CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 aprile 2009
167.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2009. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.
C. 1441-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe PALUMBO, presidente, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul disegno di legge in esame nella seduta odierna, poiché le Commissioni riunite I e V, competenti in sede referente, intendono procedere oggi stesso a conferire il mandato al relatore.

Lucio BARANI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite I e V il prescritto parere sulle parti di competenza

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del disegno di legge n. 1441-bis-B: «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile», approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni citate.
In proposito, ricorda che, nella seduta del 24 settembre 2008, la Commissione aveva già espresso, in prima lettura, un parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1441-bis. In tale parere, si invitavano le Commissioni competenti in sede referente a valutare l'opportunità di prevedere, all'articolo 30, il superamento dei prezzi di riferimento previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo ai dispositivi medici, inserendo invece uno sconto in fattura fino all'1 per cento per le forniture a strutture del Servizio sanitario nazionale. Si invitavano, altresì, le Commissioni citate a modificare la rubrica del medesimo articolo 30, al fine di renderla omogenea con il contenuto dell'articolo. Nel prosieguo dell'esame, la proposta relativa al prezzo dei dispositivi medici non è stata accolta, mentre l'attuale rubrica dell'articolo 11 (già articolo 30) appare adeguata al contenuto dell'articolo medesimo, in virtù della modifica apportatavi nel corso dell'esame in Senato.
Ciò premesso, passa a illustrare le parti di competenza del disegno di legge in esame, soffermandosi sulle modifiche intervenute successivamente all'espressione del predetto parere.
In particolare, segnala che l'articolo 11, ai commi 1 e 2, prevede e disciplina una delega al Governo, da esercitare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, concernente: l'individuazione, per la farmacie pubbliche e private, di nuovi servizi e funzioni e la revisione dei requisiti di ruralità. Conseguentemente, nel corso dell'esame presso il Senato, è stata modificata la rubrica dell'articolo 11 in modo da comprendere anche le fattispecie disciplinate dai commi sopraccitati.
Le lettere da a) a e) del comma 1 definiscono i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della parte della delega riguardante i nuovi servizi e funzioni, che le farmacie pubbliche e private devono svolgere nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: in tale ambito, è stata approvata dal Senato una modifica diretta a salvaguardare espressamente le competenze regionali in materia.
Più specificamente, i principi sopraccitati attengono alla partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata in favore dei pazienti (lettera a)), alla collaborazione delle stesse ai programmi di educazione sanitaria della popolazione nonché allo svolgimento di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale (lettere b) e c)), e all'espletamento delle attività connesse alla prenotazione, alla riscossione delle quote di partecipazione e al ritiro dei referti di visite specialistiche presso le strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate.
La lettera e) prescrive che gli oneri derivanti dalla remunerazione delle nuove attività svolte dalle farmacie debbano essere contenuti entro il conseguente risparmio di spesa per il Servizio sanitario nazionale.
Come già ricordato, la delega comprende anche (lettera f)) la revisione dei requisiti di ruralità delle farmacie, ai fini della corresponsione dell'indennità annua di residenza; l'erogazione di quest'ultima è consentita soltanto in presenza di situazioni di effettivo disagio, in relazione all'ubicazione delle farmacie e all'ampiezza del territorio servito.
Al riguardo, ricorda che, in base alla normativa statale vigente, l'indennità annua di residenza compete alle farmacie ubicate in comuni o centri abitati con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti o anche - a determinate condizioni reddituali - a quelle site in località con popolazione compresa tra i 3.000 e i 4.999 abitanti. La misura dell'indennità varia in relazione a determinate fasce demografiche. Occorre, tuttavia, ricordare che con leggi regionali si è provveduto non solo ad aggiornare gli importi in esame, ma anche a modificare i requisiti - sempre, in ogni

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caso, nell'ambito del limite di 4.999 abitanti (o di quello suddetto di 2.999 abitanti).
Passa quindi a illustrare l'articolo 28, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, il quale consente all'Associazione italiana della Croce Rossa, al fine di assicurare l'espletamento e la prosecuzione delle attività convenzionali stipulate con diversi enti nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, nonché per la gestione dei servizi di emergenza sanitaria, di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato, previsti dall'articolo 2, comma 366, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), fino alla scadenza delle medesime convenzioni. Alla copertura dell'onere relativo la Croce Rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In particolare, la norma prevista al citato articolo 2, comma 366, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Associazione italiana della Croce rossa sulla base delle convenzioni relative sono confermati, dopo la scadenza, fino alla durata della relativa convenzione. Rispetto alla formulazione da ultimo ricordata, l'articolo 28 in esame attribuisce a regime una facoltà all'Associazione italiana della Croce rossa che, alle condizioni previste dalla disposizione, potrà essere esercitata senza necessità di una specifica previsione normativa.
Alla luce di quanto esposto, e condividendo le finalità del disegno di legge in esame, formula una proposta di parere favorevole.

Anna Margherita MIOTTO (PD) sottolinea che, come già ha avuto modo di osservare nel corso dell'esame in prima lettura, il disegno di legge in titolo, nel fissare i criteri per l'esercizio della delega al Governo in materia di attribuzione di nuovi servizi e funzioni alle farmacie pubbliche e private, stabilisce, accanto a principi che giudica pienamente condivisibili, che tali servizi e funzioni debbano essere finanziati mediante i risparmi di spesa derivanti dal provvedimento medesimo. Tale previsione, a suo avviso, rischia di vanificare l'intero intervento, pregiudicando l'effettiva remunerazione delle nuove funzioni. Esprime, inoltre, forti perplessità sul disposto della lettera f) del comma 1 dell'articolo 11, che, mediante la revisione dei requisiti di ruralità delle farmacie, rischia di compromettere seriamente l'essenziale funzione sociale svolta attualmente dalle farmacie rurali. Per queste ragioni, ritiene di non poter esprimere un giudizio positivo sul provvedimento in esame.

Giuseppe PALUMBO, presidente, fa presente che l'esame in terza lettura del provvedimento in titolo dovrebbe concentrarsi sulle modifiche intervenute successivamente all'espressione del parere da parte della Commissione sul medesimo provvedimento.

Laura MOLTENI (LNP) sottolinea come le farmacie rurali costituiscano un importante presidio sanitario territoriale ed evidenzia la necessità di salvaguardare le competenze regionali in materia.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che, come evidenziato dal relatore, nel corso dell'esame presso il Senato è stata approvata una modifica all'articolo 11, volta precisamente a salvaguardare le competenze regionali in materia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia.
Testo unificato C. 141 Ascierto e abb.

(Parere alla IV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 aprile 2009.

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Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che nella seduta dell'8 aprile scorso è stata svolta la relazione.

Nunzio Francesco TESTA (UdC), relatore, alla luce di quanto anticipato nell'ambito della relazione, formula una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato).

Domenico DI VIRGILIO (PdL) annuncia voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
C. 2180 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandra MUSSOLINI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite I e II il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 2180, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
Per quanto concerne le parti di competenza della Commissione, fa presente che l'articolo 42, comma 1, subordina l'iscrizione anagrafica e le relative richieste di variazione alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza.
In particolare, la disposizione introduce un nuovo comma nell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, che prevede che in ogni comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente, in cui sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio.
Il nuovo comma prevede quindi che l'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie. Se tale verifica non è compiuta entro trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, quest'ultima è effettuata con riserva di verifica, fatta salva la facoltà di successiva cancellazione in caso di verifica con esito negativo.
Il comma 2 modifica quindi le caratteristiche dell'alloggio di cui deve dimostrare la disponibilità lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare. In particolare, la disposizione modifica l'articolo 29, comma 3, del Testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), che prevede i requisiti che deve possedere lo straniero (ad eccezione del rifugiato) che richiede il ricongiungimento familiare, con particolare riferimento alle caratteristiche dell'alloggio.
La disciplina vigente prevede che l'alloggio deve rientrare nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero deve essere fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale. La disciplina introdotta dalla disposizione in esame prevede invece che l'alloggio deve essere conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.
Viene inoltre confermata la previsione secondo cui nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.
Tali norme e, in particolare, la disposizione di cui al comma 1 sollevano forti perplessità, essendo suscettibili di rendere assai problematica o, al limite, impedire

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l'iscrizione all'anagrafe di cittadini, anche italiani, che versino in condizioni di disagio abitativo, come avviene, ad esempio, in molte aree del Mezzogiorno.
Ricorda altresì che l'articolo 45, comma 1, lettera t), modifica l'articolo 35 del Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), in materia di assistenza sanitaria agli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, abrogando la disposizione (comma 5) secondo la quale l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero irregolare non può comportare la sua segnalazione all'autorità.
La soppressione di tale previsione, alla luce dell'introduzione del reato di clandestinità, di cui all'articolo 21 del disegno di legge in esame, comporta l'obbligo, in capo alle strutture sanitarie, di segnalare il clandestino all'autorità competente, in conseguenza di quanto stabilito da altre disposizioni generali in materia, e, in particolare, dagli articoli 361, 362 e 365 del codice penale.
Ricorda, infatti, che l'articolo 361 del codice penale punisce il pubblico ufficiale il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni. Analoga disposizione reca l'articolo 362 del codice penale, con riferimento all'incaricato di un pubblico servizio. L'articolo 365 del codice penale, infine, disciplina l'obbligo di referto: coloro che, nell'esercizio di una professione sanitaria, hanno prestato la propria assistenza in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, devono riferirne senza ritardo all'autorità competente. Tale obbligo è tuttavia escluso quando il referto esponga la persona assistita a procedimento penale.
Per quanto riguarda, poi, la disciplina generale dell'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, ricorda che, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del citato Testo unico sull'immigrazione e dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio e i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Come confermato dalla giurisprudenza, lo straniero presente, anche irregolarmente, nel territorio dello Stato italiano ha infatti diritto di fruire di tutte le prestazioni sanitarie indifferibili e urgenti, trattandosi di diritto fondamentale della persona che deve essere tutelato ai sensi dell'articolo 2 dello stesso Testo unico.
Ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 3 del Codice di deontologia medica, dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace come in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 9 del medesimo codice, il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve, altresì, conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscono la tutela della riservatezza. La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio o altrui, o nocumento della persona o di altri. Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili ottemperanze a specifiche norme legislative (referti, denunce, notifiche e certificazioni obbligatorie: la richiesta o l'autorizzazione da parte della persona assistita o del suo legale rappresentante, previa specifica informazione sulle

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conseguenze o sull'opportunità o meno della rivelazione stessa; l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell'interessato o di terzi, nel caso in cui l'interessato stesso non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere e di volere; l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel caso di diniego dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali. Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su ciò che gli è stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza nell'esercizio della professione.
Sottolinea, infine, che la disposizione in discorso si pone in contrasto con i principi della Convenzione sui diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite, alla quale l'ordinamento interno deve necessariamente conformarsi. In proposito, ricorda altresì che la Commissione parlamentare per l'infanzia ha recentemente approvato una risoluzione volta a impegnare il Governo al pieno rispetto dei principi stabiliti dagli accordi internazionali in materia di infanzia.

Luciana PEDOTO (PD) ritiene che una norma volta a impedire a una persona malata di rivolgersi alle strutture sanitarie, perché soggiornante clandestinamente in Italia, rappresenti una grave aberrazione e una negazione della dignità della persona. Sottolinea inoltre come una simile disposizione rischi di mettere a repentaglio la salute sia degli stranieri irregolari sia dei cittadini italiani che con questi entrino in contatto, rendendo più probabile la diffusione di patologie da tempo debellate nel nostro Paese, come anche recenti fatti di cronaca hanno reso evidente.

Giuseppe PALUMBO, presidente, fa presente di aver ricevuto due lettere, rispettivamente da parte dell'Istituto superiore di sanità e dell'Associazione italiana di pneumologia, nelle quali si evidenziano possibili rischi per la salute pubblica a seguito dell'eventuale approvazione delle disposizioni in discorso.

Anna Margherita MIOTTO (PD) osserva, con riferimento all'articolo 45, comma 1, lettera t), che recenti notizie di stampa hanno accreditato l'ipotesi di uno scambio politico interno alla maggioranza, in base al quale la disposizione in esame sarebbe soppressa in cambio dell'introduzione di una norma sulle cosiddette «ronde». In proposito, si limita a sottolineare l'assoluta necessità di sopprimere la citata lettera t), per le ragioni illustrate dal relatore. Concorda altresì con il relatore sulle valutazioni critiche riferite all'articolo 42, ritenendo che esso rischi di impedire la registrazione all'anagrafe di molti neonati, creando una sorta di «bambini invisibili». Rileva inoltre che la disposizione in esame fa riferimento agli «immobili», implicitamente escludendo, a prima vista, la possibilità di risiedere in alloggi mobili o di fortuna. Ritiene inoltre che, al fine di approfondire tali disposizioni, sarebbe utile svolgere un ciclo di audizioni.

Giuseppe PALUMBO, presidente, fa presente che la Commissione è chiamata esclusivamente ad esprimere un parere alle Commissioni competenti in sede referente - ciò che rende poco praticabile lo svolgimento di un ciclo di audizioni - e che, prima dell'espressione di tale parere, il testo potrebbe essere modificato da parte delle Commissioni medesime. Pertanto, anche in considerazione dei numerosi iscritti a parlare, ritiene che la discussione possa utilmente proseguire nelle prossime sedute.

Antonio PALAGIANO (IdV) esprime apprezzamento, pur all'interno di un atteggiamento complessivo di ferma opposizione al Governo e alla maggioranza, per la sensibilità di cui danno prova alcuni esponenti del Popolo della libertà, come il relatore, in materia etica e di diritti civili. Auspica quindi che, anche su altri provvedimenti di grande rilevanza etica che la Commissione sarà chiamata a esaminare, si creino le condizioni per una convergenza tra i liberali presenti in tutti i gruppi, in difesa dei diritti civili e, come in questo caso, della salute dei cittadini.

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Carmine Santo PATARINO (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita i colleghi ad attendere le modifiche che certamente, a suo avviso, saranno approvate dalle Commissioni competenti in sede referente, prima di esprimere un giudizio definitivo sul provvedimento in esame. Osserva altresì, rivolto al collega Palagiano, che la sensibilità per le questioni di carattere etico o legate alla salute dei cittadini è patrimonio comune di tutto il Popolo della libertà e dell'intera maggioranza, la quale ha già dimostrato di essere pronta a rivedere le proprie proposte quando queste mostrino dei limiti.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) auspica che, nelle prossime sedute, il relatore possa offrire ulteriori chiarimenti sulle modifiche che potranno essere apportate al provvedimento in esame.

Giuseppe PALUMBO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 aprile 2009. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini.

La seduta comincia alle 15.25.

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.
C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli e C. 1370 Alessandri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianni MANCUSO (PdL), relatore, ricorda che la legge n. 281 del 1991, in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, pose il nostro Paese all'avanguardia nel riconoscimento di regole e principi destinati nel tempo a consolidarsi nella cultura e nel sentire comuni. Nel tempo questa legge ha tuttavia mostrato alcuni limiti, non tanto in ragione della naturale evoluzione normativa degli ultimi diciotto anni, quanto in ragione di un'applicazione disomogenea, dispendiosa e spesso inefficace.
I gravi e tragici episodi verificatisi recentemente in provincia di Ragusa hanno dimostrato un «buco» nella rete di contenimento del randagismo.
Analogamente, il grave sisma che ha colpito l'Abruzzo, oltre agli ingenti danni alle persone ed alle cose, ha evidenziato una lacuna della gestione del randagismo; infatti la sola ASL dell'Aquila conta quattromila cani randagi, la cui gestione è andata ad appesantire la gestione dell'emergenza veterinaria.
Uno degli obiettivi principali della legge n. 281 del 1991 risiede nella regolamentazione dei rapporti uomo - animale - ambiente, tenendo presente da un lato la tutela della salute pubblica e dall'altro il mantenimento del benessere animale, con il fine comune della prevenzione del randagismo.
In questa sede ritiene non si possa tacere la più grave conseguenza di un'applicazione parziale della legge citata e cioè il business dei canili, che ha portato alla situazione di cani che passano buona parte della propria vita nei canili. E quindi in modo aberrante si è giunti al canile come fine e non al canile come mezzo, in vista dell'eliminazione del randagismo in una futura società più matura e consapevole.
Troppo spesso si apprende dai mezzi di comunicazione che spesso, nella parte meridionale della penisola, esistono «canili - lager», che offendono la sensibilità della gran parte degli italiani e proiettano un'immagine distorta del nostro Paese del mondo.

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Passa quindi ad approfondire il merito delle proposte di legge in esame.
La Commissione è chiamata infatti ad esaminare, in sede referente, le proposte di legge n. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, n. 1236 Mancuso, n. 1319 Tortoli e n. 1370 Alessandri, recanti modifiche alla legge n. 281 del 1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.
La proposta di legge n. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino contenente disposizioni sostanzialmente identiche a quelle già inserite in una proposta di legge presentata nella XV legislatura (n. 2833, Santelli ed altri), modifica la legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo ed è costituita da 12 articoli, volti principalmente ad incentivare l'iscrizione all'anagrafe dei cani di proprietà, ad istituire strutture di accoglienza intermedie (case famiglia per cani), a promuovere la responsabilizzazione dei proprietari, ad ampliare le possibilità di accesso per i cani nei luoghi pubblici e nei servizi di trasporto pubblico e privato, a sensibilizzare i proprietari alla sterilizzazione degli animali e ad indicare le caratteristiche tecniche minime dei canili. I principali interventi normativi analizzati di seguito recano, come già accennato, sostituzioni, modifiche ed integrazioni ad articoli della legge n. 281 del 1991. Si limiterà, pertanto ad analizzare le modifiche introdotte.
L'articolo 1, al comma 1, aggiungendo un comma (1-bis) all'articolo 1 della legge n. 281 del 1991, stabilisce che, al fine della promozione e della tutela degli animali di affezione, lo Stato disciplina i seguenti livelli essenziali: la sterilizzazione dei cani e dei gatti; l'iscrizione dei cani all'anagrafe canina e la protezione dei gatti in libertà; l'adeguamento delle strutture di accoglienza dei cani vaganti da parte dei comuni singoli o associati e delle comunità montane; l'istituzione delle case famiglia per cani; la responsabilizzazione collettiva nei confronti degli animali. Il comma 2, dettando alcune modifiche all'articolo 2 della legge n. 281 del 1991, prevede: l'ammontare della detrazione, determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese veterinarie, per la sterilizzazione chirurgica, per l'identificazione mediante microprocessore (microchip) e per l'iscrizione all'anagrafe canina, le quali spese si aggiungono a quelle veterinarie che già usufruiscono della detrazione d'imposta del 19 per cento (comma 3); il pagamento delle spese previste da parte del proprietario o del detentore nel caso di cattura e mantenimento di cani vaganti identificati mediante tatuaggio o microprocessore; l'identificazione con microprocessore dei cani vaganti o tenuti presso i canili municipali e, se non reclamati entro trenta giorni, la cessione a privati previa sterilizzazione chirurgica; i requisiti di legge che devono avere gli enti e le associazioni protezioniste che si occupano di animali.
L'articolo 2, inserendo un nuovo articolo 2-bis nella legge n. 281 del 1991, istituisce l'obbligo della iscrizione dei cani all'anagrafe canina per chi intenda, a qualsiasi titolo, detenere un cane. L'identificazione dell'animale è compiuta nei tempi previsti, mediante un microprocessore recante un codice numerico identificativo da parte del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale o dal medico veterinario libero professionista.
L'articolo 3, inserendo un nuovo articolo 2-ter nella legge n. 281 del 1991, prevede l'istituzione di case famiglia per cani di natura privata, registrate in un apposito elenco comunale ed ospitanti da un minimo di tre ad un massimo di dieci cani. Nella domanda presentata al comune e valutata dai servizi veterinari dell'ASL, il richiedente indica il numero di cani da adottare, dichiara la conformità degli spazi disponibili e accetta le norme volte alla tutela degli animali. La titolarità di una casa famiglia non comporta alcuna corresponsione economica, tranne le agevolazioni riguardanti le spese alimentari e quelle veterinarie per gli animali. Il titolare di una casa famiglia può tenere altri cani in custodia a pagamento, nella misura massima del 50 per cento della disponibilità

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prevista. Da ultimo, in caso di violazioni, il comune può revocare la titolarità di una casa famiglia per cani.
L'articolo 4 inserisce nella legge n. 281 del 1991 il nuovo articolo 2-quater, disciplinante il libretto di identità, che è un documento di riconoscimento rilasciato dai servizi o dai medici veterinari, recante i dati dell'animale e del proprietario (comma 1), che deve essere maggiorenne.
L'articolo 5, che inserisce l'articolo 2-quinquies nella legge n. 281 del 1991, facilita l'accesso dei cani nei luoghi pubblici e privati e vi consente il libero ingresso degli animali, con il pagamento del titolo d'ingresso ove previsto e con l'esclusione dei casi di tutela della salute pubblica. Sono comunque fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cani guida delle categorie protette. Deve essere inoltre consentito, da parte delle capitanerie di porto, delle regioni e dei comuni, l'accesso dei cani al seguito dei proprietari sulle spiagge demaniali.
L'articolo 6, sostituendo l'articolo 3 della legge n. 281 del 1991, disciplina le competenze delle regioni, che, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, adeguano le proprie leggi in materia di randagismo. Tra le principali novità, rilevano i seguenti aspetti: la predisposizione dei modelli dei libretti d'identità, previsti dall'articolo 2-quater; la disciplina di risanamento del canile municipale e la sua trasformazione in «canile sanitario» o «ospedale veterinario», recante principalmente funzioni sanitarie e di pronto soccorso; le modalità per la costruzione, la ristrutturazione e la gestione di rifugi per cani, che al massimo possono ognuno ospitare duecento cani ed assolvono principalmente alle funzioni di ricovero, trattamento ed adozione degli animali; le linee guida di predisposizione degli elenchi comunali delle case famiglia, previste dall'articolo 2-ter, per l'agevolazione dell'accesso dei cani nei luoghi pubblici e privati, nonché per la concessione e il rinnovo della licenza per ogni rifugio privato; la disciplina di una specifica area della medicina veterinaria pubblica presso le ASL, con responsabilità in materia di applicazione delle normative sul randagismo, sugli animali di affezione e sinantropi, sul benessere e protezione degli animali; il riparto tra i comuni dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi di loro competenza è condizionato all'effettiva attuazione dei piani di adozione e di sterilizzazione dei cani e all'esito positivo dei controlli predisposti dalla regione stessa; l'assegnazione ai servizi veterinari delle ASL, in base al numero di cani identificati e registrati nell'anagrafe canina, delle risorse assegnate con il previsto decreto ministeriale di riparto dello specifico Fondo istituito per l'attuazione della legge; un programma di prevenzione del randagismo predisposto con cadenza annuale entro il 31 dicembre di ogni anno.
L'articolo 7, sostituendo l'articolo 4 della legge n. 281 del 1991, definisce le competenze dei comuni; tra le principali novità, sottolinea la previsione dell'emanazione di appositi regolamenti per la corretta detenzione e tutela degli animali di affezione sui rispettivi territori nonché l'istituzione di formule assicurative per garantire l'assistenza veterinaria di base.
L'articolo 8, inserendo il nuovo articolo 4-bis nella legge n. 281 del 1991, reca le competenze dei servizi veterinari. In particolare, tali servizi devono sovrintendere all'anagrafe canina, alle strutture di ricovero e sanitarie per animali, assicurare le emergenze e partecipare ai programmi di prevenzione del randagismo.
L'articolo 9, sostituendo l'articolo 5 della legge n. 281 del 1991, disciplina le sanzioni per la mancata iscrizione all'anagrafe canina, punita con una sanzione amministrativa pecuniaria di 300 euro, e per qualsiasi commercio di cani o di gatti in violazione delle leggi vigenti, punito con il pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 10.000.
L'articolo 10, inserendo un nuovo articolo 5-bis nella legge n. 281 del 1991, istituisce i cimiteri per animali di affezione, realizzati da soggetti pubblici o privati e ubicati in zone scelte dal comune di appartenenza. La normativa che si

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applica è quella cimiteriale statale, prevista dall'articolo 338 del Testo unico delle leggi sanitarie e dal regolamento di polizia mortuaria, in attesa dell'emanazione di provvedimenti regionali.
L'articolo 11, inserendo il nuovo articolo 5-ter, introduce un'imposta comunale annuale di 20 euro per i possessori di cani. Specifiche esenzioni d'imposta riguardano: i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi; i cani appartenenti ad individui non residenti, né domiciliati nel comune, la cui permanenza non si protrae oltre due mesi o che già pagano l'imposta in altri comuni; i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento; i cani adibiti ai servizi dell'Esercito e a quelli di pubblica sicurezza; i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezionistiche senza fini di lucro e ospitati nelle case famiglia o nei rifugi; i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni; i cani con certificazione di avvenuta sterilizzazione.
L'articolo 12 dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento. In particolare, le risorse utilizzate sono quelle stanziate dalla legge 2 dicembre 1998, n. 434, a cui si aggiungono gli introiti derivanti dall'imposta prevista dall'articolo 5-ter e dai trasferimenti effettuati dallo Stato.
Anche la proposta di legge n. 1236 Mancuso e altri, composta di tre articoli, modifica la legge n. 281 del 1991, in materia di trattamento degli animali di affezione e di identificazione dei cani; essa è diretta a favorire il controllo della popolazione canina e felina attraverso la sterilizzazione chirurgica, dando priorità alle strategie di sterilizzazione degli animali randagi.
L'articolo 1, che sostituisce l'articolo 2 della legge n. 281 del 1991, stabilisce che la sterilizzazione chirurgica è lo strumento utilizzato per limitare le nascite della popolazione canina e felina. Nelle spese veterinarie detraibili sono incluse anche quelle per la sterilizzazione chirurgica, per l'identificazione mediante microprocessore e per l'iscrizione all'anagrafe canina. L'ammontare di tali spese è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dall'approvazione della legge. Le spese di cattura e di mantenimento dei cani vaganti catturati, regolarmente identificati mediante tatuaggio o microprocessore, sono a carico del proprietario o del detentore. I cani vaganti non identificati catturati e quelli ospitati presso i canili municipali o presso i rifugi per cani sono identificati con microprocessore (microchip) e, se non reclamati entro trenta giorni, possono essere ceduti a privati previa sterilizzazione chirurgica. La soppressione dei gatti che vivono in libertà, gravemente malati o incurabili, deve avvenire esclusivamente con metodi eutanasici. Sono indicati altresì i requisiti di legge che devono avere gli enti e le associazioni protezioniste che si occupano di animali.
L'articolo 2, che inserisce un nuovo articolo 2-bis nella legge n. 281 del 1991, istituisce l'obbligo della iscrizione dei cani all'anagrafe canina. per chi intenda, a qualsiasi titolo, detenere un cane. L'identificazione dell'animale è compiuta nei tempi previsti, mediante un microprocessore recante un codice numerico identificativo da parte del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale o dal medico veterinario libero professionista.
L'articolo 3, modificando l'articolo 3 della legge n. 281 del 1991, istituisce l'anagrafe dei gatti presso i comuni o le aziende sanitarie locali, da disciplinarsi con legge regionale. Il riconoscimento del gatto è da realizzare mediante inserimento di un microprocessore con le modalità previste per i cani.
Analogamente alle proposte esaminate in precedenza, anche la proposta di legge n. 1319 Tortoli, composta di sette articoli, modifica la legge 14 agosto 1991, n. 281.
L'articolo 1, sostituendo l'omonimo articolo della citata legge n. 281, reca limitate modifiche ai principi generali ispiratori della disciplina.
L'articolo 2, inserendo un nuovo articolo 1-bis nella medesima legge, reca la definizione di animale di affezione e randagio, indica i requisiti di legge degli enti e delle associazioni protezioniste che si

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occupano di animali e quelli riguardanti il sistema elettronico di identificazione (microchip).
L'articolo 3, che sostituisce l'articolo 2 della legge n. 281 del 1991, indica nella sterilizzazione il metodo per la gestione e il controllo della popolazione dei cani e dei gatti, effettuata dai comuni con i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali o gli ambulatori veterinari privati. I proprietari o detentori che non provvedono a sterilizzare il proprio animale sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di 300 euro. I cani randagi e quelli ospitati presso canili comunali o rifugi per cani devono essere tatuati o muniti di sistema elettronico di identificazione e in particolare, se non reclamati entro il termine di venti giorni, devono essere sterilizzati. È vietato il maltrattamento di tutti gli animali randagi. È specificato che la gestione dei canili comunali o dei rifugi per cani è concessa prioritariamente alle associazioni o enti di protezione degli animali e, in particolare, a chi promuove l'uso degli animali per le terapie assistite e l'addestramento all'assistenza di persone diversamente abili. Viene poi stabilito che le strutture citate siano sottoposte periodicamente a controllo igienico-sanitario da parte dei servizi veterinari delle ASL. Mediante il richiamo all'articolo 361 del codice penale (Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale), i responsabili delle strutture medesime vengono equiparati a pubblici ufficiali e, in quanto tali, tenuti a denunciare all'autorità giudiziaria o ad un'altra che a quella abbia obbligo di riferire, i reati di uccisione di animali (articolo 544-bis c.p.), maltrattamento di animali (articolo 544-ter c.p.), spettacoli o manifestazioni vietate (articolo 544-quater), combattimenti tra animali (articolo 544-quinquies), uccisione o danneggiamento di animali altrui (articolo 638 c.p.), abbandono di animali (articolo 727 c.p.), nonché la violazione dell'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce), e ogni altro reato di cui abbiano avuto notizia nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.
L'articolo 4 inserisce cinque nuovi articoli - da 2-bis a 2-quinquies - dopo l'articolo 2 della legge 281 del 1991, e stabilisce: la gratuità delle spese veterinarie sostenute da non abbienti, titolari di un reddito imponibile non superiore a euro 10.628,16, ivi comprese quelle relative alle vaccinazioni, alla sterilizzazione e per l'iscrizione all'anagrafe canina e felina; il diritto per tutti coloro che adottano cani e gatti ospitati nelle strutture di rifugio di usufruire per tutta la durata della vita dell'animale dei servizi veterinari gratuiti; il divieto di possedere, acquistare, ricevere o fare commercio di cani o gatti non iscritti all'anagrafe canina e felina o privi del sistema elettronico di identificazione; il divieto di allontanare entro un certo tempo i cuccioli degli animali d'affezione, inclusi i furetti, dalla madre; l'istituzione dell'anagrafe canina e felina nazionale presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; l'identificazione da parte dei comuni di zone di spiagge demaniali aperte all'accesso degli animali d'affezione.
L'articolo 5 - che sostituisce l'articolo 3 della legge 281 del 1991 - demanda alle competenze delle regioni: la disciplina riguardante l'anagrafe canina e felina; l'applicazione, entro il 3 luglio 2012, del citato sistema elettronico di identificazione (microchip) per tutti i cani iscritti all'anagrafe canina; la trasmissione dei dati regionali all'anagrafe canina e felina nazionale; l'adozione di un programma di prevenzione del randagismo e per l'attuazione delle misure di sterilizzazione e di incentivazione delle adozioni degli animali ospitati nei canili e gattili, in cui è previsto anche l'ausilio delle guardie giurate delle associazioni animaliste o protezioniste.
L'articolo 6, in tema di sanzioni, sostituendo l'articolo 5 della citata legge n. 281, stabilisce che l'abbandono dell'animale custodito nella propria abitazione sia punito con il pagamento di una somma da 5.000 euro a 10.000 euro, la mancata

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iscrizione all'anagrafe canina e felina sia sanzionata con il pagamento di una somma di 300 euro, l'assenza di tatuaggio o di microchip con il pagamento di una somma di 150 euro e il commercio al fine di sperimentazione con il pagamento di una somma da 10.000 euro a 20.000 euro.
L'articolo 7, modificando l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, consente la detrazione d'imposta del 19 per cento per le spese veterinarie, per la parte che eccede 150 euro, fino a un limite stabilito per legge, e demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze l'individuazione delle tipologie di animali previste.
Ricorda, infine, che la proposta di legge n. 1370 Alessandri, composta di due articoli - di contenuto identico alla proposta di legge n. 3195 presentata nella XV legislatura - istituisce un fondo per la sterilizzazione degli animali di affezione e incrementa le risorse per riqualificare i ricoveri ad essi destinati.
L'articolo 1 prevede un piano nazionale annuale per il finanziamento della sterilizzazione degli animali di affezione ricoverati nei canili sanitari e nei canili rifugio o detenuti dai privati, approvato con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro il 28 febbraio di ciascun anno (comma 1 e 2). Il suddetto piano stabilisce i criteri di ripartizione delle risorse stanziate da ripartirsi tra le regioni in considerazione delle aree territoriali maggiormente interessate dal fenomeno del randagismo (comma 3). Una parte delle risorse del fondo può utilizzarsi per le campagne di sterilizzazione degli animali di affezione rivolte ai proprietari privati (comma 4). Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha una dotazione di 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008 ed è coperto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute (comma 5 e 6).
L'articolo 2, al comma 1, incrementa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008 il fondo istituito per attuare gli interventi previsti per gli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo, al fine di riqualificare le aree destinate al ricovero degli animali (canili comunali e rifugi per cani). Le maggiori risorse stanziate sono ripartite annualmente tra le regioni e le province autonome con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in proporzione al numero degli animali di affezione vaganti nel rispettivo territorio o mantenuti all'interno dei canili comunali e dei rifugi e sulla base dei progetti di riqualificazione presentati, d'intesa con i comuni territorialmente competenti (comma 2). Alla copertura degli oneri previsti si provvede nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute (comma 3).

Il sottosegretario Francesca MARTINI esprime viva soddisfazione per l'inizio dell'esame delle proposte di legge di riforma della legge n. 281 del 1991 e ringrazia il relatore per la dettagliata illustrazione delle stesse. Ricorda altresì che, nel corso della legislatura, sono già state emanate alcune ordinanze contingibili ed urgenti, con riferimento, ad esempio, ai microchip, all'anagrafe canina nazionale, alla tutela della incolumità pubblica. Preannuncia, infine, la presentazione da parte del Governo di un disegno di legge in materia.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

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COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 22 aprile 2009.

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti.
C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis, C. 1761 Laura Molteni e C. 2125 Cosenza.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.50 alle 16.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione.
C. 797 Angela Napoli.