CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 maggio 2009
173.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

Mercoledì 6 maggio 2009. - Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.30.

5-00732 Miglioli: Riscatto del periodo di studi per il conseguimento degli attestati professionali.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Sandro BRANDOLINI (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, prende atto dell'impegno assunto dal rappresentante del Governo a valutare con attenzione la possibilità di individuare una soluzione di tipo normativo, che sia sostenibile dal punto di vista finanziario ed in grado di affrontare il problema descritto. Ricorda infatti che, allo stato attuale, appare discriminatorio il differente trattamento riservato - dalla legge n. 274 del 1991 - ai tecnici sanitari di radiologia medica, che, ricadendo sotto la vigenza della legge n. 1103 del 1965, non potrebbero riscattare i periodi di studio intrapresi per l'assunzione in servizio dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado. Auspica, in conclusione, che sia possibile adottare al più presto un provvedimento che risponda alle esigenze di questi seri lavoratori, molti dei quali, giunti al termine della loro carriera, richiedono di veder riconosciuto un trattamento previdenziale pari a quello previsto per altre categorie professionali.

5-01340 Lo Presti: Sul riassetto organizzativo e strutturale dell'INPS.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Giuliano CAZZOLA, presidente, cofirmatario dell'interrogazione in titolo, prende atto della risposta del rappresentante del Governo.

5-01219 Bratti: Ricongiunzione contributiva da INPDAP a INPGI per giornalisti in attività nella PA.
5-01362 Cazzola: Ricongiunzione contributiva da INPDAP a INPGI per giornalisti in attività nella PA.

Giuliano CAZZOLA, presidente, avverte che, a seguito di intese intercorse tra gli interroganti e il Governo, che ha chiesto di poter svolgere ulteriori approfondimenti sull'argomento, lo svolgimento delle interrogazioni in titolo avrà luogo in altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 maggio 2009. - Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.40.

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Legge comunitaria 2008.
Emendamenti C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere contrario).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti, rinviato nella seduta di ieri.

Giuliano CAZZOLA, presidente e relatore, ricorda di avere proposto, nella seduta di ieri, l'espressione di un parere contrario sugli emendamenti Paladini 9.3, De Biasi 9.4, Paladini 36.2 e Paladini 36.1, trasmessi dalla XIV Commissione, restando tuttavia in attesa di acquisire sull'argomento l'orientamento del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime parere conforme a quello del relatore, ribadendo l'orientamento contrario del Governo sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

Giuliano CAZZOLA, presidente e relatore, considerato l'orientamento manifestato dal rappresentante del Governo, conferma la sua proposta di parere contrario sugli emendamenti Paladini 9.3, De Biasi 9.4, Paladini 36.2 e Paladini 36.1, ricordando peraltro come - nella seduta di ieri - il deputato Porcino abbia preannunciato, a nome del suo gruppo, l'intenzione di ritirare, presso la Commissione di merito, l'emendamento Paladini 9.3.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore di esprimere parere contrario sugli emendamenti Paladini 9.3, De Biasi 9.4, Paladini 36.2 e Paladini 36.1, trasmessi dalla XIV Commissione.

Sull'ordine dei lavori.

Giuliano CAZZOLA, presidente, propone di procedere - se non vi sono obiezioni - ad un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare immediatamente all'esame in sede consultiva degli ulteriori provvedimenti iscritti nel calendario dei lavori della Commissione, per poi proseguire con i restanti punti previsti all'ordine del giorno della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005.
C. 2294 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Aldo DI BIAGIO (PdL), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione sulla ratifica ed esecuzione della Convenzione in titolo e dell'annesso Protocollo, firmati a Minsk l'11 agosto 2005, che pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Bielorussia, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso. Per quanto riguarda gli aspetti afferenti la competenza della Commissione, intende segnalare, innanzitutto, gli articoli 14 e 15, secondo i quali, in materia di redditi da professione indipendente o da lavoro subordinato, il criterio per l'imputazione della loro tassazione sta nella prevalente esplicazione dell'attività in oggetto - salve alcune specifiche eccezioni - a seconda che avvenga nello Stato di residenza o nell'altro Stato; analogamente, all'articolo

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17, i compensi per artisti e sportivi sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell'attività.
Segnala poi che, in base all'articolo 16, relativamente ai compensi corrisposti ai componenti dei consigli di amministrazione di società residenti in altro Stato contraente, ai fini dell'imposizione fiscale si fa riferimento al criterio del luogo di residenza di tale società, mentre a norma dell'articolo 18 va rilevato che le pensioni, le remunerazioni analoghe e gli eventuali trattamenti di fine rapporto sono invece imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario, fatta eccezione per le prestazioni di sicurezza sociale, per le quali vale sempre il criterio del luogo in cui si svolge l'attività da cui esse traggono origine. Sottolinea poi che, secondo l'articolo 19, gli stipendi, i salari o altre analoghe remunerazioni, nonché le pensioni, corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi sono imponibili solo in detto Stato, salvo il caso che il beneficiario sia residente nell'altro Stato o addirittura ne abbia la nazionalità, poiché allora i cespiti divengono imponibili nello Stato di residenza. Con gli articoli 20 e 21, infine, si dispone in merito all'esenzione da qualsiasi imposizione nello Stato di soggiorno per le somme ricevute da studenti ed apprendisti per far fronte alle spese di mantenimento, istruzione o formazione professionale nonché per le remunerazioni dei professori e insegnanti per scopi di insegnamento o ricerca in istituti d'istruzione riconosciuti o istituzioni mediche finanziate principalmente dal Governo.
In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento, ritiene che vi siano le condizioni per la formulazione di una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001.
C. 2362 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Aldo DI BIAGIO (PdL), relatore, fa presente che la Convenzione in titolo e l'annesso Protocollo, firmati a Lubiana l'11 settembre 2001, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Slovenia, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso: tale sistema di disposizioni pone chiarezza sul versante fiscale e patrimoniale tra i due Paesi, che assume un'importanza maggiore alla luce dell'ingresso delle istituzioni di Lubiana nel «sistema UE», evidenziando con maggiore forza la volontà da parte dei due paesi di tracciare un adeguamento ai parametri dell'Unione europea sotto il profilo economico e tributario.
Con specifico riferimento alle disposizioni di interesse della Commissione, ritiene che vadano segnalati innanzitutto gli articolo 14 e 15, in base ai quali, per ciò che concerne i redditi da professione indipendente o da lavoro subordinato, il criterio per l'imputazione della loro tassazione sta nella prevalente esplicazione dell'attività in oggetto, a seconda se avvenga nello Stato di residenza o nell'altro Stato: i redditi di cui all'articolo 14 saranno imponibili nello Stato di produzione degli stessi se il beneficiario dispone in tale Stato di una «base fissa», e solo nella misura in cui siano ad essa imputabili; i redditi di cui all'articolo 15, invece, saranno imponibili nello Stato in cui vengono prodotti, a meno che il lavoratore, tra l'altro, non soggiorni in tale Stato per un periodo complessivo non eccedente 183 giorni in un anno.

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Segnala poi che, in base all'articolo 16, relativamente ai compensi corrisposti ai componenti dei consigli di amministrazione di società residenti in altro Stato contraente, ai fini dell'imposizione fiscale si fa riferimento al criterio del luogo di residenza di tale società. In base all'articolo 18, osserva che le pensioni, le remunerazioni analoghe e gli eventuali trattamenti di fine rapporto sono invece imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario, fatta eccezione per le prestazioni di sicurezza sociale, per le quali vale sempre il criterio del luogo in cui si svolge l'attività da cui esse traggono origine. Rileva inoltre che, secondo l'articolo 19, gli stipendi, i salari o altre analoghe remunerazioni, nonché le pensioni, corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi sono imponibili solo in detto Stato, salvo il caso che il beneficiario sia residente nell'altro Stato o addirittura ne abbia la nazionalità, poiché allora i cespiti divengono imponibili nello Stato di residenza. Osserva infine che, con gli articoli 20 e 21, si dispone in merito all'esenzione da qualsiasi imposizione nello Stato di soggiorno per le somme ricevute da studenti ed apprendisti per far fronte alle spese di mantenimento, istruzione o formazione professionale nonché per le remunerazioni dei professori e insegnanti per scopi di insegnamento o ricerca in istituti d'istruzione riconosciuti o istituzioni mediche finanziate principalmente dal Governo.
In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento, ritiene che vi siano le condizioni per la formulazione di una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio, il 7 e il 10 marzo 2003.
C. 2363 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Aldo DI BIAGIO (PdL), relatore, fa presente che l'Accordo in esame e l'annesso Protocollo, firmati a Roma il 29 ottobre 1999, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Croazia, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso. Rileva che tale impianto normativo rappresenta una cornice certamente non trascurabile entro la quale è possibile tratteggiare una accelerazione del percorso di integrazione economica e politica che il Governo di Zagabria sta percorrendo in questi mesi, proiettato verso la piena adesione all'Unione europea: la chiarezza normativa sul versante della doppia imposizione fiscale tra l'Italia e la Croazia rappresenterebbe il preambolo per l'intensificazione delle relazioni commerciali ed economiche tra i due paesi ed un rafforzamento per l'intero sistema delle relazioni bilaterali tra Stati molto vicini, non soltanto in termini geografici, ma anche economici e culturali. Osserva, infatti, che la ratio di questa tipologia di accordi internazionali è quella di evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici e giuridici che, se non limitata, arrecherebbe un notevole aggravio a chi opera su un piano transnazionale.
Per quanto concerne, poi, i profili di più diretto interesse della XI Commissione, intende sottolineare, innanzitutto, l'articolo 15, in virtù del quale il criterio per l'imputazione della tassazione dei redditi da lavoro subordinato sta nella prevalente esplicazione della prestazione lavorativa in oggetto, se nello Stato di residenza o nell'altro Stato (come del resto è previsto, seppur con alcune differenze,

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anche nell'articolo 14 per le professioni indipendenti), salvo alcune eccezioni tassativamente indicate (per esempio, un periodo di soggiorno nello Stato non di residenza che non ecceda i 183 giorni in un anno), in presenza delle quali si applica comunque l'imposizione dello Stato di residenza. Segnala poi l'articolo 17, secondo il quale i compensi per artisti e sportivi sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell'attività, nonché l'articolo 18, in base al quale le pensioni, le remunerazioni analoghe e gli eventuali trattamenti di fine rapporto sono invece imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario, con un'eccezione prevista al comma 2, in ordine alle prestazioni di sicurezza sociale, che sono sempre imponibili solo nello Stato nel cui territorio si è svolta l'attività da cui traggono origine, al fine di evitare pratiche di elusione delle imposte. Osserva inoltre che l'articolo 19 prevede che gli stipendi, i salari o altre analoghe remunerazioni, nonché le pensioni, corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi sono imponibili solo in detto Stato, salvo il caso che il beneficiario sia residente nell'altro Stato o addirittura ne abbia la nazionalità, poiché allora i cespiti divengono imponibili nello Stato di residenza.
In conclusione, preso atto del contenuto delle norme di interesse e vista l'importanza strategica di tale ratifica, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo della XI Commissione. Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Testo unificato C. 44 e abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola PELINO (PdL), relatore, osserva che la IX Commissione ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere, il testo unificato di numerose proposte di legge in materia di sicurezza stradale, come risultante al termine degli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente. Fa presente che la finalità principale del testo unificato è, in sostanza, quella di introdurre una serie di modifiche al Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza della circolazione e rimodulare le sanzioni per le violazioni dei principi in materia di conduzione di veicoli, garantire una disciplina organica e funzionale dei permessi di guida, assicurare una manutenzione normativa delle disposizioni che presidiano la circolazione stradale, molte delle quali ormai superate; il provvedimento, inoltre, reca norme per il miglioramento e l'ammodernamento delle infrastrutture stradali, nonché per il rafforzamento dei controlli e degli accertamenti.
Con riferimento alle parti del testo unificato di più diretto interesse della XI Commissione, segnala le seguenti disposizioni: l'articolo 10, comma 5, lettera g), che introduce una specifica modifica all'articolo 123 del Codice della strada, diretta a prevedere i casi e le fattispecie per le quali la provincia territorialmente competente può procedere - nei confronti dei soggetti abilitati - alla sospensione dello svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti ed istruttori delle «scuole guida», in presenza di carenza dei requisiti richiesti; l'articolo 23, comma 1, lettera d), che apporta alcune modifiche all'articolo 208 del Codice della strada - in materia di utilizzo da parte degli enti locali dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme di sicurezza stradale - nel cui ambito si prevede, tra l'altro, che una quota di tali proventi possa anche essere destinata dai citati enti locali ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e flessibile, finalizzate alla sicurezza urbana e stradale.

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Considerate, quindi, le limitate parti di competenza della XI Commissione, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) esprime perplessità sulla parte del provvedimento che novella il comma 2-bis dell'articolo 117, relativo alle limitazioni alla guida per i titolari di patente da meno di un anno. Rileva che si tratta di una disposizione che, pur non rientrando nella competenza della XI Commissione, riveste particolare importanza, in quanto, prevedendo limitazioni alla guida assai restrittive nei confronti dei neopatentati, rischia di aumentare i pericoli connessi alla normale circolazione di tutti gli altri autoveicoli, specie nelle tratte autostradali. Trattandosi, a suo avviso, di una disposizione che contrasta con quelle stesse esigenze di sicurezza alle quali si intende far fronte con il provvedimento in esame, chiede al relatore di valutare la possibilità di inserire nella sua proposta di parere uno specifico rilievo da indirizzare alla Commissione di merito, al fine di sollecitare una modifica al riguardo. In proposito, ritiene infatti che sarebbe più appropriato prevedere efficaci misure di prevenzione, volte ad introdurre controlli più ferrei in situazioni di maggiore rischio.

Giuliano CAZZOLA, presidente, fa notare che sul testo in esame, presso la IX Commissione, sembrerebbe registrarsi una sostanziale condivisione dei gruppi, che lascerebbe pensare al raggiungimento di un accordo in vista della sua possibile approvazione in sede legislativa. Per tale motivo e poiché, inoltre, la questione testé posta non rientra nella competenza della XI Commissione, riterrebbe più opportuno rimettere ai componenti della Commissione di merito le scelte sul contenuto del provvedimento e le decisioni sull'iter parlamentare più idoneo da intraprendere, ai fini della sollecita approvazione di un provvedimento che appare unanimemente condiviso.

Ivano MIGLIOLI (PD), preso atto positivamente delle considerazioni testé svolte dal presidente, ritiene che la questione sollevata dal deputato Fedriga, non incidendo su aspetti di diretto interesse per la XI Commissione, debba essere esaminata nell'ambito Commissione di merito, presso la quale sembrerebbe, tra l'altro, profilarsi un accordo tra i gruppi in vista del trasferimento del provvedimento alla sede legislativa. Nel ritenere che qualsiasi valutazione nel merito di tale specifica problematica vada rinviata a quella sede e giudicando altresì condivisibili le osservazioni espresse dal relatore con riferimento ai punti del provvedimento attinenti alle materie di competenza, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonino FOTI (PdL), nel dichiarare di condividere le osservazioni formulate dal deputato Miglioli, intende testimoniare - in qualità di componente anche della IX Commissione - il clima di grande collaborazione instauratosi nella Commissione di merito relativamente all'esame del provvedimento, sul quale, inoltre, sembrerebbe essere stata raggiunta un'intesa di massima tra i gruppi circa la possibilità di richiederne il trasferimento alla sede legislativa, che ne faciliterebbe notevolmente la sollecita approvazione.

Donella MATTESINI (PD), pur prendendo atto positivamente del clima di dialogo registratosi sul provvedimento in esame, intende rilevare una contraddizione tra le misure da questo recate e le altre norme contenute nel disegno di legge sulla sicurezza pubblica, attualmente all'esame dell'Assemblea, in particolare per quanto attiene alle sanzioni previste in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti. Dichiara, pertanto, di non comprendere come tali disposizioni possano continuare ad essere presenti nel citato disegno di legge e, contestualmente, possano anche essere inserite, con una diversa formulazione, nell'ambito della proposta normativa in esame presso la IX Commissione.

Giuliano CAZZOLA, presidente, ritiene di associarsi ai dubbi espressi dal deputato

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Mattesini, giudicando ragionevole la questione testé posta, in ordine alla quale, tuttavia, non può far altro che rimettersi alla decisione degli organi competenti e alle opportune valutazioni politiche che saranno espresse sul punto dai gruppi parlamentari e dal Governo, ai quali, del resto, il problema sembrerebbe essere già noto, dal momento che, secondo notizie acquisite per le vie brevi, sembrerebbe essere stata già avviata una proficua discussione in vista della possibile espunzione delle norme in questione dal testo del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica.

Antonino FOTI (PdL), intervenendo per una ulteriore precisazione, giudica, oltre che auspicabile, anche molto probabile - sulla base di notizie apprese a seguito di incontri informali - che le norme inserite nel disegno di legge in materia di sicurezza siano espunte da quel testo, per essere eventualmente recuperate nell'ambito del provvedimento in esame.

Paola PELINO (PdL), relatore, pur giudicando condivisibili le ragioni esposte dai deputati intervenuti, ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei membri della Commissione sui temi di suo specifico interesse: si tratta di disposizioni, pienamente condivisibili, che intervengono in materia di disciplina delle scuole di formazione e di utilizzo da parte degli enti locali dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme di sicurezza stradale, nel cui ambito, tra l'altro, si prevede che una quota di tali proventi possa anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto finalizzate alla sicurezza urbana e stradale. Per tali motivi, ribadisce la sua proposta di parere favorevole, raccomandandone l'approvazione da parte della Commissione.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 maggio 2009. - Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 15.10.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
C. 344 Bellotti.

(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 marzo 2009.

Giuliano CAZZOLA, presidente, ricorda che la Commissione ha svolto, nelle scorse settimane, un rapido ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'esame della proposta di legge in titolo, al termine delle quali si è convenuto di riprendere l'esame in sede referente del provvedimento.

Aldo DI BIAGIO (PdL), relatore, ritiene opportuno sollecitare la nomina di un Comitato ristretto per l'esame e l'ulteriore miglioramento del testo della proposta di legge, inclusivo di eventuali modifiche che potranno derivare in virtù degli importanti contributi che sono stati proposti dalle associazioni ascoltate, in via informale, dalla Commissione. Fa presente che in tale opportuna sede si potranno anche superare i limiti eventualmente sottolineati nelle audizioni informali, affrontando i punti poco chiari della proposta ed eventualmente arricchendo gli aspetti particolarmente degni di nota. Ricorda che l'obiettivo primario del provvedimento rimane quello di garantire la definizione di un quadro normativo nazionale che consenta di disciplinare lo svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche, dettando la relativa normativa di principio ed individuando gli obblighi posti in capo agli operatori e alle imprese del settore. Osserva, inoltre, che l'assenza di una normativa

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chiara ed unica a livello nazionale andrebbe inevitabilmente a complicare anche le relazioni economiche e commerciali con i competitor delle aziende italiane in Europa, dal momento che buona parte degli Stati dell'Unione europea ha già provveduto a tracciare una normativa in tal senso.
Ritiene, in conclusione, che l'ipotesi preferibile per garantire una efficace prosecuzione dell'esame del provvedimento in titolo sia rappresentata dalla costituzione di un Comitato ristretto per l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria legislativa.

Giuliano CAZZOLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, propone di nominare - secondo quanto prospettato dal relatore - un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa sul provvedimento in titolo.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base della designazione dei gruppi.

Giuliano CAZZOLA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri.
C. 717 Fedi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 marzo 2009.

Giuliano CAZZOLA, presidente, comunica che - a seguito dell'incarico informale conferitogli dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi - il relatore ha svolto, nei giorni scorsi, taluni incontri con organizzazioni interessate dal provvedimento in titolo. Fa pertanto presente che, in esito a tali incontri, lo stesso relatore ha presentato una documentazione finalizzata a fare il punto sugli elementi conoscitivi emersi, che è a disposizione della Commissione.

Alessia Maria MOSCA (PD), nel ricordare che sul testo del provvedimento l'orientamento del suo gruppo è improntato ad uno spirito di massima collaborazione e di condivisione, non essendovi particolari rilievi critici da formulare in ordine al suo articolato, evidenzia la necessità di procedere con sollecitudine nell'esame della proposta di legge, al fine di completarne al più presto il percorso di approvazione. Si tratta, a suo avviso, di porre fine ad una situazione di discriminazione - in materia di contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale - determinatasi a sfavore di determinate categorie di personale dipendente del Ministero degli affari esteri, in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero. Ritiene che la strada individuata con il provvedimento in esame sia facilmente percorribile, atteso che le misure da esso recate vengono ad incidere su un numero circoscritto di soggetti, non superiore alle mille unità, non comportando oneri particolari.

Lucia CODURELLI (PD) ricorda che nelle precedenti sedute aveva rivolto al relatore un invito a valutare con attenzione anche i profili di merito che emergono da altre proposte di legge assegnate alla Commissione (di iniziativa dei deputati Fedi e Lenzi), che - senza alcun intendimento dilatorio - potrebbero contribuire a rendere ancor più condiviso il percorso di approvazione di una eventuale normativa nella materia. A tal fine, auspica che il relatore sia nelle condizioni di fornire eventuali chiarimenti in ordine al possibile abbinamento dei richiamati progetti di legge con la proposta di legge in esame.

Aldo DI BIAGIO (PdL), relatore, pur dichiarandosi disponibile a valutare eventuali ipotesi di abbinamento, ritiene che le proposte di legge testé evocate - che

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sembrerebbero essere le proposte di legge nn. 871 e 1963 - appaiono di una portata significativamente più ampia, mentre risulta quanto mai avvertita la soluzione rapida del problema sotteso al provvedimento in esame, peraltro sottoscritto da rappresentanti di diversi gruppi parlamentari, che potrebbe consentire l'esercizio di fondamentali diritti sindacali da parte di particolari categorie di personale a contratto regolato dalla «legge locale». A sostegno di tale riflessione, quindi, oltre ad apprezzare il consenso generalizzato che sembra potersi registrare da parte dei gruppi (e ringraziando, a questo fine, il deputato Mosca per il contributo fornito), illustra sinteticamente gli elementi emersi nel corso degli incontri svolti con diverse organizzazioni sindacali interessate al buon esito del provvedimento in titolo, il cui contenuto è riportato nella documentazione consegnata alla presidenza della Commissione.

Giuliano CAZZOLA, presidente, alla luce delle questioni emerse nel dibattito odierno, intende precisare che risultano assegnate alla Commissione alcune proposte di legge (si riferisce, in particolare, alle proposte di legge n. 871, a prima firma del deputato Fedi, e n. 1963, a prima firma del deputato Lenzi) che, pur avendo un contenuto parzialmente assimilabile a quello recato dal progetto di legge in esame, presentano in realtà un ambito di intervento molto più ampio, che si spinge sino all'inquadramento del personale interessato. Al riguardo, nel fare presente che - in tal caso - vi potrebbe essere il rischio di allargare in misura eccessiva il campo della disciplina normativa sulla materia, osserva peraltro che il contenuto delle richiamate proposte legislative non è tale da consentire alla presidenza di disporre un abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, dovendosi eventualmente prevedere una apposita deliberazione in tal senso della Commissione.
Per tali ragioni, considerato anche il complesso delle questioni poste, ritiene che il relatore possa assumere il compito di effettuare, nei prossimi giorni, una rapida valutazione del contenuto di merito e dell'eventuale onerosità delle proposte di legge più volte citate, riferendo alla Commissione - nella prossima settimana - gli esiti di tale valutazione e proponendo le conseguenti modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento in titolo.

Aldo DI BIAGIO (PdL), relatore, si dichiara pienamente disponibile ad approfondire le questioni poste nel dibattito odierno, riservandosi di proporre alla Commissione, nella prossima settimana, le più idonee indicazioni circa il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

Giuliano CAZZOLA, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.
C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL), relatore, osserva preliminarmente che da anni i lavoratori dello spettacolo attendono interventi organici di riordino della previdenza e dell'assistenza del settore, che è privo di qualsiasi ammortizzatore sociale e rete protettiva: lo stato occupazionale di questi lavoratori è contraddistinto per lo più da atipicità, precarietà ed effettiva mancanza di adeguato riconoscimento professionale, contrattuale, salariale e previdenziale, e le dimensioni di questa condizione esistenziale, oltre che professionale, sono molto rilevanti, poiché investono un numero di lavoratori che, ad una attenta analisi, superano di molto quelli impiegati in altri più tradizionali comparti dell'economia interna. Fa presente che, per il settore dello spettacolo, le stime indicano che sono più di 500 mila gli

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addetti ai lavori, di cui, secondo i dati relativi all'occupazione e alle retribuzioni dei lavoratori dello spettacolo dell'ENPALS, riferiti all'anno 2008, solo 267 mila risultano versare in modo discontinuo contributi. Infatti, andando ad analizzare meglio questi dati, emerge che, su 120 giornate lavorative necessarie a maturare l'anno contributivo, le giornate medie risultano essere pari a 36, quindi molto al di sotto del minimo necessario per ottenere una pensione, per non parlare poi del livello delle retribuzioni. Ritiene che i dati ENPALS siano molto eloquenti anche su questo punto: più del 75 per cento degli assicurati del settore spettacolo, infatti, risulta al di sotto dei parametri vitali.
Sottolinea, quindi, che le proposte di legge in esame rispondono alla necessità di rivedere il sistema di welfare di una popolazione lavorativa che opera in un ambito per sua natura precario, in quanto caratterizzato da prestazioni ad alto contenuto creativo e soggette alla volubilità del pubblico ed a cambiamenti, anche quotidiani, di condizioni lavorative che comportano livelli elevati di stress. Quindi, ritiene che occorra costruire un welfare su misura, fatto di risposte mirate alle esigenze di una professione che si presenta come un lavoro autonomo e subordinato allo stesso tempo e, pertanto, come un lavoro in cui si è obbligati a rispettare sia i doveri fiscali dei lavoratori autonomi sia gli oneri previdenziali dei lavoratori dipendenti, senza però poter usufruire degli incentivi fiscali dei lavoratori autonomi e dei diritti previdenziali dei lavoratori subordinati. Per costruire questo nuovo welfare, occorre - a suo avviso - ammodernare la legislazione attuale che, dal collocamento alla previdenza, risale ad oltre mezzo secolo fa e, dunque, non è più adeguato al mutato contesto lavorativo: occorre quindi estendere ai lavoratori dello spettacolo quelle tutele di cui ora sono sprovvisti quali, appunto, l'indennità di disoccupazione, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la contribuzione volontaria per la pensione e la detraibilità dei costi della professione.
Passando alle singole proposte di legge, fa presente che le illustrerà congiuntamente, evidenziando, laddove sarà necessario, le eventuali differenze; precisa inoltre che le proposte di legge n. 762 e n. 2112 sono sostanzialmente identiche. Segnala, quindi, che l'articolo 1 delle tre proposte in esame reca disposizioni volte ad estendere la tutela assicurativa ai lavoratori dello spettacolo, trattenimento e svago individuando (al comma 1 dell'articolo 1) nelle categorie raggruppate i soggetti beneficiari dell'estensione di tali tutele. Ricorda che, in base alla normativa vigente, i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, sono raggruppati nei tre seguenti gruppi principali: a) lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli; b) lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al precedente raggruppamento; c) lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Osserva che le proposte di legge intervengono ad estendere le tutele esclusivamente alle sopraindicate categorie a) e b), in quanto lavoratori che svolgono la propria attività - sia che abbiano rapporti di lavoro di natura autonoma che subordinata - in modo saltuario, intermittente, differenziato nei tempi e nei luoghi. Le proposte di legge nn. 762 e 2112, inoltre, allo stesso comma 1, individuano gli ambiti in cui l'attività dei richiamati soggetti si può svolgere. In particolare, le attività richiamate devono essere rivolte alla crescita culturale delle persone, al loro tempo libero, all'intrattenimento e allo svago. Tali attività, inoltre, possono avere luogo con o senza presenza di pubblico, ma sono comunque destinate ad un pubblico o ad un committente e sono rese disponibili con ogni forma di rappresentazione e con la fissazione su ogni supporto tecnico disponibile, al fine di consentire ai destinatari di accedervi nei modi e nei luoghi scelti individualmente.

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Osserva che con il comma 2, articolo 1, delle tre proposte in esame, si provvede ad estendere l'assicurazione contro la disoccupazione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, anche, appunto, al personale artistico, teatrale e cinematografico, ricordando come il citato articolo 7 dispone, al comma 3, che l'assicurazione contro la disoccupazione (di cui all'articolo 37 del regio decreto-legge 1827 del 1935) è estesa, anche ai lavoratori di cui all'articolo 40, numeri 8o e 9o (lavoratori occasionali e lavoratori occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiano annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi), del regio decreto-legge stesso. Anche se il personale artistico, teatrale e cinematografico può essere assimilato ai lavoratori ai numeri 8o e 9o dell'articolo 40 del regio decreto-legge 1827 del 1935 - in quanto svolgono lavori che si compiono occasionalmente e molto spesso in periodi dell'anno inferiori ai sei mesi - sono esplicitamente esclusi dalla stessa norma (al n. 5o dell'articolo 40 del regio decreto-legge 1827 del 1935) dall'assicurazione contro la disoccupazione e quindi dal relativo trattamento. Considerando che i lavoratori occasionali e stagionali hanno diritto (ai sensi del sopracitato articolo 7, comma 3, del decreto-legge 86 del 1988) all'indennità per un numero di giornate pari a quelle lavorate, l'esclusione dei lavoratori dello spettacolo risulta essere, a suo giudizio, una palese ingiustizia: per questo, le proposte in esame intervengono per ovviare a tale lacuna.
Fa notare che il successivo comma 3 estende ai richiamati lavoratori anche l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, mentre la sola proposta di legge n. 1550 prevede, al comma 4 dell'articolo 1, la possibilità per i lavoratori che non raggiungano le 120 giornate di prestazione annue ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione, di effettuare versamenti volontari dei contributi mancanti per raggiungere tale quota. Inoltre, rileva che i contributi versati all'ENPALS e all'INPS sono ricongiungibili, ai sensi della normativa vigente, utilizzando coefficienti di trasformazione tali da equiparare i diversi criteri di annualità contributiva in vigore nei due enti, ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione. Le modalità di attuazione delle disposizioni dell'articolo in esame sono disciplinate - entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - con regolamento adottato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei prestatori e dei datori di lavoro del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago. Si prevede, inoltre, che lo schema di regolamento sia sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Sottolinea poi che la sola proposta di legge n. 1550, all'articolo 2, reca alcune modifiche concernenti i requisiti anagrafici ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione per le categorie dei ballerini e dei tersicorei. In particolare, si prevede: la diminuzione dell'età anagrafica richiesta ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione per i lavoratori dello spettacolo, appunto appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, che passa a 45 anni per gli uomini (in luogo degli attuali 52) e a 42 anni per le donne (in luogo degli attuali 47); per i ballerini e tersicorei, iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 1995, la riduzione del numero di anni necessari a far scattare l'anno contributivo, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile. Con la nuova proposta, dunque, scatta un anno contributivo in più ogni tre di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche (in luogo degli attuali quattro), fino ad un massimo di sette anni contributivi abbuonati (in luogo degli attuali cinque).
Osserva inoltre che l'articolo 3 delle proposte in esame prevede le modalità di

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individuazione delle tipologie di spese deducibili ai fini della determinazione della retribuzione imponibili. In particolare, il comma 1 stabilisce che, ai fini della determinazione della retribuzione imponibile dei lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono riconosciute le deduzioni relative a: costi di ammortamento per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche; spese per mezzi di trasporto, vitto e alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate. Il successivo comma 2 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi, sentite le organizzazioni sindacali del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, l'individuazione delle tipologie di spese per le quali sono riconosciute le deduzioni di cui al precedente comma.
Segnala quindi che l'articolo 2, comma 1, delle proposte di legge nn. 762 e 2112 e l'articolo 4, comma 1, della proposta di legge n. 1550 prevedono la regolamentazione del rapporto di lavoro tramite un apposito foglio d'ingaggio. Il foglio d'ingaggio si configura come un contratto di scrittura privata e deve prioritariamente indicare, prendendo come riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro nel settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico, comprensivo dell'eventuale periodo di prova, gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. La proposta di legge n. 1550 (al comma 3 dell'articolo 4) prevede inoltre un apposito provvedimento cui demandare le modalità di attuazione del foglio di ingaggio e il termine entro il quale tale provvedimento deve essere emanato. Inoltre, il comma 2 dell'articolo 4 della medesima proposta normativa dispone la possibilità di stipulare il foglio d'ingaggio, con il consenso del lavoratore, in deroga alle disposizioni concernenti il contratto a termine, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
Fa notare che la sola proposta di legge n. 1550, all'articolo 5, individua la figura dell'agente di spettacolo, disciplinandone i compiti, segnalando che gli artisti hanno percorsi professionali solitamente assai frammentati e discontinui e quindi hanno bisogno di essere continuamente presenti sul mercato del lavoro, necessitando di una continua promozione della propria immagine, professionalità e creatività. In questa situazione, è prassi ormai consolidata affidarsi alla figura dell'agente o consulente artistico. In particolare, il comma 1 individua l'agente di spettacolo come la figura professionale di cui possano avvalersi i lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago per l'organizzazione del loro lavoro, a livello nazionale e internazionale. Il successivo comma 2 disciplina i compiti dell'agente di spettacolo, disponendo, più specificamente, che l'agente di spettacolo svolge, nel rispetto delle norme vigenti in materia di collocamento dei lavoratori dello spettacolo, opera di assistenza, organizzazione, produzione, gestione, consulenza, tutela e rappresentanza in favore dei richiamati lavoratori. Infine, il comma 3, modificando il comma 2 dell'articolo 205 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, inserisce le agenzie dello spettacolo tra le agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari, le quali sono formate da imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta. Per quanto attiene a tal articolo, relativo alla figura dell'agente dello spettacolo, ritiene opportuno segnalare che attualmente sono all'esame presso la VII Commissione una serie di proposte di legge (A.C. 136 e abbinate) in materia di riforma dello spettacolo dal vivo, tra le quali alcune prevedono disposizioni concernenti il riconoscimento e la disciplina della professione di agente per lo spettacolo, istituendone, tra l'altro, anche il registro nazionale e regionale. A suo avviso, sarebbe il caso, essendo questa materia di diretta competenza della

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XI Commissione, di valutare l'opportunità di un coordinamento tra le rispettive disposizioni.
Rileva che l'articolo 4, comma 1, delle proposte di legge nn. 762 e 2112 e l'articolo 6, comma 1, della proposta di legge n. 1550 istituiscono il registro dei lavoratori dello spettacolo (quest'ultima, peraltro, facendo riferimento al registro dei lavoratori e agenti dello spettacolo), presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in cui possono iscriversi i prestatori d'opera che svolgono le attività lavorative nel settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, e l'attività proprie dell'agente dello spettacolo, di cui all'articolo 5, comma 2, della medesima proposta di legge n. 1550. L'iscrizione a tale registro dovrebbe rappresentare un titolo preferenziale per l'attività lavorativa, in quanto attestante solamente la professionalità dei soggetti iscritti e non costituendo (ai sensi dell'articolo 4, comma 2, delle proposte di legge nn. 762 e 2112, e dell'articolo 6, comma 2, della proposta di legge n. 1550) un requisito vincolante per l'esercizio delle attività in precedenza richiamate. Si prefigura, inoltre (articolo 4, comma 3, delle proposte nn. 762 e 2112 e articolo 6, comma 3, della proposta n. 1550) un «doppio binario» ai fini dell'iscrizione al registro: uno basato su specifici titoli rilasciati da determinati istituti; l'altro basato sull'effettivo esercizio delle attività di spettacolo per un periodo temporale minimo, comprovato dall'avvenuta contribuzione. L'iscrizione al registro è riconosciuta, infatti: ai lavoratori in possesso di determinati titoli, rilasciati da istituti pubblici e privati autorizzati alla formazione artistica o professionale negli ambiti di cui al precedente articolo 1, comma 1; ai soggetti che possano dimostrare l'esercizio di tali attività, tramite la contribuzione per un numero di giornate lavorative corrispondenti almeno a due annualità contributive relative al gruppo di appartenenza, nel quadriennio antecedente la data di presentazione della domanda. Le modalità di raccolta e verifica delle richieste di iscrizione al registro vengono poi definite con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago.
Segnalato che l'articolo 7 della proposta di legge n. 1550 reca la copertura finanziaria, mentre le proposte di legge nn. 762 e 2112 non prevedono analoga norma di copertura, osserva che queste ultime due si differenziano dalla precedente anche perché presentano disposizioni fiscali in materia di musica dal vivo. L'articolo 5 della proposta di legge n. 2112, in particolare, indica i criteri per la programmazione della musica dal vivo, stabilendo l'emanazione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali entro il 30 settembre di ogni anno, di apposite linee guida per la programmazione della musica dal vivo, da finanziare tramite stanziamento di apposite risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Lo stanziamento delle risorse deve tener conto delle specificità estetico-musicali e artistiche delle opere dei diversi stili e generi musicali e, in particolare, dei seguenti criteri: programmazione di opere di musica classica per una quota pari al 70 per cento e di opere di musica contemporanea per una quota pari al 30 per cento. Le opere di musica contemporanea sono realizzate con finanziamenti pubblici; programmazione, realizzata prioritariamente con finanziamenti pubblici, di progetti multimediali e di opere teatrali contemporanei per una quota pari al 30 per cento e di opere teatrali e di balletti della tradizione locale, nazionale, europea e intercontinentale per una quota pari al 70 per cento; formazione e diffusione artistico-culturali attraverso la RAI, canale RAI Tre; quota percentuale riservata alla programmazione del settore del 30 per cento; produzione di composizioni specifiche, realizzate con finanziamenti pubblici, da commissionare ad autori di chiara

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fama internazionale e a giovani compositori italiani ed europei, mediante una selezione pubblica, per soli titoli artistici e culturali, da effettuare con cadenza annuale o biennale; incentivazione di produzioni originali e individuali scelte mediante una selezione pubblica, per soli titoli artistici e culturali, da effettuare con cadenza semestrale o annuale; promozione di progetti di formazione iniziale e specialistica musicale, scelti mediante una selezione pubblica, per soli titoli artistici e culturali, da effettuare con cadenza annuale; incentivazione di produzioni di tipo editoriale, discografico e multimediale, realizzate con finanziamenti pubblici; progetti di eventi con tematiche innovative e di ricerca scientifico artistica, scelti mediante una selezione pubblica; proposte di convegni e di seminari su tematiche innovative e su approfondimenti relativi alla musica e allo spettacolo dal vivo, realizzati con finanziamenti pubblici.
Fa notare, altresì, che l'articolo 5 della proposta di legge n. 762 e l'articolo 6 della proposta di legge n. 2112 pongono una serie di condizioni per l'applicazione degli abbuoni di imposta di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, alle attività di spettacolo, intrattenimento e svago, con riferimento alle sole esecuzioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da ballo. Anche in questo caso, giudica opportuno ricordare che attualmente, presso la VII Commissione, sono all'esame le richiamate proposte di legge A.C. 136 e abbinate, aventi come finalità, come già detto, la definizione di principi fondamentali che sovrintendono l'azione pubblica in materia di spettacolo dal vivo e prevedendo altresì anche agevolazioni e disposizioni di carattere fiscale per il settore musicale. Intende inoltre precisare che relativamente ad iniziative legislative di sostegno alle attività musicali sono tutt'ora pendenti ulteriori proposte di legge, che abbisognano di una trattazione specifica nella Commissione di competenza, ossia la VII Commissione.
Per concludere, osserva che con le proposte di legge in esame si permette la realizzazione di una migliore tutela per quanti operano nell'ambito dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, dando così risposta all'invito che l'Unione europea ha rivolto agli Stati membri, con la risoluzione 2006/2249 (INI) sullo statuto sociale degli artisti approvata dal Parlamento europeo il 7 giugno 2007, per sviluppare e applicare un quadro giuridico e istituzionale di sostegno alla creazione artistica in grado di favorire la contrattazione, l'assicurazione per le malattie, la tassazione diretta e indiretta e la sicurezza sociale; invito, questo, che si caratterizza non come mero assistenzialismo, ma come consapevolezza della fondamentale funzione di coesione sociale e culturale svolta da questi lavoratori. Per queste ragioni, auspica un iter accelerato di queste proposte, la cui approvazione ritiene non più rimandabile.

Giuliano CAZZOLA, presidente, preso atto dell'articolata relazione svolta e considerata l'opportunità di consentire ai componenti della Commissione di approfondirne adeguatamente i contenuti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 6 maggio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.