CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 aprile 2009
168.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 23 aprile 2009. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 12.20.

Sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare.
(Rinvio del seguito dell'esame del documento conclusivo).

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che nella seduta del 7 aprile scorso è proseguito l'esame della proposta di relazione conclusiva. Fa quindi presente che è stata manifestata la disponibilità dei gruppi e del collega Gottardo, incaricato di svolgere il compito di relatore, a valutare eventuali modifiche ed integrazioni dello schema di documento conclusivo in corso di esame. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 aprile 2009. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 12.25.

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.
C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti e C. 2354 Cenni.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

Paolo RUSSO, presidente, fa presente che, come convenuto in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione avvierà oggi l'esame abbinato delle proposte di legge, per poi sospenderlo sino alla conclusione dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche. Ricorda altresì che presso la Commissione Ambiente del Senato è in corso l'esame di progetti di revisione della legge n. 157 del 1992, che intervengono su alcuni aspetti

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comuni anche alle proposte di legge in titolo.

Carlo NOLA (PdL), relatore, fa presente che tutte le proposte di legge in esame sono dirette, con modalità ed approcci diversi, a consentire un più efficace controllo di specie faunistiche dannose sia per il territorio che per le colture agricole. Si tratta di un tema importante, fortemente sentito sia dal mondo agricolo sia dal mondo venatorio sia dal mondo ambientalista. La Commissione sarà pertanto chiamata ad operare una sintesi tra le diverse esigenze e sensibilità rappresentate da tali settori.
Ricorda quindi che la Commissione ha avviato sul tema un'indagine conoscitiva, che potrà fornire le risultanze conoscitive utili per la definizione di un quadro normativo volto alla prevenzione e alla riduzione dei danni provocati dalla fauna selvatica. A suo giudizio, tale intervento normativo dovrà riguardare l'insieme delle specie selvatiche e dovrà offrire strumenti utilizzabili in modo flessibile rispetto alle esigenze, sia delle categorie sia delle regioni e degli enti locali, nonché in modo compatibile con la tutela dei diritti dei diversi soggetti interessati, riconosciuti dalla Costituzione e dall'ordinamento comunitario e nazionale.
Passa quindi ad illustrare le proposte di legge all'ordine del giorno.
La proposta di legge Carlucci C. 781 è principalmente diretta a contenere la popolazione degli storni (sturnus vulgaris), attivando la procedura del «prelievo in deroga» prevista dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, cui è stata data attuazione con l'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992, nota come «legge sulla caccia».
La direttiva comunitaria vieta (articolo 5) di uccidere o di catturare tutte le specie di uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio degli Stati membri, fatta eccezione per le specie elencate nell'Allegato II che possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro delle leggi nazionali (articolo 7). Le specie dell'allegato II/2 possono tuttavia essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate, e lo storno non può essere cacciato in Italia. Tale regime limitativo del prelievo venatorio è mitigato dalla possibilità riconosciuta agli Stati membri di derogarvi, nel rispetto di specifiche condizioni ed in presenza di adeguati controlli, per individuate ragioni, compresa la necessità di tutelare la salute pubblica o prevenire gravi danni alle colture (lettera a) dell'articolo 9), e sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti.
Ricorda, in proposito, che la Commissione Agricoltura ha approvato all'unanimità la risoluzione n. 7-00012, con la quale si chiede al Governo di attivarsi per richiedere alla Commissione europea il reinserimento dello storno tra le specie cacciabili.
La proposta di legge Bellotti C. 2117 novella la legge sulla caccia, allo scopo di sottrarre le nutrie alle diverse forme di tutela che la legge stessa assicura alla fauna selvatica presente sul territorio nazionale.
A tale scopo, la proposta aggiunge il Myocastor coypus alle specie elencate al comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 157 del 1992 (talpe, ratti, topi e arvicole), che sono escluse dall'applicazione della legge e che peraltro non sono menzionate nella direttiva 79/409/CEE. La proposta di legge prevede altresì la possibilità per le regioni di adottare piani di abbattimento selettivo anche nelle aree protette e nei parchi naturali individuati in base alla legge n. 394 del 1991, per la cui esecuzione è possibile avvalersi del Corpo forestale dello Stato.
La proposta di legge Cenni ed altri C. 2354 è fondamentalmente diretta a contenere i danni causati dal cinghiale (Sus scrofa) alle colture ed alle produzioni agricole.
A tal fine, si prevede che le regioni, d'intesa con le province, con gli organismi di gestione delle aree protette e con gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini interessati, adottino, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, appositi provvedimenti

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per favorire la compatibilità tra la presenza dei cinghiali sul proprio territorio e le esigenze delle imprese agricole, in coerenza con le indicazioni fornite dai documenti tecnici pubblicati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed avvalendosi anche dei propri istituti di ricerca. Laddove i danni causati dai cinghiali superino la soglia di tollerabilità, le regioni, di concerto con le province e gli organismi di gestione delle aree protette, definiscono le aree territoriali in cui realizzare interventi di contenimento del danno, individuandone puntualmente l'estensione e specificando la durata degli interventi; i dati relativi alle misure di prevenzione adottate ed agli abbattimenti eseguiti sono raccolti in apposite banche dati regionali, secondo protocolli nazionali predisposti dall'ISPRA ed approvati dalla Conferenza Stato-regioni (articoli 1 e 2).
Osserva infine che tutte le proposte di legge in esame interessano trasversalmente competenze in parte assegnate allo Stato ed in parte assegnate alle regioni, secondo la ripartizione contenuta nell'articolo 117 della Costituzione.

Paolo RUSSO, presidente, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.