CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 aprile 2009
166.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 21 aprile 2009. - Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI - Intervengono i sottosegretari di Stato per la Giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 11.30.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.
C. 1441-bis-B.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 aprile 2009.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che sono stati presentati gli emendamenti dei relatori 34.2, 35.1, 37.1, 43.9 e 46.8, i quali recepiscono osservazioni ovvero condizioni contenute nel parere sul provvedimento reso dal Comitato per la legislazione.
Inoltre, il Governo ha presentato l'emendamento 17.1, soppressivo dell'articolo 17 e l'emendamento 31.1, volto a garantire l'invarianza finanziaria della disposizione introdotta dal comma 1 dell'articolo 31. Segnala, infine, che i relatori hanno presentato una nuova formulazione dell'emendamento 4.17, recante alcune modifiche all'allegato delle leggi di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dei trattati internazionali, da espungere dagli atti normativi soppressi ai sensi del decreto-legge n. 200 del 2008. Dà quindi conto delle sostituzioni pervenute.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra l'articolo aggiuntivo 1.01 di cui è firmatario, volto a introdurre una più puntuale disciplina degli appalti pubblici, già contenuta nel testo approvato dalla Camera e non suscettibile comunque di determinare un appesantimento delle procedure, bensì maggiore trasparenza.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Borghesi 1.01.

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Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Contento 2.1 deve considerarsi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra l'emendamento 3.1 di cui è firmatario, volto a garantire l'espressione del parere parlamentare sull'aggiornamento dei codici e dei testi unici di cui al comma 3 dell'articolo 3.

Le Commissioni respingono l'emendamento Borghesi 3.1.

Roberto ZACCARIA (PD) chiede chiarimenti ai relatori sull'emendamento 4.17.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore per la I Commissione, rileva che l'emendamento 4.17 è volto a garantire l'espunzione dalle norme soppresse ai sensi del decreto-legge n. 200 del 2008 di alcuni provvedimenti legislativi che, autorizzando l'esecuzione di trattati internazionali, continuano a produrre effetti nell'ordinamento. Rispetto al testo della disposizione sono stati indicati esplicitamente i provvedimenti da mantenere in vigore. Osserva inoltre che, rispetto alla precedente formulazione, sono state apportate correzioni di errori materiali ed alcune necessarie integrazioni.

Roberto ZACCARIA (PD) dichiarandosi parzialmente soddisfatto dei chiarimenti del relatore, annuncia l'astensione del proprio gruppo sull'emendamento 4.17 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 4.17 (Nuova formulazione) dei relatori, risultando assorbito l'emendamento Zaccaria 4.5.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Della Vedova 4.2 deve considerarsi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Roberto ZACCARIA (PD) rilevata in via generale la necessità di recepire le indicazioni contenute nel parere reso dal Comitato per la legislazione, rileva poi, con riferimento all'emendamento 4.6, che viene previsto un termine fisso più ampio per l'attuazione della cosiddetta «ghigliottina», vale a dire la decadenza di tutte le leggi per le quali non si preveda esplicitamente il mantenimento in vigore, in modo da evitare la ripetizione delle difficoltà interpretative che hanno caratterizzato l'attuazione dei cosiddetti allegati «taglia-leggi» presenti nei decreti-legge n. 112 del 2008 e n. 200 del 2008.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaccaria 4.6.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra l'emendamento 4.14, di cui è firmatario, che richiede, per l'attuazione dei meccanismi di semplificazione normativa previsti dal provvedimento, non solo il parere delle Commissioni parlamentari ma anche del Consiglio di Stato, raccomandandone l'approvazione.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 4.14 e 4.12.

Roberto ZACCARIA (PD) illustra il suo emendamento 4.7, che è volto a recepire un'osservazione contenuta nel parere reso dal Comitato per la legislazione.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Zaccaria 4.7 e Della Vedova 4.3.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Della Vedova 4.1 deve considerarsi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'emendamento Zaccaria 4.8 e gli identici emendamenti Zaccaria 4.9 e Della Vedova 4.4, nonché gli emendamenti Zaccaria 4.10 e 4.11.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Favia 4.13 deve

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considerarsi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Commercio 4.15 e 4.16.

Roberto ZACCARIA (PD) illustra l'emendamento Amici 5.5, che ritiene idoneo ad apportare un miglioramento della qualità legislativa della disposizione dell'articolo 5, prevedendo che anche per fonti di rango regolamentare sia prevista periodicamente una ricognizione che espliciti gli atti oggetto di abrogazione esplicita, o per i quali si renda necessaria l'espressa abrogazione in quanto la loro funzione è esaurita.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore per la I Commissione, ritiene già ricompresa nel testo della disposizione l'indicazione prevista dall'emendamento Amici 5.5.

Roberto ZACCARIA (PD) rileva, in via generale, che le disposizioni in materia di Testi unici compilativi è oggetto di un'osservazione nel parere del Comitato per la legislazione volta a precisare che si tratta esclusivamente di testi compilativi.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Amici 5.5, 5.4, 5.3 e 5.6, e Favia 5.2.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Contento 5.1 deve considerarsi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni approvano l'emendamento 5.7 dei relatori.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra il suo emendamento Borghesi 9.2.

Le Commissioni respingono l'emendamento 9.2.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Borghesi 9.3 deve considerarsi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'emendamento Commercio 11.1, nonché gli identici emendamenti Mariani 12.4, Piffari 12.3 e Mariani 12.1.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Guido Dussin 12.8 deve considerarsi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Mariani 12.5 e Commercio 12.9.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Guido Dussin 12.10 deve considerarsi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Mariani 12.6 e Commercio 12.13.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Guido Dussin 12.11 deve considerarsi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 12.2 e Mariani 12.7.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che gli emendamenti Tortoli 12.12 e Contento 13.1 devono considerarsi respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS illustra l'emendamento 17.3 del Governo che intende sopprimere l'articolo 17, il quale pone problemi di compatibilità comunitaria.

Roberto ZACCARIA (PD) ricorda che la soppressione dell'articolo 17 è richiesta anche dal Comitato per la legislazione, ricordando che la disposizione peraltro contraddice con i principi di qualità della legislazione che l'articolo 3 intende, per la

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prima volta, introdurre in un testo di legge, operando una modifica non testuale del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Le Commissioni approvano l'emendamento 17.3 del Governo, risultando conseguentemente precluso l'emendamento Guido Dussin 17.2; respingono quindi, con distinte votazioni gli emendamenti Marchioni 18.1, Lulli 18.4 e Marchioni 18.3.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra l'emendamento 18.2 di cui è firmatario.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 18.2 e Commercio 18.5.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Bitonci 18.6 deve considerarsi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Roberto ZACCARIA (PD) rileva che l'articolo 19 fa riferimento all'emanazione di un decreto del sottosegretario di Stato con delega al turismo, fattispecie normativa non prevista dalla legge n. 400 del 1988, la quale fa riferimento unicamente a decreti ministeriali e, pur rilevando che esistono precedenti di decreti di sottosegretari, quasi esclusivamente limitati però ad un settore particolare, quale quello della protezione civile, rileva che il dettato legislativo non può inseguire le pur legittime ambizioni di alcuni esponenti del Governo.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Lulli 19.1, Marchioni 19.2 e Borghesi 19.3 e l'emendamento Marchioni 19.4.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che gli l'emendamento Contento 20.1 deve considerarsi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Lanzillotta 20.2 e approvano l'emendamento 20.5 dei relatori.

Pier Paolo BARETTA (PD) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 20.3, che richiede la soppressione del comma 4 dell'articolo 20 il quale presenta dei problemi di copertura finanziaria.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore per la I Commissione, rileva che il problema è già affrontato dall'emendamento 20.6 dei relatori.

Pier Paolo BARETTA (PD) ribadisce che il comma 4 dell'articolo 20 non risulta debitamente coperto e conseguentemente non risulta sufficiente la riformulazione prospettata dall'articolo 20.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS segnala, in primo luogo, che il comma 4 dell'articolo 20 contiene un riferimento ormai superato all'anno finanziario 2008. Inoltre ricorda che l'emendamento dei relatori 20.6, pur non provvedendo ad una quantificazione dell'onere, indica esplicitamente le risorse a valere sulle quali si provvederà a dare attuazione alle disposizioni e pertanto risultano superati i profili problematici di carattere finanziario del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene opportuno accantonare gli emendamenti Baretta 20.3 e 20.6 dei relatori, al fine di approfondire gli elementi fin qui emersi.

Le Commissioni consentono.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento 22.5 dei relatori.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL) ricorda di aver prospettato, anche a nome del collega Corsaro, nella precedente seduta, una riformulazione dell'emendamento Foti 24.5, volta a premettere alle parole «sulla base di un confronto con le Regioni e gli enti locali» la parola «anche»,

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riformulazione alla quale è subordinato il parere favorevole dei relatori.

Gioacchino ALFANO (PdL) accoglie la riformulazione dell'emendamento 24.5, che sottoscrive.

Le Commissioni approvano l'emendamento Foti 24.5 (Nuova formulazione).

Sesa AMICI (PD), intervenendo sull'emendamento Lanzillotta 24.1, ricorda che la SOGEI, la CONSIP e il Poligrafico dello Stato sono società operanti nel settore informatico al pari del CNIPA: non si vede quindi perché dovrebbero essere soggette ad un trattamento normativo diverso. Quanto invece all'emendamento Lanzillotta 24.2, ritiene contraddittorio, da parte della maggioranza, dichiarare di voler perseguire la razionalizzazione e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e poi opporsi ad emendamenti come quello citato, il quale persegue evidentemente questo obiettivo.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore per la I Commissione, ricorda che l'articolo 24 reca una delega legislativa al Governo: è pertanto necessario che le disposizioni in esso contenute abbiano carattere di principi e criteri direttivi e non siano quindi troppo cogenti. Si dichiara peraltro non contraria al merito della proposta, ma ritiene inopportuno darle seguito in questa occasione.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene necessario assicurare una parità di trattamento per tutti gli enti a carattere pubblico operanti nel campo dell'informatica e chiede al rappresentante del Governo di pronunciarsi sul punto.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ritiene che estendere a tutti gli enti a carattere pubblico operanti nel campo dell'informatica il potere di riordino previsto dall'articolo 24 equivarrebbe a configurare una vera e propria delega «in bianco».

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Lanzillotta 24.1 e 24.2, De Biasi 25.1, approvano l'emendamento 25.2 dei relatori, respingono gli emendamenti Fioroni 27.1, 27.2, 27.5, Ghizzoni 27.4, Fioroni 27.3 e 27.6, Tocci 27.8, Fioroni 27.7, approvano l'emendamento 27.11 dei relatori e respingono l'emendamento 27.10 Fioroni.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra l'emendamento Borghesi 30.1 che richiede che lo schema-tipo di procedura conciliativa per i rimedi non giurisdizioni dell'utente dei servizi pubblici valga anche per i servizi pubblici locali.

Le Commissioni respingono l'emendamento Borghesi 30.1 e approvano l'emendamento 31.1 del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Contento 32.1 deve considerarsi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni approvano l'emendamento del Governo 32.3.

Roberto ZACCARIA (PD) rileva il palese contrasto tra i propositi di chiarezza dei testi normativi, che caratterizzano alcune disposizioni del provvedimento con le norme, presenti nel medesimo provvedimento, e tra queste ricorda quelle dell'articolo 32 su cui interviene l'emendamento testé approvato, che intervengono in maniera episodica su leggi di portata generale come quelle in materia di pubblicazione delle leggi.

Le Commissioni approvano l'emendamento dei relatori 33.2.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede ai relatori di precisare il contenuto del loro emendamento 33.1.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, ritiene la formulazione dell'emendamento 33.1 chiara quanto al contenuto.

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Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene invece che debba essere chiarito a quali concrete fattispecie si faccia riferimento, nel momento in cui si inserisce nel testo della disposizione il consolidamento dei procedimenti informatici già implementati.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore per la I Commissione, rileva che l'emendamento si limita a dare attuazione al principio della collaborazione tra pubblico e privato.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che, pur condividendo il principio della collaborazione tra pubblico e privato, non possa sfuggire la delicatezza del tema, anche alla luce del fatto che è stato respinto l'emendamento Lanzillotta 24.1, che, proprio per agevolare l'attuazione del medesimo principio della collaborazione tra pubblico e privato, in un settore particolarmente delicato, intendeva consentire anche la riorganizzazione della SOGEI.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS prospetta che potrebbe essere sufficiente modificare l'emendamento sopprimendo le parole «consolidando inoltre i procedimenti informatici già implementati, anche in collaborazione con soggetti privati».

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, ritiene preferibile l'attuale formulazione, pur dichiarandosi disponibile ad accedere ad un'eventuale mediazione.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva, anche alla luce del dibattito fin qui svolto, che l'attuale formulazione risulta indubbiamente non sufficientemente chiara.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene opportuno un accantonamento dell'emendamento 33.1 dei relatori.

Le Commissioni consentono.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 34.2, 34.1, 35.1 e 37.1 dei relatori.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra l'emendamento Paladini 38.1 da lui sottoscritto, che intende garantire che almeno la metà delle risorse stanziate nell'ambito del Fondo per le politiche per la famiglia sia destinato alle misure di cui all'articolo 9 della legge n. 53 del 2000, come riformulato dall'articolo 38 del disegno di legge in esame. Sottolinea, inoltre, come la riscrittura operata dall'articolo 38 del disegno di legge non includa più tra i progetti finanziabili quelli in materia di formazione dei lavoratori al termine dei periodi di congedo eventualmente fruiti, trascurando un aspetto fondamentale per il reinserimento lavorativo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Paladini 38.1.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che gli emendamenti Bertolini 38.3, Ravetto 38.7, Bertolini 38.5, 38.4 e 38.6, nonché Tassone 38.8 sono da considerare respinti al fine da consentirne la ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 40.4 dei relatori, respingono l'emendamento Amici 41.1, approvano gli emendamenti 41.2 dei relatori, Zaccaria 42.1 nonché gli identici emendamenti 42.3 del Governo e Palomba 42.2 e respingono gli emendamenti Palomba 43.1 e 43.2.

Federico PALOMBA (IdV) illustra il proprio emendamento 43.3, che intende attribuire all'autorità giurisdizionale ordinaria la competenza sui giudizi in materia pensionistica attualmente assegnata alla giurisdizione contabile. Sottolinea, infatti, come tale attribuzione non sia richiesta dalle disposizioni costituzionali vigenti e si ponga in contrasto con il principio dell'unicità della giurisdizione. Ritiene, pertanto, che sia necessario procedere all'attribuzione della competenza giurisdizionale in materia all'autorità giudiziaria ordinaria, analogamente a quanto avvenuto negli anni '90, quando la materia del pubblico impiego, prima devoluta alla giurisdizione

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amministrativa, fu rimessa alla competenza dei giudici ordinari.

Roberto ZACCARIA (PD) osserva che l'articolo 43, recando disposizioni riferite all'attività giurisdizionale della Corte dei conti, fa seguito a numerose altre disposizioni che negli ultimi mesi sono disordinatamente intervenute a modificare la vigente disciplina della Corte dei conti che, come rilevato anche nel parere del Comitato per la legislazione sul provvedimento in esame, si fonda essenzialmente sul testo unico di cui al regio decreto n. 1214 del 1934 e sulla legge n. 20 del 1994, che reca disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti. Sempre in linea con quanto indicato nel parere del Comitato della legislazione, segnala, pertanto, l'opportunità di operare un complessivo riordino della disciplina delle competenze giurisdizionali e di controllo della Corte dei conti. In questa ottica, segnala come nel corso delle audizioni informali svolte nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul provvedimento, il professor Travi avesse indicato l'opportunità di rivedere le competenze giurisdizionali della Corte dei conti in maniera sostanzialmente analoga a quella proposta dall'emendamento Palomba 43.3.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Palomba 43.3, approvano l'emendamento 43.9 dei relatori e respingono gli identici emendamenti Tassone 44.1, Amici 44.2 e Palomba 44.3.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che gli emendamenti Palomba 44.4, 44.5 e 44.6 devono considerarsi respinti al fine da consentirne la ripresentazione in Assemblea.

Federico PALOMBA (IdV) illustra il proprio emendamento 44.8, il quale prevede che il cinquanta per cento dei proventi derivanti dall'esito positivo delle cause che coinvolgono le pubbliche amministrazioni sia devoluto al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008. Sottolinea, infatti come tale destinazione sia decisamente più opportuna di quella prevista dalla disciplina attualmente vigente, in base alla quale tali somme sono attribuite all'Avvocatura dello Stato per essere destinate a retribuire gli avvocati dello Stato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Palomba 44.8.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che gli emendamenti Palomba 44.9, 44.10 44.11 e 44.7 devono considerarsi respinti al fine da consentirne la ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni respingono l'emendamento Palomba 45.1

Donatella FERRANTI (PD) illustra le proprie proposte emendative riferite all'articolo 45, segnalando, in particolare, l'emendamento 45.2, il quale intende precisare che la delega per il riassetto della disciplina del processo amministrativo non deve limitarsi a recepire le indicazioni della giurisprudenza della Corte Costituzionale e delle giurisdizioni superiori, ma deve tenere conto anche dei principi individuati in materia dalla Corte di giustizia delle Comunità europee. Segnala, inoltre, la necessità di prevedere espressamente nei principi e criteri direttivi della delega il rispetto dei principi del contraddittorio, della parità delle parti del giudizio e dell'unità della giurisdizione, in linea con quanto proposto dai propri emendamenti 45.3 e 45.12.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ferranti 45.2, 45.3 e 45.7.

Roberto ZACCARIA (PD), illustrando il proprio emendamento 45.4, ricorda che la delega in materia di processo amministrativo prevista dall'articolo 45 è stata introdotta nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento senza che sul punto si sia sviluppato un dibattito adeguato alla rilevanza delle modifiche proposte. Ritiene,

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in particolare, necessario precisare i criteri direttivi della delega in quanto al momento l'articolo in esame, più che individuare i principi per l'esercizio della delega, si limita sostanzialmente ad indicare l'oggetto dei decreti legislativi da adottare. Anche alla luce dell'estrema vaghezza dei principi e criteri direttivi, ribadisce le osservazioni già formulate nel corso dell'esame preliminare sul provvedimento con riferimento all'inopportunità che il Consiglio di Stato provveda alla redazione degli schemi dei decreti legislativi di riassetto del processo amministrativo, che non potranno che incidere sulla disciplina applicabile allo stesso Consiglio di Stato. In particolare, rileva come con il principio di delega di cui al comma 2, lettera b), numero 1), si dia la possibilità al Consiglio di Stato, che potrà essere chiamato a stendere gli schemi dei decreti legislativi, di superare un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, opposto a quello della suprema magistratura amministrativa. In particolare, richiamando quanto osservato dal professor Travi nel corso della sua audizione informale sul provvedimento, ricorda che la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di specifiche fattispecie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Pertanto, non essendosi voluto accedere alla proposta di stralcio formulata nel corso dell'esame preliminare, ritiene necessario prevedere una più precisa individuazione dei principi e criteri direttivi della delega, in quanto, altrimenti, la norma è destinata ad una certa dichiarazione di incostituzionalità.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore per la I Commissione, segnala che la possibilità di affidare al Consiglio di Stato la redazione degli schemi di decreto legislativo prevista dall'articolo 14 del testo unico sul Consiglio di Stato di cui al regio decreto n. 1054 del 1924 è stata di recente ribadita, nel quadro delle cosiddette «leggi Bassanini», dall'articolo 7, comma 5, della legge n. 50 del 1999 e che il Consiglio di Stato ha provveduto alla stesura degli schemi di numerosi importanti testi unici e codici approvati negli ultimi anni.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zaccaria 45.4 e Nannicini 45.18.

Donatella FERRANTI (PD), nell'illustrare il proprio emendamento 45.5, si associa alle considerazioni del collega Zaccaria in ordine alla genericità dei principi e criteri direttivi della delega, sottolineando come tale vaghezza assuma particolare gravità nell'attuazione della delega in materia di riparto di giurisdizione tra la magistratura amministrativa e la autorità giudiziaria ordinaria. Al fine di supplire a tale assenza di criteri direttivi, ritiene quantomeno opportuno richiamare i principi individuati in materia dalla Corte costituzionale, la quale, nella sentenza n. 204 del 2004, redatta dal giudice Vaccarella, ebbe a chiarire che possono essere devoluti alla competenza esclusiva del giudice amministrativo solo controversie nelle quali la pubblica amministrazione esercita pubblici poteri attraverso atti e provvedimenti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ferranti 45.5 e 45.8, Zaccaria 45.6 e Ferranti 45.9.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore per la I Commissione, rivedendo il parere precedentemente espresso, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Amici 45.11.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme al relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Amici 45.11, risultando così assorbito l'emendamento Zaccaria 45.10; respingono quindi gli emendamenti Ferranti 45.12, Zaccaria 45.13, Nannicini 45.19 e Palomba 45.15.

Roberto ZACCARIA (PD), illustrando il proprio emendamento 45.17, osserva come

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i precedenti di delega al Consiglio di Stato della stesura dell'articolato di schemi di decreti legislativi, richiamati dal relatore per la I Commissione, non possono adattarsi al caso di specie, nel quale il Consiglio di Stato sarebbe chiamato a stendere norme che dovrebbero applicarsi al Consiglio stesso.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Zaccaria 45.17 ed approvano gli emendamenti Amici 45.14 e Contento 45.16.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ricorda che nella seduta del 6 aprile 2009 aveva invitato le presidenze a rimettere alla Presidenza della Camera, per le relative determinazioni, la questione relativa all'ammissibilità degli emendamenti soppressivi dell'articolo 48 del disegno di legge.
Successivamente, nella seduta dell'8 aprile, il relatore per la I Commissione aveva preannunciato una ipotesi di riscrittura integrale dell'articolo 48 del disegno di legge in esame, per la quale si rende tuttavia necessario acquisire l'unanime consenso dei gruppi.
Qualora tale consenso unanime non si realizzi, ritiene assolutamente necessario acquisire le valutazioni del Presidente della Camera sull'ammissibilità delle proposte emendative integralmente soppressive dell'articolo 48, in quanto appare opportuno che già nel corso dell'esame in Commissione si possa procedere alla soppressione delle disposizioni relative alla valutazione di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione, al fine di inserirle nell'ambito di un diverso progetto di legge che possa procedere parallelamente al disegno di legge in esame.

Donatella FERRANTI (PD) osserva che il lavoro per la riscrittura integrale dell'articolo 48 è stato appena avviato e che, pertanto, al fine di acquisire un consenso unanime sulla nuova stesura, è necessario assicurare ai gruppi tempi adeguati a valutare la nuova disciplina prevista per il filtro di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, segnala che alle ore 13 la I Commissione dovrà procedere allo svolgimento di audizioni sul disegno di legge in materia di sicurezza pubblica e, pertanto, si rende necessario sospendere l'esame del provvedimento. Anche alla luce di tale esigenza, non sarà quindi possibile rispettare il calendario dei lavori che era stato stabilito, il quale prevedeva che l'esame del provvedimento si concludesse nella seduta convocata al termine delle votazioni dell'odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea. Ove la Commissione concordi, d'intesa con il Presidente della I Commissione, proporrà quindi al Presidente della Camera di voler valutare il differimento a giovedì 23 aprile dell'avvio dell'esame in Assemblea del disegno di legge, attualmente fissato dal Conferenza dei Presidenti di gruppo per la giornata di domani.

La Commissione concorda.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 12.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 aprile 2009. - Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO - Intervengono i sottosegretari di Stato per la Giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 18.10.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.
C. 1441-bis-B.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

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Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella seduta antimeridiana delle Commissioni riunite erano stati accantonati gli emendamenti 20.3 Baretta, 20.6 e 33.1 dei relatori. Avverte che è in distribuzione una nuova formulazione dell'emendamento 20.6.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 20.6 (nuova formulazione), mentre conferma, anche a nome della collega Bernini, il parere contrario sull'emendamento 20.3.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Baretta 20.3 e approvano l'emendamento 20.6 (nuova formulazione) dei relatori.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 33.1, nella sua attuale formulazione, non ritenendo necessario apportare modifiche allo stesso.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ribadisce il parere favorevole sull'emendamento 33.1 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 33.1 dei relatori.

Donato BRUNO, presidente, avverte quindi che le Commissioni procederanno alla votazione delle proposte emendative riferite agli articoli 46, e successivi.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Contento 46.2 e Ferranti 46.3.

Donato BRUNO, presidente, avverte che l'emendamento Vietti 46.1 deve ritenersi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.
Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 46.8 dei relatori e respingono l'emendamento Favia 46.5.

Donato BRUNO, presidente, avverte che gli emendamenti Favia 46.4 e Vietti 46.7 devono ritenersi respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Favia 47.1 e 47.2 e Palomba 47.3, approvano quindi l'emendamento 47.10 dei relatori, respingono poi l'emendamento Favia 47.4.

Donato BRUNO, presidente, avverte che l'emendamento Vietti 47.9 deve ritenersi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 48, avverte che i relatori non sono riusciti ad acquisire il necessario consenso di tutti i gruppi su un emendamento sostituivo dell'articolo. Ricorda inoltre che erano stati dichiarati inammissibili gli emendamenti 48.1, 48.2, 48.3 soppressivi dell'intero articolo. In proposito, segnala che la questione relativa all'ammissibilità di tali emendamenti era stata sottoposta alla Presidenza della Camera e che, successivamente, alla medesima Presidenza era stata prospettata la possibilità che in Commissione si pervenisse ad un consenso unanime su una proposta emendativa interamente sostitutiva dell'articolo 48. D'intesa con il Presidente Giorgetti, ritiene pertanto che debba essere confermata la pronuncia di inammissibilità degli emendamenti in questione. Ricorda poi che gli emendamenti 48.4 e 48.5 devono considerarsi respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea, non risultando conseguentemente altre proposte emendative riferite all'articolo 48 da porre in votazione.

Manlio CONTENTO (PdL) rileva che il tentativo di giungere ad un consenso unanime su una modifica dell'articolo 48 è stato avviato e si è giunti anche all'elaborazione di una ipotesi di soluzione, su cui però è necessario compiere ulteriori approfondimenti ai fini della definizione di un consenso unanime. Chiede quindi di accantonare ulteriormente l'articolo 48, segnalando che comunque, qualora il testo licenziato dalle Commissioni per l'esame

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da parte dell'Assemblea contenesse l'articolo 48 nella sua attuale formulazione, voterà contro tale articolo.

Giuseppe CALDERISI (PdL) concorda con le valutazioni del collega Contento.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che per modificare l'attuale testo dell'articolo 48, che è stato già approvato in una formulazione alquanto simile da Camera e Senato, risulta necessaria l'unanimità che tuttavia non si è registrata. Alla luce di tale elemento, rileva che le Commissioni non possono accantonare ulteriormente l'articolo 48, ferma restando la possibilità di tornare sulla questione in Assemblea.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferranti 49.1.

Donato BRUNO, presidente, avverte che l'emendamento Palomba 50.1 deve considerarsi respinto al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Palomba 53.2 e 53.1.

Donato BRUNO, presidente, avverte che l'emendamento Vietti 53.3 deve considerarsi respinto al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Favia 55.1 e Ferranti 55.3 e 55.4.

Cinzia CAPANO (PD), con riferimento ai suoi emendamenti 55.5, 55.6, 55.7, 55.2, 55.8 e 55.9, rileva che gli stessi intendono apportare correzioni di errori presenti nella delega nell'articolo 55, condividendo tuttavia la ratio della delega medesima, che è quella della semplificazione. Infatti la finalità della delega è quella di semplificare radicalmente i procedimenti civili, mentre alcuni principi di delega, che i suoi emendamenti intendono correggere, vanno nella direzione opposta. In particolare, il suo emendamento 55.6 esclude la possibilità, contemplata invece al comma 4, lettera b), di consentire la devoluzione dei procedimenti oggetto della delega anche al giudice di pace. Inoltre, l'emendamento 55.5 intende ampliare la possibilità di conversione al rito ordinario. Si prevedono poi misure ulteriori di semplificazione anche per le procedure concorsuali, nonché, con l'emendamento 55.8, per il rito in materia di divorzio e di separazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Capano 55.5, 55.6 e 55.7, Palomba 55.2, Capano 55.8, 55.9, 55.10 e 55.11.

Donato BRUNO, presidente, avverte che gli emendamenti Vietti 55.14, 55.15 e 55.16 devono considerarsi respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Capano 59.1 e Ferranti 62.1 e approvano l'emendamento 65.1 dei relatori.

Donato BRUNO, presidente, avverte che gli emendamenti Gioacchino Alfano 67.1 e 67.2 devono considerarsi respinti ai fini di consentirne la ripresentazione in Assemblea.

Massimo VANNUCCI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il proprio voto contrario sugli identici emendamenti Calderisi 67.3 e Picierno 67.4, che intervengono sulla vicenda dei «novantini» nel concorso per l'accesso al notariato bandito il 1o settembre 2004. Al riguardo, ricorda che mentre i relatori hanno espresso un parere favorevole sulle proposte, il Governo ha mantenuto un atteggiamento ambiguo, rimettendosi alle valutazioni delle Commissioni. Alla luce di tale atteggiamento, i colleghi dell'Italia dei Valori hanno ritirato il proprio emendamento, poi fatto proprio dal deputato Calderisi, e il proprio gruppo ha anticipato la propria disponibilità a considerare respinto l'emendamento Picierno 67.4, al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea. Quanto al merito delle proposte

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emendative, sottolinea come nell'ambito dell'istruttoria legislativa siano state acquisite documentate ed autorevoli valutazioni in ordine alla costituzionalità delle disposizioni, che riparano un errore commesso da legislatore del 2006, che non aveva previsto l'applicazione della nuova disciplina anche al concorso bandito nel 2004, che, al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 166 del 2006, era ancora in corso di svolgimento. Sottolinea, peraltro, come la disposizione in esame abbia una portata marginale, riferendosi a soli sessantasei interessati, mentre su un piano sistematico assumono maggior rilievo le proprie proposte emendative volte ad agevolare la copertura delle oltre 6.300 circoscrizioni notarili esistenti. I notai attualmente in servizio sono, infatti, poco più di 4.000 e, pertanto, godono di posizioni di vantaggio e di privilegio assolutamente inaccettabili, che occorre celermente superare attraverso un significativo incremento delle sedi notarili effettivamente ricoperte.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, con riferimento alle osservazioni del deputato Vannucci, fa presente che l'atteggiamento del Governo, che sugli identici emendamenti Calderisi 67.3 e Picierno 67.4 si è rimesso alle valutazioni delle Commissioni di merito, non può assolutamente giudicarsi ambiguo, ma rientra nell'ambito della normale dialettica parlamentare. L'articolo 67 era stato, infatti, inserito per iniziativa parlamentare nel corso dell'esame in Commissione presso l'altro ramo del Parlamento e, successivamente, nel corso dell'esame in Assemblea, nessuno aveva avanzato proposte emendative volte a sopprimere i commi 4 e 5 dell'articolo 67. Anche a seguito della grande attenzione sulla questione emersa nel corso dell'esame presso questo ramo del Parlamento, in sede di esame preliminare sul provvedimento nessuno, ad eccezione del deputato Vannucci, ha espresso una valutazione sulle disposizioni in esame e, pertanto, il Governo ha ritenuto opportuno mantenere un atteggiamento di ascolto rispetto alle valutazioni del Parlamento. Ribadisce invece il parere contrario del Governo sugli emendamenti Vannucci 67.7, 67.8, 67.9 e 67.10, in quanto le proposte rischiano di «ingessare» il concorso per l'accesso al notariato, prevedendo un numero predeterminato del numero dei posti di notaio da mettere a concorso, non consentendo di tener conto delle effettive esigenze emergenti dalle diverse realtà territoriali e dalla categoria professionale interessata.

Mario TASSONE (UdC) preannuncia il proprio voto contrario sugli identici emendamenti Calderisi 67.3 e Picierno 67.4, sottolineando come la normativa previgente in materia di accesso al notariato presentasse caratteristiche anomale, prevedendo per le prove scritte una soglia di sufficienza che tuttavia non garantiva l'ammissione alle prove orali. Tale anomalia è stata finalmente superata per il futuro dal decreto legislativo n. 166 del 2006, che tuttavia non trova diretta applicazione con riferimento al concorso bandito il 1o settembre 2004, in corso di svolgimento al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 166. A fronte di tale situazione, il Senato è quindi intervenuto con una disposizione di carattere interpretativo volta a chiarire che la nuova disciplina si applica anche a tale procedura concorsuale, adottando una linea interpretativa che ha trovato riscontro in molti pareri acquisiti nell'ambito dell'istruttoria legislativa.

Lanfranco TENAGLIA (PD), nel preannunciare il proprio voto favorevole sugli identici emendamenti Calderisi 67.3 e Picierno 67.4, osserva come i commi 4 e 5 dell'articolo 67, prevedendo modifiche alla disciplina dell'accesso al notariato, intervengono sullo svolgimento di una funzione particolarmente complessa e delicata cui il legislatore, sin dalla legge del 1913, ha da sempre prestato la massima attenzione. In questa ottica, il legislatore aveva previsto che in sede concorsuale per l'accesso alle prove orali non bastasse una mera valutazione di sufficienza, ma si richiedesse una valutazione di eccellenza, esigendosi

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un punteggio superiore a 105 punti. Nel 2006, con il decreto legislativo n. 166, è stato modificato il sistema di valutazione, prevedendosi espressamente che le nuove regole per l'ammissione alle prove orali si applichino con decorrenza dalla data di emanazione del primo bando di concorso per la nomina a notaio successivo all'entrata in vigore del decreto stesso. In questo quadro, sottolinea quindi come le disposizioni in esame non abbiano natura interpretativa, ma determinino una riapertura delle graduatorie del concorso a suo tempo bandito nel 2004.

Angelo CAPODICASA (PD) preannuncia il proprio voto contrario sugli identici emendamenti Calderisi 67.3 e Picierno 67.4, osservando come anche la documentazione acquisita nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul provvedimento abbia evidenziato come la procedura concorsuale avviata nel settembre 2004 si sia svolta in una fase storica in cui le disposizioni previgenti si sono sovrapposte con quelle dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 166 del 2006 e, pertanto, sarebbe stato opportuno adeguare il bando alla nuova normativa adottata. L'intervento legislativo di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 67 si rende, pertanto, necessario al fine di riparare tale errore ed evitare il prolungarsi dei contenziosi esistenti in materia.

Cinzia CAPANO (PD) rileva che non si è verificata alcuna sovrapposizione tra i concorsi. Infatti la nuova normativa è intervenuta a chiusura delle prove e durante la loro correzione, quando l'applicazione della disposizione doveva decorrere dal successivo concorso bandito. Osserva peraltro che anche i pareri giuridici resi sulla questione risultano in alcuni aspetti contrastanti.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede il parere del Governo sugli emendamenti Calderisi 67.3 e Picierno 67.4.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI conferma che il Governo si rimette alle Commissioni sugli emendamenti 67.3 e 67.4.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Calderisi 67.3 e Picierno 67.4.

Donato BRUNO, presidente, avverte che gli emendamenti Mazzocchi 67.6 e Di Caterina 67.5 devono considerarsi respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Massimo VANNUCCI (PD) illustra i suoi emendamenti 67.7, 67.8, 67.9 e 67.10 rispetto ai quali intende replicare alle affermazioni, a suo giudizio gravi, del sottosegretario Casellati, per la quale gli emendamenti irrigidirebbero le procedure. Osserva infatti che gli emendamenti si limitano a prevedere un aumento dei posti da mettere in concorso in via transitoria, fino alla copertura delle sedi notarili vacanti.

Donato BRUNO, presidente, osserva che attualmente il concorso per l'accesso a notaio registra un numero di vincitori sensibilmente inferiore a quello dei posti banditi, per cui non ritiene la soluzione prospettata dagli emendamenti presentati dall'onorevole Vannucci idonea a risolvere il problema delle sedi notarili vacanti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Vannucci 67.7, 67.8, 67.9 e 67.10.

Donato BRUNO, presidente, segnala che l'emendamento Contento 68.1 deve considerarsi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea; avverte che tutti i restanti emendamenti devono considerarsi respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea. Avverte poi che gli emendamenti approvati verranno trasmessi alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata alle ore 15.50 di domani.

La seduta termina alle 18.45.