CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 aprile 2009
167.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.10.

Sui lavori della Commissione

Mario PESCANTE, presidente, desidera segnalare che è stata trasmessa alla Commissione e che è a disposizione dei colleghi una lettera del Vicepresidente della Commissione europea Margot Wallström, che reca la risposta fornita dalla Commissione europea alle osservazioni formulate dalle Commissioni della Camera sul pacchetto di proposte nel settore dell'energia e della lotta ai cambiamenti climatici. Al termine della risposta, la Commissione europea «auspica che le modifiche apportate nell'ambito dell'accordo definitivo sulla legislazione

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relativa al pacchetto energia e clima rispondono alle preoccupazioni della Camera dei deputati italiana e che ne consegua un pieno appoggio all'attuazione della legislazione e ai negoziati in corso per un accordo internazionale ambizioso e organico». Ritiene che si tratti di un caso positivo di dialogo tra Parlamento italiano e istituzioni comunitarie.

La Commissione prende atto.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.
Nuovo testo C. 1441-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e II).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 aprile 2009.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che la XIV Commissione ha avviato l'esame del disegno di legge in titolo nella seduta del 6 aprile 2009. Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) hanno concluso nella seduta di ieri 21 aprile 2009 la fase emendativa, apportando alcune modifiche al testo, sul quale la XIV Commissione è ora chiamata ad esprimere il parere di competenza. Illustra pertanto le principali novità contenute nel nuovo testo.
In primo luogo, è stato modificato l'articolo 4, che interviene sull'articolo 14 della legge 246/2005 (legge di semplificazione 2005), recante il cosiddetto meccanismo «taglia-leggi». Nella formulazione licenziata dal Senato, il Governo, nell'adottare i decreti legislativi di semplificazione finalizzati ad individuare le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1o gennaio 1970 delle quali è indispensabile la permanenza in vigore, era chiamato ad identificare, tra l'altro, le disposizioni volte all'adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria o occorrenti per la ratifica ed esecuzione dei trattati internazionali. Il nuovo testo, nello stabilire che le disposizioni concernenti adempimento di obblighi comunitari e ratifica ed esecuzione di trattati internazionali restano comunque in vigore, le sottrae alla procedura «taglia-leggi».
Sempre all'articolo 4 è stato aggiunto un comma al fine di sopprimere alcune voci presenti all'Allegato 1 del decreto-legge 200/2008, che ha disposto l'abrogazione delle norme primarie del precedente ordinamento costituzionale ritenute estranee ai principi dell'ordinamento giuridico vigente. Le voci eliminate dal suddetto Allegato riguardano leggi che autorizzano la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali relativamente al periodo 1861-1948.
È stato soppresso l'articolo 17, che introduceva misure di semplificazione per la partecipazione dei consorzi stabili ai piccoli appalti pubblici modificando il Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 163/2006). In particolare, la disposizione era diretta ad eliminare - a decorrere dal 1o luglio 2009 - il divieto per i consorzi di partecipare alle gare cui partecipano i consorziati, laddove l'amministrazione si fosse avvalsa della facoltà di applicare l'esclusione automatica dell'offerta anomala per le gare di lavori di importo pari o inferiore ad 1 milione di euro e di forniture e servizi di importo pari o inferiore a 100 mila euro.
All'articolo 20 è stata rivista la quantificazione degli oneri derivanti da misure urgenti concernenti il personale del Corpo forestale dello Stato, mentre all'articolo 24 è stato precisato che i decreti legislativi finalizzati al riordino di alcuni enti (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, Formez e Scuola superiore della pubblica amministrazione) siano adottati anche sulla base di un confronto con le regioni e gli enti locali interessati, al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali.
L'articolo 27, recante misure in materia di riordino degli enti di ricerca, è stato modificato, prevedendo che i decreti legislativi

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di riordino definiscano, tra l'altro, la composizione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I).
All'articolo 32 che, nell'ottica di una riduzione dei documenti cartacei, riconosce (dal 1o gennaio 2010) effetto di pubblicità legale agli atti pubblicati dalle pubbliche amministrazioni sui siti informatici, viene ora specificato che è fatta salva la pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e i relativi effetti giuridici, nonché sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
All'articolo 33 che delega il Governo a modificare il codice dell'amministrazione digitale, è stato meglio precisato il criterio direttivo previsto dalla lettera p) del comma 1, secondo il quale le pubbliche amministrazioni erogano i propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con modalità telematiche, prevedendo che sia comunque garantito il consolidamento dei procedimenti informatici già implementati, anche in collaborazione con soggetti privati.
Risulta sostanzialmente riscritto l'articolo 34 concernente i servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti. La nuova versione modifica il codice dell'amministrazione digitale prevedendo, tra l'altro, che le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale. Inoltre, entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili. Infine, entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche. Le disposizioni in questione non si applicano ai procedimenti, anche informatici, già disciplinati da norme speciali.
In relazione all'articolo 35, riguardante la diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, è stata demandata al regolamento governativo, originariamente volto a definire le modalità per l'attribuzione degli indirizzi di posta elettronica certificata, la modifica del decreto del Presidente della Repubblica 68/2005, recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata.
All'articolo 40, che modifica alcune disposizioni in materia di «impresa in un giorno», è stato rivisto il criterio direttivo di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 38 del decreto-legge 112/2008 in base al quale il regolamento con il quale il Governo procede alla semplificazione della disciplina dello sportello unico per le attività produttive si applica sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE (cosiddetta «direttiva servizi»), sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi. La novella conferma che le disposizioni del citato regolamento trovano applicazione per le procedure e le formalità a carico dei prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE, escludendo tuttavia le attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorità amministrativa competente.
Le Commissioni di merito hanno altresì soppresso l'articolo 42 che recava disposizioni per l'integrazione della composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
All'articolo 43 sono state apportate alcune modifiche in materia di procedimenti giurisdizionali dinanzi alla Corte dei Conti con finalità essenzialmente acceleratoria.
All'articolo 45, che delega il Governo al riassetto della disciplina del processo amministrativo,

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risulta modificato il principio e criterio direttivo di cui al comma 2, lettera d), relativo al contenzioso elettorale. In particolare, si stabilisce che i decreti legislativi introducano la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mediante la previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio. Alcune modifiche riguardano anche la procedura per la stesura degli schemi dei citati decreti legislativi.
All'articolo 46 è stato soppresso il comma 2 che riformava le disposizioni dell'articolo 38 del codice di procedura civile concernenti l'incompetenza del giudice.
Infine, limitate modifiche riguardano l'articolo 47 con riferimento al nuovo istituto della testimonianza scritta nonché l'articolo 67 in materia di semplificazione delle procedure per l'accesso al notariato.
Anche tenuto conto della necessità di concludere nella seduta odierna l'esame del provvedimento, formula in conclusione una proposta di parere favorevole.

Mario PESCANTE, presidente, esprime disagio per i ristrettissimi tempi di esame a disposizione della Commissione.

Sandro GOZI (PD) rileva l'impossibilità di esaminare un disegno di legge così complesso in pochi minuti; si tratta peraltro, a suo avviso, di un provvedimento incomprensibile, che ridefinisce il codice civile e reca inoltre misure tra loro disparate, nemmeno desumibili dal titolo.
Preannuncia pertanto il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Enrico FARINONE (PD) sottolinea - come in diverse altre occasioni ha già avuto modo di fare - che la Commissione non è posta nelle condizioni oggettive di svolgere i propri compiti. Si tratta di una situazione che giudica avvilente per il Parlamento nel suo complesso, oltre che per la Commissione e per i singoli deputati che la compongono. Auspica sul punto una riflessione approfondita, anche da parte della maggioranza, tenuto conto del fatto che quando la XIV Commissione si impegna seriamente - è il caso del Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009, il cui esame si è concluso questa mattina in Assemblea con l'approvazione a larghissima maggioranza delle risoluzioni presentate dal PD e dai gruppi di maggioranza - si possono ottenere ottimi risultati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.30.

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Mercoledì 22 aprile 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.30.

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su «La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa - Atto sulle piccole imprese ("Small Business Act")».
Doc. XII, n. 194.

(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 febbraio 2009.

Enrico FARINONE (PD) si sofferma sul rilievo delle piccole e medie imprese e delle microimprese nel nostro Paese, anche richiamando i contenuti dell'audizione informale di rappresentanti di Confartigianato tenutasi ieri in Commissione. Di qui l'importanza di tradurre quanto prima

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le indicazioni di principio contenute nello Small Business Act in concrete disposizioni legislative, al fine di dare una risposta efficace ad un settore che costituisce la struttura portante del sistema imprenditoriale italiano. Segnala inoltre, al di là degli specifici contenuti dello Small Business Act, l'opportunità di offrire un maggiore sostegno economico alle industrie, a fronte di una situazione di crisi molto grave.

Sandro GOZI (PD) riterrebbe opportuno - anche alla luce del riscontro dato dalla Commissione europea alle posizioni espresse dalla Camera dei deputati sugli atti comunitari - prevedere nella proposta di parere un richiamo all'esigenza che il parere medesimo sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, concorda con il suggerimento avanzato dal collega Gozi e formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (vedi allegato).

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.40.

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 22 aprile 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.40.

Relazione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza - Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione.
17104/08.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 aprile 2009.

Sandro GOZI (PD) osserva come quello in esame sia un tema di grande interesse, che sebbene di competenza primaria della Commissione Affari esteri è di particolare rilievo anche per la XIV Commissione.
Si sofferma in primo luogo sull'ambito di attuazione della strategia europea di sicurezza, ricordando che in occasione del Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008 il Segretario generale e Alto rappresentante per la PESC Solana ha messo l'accento sull'opportunità di estendere la zona di sicurezza intorno all'Europa, contribuendo alla stabilità e al buon Governo delle regioni limitrofe. Una politica di buon vicinato è infatti, a suo avviso, vitale per l'Italia. Si tratta di un obiettivo il cui raggiungimento rafforzerebbe inoltre la credibilità delle istituzioni comunitarie: per essere un partner affidabile a livello globale l'Unione europea deve infatti dimostrare di saper agire nella direzione di una stabilizzazione delle aree limitrofe.
Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sulla necessità di implementare le relazioni con l'India, quale rapporto strategico fondamentale per la stabilizzazione asiatica.
Sottolinea inoltre l'opportunità che l'Italia svolga una valutazione attenta sulla politica comune in materia di energia, anche al fine di ridurre la nostra dipendenza energetica dai paesi extraeuropei. Ricorda in proposito che l'Italia è il paese europeo che ha legami più stretti con la Russia; occorre a suo avviso riflettere affinché il rapporto privilegiato italo-russo - come quello con l'Algeria e, in prospettiva, con altri paesi del Mediterraneo -

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possa essere messo a servizio di una politica europea comune in materia di energia. Ciò anche al fine che il nostro paese riesca ad assumere un ruolo di leader in tale importantissimo settore.
Evidenzia quindi l'opportunità di una ristrutturazione della base industriale e tecnologica di difesa europea. Ritiene infatti impossibile fare passi avanti nella capacità di intervento e di interoperabilità tra i diversi sistemi nazionali di difesa senza lo sviluppo di un più ampio mercato interno della difesa. Si tratta di un ambito nel quale l'Italia ha peraltro un forte interesse, tenuto conto del rilievo dell'industria nazionale di settore.
Si sofferma, da ultimo, sui rapporti con la NATO, rilevando come la nuova posizione francese possa creare le condizioni per un equilibrio positivo tra NATO e Unione europea che da sempre l'Italia, come anche la Gran Bretagna, auspicano. Si potrà in tal modo pervenire alla creazione di due pilastri di difesa: quello americano e quello europeo.

Mario PESCANTE, presidente, richiama i temi dell'energia e delle infrastrutture, che assumono particolare interesse anche alla luce dei contenuti della Comunicazione della Commissione europea sul partenariato orientale, peraltro all'ordine del giorno della seduta odierna.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'8 dicembre 2008 - Partenariato orientale.
COM(2008)823 def.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 aprile 2009.

Sandro GOZI (PD) richiama in primo luogo il tema delle risorse destinate ai partenariati orientale e mediterraneo, sottolineando la necessità di non alterare il rapporto attualmente fissato in un terzo per il partenariato orientale e di due terzi per il partenariato mediterraneo. Ritiene che, come Parlamento, occorrerebbe ribadire che la questione mediterranea è una questione globale che, per le proprie implicazioni, ha un valore qualitativo oggettivamente diverso rispetto al vicinato orientale, che sebbene molto importante ha una dimensione regionale. Sottolinea peraltro come sia noto a tutti che il partenariato mediterraneo ha avuto sinora notevoli difficoltà perché si è intersecato con la questione mediorientale; non vorrebbe che la limitazione a due terzi della quota delle risorse ad esso destinate determini ulteriori elementi di paralisi. Ciò a meno che non si dia la possibilità a gruppi di paesi di usare flessibilmente tali risorse senza incorrere in veti dei paesi della riva sud del Mediterraneo.
Si sofferma quindi sulla previsione, contenuta nel Trattato di Lisbona, di una nuova categoria di accordi di vicinato che, ove non si tratti di una mera ridenominazione degli accordi di cooperazione, potrebbe rivelarsi particolarmente utili, anche al fine di eliminare ogni latente ambiguità in merito al fatto che la politica di vicinato non è uno strumento di preadesione all'Unione europea.

Mario PESCANTE, presidente, condivide le osservazioni formulate dall'onorevole Gozi, sulle quali potrebbe esservi una ampia convergenza in seno alla Commissione.

Nicola FORMICHELLA (PdL) ritiene che, sui temi evidenziati, si possa pervenire ad una posizione comune.

Enrico FARINONE (PD), relatore, alla luce del dibattito svoltosi si riserva di formulare in una prossima seduta una proposta di parere.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.50.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.
Testo unificato C. 624 Binetti ed abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, volto a disciplinare la materia delle cure palliative e delle terapie del dolore, in particolare regolando l'accesso da parte del cittadino a tali cure, come prevede l'articolo 1, che definisce le finalità della legge.
Per cure palliative, come stabilito dall'articolo 2, si intendono l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura globale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da una inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici, mentre le terapie del dolore sono quegli interventi diagnostici e terapeutici volti a applicare alle forme morbose croniche idonee terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, al fine di elaborare un idoneo percorso terapeutico per il controllo del dolore.
Per quanto riguarda le cure palliative, il provvedimento, in primo luogo, dispone che sia proseguito e portato a compimento il programma degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 450 del 1998, che aveva previsto che le regioni e le province autonome adottassero un programma su base nazionale per la realizzazione di strutture dedicate all'assistenza palliativa e al supporto ai pazienti affetti da patologia neoplastica terminale che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari. Per tale finalità l'articolo 3 del testo in esame autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in aggiunta alle risorse di cui all'articolo 17, comma 3.
Si prevede inoltre che con accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni sia adottato il programma nazionale pluriennale per la ripresa e il completamento degli interventi di cui al comma 1, programma che comprende anche la destinazione di strutture e reparti all'assistenza palliativa in età pediatrica.
In secondo luogo, il provvedimento in esame, al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze del malato, prevede l'istituzione - con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, - della rete nazionale delle cure palliative, che si articola all'interno di ogni singola regione e provincia autonoma, secondo le modalità individuate dalle medesime. Fanno parte della rete una serie di strutture e di figure professionali, che garantiscono al malato diversi tipi di assistenza.
Per quanto riguarda l'équipe multidisciplinare esperta in cure palliative, l'articolo 6 ne definisce la composizione e le funzioni.
Per poter accedere ai servizi della rete di cure palliative, l'articolo 7 fissa una serie di condizioni in cui deve trovarsi il cittadino.
I requisiti per le cure palliative residenziali, cioè gli hospice sono dettati all'articolo 8, mentre all'articolo 9, sono stabiliti i requisiti per le cure palliative domiciliari.
È inoltre opportuno fare presente che l'articolo 4 prevede che il Ministero del

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lavoro, della salute e delle politiche sociali promuova campagne istituzionali di comunicazione destinate a informare i cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di cure palliative e di trattamento del dolore, nonché a diffondere informazioni per la promozione della cultura della lotta contro il dolore e per il superamento dei pregiudizi relativi all'utilizzazione dei farmaci per il trattamento del dolore. A tal fine è autorizzata la spesa di 300 mila euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
Per quanto riguarda la seconda parte del provvedimento, quella relativa alle terapie del dolore, l'articolo 10, nell'istituire la rete di terapie del dolore, autorizza altresì la spesa di 1 milione di euro, in aggiunta alle risorse di cui all'articolo 17, comma 3, per la completa attuazione del progetto «Ospedale senza dolore», che assume la denominazione di «Ospedale-Territorio senza dolore», da realizzare mediante la riconversione in strutture di terapia del dolore di strutture sanitarie sulle terapie del dolore. La medesima disposizione stabilisce che fanno parte della rete di terapia del dolore le strutture ospedaliere, le strutture sanitarie territoriali e le aggregazioni funzionali territoriali dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
Ai sensi dell'articolo 11 le due reti dovranno operare coordinando i rispettivi interventi, mentre il successivo articolo 12 introduce per il personale medico l'obbligo di riportare la rilevazione del dolore all'interno della cartella clinica in uso presso tutte le strutture sanitarie della rete di cure palliative e della rete di terapia del dolore.
L'articolo 13, è dedicato alla formazione e all'aggiornamento del personale medico e sanitario che opera in questo settore.
L'articolo 14 istituisce, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l'Osservatorio nazionale sulle cure palliative e sulle terapie del dolore, alla cui attività collaborano la Commissione nazionale per la formazione continua, l'Agenzia italiana del farmaco e l'Istituto superiore di sanità.
All'articolo 15, al fine di semplificare le procedure per la prescrizione di medicinali impiegati nelle terapie del dolore, introduce modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990).
L'articolo 16 prevede la presentazione al Parlamento di una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge e l'articolo 17 reca le norme per la copertura finanziaria del provvedimento. In proposito si segnala che a tal fine il Governo e le regioni, in coerenza con il vigente Piano sanitario nazionale, stipulino una intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, intesa che prevede la destinazione di una quota pari a 100 milioni di euro delle risorse vincolate ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nell'ambito delle disponibilità finanziarie complessive per il Servizio Sanitario nazionale.
Con riferimento ai documenti in materia all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, ricorda innanzitutto il Programma comunitario per la salute 2007-2013, entrato in vigore il 1o gennaio 2008 e che contempla i seguenti tre grandi obiettivi, che adeguano l'azione a favore della sanità agli obiettivi comunitari globali di prosperità, solidarietà e sicurezza:
migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini - Saranno compiuti interventi per proteggere i cittadini dalle minacce alla salute rafforzando la capacità a livello comunitario di far fronte a minacce di qualunque natura; in tale obiettivo rientreranno azioni relative alla sicurezza dei pazienti, agli infortuni ed incidenti nonché alla legislazione comunitaria relativa a sangue, tessuti e cellule;
promuovere la sanità al fine di favorire la prosperità e la solidarietà - Saranno compiuti interventi per favorire

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un invecchiamento sano e attivo e per il superamento delle disparità soprattutto nei nuovi Stati membri; saranno previsti interventi finalizzati alla promozione della cooperazione tra sistemi sanitari per questione transfrontaliere come la mobilità dei pazienti e dei professionisti della salute; saranno comprese azioni sui fattori determinanti per la salute quali l'alimentazione, l'alcool, il fumo e il consumo di droga così come la qualità dell'ambiente sociale e fisico;
generare e diffondere conoscenze sulla sanità - Saranno compiuti interventi finalizzati allo scambio di conoscenze e pratiche ottimali, soprattutto sulle questioni sottolineate dal Parlamento europeo nel suo parere del 16 marzo 2006 come gli aspetti legati al genere e alla salute dei bambini. Saranno inoltre previsti interventi volti a estendere un sistema comunitario di vigilanza sanitaria e a mettere a punto indicatori, strumenti e sistemi di divulgazione delle informazioni ai cittadini.

In materia di tutela della salute, il 23 ottobre 2007 la Commissione ha presentato il Libro bianco «Insieme per la salute. Un approccio strategico per l'UE 2008-2013» (COM(2007)630), recante la strategia comunitaria per il settore. Nel documento la Commissione sottolinea come i cambiamenti demografici, fra cui l'invecchiamento della popolazione, stiano modificando i quadri patologici ed esercitando pressioni sulla sostenibilità dei sistemi sanitari dell'UE; e come inoltre il rapido sviluppo di nuove tecnologie stia rivoluzionando le modalità di promozione della salute come pure quelle di predizione, prevenzione e trattamento delle malattie. Per affrontare tali sfide, oltre a quelle connesse alle minacce potenziali per la salute costituite dalle pandemie, la Commissione ritiene necessario un approccio a lungo termine. Il Libro bianco intende definire quindi un quadro coerente che oriente le attività della Comunità in ambito sanitario. La Commissione propone quattro grandi principi (strategia basata su valori sanitari condivisi, la salute come bene più prezioso, l'integrazione della salute in tutte le politiche comunitarie, e il rafforzamento del ruolo dell'UE in relazione alla salute mondiale) volti al conseguimento dei seguenti obiettivi: migliorare la salute dei cittadini; promuovere la salute e ridurre le ineguaglianze; diffondere le informazioni.
Nel quadro dell'Agenda sociale rinnovata, adottata il 2 luglio 2008, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva (COM(2008)414) volta ad agevolare l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, già oggetto di esame da parte della XIV Commissione. Oltre alla proposta legislativa sopra richiamata, la Commissione ha varato due iniziative specifiche intese a migliorare la sicurezza e la qualità delle cure per i cittadini che hanno bisogno di assistenza medica quando viaggiano o si trovano all'estero. Si tratta, in particolare, di una raccomandazione della Commissione sull'interoperabilità transfrontaliere delle cartelle cliniche elettroniche (CCE) e del progetto Smart Open Services (SOS). La raccomandazione è il primo documento comunitario che tratti in maniera organica le iniziative che gli Stati membri possono adottare per istituire un sistema volto a dare al paziente la possibilità di accedere, in qualsiasi momento e ovunque, a informazioni importanti che lo riguardano, archiviate in sistemi di registrazione elettronica dei dati clinici. Il progetto SOS, per il quale verranno stanziati nel prossimo triennio 22 milioni di euro, costituisce il primo passo verso la soluzione dei problemi che incontrano i medici i cui pazienti necessitano di trattamenti sanitari all'estero. Verrà elaborato sulla base di iniziative nazionali e i paesi aderenti sono, oltre all'Italia, l'Austria, la Repubblica ceca, la Germania, la Danimarca, la Francia, la Grecia, i Paesi Bassi, la Spagna, la Slovacchia, la Svezia ed il Regno Unito. La registrazione elettronica dei dati avverrà su base volontaria e su richiesta del cittadino, rispettando il suo diritto alla riservatezza.

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Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi.
C. 2353 Paolo Russo.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che la XIV Commissione avvia oggi l'esame - ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione Agricoltura - della proposta di legge che reca il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi. Si tratta di un provvedimento che la XIII Commissione intenderebbe esaminare in sede legislativa.
La proposta di legge è composta di un unico articolo.
Al comma 1 è stabilita in 110 milioni di euro per il 2009 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004. Il Fondo di solidarietà nazionale è lo strumento attraverso il quale vengono finanziati gli interventi di sostegno alle imprese agricole in conseguenza del verificarsi di calamità naturali e di condizioni climatiche di particolare gravità. A seguito del riordino operato con il citato decreto legislativo n. 102/2004, il Fondo ha visto la propria dotazione suddivisa in due distinti capitoli, l'uno iscritto nello stato di previsione del dicastero agricolo, denominato Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, l'altro iscritto nella tabella del dicastero dell'economia, e denominato Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori. Il decreto legislativo n. 102/2004 ha infatti inteso promuovere soprattutto il ricorso al sistema assicurativo agevolato, che è assurto a finalità primaria degli interventi del Fondo, il quale (articolo 1, comma 1) ha «l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione...», ovvero di dare nuovo impulso all'assicurazione dai rischi meteorologici; la politica di incentivazione dei contratti assicurativi (interventi ex ante), è definita dai primi cinque articoli del capo I del decreto legislativo n. 102. Al riguardo, l'ultimo rifinanziamento è stato disposto dalla legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007), la quale peraltro non ha previsto ulteriori risorse per gli anni successivi. La dotazione del Fondo di solidarietà per il 2008, originariamente stabilita in 220 milioni di euro, è stata successivamente aumentata a 286 milioni di euro con l'articolo 1-bis del decreto-legge n. 171/2008, convertito dalla legge n. 205/2008.
Il comma 2 prevede che le disponibilità del capitolo di bilancio sul quale è gestito il Fondo possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
Il comma 3 e il comma 4 recano la copertura dell'onere di 110 milioni di euro nel 2009 derivante dal finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi.
Il comma 5 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Con particolare riferimento alla normativa comunitaria, ricorda che la possibilità per gli Stati membri di concedere contributi finanziari per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, a copertura del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o malattie delle piante e degli animali è espressamente prevista dall'articolo 70 del Regolamento (CE) 19 gennaio 2009, n. 73/2009. Le spese sostenute dagli Stati membri per l'erogazione dei contributi sono cofinanziate

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dalla Comunità, nella misura del 75 per cento, attraverso le risorse di cui al precedente articolo 69 del medesimo regolamento, che autorizza gli Stati a trattenere sino al 10 per cento dei rispettivi massimali nazionali del regime di pagamento unico per pagamenti supplementari agli agricoltori (articolo 70, paragrafo 7).

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 166 del 21 aprile 2009, a pagina 165, undicesima riga del sommario e a pagina 166, prima colonna, diciassettesima riga, la parola «congiunto» è soppressa.