. Gli articoli da 29 a 31 enunciano gli obblighi generali ai quali gli Stati membri sono assoggettati nonché l'esonero da tali obblighi e regolano la materia dei ricorsi e delle controversie tra i Paesi membri. Le misure differenziate e correttive e quelle speciali alle quali gli Stati membri consumatori possono fare ricorso nel caso che i loro interessi siano pregiudicati a seguito dell'attuazione di misure applicative sull'Accordo ITTA sono trattate dall'articolo 32. Gli articoli da 33 a 34 dispongono in ordine al riesame dell'attuazione dell'Accordo, previsto cinque anni dopo la sua entrata in vigore, nonché alla clausola della non discriminazione per il commercio internazionale di legname, con particolare riferimento alle importazioni e all'uso di legname e suoi prodotti. Gli articoli da 35 a 38 designano quale depositario dell'Accordo, il Segretario generale delle Nazioni Unite, precisano le modalità di firma, ratifica, accettazione e approvazione del medesimo e dispongono in tema di adesione e di notifica di applicazione provvisoria. L'articolo 39 stabilisce l'entrata in vigore dell'Accordo al 1o febbraio 2008 o in data successiva, ma comunque dopo la firma o la ratifica da parte di dodici Paesi produttori (su un totale di 33), detentori di almeno il 60 per cento del totale dei voti assegnati, e dieci Paesi consumatori (su un totale di 26), che rappresentino il 60 per cento del volume globale di import di legname tropicale registrato nel 2005. Gli articoli da 40 a 42 sono dedicati alle modifiche da apportare all'Accordo proposte dal Consiglio, alla denuncia presentata da uno Stato membro dopo l'entrata in vigore dell'Accordo e all'esclusione presentata dal Consiglio qualora ritenga che un Paese membro non adempia agli obblighi del trattato. L'articolo 43 definisce la liquidazione dei conti di uno Stato membro - stabilita dal Consiglio - a seguito della sua rescissione dall'Accordo e sancisce la regola che i contributi versati sui conti finanziari non vengono restituiti. La durata, la proroga e la risoluzione dell'Accordo, che resta effettivo per un periodo di dieci anni dalla data della sua entrata in vigore, a meno che il Consiglio non decida di prorogarlo (per un primo periodo di cinque anni e un intervallo supplementare di tre anni), rinegoziarlo o risolverlo, sono regolamentate dall'articolo 44.
In conclusione, alla luce di quanto esposto, auspica una valutazione complessivamente favorevole da parte della Commissione sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Enzo SCOTTI condivide le considerazioni svolte dal relatore.

Stefano STEFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Come di consueto, in assenza di specifiche segnalazioni da parte

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dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 giugno 2009. - Presidenza del presidente Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 13.25.

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.
C. 2468 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Osvaldo NAPOLI (PdL), relatore, segnala che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sulle norme di propria competenza contenute nel decreto-legge in titolo recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, approvato dal Senato e attualmente all'esame della Commissione Ambiente in sede referente.
In generale, rileva che il decreto-legge, composto di 22 articoli, di cui 3 aggiunti nel corso dell'iter al Senato, disciplina gli indirizzi generali, gli ambiti soggettivi e oggettivi e le coperture finanziarie dell'intervento ed è complessivamente finalizzato a promuovere il rilancio economico dell'Abruzzo. Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, segnala in particolare l'articolo 17, che prevede lo svolgimento del Vertice dei Capi di Stato e di Governo del G8 nella città di L'Aquila, dall'8 al 10 luglio 2009. Il comma 1 precisa che lo svolgimento nel capoluogo della Regione Abruzzo è volto anche a contribuire al rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dal sisma. Il comma 2, modificato nel corso dell'iter presso il Senato, reca una clausola di salvaguardia degli effetti prodotti dalle ordinanze con le quali il G8 è stato dichiarato «grande evento»: tali ordinanze continuano ad applicarsi per assicurare sia il completamento delle opere in corso di realizzazione e programmazione nella Regione Sardegna, sia di quelle da programmare nei limiti delle risorse rese disponibili dalla Regione Sardegna e dagli enti locali per la diversa localizzazione del Vertice G8, sia degli interventi occorrenti all'organizzazione del vertice G8 nella città di L'Aquila. Nell'ambito delle attività di programmazione degli interventi per l'organizzazione del vertice G8, il comma 3 dispone la rinegoziazione dei rapporti giuridici sorti in attuazione dell'ordinanza dal novembre 2007 relativa alla Presidenza italiana del G8. Lo stesso comma prevede inoltre che in assenza di un accordo intervenuto tra le parti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, i corrispettivi dovuti per le prestazioni di opera professionale, compresi quelli di cui all'articolo 92 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono ridotti al 50 per cento rispetto al compenso originariamente pattuito. Ai sensi del comma 4, un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario delegato, accerterà i risparmi di spesa derivanti dall'articolo 17, che la relazione tecnica quantifica in 220 milioni di euro, i quali affluiranno al Bilancio dello Stato per essere riassegnati ad un apposito fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dal Commissario delegato per le esigenze della ricostruzione dei territorio colpiti dal sisma.
In merito ai profili di interesse della Commissione, sottolinea che la decisione relativa allo svolgimento del Vertice G8 a

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L'Aquila è stata accolta con grande favore dai Paesi membri del G8 che hanno inteso in tal modo contribuire all'opera di ricostruzione e alla ripresa delle attività economiche in Abruzzo.

Il sottosegretario Enzo SCOTTI esprime piena condivisione su quanto osservato dal relatore.

Osvaldo NAPOLI (PdL), relatore, presenta quindi una proposta di parere favorevole, di cui dà lettura (vedi allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri.
C. 717 Fedi.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Guglielmo PICCHI (PdL), relatore, illustra il provvedimento in titolo che è assai atteso in quanto introduce alcune modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di riconoscere specifici diritti e prerogative sindacali a determinate categorie di personale dipendente del Ministero degli affari esteri. Precisa che la proposta di legge è volta a far fronte alla situazione che caratterizza un numero elevato di lavoratori del Ministero degli affari esteri, pari a circa 1.200, i quali non hanno la facoltà di esercitare liberamente i loro diritti sindacali e, in particolare, di partecipare all'elezione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU), dal momento che l'Agenzia per la Rappresentanza delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) ha stabilito che solo i destinatari del contratto collettivo nazionale di lavoro abbiano la facoltà di partecipare alle elezioni delle RSU. Sottolinea che ciò esclude dal diritto di voto per le RSU il personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, assunto sulla base di contratti regolati dalla legge locale, dando luogo a una evidente discriminazione, che - secondo quanto si afferma nella relazione illustrativa alla proposta di legge - «non tiene conto dello spirito, prima, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, ora, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con il quale il legislatore aveva e ha inteso garantire la partecipazione di tutti i lavoratori alle consultazioni per le RSU».
Inoltre - sempre stando a quanto riportato nella relazione illustrativa - la situazione venutasi a determinare per tali categorie di personale sarebbe incoerente con l'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, il quale stabilisce che «il personale dell'Amministrazione degli affari esteri è costituito dal personale delle aree funzionali come definiti e disciplinati dalla normativa vigente, nonché dagli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura».
Segnala quindi che il provvedimento in esame, che si compone di due articoli, è stato accuratamente esaminato dalla Commissione di merito nelle scorse settimane e sottolinea a questo proposito l'intenso lavoro svolto dal relatore presso la XI Commissione, onorevole Di Biagio, che il 26 maggio scorso ha promosso l'approvazione di due emendamenti nel condivisibile intento di fare chiarezza su alcuni punti della proposta normativa in esame, pur salvaguardandone le finalità complessive. La precedente formulazione del testo avrebbe potuto evidenziare alcune criticità, soprattutto in relazione all'articolo 2, in merito all'applicazione dell'intero titolo III del decreto legislativo a tutta la categoria degli impiegati a contratto regolato dalla «legge locale», dando luogo ad una serie di riconoscimenti in materia di trattamento

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economico e di contrattazione collettiva che avrebbero travalicato le finalità della stessa proposta di legge.
Rileva che l'articolo 1 aggiunge il comma 3-bis all'articolo 42 del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di garantire la partecipazione del personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale, ai fini dell'elezione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU). La menzionata proposta emendativa, approvata il 26 maggio scorso dalla Commissione Lavoro, mira a salvaguardare il calcolo della rappresentatività sindacale, nell'ambito dell'esercizio di voto attivo e passivo delle rappresentanze sindacali per gli impiegati sottoposti a «legge locale», precisando che tale partecipazione rileva ai fini del computo della rappresentatività sindacale.
Il nucleo centrale del richiamato articolo 42, commi da 3 a 7, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 è dedicato agli organismi di rappresentanza unitaria del personale. I principi fondamentali sono la costituzione di tali organismi mediante un sistema elettivo con sistema proporzionale, con iniziativa, anche disgiunta, delle organizzazioni sindacali in precedenza richiamate (comma 3), il loro carattere unitario, nonché l'attribuzione di poteri negoziali diretti. Il comma 4 prescrive invece alcuni principi relativi alle modalità di costituzione della RSU, rappresentando una sorta di «cornice» inderogabile, nonché il riconoscimento del diritto alla presentazione delle liste elettorali da parte di tutte le organizzazioni sindacali, anche non rappresentative ai sensi dell'articolo 43, a condizione che si tratti di organizzazioni con regolare statuto e che aderiscano al contenuto degli accordi collettivi.
L'articolo 2 del disegno di legge in esame, così come emendato dalla Commissione Lavoro, aggiunge l'articolo 50-bis al decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 50, riguardante la disciplina dell'aspettativa e dei permessi sindacali anche nei confronti del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Il testo originario prevedeva invece l'applicabilità di tutte le disposizioni di cui al titolo III a questo personale (e non del solo articolo 50) ed impiegava, in forma poco congruente con la rubrica dell'articolo) il termine «sedi» in luogo di «rappresentanze».
In estrema sintesi, il Titolo III del decreto legislativo n. 165 del 2001 disciplina, oltre alle fattispecie relative ai diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e alla rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva, ulteriori fattispecie, tra le quali si segnalano il riconoscimento dei contratti collettivi nazionali e integrativi (articolo 40), le forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche (articolo 44), la definizione contrattuale del trattamento economico (articolo 45), le funzioni dell'ARAN e i poteri di indirizzo nei confronti dello stesso da aperte delle pubbliche amministrazioni (articoli 41 e 46), il procedimento di contrattazione collettiva (articolo 47) e l'interpretazione autentica dei contratti collettivi (articolo 49).
Infine sottolinea che su tali emendamenti si è registrato presso la Commissione Lavoro un consenso bipartisan delle forze parlamentari, a dimostrazione della condivisa consapevolezza dell'urgenza e dell'opportunità di tale intervento normativo. Poiché, in relazione alle competenze della nostra Commissione, il provvedimento in esame non evidenzia profili di criticità, avanza quindi una proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario Enzo SCOTTI condivide le considerazioni svolte dal relatore.

Fabio PORTA (PD) esprime, a nome del suo gruppo, il proprio consenso in merito alla relazione svolta dal collega Picchi e preannunzia il voto favorevole sulla proposta

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di parere favorevole testé formulata. Osserva che la proposta di legge in titolo colma una lacuna dell'ordinamento, attribuendo pieni diritti sindacali ai lavoratori assunti a contratto presso gli uffici all'estero, che finora sono stati assoggettati alle normative locali e non adeguatamente tutelati. Ritiene che il testo della proposta di legge, come risultante dall'esame degli emendamenti approvati presso la Commissione di merito, è frutto di un impegno costruttivo profuso dai gruppi sia di maggioranza che di opposizione e come tale è pienamente condivisibile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.