CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 aprile 2009
167.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 12.45

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.
C. 1441-bis-B.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 marzo 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 1) e che l'onorevole Ferranti e gli altri deputati del gruppo del Partito democratico hanno presentato una proposta alternativa di parere favorevole con condizione e osservazioni (vedi allegato 2).

Maurizio SCELLI (PdL), relatore, rileva come la propria proposta di parere preveda come condizione la riformulazione dell'articolo 48 del provvedimento in esame, relativo al cosiddetto «filtro in Cassazione». Fa presente che la nuova formulazione dell'articolo 48 è stata redatta tenendo conto delle osservazioni emerse nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito e sulla base dei rilievi ivi emersi nell'ambito delle audizioni. Il testo proposto è il frutto di un complesso lavoro di mediazione, del quale occorre ringraziare in particolar modo l'onorevole Contento, ed è stato redatto con la collaborazione e condivisione di tutti i gruppi rappresentati nella Commissione Giustizia.

Manlio CONTENTO (PdL) ringrazia il relatore e tutti i colleghi della Commissione

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che, indipendentemente dall'appartenenza politica, hanno contribuito in modo determinante alla stesura di un nuovo testo dell'articolo 48. Auspica quindi che la proposta di parere del relatore, che pone quale condizione l'integrale sostituzione dell'attuale articolo 48 con una disciplina frutto della più ampia condivisione, possa ottenere il voto favorevole di tutti i gruppi rappresentati nella Commissione.

Federico PALOMBA (IdV) esprime soddisfazione per il metodo con il quale si è giunti alla proposta di una nuova formulazione dell'articolo 48, sottolineando come raramente un testo sia frutto di una concertazione tanto ampia. Ringrazia quindi il relatore, onorevole Scelli, e l'onorevole Contento per il determinante impegno nella ricerca di un punto di equilibrio e mediazione. A nome del proprio gruppo, che si riconosce pienamente in quel testo, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore. Precisa, peraltro, che tale voto favorevole non deve intendersi riferito all'intero provvedimento. Il gruppo di Italia dei valori, infatti, conserva forti contrarietà e perplessità su altri aspetti del provvedimento, come non mancherà di ribadire e confermare nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Donatella FERRANTI (PD) ricorda come il gruppo del Partito democratico, nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito, abbia espresso serie perplessità su molteplici disposizioni del provvedimento. Tali perplessità sono analiticamente rappresentate nelle premesse della proposta alternativa di parere oggi presentata. Sottolinea, peraltro, come il punto nodale sia rappresentato dalla necessità di una nuova formulazione dell'articolo 48, poiché quella attuale pone gravi problemi di costituzionalità e di inidoneità sotto il profilo dell'efficienza, come evidenziato anche dalle audizioni svoltesi presso le Commissioni di merito. In tale contesto, esprime quindi apprezzamento per i colleghi della Commissione Giustizia, che si sono adoperati per tentare di evitare che si possa produrre un irreparabile danno alla funzionalità della Corte di cassazione, e per la disponibilità dimostrata dal Sottosegretario Alberti Casellati. Ritiene, in particolare, che la proposta di un nuovo testo dell'articolo 48, come formulato nella proposta di parere del relatore, sia soddisfacente e dimostri come in materia di giustizia sia possibile raggiungere soluzioni condivise e concordate. Per questi motivi, pur non ritirando la proposta alternativa di parere presentata dal proprio gruppo, in considerazione del pregevole lavoro svolto dai componenti di questa Commissione nel corso dell'esame del provvedimento presso le Commissioni di merito e del ragionevole punto di mediazione raggiunto sul cosiddetto «filtro in Cassazione», preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Roberto RAO (UdC), intervenendo a nome del suo gruppo, ringrazia il relatore, che ha inserito nel parere una disposizione unanimemente condivisa, ricordando come la stessa sia stata formulata anche grazie all'apporto decisivo dell'onorevole Contento, con il quale si congratula per il suo pregevole lavoro di mediazione. Sottolinea come la proposta di riformulazione dell'articolo 48 sia pienamente soddisfacente, e auspica che il metodo seguito, della concertazione e della condivisione, possa essere un modello per l'esame dei futuri provvedimento. Preannuncia quindi il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nicola MOLTENI (LNP) si associa alla generale condivisione della proposta di parere formulata dal relatore ed ai ringraziamenti all'onorevole Contento, la cui opera di mediazione si è rivelata estremamente preziosa. Sottolinea come le osservazioni e i rilievi emersi nel corso dell'esame del provvedimento presso le Commissioni di merito rendessero assolutamente necessaria una seria riflessione sulle modifiche da apportare all'articolo 48. In tale contesto, esprime apprezzamento

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anche per la disponibilità manifestata dal Governo e, in particolare, dal Sottosegretario Alberti Casellati. Preannuncia quindi il voto favorevole della Lega Nord sulla proposta di parere del relatore.

Enrico COSTA (PdL) nel sottolineare l'importanza di avere raggiunto un risultato di unanime condivisione su una nuova possibile formulazione del testo dell'articolo 48, ringrazia il relatore, l'onorevole Contento ed i gruppi dell'opposizione, che hanno collaborato in modo leale e concludente. Esprime l'auspicio che il metodo seguito in questa occasione sia un punto di partenza e un modello da seguire per altri provvedimenti.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI evidenzia come il percorso parlamentare del cosiddetto «filtro in Cassazione» sia stato sin qui particolarmente sofferto e ritiene che ciò sia in parte dovuto alla novità dell'istituto. Nel sottolineare l'importanza di tale istituto, ricorda come uno studio condotto dalla Banca d'Italia sul processo civile, abbia rilevato che la complessiva qualità del sistema delle impugnazioni dipende soprattutto dall'ultimo grado di giudizio. Prende quindi atto con soddisfazione del fatto che il lavoro svolto dai commissari della Commissione Giustizia, tanto nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni di merito quanto in sede consultiva, abbia condotto ad una nuova possibile formulazione dell'articolo 48 condivisa da tutti i gruppi. Per quanto attiene al merito della condizione, dichiara che il Governo non intende esprimere alcun giudizio, preferendo rimettersi alla Commissione.

Giulia BONGIORNO, presidente, rileva con soddisfazione come, grazie al lavoro dei suoi commissari, la Commissione Giustizia abbia svolto un ruolo di primo piano nell'esame del provvedimento. Esprime quindi apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, onorevole Scelli, e dagli onorevoli Contento, Costa e Ferranti, evidenziando in particolar modo i meriti dell'opposizione che si è dimostrata particolarmente leale e collaborativa. Nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, avvertendo che, in caso di approvazione della stessa, la proposta alternativa di parere non sarà posta in votazione.

La commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie per il dolore.
C. 624 Binetti ed abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, osserva che il testo unificato si compone di 17 articoli.
Gli articoli 1 e 2 indicano le finalità del provvedimento, volto a tutelare il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alle terapie del dolore, e delineano le definizioni rilevanti per l'applicazione della legge. L'articolo 3 dispone in materia di programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative, mentre l'articolo 4 dispone che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali promuova nel triennio 2009-2011 idonee campagne di informazione. Gli articoli 5 e 6 prevedono, rispettivamente, l'istituzione della «rete di cure palliative», precisando le strutture e figure professionali che dovranno comporla e le tipologie di assistenza che essa dovrà fornire, nonché la struttura e le funzioni della «Équipe multidisciplinare esperta in cure palliative», che opera nell'ambito della rete di cure palliative. L'articolo 7 stabilisce le condizioni generali per l'accesso ai servizi assistenziali della rete di cure palliative. Gli articoli 7 e 8 fissano, rispettivamente, i criteri di qualità per le cure palliative residenziali, nonché i requisiti e criteri di qualità per le cure palliative domiciliari. Gli articolo 10 e 11

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prevedono l'attuazione Progetto Ospedale-Territorio senza dolore e Rete di terapia del dolore, nonché i criteri e le modalità per realizzare il coordinamento della rete di cure palliative e della rete di terapia del dolore. L'articolo 12 dispone che all'interno della cartella clinica devono essere riportate le caratteristiche del dolore rilevato, della sua evoluzione nel corso del ricovero e dell'entità del risultato antalgico conseguito. L'articolo 13 dispone in merito ai programmi di formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario sulle cure palliative e sulle terapie del dolore, mentre l'articolo 14 prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale permanente per le cure palliative e per le terapie del dolore.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, segnala l'articolo 15, in tema di semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nelle terapie del dolore.
All'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), è inserito un nuovo comma 4-bis, che prevede modalità semplificate per la prescrizione di farmaci previsti dall'allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo. La disposizione precisa altresì che il farmacista conserva copia o fotocopia della ricetta sia ai fini del discarico nell'apposito registro, sia ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira.
Viene inoltre inserita nella tabella II, sezione B, allegata al predetto testo unico, la sostanza con la seguente denominazione comune: Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC).
Fa presente, peraltro, che l'inserimento di una sostanza in una delle tabelle del citato testo unico è un'operazione estremamente delicata, che incide non solamente sulle modalità della relativa prescrizione medica (i medicinali compresi nella tabella II, sezioni B e C, in particolare, sono quelli che devono essere prescritti con ricetta medica da rinnovarsi volta per volta). Tale inserimento, infatti, incide anche su taluni dei presupposti che caratterizzano il quadro sanzionatorio di cui agli articoli 72 e seguenti del predetto testo unico, con particolare riferimento all'articolo 73 (Produzione traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), all'articolo 75 (Condotte integranti illecito amministrativo), all'articolo 79 (Agevolazione all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope) e all'articolo 82 (Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore). L'appartenenza della sostanza alla tabella II, sezione B, se in alcuni casi rileva come elemento costitutivo dell'illecito (ad esempio: articolo 75), in altri casi rileva come circostanza attenuante (ad esempio: articolo 73, comma 4, ed articolo 82, comma 4).
Parrebbe opportuno, pertanto, che la Commissione di merito valutasse anche i riflessi della disciplina dell'articolo 15 sul sistema sanzionatorio predisposto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.
L'articolo 16 dispone che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 30 aprile di ogni anno, presenti una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione della presente legge. L'articolo 17 dispone in ordine alla copertura finanziaria.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore

La seduta termina alle 13.10