CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 aprile 2009
170.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 aprile 2009. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
C. 2180 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e II).
(Esame nuovo testo e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia hanno trasmesso un nuovo testo del provvedimento in esame, risultante dagli emendamenti approvati.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), relatore, fa presente che, a seguito di emendamenti approvati dalle Commissioni riunite I e II, dall'articolo 54 del disegno di legge in esame, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, sono state espunte alcune disposizioni, riguardanti materia già trattata nel testo unificato sulla sicurezza stradale all'esame della IX Commissione. Sottolinea che risultano soppressi in particolare: il comma 1, il quale prevede che la revisione della patente

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venga sempre disposta per il conducente coinvolto in un incidente stradale, cui sia stata contestata una violazione alla quale il codice ricollega la sanzione accessoria della sospensione della patente, nonché per il conducente minore di 18 anni che sia autore materiale di una violazione da cui consegue la sospensione della patente ovvero la decurtazione di 5 punti dalla patente; il comma 5, che modifica l'articolo 208 del codice della strada, introducendo nuove destinazioni per le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice; il comma 6 che introduce norme sulla destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati agli organi di polizia; il comma 7, che dispone, nell'ipotesi di revoca della patente per guida in stato di ebbrezza o alterazione in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti, che non sia possibile ottenere una patente nuova prima che siano trascorsi cinque anni dall'accertamento del fatto; il comma 9, che disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni accessorie della confisca amministrativa e del fermo del veicolo in presenza di un illecito penale.
Segnala inoltre che è stata approvata una modifica al comma 4, del medesimo articolo 54, che interviene sull'articolo 193 del codice della strada, stabilendo che, se un veicolo circola con documenti assicurativi falsi o contraffatti intestati al conducente, ed è dunque sprovvisto di copertura assicurativa, deve essere sempre disposta la confisca amministrativa del mezzo, ai sensi dell'articolo 213 del codice della strada. Ricorda che le Commissioni I e II hanno aggiunto un inciso, il quale precisa che, nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno.
Evidenzia infine che gli altri articoli contenuti nel disegno di legge recanti disposizioni di interesse della IX Commissione in ordine alla circolazione e alla sicurezza stradale, ossia gli articoli 10, 55, 56, 57, 63 non sono stati modificati.
Segnala infine che sono state soppresse le previsioni di cui all'articolo 60, in materia di repressione di attività di apologia o incitamento di associazioni criminose o di attività illecite compiuta a mezzo internet, che, pur perseguendo finalità di grande rilevanza, nell'introdurre l'obbligo per i fornitori dei servizi di connettività alla rete di filtrare tali attività, avrebbero comportato per i fornitori medesimi difficoltà insuperabili, con grave pregiudizio alla fruibilità dei servizi offerti dalla rete.
Presenta quindi la seguente nuova formulazione della proposta di parere, che tiene conto delle modifiche apportate al provvedimento a seguito dell'approvazione degli emendamenti da parte delle Commissioni riunite I e II:
«La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge recante: «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» (C. 2180 Governo, approvato dal Senato),
rilevato che il disegno di legge in esame, nel testo approvato dal Senato, reca, agli articoli 54, 56, 57 e 63, disposizioni che novellano il codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, intervenendo su profili di sicurezza stradale;
tenuto conto che la IX Commissione, dopo aver svolto un'ampia indagine conoscitiva sulla sicurezza stradale, sta attualmente esaminando in sede referente un testo unificato delle numerose proposte di legge presentate sulla materia;
evidenziata pertanto, in generale, l'opportunità di garantire la coerenza e il coordinamento tra le disposizioni in materia di sicurezza stradale recate dal disegno di legge in esame e quelle previste nell'ambito del testo unificato attualmente all'esame della IX Commissione;
considerato che nel nuovo testo del disegno di legge in esame, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni

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riunite I e II, sono state soppresse diverse disposizioni dell'articolo 54, relative:
a) alla previsione dell'obbligo di revisione della patente nei casi di incidente stradale e per i minori di diciotto anni autori materiali di violazioni del codice della strada e al conseguente aggravamento della disciplina sanzionatoria per chi non si sottoponga agli accertamenti previsti in caso di revisione;
b) alla destinazione di una quota dei proventi delle sanzioni pecuniarie irrogate per violazioni del codice della strada, di spettanza dello Stato, alle forze di polizia per il rafforzamento dei controlli, e alla revisione della procedura relativa alla comunicazione da parte degli enti locali delle modalità di impiego dei proventi relativi alle suddette sanzioni, di spettanza degli enti medesimi, nonché alla previsione della possibilità di utilizzare tali proventi per progetti di sicurezza urbana e sicurezza stradale;
c) all'introduzione di una disciplina in materia di destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati, in modo da consentirne l'affidamento agli organi di polizia;
d) all'estensione da uno a cinque anni del periodo per il quale, in caso di revoca della patente, non è possibile conseguirne una nuova, quando la revoca è dovuta a guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
e) alla disciplina del procedimento di applicazione delle sanzioni accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in caso di reato;
che le disposizioni sopra richiamate intervengono su materie affrontate, in termini sostanzialmente analoghi, nel testo unificato all'esame della IX Commissione, per cui la soppressione dal disegno di legge in esame rende più agevole il coordinamento tra i due testi e favorisce un ordinato svolgimento dell'attività legislativa;
che le disposizioni in materia di sicurezza stradale mantenute nel nuovo testo del disegno di legge in esame, concernenti il decoro delle strade (articolo 10), la disciplina sanzionatoria in caso di circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti e di falsificazione o contraffazione dei documenti suddetti (articolo 54), il ritiro, la sospensione e la revoca del certificato di idoneità alla guida, nei casi in cui sia disposto analogo provvedimento relativo alla patente di guida (articolo 54), il prolungamento della sospensione della patente di guida e del divieto di guidare in caso di illecita detenzione di stupefacenti (articolo 55), la disciplina dei requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida (articolo 56), la specificazione della destinazione delle risorse del Fondo per l'incidentalità notturna all'acquisto di mezzi e attrezzature per gli organi con funzioni di polizia stradale e per il finanziamento di analisi cliniche e attività di ricerca e sperimentazione volte al contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (articolo 57), sono sicuramente condivisibili;
espresso particolare apprezzamento per la soppressione, disposta dalle Commissioni riunite I e II, delle previsioni in materia di repressione di attività di apologia o incitamento di associazioni criminose o di attività illecite compiuta a mezzo internet, che, pur perseguendo finalità di grande rilevanza, nell'introdurre l'obbligo per i fornitori dei servizi di connettività alla rete di filtrare tali attività, avrebbero comportato per i fornitori medesimi difficoltà insuperabili, con grave pregiudizio alla fruibilità dei servizi offerti dalla rete;
rilevato che il testo unificato all'esame della IX Commissione prevede un significativo inasprimento della disciplina sanzionatoria relativa alla guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, per cui non appare opportuno prevedere l'aumento da un terzo alla metà

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delle ammende relative ai suddetti reati, nel caso in cui siano commessi dopo le ore 22 e prima delle ore 7,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
con riferimento all'articolo 57, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere le disposizioni che prevedono l'aumento da un terzo alla metà delle ammende relative ai reati di guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
con riferimento all'articolo 63, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di non ricorrere, per il finanziamento di interventi di assistenza e previdenza del personale della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni del codice della strada, ma di individuare fonti di finanziamento diverse.»

Michele Pompeo META (PD), pur riconoscendo l'impegno profuso dal relatore, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo alla proposta di parere. Sottolinea che questo è dovuto sia a ragioni di metodo che di merito. Per quanto riguarda il metodo osserva che più volte l'opposizione ha chiesto lo stralcio delle disposizioni del disegno di legge in esame relative alla sicurezza stradale, al fine di poter esaminare una materia, a suo giudizio assai delicata, nell'ambito del testo unificato all'esame della Commissione. Sottolinea, a tale proposito,che da molti mesi la Commissione sta lavorando su un testo che reca importanti modifiche al codice della strada in ordine alla sicurezza e che l'opposizione si è mostrata più di una volta disponibile a trovare punti di convergenza con la maggioranza e con il Governo in ordine a questioni non secondarie. Evidenzia quindi il proprio disagio rispetto al metodo di lavoro seguito dal Governo nell'affrontare la tematica della sicurezza stradale. Esprime quindi perplessità sull'atteggiamento assunto dal gruppo della Lega, che nell'esame del testo unificato, sollecita una maggiore flessibilità, mentre il Ministro dell'interno sostiene un disegno di legge che reca disposizioni estremamente severe. Sottolinea inoltre la propria contrarietà anche sul merito del provvedimento in esame e, in particolare per quanto concerne le misure in materia di sicurezza.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) rileva anch'egli che più dicasteri stanno affrontando il tema della sicurezza stradale e che non c'è un indirizzo unanime del Governo. Osserva che il codice della strada richiederebbe una revisione complessiva organica e coerente, che dovrebbe coinvolgere anche i gruppi di opposizione ed essere esaminata nell'ambito della Commissione trasporti. Esprime quindi la propria perplessità per il mancato stralcio delle disposizioni del disegno di legge relative alla sicurezza stradale. Preannuncia quindi il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, dovuto sia alla valutazione delle disposizioni che intervengono sul codice della strada, sia, in misura anche maggiore, al restante contenuto del disegno di legge in esame.

Silvano MOFFA (PdL), nel ringraziare il relatore per la predisposizione di un parere molto articolato, segnala tuttavia l'opportunità di formulare la modifica prospettata all'articolo 57, piuttosto che come osservazione, come condizione e invita l'opposizione a votare a favore del parere eventualmente riformulato in tal senso.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), relatore, si dichiara disponibile ad accogliere al proposta di ulteriore riformulazione avanzata dal collega Moffa.

Il Sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, con riferimento alle dichiarazione del deputato Meta, rassicura la Commissione che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è consapevole ed apprezza la qualità del lavoro svolto dalla Commissione

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sul testo unificato in materia di sicurezza stradale. Quanto alla nuova formulazione della proposta di parere del relatore, si rimette alla Commissione.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) esprime il proprio disappunto per lo svolgimento dei dei lavori sul provvedimento in esame presso le Commissioni competenti in sede referente. Segnala infatti che era stato raggiunto informalmente l'accordo di sopprimere le disposizioni recate dagli articoli 54 e 57, ad eccezione di un solo comma, mentre quando, a tarda notte, si è passati alla votazione degli emendamenti relativi a tali articoli, l'accordo è stato disatteso. Segnala altresì la contraddizione tra le disposizioni recate dall'articolo 57 del nuovo testo in esame e la depenalizzazione della guida in stato di ebbrezza alcolica con tassa alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro approvata dalla Commissione nell'ambito del testo unificato.

Mario VALDUCCI, presidente, precisa che l'aumento dell'ammenda da un terzo alla metà previsto dall'articolo 57 del nuovo testo in esame in riferimento al comma 2 dell'articolo 186 del codice della strada non precluderebbe la depenalizzazione richiamata dal deputato Zeller; in tale ipotesi infatti l'aumento di applicherebbe soltanto ai casi di accertamento di un tasso alcolemico alla guida superiore a 0,8 grammi per litro.

Mario LOVELLI (PD) ricorda la richiesta di stralcio degli articoli del provvedimento in esame che recano novelle del codice della strada prospettata informalmente nell'ambito della Commissione e sottolinea che tale intervento sarebbe risultato particolarmente opportuno, anche al fine di evitare che le disposizioni in questioni possano essere ulteriormente modificate a seguito di emendamenti presentati e approvati in fase di esame da parte dell'Assemblea.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) apprezza il tentativo del collega Moffa di raggiungere una posizione condivisa sulla proposta di parere del relatore, ma osserva che anche se l'osservazione relativa all'articolo 57 fosse formulata come condizione, probabilmente non sarebbe accolta. Condivide altresì le preoccupazione del collega Lovelli in merito alle eventuali ulteriori modifiche che potrebbero essere introdotte nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea.

Michele Pompeo META (PD) ribadisce la ragionevolezza delle perplessità del collega Lovelli. Sottolinea l'atteggiamento costruttivo finora dimostrato dai gruppi di opposizione nel corso dell'esame del testo unificato. Per questa ragione invita anche il Governo a preferire la definizione di un buon intervento legislativo piuttosto che l'introduzione di misure frammentarie sul tema della sicurezza, dettate esclusivamente da finalità di immagine.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), alla luce dello svolgimento del dibattito, evidenzia l'opportunità di non procedere al momento alla votazione della proposta di parere.

Mario VALDUCCI, presidente, segnala che le Commissioni riunite I e II si accingono a concludere l'esame in sede referente del provvedimento in oggetto. Rileva pertanto che la Commissione non si trova nelle condizioni di esprimere il proprio parere sul nuovo testo del disegno di legge.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 aprile 2009. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.

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Sull'ordine dei lavori.

Mario VALDUCCI, presidente, propone di procedere all'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di svolgere in primo luogol'esame in sede referente del testo unificato recante disposizioni in materia di sicurezza stradale.

La Commissione concorda.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto.

(Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 aprile 2009.

Mario VALDUCCI, presidente, propone di procedere all'esame degli emendamenti ed articoli aggiuntivi rimasti accantonati.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, illustra l'ulteriore nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Montagnoli 5.01 (vedi allegato 1), con la quale si precisa che all'attuazione delle nuove disposizioni introdotte si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'ulteriore nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Montagnoli 5.01.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) accoglie la ulteriore nuova formulazione del proprio articolo aggiuntivo proposta dal relatore. In generale rileva che le vigenti direttive comunitarie in materia di patenti di guida prevedono un modello armonizzato a livello comunitario. Tale modello non è compatibile con l'apposizione dell'adesivo del tagliando di convalida. Tale incompatibilità è stata più volte rilevata dalla Commissione europea, alla quale il Governo ha assicurato che sarebbe stata rimossa. Per ovviare al problema dell'apposizione del tagliando adesivo, non conforme al modello armonizzato comunitario, è necessario prevedere che, all'esito della visita di accertamento della sussistenza dei requisiti psico-fisici, possa essere rilasciato non un tagliando, ma un vero e proprio duplicato della patente, recante - tra l'altro - la foto «aggiornata» del titolare della patente medesima. La nuova procedura, completamente informatizzata, sarebbe sostenibile a risorse umane e finanziarie invariate. Con le modifiche normative proposte, l'utente dovrebbe corrispondere gli importi dei diritti di motorizzazione, in misura pari a quelli già attualmente corrisposti a procedura vigente e l'importo di una marca da bollo pari a 14,62 euro, oggi non corrisposta. A fronte di tale innovazione procedurale deriverebbero significativi vantaggi. In particolare: l'anagrafe dei conducenti disporrebbe delle foto dei titolari di patenti, il che renderebbe sempre possibile - in caso di smarrimento o furto e dopo la necessaria denuncia - attivare la procedura di rilascio del duplicato senza ulteriori adempimenti; gli agenti accertatori, collegandosi alla anagrafe dei conducenti, avrebbero modo di raffrontare la foto del conducente con quella del titolare della patente registrata presso l'ufficio centrale operativo, il che ostacolerebbe l'attività di contraffazione delle patenti; analogo beneficio sarebbe riscontrabile negli adempimenti ai quali è chiamata l'Amministrazione in sede di conversione di patenti comunitarie; infine si potrebbe procedere più speditamente nell'attivazione di sistemi di antifalsificazione delle patenti che, allo stato attuale, incontrano nelle patenti cartacee la maggiore difficoltà.

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La Commissione approva l'ulteriore nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Montagnoli 5.01 (vedi allegato 2).

Silvano MOFFA (PdL), relatore, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull'emendamento Velo 9.4 e, conseguentemente, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Montagnoli 9.2, Lovelli 9.5 e Velo 9.3.

Il Sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Mario VALDUCCI, presidente, precisa le disposizioni vigenti in materia di dispositivi di rilevazione a distanza della velocità, rilevando che l'approvazione dell'emendamento Velo 9.4 porterebbe al divieto di utilizzo di tali dispositivi da parte della polizia municipale sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritira il proprio emendamento 9.2.

Mario LOVELLI (PD) ritira il proprio emendamento 9.5.

Silvia VELO (PD) esprime apprezzamento per il parere favorevole espresso dal relatore sul proprio emendamento 9.4, che fornisce una soluzione equilibrata alle diverse esigenze in gioco.

La Commissione approva l'emendamento Velo 9.4 (vedi allegato 2).

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che l'emendamento Velo 9.3 deve ritenersi conseguentemente assorbito.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, illustra la nuova formulazione dell'emendamento Zeller 13.9 (vedi allegato 1), con la quale si prevede che il conducente minorenne non possa conseguire la patente prima di 19 anni, nel caso in cui sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a zero e inferiore a 0,5, grammi per litro e prima di 21 anni nel caso in cui sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro.

Il Sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento Zeller 13.9.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) accoglie la nuova formulazione del proprio emendamento 13.9 proposta dal relatore.

La Commissione approva la nuova formulazione dell'emendamento Zeller 13.9 (vedi allegato 2).

Silvano MOFFA (PdL), relatore, presenta l'emendamento 14.9 (vedi allegato 1), con il quale si prevede che la quota dei proventi delle sanzioni destinata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento degli interventi compresi nell'ambito del piano per la sicurezza stradale, sia finalizzata in misura non inferiore ad un terzo, anziché ad un quarto come precedentemente previsto, ad interventi non soltanto di sostituzione, ammodernamento e potenziamento della segnaletica stradale, ma anche ad interventi di installazione e potenziamento delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale. Il finanziamento di questi ultimi interventi, peraltro, non può riguardare le strade e le autostrade in concessione, al fine di evitare di surrogare con i proventi delle sanzioni l'eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalle convenzioni. L'emendamento prevede inoltre, per quanto concerne la quota dei proventi delle sanzioni destinata agli enti locali, che deve essere finalizzata ad interventi di sostituzione e potenziamento della segnaletica stradale, che tale quota possa essere impiegata anche per la sostituzione e il potenziamento delle barriere e per la sistemazione del manto stradale.

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Il Sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 14.9 del relatore.

Mario VALDUCCI, presidente, rilevato che i rappresentanti dei gruppi rinunciano a richiedere la fissazione del termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 14.9 del relatore, lo pone in votazione.

La Commissione approva l'emendamento 14.9 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, presenta gli emendamenti 1.3, 1.4 e 25.2 (vedi allegato 1), precisando che tali emendamenti non intervengono sui contenuti del testo unificato, ma rispondono a finalità di coordinamento e di individuazione della copertura finanziaria. In particolare l'emendamento 1.3 modifica gli importi delle sanzioni previste in diversi articoli del testo unificato per uniformarli agli importi attualmente previsti dal codice della strada.
L'emendamento 1.4 reca modifiche a diversi articoli del testo unificato, finalizzate ad eliminare improprietà di formulazione, ad assicurare il coordinamento normativo e a precisare alcune rubriche. Nell'ambito di tale articolo segnala che le modifiche più rilevanti interessano l'articolo 3-bis, introdotto da un articolo aggiuntivo approvato nella seduta di mercoledì 22 aprile. Tali modifiche sopprimono il comma 3 dell'articolo 94-bis, introdotto nel codice della strada, che ha un contenuto normativo indefinito e, con riferimento al comma 1 del medesimo articolo 94-bis, demandano la definizione della normativa attuativa al regolamento di esecuzione del codice della strada. Sottolinea che è stata inserita una disposizione relativamente all'articolo 3-ter che mantiene ad un anno il periodo di validità delle macchine operatrici. Rileva che ulteriori modifiche riguardano l'articolo 14, in cui si precisano le modalità di trasmissione della relazione sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative da parte degli enti locali e la procedura di eventuale riduzione del finanziamento a valere sul fondo ordinario per i comuni che utilizzano tali proventi in modo inappropriato.
L'emendamento 25.2, infine, individua la copertura finanziaria per l'articolo 25 del testo unificato, che prevede un sistema di raccolta dei dati relativi all'incidentalità stradale.
Sempre in relazione a questioni di copertura finanziaria, precisa che l'emendamento 3-ter introdotto nel corso dell'esame, che modifica l'articolo 104 del codice della strada, estendendo da uno a due anni il periodo di validità dell'autorizzazione per la circolazione delle macchine agricole eccezionali, non necessita di copertura finanziaria, in considerazione della possibilità di rimodulare gli importi relativi agli oneri istruttori e la contestuale riduzione del carico di lavoro per gli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione in questione. Per quanto concerne gli indennizzi di usura, non si pongono problemi di copertura finanziaria, in quanto, come previsto dall'articolo 268 del regolamento di attuazione del codice della strada, si tratta di importi proporzionali alla durata temporale dell'autorizzazione.

Il Sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.3, 1.4 e 25.2 del relatore.

Mario LOVELLI (PD) chiede chiarimenti in ordine all'emendamento 1.3.

Mario VALDUCCI, presidente, precisa che la finalità dell'emendamento è quella di uniformare i limiti minimo e massimo delle sanzioni pecuniarie previste nel testo unificato a quelli normalmente adottati, per la medesima fascia di importo, dal codice della strada, tenendo conto della rivalutazione delle sanzioni pecuniarie di recente operata.

La Commissione approva l'emendamento 1.3 del relatore.

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Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) chiede chiarimenti in ordine alla previsione introdotta nell'emendamento 1.4 con riferimento all'articolo 3-ter che interviene sulla durata di validità dell'autorizzazione alla circolazione per le macchine agricole eccezionali.

Mario VALDUCCI, presidente, precisa che la disposizione introdotta nell'emendamento 1.4 è finalizzata ad assicurare che la proroga da uno a due anni della validità dell'autorizzazione per circolare disposta dal testo unificato si applichi soltanto alle macchine agricole eccezionali, senza estendersi alle macchine operatrici.

La Commissione approva l'emendamento 1.4 del relatore. Approva quindi l'emendamento 25.2 del relatore (vedi allegato 2).

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che il testo, come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere. Avverte altresì che, se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo da trasmettere alle Commissioni competenti in sede consultiva.

La Commissione concorda.

Mario VALDUCCI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad una successiva seduta, che sarà convocata una volta che saranno stati acquisiti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

La seduta termina alle 15.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 29 aprile 2009. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 15.15.

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.
Audizione di rappresentanti della società di gestione dell'aeroporto di Venezia-Marco Polo (Save Spa).
(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
Introduce, quindi, l'audizione.

Enrico MARCHI, presidente società di gestione dell'aeroporto di Venezia-Marco Polo (Save Spa), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Nizzi e Lovelli.

Mario VALDUCCI, presidente, ringrazia i rappresentanti della società Save SpA per il loro intervento.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato stati trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di martedì 21 aprile 2009, pagina 138, prima colonna, ventitreesima

Pag. 126

riga, la parola: «primo» è sosti- tuita dalla seguente: «secondo» e alla ventottesima riga la parola «secondo» è sostituita dalla seguente: «terzo».
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di mercoledì 22 aprile 2009, pagina 77, seconda colonna, settima riga, la parola: «primo» è sostituita dalla seguente: «secondo» e alla dodicesima riga la parola «secondo» è sostituita dalla seguente: «terzo».
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di mercoledì 28 aprile 2009, pagina 161, prima colonna, terza riga, la parola: «primo» è sostituita dalla seguente: «secondo» e alla ottava riga la parola «secondo» è sostituita dalla seguente: «terzo».