CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 aprile 2009
167.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2009. - Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.
C. 1441-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 1441-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni per lo

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sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.
Per quanto riguarda le norme introdotte nel corso dell'esame al Senato rispetto al testo esaminato in prima lettura dalla Camera, sul quale la Commissione Finanze aveva espresso il parere nella seduta del 23 settembre 2008, segnala, per quel che attiene agli ambiti di competenza della VI Commissione, gli articoli 2 e 65.
L'articolo 2, inserendo un nuovo articolo 18-ter nel Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introduce una disciplina delle società di consulenza finanziaria, consentendo l'esercizio di tale attività alle persone giuridiche costituite in forma di società per azioni e società a responsabilità limitata, a determinate condizioni stabilite dalla legge.
Ai sensi del comma 1, a partire dal 1o ottobre 2009 anche le società per azioni o le società a responsabilità limitata in possesso di adeguati requisiti patrimoniali e di indipendenza - da stabilirsi con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB - potranno prestare consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, similmente a quanto già consentito dall'articolo 18-bis del TUF alle persone fisiche.
Tale facoltà non è pregiudicata dalla riserva di esercizio professionale dei servizi e delle attività di investimento nei confronti del pubblico che, ai sensi dell'articolo 18 del TUF, è concessa alle imprese di investimento e alle banche.
Ricorda in proposito che l'articolo 18 del TUF riserva alle imprese di investimento e alle banche l'esercizio professionale dei servizi e delle attività di investimento nei confronti del pubblico. I servizi di gestione di portafogli e consulenza in materia di investimenti possono essere esercitati professionalmente e nei confronti del pubblico dalle società di gestione del risparmio (SGR) e dalle società di gestione armonizzate autorizzate nello Stato membro d'origine.
Le società di intermediazione mobiliare possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attività finanziarie, nonché attività connesse o strumentali.
In particolare, per quanto riguarda l'attività di consulenza finanziaria, essa non è pregiudicata dalla riserva di esercizio di cui al citato articolo 18.
L'articolo 18-bis del TUF consente alle persone fisiche in possesso di specifici requisiti (di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB) di prestare la consulenza in materia di investimenti, anche senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. I consulenti finanziari sono iscritti in un albo apposito, tenuto da un organismo non ancora costituito.
Nelle more dell'approvazione dei provvedimenti attuativi dell'articolo 18-bis, è stato previsto, comunque non oltre il 30 giugno 2009, che la riserva di attività di cui all'articolo 18 del TUF non pregiudichi la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale servizio senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
Il comma 2 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, possa prevedere il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza da parte degli esponenti aziendali di tali società.
Pertanto, a differenza di quanto previsto dall'articolo 18-bis del TUF, che richiede obbligatoriamente il possesso di specifici requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali (fissati nel DM n. 206 del 2008) alle persone fisiche esercenti l'attività di consulenza finanziaria, il comma dispone che tali requisiti siano necessari per le SpA e le Srl esercenti la medesima attività solo qualora

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intervenga una decisione in tal senso da parte del Ministro per l'economia e le finanze.
Il comma 3 dispone che nell'albo dei consulenti finanziari sia istituita una sezione apposita dedicata alle società di consulenza, per la quale si applicano alcune norme dell'articolo 18-bis.
Si tratta, in particolare, delle disposizioni relative alla natura dell'organismo costituito per la tenuta dell'albo, alle sue funzioni, ai poteri regolamentari, decisionali e di vigilanza spettanti alla Consob in materia.
L'articolo 65 consente, al comma 1, il trasferimento presso gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare, demandando ad uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, la definizione delle modalità di attuazione e delle date di trasferimento.
Il comma 2 conferma in ogni caso che rimangono nelle sedi attuali le sezioni staccate operanti in città sedi circondariali di tribunale.
Il comma 3 mantiene, per ciascuna sezione staccata, la circoscrizione territoriale stabilita con il decreto del Ministro delle finanze 29 aprile 1972, mentre il comma 4 contiene la clausola di invarianza degli oneri.
Per quanto riguarda invece gli emendamenti trasmessi dalle Commissioni I e V, rileva come l'unico emendamento che interessa, sia pure molto marginalmente, la competenza della Commissione Finanze sia l'emendamento 65.1 dei Relatori, che apporta una modifica di carattere formale alla clausola di copertura dell'articolo 65; gli altri emendamenti trasmessi non appaiono invece in alcun modo rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Alberto FLUVI (PD), considerata la scarsa rilevanza, per gli ambiti di competenza della Commissione, del provvedimento, suggerisce di esprimere su di esso nulla osta.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), relatore, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento in esame.

Alberto FLUVI (PD), dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 22 aprile 2009. - Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.20.

Cosimo VENTUCCI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.
Avverte quindi che l'interrogazione Fava ed altri n. 5-01314 è stata sottoscritta anche dal deputato Comaroli.

5-01314 Fugatti ed altri: Vigilanza sugli organi della giurisdizione tributaria.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), si dichiara soddisfatta della risposta, sottolineando l'importanza e la delicatezza della questione affrontata dall'interrogazione, in

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particolare sotto il profilo della tutela dei diritti dei cittadini.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA chiede di rinviare lo svolgimento delle interrogazioni n. 5-01315 Fluvi e Mariani e 5-01316 Milo e Zeller, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti sul merito e di disporre di maggiori elementi di risposta.

Raffaella MARIANI (PD) concorda con la richiesta del Sottosegretario, sottolineando l'importanza della questione affrontata dall'atto di sindacato ispettivo di cui è cofirmataria, concernente la mancata emanazione dei provvedimenti attuativi delle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici previsti dal decreto-legge n. 150 del 2008, che avrebbero invece dovute essere emanati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) condivide anch'egli la richiesta di rinvio dello svolgimento dell'interrogazione n. 5-01316, di cui è cofirmatario, sottolineando al riguardo l'esigenza di disporre di un'interpretazione chiara della disciplina in materia di agevolazioni IRAP per l'installazione di impianti fotovoltaici.

Cosimo VENTUCCI (PdL), presidente, avverte che, a seguito della richiesta in tal senso del rappresentante del Governo, lo svolgimento delle interrogazioni nn. 5-01315 e 5-01316 avrà luogo in altra seduta. Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.30.

Legge comunitaria 2008.
C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Relazione favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che il relatore ha presentato l'ulteriore emendamento 30.3 (vedi allegato 2).

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA esprime parere favorevole sugli emendamenti 22.2 e 30.3 del relatore, suggerendo tuttavia l'opportunità di integrare quest'ultimo, nel senso di sopprimere anche la lettera g) del comma 1 dell'articolo 30. Esprime quindi parere conforme a quello del relatore con riferimento alle altre proposte emendative, esprimendo tuttavia alcune perplessità in merito all'emendamento Bernardo 22.11, che intende modificare il comma 26 escludendo l'applicazione di sanzioni a carico dell'utente che partecipi a giochi o scommesse on line le quali non risultino regolarmente autorizzati. Infatti, sebbene sia corretto interrogarsi circa l'opportunità di prevedere sanzioni per tale fattispecie, occorre anche chiedersi se la soluzione migliore del problema non sia quella di modulare diversamente le ipotesi sanzionatorie.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) chiede al relatore ed al rappresentante del Governo le ragioni del parere contrario espresso sul proprio emendamento 22.4, il quale intende abbreviare i tempi di emanazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/8/CE in materia di IVA relativamente al luogo di prestazione dei servizi. Segnala, infatti, come tale proposta intenda venire incontro alle esigenze delle imprese, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, consentendo loro di disporre di un ambito temporale più ampio entro il quale svolgere gli

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adempimenti conseguenti alla revisione del regime IVA previsto da tale direttiva.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA, con riferimento all'emendamento Zeller 22.4, ritiene che il termine di 90 giorni da esso previsto per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2008/8/CE possa risultare non congruo. Si riserva peraltro di compiere in materia ulteriori approfondimenti, invitando comunque il presentatore a trasformare l'emendamento in ordine del giorno.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che l'emendamento Contento 22.10 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Strizzolo 22.1, approva l'emendamento 22.2 del relatore, respinge gli emendamenti Strizzolo 22.3, Zeller 22.4, Strizzolo 22.5, 22.6, 22.7, 22.8 e 22.9. Approva quindi l'emendamento Bernardo 22.11, respinge l'emendamento Strizzolo 22.12, approva l'emendamento Bernardo 22.13, respinge l'emendamento Strizzolo 22.14, ed approva gli emendamenti 30.3 del relatore, Ceccuzzi 30.1 (Nuova formulazione) e 30.2 (Nuova formulazione).

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che gli emendamenti approvati (vedi allegato 2) saranno trasmessi alla XIV Commissione.
Ricorda quindi che nella seduta di ieri il relatore aveva già formulato una proposta di relazione favorevole con condizione ed osservazione sul disegno di legge.

Ivano STRIZZOLO (PD) esprime rammarico per il fatto che i propri emendamenti 22.15, 22.16 e 22.17 siano stati dichiarati inammissibili, sottolineando come tali proposte emendative affrontassero la tematica, assai rilevante, della prevenzione contro la dipendenza dal gioco, introducendo meccanismi informativi e programmi di formazione volti a contrastare tale piaga sociale. Pur rilevando come la maggior parte degli emendamenti presentati dal suo gruppo siano stati respinti, valuta con favore l'accoglimento, sebbene con alcune modifiche, degli emendamenti Ceccuzzi 30.1 e 30.2.
Preannuncia quindi il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di relazione sul disegno di legge comunitaria 2008 formulata dal relatore.

Maurizio BERNARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di relazione formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di relazione formulata dal relatore (vedi allegato 3), e delibera di nominare il deputato Gerardo Soglia quale relatore presso la XIV Commissione.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.
Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore aveva già formulato una proposta di parere favorevole con osservazioni.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore (vedi allegato 4).

La seduta termina alle 14.50.

Mercoledì 22 aprile 2009.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.