CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 aprile 2009
169.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 aprile 2009.

Audizioni sulle tematiche relative ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, con particolare riferimento alla proposta di legge C. 975 e alla risoluzione n. 7-00078.
Audizione dei rappresentanti della società cooperativa Alimos-Alimenta la salute.

L'audizione informale si è svolta dalle 13 alle 13.20.

Audizioni dei rappresentanti della società McDonald's Italia.

L'audizione informale si è svolta dalle 13.30 alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 aprile 2009. - Presidenza del vicepresidente Roberto ROSSO.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
C. 2180 Governo, approvato Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio RAINIERI (LNP), in sostituzione del relatore, osserva che il disegno di legge già approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica, prevede una complessa serie di misure volte ad affrontare il tema dell'illegalità diffusa, della sicurezza urbana e del contrasto alla criminalità organizzata e a tal fine incide su numerosi

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settori dell'ordinamento, compreso il codice penale. Esso contiene anche alcune disposizioni che sono state, successivamente, incluse nel decreto-legge n. 11 del 2009, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.
Per quanto riguarda le disposizioni che interessano la competenza della Commissione Agricoltura, segnala l'articolo 63, che destina parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada all'assistenza e previdenza del personale della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, proporzionalmente all'entità dell'ammontare delle violazioni accertate da tali corpi. A tal fine, il comma 1 integra l'articolo 208 del codice della strada, aggiungendo i predetti corpi alle categorie attualmente previste (Stato, e in questo ambito Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza, regioni, province e comuni). Con la medesima finalità, e al fine di dare attuazione alle modifiche apportate dal comma 1, il comma 2 interviene sul regolamento di attuazione del medesimo codice, per inserire il riferimento alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato nell'articolo 393, che detta le norme relative all'iscrizione in bilancio delle risorse e alla loro ripartizione.

Roberto ROSSO, presidente, avverte che le Commissioni riunite I e II termineranno l'esame degli emendamenti nella giornata di oggi, per trasmettere poi lo testo emendato alle Commissioni competenti per il parere.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 28 aprile 2009. - Presidenza del vicepresidente Roberto ROSSO.

La seduta comincia alle 13.50.

Nuova disciplina del commercio interno del riso.
C. 1991 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Roberto ROSSO, presidente e relatore, fa presente che il disegno di legge stabilisce una nuova disciplina per il commercio del riso sul territorio nazionale, modificando la classificazione e le denominazioni di vendita e abrogando la normativa in vigore, definita con la legge 18 marzo 1958, n. 325.
Il provvedimento, secondo quanto precisa la relazione illustrativa, si è reso necessario per rispondere alle pressanti esigenze della filiera interessata all'aggiornamento dei criteri di riconoscimento, conseguenti alle forme di etichettatura delle molteplici varietà di riso coltivate in Italia. I nuovi criteri sono stati definiti dagli esperti del settore e risultano ancorati a parametri di trasparenza e di oggettività, nel rispetto dei parametri posti dalla normativa comunitaria di settore. Ciò comporterà un positivo riscontro sia nella fase commerciale del prodotto, sia nella fase di orientamento dei programmi di miglioramento genetico che sono predisposti dalle autorità competenti, al fine di correlare le sempre più specifiche richieste del consumatore al mondo della produzione.
In particolare, con l'articolo 1 sono stabilite le definizioni del prodotto «riso» sulla base della lavorazione o del trattamento subito.
L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della legge, che riguarda le varie tipologie di riso confezionato, venduto, posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale. Sono sottratti all'applicazione della legge i prodotti protetti da un'indicazione geografica protetta (IGP) o da una denominazione di origine protetta (DOP) e quelli destinati all'esportazione verso i Paesi terzi.
L'articolo 3 disciplina, in maniera dettagliata, la classificazione del riso e la

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denominazione di vendita; in particolare il comma 3 riserva le denominazioni di vendita elencate nell'allegato 4, e cioè le denominazioni storiche presenti da decenni sul mercato del riso e associate dal consumatore alla tradizione dell'area di produzione, alle varietà tradizionali che rientrano nei parametri biometrici definiti nello stesso allegato. Per tutte le altre varietà presenti o future sul mercato, ma diverse da quelle storiche elencate nell'allegato 4, la denominazione di vendita è costituita da quella del raggruppamento di cui al comma 1 dell'articolo 3, che si riferisce esclusivamente a parametri biometrici, eventualmente accompagnata dal nome della varietà del riso greggio di provenienza. Il divieto posto dal comma 5 dell'articolo 3 di associare le denominazioni di vendita di cui al comma 3 con quelle di cui al comma 4 del medesimo articolo garantisce, infine, che le scelte effettuate dai consumatori avvengano nella massima trasparenza.
L'articolo 4 definisce, attraverso il rinvio all'allegato 1, le caratteristiche qualitative per il riso, il riso integrale, il riso parboiled e il riso integrale parboiled, fissando i valori massimi consentiti, in percentuale, di grani difettati e di materie estranee; il comma 3, inoltre, prevede la possibilità di modificare gli allegati annessi alla legge con decreto interministeriale.
L'articolo 5 disciplina l'utilizzo di marchi collettivi.
L'articolo 6 dispone in materia di sanzioni in caso di violazione delle disposizioni contenute nella legge.
L'articolo 7 disciplina la revisione delle analisi a seguito di procedimenti giudiziari e amministrativi.
L'articolo 8, infine, prevede un periodo transitorio di dodici mesi per il confezionamento e per la vendita del riso ottenuto in conformità alle disposizioni della legge n. 325 del 1958, mentre l'articolo 9 ne dispone l'abrogazione.
L'articolo 9 contiene altresì la clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica; in proposito la relazione del Governo precisa infatti che il provvedimento non comporta nuovi oneri a carico delle amministrazioni pubbliche e private interessate, né mancate o diminuite entrate a carico dell'erario pubblico; precisa inoltre che la revisione delle analisi, eseguita dagli istituti pubblici indicati nell'articolo 7, è resa previo pagamento di un corrispettivo.
In conclusione, il disegno di legge risponde all'esigenza di aggiornare i criteri tecnici di riconoscimento delle molteplici varietà di riso coltivate in Italia, basandoli su parametri di trasparenza e di oggettività, senza apportare modifiche a discipline procedimentali né alle competenze istituzionali in atto.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.