CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 maggio 2009
177.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 14 maggio 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.35.

Sull'ordine dei lavori.

Donato BRUNO, presidente, propone di invertire l'ordine dei lavori e di trattare dapprima il provvedimento recante norme in materia di cittadinanza.

La Commissione concorda.

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Norme in materia di cittadinanza.
C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio 2009.

Donato BRUNO, presidente, considerato che sono iscritti a parlare sul provvedimento ancora alcuni deputati, che non tutti questi deputati sono oggi presenti e che è però opportuno concentrare in un'unica seduta tutti gli interventi rimasti, in modo da evitare un andamento troppo dispersivo dei lavori, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, con l'accordo che la prossima sarà l'ultima dedicata agli interventi sulle linee generali del provvedimento.

La Commissione concorda.

Donato BRUNO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Differimento del termine per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le elezioni politiche svoltesi nell'anno 2008.
C. 17 Brugger.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 maggio 2009.

Donato BRUNO, presidente, preso atto che non vi sono richieste di intervento sulle linee generali del provvedimento, comunica che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 12 di martedì 19 maggio prossimo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali.
C. 465 Anna Teresa Formisano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 maggio 2009.

Mario TASSONE (UdC), relatore, con riferimento all'intervento svolto nella precedente seduta dal rappresentante del Governo, osserva che quest'ultimo ha fornito elementi di conoscenza importanti sotto il profilo generale, ma non tali da porre in discussione l'utilità del provvedimento in esame. Auspica pertanto che i gruppi si pronuncino sul merito del provvedimento stesso, in modo che l'esame possa procedere.

Giuseppe CALDERISI (PdL), nel ringraziare il Governo per i chiarimenti forniti sulle questioni da lui poste, osserva che, in merito all'applicazione della prescrizione biennale, in luogo di quella ordinaria, ai reati elettorali commessi in occasione di elezioni amministrative, il Governo ha richiamato la sentenza della Cassazione n. 42199 del 2006 e non ha invece fatto menzione della successiva sentenza n. 46370 del 2008, che ha mutato radicalmente orientamento, riferendo il termine ridotto di cui all'articolo 100 del testo unico per le elezioni comunali alla prescrizione dell'azione penale popolare, e non alla prescrizione del reato, e alla luce della quale anche ai reati elettorali compiuti in occasione delle elezioni amministrative dovrebbe applicarsi il termine ordinario di prescrizione, come avviene oggi per le elezioni politiche. Chiede pertanto al Governo se vi sia una ragione per il mancato riferimento a quest'ultima pronuncia della Cassazione, come alle altre di segno analogo.

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Rivolgendosi poi al relatore, gli chiede di chiarire meglio le valutazioni di opportunità politica in base alle quali si dovrebbe, a giudizio dei presentatori della proposta di legge, prevedere per i reati commessi in occasione di elezioni politiche un termine di prescrizione ridotto rispetto a quello ordinario.

Raffaele VOLPI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, dopo aver ricordato che era stato chiesto un chiarimento al Governo e che questo è stato fornito, prega il presidente di precisare se la discussione verta a questo punto soltanto sul chiarimento del Governo o più in generale sul merito complessivo del provvedimento.

Donato BRUNO, presidente, precisa che la discussione verte ora sul merito complessivo del provvedimento.

Mario TASSONE (UdC), rispondendo al deputato Calderisi, osserva che l'opportunità politica del provvedimento è tanto più evidente in quanto, come da lui stesso segnalato, perfino la giurisprudenza della Corte di cassazione è oscillante nell'interpretazione delle norme in materia di reati elettorali. È pertanto necessario un intervento legislativo che porti chiarezza sul punto.

Giuseppe CALDERISI (PdL) fa presente che l'incertezza normativa attiene alla disciplina dei reati elettorali commessi in occasione di elezioni amministrative e che il suo superamento non implica quindi necessariamente l'estensione del termine di prescrizione ridotto ai reati elettorali commessi in occasioni di elezioni politiche. In altre parole, un chiarimento normativo sull'articolo 100 del testo unico delle elezioni amministrative può anche essere opportuno, ma questo non implica automaticamente che si debba estendere il termine di prescrizione ridotto anche ai reati connessi alle elezioni politiche.

Mario TASSONE (UdC) ritiene che sia invece opportuno uniformare sotto il profilo normativo le fattispecie della prescrizione per i reati connessi, rispettivamente, alle elezioni politiche e a quelle amministrative.

Il sottosegretario Michelino DAVICO dichiara che, come già detto nel precedente intervento, sulle questioni emerse nel dibattito il Governo si riserva di intervenire nuovamente alla luce del parere che sul provvedimento verrà espresso dalla Commissione Giustizia.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7o giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 2262 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 maggio 2009.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che martedì 12 maggio è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti al testo della proposta di legge in titolo e comunica che non sono stati presentati emendamenti. Avverte di aver quindi scritto al presidente della VII Commissione per sollecitare l'espressione del parere sul testo da parte di quest'ultima, anche ai fini del trasferimento alla sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento. Al riguardo ricorda che sono stati già acquisiti la richiesta unanime dei rappresentanti dei gruppi nella Commissione e l'assenso del Governo. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 2321 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 maggio 2009.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che martedì 12 maggio è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti al testo della proposta di legge in titolo e comunica che, anche per questa proposta di legge, non sono stati presentati emendamenti. Avverte di aver quindi scritto al presidente della VI Commissione per sollecitare l'espressione del parere sul testo da parte di quest'ultima, anche ai fini del trasferimento alla sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento. Al riguardo ricorda che sono stati già acquisiti il parere favorevole della V Commissione, la richiesta unanime dei rappresentanti dei gruppi nella Commissione e l'assenso del Governo. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 14 maggio 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 15.

Sull'ordine dei lavori.

Donato BRUNO, presidente, propone di procedere dapprima all'esame dello schema di regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali (atto n. 72) e, quindi, agli altri provvedimenti previsti all'ordine del giorno (atti n. 76 e n. 77).

La Commissione consente.

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307.
Atto n. 72.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele VOLPI (LNP), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo disciplina l'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali sulla base di quanto previsto dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. Tale disposizione prevede che tutte le amministrazioni statali, e talune categorie di enti pubblici nazionali, ridimensionino gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo in corrispondenza le dotazioni organiche; alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Il termine per la ridefinizione degli assetti organizzativi è fissato al 31 maggio 2009.
Segnala preliminarmente che il testo dello schema di regolamento presentato alle Camere è quello oggetto della deliberazione del Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 dicembre 2008. Peraltro, a seguito di una pronuncia interlocutoria del Consiglio di Stato, il Ministero ha inviato

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a tale organo, il 17 marzo scorso, una lettera con cui fornisce i chiarimenti richiesti ed evidenzia la riformulazione di alcune disposizioni. Il Consiglio di Stato si è quindi espresso sul provvedimento il 6 aprile scorso.
Nello svolgere la relazione introduttiva ritiene quindi opportuno tenere conto delle riformulazioni preannunciate dal Ministero, anche se non risultano ancora confluite nel testo all'esame delle Camere.
Ciò premesso, illustra il contenuto dell'atto, che si compone di due articoli a cui sono allegate due tabelle, che rideterminano le dotazioni organiche del personale del Ministero.
Il provvedimento, nel suo complesso, interviene novellando il decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, con il quale il Ministero è stato riorganizzato in base alle previsioni della legge finanziaria per il 2007. In particolare, l'articolo 1 interviene sull'amministrazione centrale e su quella periferica mentre l'articolo 2 reca disposizioni riguardanti le modalità organizzative e di funzionamento del «Centro per il libro e la lettura» oltre alla definizione dell'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale. L'articolo 2 contiene, infine, alcune abrogazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 307 del 2001, che disciplina l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero.
Le principali innovazioni apportate dall'articolo 1 con riferimento all'amministrazione centrale riguardano, in particolare, la riduzione del numero delle direzioni generali da 9 a 8 e la ridefinizione del «Servizio di controllo interno» - le cui attività attualmente sono svolte da un collegio di tre membri, due dei quali con incarico di dirigenti generali - come organo monocratico, prevedendo che la direzione sia affidata dal Ministro ad un dirigente con incarico di funzione dirigenziale di livello generale o ad un esperto estraneo alla pubblica amministrazione.
Si prevede, quindi, l'accorpamento di alcune direzioni generali, modificando talune competenze e denominazioni, e viene costituita una nuova direzione generale, denominata «per la valorizzazione del patrimonio culturale», le cui competenze sono disciplinate dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 1. Si prevede, in particolare, che l'attività di valorizzazione degli uffici periferici del Ministero si conformi alle indicazioni del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.
Il Consiglio di Stato, nella pronuncia interlocutoria sul provvedimento, preso atto del carattere trasversale dell'attività di valorizzazione, ha tuttavia invitato il Ministero a riconsiderare le disposizioni inerenti alla nuova Direzione generale al fine di evitare sovrapposizioni con le competenze di altre Direzioni generali o, addirittura, la subordinazione di queste ultime. Il Consiglio di Stato ha, in particolare, evidenziato come, ai sensi del Codice dei beni culturali, la «tutela» sia nettamente distinta dalla «valorizzazione» e quest'ultima è subordinata alla prima «sicché, nel contrasto che si dovesse creare fra la tutela, cui è deputata una certa struttura amministrativa, e la valorizzazione, rientrante nelle competenze di altra struttura, dovrebbe sempre prevalere la tutela». Con la lettera del 17 marzo 2009, il Ministero ha comunicato la riformulazione di una serie di disposizioni, al fine di delimitare l'ampiezza delle competenze trasversali in materia di valorizzazione del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale e di ribadire ulteriormente la prevalenza delle funzioni di tutela.
Le otto direzioni generali risultanti dal provvedimento in esame sono quindi così denominate: per le antichità; per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee; per gli archivi; per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore; per la valorizzazione del patrimonio culturale; per il cinema; per lo spettacolo dal vivo; per l'innovazione, il bilancio ed il personale.
Nell'ambito delle modifiche alle competenze, con riferimento alle prime quattro direzioni generali si prevede, tra l'altro, il trasferimento alle Direzioni regionali della competenza ad autorizzare gli

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interventi di demolizione e di rimozione definitiva da eseguirsi sui beni culturali nonché il rafforzamento dell'attività di coordinamento e vigilanza già esercitata su Istituti centrali ed Istituti autonomi e la condivisione della funzione di coordinamento dei predetti Istituti con la nuova Direzione generale per la valorizzazione per la parte attinente tale attività. Sempre con riferimento all'amministrazione periferica il provvedimento precisa e, in taluni casi, amplia le competenze delle Sopraintendenze.
Con riguardo agli Istituti centrali e a quelli dotati di autonomia speciale, il testo trasmesso abroga alcune disposizioni transitorie non più necessarie e prevede che, con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17 comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400 del 1988, essi possono essere riordinati o soppressi.
In proposito, ritiene utile ricordare che a seguito delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato in ordine al non appropriato utilizzo dello strumento del decreto di natura non regolamentare, riservato alla disciplina degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilmente inseriti nella organizzazione ministeriale, il Ministero ha comunicato di aver modificato le disposizioni, limitando l'utilizzo di tale strumento ai casi di individuazione o soppressione degli istituti, e prevedendo, invece, l'utilizzo dei regolamenti di delegificazione, di cui al comma 2 del citato articolo 17 per l'organizzazione e il funzionamento dei medesimi. Il Consiglio di Stato ha quindi ravvisato la correttezza della soluzione.
Si prevedono infine riduzioni delle dotazioni organiche, secondo i criteri illustrati nella relazione illustrativa, a partire dai dirigenti di prima fascia, che diminuiscono da 32 a 29 unità.
In proposito ricorda che, a seguito della lettera di chiarimenti inviata il 17 marzo 2009 al Consiglio di Stato, il Ministero ha precisato che la base di calcolo per il ridimensionamento degli assetti organizzativi e la conseguente riduzione degli uffici dirigenziali deve, a suo avviso, fare necessariamente riferimento al dato esistente alla data di entrata in vigore dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 e non della legge finanziaria 2007, rilevando che la linea interpretativa del medesimo articolo 74 è stata condivisa anche dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio. Nel parere del 6 aprile 2009, il Consiglio di Stato ha preso atto della linea interpretativa esposta dal Ministero.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO ringrazia preliminarmente il relatore per la dettagliata relazione svolta. Ricorda, quindi, che il provvedimento in esame è stato adottato per dare attuazione alle prescrizioni dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008; si prevede, infatti, di poter conseguire risparmi pari a 81 milioni di euro, che andrebbero ad aggiungersi agli 800 milioni di euro già risparmiati negli ultimi anni con le nuovo disposizioni che hanno riguardato il Ministero per i beni e le attività culturali. Si tratterebbe, quindi, di un contributo importante per rispondere alle esigenze di razionalizzazione della finanza pubblica previste dal predetto decreto-legge.
Rileva quindi che, come ricordato dal relatore, l'articolazione del Ministero è stata oggetto di una prima riorganizzazione con il decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, adottato in ossequio alle previsioni della legge finanziaria per il 2007, che stabilivano la necessità di accorpamenti e riduzioni dei costi. Tenendo conto della peculiare struttura del Ministero, che dispone di un'ampia articolazione territoriale, la riorganizzazione ha investito l'ambito centrale così come le sedi periferiche.
Ricorda che il provvedimento in oggetto è stato definito in accordo con le organizzazioni sindacali, che ne hanno seguito con attenzione l'iter di approvazione. Sullo stesso è stato poi acquisito il parere del Consiglio superiore dei beni culturali che - dopo una prima seduta che aveva portato ad una valutazione controversa - si è espresso il 4 dicembre scorso, tenendo

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conto delle riformulazioni proposte dal Ministero con la finalità di individuare punti di equilibrio, partendo dalle previsioni dell'articolo 9 della Costituzione. Si è cercato, infatti, di eliminare eventuali forme di ambiguità, anche in merito alla costituzione della nuova Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale. Al riguardo, sono stati accolti i rilievi del Consiglio di Stato che paventavano il rischio di eventuali sovrapposizioni e vincoli di subordinazione. Anche per quanto concerne le Sovrintendenze è stato previsto che esse avranno una loro autonomia, dovendo comunque rispondere alle direttive della nuova Direzione generale.
Lo stesso è stato fatto con riferimento agli Istituti centrali, riguardo ai quali sono state modificate le relative disposizioni, limitando l'utilizzo di decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17 comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400 del 1988, ai casi di individuazione o soppressione degli istituti, e prevedendo, invece, l'utilizzo dei regolamenti di delegificazione, di cui al comma 2 del citato articolo 17, per l'organizzazione e il funzionamento dei medesimi.
Fa quindi presente che i rilievi di carattere tecnico-giuridico formulati dal Consiglio di Stato sono stati nel complesso accolti.
Sottolinea come l'impostazione di fondo sia stata quella di basarsi sul principio della collaborazione tra uffici, superando procedure farraginose soprattutto per gli interventi del Ministero sul territorio.
Rileva che si è di fronte ad un Ministero caratterizzato da competenze ampie che si è cercato di organizzare con equilibrio per rispondere al meglio all'esigenza di promozione del patrimonio culturale del paese. L'auspicio è di non dover modificare ulteriormente nei prossimi anni la nuova organizzazione testé definita e di riuscire a rispondere al meglio agli obiettivi cui il Ministero è preposto, prevedendo al tempo stesso un proficuo raccordo con gli enti locali per concorrere insieme alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Mario TASSONE (UdC) rileva come il provvedimento in esame costituisca, a suo avviso, un atto di carattere politico rilevante. Sono note, infatti, le vicende che negli anni hanno interessato il Ministero per i beni e le attività culturali, a partire da quelle relative al riparto di competenze rispetto alla materia della pubblica istruzione.
Le competenze di tale Ministero hanno infatti subito frequenti modifiche nel tempo, talvolta con ampliamenti e talvolta con restringimenti. A titolo esemplificativo, ricorda come nella XIV legislatura fosse ricompresa anche la materia dello sport; successivamente, si è posta la questione con riguardo ai temi dello spettacolo. In questi giorni, inoltre, è stata prevista la nomina del Ministro per il turismo, le cui competenze - se non chiaramente delineate - potrebbero in parte ricomprendere ambiti propri del Ministero dei beni e le attività culturali.
Ritiene, altresì, di particolare rilievo il rapporto che vi è tra l'amministrazione centrale e le articolazioni territoriali. Al riguardo, sottolinea come il sottosegretario Giro abbia fatto riferimento ad un ampliamento delle prerogative delle direzioni generali e delle Sovrintendenze che, a suo avviso, già dispongono di vasti poteri. Rileva quindi l'opportunità di comprendere con chiarezza la nuova ripartizione dei compiti e dei ruoli che il Governo intende proporre con il provvedimento in esame.
Richiama quindi la questione relativa all'UNESCO, che va affrontata in termini diversi rispetto a quanto è stato fatto finora. Non si tratta, infatti, solo di una problematica di rapporti, comprendendo anche le questioni connesse alle competenze del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze italiane all'estero.
Tali questioni investono dunque tematiche di particolare importanza, essendo volte a dare una risposta concreta a grandi sfide culturali. Ritiene quindi fondamentale comprendere la nuova articolazione proposta e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi di fondo, piuttosto che soffermarsi solo sulle riduzioni di bilancio che si potranno conseguire.

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Donato BRUNO, presidente, ricorda che in relazione allo schema di regolamento in titolo il termine per l'espressione del parere è fissato a giovedì 21 maggio. Comunica che sullo stesso sono pervenuti i rilievi favorevoli della V Commissione, mentre la VII Commissione è stata autorizzata ad esprimere i rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, sulle parti di propria competenza.
Fa altresì presente che è pervenuta una richiesta di audizione sul provvedimento in esame, che potrà essere valutata nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto nella giornata odierna.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Atto n. 76.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea ORSINI (PdL), relatore, ricorda che il presupposto normativo dello schema di regolamento in esame risiede nell'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che prescrive la riduzione organica degli assetti organizzativi dei Ministeri entro il 30 novembre 2008. In particolare, la norma impone di ridurre gli uffici dirigenziali di livello generale e quelli di livello non generale in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento.
Lo schema tiene poi conto del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, che, all'articolo 26, comma 4, ha previsto la soppressione dell'organizzazione in dipartimenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine, dichiarato nella norma, di consentire al Ministero di «esercitare in maniera più efficace le proprie competenze».
Lo schema tiene infine conto del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, che, all'articolo 7, comma 2, ha istituto, nell'ambito regolamentare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la funzione del Segretario Generale.
In attuazione di queste disposizioni, lo schema del nuovo regolamento prevede che il Ministero si articoli in cinque direzioni generali, in luogo delle attuali sei, coordinate da un Segretario generale, che rappresenta, come detto, una figura nuova.
Per quanto riguarda invece gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, lo schema rinvia, per la loro disciplina, ad apposito regolamento.
Le cinque direzioni generali previste dallo schema sono la Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche; la Direzione generale per la protezione della natura e del mare; la Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia; la Direzione generale per le valutazioni ambientali; e la Direzione generale degli affari generali e del personale.
Attualmente il Ministero conta invece, come detto, sei Direzioni generali: la Direzione generale per la protezione della natura; la Direzione generale per la qualità della vita; la Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo; la Direzione generale per la salvaguardia ambientale; la Direzione generale per la difesa del suolo; e la Direzione generale per i servizi interni del Ministero.
Una delle novità più significative, rispetto alla precedente organizzazione, oltre alla riduzione di una direzione generale, è l'introduzione del Segretario generale inteso come struttura di vertice con compiti di coordinamento e vigilanza.
Un altro elemento di novità è l'attribuzione al Ministero di funzioni in materia di azioni di prevenzione e quantificazione del danno ambientale, che non compaiono nella organizzazione attuale, e che ora vengono, invece, distribuite all'interno di tutte le nuove direzioni generali, ad eccezione della Direzione generale degli affari generali e del personale.

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Lo schema di regolamento ridisegna, quindi, per ciascuna delle cinque direzioni generali, i compiti e le relative aree funzionali.
In particolare, nella Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche - articolata in 12 uffici di livello dirigenziale non generale - sono accorpate le funzioni delle attuali Direzioni generali per la qualità della vita e per la difesa del suolo.
Quanto alle funzioni, non si riscontrano modifiche di carattere sostanziale: si tratta piuttosto di una loro ridefinizione, in alcuni casi più articolata per tenere conto delle nuove funzioni derivanti anche dall'attuazione del Codice ambientale.
Alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare - articolata in 7 uffici di livello dirigenziale non generale - sono invece trasferite le funzioni attualmente esercitate dalla Direzione generale per la protezione della natura, con alcune eccezioni.
La Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia - articolata in 7 uffici di livello dirigenziale non generale - è quella che registra i cambiamenti maggiori in materia di funzioni. Essa svolge sia le funzioni esercitate dalla Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo (RAS) relativamente all'attuazione degli accordi internazionali in materia di cambiamenti climatici, sia una serie considerevole di nuovi compiti in materia di energie rinnovabili, energia e sicurezza nucleare.
La Direzione generale valutazioni ambientali - articolata in 5 uffici di livello dirigenziale non generale - svolge prevalentemente i compiti attualmente esercitati dalla Direzione generale per la salvaguardia ambientale. Per quanto riguarda gli elementi di novità si segnala la competenza ad adottare iniziative in tema di politica integrata di prodotto, con particolare riguardo all'aspetto della sostenibilità degli acquisti della pubblica amministrazione (»acquisti pubblici verdi»).
Infine, la Direzione generale degli affari generali e personale - articolata in 8 uffici di livello dirigenziale non generale - svolge sostanzialmente le attribuzioni assegnate alla Direzione generale per i servizi interni del Ministero, che vengono tuttavia ridefinite con un maggior livello di dettaglio.
Lo schema individua poi gli organismi che operano a supporto del Ministero, tra i quali l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), istituito dall'articolo 28 del decreto-legge n. 112 del 2008.
Quanto alle nuove dotazioni organiche del Ministero, queste vengono esposte nelle tabelle A e B allegate allo schema, mentre viene demandata ad un successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare la ripartizione dei contingenti di personale nei diversi profili professionali.
Senza entrare nel dettaglio, può dirsi che vengono rispettati i vincoli di ridimensionamento stabiliti dal decreto-legge n. 112 del 2008, sia per i dirigenti che per il restante personale, per un risparmio di spesa pari, complessivamente, a oltre 4 milioni di euro.
Va peraltro detto che il personale attualmente in servizio è comunque al di sotto della nuova dotazione organica.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che sullo schema di regolamento in titolo il termine per l'espressione del parere è fissato a giovedì 28 maggio. Comunica che la V Commissione è oggi convocata per l'espressione dei propri rilievi, mentre l'VIII Commissione è stata autorizzata ad esprimere i rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, sulle parti di propria competenza.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Atto n. 77.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea ORSINI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di regolamento in esame

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disciplina l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in aderenza con le previsioni dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. Tale disposizione prevede, infatti, che tutte le amministrazioni statali, e talune categorie di enti pubblici nazionali, ridimensionino gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo in corrispondenza le dotazioni organiche; alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
Il termine per la ridefinizione degli assetti organizzativi è fissato al 31 maggio 2009.
L'organizzazione ministeriale prevista dal provvedimento in esame riproduce sostanzialmente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 2008, adottato al fine di riorganizzare gli uffici centrali e periferici secondo il dettato della legge finanziaria 2007. Il citato decreto, unitamente all'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 79 del 2005, viene quindi abrogato.
Come già stabilito in base alla precedente normativa, il Ministero è organizzato in tre dipartimenti: Dipartimento delle politiche europee ed internazionali, Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità e Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari. Gli ultimi due Dipartimenti sono stati ridenominati, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, allo scopo di enfatizzare, da una parte, la scelta strategica operata verso il mondo rurale quale fattore di sviluppo competitivo del Paese e, dall'altra, il ruolo di vigilanza e repressione delle frodi nel sistema agroalimentare.
Lo schema di regolamento in esame prevede che le funzioni dei Capi dei dipartimenti restino invariate. Al contempo, si stabilisce l'obbligo per ogni struttura dirigenziale generale di assicurare il coordinamento con le politiche regionali di settore nel rispetto delle intese raggiunte in sede di Conferenza Stato-regioni.
All'articolo 3 sono, quindi, elencate le competenze dei dipartimenti e delle relative direzioni generali, da cui si evince come in taluni casi si sia provveduto ad accorpamenti e sinergie. In proposito, giova peraltro segnalare, come evidenziato anche dal Consiglio di Stato nel parere espresso nell'adunanza del 6 aprile 2009, che l'attribuzione alla «direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale» della «gestione» delle attività in materia di acque irrigue e invasi strettamente finalizzati all'agricoltura potrebbe in parte sovrapporsi alle funzioni del Commissario ad acta, di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995, la cui perdurante operatività nella predetta gestione è stata prevista dall'articolo 3, comma 5-quater del decreto-legge n. 171 del 2008.
I successivi articoli del provvedimento in esame disciplinano le competenze dell'Ispettorato che assume la denominazione di Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari. Si precisa, quindi, che restano ferme le competenze del Ministro dello sviluppo economico.
L'articolo 5 definisce struttura e funzioni del Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca, organo tecnico consultivo del Ministro con funzioni di alta consulenza, studio e ricerca. L'articolo riproduce le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18, disponendo tuttavia che i componenti del Consiglio designati dalla Conferenza Stato-regioni siano tre anziché due. In proposito, il Consiglio di Stato nel proprio parere ha evidenziato come tale previsione sembri priva di un fondamento normativo che, mutando la composizione dell'organismo, giustifichi l'aumento dei componenti designati dalla Conferenza Stato-regioni.
Gli articoli 6 e 7 disciplinano l'attività del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per

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l'alimentazione e l'agricoltura, nonché l'attività degli organismi posti alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
L'articolo 8 precisa che presso il Ministero sono operativi gli organismi elencati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2007 e con i commi 2 e 3 reca, invariata, la disciplina dell'attività di due di detti organismi: il Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura ed il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Il Consiglio di Stato, nel proprio parere, ha rilevato l'opportunità di prevedere che il suddetto richiamo al decreto del Presidente della Repubblica n. 70 sia limitato ai soli articoli 1 e 3 dal momento che l'articolo 2 è relativo al Consiglio nazionale dell'agricoltura dell'alimentazione e della pesca, la cui attività è disciplinata dall'articolo 5 dello schema di regolamento in esame.
Con l'articolo 9 sono definite le misure di riduzione degli organici del ministero, tenuto conto di quanto già disposto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 2008. I risparmi di spesa complessivamente raggiunti sarebbero pari a 8,565 milioni di euro anche se nel parere del Consiglio di Stato si rileva che i risparmi conseguenti alla riduzione dell'organico del personale non dirigenziale apparirebbero meramente virtuali, considerato che essi fanno riferimento all'organico teorico e non ai posti effettivamente coperti. Al riguardo, peraltro, il Ministero dell'Economia e la Ragioneria generale non hanno ritenuto di dover sollevare obiezioni.
L'articolo 10, infine, reca le disposizioni finali e abrogative, prevedendo tra l'altro la revisione ogni due anni dell'organizzazione del Ministero, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che per lo schema di regolamento in esame il termine per l'espressione del parere è fissato a giovedì 28 maggio. Comunica che la V Commissione è oggi convocata per l'espressione dei propri rilievi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 14 maggio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.