CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 maggio 2009
172.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 maggio 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 12.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.
C. 2294 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gerardo SOGLIA (PdL), relatore, rileva come la Convenzione in esame, costituita da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, ricalchi in parte gli schemi più moderni di convenzioni su tale materia accolti a livello internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE).
La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita, ai sensi dell'articolo 1, dalle persone residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti; quanto alla sfera oggettiva di applicazione, definita dall'articolo 2, essa concerne, per la Belarus, l'imposta sul reddito e sugli utili, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sui beni immobili e l'imposta fondiaria, mentre per l'Italia le imposte considerate sono l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP. Nel Protocollo aggiunto alla Convenzione

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si precisa, al numero 1, che essa si applicherà, per l'Italia, anche all'imposta sul patrimonio, qualora essa fosse reintrodotta nel nostro ordinamento.
Passando ad analizzare i contenuti della Convenzione, gli articoli 3, 4 e 5 recano le definizioni delle espressioni utilizzate nella Convenzione; in particolare l'articolo 5 definisce il concetto di stabile organizzazione, ricalcando sostanzialmente quella formulata dall'OCSE nel 1963, già utilizzata negli accordi stipulati dopo la riforma tributaria del 1973.
La tassazione dei redditi immobiliari, di quelli agricoli e forestali spetta, in base all'articolo 6, al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per gli utili d'impresa l'articolo 7 attribuisce il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili attribuibili a tale stabile organizzazione. Nella determinazione degli utili della stabile organizzazione, da effettuarsi anno per anno con lo stesso metodo, si deducono le spese sostenute per gli scopi dell'organizzazione, e non possono essere computati come utili le sole spese sostenute per l'acquisto di beni o merci per l'impresa.
In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati, secondo l'articolo 8, esclusivamente nel Paese dell'impresa di navigazione: tale previsione si applica anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune, a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
L'articolo 9 regola la tassazione degli utili prodotti da imprese associate, nelle ipotesi in cui un'impresa di uno Stato contraente partecipi direttamente o indirettamente alla direzione o al controllo di un'impresa dell'altro Stato, ed in cui imprese dei due Stati contraenti sono dirette o controllate, in modo diretto o indiretto, dalle medesime persone, prevedendo rettifiche nell'imputazione degli utili ed aggiustamenti dell'imposta prelevata.
Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi, disciplinato dall'articolo 10, prevede che, fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, lo Stato della fonte possa prelevare un'imposta che non ecceda una percentuale del 5 per cento del loro ammontare lordo, se il beneficiario è una società di capitali che abbia detenuto una partecipazione azionaria non inferiore al 25 per cento, e del 15 per cento in tutti gli altri casi.
Tuttavia, qualora il beneficiario effettivo eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato dal quale provengono gli interessi, e la partecipazione generatrice degli interessi sia connessa effettivamente a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.
Per quanto riguarda la tassazione sugli interessi, ai sensi dell'articolo 11, si applica il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente effettivo.
Tuttavia gli interessi possono essere tassati anche dallo Stato da cui provengono, in conformità alla legislazione di tale Stato, comunque in misura non superiore all'8 per cento. Tale possibilità è peraltro esclusa quando: il debitore degli interessi è il Governo o un ente locale; gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato, ad un suo ente locale o ad un organismo di sua proprietà; gli interessi sono pagati ad altri enti o organismi in dipendenza di finanziamenti concessi da questi.
Inoltre, qualora il beneficiario degli interessi eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato della fonte, ed il credito generatore degli interessi sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.

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Nel caso in cui l'ammontare degli interessi effettivamente pagato ecceda, in forza di particolare relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte originariamente stabilita, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.
In materia di canoni (royalties), l'articolo 12 stabilisce il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza del percipiente, salva la possibilità, per lo Stato della fonte, di applicare un'imposizione in misura comunque non superiore al 6 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati.
Inoltre, qualora il beneficiario dei cespiti eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato della fonte, ed il diritto o bene generatore dei canoni sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.
Nel caso in cui l'ammontare dei canoni effettivamente pagato ecceda, in forza di particolare relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte originariamente stabilita, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.
Per quanto concerne il trattamento degli utili di capitale, l'articolo 13 prevede il criterio di tassazione raccomandato dall'OCSE, con la previsione della tassabilità nel Paese dove è situato il bene, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di immobili, ovvero nel Paese dove è situata una stabile organizzazione o una base fissa, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di detta stabile organizzazione o base fissa.
Per quanto riguarda invece gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, o di beni mobili connessi all'esercizio di dette navi o aeromobili, essi sono imponibili solo nello Stato di residenza dell'impresa. In tutti gli altri casi gli utili sono imponibili nello Stato di residenza del soggetto alienante.
Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o di lavoro subordinato è contenuto rispettivamente negli articoli 14 e 15. L'articolo 14 stabilisce che, i redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni o di attività indipendenti analoghe sono tassabili nello Stato di residenza del percipiente, salvo il caso in cui il professionista disponga di una base di lavoro fissa nell'altro Stato, nel qual caso i redditi imputabili a tale base sono tassabili nel Paese di prestazione dell'attività, nella misura in cui sono imputabili a tale base.
L'articolo 15 prevede invece, nel caso di redditi di lavoro subordinato, che essi siano tassati nello Stato di residenza del lavoratore, salvo il caso in cui l'attività dipendente sia svolta nell'altro Stato contraente e ricorrano le seguenti condizioni: il beneficiario soggiorni per più di 183 giorni nell'anno fiscale nello Stato di prestazione dell'attività, il pagamento delle remunerazioni sia effettuato da o per conto di un datore di lavoro residente in quest'ultimo Stato, l'onere delle remunerazioni gravi su una stabile organizzazione o una base fissa situata nello Stato di svolgimento dell'attività.
L'articolo 16 prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza attribuiti in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente in Paese diverso da quello della persona che li percepisce, nel Paese di residenza della società, mentre l'articolo 17 stabilisce, per i redditi di artisti e sportivi, la loro imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività, anche nel caso in cui i redditi siano attribuiti a persona diversa dall'artista o dallo sportivo.
Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili, secondo l'articolo 18, nel Paese di residenza del

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beneficiario, salvo il caso, disciplinato dal comma 2 dell'articolo 19, in cui la pensione sia corrisposta dall'altro Stato per corrispettivi resi dalla persona fisica nei confronti dello Stato stesso. I pagamenti corrisposti a persona fisica residente in altro Stato in forza della legislazione in materia sociale sono invece tassati dallo Stato fonte.
In base all'articolo 19, comma 1, le remunerazioni, i salari e gli stipendi, diversi dalle pensioni, pagati da uno Stato contraente o da un ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o ente sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui i servizi siano resi nell'altro Stato e la persona che li percepisce sia residente in quest'ultimo Stato e ne abbia la nazionalità.
Il comma 2 disciplina l'imposizione sulle pensioni, prevedendo che esse sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui la persona che li percepisce sia residente in quest'ultimo Stato e ne abbia la nazionalità
L'articolo 20 prevede che le somme corrisposte a professori o insegnanti i quali soggiornino temporaneamente in uno Stato diverso da quello di residenza, allo scopo di insegnare o svolgere ricerche presso università, collegi, scuole, o altri istituti culturali, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale vengono svolte tali attività, per un periodo non superiore a due anni.
Al fine di non penalizzare gli scambi culturali, l'articolo 21 prevede che le somme corrisposte a studenti o apprendisti i quali soggiornino per motivi di studio in uno Stato diverso da quello di residenza, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale viene svolta l'attività di studio, a condizione che esse provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.
Ai sensi dell'articolo 22, i redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione sono imponibili, di norma, nello Stato di residenza del percipiente, salvo il caso in cui il beneficiario dei redditi non immobiliari eserciti attività industriale, commerciale o professionale mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nello Stato diverso da quello di residenza.
L'articolo 23 regola la disciplina dell'imposizione sul patrimonio. Per quanto riguarda i beni immobili, ed i beni mobili compresi nell'attivo di una stabile organizzazione o di una base fissa situata in uno Stato diverso da quello di residenza dell'impresa o della persona fisica, la tassazione avviene nel Paese in cui essi sono situati. Per quanto riguarda invece le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, nonché i beni mobili relativi al loro esercizio, essi sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa.
Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale, disciplinato dall'articolo 24, le parti contraenti hanno entrambe scelto il metodo del credito d'imposta ordinario, includendo nella base imponibile anche gli elementi di reddito tassabili nell'altro Stato contraente, e detraendo dall'imposta lorda così calcolata l'imposta pagata nell'altro Stato.
In particolare, per quanto riguarda l'Italia, sarà detratto dalle imposte l'ammontare dell'imposta pagata in Belarus. Tuttavia l'ammontare della deduzione non potrà comunque essere superiore alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito nella proporzione in cui essi concorrono al reddito complessivo. Inoltre, sempre in Italia, non sarà accordata alcuna deduzione qualora il reddito sia sottoposto, su richiesta del beneficiario, ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta.
Analogo criterio viene applicato ai residenti in Belarus che posseggano redditi o patrimonio imponibili in Italia. Nel caso i redditi percepiti o il patrimonio posseduto da un residente della Belarus siano imponibili in Italia, la Belarus deve accordare una detrazione dell'imposta sul reddito o sul patrimonio pari all'imposta pagata in Italia, in misura non eccedente la quota dell'imposta, calcolata prima che

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sia accordata la detrazione, attribuita al reddito o al patrimonio imponibile in Italia.
Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione nel trattamento tributario dei cittadini dell'altro Stato (articolo 25), alla procedura amichevole per la composizione delle controversie relative all'applicazione della Convenzione (articolo 26) ed allo scambio di informazioni tra le Autorità competenti ad applicare la Convenzione (articolo 27), risultano formulate sostanzialmente in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della medesima specie conclusi dal nostro Paese.
L'articolo 28 fa salvi i privilegi tributari accordati agli agenti diplomatici ed ai funzionari consolari.
L'articolo 29 regola le modalità di rimborso delle imposte pagate presso lo Stato diverso da quello di residenza del contribuente.
L'articolo 30 reca le disposizioni relative all'entrata in vigore; in particolare la norma stabilisce che la Convenzione entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e che le sue disposizioni si applicheranno il 1o gennaio dell'anno solare successivo alla sua entrata in vigore.
L'articolo 31 disciplina le modalità di denuncia della Convenzione.
All'Accordo è allegato un Protocollo aggiuntivo, il quale contiene disposizioni aggiuntive convenute tra le Parti contraenti, che fanno parte integrante della Convenzione, nonché interpretazioni di talune disposizioni o termini contenuti nella Convenzione stessa.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Antonio PEPE (PdL) esprime una valutazione favorevole sul provvedimento in esame, dichiarando quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.
C. 2362 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gerardo SOGLIA (PdL), relatore, rileva come la Convenzione in esame, costituita da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, si conformi sostanzialmente agli schemi più moderni di convenzioni in materia accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE).
La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita, ai sensi dell'articolo 1, dalle persone residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti; quanto alla sfera oggettiva di applicazione, definita dall'articolo 2, essa concerne, per la Slovenia, l'imposta sugli utili delle persone giuridiche, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul patrimonio, mentre per l'Italia le imposte considerate sono l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP. Nel Protocollo aggiunto alla Convenzione si precisa, al numero 1, che essa si applicherà, per l'Italia, anche all'imposta sul patrimonio, qualora essa fosse reintrodotta nel nostro ordinamento.
Passando ad analizzare i contenuti della Convenzione, gli articoli 3, 4 e 5 recano le definizioni delle espressioni utilizzate nella Convenzione; in particolare l'articolo 5 definisce il concetto di stabile organizzazione, ricalcando sostanzialmente quella formulata dall'OCSE nel 1963, già utilizzata negli accordi stipulati dopo la riforma tributaria del 1973.
La tassazione dei redditi immobiliari, di quelli agricoli e forestali spetta, in base all'articolo 6, al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per gli utili d'impresa l'articolo 7 attribuisce il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa

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stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili attribuibili a tale stabile organizzazione. Nella determinazione degli utili della stabile organizzazione, da effettuarsi anno per anno con lo stesso metodo, si deducono le spese sostenute per gli scopi dell'organizzazione, e non possono essere computati come utili le sole spese sostenute per l'acquisto di beni o merci per l'impresa.
In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati, secondo l'articolo 8, esclusivamente nel Paese dove ha luogo la direzione effettiva dell'impresa di navigazione: tale previsione si applica anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune, a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio. Se la sede della direzione è situata a bordo di una nave, la sede si considera situata nel porto di immatricolazione della nave, oppure nello Stato di residenza dell'esercente della nave.
L'articolo 9 regola la tassazione degli utili prodotti da imprese associate, nelle ipotesi in cui un'impresa di uno Stato contraente partecipi direttamente o indirettamente alla direzione o al controllo di un'impresa dell'altro Stato, ed in cui imprese dei due Stati contraenti sono dirette o controllate, in modo diretto o indiretto, dalle medesime persone, prevedendo rettifiche nell'imputazione degli utili ed aggiustamenti dell'imposta prelevata.
Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi, disciplinato dall'articolo 10, prevede che, fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, lo Stato della fonte possa prelevare un'imposta che non ecceda una percentuale del 5 per cento del loro ammontare lordo, se il beneficiario è una società di capitali che abbia detenuto una partecipazione azionaria non inferiore al 25 per cento, e del 15 per cento in tutti gli altri casi.
Tuttavia, qualora il beneficiario effettivo eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato dal quale provengono gli interessi, e la partecipazione generatrice degli interessi sia connessa effettivamente a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.
Per quanto riguarda la tassazione sugli interessi, ai sensi dell'articolo 11, si applica il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente effettivo.
Tuttavia gli interessi possono essere tassati anche dallo Stato da cui provengono, in conformità alla legislazione di tale Stato, comunque in misura non superiore al 10 per cento. Tale possibilità è peraltro esclusa quando: il debitore degli interessi è il Governo o un ente locale; gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato, ad un suo ente locale o ad un organismo di sua proprietà; gli interessi sono pagati ad altri enti o organismi in dipendenza di finanziamenti concessi da questi.
Inoltre, qualora il beneficiario degli interessi eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato della fonte, ed il credito generatore degli interessi sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.
Nel caso in cui l'ammontare degli interessi effettivamente pagato ecceda, in forza di particolare relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte originariamente stabilita, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.

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In materia di canoni (royalties), l'articolo 12 stabilisce il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza del percipiente, salva la possibilità, per lo Stato della fonte, di applicare un'imposizione in misura comunque non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati.
Inoltre, qualora il beneficiario dei cespiti eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato della fonte, ed il diritto o bene generatore dei canoni sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.
Nel caso in cui l'ammontare dei canoni effettivamente pagato ecceda, in forza di particolare relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte originariamente stabilita, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.
Per quanto concerne il trattamento degli utili di capitale, l'articolo 13 prevede il criterio di tassazione raccomandato dall'OCSE, con la previsione della tassabilità nel Paese dove è situato il bene, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di immobili, ovvero nel Paese dove è situata una stabile organizzazione o una base fissa, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di detta stabile organizzazione o base fissa.
Per quanto riguarda invece gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, o di beni mobili connessi all'esercizio di dette navi o aeromobili, essi sono imponibili solo nello Stato dove ha luogo la direzione effettiva dell'impresa. In tutti gli altri casi gli utili sono imponibili nello Stato di residenza del soggetto alienante.
Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o di lavoro subordinato è contenuto rispettivamente negli articoli 14 e 15. L'articolo 14 stabilisce che, i redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni o di attività indipendenti analoghe sono tassabili nello Stato di residenza del percipiente, salvo il caso in cui il professionista disponga di una base di lavoro fissa nell'altro Stato, nel qual caso i redditi imputabili a tale base sono tassabili nel Paese di prestazione dell'attività, nella misura in cui sono imputabili a tale base.
L'articolo 15 prevede invece, nel caso di redditi di lavoro subordinato, che essi siano tassati nello Stato di residenza del lavoratore, salvo il caso in cui l'attività dipendente sia svolta nell'altro Stato contraente e ricorrano le seguenti condizioni: il beneficiario soggiorni per più di 183 giorni nell'anno fiscale nello Stato di prestazione dell'attività, il pagamento delle remunerazioni sia effettuato da o per conto di un datore di lavoro residente in quest'ultimo Stato, l'onere delle remunerazioni gravi su una stabile organizzazione o una base fissa situata nello Stato di svolgimento dell'attività.
Per quanto riguarda invece le remunerazioni erogate in corrispettivo di lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, essi sono imponibili nello Stato dove ha luogo la sede della direzione effettiva dell'impresa.
L'articolo 16 prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza attribuiti in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente in Paese diverso da quello della persona che li percepisce, nel Paese di residenza della società.
L'articolo 17 stabilisce, per i redditi di artisti e sportivi, la loro imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività, anche nel caso in cui i redditi siano attribuiti a persona diversa dall'artista o dallo sportivo. Sono in ogni caso esenti da tassazione nello Stato di svolgimento della prestazione i redditi percepiti per attività finanziate da fondi pubblici di entrambi gli Stati, ovvero nel quadro di collaborazioni culturali.

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Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili, secondo l'articolo 18, nel Paese di residenza del beneficiario, salvo il caso, disciplinato dal comma 2 dell'articolo 19, in cui la pensione sia corrisposta dall'altro Stato per corrispettivi resi dalla persona fisica nei confronti dello Stato stesso.
In base all'articolo 19, comma 1, le remunerazioni, i salari e gli stipendi, diversi dalle pensioni, pagati da uno Stato contraente o da un ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o ente sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui i servizi siano resi nell'altro Stato e la persona che li percepisce sia residente in quest'ultimo Stato, ne abbia la nazionalità e non sia divenuto residente di detto Stato per rendervi i servizi.
Il comma 2 disciplina l'imposizione sulle pensioni, prevedendo che esse sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui la persona che li percepisce sia residente in quest'ultimo Stato e ne abbia la nazionalità.
L'articolo 20 prevede che le somme corrisposte a professori o insegnanti i quali soggiornino temporaneamente in uno Stato diverso da quello di residenza, allo scopo di insegnare o svolgere ricerche presso università, collegi, scuole, o altri istituti culturali, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale vengono svolte tali attività, per un periodo non superiore a due anni.
Al fine di non penalizzare gli scambi culturali, l'articolo 21 prevede che le somme corrisposte a studenti o apprendisti i quali soggiornino per motivi di studio in uno Stato diverso da quello di residenza, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale viene svolta l'attività di studio, a condizione che esse provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.
Ai sensi dell'articolo 22, i redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione sono imponibili, di norma, nello Stato di residenza del percipiente, salvo il caso in cui il beneficiario dei redditi non immobiliari eserciti attività industriale, commerciale o professionale mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nello Stato diverso da quello di residenza.
L'articolo 23 regola la disciplina dell'imposizione sul patrimonio. Per quanto riguarda i beni immobili, ed i beni mobili compresi nell'attivo di una stabile organizzazione o di una base fissa situata in uno Stato diverso da quello di residenza dell'impresa o della persona fisica, la tassazione avviene nel Paese in cui essi sono situati. Per quanto riguarda invece le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, nonché i beni mobili relativi al loro esercizio, essi sono imponibili nello Stato dove è situata la direzione effettiva dell'impresa.
Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale, disciplinato dall'articolo 24, le parti contraenti hanno entrambe scelto il metodo del credito d'imposta ordinario, includendo nella base imponibile anche gli elementi di reddito tassabili nell'altro Stato contraente, e deducendo dall'imposta lorda così calcolata l'imposta pagata nell'altro Stato.
In particolare, per quanto riguarda l'Italia, sarà detratto dalle imposte l'ammontare dell'imposta pagata in Slovenia. Tuttavia l'ammontare della detrazione non potrà comunque essere superiore alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito nella proporzione in cui essi concorrono al reddito complessivo. Inoltre, sempre in Italia, non sarà accordata alcuna deduzione qualora il reddito sia sottoposto, su richiesta del beneficiario, ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta.
Analogo criterio viene applicato ai residenti in Slovenia che posseggano redditi o patrimonio imponibili in Italia. Nel caso i redditi percepiti o il patrimonio posseduto da un residente sloveno siano imponibili in Italia, la Slovenia deve accordare una detrazione dell'imposta sul reddito o sul patrimonio pari all'imposta pagata in Italia, in misura non eccedente

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la quota dell'imposta, calcolata prima che sia accordata la detrazione, attribuita al reddito o al patrimonio imponibile in Italia.
Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione nel trattamento tributario dei cittadini dell'altro Stato (articolo 25), alla procedura amichevole per la composizione delle controversie relative all'applicazione della Convenzione (articolo 26) ed allo scambio di informazioni tra le Autorità competenti ad applicare la Convenzione (articolo 27), risultano formulate sostanzialmente in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della medesima specie conclusi dal nostro Paese.
L'articolo 28 fa salvi i privilegi tributari accordati agli agenti diplomatici ed ai funzionari consolari.
L'articolo 29 regola le modalità di rimborso delle imposte pagate presso lo Stato diverso da quello di residenza del contribuente.
L'articolo 30 reca le disposizioni relative all'entrata in vigore; in particolare la norma stabilisce che la Convenzione entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e che le sue disposizioni avranno effetto il 1o gennaio dell'anno solare successivo alla sua entrata in vigore.
L'articolo 31 disciplina le modalità di denuncia della Convenzione.
All'Accordo è allegato un Protocollo aggiuntivo, il quale contiene disposizioni aggiuntive convenute tra le Parti contraenti, che fanno parte integrante della Convenzione, nonché interpretazioni di talune disposizioni o termini contenuti nella Convenzione stessa.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Antonio PEPE (PdL) esprime l'orientamento favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.
C. 2363 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gerardo SOGLIA (PdL), relatore, rileva come l'Accordo in esame, costituito da 30 articoli, da un Protocollo aggiuntivo e da uno Scambio di note, ricalchi in parte gli schemi più moderni di convenzioni della specie accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE).
La sfera soggettiva di applicazione dell'Accordo è costituita, ai sensi dell'articolo 1, dalle persone residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti; quanto alla sfera oggettiva di applicazione, definita dall'articolo 2, essa concerne, per la Croazia, l'imposta sugli utili, l'imposta sul reddito, l'imposta locale sul reddito patrimonio, mentre per l'Italia le imposte considerate sono l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.
Passando ad analizzare i contenuti dell'Accordo, gli articoli 3, 4 e 5 recano le definizioni delle espressioni utilizzate nell'Accordo; in particolare l'articolo 5 definisce il concetto di stabile organizzazione, ricalcando sostanzialmente quella formulata dall'OCSE nel 1963, già utilizzata negli accordi stipulati dopo la riforma tributaria del 1973.
La tassazione dei redditi immobiliari, di quelli agricoli e forestali spetta, in base all'articolo 6, al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per gli utili d'impresa l'articolo 7 attribuisce il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili attribuibili

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a tale stabile organizzazione. Nella determinazione degli utili della stabile organizzazione, da effettuarsi anno per anno con lo stesso metodo, si deducono le spese sostenute per gli scopi dell'organizzazione, e non possono essere computati come utili le sole spese sostenute per l'acquisto di beni o merci per l'impresa.
In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati, secondo l'articolo 8, esclusivamente nel Paese dove ha luogo la direzione effettiva dell'impresa di navigazione: tale previsione si applica anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune, a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio. Se la sede della direzione è situata a bordo di una nave, la sede si considera situata nel porto di immatricolazione della nave, oppure nello Stato di residenza dell'esercente della nave.
L'articolo 9 regola la tassazione degli utili prodotti da imprese associate, nelle ipotesi in cui un'impresa di uno Stato contraente partecipi direttamente o indirettamente alla direzione o al controllo di un'impresa dell'altro Stato, ed in cui imprese dei due Stati contraenti sono dirette o controllate, in modo diretto o indiretto, dalle medesime persone, prevedendo rettifiche nell'imputazione degli utili ed aggiustamenti dell'imposta prelevata.
Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi, disciplinato dall'articolo 10, prevede che, fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, lo Stato della fonte possa prelevare un'imposta che non ecceda una percentuale del 15 per cento del loro ammontare lordo.
Tuttavia, qualora il beneficiario effettivo eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato dal quale provengono gli interessi, e la partecipazione generatrice degli interessi sia connessa effettivamente a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.
Per quanto riguarda la tassazione sugli interessi, ai sensi dell'articolo 11, si applica il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente effettivo.
Tuttavia gli interessi possono essere tassati anche dallo Stato da cui provengono, in conformità alla legislazione di tale Stato, comunque in misura non superiore al 10 per cento. Tale possibilità è peraltro esclusa quando: il debitore degli interessi è il Governo o un ente locale; gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato, ad un suo ente locale o ad un organismo di sua proprietà; gli interessi sono pagati ad altri enti o organismi in dipendenza di finanziamenti concessi da questi.
Inoltre, qualora il beneficiario degli interessi eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato della fonte, ed il credito generatore degli interessi sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.
Nel caso in cui l'ammontare degli interessi effettivamente pagato ecceda, in forza di particolare relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte originariamente stabilita, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni dell'Accordo.
In materia di canoni (royalties), l'articolo 12 stabilisce il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza del percipiente, salva la possibilità, per lo Stato della fonte, di applicare un'imposizione in misura comunque non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati.
Inoltre, qualora il beneficiario dei cespiti eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate

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nello Stato della fonte, ed il diritto o bene generatore dei canoni sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.
Nel caso in cui l'ammontare dei canoni effettivamente pagato ecceda, in forza di particolare relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte originariamente stabilita, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni dell'Accordo.
Per quanto concerne il trattamento degli utili di capitale, l'articolo 13 prevede il criterio di tassazione raccomandato dall'OCSE, con la previsione della tassabilità nel Paese dove è situato il bene, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di immobili, ovvero nel Paese dove è situata una stabile organizzazione o una base fissa, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di detta stabile organizzazione o base fissa.
Per quanto riguarda invece gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, o di beni mobili connessi all'esercizio di dette navi o aeromobili, essi sono imponibili solo nello Stato dove ha luogo la direzione effettiva dell'impresa. In tutti gli altri casi gli utili sono imponibili nello Stato di residenza del soggetto alienante.
Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o di lavoro subordinato è contenuto rispettivamente negli articoli 14 e 15. L'articolo 14 stabilisce che, i redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni o di attività indipendenti analoghe sono tassabili nello Stato di residenza del percipiente, salvo il caso in cui il professionista disponga di una base di lavoro fissa nell'altro Stato, nel qual caso i redditi imputabili a tale base sono tassabili nel Paese di prestazione dell'attività, nella misura in cui sono imputabili a tale base.
L'articolo 15 prevede invece, nel caso di redditi di lavoro subordinato, che essi siano tassati nello Stato di residenza del lavoratore, salvo il caso in cui l'attività dipendente sia svolta nell'altro Stato contraente e ricorrano le seguenti condizioni: il beneficiario soggiorni per più di 183 giorni nell'anno fiscale nello Stato di prestazione dell'attività, il pagamento delle remunerazioni sia effettuato da o per conto di un datore di lavoro residente in quest'ultimo Stato, l'onere delle remunerazioni gravi su una stabile organizzazione o una base fissa situata nello Stato di svolgimento dell'attività.
Per quanto riguarda invece le remunerazioni erogate in corrispettivo di lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, essi sono imponibili nello Stato dove ha luogo la sede della direzione effettiva dell'impresa.
L'articolo 16 prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza attribuiti in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente in Paese diverso da quello della persona che li percepisce, nel Paese di residenza della società.
L'articolo 17 stabilisce, per i redditi di artisti e sportivi, la loro imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività, anche nel caso in cui i redditi siano attribuiti a persona diversa dall'artista o dallo sportivo.
Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili, secondo l'articolo 18, nel Paese di residenza del beneficiario, salvo il caso, disciplinato dal comma 2 dell'articolo 19, in cui la pensione sia corrisposta dall'altro Stato per corrispettivi resi dalla persona fisica nei confronti dello Stato stesso.
In base all'articolo 19, comma 1, le remunerazioni, i salari e gli stipendi, diversi dalle pensioni, pagati da uno Stato contraente o da un ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o ente sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui i servizi siano resi nell'altro Stato e la persona che li percepisce sia residente in quest'ultimo

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Stato, ne abbia la nazionalità e non sia divenuto residente di detto Stato per rendervi i servizi.
Il comma 2 disciplina l'imposizione sulle pensioni, prevedendo che esse sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui la persona che li percepisce sia residente in quest'ultimo Stato e ne abbia la nazionalità
L'articolo 20 prevede che le somme corrisposte a professori o insegnanti i quali soggiornino temporaneamente in uno Stato diverso da quello di residenza, allo scopo di insegnare o svolgere ricerche presso università, collegi, scuole, o altri istituti culturali, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale vengono svolte tali attività.
Al fine di non penalizzare gli scambi culturali, l'articolo 21 prevede che le somme corrisposte a studenti o apprendisti i quali soggiornino per motivi di studio in uno Stato diverso da quello di residenza, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale viene svolta l'attività di studio, a condizione che esse provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.
Ai sensi dell'articolo 22, i redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli dell'Accordo sono imponibili, di norma, nello Stato di residenza del percipiente, salvo il caso in cui il beneficiario dei redditi non immobiliari eserciti attività industriale, commerciale o professionale mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nello Stato diverso da quello di residenza.
Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale, disciplinato dall'articolo 23, le parti contraenti hanno entrambe scelto il metodo del credito d'imposta ordinario, includendo nella base imponibile anche gli elementi di reddito tassabili nell'altro Stato contraente, e deducendo dall'imposta lorda così calcolata l'imposta pagata nell'altro Stato.
In particolare, per quanto riguarda l'Italia, sarà detratto dalle imposte l'ammontare dell'imposta pagata in Croazia. Tuttavia l'ammontare della detrazione non potrà comunque essere superiore alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito nella proporzione in cui essi concorrono al reddito complessivo. Inoltre, sempre in Italia, non sarà accordata alcuna deduzione qualora il reddito sia sottoposto, su richiesta del beneficiario, ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta.
Analogo criterio viene applicato ai residenti in Croazia che posseggano redditi o patrimonio imponibili in Italia. Nel caso i redditi percepiti o il patrimonio posseduto da un residente croato siano imponibili in Italia, la Croazia deve accordare una detrazione dell'imposta sul reddito o sul patrimonio pari all'imposta pagata in Italia, in misura non eccedente la quota dell'imposta, calcolata prima che sia accordata la detrazione, attribuita al reddito o al patrimonio imponibile in Italia.
Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione nel trattamento tributario dei cittadini dell'altro Stato (articolo 24), alla procedura amichevole per la composizione delle controversie relative all'applicazione dell'Accordo (articolo 25) ed allo scambio di informazioni tra le Autorità competenti ad applicare l'Accordo (articolo 26), risultano formulate sostanzialmente in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della medesima specie conclusi dal nostro Paese.
L'articolo 27 fa salvi i privilegi tributari accordati ai membri di missioni diplomatiche o di uffici consolari.
L'articolo 28 regola le modalità di rimborso delle imposte pagate presso lo Stato diverso da quello di residenza del contribuente.
L'articolo 29 reca le disposizioni relative all'entrata in vigore; in particolare la norma stabilisce che l'Accordo entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e che le sue disposizioni avranno effetto il 1o gennaio dell'anno solare successivo alla sua entrata in vigore.
L'articolo 30 disciplina le modalità di denuncia dell'Accordo.
All'Accordo è allegato un Protocollo aggiuntivo, il quale contiene disposizioni

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aggiuntive convenute tra le Parti contraenti, che fanno parte integrante dell'Accordo, nonché interpretazioni di talune disposizioni o termini contenuti nell'Accordo stesso, nonché talune note verbali con le quali gli Stato contraenti hanno concordato talune correzioni di natura sostanzialmente formale al testo dell'Accordo.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Antonio PEPE (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008.
Emendamenti C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti ed articoli aggiuntivi trasmessi dalla XIV Commissione riferiti al provvedimento in oggetto.

Gianfranco CONTE, presidente, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, taluni emendamenti ed articoli aggiuntivi al disegno di legge C. 2320, recante la legge Comunitaria 2008, trasmessi dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea in quanto rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze.
In merito agli effetti del parere su tali emendamenti ed articoli aggiuntivi, ricorda che le proposte emendative sulle quali la Commissione esprimesse parere favorevole potrebbero essere respinti dalla XIV Commissione solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.
Per quanto riguarda, poi, gli emendamenti sui quali la Commissione dovesse esprimere un parere favorevole condizionato, la XIV Commissione dovrà recepire le condizioni indicate nel parere, attraverso opportune riformulazioni, potendo respingerli, anche in questo caso, solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.
La XIV Commissione non potrà, invece, procedere all'esame degli emendamenti sui quali la Commissione esprimesse parere contrario, ovvero non esprimesse alcun parere.

Gerardo SOGLIA (PdL), relatore, illustra il contenuto degli emendamenti ed articoli aggiuntivi trasmessi dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, riferiti alle parti del disegno di legge C. 2320, Legge comunitaria 2008, attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze.
L'emendamento Borghesi 1.5 inserisce nell'Allegato B del disegno di legge, contenente le direttive sui cui schemi di decreto legislativo di recepimento è prevista l'espressione del parere parlamentare, la direttiva 2005/1/CE, che modifica numerose direttive precedenti, al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari. In merito ricorda che la direttiva 2005/1/CE, il cui termine di recepimento è scaduto il 13 maggio 2005, non è mai stata recepita nell'ordinamento italiano nonostante fosse contemplata dalla legge Comunitaria 2005, mentre il termine per l'esercizio della delega relativa è scaduto il 23 agosto 2007.
L'emendamento Messina 22.6 intende sopprimere l'articolo 22, il quale reca una serie di modifiche piuttosto articolate a disposizioni di carattere tributario. In particolare, i commi da 1 a 3 dell'articolo intervengono sul regime di tassazione degli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e

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negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, riducendo all'11 per cento l'aliquota di imposta applicata. I commi da 4 a 10 intervengono invece sulla disciplina dell'IVA, apportando modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ed al decreto-legge n. 331 del 1993, con riferimento alla territorialità dell'imposta per le prestazioni di intermediazione relative a operazioni principali fra soggetti appartenenti all'Unione europea; alla determinazione della base imponibile, con particolare riferimento all'utilizzo del criterio del valore normale e relative conseguenze in termini di accertamento fiscale; alla disciplina dei rimborsi; all'individuazione delle operazioni intracomunitarie. I commi da 11 a 34, al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, intervengono sulla materia complessiva dei giochi a distanza (on line), prevedendo l'emanazione di regolamenti atti a disciplinare ex novo o ad ampliare le disposizioni circa l'esercizio e la raccolta a distanza di numerosi giochi.
L'emendamento Messina 22.7 sopprime la lettera b) del comma 4 dell'articolo 22, che sostituisce l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, relativo alla determinazione della base imponibile ai fini IVA.
L'emendamento Messina 22.8 sopprime la lettera f) del comma 4 dell'articolo 22, la quale, sostituendo il terzo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, interviene in materia di rettifica delle dichiarazioni IVA, con particolare riferimento al cosiddetto accertamento automatico.
L'emendamento Bressa 22.16 introduce una norma di interpretazione autentica in materia di regime IVA degli enti pubblici e privati diversi dalle società, al fine di precisare che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi da parte di tali enti si intendono effettuate nell'esercizio di attività d'impresa, e sono dunque soggette all'imposta sul valore aggiunto, anche in assenza di redditività.
L'emendamento Raisi 22.15 introduce nell'articolo 22 quattro nuovi commi, relativi all'introduzione dell'obbligo di solidarietà tra cedente e cessionario ai fini del pagamento dell'IVA per le cessioni di pneumatici, nonché al riconoscimento di un credito d'imposta per l'acquisto di pneumatici ricostruiti da parte di imprese pubbliche di trasporto ed esercenti di autoservizi e trasporti a fune. Ricorda al riguardo che disposizioni analoghe erano state introdotte dalle Commissioni riunite Finanza ed Attività produttive nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, recante misure urgenti e sostegno dei settori industriali in crisi, e successivamente espunte dal testo a seguito del parere contrario espresso su talune di esse dalla Commissione Bilancio.
L'emendamento Messina 22.10 incrementa da 3 a 5 anni la pena detentiva massima per chiunque organizzi, eserciti e raccolga a distanza i giochi indicati dal comma 11 dell'articolo 22, senza la prescritta concessione.
L'emendamento Messina 22.11 incrementa da 1 a 3 anni la pena detentiva massima, nonché l'ammontare della sanzione pecuniaria, previste per chiunque organizzi, eserciti e raccolga a distanza i giochi indicati dal comma 11 dell'articolo 22, con modalità e tecniche diverse da quelle previste dai commi da 11 a 22.
L'emendamento Messina 22.12 incrementa da 3 mesi a 1 anno la pena detentiva massima, nonché l'ammontare della sanzione pecuniaria, previste per chiunque promuova o pubblicizzi la raccolta a distanza i giochi indicati dal comma 11 dell'articolo 22, senza la prescritta concessione.
L'emendamento Messina 22.9 sopprime il comma 26 dell'articolo 22, che prevede sanzioni detentive e pecuniarie per chi partecipi a distanza ai giochi indicati dal comma 11, organizzati senza la prescritta concessione. Ricorda che tale emendamento risulta identico all'emendamento Contento 22.10, presentato presso la Commissione Finanze, sul quale il relatore aveva espresso un invito al ritiro.
Rammenta inoltre che la Commissione Finanze ha approvato, sulla medesima tematica, l'emendamento Bernardo 22.11,

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il quale sopprime le pena detentiva prevista per tale fattispecie, mantenendo la sola sanzione pecuniaria.
L'articolo aggiuntivo Borghesi 22.01 conferisce delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/106/CE, che modifica talune direttive in materia di reciproca assistenza tra gli Stati membri in materia di imposte dirette, accise e imposte sui premi assicurativi, nonché in materia di regime generale, detenzione, circolazione e controlli dei prodotti soggetti ad accisa. In particolare, la delega si riferisce alla sola attuazione delle disposizioni della predetta direttiva 2004/106/CE relativa alla reciproca assistenza tra gli Stati membri. In merito ricorda che la direttiva 2004/106/CE non è mai stata recepita nell'ordinamento italiano, né inserita nelle leggi comunitarie, e che il relativo termine di recepimento è scaduto il 30 giugno 2005.
L'emendamento Gottardo 28.1 inserisce un ulteriore criterio direttivo per l'esercizio della delega conferita al Governo dall'articolo 28, in materia di attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. In particolare, il criterio direttivo di cui si prevede l'inserimento stabilisce che le azioni proprie per le quali il diritto di voto è sospeso, siano computate ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi, ad eccezione che nelle società quotate, nelle quali le azioni proprie saranno computate ai soli fini del quorum costitutivo delle assemblee, in base all'articolo 2368, secondo comma, del codice civile, conseguentemente modificando il comma 2, secondo periodo, dell'articolo 2357-ter del codice civile, ai sensi del quale le azioni proprie per le quali il diritto di voto è sospeso sono computate sia ai fini del quorum costitutivo sia ai fini del quorum deliberativo dell'Assemblea sociale.
Rileva quindi come talune delle proposte emendative non risultino condivisibili nel merito, e siano state in alcuni casi già respinte dalla Commissione Finanze, segnalando inoltre come il Governo abbia espresso l'orientamento di ridurre al minimo le modifiche al provvedimento rispetto al testo approvato dal Senato. Propone quindi di esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi trasmessi.

Alberto FLUVI (PD), nel giudicare condivisibili molte delle proposte emendative in esame, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.15.