CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 maggio 2009
174.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 7 maggio 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 9

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
C. 44 ed abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, osserva che il testo unificato si compone di 41 articoli, gran parte dei quali rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, poiché attinenti ai profili sanzionatori disciplinati dal Codice della strada. Procede pertanto all'illustrazione delle principali norme di interesse di questa Commissione.
L'articolo 1 detta disposizioni relative all'equipaggiamento dei veicoli.
Il comma 2, in particolare, introduce il comma 3-bis all'articolo 77 del codice della strada, che punisce con una sanzione amministrativa da 779 a 3.119 euro chiunque importa, produce per la commercializzazione o commercializza pneumatici di tipo non omologato. Tali pneumatici sono soggetti a sequestro e confisca amministrativa. È da chiedersi se sia congrua la predetta sanzione, considerato che è di medesima entità di quella prevista per la fattispecie più grave relativa alla produzione o messa in commercio di un veicolo non conforme al tipo omologato, di cui al comma 3 del medesimo articolo 77. Potrebbe essere piuttosto opportuno inserire

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nel nuovo comma 3-bis una clausola di chiusura che facci salva l'ipotesi in cui il fatto costituisca reato.
L'articolo 3, al comma 1 modifica l'articolo 79 del codice della strada, ed estende la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 chi circola con i dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa (che l'articolo 80 prevede siano soggetti a revisione periodica e che l'allegato IX del regolamento di esecuzione del codice individua analiticamente) non funzionanti.
Il comma 2 apporta modifiche all'articolo 80, comma 14, del codice, modificando le sanzioni conseguenti alla circolazione con veicolo non revisionato. Si prevede, tra l'altro, che, in caso di circolazione con veicolo non revisionato, venga annotato sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione e venga disposto il fermo amministrativo per 90 giorni. La circolazione del veicolo è consentita al solo fine di recarsi ad effettuare la revisione presso una delle imprese di autoriparazione accreditate ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. È da valutare l'opportunità di prevedere in aggiunta alla sanzione pecuniaria anche la sanzione del fermo amministrativo, il quale opererebbe anche nel caso in cui sia stata nel frattempo fatta la revisione del veicolo. Parrebbe più congruo applicare tale sanzione in caso di recidiva, cioè nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione
Il comma 3 introduce due modifiche all'articolo 97 del codice della strada, che reca la disciplina della circolazione dei ciclomotori. Si inasprisce la sanzione prevista per chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista, prevedendo che essa sia pari ad una somma da euro 1000 a euro 4000 (in luogo dell'attuale sanzione da euro 78 a euro 311); viene incrementata anche la sanzione per chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti, che il disegno di legge fissa in una somma da euro 148 a euro 594 (in luogo dell'attuale sanzione da euro 78 a euro 311). Aumenta, inoltre, la sanzione prevista per chi circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili portandola ad una somma da euro 74 a euro 296 (in luogo dell'attuale somma da 23 a 92 euro).
L'articolo 5 introduce il sistema della targa personale, destinata non più a seguire le vicende giuridiche del veicolo, ma ad essere trattenuta dal proprietario nel caso di trasferimento di proprietà o di altra modificazione del titolo (costituzione di usufrutto, locazione, esportazione all'estero, cessazione della circolazione). Si dispone altresì che le targhe non possono essere abbinate a più di un veicolo.
L'articolo 6, introducendo il nuovo articolo 94-bis nel codice della strada, prevede limitazioni alla intestazione dei veicoli. In particolare, il nuovo articolo prevede che le immatricolazioni, i trasferimenti di proprietà e il rilascio della targa non possano avvenire nei confronti di minori non emancipati o di disabili psichici, né in contestazione tra persone fisiche e persone giuridiche, oppure in commistione tra diritti di proprietà e diritti di godimento; pone il divieto di intestazioni fittizie; prevede che ogni variazione nell'intestazione di un veicolo deve essere registrata. Si prevede, inoltre, la sanzione del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.633 per chi violi tali prescrizioni.
L'articolo 8 introduce una nuova disciplina in materia di «guida accompagnata», per i minori che abbiano compiuto gli anni diciassette e siano titolari di patente A, ai quali consente di esercitarsi alla guida, con l'assistenza di un adulto.
L'articolo contiene talune disposizioni sanzionatorie. In particolare, ai sensi del comma 1-quinquies, il minore deve attenersi ai limiti di velocità indicati dall'articolo 117, comma 2, del codice (100 km/h in autostrada e 90 km/h sulle strade extraurbane) e soggiace alle sanzioni di cui

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al comma 5 dello stesso articolo (pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 e sospensione della patente da due a otto mesi). L'accompagnatore è responsabile in solido con il genitore o con il rappresentante legale del minore. Il comma 1-sexies prevede la revisione della patente a carico del minore, se commette violazioni per le quali sono previste le sanzioni di cui agli articoli 218 e 219 del codice (sospensione e revoca della patente). In caso di esito negativo della procedura di revisione, viene conseguentemente revocata l'autorizzazione alla guida accompagnata. Il comma 1-septies dispone, per la guida da parte del minore autorizzato senza la presenza dell'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a 1.559 ed il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.
L'articolo 12 interviene sull'articolo 126-bis del codice, che disciplina l'istituto della patente a punti.
Il comma 1 modifica il comma 6 dell'articolo 126-bis, ai sensi del quale, alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica previsto dall'articolo 128 (revisione). La modifica prevede che allo stesso esame debba sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno 5 punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti.
Il comma 2 reca modifiche alla tabella allegata all'articolo 126-bis anche per ragioni di coordinamento formale, rispetto alle modifiche introdotte nel testo. In particolare: riduce la decurtazione dei punti per le infrazioni meno gravi di cui all'articolo 142 (velocità dei veicoli); aumenta la decurtazione dei punti per le infrazioni di cui all'articolo 174 (durata della guida di autoveicoli adibiti al trasporto); sopprime la decurtazione di 10 punti per la violazione di cui all'articolo 176, comma 19 (inversione di marcia o marcia in senso opposto a quello consentito, se effettuate sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli delle autostrade e delle strade extraurbane principali); aumenta la decurtazione dei punti per le infrazioni di cui all'articolo 178 (documenti di viaggio per trasporti professionali); introduce una decurtazione di 2 punti per chi, non essendo autorizzato, utilizzi le strutture predisposte per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide; aumenta la decurtazione conseguente alle violazioni dell'articolo 191 (comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni).
L'articolo 13 modifica l'articolo 128 del codice della strada, che disciplina le procedure di revisione della patente. Segnatamente, si aggiunge il riferimento alle ipotesi previste dall'articolo 186 - guida in stato di ebbrezza - fra quelle che prevedono la facoltà del prefetto di disporre la visita medica. Inoltre, si prevedono due nuove ipotesi nelle quali la revisione della patente diviene obbligatoria: quando il conducente sia coinvolto in un incidente e a suo carico sia stata constatata la violazione di una delle disposizioni del codice da cui consegue, come sanzione amministrativa accessoria, la sospensione della patente; quando il conducente sia un minore di 18 anni, titolare di patente A, e sia autore materiale di una violazione che comporta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
Il comma 1, lettera c), stabilisce, per coloro che non si sottopongano agli accertamenti previsti, la sospensione della patente fino al superamento con esito positivo degli accertamenti. La sospensione decorre automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine fissato per effettuare la revisione, senza necessità che sia emesso un ulteriore provvedimento. A coloro che circolano nel periodo di sospensione della patente a tempo indeterminato si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 a 624 euro e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, di cui all'articolo 219 del codice. Le stesse sanzioni si applicano a chi sia stato

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dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, in seguito agli accertamenti sanitari effettuati ai sensi dei commi da 1 a 1-quinquies dell'articolo 128.
L'articolo 14 introduce norme relative alla conversione delle patenti rilasciate da Stati esteri.
In particolare si modifica il comma 6 dell'articolo 136 del codice della strada, prevedendo che a coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116, commi 13 (ammenda da euro 2.257 a euro 9.032 e, in caso di reiterazione del reato nel biennio, arresto fino ad un anno) e 18 (fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, confisca amministrativa).
Si introduce, poi, un nuovo comma 6-bis, con il quale si prevede che, a coloro i quali, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con certificato di abilitazione professionale, carta di qualificazione del conducente o altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 116. Tali commi prevedono, rispettivamente, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni.
L'articolo 15 novella l'articolo 142 del codice, in materia di velocità dei veicoli.
Il comma 1, lettera a) consente agli enti proprietari o concessionari delle autostrade di elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h. La norma in esame stabilisce che la possibilità di elevare il limite di velocità sia subordinata, tra l'altro, alla dotazione di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati (cosiddetto tutor).
La lettera c) eleva la sanzione amministrativa per chi supera di oltre 40 km/h, ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità. La sanzione attualmente prevista va da un minimo di 370 euro a un massimo di 1.458 euro, mentre la disposizione in commento prevede un minimo di 500 euro e un massimo di 2.000 euro. Per la stessa fattispecie è inoltre elevata la durata del periodo di sospensione della patente di guida, prevista come sanzione accessoria, portandola dall'attuale durata compresa tra uno e tre mesi a una durata compresa tra tre e sei mesi.
La lettera d), eleva la sanzione amministrativa per chi supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità. La sanzione attualmente prevista va da un minimo di 500 euro a un massimo di 2.000 euro, mentre la disposizione in commento prevede un minimo di 779 euro e un massimo di 3.119 euro.
La lettera e) preclude ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, che effettuano servizi di polizia stradale nell'ambito del territorio di competenza, l'accertamento di violazioni ai limiti massimi di velocità mediante apparecchi, sistemi di rilevamento della velocità, dispositivi o mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni, limitatamente alle autostrade e alle strade extraurbane principali.
L'articolo 17 modifica, per i motoveicoli e i ciclomotori, le sanzioni previste per la violazione delle norme in materia di divieto di sosta e di fermata. Tale violazione prevede attualmente il pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. Gli importi vengono confermati per i conducenti di autoveicoli, mentre per i conducenti di motoveicoli e ciclomotori si prevede un minimo di 38 euro e un massimo di 155 euro. Viene inoltre ridotta, per le stesse categorie di utenti, la sanzione pecuniaria derivante dalla violazione dei divieti di cui al comma 2 dello stesso articolo 158 (ad esempio: sosta allo sbocco dei passi carrabili o nelle aree pedonali urbane): l'importo attuale - da 38 a 155 euro - viene portato a 23 euro nel minimo a 92 nel massimo.

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L'articolo 21 modifica - anche in attuazione di norme comunitarie - la disciplina dettata dagli articoli 174, 176, 178 e 179 del codice della strada in materia di autotrasporto, con riferimento alla durata della guida, periodi di riposo, registri di servizio degli autoveicoli adibiti al trasporto, e introduce misure sanzionatorie più rigorose per infrazioni commesse da conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose.
L'articolo 22 interviene sulle disposizioni che sanzionano la guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche, contenute all'articolo 186 del codice della strada.
Il testo vigente prevede, al comma 1, il divieto di guidare in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche, mentre, al comma 2, indica le sanzioni riferite all'accertamento del tasso alcolemico, secondo tre fasce di crescente gravità: da 0,5 a 0,8 grammi per litro, da 0,8 a1,5 grammi per litro e oltre 1,5 grammi per litro.
Il comma 1, lettera a) modifica il comma 2 dell'articolo 186, che reca le sanzioni per chi chiunque guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolico compreso fra 0,5 e 0,8 grammi per litro, prevedendo l'ammenda da euro 500 a euro 2000. La disposizione in esame, in particolare, sostituisce la «ammenda» con la seguente: «sanzione amministrativa pecuniaria».
La lettera b) reca alcune modifiche alla disciplina sanzionatoria prevista per il caso in cui sia stato accertato un tasso alcolico superiore a 1,5 grammi per litro: viene aumentata la pena prevista dal comma 2, lettera c), per tale ipotesi, elevando il minimo dell'arresto dagli attuali tre mesi a sei mesi, mentre il massimo resta fissato a un anno.
Vengono soppressi gli ultimi due periodi della lettera c), che prevedono la possibilità di affidare in custodia al proprietario il veicolo sottoposto a sequestro, e sostituiti con una disposizione che prevede per il sequestro l'applicazione dell'articolo 224-ter.
Si prevede inoltre il raddoppio della sospensione della patente qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
La lettera c) prevede la sostituzione del comma 2-bis dell'articolo 186, che disciplina il raddoppio delle pene e il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni per il caso in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente stradale. Il nuovo comma 2-bis, nel disciplinare l'ipotesi dell'incidente determinato da soggetto in stato di ebbrezza: conferma il raddoppio delle pene; eleva a 180 giorni la durata del fermo amministrativo; prevede la revoca della patente per il conducente che abbia provocato l'incidente stradale, quando sia stato riscontrato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro; prevede l'applicazione dell'articolo 223 per il ritiro e la sospensione provvisoria della patente; dispone inoltre che sia fatta salva l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'articolo 222.
Infine, la lettera d) modifica il comma 5 dell'articolo 186, prevedendo che la certificazione relativa agli accertamenti del tasso alcolemico sui soggetti coinvolti in incidenti stradali venga trasmessa al prefetto per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Il comma 2 dell'articolo 22 introduce un nuovo articolo 186-bis, che stabilisce un divieto assoluto di guida dopo avere assunto bevande alcoliche per i conducenti di età inferiore a 21 anni e per chi esercita professionalmente attività di trasporto.
Il comma 2 del nuovo articolo 186-bis prevede che, ove a carico dei soggetti sopra indicati sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 grammi per litro, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso il conducente abbia provocato un incidente.
Il comma 3 del nuovo articolo 186-bis prevede che, se i soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo commettono uno dei reati di cui all'articolo 186, comma 2, le relative pene e la durata della sospensione della patente sono aumentate da un

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terzo alla metà. Occorre sostituire la parole «reati» e «pene» con le parole «illeciti» e»sanzione», in quanto la lettera a) del comma 2 dell'articolo 186 è stata trasformata in una sanzione amministrativa pecuniaria. Il successivo comma 4 del nuovo articolo 186-bis disciplina il concorso di circostanze attenuanti con le aggravanti di cui al comma 3, stabilendo che le prime non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle seconde.
Il comma 5 del nuovo articolo 186-bis prevede una specifica disciplina della la revoca della patente in base alle varie categorie di soggetti indicati dalle lettere da a) a d) del comma 1. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla confisca del veicolo, recate dall'articolo 186, comma 2, lettera c).
Il comma 6 del nuovo articolo 186-bis rinvia a quanto previsto dai commi da 3 a 9 dell'articolo 186, relativi alle procedure per l'accertamento del tasso alcolemico. Per quanto riguarda il rifiuto dell'accertamento, si prevede l'applicazione delle pene di cui al comma 3 del nuovo articolo 186-bis, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Considerato che dal rifiuto dell'accertamento conseguono delle gravi sanzioni, potrebbe essere opportuno prevedere che al soggetto da sottoporre all'accertamento siano comunicate le conseguenze sanzionatorie connesse ad un eventuale rifiuto. Inoltre non è chiaro come possa essere determinata la sanzione in quanto viene fatto rinvio alle diverse sanzioni che l'articolo 186 prevede in relazione ai diversi tassi alcolemici. Nel caso in esame, infatti, a causa del rifiuto dell'accertamento non è possibile stabilire il tasso alcolemico. Si potrebbe prevedere la sanzione prevista per l'ipotesi più grave, incrementata ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 186-bis.
Il comma 7 del nuovo articolo 186-bis prevede, infine, che il conducente minore di anni 18 al quale sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 non possa conseguire la patente di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età, mentre il medesimo soggetto, in caso di accertamento di tasso alcolemico superiore a 0,5 non potrà conseguire la patente di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.
Il comma 3 dell'articolo 22 del provvedimento in esame apporta modifiche all'articolo 187 del codice, in materia di sanzioni per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.
La lettera a) novella il comma 1 dell'articolo 187 nei seguenti punti: il periodo di arresto minimo per chi guida nel suddetto stato di alterazione, attualmente fissato in tre mesi, è aumentato a sei mesi, fermo restando il periodo massimo di un anno; la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che consegue sempre all'accertamento del reato, è portata dall'attuale periodo compreso tra sei mesi e un anno a un periodo compreso da uno a due anni; si prevede che, se il reato è commesso dai soggetti di al comma 1 del nuovo articolo 186-bis, la durata dell'arresto e della sospensione della patente è aumentata da un terzo alla metà; la circostanza aggravante di cui al punto precedente prevale su eventuali circostanze attenuanti; la patente di guida è sempre revocata se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettera d), o in caso di recidiva nel triennio.
La lettera b) del comma 3 novella il comma 1-bis dell'articolo 187, prevedendo che, nel caso in cui il soggetto in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope provochi un incidente stradale, oltre alla confisca del veicolo, è sempre prevista la revoca della patente di guida.
L'articolo 23, comma 1, reca alcune sostanziali modifiche all'articolo 208 del codice della strada, in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
L'articolo 24 modifica l'articolo 214-bis del codice della strada, relativo all'alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca.

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Il comma 1 introduce un nuovo comma 3-ter a norma del quale i veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo possono essere assegnati in comodato agli stessi organi deputati all'espletamento dei servizi di polizia stradale che hanno effettuato il sequestro qualora ne facciano richiesta, ovvero alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che esercitano attività di assistenza sociale e socio-sanitaria. La disciplina delle modalità di attuazione della norma sopra esposta viene devoluta ad un apposito decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Il comma 3 aggiunge un nuovo articolo 214-ter, allo scopo di regolamentare la destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati.
La novella, al comma 1, stabilisce che i veicoli sequestrati per guida in stato di ebbrezza, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ovvero per guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, prioritariamente per la prevenzione al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
Ai sensi del comma 2, i veicoli sequestrati di cui sopra, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero dell'economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.
Infine, il comma 3, prescrive che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2-undecies della legge n. 575/1965 e all'articolo 301-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati
In merito a tali disposizioni, suscita delle perplessità il prevedere che possano essere assegnati in comodato agli organi deputati all'espletamento dei servizi di polizia stradale che hanno effettuato il sequestro qualora ne facciano richiesta ovvero ad altri soggetti i veicoli sequestrati a seguito di infrazioni al codice della strada, trattandosi di situazioni ben diverse da quelle in cui il bene sequestrato è lo strumento attraverso il quale si commette un reato, come, ad esempio, nel caso del contrabbando.
L'articolo 26 introduce nel corpo del Codice delle Strada un nuovo articolo 218-bis che, al comma 1, incrementa la portata della pena accessoria della sospensione della patente, qualora una violazione del codice che ne comporti l'irrogazione sia commessa da un neo-patentato nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B. In tal caso, infatti, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata per le violazioni successive.
Sulla medesima linea, il comma 2 stabilisce che le suddette disposizioni si applicano fino a cinque anni dalla data di conseguimento della patente, quando il titolare venga sanzionato con la sospensione della patente nei primi tre anni dalla data di rilascio della stessa, per una violazione che comporti la sospensione della patente di guida per un periodo superiore a tre mesi.
Infine, il comma 3 estende l'applicazione delle norme suindicate anche al titolare di patente A, quando ancora non abbia conseguito anche la patente B. Se poi la patente B viene ottenuta successivamente

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al rilascio della A, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della prima.
L'articolo 27, al comma 1, è volto a modificare l'articolo 219 del codice della strada, relativo alla revoca della patente di guida.
Con la prima modifica si prevede che il trasgressore punito con la revoca della patente non possa ottenere una patente nuova se non dopo che siano trascorsi almeno due anni (attualmente deve essere trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca).
Si prevede inoltre che non sia possibile conseguire una nuova patente prima di cinque anni, decorrenti dalla data di accertamento del reato, quando la revoca della patente sia stata comminata con riferimento alle fattispecie di cui agli articoli 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool), 186-bis (Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti con età inferiore a 21 anni e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose) e 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti).
In tema di sanzioni amministrative accessorie, il comma 2, lettera a), dell'articolo in esame, modificando l'articolo 222 del Codice, introduce una nuova ipotesi nella quale il giudice dispone la revoca della patente: si tratta dell'ipotesi in cui dalla violazione di norme del codice della strada è derivata una lesione personale colposa grave o gravissima e il soggetto che ha commesso il fatto aveva un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La lettera b) introduce un nuovo comma 2-ter all'articolo 222, il quale prescrive che nel momento in cui i reati suddetti sono commessi da soggetti in stato di ebbrezza ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche con applicazione della condizionale, deve essere sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
Il comma 3 modifica l'articolo 223 del Codice, il quale disciplina il ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato.
Il nuovo comma 1 dell'articolo 223 stabilisce che, in caso di reati per le quali sia prevista la sanzione accessoria della sospensione o revoca della patente, l'agente accertatore provvede al ritiro immediato della patente ed alla trasmissione alla prefettura del luogo in cui la violazione è stata commessa entro dieci giorni, unitamente al rapporto. Di seguito, il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, nonché all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Il nuovo comma 2 dell'articolo 223, prescrive che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di lesioni personali, omicidio colposo e recidiva (articolo 222 commi 2 e 3). In tali casi la trasmissione della patente, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto alla rilevazione del sinistro; il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente fino ad un massimo di tre mesi, nell'ipotesi di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 222, fino ad un massimo di un anno, nell'ipotesi di cui al secondo periodo, fino ad un massimo di due anni, nell'ipotesi di cui al terzo periodo, e fino ad un massimo di cinque anni, se l'omicidio colposo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

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Il comma 3 prevede che il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2.
Infine, il comma 4, consente, avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2, l'opposizione ex articolo 205 del Codice.
Il comma 4 dell'articolo in esame inserisce il nuovo articolo 224-ter per disciplinare il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato.
Al comma 1, questo nuovo articolo, prevede che nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente od organo accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni dell'articolo 213 (recante, appunto, Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa) in quanto compatibili. La copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-U.T.G. del luogo della commessa violazione.
Ai sensi del comma 2, quando si procede secondo quanto stabilito dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.
Il comma 3 prevede che, nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, l'agente od organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.
Il comma 4 dispone che, quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono divenuti irrevocabili, anche a pena sospesa, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.
Il comma 5 ammette l'opposizione innanzi all'autorità giudiziaria avverso il sequestro e il fermo amministrativo di cui sopra, ai sensi dell'articolo 205.
A norma del comma 6, la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto accerta la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
In conclusione, il comma 7 prevede che nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3.
L'articolo 30 in esame intende perseguire lo scopo di limitare l'applicazione di misure restrittive della libertà personale, indirizzando coloro che hanno commesso violazioni gravi al Codice della Strada verso attività non soltanto maggiormente rieducative per il trasgressore ma anche socialmente virtuose verso la platea degli utenti stradali.
Si prevede difatti che, piuttosto che ricorrere all'arresto nei casi previsti dagli articoli 116, 186, 186-bis e 187 del Codice, a richiesta di parte possa essere disposto in alternativa l'affidamento in prova ai

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servizi sociali (ex articolo 47 della legge n. 354 del 1975) - da individuare con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia, della solidarietà sociale e per le politiche giovanili e le attività sportive - e preferibilmente rivolti verso attività nel campo dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.
L'articolo 31 reca una disposizione che consente il recupero dei ciclomotori e dei motocicli che siano stati confiscati in seguito ad alcune violazioni amministrative (in particolare, violazione delle norme comportamentali relative al trasporto di persone, animali ed oggetti sui veicoli a motore e sull'uso protettivo del casco sui veicoli a due ruote) prima dell'entrata in vigore dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, come modificato dalla relativa legge di conversione (legge n. 286 del 2006).
Il citato decreto-legge è intervenuto eliminando la sanzione accessoria della confisca per talune violazioni amministrative e inasprendo la sanzione accessoria del fermo, ma mantenendo ferma l'applicazione della confisca per i soli casi in cui il motoveicolo sia stato usato per commettere un reato.
La modifica si rende necessaria per evitare che situazioni analoghe siano valutate in modo diverso. Infatti, in mancanza di un'espressa previsione al riguardo, e considerata l'assenza di una norma generale che preveda anche nei procedimenti sanzionatori amministrativi l'applicazione della disposizione più favorevole, i veicoli che sono stati utilizzati per commettere le violazioni amministrative di cui sopra devono essere comunque confiscati, nonostante la nuova disciplina preveda l'applicazione della sanzione accessoria meno afflittiva del fermo.
L'articolo 34 reca disposizioni volte a facilitare la conoscenza dell'effetto negativo che alcuni farmaci possono produrre alterando le percezioni di chi si trova alla guida di autoveicoli. Si segnalano, in particolare, i commi 7, 8 e 9 che prevedono sanzioni nel caso in cui i prodotti vengano distribuiti oltre i termini stabiliti e siano privi dei requisiti prescritti.
Pertanto formula una proposta di parere favorevole con condizione ed osservazioni (vedi allegato).
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.15

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 maggio 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 9.15

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
C. 2364, approvata dal Senato e petizione n. 638.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 aprile 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si è appena svolto, si è stabilito che la prossima settimana si procederà all'audizione di rappresentanti di associazioni che svolgono un'attività a tutela e sostegno delle vittime dell'usura e dell'estorsione nonché dell'ABI, mentre saranno richieste delle valutazioni sulla proposta di legge alle associazioni rappresentative della magistratura e dell'avvocatura.

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Donatella FERRANTI (PD), Angela NAPOLI (PdL) e Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL) concordano sull'opportunità di procedere a delle audizioni che consentano di acquisire dati ed elementi relativi all'applicazione concreta della legislazione volta a contrastare i fenomeni dell'usura e dell'estorsione.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Inapplicabilità e cessazione degli effetti di misure di prevenzione a seguito di sentenza irrevocabile di proscioglimento.
C. 1505 Belcastro.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 marzo 2009.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime contrarietà sulla proposta di legge in esame, che si pone in aperto contrasto con l'orientamento assunto dalla giurisprudenza, secondo cui in tema di misure di prevenzione patrimoniale, è immune da censure la decisione con cui il giudice di appello rigetti il ricorso avverso il diniego dell'istanza di revoca della misura di prevenzione - proposta a seguito di sentenza definitiva di assoluzione dal reato di associazione a delinquere ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 - in quanto, in virtù della totale autonomia dei procedimenti in questione, la pronuncia assolutoria ed irrevocabile non comporta l'automatica esclusione della pericolosità, quando la valutazione di tale requisito sia effettuata dal giudice della prevenzione in base ad elementi distinti, ancorché desumibili dai medesimi fatti storici venuti in rilievo nella sentenza.

Manlio CONTENTO (PdL), pur comprendendo le perplessità del rappresentante del Governo, invita la Commissione a tenere conto che la proposta di legge in esame parrebbe conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sul tema in oggetto. Ritiene pertanto che prima di procedere ulteriormente sarebbe opportuno approfondire tale giurisprudenza.

Donatella FERRANTI (PD) condivide le perplessità del rappresentante del Governo sul provvedimento in esame, il quale è peraltro in netto contrasto con i principi che stanno alla base delle modifiche alla disciplina delle misure di prevenzione introdotte nel disegno di legge sulla sicurezza, del quale rappresentano una delle poche parti condivise dall'opposizione.

Angela NAPOLI (PdL) dichiara di essere contraria ai principi ai quali si ispira la proposta di legge in esame in quanto, qualora dovesse essere approvata, potrebbe determinare un abbassamento del livello di guardia nella lotta contro la mafia.

Giulia BONGIORNO, presidente, prendendo atto che da parte di deputati di maggioranza ed opposizione nonché da parte del Governo è stata manifestata una sostanziale contrarietà al provvedimento in esame, ma che tuttavia occorrono degli approfondimenti, così come indicato dall'onorevole Contento, sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.
C. 1090 Vietti.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta

La seduta termina alle 9.30.