CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 maggio 2009
178.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 19 maggio 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.50.

Disposizioni in materia di pedofilia.
C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522 Palomba, C. 1672 Veltroni, C. 1344 Barbareschi, C. 292 Jannone, C. 1872 Cosenza, C. 1657 Mannucci e C. 2116 Mussolini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il comitato ristretto ha elaborato una proposta di testo unificato (vedi allegato).

Donatella FERRANTI (PD) osserva che sarebbe opportuno integrare la proposta di testo unificato con una specifica disciplina che preveda l'anticipazione dell'incidente probatorio quando si debba procedere all'assunzione di informazioni nei confronti di minorenni, soprattutto quando questi siano vittime di reati particolarmente gravi e riguardanti la sfera della sessualità. Ricorda come dai più recenti studi di psicologia, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Corte di cassazione, emerga l'esigenza di sottrarre il minore alla reiterazione delle richieste di informazioni da parte di diversi soggetti, volte alla ricostruzione del fatto ed effettuate prima, durante e dopo le indagini preliminari. Tale modalità di assunzione delle informazioni, infatti, può incidere negativamente non solo sulla condizione psicologica del minore, costituendo essa stessa una esperienza traumatica, ma anche pregiudicare la genuinità della prova raccolta. Soprattutto nei casi di pedofilia, pertanto, appare opportuno procedere immediatamente all'incidente probatorio, prevedere che le informazioni siano assunte direttamente

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dal giudice o, nei casi più urgenti, dal pubblico ministero con l'assistenza di un esperto in psicologia o psichiatria infantile, con tutte le cautele del caso.

Giulia BONGIORNO, presidente, ritiene che le osservazioni dell'onorevole Ferranti contengano dei profili tecnici interessanti, che potranno essere meglio approfonditi nel corso dell'esame degli emendamenti.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime perplessità sulla scelta di accelerare l'esame dei provvedimenti in materia di pedofilia adottando il testo base, dal momento che il Governo ha presentato alla Camera il disegno di legge n. 2326, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzerote, per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale. Inoltre, occorre tener conto che in materia è intervenuto il decreto-legge n. 11 del 2009 e che, presso il Senato, è in corso di esame il disegno di legge n. 1079, in materia di prostituzione.
Per quanto concerne il merito della proposta di testo unificato, rileva che la pena minima prevista dall'articolo 1 appare eccessiva, anche in considerazione di quella attualmente in vigore per l'apologia di tutte le altre condotte criminose. All'articolo 2, la formulazione dovrebbe tener conto di quanto previsto dalla convenzione di Lanzarote; il disegno di legge sopra indicato all'uopo prevede una formulazione più prossima al dettato in questione. All'articolo 3, non appare opportuna l'introduzione di un vero e proprio obbligo di denuncia a carico di soggetti che non rivestano funzioni di rilievo pubblico; non si vede in ogni caso la ragione di prevedere detto obbligo di denuncia anche con riferimento alla condotta di detenzione di materiale pedopornografico virtuale, reato in relazione al quale appare difficilmente ipotizzabile la sussistenza di una persona offesa «virtuale». All'articolo 4, non appare opportuna l'introduzione del reato di distruzione di documenti redatti dal minore, essendo spesso di difficile identificazione anche per i soggetti specificamente addetti all'interpretazione degli stessi il significato di tali scritti; in ragione di ciò, il reato potrebbe risultare o inutile, in quanto di remota applicabilità, o foriero di inutili presunzioni di colpevolezza in danno degli educatori, tutori o degli stessi genitori. Con riferimento all'articolo 5, rileva come l'articolo 4 del disegno di legge di ratifica della convenzione di Lanzarote già preveda l'aumento del termine di prescrizione per il delitto di violenza sessuale commesso in danno di minore infraquattordicenne; non appare opportuno un ulteriore allungamento dei termini nel senso previsto dalla proposta di testo unificato in commento, soprattutto per quanto concerne i delitti di cui agli articolo 571 e 572 del codice penale, frequentemente oggetto di strumentalizzazioni; si tenga conto, altresì, che il lungo tempo dalla commissione dei fatti reato renderebbe in ogni caso difficile l'effettuazione di indagini accurate in merito e che per i reati in questione è comunque prevista la trattazione prioritaria ai sensi del novellato articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. All'articolo 6, la necessità di sentire ogni minore sempre e comunque avvalendosi di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile renderebbe molto più laborioso e lento il lavoro dei pubblici ministeri in subiecta materia; si suggerisce di limitare l'intervento ai soli soggetti infrasedicenni. Quanto agli articoli 7 e 8, le modifiche alla disciplina dell'incidente probatorio e dell'esame testimoniale non risulterebbero più necessarie ove non si intendesse introdurre le tre nuove fattispecie previste dal testo in esame.

Angela NAPOLI (PdL), relatore, ricorda che la proposta di testo unificato in esame è il risultato dell'elaborazione di molteplici proposte di legge di iniziativa parlamentare, sottolineando come di ciò il Governo debba prendere atto, abbandonando la pretesa ad essere l'unico titolare dell'iniziativa legislativa e rispettando le prerogative del Parlamento. La proposta di testo unificato in esame è certamente migliorabile ed alcune osservazioni del rappresentante del Governo sono comprensibili, ma

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non si può trascurare il fatto che tale proposta è volta al raggiungimento di alcuni obiettivi condivisi da tutti i gruppi rappresentati in Commissione. In particolare, pur nel comune riconoscimento della sostanziale validità della disciplina vigente, nel corso del dibattito in Commissione si è avvertita l'esigenza di introdurre il delitto di pedopornografia culturale, poiché tale fenomeno si sta estendendo enormemente, e di prevedere per lo stesso una pena adeguata al relativo disvalore. Prende quindi atto dei rilievi del rappresentante del Governo, ma insiste perché si proceda sul binario tracciato con la proposta di testo unificato in esame.
Ricorda, inoltre, che la proposta di testo unificato intende non creare sovrapposizioni, appesantimenti e interferenze con la disciplina del codice penale e del codice di procedura penale. Per questi motivi esprime anche perplessità sulle osservazioni, per quanto pregevoli, dell'onorevole Ferranti. Tali osservazioni potranno senz'altro essere trasformate in emendamenti ed essere oggetto di ulteriori approfondimenti nel prosieguo dell'esame.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che i provvedimenti in esame sono stati già inseriti nel calendario dell'Assemblea e che, peraltro, il disegno di legge n. 2326, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzerote, non è stato ancora assegnato.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO precisa che era sua intenzione invitare la Commissione a tenere conto di alcune possibili difficoltà di coordinamento della disciplina prevista nella proposta di testo unificato con talune norme già in vigore o che potranno entrare in vigore nei prossimi mesi. Ciò nel pieno rispetto del Parlamento e delle sue prerogative.

Donatella FERRANTI (PD) pur rilevando come la proposta di testo unificato sintetizzi le proposte di tutti i gruppi, sottolinea la necessità di migliorarne alcuni aspetti, anche tenendo conto della Convenzione di Lanzerote. Esprime talune perplessità sulla determinatezza della fattispecie di cui all'articolo 2, con particolare riferimento alla nozione di adescamento, per quanto la formulazione sia stata migliorata nel corso dell'esame svolto dal comitato ristretto. Esprime altresì perplessità sulla fattispecie di cui all'articolo 4, poiché l'obbligo di denuncia in esso previsto potrebbe produrre effetti collaterali negativi, anche nei rapporti familiari. Insiste, inoltre, sulla necessità di introdurre una specifica disciplina dell'incidente probatorio, a tutela sia del minore sia della genuinità della prova.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di violenza sessuale.
C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino, C. 1424 Governo, C. 2167 Pelino C. 2142 Saltamartini, C. 2194 Carlucci e C. 2229 Cosenza.

Inapplicabilità e cessazione degli effetti di misure di prevenzione a seguito di sentenza irrevocabile di proscioglimento.
C. 1505 Belcastro.