CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 aprile 2009
166.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 23 APRILE 2009

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SEDE REFERENTE

Martedì 21 aprile 2009. - Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin e C. 2177 Cosenza.

(Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. - Abbinamento della proposta di legge C. 2349 Consiglio regionale del Veneto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 7 aprile 2009.

Silvia VELO, presidente, avverte che, in data 8 aprile 2009, è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 2349, di iniziativa del Consiglio regionale del Veneto, recante disposizioni in materia di bevande alcoliche e interventi per il miglioramento della sicurezza stradale. Dal momento che la proposta di legge tratta materia analoga a quella del testo unificato in esame ne propone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

La Commissione approva la proposta di abbinamento.

Silvia VELO, presidente, avverte che sono state presentate 93 proposte emendative

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al testo unificato in esame (vedi allegato 1).

Silvano MOFFA (PdL), relatore, presenta alcune proposte emendative, di cui illustra brevemente il contenuto (vedi allegato 2). In particolare, fa presente che l'emendamento 1.2 sopprime la disposizione che prevede che gli autoveicoli debbano essere equipaggiati con sistemi elettronici per il controllo della frenata e della stabilità; a tale proposito osserva che la soppressione non dipende dal fatto che non si condivida l'utilità di installare tali sistemi, ma dipende da considerazioni di opportunità; l'obbligo, infatti, si applicherebbe soltanto agli autoveicoli prodotti in Italia e determinerebbe uno svantaggio competitivo per le case produttrici italiane. Rileva che la previsione comporterebbe inoltre che tutti gli autoveicoli in circolazione dovrebbero essere dotati di tali sistemi, con un onere considerevole a carico dei proprietari.
Quanto all'emendamento 5.5, sottolinea che costituisce una formulazione tecnica più precisa dei limiti di potenza degli autoveicoli che possono essere guidati nei primi tre anni dal conseguimento della patente.
In ordine all'emendamento 6.5, evidenzia che la lettera a) precisa che l'autorizzazione per esercitarsi alla guida può essere rilasciata soltanto dopo il superamento della prova di controllo delle cognizioni e che tale prova deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente e non può essere ripetuta, entro tale termine, più di due volte; la lettera b) estende la sanzione della sospensione dei corsi di formazione per insegnanti e istruttori delle autoscuole nel caso in cui si ripetano, entro l'arco del triennio, situazioni di irregolarità nella tenuta dei corsi e di carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico, per le quali già è prevista tale sanzione.
Fa presente che l'emendamento 7.2 introduce una disposizione di rigore in materia di perdita dei punti, in quanto prevede che l'obbligo di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica si applichi non solo nel caso di perdita totale del punteggio, ma anche quando il titolare della patente abbia commesso almeno tre violazioni non contestuali, che comportino la perdita di punteggio di almeno 5 punti ciascuna, entro 12 mesi dalla prima violazione.
Sottolinea che l'articolo aggiuntivo 8.02 è volto a sanare un'incongruenza determinata dal decreto legge n. 117 del 2007, che ha previsto sanzioni penali nel caso di guida senza patente, mentre è rimasta la previsione di sanzioni amministrative per i cittadini di Stati extracomunitari che, trascorso più di un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, guidino con la patente del proprio Stato non più in corso di validità. Osserva che con l'articolo aggiuntivo in esame si prevede che anche in tali casi si applichino le sanzioni penali, precisando che le sanzioni amministrative si riferiscono alla guida con un titolo abilitativo non valido.
Quanto all'emendamento 13.12, evidenzia che esso prevede che venga raddoppiato il periodo di sospensione della patente nel caso di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o dopo aver assunto sostanze stupefacenti, se il veicolo non è di proprietà del conducente. In questo caso, infatti, non può applicarsi la confisca del veicolo. Sottolinea che l'emendamento è introdotto anche al fine di allineare le previsioni in merito agli articoli 186 e 187 del testo unificato con quelle recate dal disegno di legge in materia di sicurezza pubblica, approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera.
In ordine all'emendamento 14.6, evidenzia che prevede la destinazione dell'1 per cento dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada di spettanza dello Stato ad attività di ricerca e sperimentazione nel settore degli strumenti e dispositivi volti a contrastare la guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti.
Fa presente che l'emendamento 17.7 semplifica i termini di sospensione provvisoria

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della patente che può essere disposta dal prefetto nel caso di ipotesi di reato connesse a violazioni del codice della strada che determinino lesioni personali o diano luogo a omicidio colposo.
Quanto all'emendamento 22.2, sottolinea che esso prevede che, con direttive del Ministro, possa essere introdotta in via sperimentale non soltanto la scatola nera, ma anche il casco protettivo elettronico.
In ultimo, evidenzia che l'articolo aggiuntivo 27.01 sana un'incongruenza relativa alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, che ha recepito la direttiva comunitaria sulla formazione degli autotrasportatori; in tale decreto, infatti, è stato previsto che, dopo 18 anni, il corso di formazione accelerata abiliti alla guida di veicoli per il trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida C, entro certe limitazioni di massa, ma non è stata inserita la previsione che dopo 21 anni il corso medesimo abiliti alla guida di tutti i veicoli di quella categoria.

Silvia VELO, presidente, fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del relatore per le ore 10 della giornata di domani, mercoledì 22 aprile. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 aprile 2009. - Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.
C. 1441-bis/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e V).
(Seguito dell'esame e conclusione. - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 aprile 2009.

Silvia VELO, presidente, ricorda che nella seduta dell'8 aprile 2009 il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) dichiara l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
C. 2180 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e II).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), relatore, fa presente che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni I e II, sul disegno di legge AC 2180, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, già approvato dal Senato, che reca alcuni articoli diretti a modificare il quadro normativo in materia di sicurezza stradale (articoli 54, 55, 56 e 57). Rileva che molte di tali modifiche incidono anche su norme del codice della strada che formano oggetto delle disposizioni recate dal testo unificato in materia di sicurezza stradale, adottato come testo base il 31 marzo scorso dalla IX Commissione. Considera quindi che, al momento dell'approvazione definitiva del disegno di legge in esame, si renderà necessario predisporre i conseguenti interventi di coordinamento sul citato testo unificato.
Passando all'illustrazione degli articoli di interesse della Commissione, rileva che l'articolo 54, al comma 1, reca modifiche

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all'articolo 128 del codice della strada, in materia di revisione della patente di guida, prevedendo, in particolare, che la revisione della patente venga sempre disposta per il conducente coinvolto in un incidente stradale, cui sia stata contestata una violazione alla quale il codice ricollega la sanzione accessoria della sospensione della patente, nonché per il conducente minore di 18 anni che sia autore materiale di una violazione da cui consegue la sospensione della patente ovvero la decurtazione di 5 punti dalla patente. Osserva inoltre che l'articolo 54 prevede modifiche anche al regime sanzionatorio di cui al comma 2 dello stesso articolo 128, disponendo la sospensione della patente per quanti non si sottopongano agli accertamenti richiesti per la revisione della patente; viene contestualmente aggravata la sanzione amministrativa per chi circola durante il periodo si sospensione.
Ricorda che il comma 2 dell'articolo 54 interviene sull'articolo 186 del codice, riguardante la disciplina della guida sotto l'influenza dell'alcool, in particolare modificando il comma 2, lettera c), che prevede le sanzioni per i conducenti il cui tasso alcolemico sia risultato superiore a 1,5 grammi per litro. Oltre all'arresto - da tre mesi a un anno - e all'ammenda - da euro 1.500 a euro 6.000 - il comma prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni; il comma 2 inserisce un raddoppio della durata di tale sospensione della patente nel caso in cui il veicolo con il quale è stata commesso il reato appartenga a persona estranea al reato stesso.
Fa presente che il comma 3 dell'articolo 54 modifica l'articolo 187, comma 1, in materia di guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, al fine di estendere anche a tale fattispecie l'applicazione del raddoppio della durata della sospensione della patente, disposto dal comma precedente.
Quanto al comma 4, rileva che interviene sull'articolo 193 del codice della strada per stabilire che se un veicolo circola con documenti assicurativi falsi o contraffatti intestati al conducente, ed è dunque sprovvisto di copertura assicurativa, deve essere sempre disposta la confisca amministrativa del mezzo, ai sensi dell'articolo 213 del codice della strada.
In ultimo fa presente che il comma 5 dell'articolo 54, ripartito in tre lettere, novella l'articolo 208 del codice della strada, introducendo nuove destinazioni per le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice. In particolare la lettera a) del comma in esame, attraverso una novella al comma 2 dell'articolo 208, destina a ulteriori finalità parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie devoluti allo Stato, assegnandone al Ministero dell'interno: una quota del 7,5 per cento del totale annuo per l'acquisto di mezzi della Polizia stradale, della Polizia di Stato e dei Carabinieri impiegati nei servizi di polizia stradale, con l'obiettivo di potenziare i controlli sulla sicurezza della circolazione stradale; una quota del 2,5 per cento del totale annuo per la copertura delle spese relative agli accertamenti, volti a verificare se il conducente di un veicolo si trovi alla guida in stato di ebbrezza (articolo 186 del codice della strada) o in stato di alterazione per uso di stupefacenti (articolo 187), eseguiti da soggetti pubblici su richiesta della polizia.
Ricorda inoltre che la lettera b) del medesimo comma 5 interviene sul comma 4 dell'articolo 208, prevedendo che le delibere delle giunte degli enti territoriali relative alla ripartizione dei proventi loro spettanti siano trasmesse, insieme ad una relazione sull'impiego delle risorse, anche al Ministero dell'interno, oltre che a quello delle infrastrutture e dei trasporti come attualmente previsto; sono inoltre assoggettati a tali obblighi anche i comuni con meno di 10.000 abitanti, al momento esclusi mentre la lettera c), novellando il comma 4-bis dell'articolo 208, introduce nuove destinazioni dei proventi delle sanzioni devoluti alle regioni, province e comuni che le rispettive giunte abbiano riservato al miglioramento della circolazione sulle strade: tali risorse possono

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essere utilizzate anche per potenziare i servizi di controllo della sicurezza urbana e stradale, i servizi notturni e di prevenzione delle violazioni per guida in stato di ebbrezza e di alterazione per uso di stupefacenti, e per l'acquisto di mezzi dei corpi di polizia provinciale e municipale.
Rileva che il comma 6 introduce nel codice della strada un nuovo articolo 208-bis, relativo alla destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati. I veicoli sequestrati sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale ai seguenti soggetti: agli organi di polizia che ne facciano richiesta: tali organi potranno impiegare i veicoli, oltre che per esigenze di polizia giudiziaria, anche per attività di polizia volte, prioritariamente, a garantire la sicurezza della circolazione stradale; ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale; se di tali veicoli viene disposta la confisca, gli stessi saranno assegnati - previa richiesta - agli organi o agli enti che ne hanno avuto l'uso. In mancanza della richiesta, i veicoli saranno posti in vendita ovvero, se la vendita dovesse apparire antieconomica, saranno ceduti a titolo gratuito o distrutti.
Evidenzia che il comma 7 integra il comma 3-bis dell'articolo 219 del codice della strada, disponendo che, qualora la patente venga revocata per guida in stato di ebbrezza o alterazione in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti, non sia possibile ottenere una patente nuova prima che siano trascorsi cinque anni dall'accertamento del fatto.
Sottolinea che il comma 8 introduce, nel corpo del codice della strada, un nuovo articolo 219-bis al fine di disciplinare ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori e che tale articolo, al comma 1, stabilisce che, qualora venga disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, sospensione o revoca della patente di guida per violazione commessa da un conducente munito di certificato di idoneità alla guida, le sanzioni amministrative accessorie si applichino sul certificato di idoneità alla guida secondo le procedure degli articoli 216, 218 e 219 e che, in caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni, si applichino le sanzioni amministrative di cui ai medesimi articoli. Il comma 2 prevede che, nell'ipotesi in cui sono stabilite le sanzioni accessorie del ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, se il conducente sia munito di patente le medesime sanzioni si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non sia richiesta la patente di guida.
Segnala infine che il comma 9 introduce nel codice della strada un nuovo articolo 224-ter, che delinea il procedimento di applicazione della sanzione accessorie della confisca amministrativa e del fermo del veicolo in presenza di un illecito penale.
Fa presente che l'articolo 55, introdotto dal Senato, interviene sul testo unico degli stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), al fine di prolungare fino a tre anni (in luogo dell'attuale anno) il termine di possibile sospensione della patente di guida o di ogni altro titolo di abilitazione alla guida in caso di illecita detenzione di stupefacenti e prolungare fino a quattro anni (in luogo degli attuali due) la durata massima della misura di sicurezza del divieto di guidare veicoli a motore in caso di illecita detenzione di stupefacenti ritenuta pericolosa per la sicurezza pubblica.
Sottolinea che l'articolo 56 apporta modifiche alla disciplina relativa ai requisiti morali per il rilascio e la revoca dei titoli abilitativi alla guida. In particolare il comma 1, lettera a), sostituisce integralmente l'articolo 120 del codice della strada, che contiene l'indicazione dei requisiti morali necessari per ottenere il rilascio della patente. Il nuovo articolo 120 estende il proprio ambito di applicazione, oltre che alle patenti di guida, anche al certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e al certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. Osserva che il comma 1 del nuovo articolo 120 impedisce il conseguimento di tali titoli, ai

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seguenti soggetti: delinquenti abituali, professionali o per tendenza; persone che sono o sono state sottoposte a misure di sicurezza personali; persone che sono o sono state sottoposte alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, ovvero l'allontanamento da un comune con foglio di via obbligatorio; persone che sono o sono state sottoposte alle misure di prevenzione previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante «Disposizioni contro la mafia»; persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 74 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990; soggetti destinatari del divieto di conseguire la patente, per un periodo compreso tra un mese e un anno, previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, come sanzione amministrativa per gli illeciti disciplinati dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica. Evidenzia che sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi.
Ricorda che il comma 2 stabilisce che l'intervento, in data successiva al conseguimento dei titoli abilitativi alla guida, delle condizioni soggettive di cui al comma 1, comporta la revoca di tali titoli da parte del prefetto. La revoca non può essere disposta decorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione o dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati nel comma 1. Il soggetto al quale è stata revocata la patente non può conseguirne una nuova prima che siano trascorsi tre anni dal provvedimento di revoca.
Sottolinea che il comma 4 del nuovo articolo 120, analogamente a quanto previsto dal comma 3 del testo vigente, consente la presentazione di ricorso al Ministro dell'interno contro i provvedimenti di diniego e di revoca dei titoli abilitativi alla guida.
Fa presente che il comma 5 demanda a un decreto dei Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti la fissazione delle modalità necessarie per l'adeguamento del collegamento telematico tra il sistema del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie. Tale collegamento dovrà consentire la trasmissione delle informazioni necessarie per impedire il rilascio o effettuare la revoca dei titoli abilitativi alla guida, come previsto dai commi 1 e 2.
Segnala che il comma 6, salvo che il fatto costituisca reato, punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro chiunque rilascia titoli abilitativi alla guida a soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o prima che sia trascorso il termine di tre anni da un provvedimento di revoca, come previsto dal comma 3.
Quanto al comma 1, lettera b), dell'articolo 56 in esame sottolinea che esso reca una novella l'articolo 117, comma 2-bis, del codice della strada, relativo alle limitazioni alla guida di autoveicoli con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. Ricorda che il vigente comma 2-bis stabilisce che la guida di questi autoveicoli non è consentita ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio della patente, ma che tale divieto non è ancora operante in quanto la decorrenza della norma è stata più volte prorogata: da ultimo, al 1o gennaio 2010 (con l'articolo 24 del decreto-legge n. 207/2008).
Osserva che la successiva lettera b) del comma 1 aggiunge un periodo al comma 2-bis, con il quale si dispone che il divieto di guidare i sopra indicati autoveicoli ha una durata di tre anni dal rilascio della patente di guida nei confronti delle persone che sono state sottoposte alla sanzione amministrativa - di cui al già citato articolo 75, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica

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n. 309 del 1990 - consistente nel divieto di conseguire la patente per un periodo compreso tra un mese e un anno.
Sottolinea che il comma 2 dell'articolo 56 reca una disposizione transitoria che prevede che il decreto interministeriale per l'adeguamento del collegamento telematico tra i Ministeri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al nuovo comma 5 del nuovo articolo 120 del codice della strada, deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame e che fino alla data della sua entrata in vigore continuano ad applicarsi le modalità di interscambio informativo previste dall'articolo 120, comma 2, nel testo attualmente vigente.
In ordine all'articolo 57, rileva che il comma 1 reca modifiche alla disciplina del Fondo contro l'incidentalità notturna, istituito dall'articolo 6-bis del decreto-legge n. 117 del 2007. Viene in primo luogo abrogato il comma 2 dell'articolo in questione, con il quale si prevede che chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141 (Velocità), 142, commi 8 e 9 (Limiti di velocità), 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) del codice delle strada sia punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200, che vengono destinati al Fondo contro l'incidentalità notturna.
Ricorda che viene inoltre modificato il comma 3 dell'articolo 6-bis, specificando puntualmente la destinazione delle risorse ascritte al Fondo, con particolare riferimento all'acquisto di materiali, attrezzature e mezzi per le attività di contrasto dell'incidentalità notturna svolte - attraverso campagne di sensibilizzazione e formazione degli utenti della strada - da Polizia Stradale, Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato nonché per il finanziamento di analisi cliniche, ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.
Osserva che il comma 3 dell'articolo 6-bis, nel testo vigente, si limita a disporre che le risorse del Fondo debbano essere utilizzate per le attività di contrasto dell'incidentalità notturna.
Evidenzia, infine, che viene disposta l'abrogazione del comma 4 dello stesso articolo 6-bis, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dei trasporti, emani il regolamento per l'attuazione del citato articolo 6-bis.
Fa presente che il comma 2 dell'articolo 57 reca novelle a diversi articoli del codice della strada. In particolare, la lettera a) novella l'articolo 186 del codice relativo alla guida sotto l'influenza di alcool. Aggiungendo alcuni commi alla disposizione (commi da 2-sexies a 2-octies), il comma 2 in esame prevede una circostanza aggravante del reato (aumento dell'ammenda da un terzo alla metà) quando la guida in stato di ebbrezza è commessa di notte, dopo le 22 e prima delle 7 del mattino; dispone che in caso di concorso di circostanze, prima debba essere applicata la suddetta aggravante e, sulla pena risultante, possano poi essere calcolate eventuali attenuanti; in caso di applicazione della suddetta circostanza aggravante, il disegno di legge prevede che il 20 per cento dell'ammenda riscossa dallo Stato vada ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna.
Ricorda inoltre che, intervenendo sul comma 5 dell'articolo 186, la disposizione in commento sopprime il riferimento all'uso delle risorse dei fondi del piano nazionale della sicurezza stradale per le attività di accertamento del tasso alcolemico. Rileva che la novella appare finalizzata al coordinamento con quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 57, in ordine alla finalità delle risorse del fondo contro l'incidentalità notturna (in particolare, finanziamento di analisi cliniche di ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto alla guida in stato di ebbrezza o dopo avere assunto sostanze stupefacenti).
Osserva che la lettera b) apporta modifiche analoghe alle precedenti all'articolo

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187 del codice della strada, in tema di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, mentre la lettera c) interviene sull'articolo 195 del codice della strada relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, inserendovi il comma 2-bis. Fa presente che tale disposizione prevede che laddove una serie di illeciti siano commessi nelle ore notturne (dalle 22 alle 7), la sanzione amministrativa pecuniaria debba essere maggiorata di un terzo. Se la violazione è accertata da un funzionario, ufficiale o agente dello Stato, l'incremento della sanzione amministrativa è destinato ad alimentare il fondo contro l'incidentalità notturna.
In ultimo evidenzia che la lettera d) interviene sull'articolo 208 del codice della strada (già modificato dal precedente articolo 54), inserendo un comma 2-bis, il quale prevede che gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti dall'articolo 195 per l'ipotesi di violazione notturna di alcune disposizioni sulla circolazione stradale, siano versati in un apposito capitolo dell'entrata per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna con provvedimento del Ministero dell'economia, in base alle rilevazioni del Ministero dell'interno.
In conclusione ribadisce l'auspicio che il Parlamento e il Governo possano lavorare concordemente sul tema assai rilevante della sicurezza stradale.

Silvia VELO, presidente, evidenzia l'opportunità di predisporre un raffronto preciso tra le disposizioni contenute nel disegno di legge in materia di sicurezza pubblica e il testo unificato approvato dalla Commissione.

Silvano MOFFA (PdL) osserva che è già stato effettuata, in sede di comitato ristretto, un'attività di coordinamento delle disposizioni e che a tale finalità rispondono anche alcuni emendamenti da lui presentati nella seduta odierna.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), relatore, condivide l'opportunità di un raffronto puntuale tra le norme del disegno di legge presentato dal Governo e quelle recate dal testo unificato.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) osserva che il disegno di legge in materia di sicurezza pubblica avrà presumibilmente un percorso più rapido e che ciò potrebbe determinare del difficoltà nell'esame del testo unificato, in particolare in ordine all'approvazione del testo da parte dell'Assemblea. Per questo segnala l'opportunità del ricorso alla sede legislativa.

Silvano MOFFA (PdL) condivide quanto detto dal collega Misiti e auspica che l'approvazione del provvedimento avvenga in sede legislativa, anche in ragione del lavoro approfondito compiuto dalla Commissione.

Silvia VELO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.