CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 aprile 2009
170.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 20 MAGGIO 2009

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 aprile 2009. - Presidenza del Presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.30.

Legge comunitaria 2008.
C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 aprile 2009.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda ai colleghi che, nella seduta del 7 aprile scorso si è concluso l'esame preliminare congiunto del disegno di legge comunitaria per il 2008 e della Relazione annuale, che la Commissione avvia oggi la fase successiva

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di esame degli articoli e degli emendamenti ad essi riferiti, limitatamente al disegno di legge comunitaria.
Informa innanzitutto che sono pervenuti alla Commissione diversi emendamenti approvati dalle Commissioni I (Affari costituzionali), VI (Finanze), VIII (Ambiente), X (Attività produttive), XI (Lavoro), XIII (Agricoltura). Avverte che sono stati inoltre presentati - direttamente alla XIV Commissione - diversi emendamenti ed articoli aggiuntivi (vedi allegato 1). Questi nuovi emendamenti, che riguardano diverse materie, saranno trasmessi alle Commissioni di merito competenti per l'espressione del parere.
Segnala quindi che, ai fini dell'organizzazione dei lavori della Commissione, occorrerà prima consentire alle Commissioni di settore di esprimersi sugli emendamenti a queste trasmessi e, successivamente avviarne l'esame in XIV Commissione. Segnala in proposito che il relatore, onorevole Pini, il vicepresidente Farinone e l'onorevole Formichella saranno in missione a Praga, per la riunione COSAC, i giorni lunedì 11 e martedì 12 maggio e che pertanto l'esame degli emendamenti presso la XIV Commissione potrebbe avere inizio a partire da mercoledì 13 maggio prossimo.

La Commissione prende atto.

Mario PESCANTE, presidente, comunica che sono da considerare inammissibili i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi:
l'emendamento 1.6 Borghesi, che mira ad inserire la direttiva 2005/75/CE nell'allegato B. Tale direttiva non necessita tuttavia di recepimento nell'ordinamento italiano in quanto essa ha novellato la direttiva 2004/18/CE, poi attuata con il decreto legislativo n. 163 del 2006, recante il Codice degli appalti pubblici;
l'articolo aggiuntivo 3.01 Brandolini che, in quanto inteso a trasporre nell'ordinamento italiano la comunicazione della Commissione recante il Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento a fronte della crisi economica, non è configurabile quale attuazione ad un obbligo comunitario. Tale comunicazione enuncia i criteri cui la Commissione europea intende attenersi nell'esercizio del proprio potere di controllo sulle tipologie di aiuti di Stato sopra indicate; tali criteri non richiedono pertanto un recepimento negli Stati membri, operando quale mero limite per l'erogazione di misure agevolative nazionali;
l'emendamento 6.1 Gozi, che definisce la procedura e i criteri per la nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni; tale previsione, non essendo intesa a dare attuazione ad un obbligo comunitario, non rientra nel contenuto proprio del ddl comunitaria;
gli emendamenti 16.1 Belcastro, 16.10 e 16.11 Consiglio, in quanto modificano la legge n. 157 del 1992 sulla caccia ma non costituiscono adempimento di alcun obbligo comunitario, non essendo volti a dare attuazione alla disciplina di cui alla direttiva 79/409/CEE;
analogamente, l'emendamento 16.12 Consiglio reca norme relative ai luoghi di appostamento per la caccia, che modificano la legge n. 157 del 1992 sulla caccia ma non costituiscono adempimento di alcun obbligo comunitario;
l'emendamento 16.16 Consiglio che apporta modifiche - diminuendole - alla misura delle sanzioni applicabili in caso di esercizio dell'attività venatoria in violazione degli orari consentiti o in deroga alle disposizioni in ordine alle specie cacciabili ed ai mezzi consentiti per la caccia, che non rispondono ai principi ed agli obblighi stabiliti dalla direttiva 79/409/CEE;
gli emendamenti 22.1 e 22.2 Lo Monte, volti ad autorizzare la riapertura e l'esercizio di una casa da gioco nel comune di Taormina, in quanto non sono diretti a dare attuazione ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria;
gli identici emendamenti 22.13 Messina e 22.18 Gozi, che, consentendo l'esercizio

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e la raccolta di attività relative a giochi e scommesse esclusivamente a soggetti già titolari di concessione di tali giochi contrastano con i principi stabiliti dalla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia in materia di libera prestazione di servizi;
gli emendamenti 22.17, 22.19, 22.20, 22.21, 22.22 e 22.23 Gozi, che prospettano modifiche al regime sanzionatorio applicabile ai soggetti che gestiscono e organizzano giochi in assenza di concessione rilasciata in Italia e che non rispondono alla esigenza di dare attuazione ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria;
l'emendamento 22.30 Consiglio, che vieta ogni sorta di lotteria, tombola, riffa, pesca o banco di beneficenza in ambito familiare privato, senza scopo di lucro e che non reca alcuna attuazione di obblighi comunitari;
l'emendamento 24.4 Di Giuseppe, che riproduce testualmente il comma 4 dell'articolo 24 che è inteso a sostituire;
l'emendamento 38.8 Fedriga che introduce un criterio di delega per il recepimento della direttiva 2006/123/CE (cd. direttiva servizi), stabilendo un limite all'ambito di applicazione della direttiva (il divieto per le imprese di far lavorare sul territorio nazionale cittadini comunitari assunti con contratto non conforme al minimo salariale fissato dalla contrattazione collettiva nazionale di settore) non ammesso dalla direttiva stessa;
gli emendamenti 40.1 e 41.1 Biancofiore, intesi a fare salvi, con riferimento ai compiti attribuiti ai GECT, i trattati di pace e gli altri impegni di natura internazionale sottoscritti dallo Stato italiano, e che non sono pertanto volti a dare attuazioni ad obblighi discendenti dall'ordinamento comunitario;
l'articolo aggiuntivo 44.01 Lo Monte, che, recando disposizioni in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata, non è volto a dare attuazione ad obblighi discendenti dall'ordinamento comunitario;
gli articoli aggiuntivi 46.03 e 46.06 Zucchi, 46.04 Brandolini, 46.05 Oliverio, volti ad apportare modifiche a regime di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al decreto legislativo n. 194 del 2008 e che non rispondono alla necessità di adeguamento agli obblighi comunitari in materia, con particolare riferimento di quelli derivanti dal regolamento (CE) 882/2004.

Avverte infine che sono da considerare irricevibili gli emendamenti 16.6 Di Giuseppe, 22.14 Zeller, 43.1, 43.2, 46.01 e 46.02 Garavini, 44.1, 45.1, 46.1, 46.2, 46.3, 46.4, 46.5 e 46.6 Ferranti, in quanto riproducono emendamenti già respinti dalle Commissioni di settore.

Sandro GOZI (PD) invita la presidenza a riconsiderare il giudizio di ammissibilità sul proprio emendamento 6.1 che nel definire la procedura e i criteri per la nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni non costituisce, in senso stretto, l'attuazione di un obbligo comunitario, ma corrisponde, tuttavia, ad un adempimento che il diritto primario, ossia il Trattato, pone a carico dell'Italia e che va pertanto considerato, latu sensu, oggetto proprio del diritto comunitario. Invita altresì ad una riconsiderazione dell'articolo aggiuntivo 3.01, che reca la sua firma e quella dell'onorevole Brandolini. Sebbene si tratti di un intervento che potrebbe sollevare qualche dubbio in ordine all'ammissibilità, poiché le comunicazioni della Commissione europea non sono atti giuridicamente vincolanti, tuttavia, nel caso specifico, la comunicazione della Commissione recante il Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato richiede di fatto un intervento da parte del Governo - quale ad esempio la predisposizione di una circolare, o una comunicazione in sede di Conferenza Stato-regioni - e si pone pertanto quale adempimento di disposizioni comunitarie.

Mario PESCANTE, presidente, prende atto delle considerazioni svolte dal collega Gozi e si riserva di svolgere un approfondimento,

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sotto il profilo dei criteri di ammissibilità, dell'emendamento 6.1 e dell'articolo aggiuntivo 3.01.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 aprile 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
C. 2180 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e II).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 aprile 2009.

Gianluca PINI (LNP), relatore, ricorda che le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) hanno concluso nella serata di ieri l'esame degli emendamenti, apportando alcune modifiche al testo e che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere nella seduta odierna il parere sul nuovo testo, essendo il provvedimento calendarizzato in Assemblea già a partire da domani.
Riporta quindi le principali novità contenute nel nuovo testo.
In primo luogo, è stato modificato l'articolo 1, che novella in più parti il codice penale e le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, al fine di prevedere tra l'altro l'estinzione del nuovo reato di oltraggio a pubblico ufficiale nei casi in cui l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno. Risulta inoltre soppressa la disposizione, già contenuta nel decreto-legge n. 11 del 2009, che prevede l'ergastolo per l'omicidio commesso in occasione di reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo.
All'articolo 4, che introduce nuovi e più stringenti requisiti per l'ottenimento della cittadinanza italiana, sono state apportate modifiche volte a garantire una migliore collocazione sistematica nella legge n. 91 del 1992 delle disposizioni che prevedono il contributo di 200 euro per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza e che definiscono le finalità alle quali è destinato il relativo gettito. In particolare, si stabilisce che la metà di tali risorse sia volta a coprire gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.
Le Commissioni di merito hanno poi introdotto un nuovo articolo 5-bis, che, intervenendo sul Testo unico in materia di immigrazione, definisce più puntualmente il reato consistente nel dare alloggio o cedere anche in locazione un immobile ad uno straniero privo di titolo di soggiorno. In tali casi, si precisa che la punibilità è circoscritta alle ipotesi in cui lo straniero sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione.
All'articolo 6, che interviene sui requisiti concernenti la celebrazione del matrimonio dello straniero, è stato introdotto un nuovo comma che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione dei casi e degli Stati di provenienza per i quali il nulla osta al matrimonio è sostituito da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del cittadino regolarmente residente.
All'articolo 7 si estende la fattispecie di danneggiamento aggravato ai casi in cui il reato riguardi immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o risanamento siano in corso o risultino ultimati.
Il nuovo testo reca, inoltre, un nuovo articolo 9-bis, che autorizza l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in

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pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti. Nell'espletamento di tali servizi, che non comportano l'attribuzione di pubbliche qualifiche, è vietato l'uso di armi e di qualunque strumento di coazione fisica. Il personale addetto a tali servizi è iscritto in un apposito elenco dal Prefetto competente per territorio.
L'articolo 14 è stato emendato al fine tra l'altro di rivedere la disciplina relativa al reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, estendendo l'ambito di applicazione della norma penale all'omesso adempimento di obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria (attualmente la fattispecie è limitata al mancato adempimento dei soli obblighi civilistici).
Nuove previsioni sono contenute poi all'articolo 16, con riferimento all'applicazione delle circostanze attenuanti in ordine al delitto di rapina.
È stato soppresso l'articolo 26, che reca modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in tema di misure cautelari personali ampliando l'elenco dei reati per i quali si deroga al principio generale secondo cui la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
All'articolo 32 sono state apportate diverse modifiche alla disciplina già contenuta nel testo licenziato dal Senato concernente la conservazione ed amministrazione dei beni sequestrati, mentre all'articolo 34 sono state rivisitate le disposizioni che estendono la platea dei soggetti esclusi dalle gare di appalto di lavori, forniture e servizi in relazione alla commissione di taluni reati.
È stato quindi introdotto un nuovo articolo 36-bis al fine di specificare che le misure di prevenzione personali e patrimoniali di cui alla legge n. 575 del 1965, recante disposizioni contro la mafia, possono essere richieste e applicate disgiuntamente e indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto interessato al momento della richiesta della misura di prevenzione.
È stato sostanzialmente riscritto anche l'articolo 41, che nella nuova formulazione si limita ad apportare modifiche alla disciplina concernente il divieto di concessione di benefìci per taluni gravi delitti di cui all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975.
All'articolo 45, che novella in più punti il Testo unico in materia di immigrazione, è stato approvato un emendamento volto a stabilire che il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero in ogni caso almeno sessanta giorni prima della scadenza. Inoltre, viene modificato l'articolo 14 del citato Testo unico, che disciplina l'esecuzione dell'espulsione con riferimento ai casi in cui, non essendo possibile eseguire con immediatezza il provvedimento di espulsione o respingimento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il Centro di identificazione e di espulsione più vicino. La novella prevede che, trascorso il termine per il trattenimento nel Centro a seguito della convalida del provvedimento da parte del giudice di pace, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dei Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere all'espulsione in quanto, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le descritte condizioni, il questore può altresì chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace (comma 1, lettera h-bis)). Si precisa altresì che le citate disposizioni trovano applicazione nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se

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già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore della legge (comma 1-bis).
Sempre all'articolo 45 è stata soppressa la disposizione (comma 1, lettera t)) che consentiva al personale sanitario di segnalare all'autorità lo straniero irregolare.
È stato altresì soppresso l'articolo 46 relativo all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni.
Risulta ampiamente riformulato l'articolo 52, che nel nuovo testo consente ai sindaci, previa intesa con il prefetto, di avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale. Le associazioni devono essere iscritte in apposito elenco tenuto dal prefetto. Tra le associazioni iscritte nell'elenco i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni in esame, i requisiti per l'iscrizione negli elenchi e le modalità di tenuta degli stessi.
Sono state soppresse diverse disposizioni contenute nell'articolo 54, in materia di revisione della patente di guida. In particolare, sono state espunte le disposizioni relative alle nuove destinazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada e dei veicoli sequestrati e confiscati. Risulta soppressa anche la disposizione che impediva l'ottenimento di una nuova patente prima di un quinquennio in caso di revoca della stessa per guida in stato di ebbrezza o di alterazione per uso di stupefacenti. È stata eliminata altresì la disciplina relativa al procedimento di applicazione della confisca e del fermo del veicolo in caso di illeciti penali. È stata invece aggiunta una nuova previsione che prevede che sia sempre disposta la sospensione per un anno della patente in caso di falsificazione dei documenti assicurativi.
Le Commissioni di merito hanno soppresso anche gli articoli 60 e 61. Il primo concerne la repressione di attività di apologia o incitamento di associazioni criminose o di attività illecite compiuta a mezzo internet; il secondo reca disposizioni in materia di programmi in ambito urbano denominati «Contratti di quartiere II» nonché di programmi di edilizia residenziale destinati a dipendenti dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.
All'articolo 62, che modifica la normativa in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali a causa di infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, si specifica che le elezioni degli organi sciolti si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'articolo 1 della legge n. 182 del 1991. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre.
Infine, è stato modificato l'articolo 66 relativo alla quantificazione degli oneri e alla copertura finanziaria.
Tenuto conto dell'ampiezza delle modifiche apportate al testo dalle Commissioni di merito nonché dei tempi a disposizione per l'espressione del parere da parte della XIV Commissione, ritiene che non vi siano le condizioni per sviluppare un dibattito adeguatamente approfondito. Quello di un'eccessiva compressione dei tempi di esame dei provvedimenti da parte delle Commissioni è purtroppo un brutto costume già più volte denunciato sia dalla maggioranza che dall'opposizione. Sebbene la Commissione non sia nelle condizioni di esprimere un parere articolato, non sembrano tuttavia esservi particolari profili di incompatibilità del provvedimento in esame con la normativa comunitaria e formula pertanto, sotto il profilo meramente tecnico e senza fare alcuna valutazione di carattere politico, una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) manifesta la propria perplessità in ordine ai tempi e alla modalità

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di esame del provvedimento in oggetto che, diversamente da quanto rilevato dal relatore, reca, a suo avviso, importanti aspetti di rilievo comunitario, che destano seri dubbi sia rispetto agli impegni pregressi assunti dal nostro Paese che rispetto a direttive ancora da recepire.
Richiama in proposito innanzitutto il nuovo articolo 45 che reca disposizioni in materia di permesso di soggiorno nonché, a seguito degli emendamenti da ultimo approvati dalle Commissioni di merito, in materia di trattenimento presso i centri di identificazione e di espulsione. Si dispone, tra l'altro, che il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo sia subordinato al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana. Osserva che la direttiva 2003/109/CE dà facoltà agli Stati membri di esigere che i cittadini di Paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione, conformemente alla legislazione nazionale, senza però operare discriminazioni, comprese quelle fondate sulla lingua. Appare invece nettamente discriminatorio quanto proposto dal Governo, che definisce la conoscenza della lingua italiana quale criterio determinante ai fini del rilascio del citato permesso di soggiorno. Si tratta peraltro di una posizione che si pone in netto contrasto con i principi fondamentali dell'Unione europea e con l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Queste disposizioni vanno lette in connessione con quelle recate dall'articolo 47 che sancisce l'obbligo per lo straniero di stipulare un accordo di integrazione, articolato su crediti. La perdita integrale dei crediti comporta la revoca del titolo di soggiorno e l'espulsione dello straniero; si tratta di una disposizione che, al di là delle valutazioni politiche, espone l'Italia ad una serie di violazioni. Inoltre, la norma detta una lunga serie di eccezioni (soggiorno per asilo, per motivi umanitari, per motivi familiari, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ed altre) che equivalgono a rendere la disposizione di fatto applicabile soprattutto ai permessi di soggiorno ordinari, ciò che appare in violazione di obblighi comunitari.
Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sull'articolo 53 che estende le disposizioni relative al rimpatrio assistito anche ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati che esercitano la prostituzione. Sottolinea come si tratti comunque di cittadini dell'Unione europea, per i quali esiste la possibilità di allontanamento solo per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza. Il fenomeno della prostituzione minorile è certo particolarmente grave e merita di essere combattuto, ma ciò non può significare che i soggetti coinvolti rappresentino una minaccia per la sicurezza dello Stato, e l'applicazione di tale disposizione viola, anche in questo caso, diversi obblighi comunitari.
L'ultima questione che intende sottolineare è quella relativa al prolungamento dei tempi di trattenimento degli stranieri nei centri di identificazione e di espulsione. Si tratta, a suo parere, di un'utilizzazione propagandistica e strumentale della direttiva 115/2008 (cd. Direttiva rimpatrii), anche perché il prolungamento previsto non serve certamente a consentire l'identificazione dei cittadini. Presso i centri di identificazione ed espulsione vi è poi un grave problema di promiscuità, sul quale il Governo non è sinora intervenuto. Sono infatti trattenuti in tali strutture cittadini stranieri in situazioni tra loro molti differenti: segnala come in tale situazione la criminalità organizzata trovi un ottimo bacino di reclutamento.
Esprime in conclusione, la preoccupazione del suo gruppo sul provvedimento in esame, sia con riferimento al rispetto dei principi fondamentali della persona, che riguardo all'efficacia della politica del Governo in materia di immigrazione.

Sandra ZAMPA (PD) con riferimento alle valutazioni svolte dal relatore in ordine alla compatibilità comunitaria del provvedimento in esame, richiama in primo luogo l'audizione svoltasi presso la II Commissione giustizia sul provvedimento

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in oggetto lo scorso 21 aprile 2009 della Commissione internazionale dei giuristi (ICJ), che si è conclusa con l'indicazione da parte degli auditi di un lungo elenco di articoli da sopprimere. La medesima Commissione esprime una viva preoccupazione rispetto alla tutela dei diritti umani e segnala a sua volta all'attenzione dei colleghi la violazione, recata dal provvedimento in oggetto, dei diritti dei minori. Si riferisce in particolare alle disposizioni che prevedono l'obbligo di esibire la carta e il permesso di soggiorno in relazione agli atti dello stato civile o relativi all'accesso a pubblici servizi (quale, ad esempio, la scuola). Si tratta di norme che hanno gravissime ripercussioni sui minori: basti pensare il rischio che comporta per un bambino la mancata registrazione della nascita e che si configura peraltro come violazione della Convenzione ONU sui diritti dei minori, sottoscritta dall'Italia. Si tratta di politiche tutt'altro che efficaci poiché spingono gli stranieri irregolari a nascondersi sempre di più. Ha richiamato questa disposizione a dimostrazione del fatto che il provvedimento in esame reca aspetti non certo indifferenti sotto il profilo della compatibilità comunitaria.

Gianluca PINI (LNP), relatore, osserva come le osservazioni svolte dai colleghi potranno trovare adeguato spazio di approfondimento nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea, anche tenuto conto del fatto che le valutazioni espresse si riferiscono - è il caso della richiamata Convenzione ONU sui diritti dei minori - a competenze della Commissione Affari esteri. Ribadisce la propria valutazione in ordine alla compatibilità comunitaria del provvedimento, né ritiene che possano essere determinanti sul punto valutazioni svolte da organismi non istituzionali in sede di audizione.

Sandro GOZI (PD) sottolinea nuovamente quanto affermato in ordine ai profili di contrasto con le disposizioni comunitarie delle disposizioni recate dagli articoli 45 e 53.

Sandra ZAMPA (PD) richiama a sua volta quanto già evidenziato e cita le posizioni assunte dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa in materia di diritti civili degli immigrati irregolari, anche con riferimento all'istituto del matrimonio.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Sandro GOZI (PD) preannuncia, per le motivazioni esposte, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 aprile 2009.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 29 aprile 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'8 dicembre 2008 - Partenariato orientale.
COM(2008)823 def.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 aprile 2009.

Nicola FORMICHELLA (PdL) ritiene che, nella proposta di parere che il relatore

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si appresta a formulare debba essere fatto riferimento all'opportunità di attribuire carattere prioritario alle politiche per le piccole e medie imprese.

Enrico FARINONE (PD), relatore, anche alla luce della considerazione svolta dal collega Formichella, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Relazione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza - Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione.
17104/08.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 aprile 2009.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3).

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

COMITATO PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UE

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 29 aprile 2009. - Presidenza del presidente Nunziante CONSIGLIO.

La seduta comincia alle 15.20.

Indagine conoscitiva sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea: attuazione della legge n. 11 del 2005 e prospettive di riforma.
Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Corrado Calabrò.
(Svolgimento e conclusione).

Nunziante CONSIGLIO, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduce, quindi, l'audizione.

Corrado CALABRÒ, Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gianluca PINI (LNP) e Sandro GOZI (PD).

Corrado CALABRÒ, Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, replica ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

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Nunziante CONSIGLIO, presidente, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI