CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 aprile 2009
169.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 28 aprile 2009. - Presidenza del vicepresidente Silvia VELO.

La seduta comincia alle 11.55.

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.
Audizione di rappresentanti dell'Associazione per la sicurezza nei trasporti (A.S.TRA.).
(Svolgimento e conclusione).

Silvia VELO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
Introduce, quindi, l'audizione.

Bruno SALVI, presidente dell'Associazione per la sicurezza nei trasporti (A.S.TRA.), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Aurelio Salvatore MISITI (IdV).

Silvia VELO, presidente, ringrazia i rappresentanti dell'Associazione per la sicurezza nei trasporti per il loro intervento.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 aprile 2009. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 12.40.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
C. 2180 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e II).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 aprile 2009.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), relatore, presenta la seguente proposta di parere:
«La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante: «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» (C. 2180 Governo, approvato dal Senato),
rilevato che il disegno di legge in esame, nel testo approvato dal Senato, reca, agli articoli 54, 55, 56 e 63, diverse disposizioni che novellano il codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, intervenendo su profili di sicurezza stradale;
considerato che la IX Commissione, dopo aver svolto un'ampia indagine conoscitiva sulla sicurezza stradale, sta attualmente esaminando in sede referente un testo unificato delle numerose proposte di legge presentate sulla materia;
rilevata pertanto l'opportunità di garantire la coerenza e il coordinamento tra le disposizioni in materia di sicurezza stradale recate dal disegno di legge in esame e quelle previste nell'ambito del testo unificato attualmente all'esame della IX Commissione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
con riferimento all'articolo 63, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di non ricorrere, per il finanziamento di interventi di assistenza e previdenza del personale della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni del codice della strada, ma di individuare fonti di finanziamento diverse».

Michele Pompeo META (PD) esprime la contrarietà del proprio gruppo in ordine alla proposta di parere formulato dal relatore. Rileva che il provvedimento è molto articolato e avrebbe richiesto un approfondimento maggiore. In particolare osserva che nel parere non si dà conto degli interventi relativi alla sicurezza stradale contenuti nel provvedimento e della coerenza con le misure recate dal testo unificato che la Commissione sta esaminando. In proposito ricorda che era stata prospettata l'ipotesi di uno stralcio delle disposizioni del disegno di legge di modifica del codice della strada, ma che tale ipotesi, per scelta della maggioranza, non ha avuto seguito. Rileva altresì che nella giornata odierna le Commissioni riunite I e II procederanno all'esame degli emendamenti e che il testo potrebbe subire modifiche anche rilevanti. Ribadisce pertanto la contrarietà sul provvedimento e, più in generale, sulle modalità di legiferare adottate dal Governo.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) condivide il giudizio secondo cui sarebbe stato opportuno procedere allo stralcio delle disposizioni di modifica del codice della strada, per permettere alla IX Commissione di esaminare tali questioni in modo organico. In ogni caso ritiene che il parere

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avrebbe dovuto essere più circostanziato in merito agli interventi attinenti alle materie di competenza della Commissione. In ultimo segnala l'opportunità di formulare come condizione l'osservazione contenuta nel parere.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), relatore, ritiene opportuno rinviare l'espressione del parere, in modo da permettere alla Commissione di tener conto del testo, come risultante dagli emendamenti che saranno eventualmente approvati dalle Commissioni riunite I e II nella giornata odierna.

Mario VALDUCCI, presidente, condividendo l'esigenza prospettata dal relatore, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta che sarà appositamente prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 12.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 28 aprile 2009 - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 12.45.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto.

(Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 aprile 2009.

Mario VALDUCCI, presidente, ricorda che nelle sedute del 22 e del 23 aprile sono state accantonate numerose proposte emendative. Propone pertanto di passare all'esame di tali proposte.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, con riferimento all'articolo aggiuntivo Montagnoli 5.01, illustra brevemente la proposta di riformulazione già prospettata nella seduta di mercoledì 22 aprile.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) accoglie la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 5.01.

Il Sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Montagnoli 5.01.

Silvia VELO (PD) fa presente che il rinnovo della patente avviene attualmente attraverso l'applicazione di un tagliando, mentre, con la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo, si prevede, in occasione del rinnovo, l'invio di un duplicato. Chiede pertanto chiarimenti in merito ai costi della nuova procedura, all'eventuale prolungamento dei tempi che questa potrebbe comportare per gli utenti e, più in generale, alle ragioni da cui deriva la proposta di modifica delle procedure attualmente vigenti.

Mario LOVELLI (PD) condivide la considerazione per cui la nuova procedura potrebbe determinare, in relazione alla consegna del duplicato, un notevole prolungamento dei tempi rispetto a quelli necessari per avere il tagliando.

Michele Pompeo META (PD) chiede al Governo se la nuova procedura sarà gestita dall'amministrazione ovvero sarà affidata a soggetti esterni.

Il Sottosegretario Bartolomeo GIACHINO rileva che con l'approvazione dell'articolo aggiuntivo in esame, come riformulato, si superano le perplessità più volte manifestate dalla Commissione europea in

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ordine all'utilizzo, nella procedura di rinnovo, di un tagliando da apporre sulla patente di guida. Fa presente che la nuova procedura rappresenta una significativa modernizzazione delle modalità di rinnovo della patente, resa sostenibile dagli alti livelli di informatizzazione cui sono pervenuti gli uffici della motorizzazione civile.

Silvia VELO (PD) chiede se l'articolo aggiuntivo in esame risponde ad esigenze poste da legislazione approvata in ambito comunitario. Rileva altresì che il Governo non ha fornito una risposta precisa sui tempi della nuova procedura e sui costi che questa potrebbe comportare. Chiede pertanto un ulteriore approfondimento della questione.

Mario VALDUCCI, presidente, osserva che la procedura di rinnovo prospettata dalla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo in esame supera i rischi di contraffazione legati alla patente cartacea e al tagliando di rinnovo. Propone comunque di mantenere accantonato l'articolo aggiuntivo Montagnoli 5.01.

La Commissione concorda.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, illustra l'ulteriore nuova formulazione del proprio emendamento 6.5 con la quale si precisa che la prova pratica di guida non può essere sostenuta prima di un mese dal rilascio dell'autorizzazione all'esercitazione alla guida, che, con la nuova disciplina introdotta dall'emendamento medesimo, ha luogo successivamente al superamento della prova teorica. È altresì introdotta una riformulazione del comma 11 dell'articolo 121 a fini di coordinamento e si differisce di tre mesi il termine da cui decorre l'applicazione della nuova disciplina (vedi allegato 1).

Il Sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento 6.5 del relatore.

La Commissione approva l'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento 6.5 del relatore (vedi allegato 2).

Silvano MOFFA (PdL), relatore, ribadisce al presentatore dell'emendamento Misiti 8.1 l'invito a ritirare il proprio emendamento.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) ritira il proprio emendamento 8.1, riservandosi di presentare un ordine del giorno sulla questione.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, conferma i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 9, già espressi nella seduta di giovedì 23 aprile, ribadendo il parere contrario sugli emendamenti Montagnoli 9.2, Lovelli 9.5, Velo 9.4 e 9.3.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) insiste sul proprio emendamento 9.2, sottolineando l'opportunità di non vietare alla polizia municipale l'impiego dei dispositivi di rilevazione a distanza della velocità all'interno dei centri abitati.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, con riferimento all'emendamento Montagnoli 9.2, rileva le difficoltà di applicazione che derivano dal fatto che, in numerosi casi, non è stata effettuata la perimetrazione dei centri abitati.

Silvia VELO (PD) evidenzia che i propri emendamenti 9.4 e 9.3 sono finalizzati a ripristinare la formulazione iniziale dell'articolo del testo unificato in esame. In proposito invita la Commissione a non stabilire divieti troppo ampi all'utilizzo dei dispositivi di rilevazione a distanza della velocità, dal momento che comunque, attraverso tali dispositivi, sono sanzionati comportamenti che violano i limiti di velocità previsti dal codice. Ritiene pertanto opportuno limitare il divieto all'impiego per la polizia municipale dei dispositivi in questione alle autostrade e alle strade extraurbane principali, anche per tener conto delle esigenze di sicurezza dei cittadini.

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Jonny CROSIO (LNP) segnala le rilevanti dimensioni della rete stradale statale e provinciale che attraversa i centri abitati del territorio da cui egli stesso proviene, evidenziando che su queste strade l'attività di controllo è svolta pressoché esclusivamente dalla polizia municipale.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, sottolinea che in molti casi strade statali e provinciali attraversano centri abitati di dimensioni estremamente ridotte e che su queste strade l'attività di rilevazione a distanza dei limiti di velocità è svolta essenzialmente per finalità di gettito.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) richiama le finalità generali di miglioramento della sicurezza della circolazione, perseguite dal provvedimento in discussione. Ritiene pertanto che l'attenzione della Commissione dovrebbe concentrarsi, piuttosto che a limitare gli accertamenti, ad assicurare l'appropriato utilizzo dei proventi delle sanzioni pecuniarie.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rappresenta l'opportunità di formulare la disposizione non in termini di divieto di utilizzo da parte della polizia municipale dei dispositivi di rilevazione a distanza della velocità, ma definendo l'ambito nel quale la polizia municipale può effettuare tale rilevazione. Osserva che in questo modo si potrebbe fare riferimento ai tratti stradali che sono posti fuori dai centri abitati e che ciò potrebbe costituire un incentivo per i comuni ad effettuare la perimetrazione.

Mario LOVELLI (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Montagnoli 9.2. Ritiene infatti che debba essere consentito alla polizia municipale di effettuare i controlli di rilevazione a distanza della velocità all'interno dei centri abitati attraversati da strade statali e provinciali.

Silvia VELO (PD) invita a verificare se, già sulla base della normativa vigente, risulti vietato l'utilizzo dei dispositivi di rilevazione a distanza della velocità all'interno dei centri abitati.

Mario VALDUCCI, presidente, precisa la disciplina vigente, osservando che ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 121 del 2002 tali dispositivi possono essere collocati sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali, sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento, mentre ne è vietato l'utilizzo sulle strade urbane di quartiere, sulle strade locali e sugli itinerari ciclopedonali.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, ritiene che la formulazione più appropriata sia quella che prevede il divieto di utilizzo dei dispositivi di rilevazione a distanza della velocità sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, come proposto dall'emendamento Velo 9.4. In ogni caso segnala l'esigenza di una più approfondita valutazione e chiede pertanto di tenere accantonate le proposte emendative riferite all'articolo 9.

Mario VALDUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, mantiene accantonati gli emendamenti Montagnoli 9.2, Lovelli 9.5, Velo 9.4 e 9.3.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, ribadisce parere contrario sull'emendamento Zeller 10.4.

Il Sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) insiste per la votazione del proprio emendamento 10.4, ritenendo irragionevole prevedere l'obbligo di indossare un giubbotto retroriflettente all'interno dei centri abitati, seppur in galleria.

La Commissione respinge l'emendamento Zeller 10.4.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, ribadisce i pareri espressi sulle proposte emendative riferite all'articolo 13. In particolare esprime parere contrario sull'emendamento Zeller 13.1, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 13.12, mentre esprime parere contrario sul subemendamento Zeller 0.13.12.1; esprime

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altresì parere contrario sugli emendamenti Compagnon 13.2, Zeller 13.5 e 13.4, Compagnon 13.3, 13.7 e 13.10, Zeller 13.8, Compagnon 13.6, Zeller 13.9, Compagnon 13.11. Invita infine i presentatori a ritirare gli articoli aggiuntivi Montagnoli 13.02, Zeller 13.04 e gli identici Montagnoli 13.03 e Compagnon 13.01.

Il Sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 13.12 e parere conforme a quello del relatore sulle restanti proposte emendative.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) invita il relatore a rivedere il parere sul proprio emendamento 13.1, rilevando l'opportunità di prevedere una sanzione amministrativa in luogo di quella penale per quanto riguarda la fascia di tasso alcolemico compresa tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, anche al fine di ridurre l'aggravio cui sono soggetti gli uffici giudiziari e garantire l'effettività della sanzione.

Mario VALDUCCI, presidente, precisa che la sanzione penale per i conducenti per i quali sia stato accertato un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro non è introdotta dal testo unificato in esame ma è già prevista dal testo vigente del codice della strada. Pur comprendendo le ragioni addotte dal deputato Zeller, invita a tener conto anche delle esigenze generali di coerenza rispetto alle finalità del provvedimento in esame.

Michele Pompeo META (PD) condivide le considerazioni del collega Zeller in ordine alla maggiore efficacia delle sanzioni amministrative relativamente alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritiene che il provvedimento nel suo complesso debba mirare d aggravare le sanzioni nel caso di infrazioni rilevanti, quali tassi alcolemici elevati o casi di incidente, prevedendo invece sanzioni più lievi e più facilmente applicabili nel caso di violazioni meno gravi. Dichiara pertanto di condividere l'emendamento Zeller 13.1.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, alla luce degli elementi emersi nel dibattito, modifica il proprio parere, esprimendo parere favorevole sull'emendamento Zeller 13.1.

Il Sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, in ordine all'emendamento Zeller 13.1, si rimette alla Commissione.

La Commissione approva l'emendamento Zeller 13.1 (vedi allegato 2).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il proprio subemendamento 0.13.12.1.

La Commissione approva l'emendamento 13.12 del relatore (vedi allegato 2).

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che in assenza del presentatore, si intende che abbia rinunciato agli emendamenti Compagnon 13.2 13.3, 13.7, 13.10, 13.6, 13.11 e all'articolo aggiuntivo 13.01.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) in ordine al proprio emendamento 13.5, osserva che il raddoppio delle pene dovrebbe riferirsi ai casi di indicente provocato da conducente che presenti un tasso alcolemico significativamente elevato, e comunque superiore a 0,8 grammi per litro.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, ribadisce il parere contrario, osservando che l'aggravamento delle pene è comunque previsto in caso di incidente.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il proprio emendamento 13.5. Ritira altresì gli emendamenti 13.4 e 13.8. Per quanto concerne il proprio emendamento 13.9, osserva che appare eccessivo impedire il conseguimento della patente prima del ventunesimo anno di età, nel caso in cui il minore alla guida presenti un tasso alcolemico anche estremamente ridotto.

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Mario VALDUCCI, presidente, invita a valutare l'opportunità di una riformulazione che preveda, nel caso in cui si accertato un tasso alcolemico compreso tra 0 e 0,5 grammi per litro, impossibilità di conseguire la patente prima del diciannovesimo anno di età e mantenga, nel caso in cui si accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro l'impossibilità di conseguire la patente di guida prima del ventunesimo anno di età.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, si impegna a predisporre una riformulazione dell'emendamento Zeller 13.9 nel senso suggerito dal presidente. Propone pertanto di mantenere accantonato l'emendamento Zeller 13.9.

Mario VALDUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, lascia accantonato l'emendamento Zeller 13.9.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) con riferimento al proprio articolo aggiuntivo 13.02, osserva che sia il ministro delle infrastrutture e dei trasporti sia il ministro dell'interno, nel corso delle audizioni svolte di fronte alla Commissione, hanno rilevato l'inefficacia del divieto per i locali di intrattenimento di somministrazione di bevande alcoliche dopo le due di notte.

Il Sottosegretario Bartolomeo GIACHINO ritiene che la questione non debba essere affrontata nel provvedimento in esame, che mira a rafforzare i livelli di sicurezza nella guida, prevedendo misure severe per chi guida in stato di ebbrezza o, nel caso di particolare categorie di conducenti, dopo aver assunto bevande alcoliche.

Mario VALDUCCI, presidente, ricorda che da recenti statistiche è emerso un preoccupante grado di assunzione di bevande alcoliche da parte dei giovani. Pur riconoscendo che il divieto di somministrazione di bevande alcoliche nei locali di intrattenimento rappresenta una norma non applicata, ritiene che la soppressione di tale divieto, nell'ambito del provvedimento in esame, non risulterebbe comprensibile per l'opinione pubblica.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, ritiene comunque opportuno affrontare la questione in una fase successiva del provvedimento.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), alla luce delle considerazioni del relatore, ritira il proprio articolo aggiuntivo 13.02, riservandosi di ripresentarlo nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), intervenendo sul proprio articolo aggiuntivo 13.04 osserva che nel territorio da cui egli proviene questa norma è applicata, per cui il divieto di somministrazione di bevande alcoliche dopo le due di notte penalizza i locali di intrattenimento. Ritira comunque il proprio articolo aggiuntivo 13.04, riservandosi anch'egli di presentarlo nel prosieguo dell'esame del provvedimento

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritira il proprio articolo aggiuntivo 13.03.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, presenta gli emendamenti 14.7 e 14.8, illustrandone il contenuto (vedi allegato 1). In particolare segnala che l'emendamento 14.7 è volto ad estendere anche alla guardia di finanza , alla polizia penitenziaria e al corpo forestale dello Stato la destinazione della quota dei proventi derivanti dalle sanzioni relative alle violazioni del codice della strada, di spettanza dello Stato, che sulla base del testo unificato in esame, sono finalizzate al potenziamento dei controlli. In ordine all'emendamento 14.8 rileva che esso è finalizzato a precisare le finalità per le quali possono essere utilizzati i proventi delle sanzioni di spettanza degli enti locali, prevedendo che tali risorse possano essere impiegate per potenziare i servizi di controllo, i servizi notturni, l'attività dio prevenzione delle violazioni per guida in stato di ebbrezza e di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti e per l'acquisto di mezzi a vantaggio dei corpi di

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polizia provinciale e municipale. In conclusione osserva che si tratta di questioni già affrontate nel disegno di legge in materia di sicurezza pubblica, per cui l'approvazione degli emendamenti permetterebbe di allineare il testo unificato alle previsioni recate da quel provvedimento.

Il Sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sugli emendamenti 14.7 e 14.8 del relatore.

Mario VALDUCCI, presidente, rilevando che i rappresentanti dei gruppi rinunciano a richiedere la fissazione di un termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti 14.7 e 14.8 del relatore, pone in votazione i suddetti emendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni approva gli emendamenti 14.7 e 14.8 del relatore (vedi allegato 2).

Silvano MOFFA (PdL), relatore, con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 14 del testo unificato in esame, si riserva di presentare un proprio emendamento che preveda l'utilizzo dei proventi delle sanzioni relative a violazioni del codice della strada di spettanza dello Stato non soltanto per il miglioramento della segnaletica, che rappresenta comunque una priorità indiscutibile, ma anche per l'installazione delle barriere e il ripristino del manto stradale.

Vincenzo GAROFALO (PdL) segnala che l'emendamento 14.1, da lui presentato, interveniva nel senso testé indicato dal relatore.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, conferma che intende recuperare i contenuti dell'emendamento richiamato dal collega Garofalo, osservando che l'invito al ritiro formulato nella seduta del 23 aprile su tale emendamento era motivato anche dalla convinzione che la normativa comunitaria sulla materia fosse in fase di elaborazione, mentre in realtà ha potuto verificare che tale normativa è pienamente definita.

Vincenzo GAROFALO (PdL) esprime il proprio apprezzamento per le valutazioni espresse dal relatore.

Silvano MOFFA (PdL) esprime parere favorevole sull'emendamento Zeller 16.1, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere l'ampliamento del periodo di obbligatorietà della revisione della patente, nel caso di violazione per la quale sia prevista la sospensione della patente di guida per un periodo superiore a tre mesi (vedi allegato 1).

Il Sottosegretario Bartolomeo GIACHINO dichiara di condividere la riformulazione proposta dal relatore.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Zeller 16.1, nel testo riformulato (vedi allegato 2).

Silvano MOFFA (PdL), relatore, ribadisce i pareri relativi alle proposte emendative riferite all'articolo 17, esprimendo parere contrario sugli emendamenti Zeller 17.3, 17.1e 17.2, Compagnon 17.4, parere favorevole sull'emendamento Misiti 17.6, a condizione che, come indicato nella seduta di giovedì 23 aprile, sia riformulato nel senso di prevedere la comunicazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che ha luogo in via informatica; invita il presentatore a ritirare l'emendamento Montagnoli 17.5, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 17.7.

Il Sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 17.7 del relatore ed esprime parere conforme a quello del relatore sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 17.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), intervenendo sul proprio emendamento 17.3, pur dichiarandosi d'accordo con il principio del rafforzamento della sicurezza

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sulle strade che informa il testo unificato, ritiene tuttavia eccessivo il termine di cinque anni per il conseguimento di una nuova patente in caso di revoca per violazione delle disposizioni relative alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Ritiene che, in luogo del periodo di cinque anni, si potrebbe prevedere un periodo che va da uno a tre anni, lasciando all'autorità amministrativa un margine di discrezionalità, sottolineando che questa modifica permettere di introdurre un apprezzabile criterio di gradualità.

Il Sottosegretario Bartolomeo GIACHINO invita la Commissione a non attenuare il segnale di rigore che il provvedimento in esame intende inviare.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, segnala il rischio di compromettere le finalità complessivamente perseguite dal provvedimento in esame. Rileva altresì che il testo unificato in esame prevede in generale l'impossibilità di conseguire, a seguito della revoca, una nuova patente di guida prima di due anni, stabilendo il termine di cinque anni soltanto per i casi di revoca connessa alle violazioni delle disposizioni in materia di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanza stupefacenti.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il proprio emendamento 17.3, mentre insiste per la votazione degli emendamenti 17.1 e 17.2, che prevedono l'impossibilità di conseguire una patente di guida, rispettivamente, prima di tre anni e prima di due anni.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) dichiara il sostegno del proprio gruppo agli emendamenti Zeller 17.1 e 17.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zeller 17.1 e 17.2.

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che, in assenza del presentatore, si intende che abbia rinunciato agli emendamenti Compagnon 17.4.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 17.6 proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Misiti 17.6, come riformulato (vedi allegato 2).

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritira il proprio emendamento 17.5.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 17.7 (vedi allegato 2).

Silvano MOFFA (PdL), relatore, illustra una proposta di riformulazione dell'emendamento Garofalo 19.2 (vedi allegato 1), nel senso di inserire un riferimento a strumenti e dispositivi per il miglioramento della sicurezza della circolazione, anche realizzati con materiale proveniente da pneumatici usati, in conformità da quanto proposto dall'emendamento Lovelli 19.1. Invita pertanto il presentatore a ritirare quest'ultimo emendamento.

Il Sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento Garofalo 19.2 e parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Lovelli 19.1.

Mario LOVELLI (PD) ritira il proprio emendamento 19.1 e sottoscrive l'emendamento Garofalo 19.2, come riformulato.

Silvia VELO (PD) sottoscrive l'emendamento Garofalo 19.2, come riformulato.

Vincenzo GAROFALO (PdL) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 19.2.

La Commissione approva emendamento Garofalo 19.2, nel testo riformulato (vedi allegato 2).

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Silvano MOFFA (PdL), relatore, ribadisce l'invito al presentatore a ritirare l'articolo aggiuntivo Iapicca 19.01.

Il Sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sull'articolo aggiuntivo Iapicca 19.01.

Maurizio IAPICCA (PdL) ritira il proprio articolo aggiuntivo 19.01.

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che in assenza del presentatore, si intende che abbia rinunciato all'articolo aggiuntivo Compagnon 28.01. Avverte quindi che rimangono accantonati l'articolo aggiuntivo Montagnoli 5.01, le proposte emendative riferite all'articolo 9, e l'emendamento Zeller 13.9, per il quale il relatore si impegnato a predisporre una formulazione.
Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che sarà prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.10.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di giovedì 23 aprile 2009, a pagina 73, prima colonna, nona riga, le parole: «All'articolo 208» sono sostituite con le seguenti: «All'articolo 218».
A pagina 75, prima colonna, ultima riga, il numero: «10. 1.» è sostituito dal seguente: «*10. 1.» e alla seconda colonna, seconda riga, il numero: «10. 2.» è sostituito dal seguente: «*10. 2.».
A pagina 77, seconda colonna, tredicesima riga, il numero: «21. 01.» è sostituito dal seguente: «*21. 01.» e, all'ultima riga, il numero «21. 02.» è sostituito dal seguente: «*21. 02.».