CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 6 aprile 2009
162.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Lunedì 6 aprile 2009. - Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 12.40.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.
C. 1441-bis-B Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 31 marzo 2009.

Donato BRUNO, presidente, avverte che risultano presentate duecentotrentatrè proposte emendative (vedi allegato), tra emendamenti e articoli aggiuntivi.
Avverte che, essendo il predetto disegno di legge esaminato dalla Camera in terza lettura, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati sono stati valutati dalle presidenze innanzitutto alla luce dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, ai sensi del quale, riguardo ai progetti di legge già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato, la Camera delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera, nonché dell'articolo 89 dello stesso Regolamento che, in particolare, attribuisce al Presidente la facoltà di negare l'accettazione di emendamenti relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione ovvero preclusi da precedenti deliberazioni e di non metterli in votazione.
Sulla base dell'indicato parametro regolamentare, sono state dichiarate irricevibili le proposte emendative volte a modificare disposizioni del testo approvate dalla Camera e non modificate dal Senato, e per le quali si è quindi già compiuta la doppia lettura conforme costituzionalmente richiesta per l'approvazione delle leggi, ovvero volte ad introdurre materie nuove rispetto sia ai contenuti del provvedimento come licenziato dalla Camera sia alle modifiche introdotte dal Senato. Tali proposte emendative non sono state inserite nel fascicolo degli emendamenti in distribuzione e non saranno pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna.

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Sulla base del medesimo parametro regolamentare, altre proposte emendative, formalmente riferite a disposizioni inserite nel provvedimento dal Senato e riconducibili a materie oggetto per altri profili delle modifiche introdotte da quel ramo del Parlamento, sono state dichiarate inammissibili in quanto volte ad introdurre nel testo argomenti del tutto nuovi per i quali non è rinvenibile un nesso di consequenzialità rispetto a tali modifiche. Si tratta, in particolare, delle seguenti proposte emendative:
Fugatti 18.7 (semplificazione della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nel settore turistico);
Bitonci 18.8 (mutui agevolati per acquisto di immobili alberghieri, l'emendamento risulta, altresì, inammissibile per carenza di compensazione);
Marchioni 18.03 (incentivi per l'acquisto di immobili alberghieri; l'emendamento risulta, altresì, inammissibile per carenza di compensazione);
Marchioni 18.04 (incentivi per l'organizzazione di pacchetti turistici concorrenziali o scontati);
Lussana 22.3 (disposizioni in materia di cessazione dell'efficacia del precetto contenute in un articolo del codice di procedura civile non interessato dalle modifiche introdotte dal Senato);
Nannicini 43.4 (delega per il riassetto del processo di responsabilità per danno erariale);
Gioacchino Alfano 43.5 (azione disciplinare del procuratore generale presso la Corte dei conti nei confronti dei magistrati della Corte);
Gioacchino Alfano 43.6 (atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti);
Gioacchino Alfano 43.7 (requisiti per la configurabilità di fattispecie di responsabilità amministrativa);
Gioacchino Alfano 43.8 (norme procedurali in materia di giudizi di responsabilità);
Lussana 47.6 (modifica alle norme del codice di procedura civile in materia di riunione dei procedimenti davanti al giudice di pace);
Lussana 47.5 (modifica alle norme del codice di procedura civile in materia di istanze istruttorie in appello);
Lussana 47.7 (modifica alle norme del codice di procedura civile in materia di delega per l'assunzione delle prove in appello);
Lussana 47.8 (modifica alle norme del codice di procedura civile in materia di spontaneo adempimento del titolo esecutivo);
Lussana 53.4 (modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile prevedendo una relazione semestrale del coordinatore dell'ufficio del giudice di pace).

Ai sensi dei medesimi articoli 70, comma 2, e 89 del Regolamento, e alla luce di numerosi precedenti, sono inoltre da considerarsi inammissibili gli identici emendamenti Vietti 48.1, Ferranti 48.2, Contento 48.3, soppressivi dell'articolo 48 del disegno di legge, che, al comma 1, introduce nel codice di procedura civile l'articolo 360 bis in materia di ammissibilità del ricorso per Cassazione. L'articolo 48, infatti, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stato modificato esclusivamente mediante la soppressione, al comma 1, di un comma del capoverso ART. 360-bis.
Segnala, infine, che, trattandosi di provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 123-bis del Regolamento devono ritenersi inammissibili anche le proposte emendative che contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate come definiti dalla legislazione contabile.

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Alla luce di tale criterio risultano altresì inammissibili i seguenti emendamenti: 20.4 De Angelis, 27.9 Tocci, 28.1 Commercio, 38.2 Binetti.
Avverte inoltre che gli emendamenti dei relatori 33.1 e Palomba 43.3 risultano ammissibili nel presupposto che gli interventi ivi previsti ricevano attuazione nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che gli emendamenti Palomba 44.8, 44.9, 44.10 e 44.11 risultano ammissibili nel presupposto che le risorse di cui si prevede l'utilizzo sarebbero state comunque destinate a finalità di spesa.

Giuseppe CALDERISI (PdL) fa presente che intende soffermarsi sulla dichiarazione di inammissibilità degli identici emendamenti 48.1 Vietti, 48.2 Ferranti e 48.3 Contento, soppressivi dell'articolo 48 del disegno di legge in esame, che reca disposizioni in materia di ammissibilità dei ricorsi per Cassazione in sede civile, modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento mediante la soppressione di un comma.
Osserva che, sulla base di una consolidata prassi, l'esame dei provvedimenti in sede referente non prevede la votazione dei singoli articoli, come invece avviene in Assemblea. Pertanto, nei casi in cui la Camera esamina un provvedimento in terza lettura, con particolare riferimento ad un articolo parzialmente modificato in seconda lettura, solo l'Assemblea dispone di uno strumento per sopprimere l'articolo in questione, esprimendo su di esso un voto contrario.
Fa notare come la dichiarazione di inammissibilità dei tre emendamenti in questione finirebbe per impedire alle Commissioni di merito di valutare il contenuto complessivo dell'articolo, alla luce delle pur parziali modifiche ad esso apportate dal Senato, così limitando i poteri istruttori delle Commissioni stesse.
Sulla base di queste considerazioni, invita la presidenza a rimettere la questione relativa alla ammissibilità degli identici emendamenti 48.1 Vietti, 48.2 Ferranti e 48.3 Contento al Presidente della Camera per le determinazioni che egli riterrà di assumere al riguardo.

Roberto ZACCARIA (PD), nel condividere le considerazioni del collega Calderisi, ricorda che gli emendamenti riferiti al provvedimento dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea, trattandosi di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, e quindi in questo caso il lavoro istruttorio delle Commissioni deve essere approfondito e non indebolito attraverso la preclusione dell'esame dell'articolo 48. Ritiene poi, nel caso specifico che il divieto di intervenire su parti non modificate dal Senato debba essere inteso come riferito a quegli articoli che in nessuna loro parte sono stati modificati dal Senato, e non anche ai commi, o a parti ancora più ridotte di testo, non modificate dal Senato. Infatti se, come nel caso dell'articolo 48, è stato soppresso dal Senato il secondo comma del capoverso Art. 360-bis, si deve ora consentire di intervenire anche sulle parti dell'articolo non modificate dal Senato, in quanto anche quelle parti assumono ora un diversa valenza alla luce dell'espunzione della disposizione sopra richiamata.

Donato BRUNO, presidente, con riguardo alla questione sollevata dai deputati Calderisi e Zaccaria, ribadisce che la decisione della Presidenza delle Commissioni riunite è conforme a numerosi precedenti. Precisa, inoltre, che essa si fonda sul presupposto per cui l'approvazione degli identici emendamenti 48.1 Vietti, 48.2 Ferranti e 48.3 Contento comporterebbe la soppressione integrale di un articolo la cui totalità delle disposizioni - con l'eccezione, appunto, del comma soppresso - è stata oggetto di doppia deliberazione conforme delle due Camere. Data la portata della disposizione soppressa nell'ambito del contenuto complessivo dell'articolo, infatti, la Presidenza delle Commissioni riunite non ravvisa alcun nesso di consequenzialità con essa degli emendamenti interamente soppressivi dell'articolo medesimo.

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Peraltro, alla luce della richiesta formulata dai deputati Calderisi e Zaccaria, comunica che sottoporrà al Presidente della Camera la decisione assunta con riferimento alla inammissibilità dei citati emendamenti. Le proposte emendative riferite all'articolo 48 devono pertanto ritenersi accantonate, fino a quando la Presidenza della Camera non si sarà espressa in merito alla questione.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore per la I Commissione, anche a nome del relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.17 dei relatori, 32.3 del Governo, 33.1, 34.1 e 40.4 dei relatori, sugli identici emendamenti 42.3 del Governo e Palomba 42.2, Amici 45.14, 47.10 dei relatori, nonché sugli identici emendamenti Palomba 67.3 e Picierno 67.4. Propone altresì ai rispettivi presentatori che le altre proposte emendative siano considerate respinte al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme al relatore, salvo che per gli emendamenti Palomba 67.3 e Picierno 67.4, per i quali si rimette alla valutazione delle Commissioni.

Roberto ZACCARIA (PD) chiede chiarimenti in ordine alla richiesta di considerare respinto, al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea, il suo emendamento 42.1, che intende includere nel capo relativo alla giustizia e non in quello relativo al piano industriale della pubblica amministrazione, le disposizioni in materia di giustizia amministrativa, contabile e di Avvocatura dello Stato di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45. Al riguardo, sottolinea infatti che si tratta a suo giudizio di una modifica necessaria per un migliore inquadramento sistematico delle disposizioni.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore per la I Commissione, nel ribadire il parere già espresso sull'emendamento Zaccaria 42.1, ritiene razionale l'attuale struttura del testo, in quanto anche le competenze amministrative coinvolte dagli articoli 42, 43, 44 e 45 risultano diverse da quelle coinvolte nel capo relativo alla giustizia, afferendo le prime alla Presidenza del Consiglio e le seconde al Ministero della giustizia.

Donato BRUNO, presidente, chiede ai componenti delle Commissioni per quali proposte emendative si intenda insistere per la votazione.

Gioacchino ALFANO (PdL) si riserva di comunicare alla presidenza le proposte emendative del suo gruppo da considerare respinte ai fini della ripresentazione in Assemblea, dovendosi intendere che per le rimanenti il suo gruppo insisterà per la votazione.

Roberto ZACCARIA (PD), rileva che dal parere espresso sulle proposte emendative all'articolo 45 si deduce che i relatori non abbiano accolto la proposta di stralcio da lui avanzata nel corso dell'esame preliminare del disegno di legge. Nel sollecitare una ulteriore valutazione della proposta, ribadisce che lo stralcio dell'articolo 45, analogamente alla prefigurata soppressione delle disposizioni dell'articolo 48, consentirebbe una analisi più approfondita della delega in materia di processo amministrativo, sulla cui necessità è a suo avviso possibile registrare un'ampia condivisione. Precisa, inoltre, che, qualora non si disponesse lo stralcio dell'articolo 45, le proposte emendative ad esso riferite andrebbero a suo giudizio discusse e votate. Per quanto riguarda le altre proposte emendative, si riserva a nome del proprio gruppo di indicare successivamente quali di esse possano intendersi respinte al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore per la I Commissione, rileva come il collega Zaccaria nel suo intervento nella seduta del 31 marzo scorso aveva proposto sia lo stralcio dell'articolo 45 sia una sua diversa collocazione nell'ambito

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del Capo IV del provvedimento in materia di giustizia. Al riguardo, nel rilevare l'inopportunità dello stralcio della disposizione in esame, sottolinea che il collega Zaccaria risulta tra i sottoscrittori dell'emendamento 45.14 Amici, sul quale ha espresso un parere favorevole.

Antonio BORGHESI (IdV) si associa alle considerazioni del collega Zaccaria, evidenziando come il proprio gruppo non possa sin da ora indicare quali proposte emendative possano intendersi respinte al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea, rendendosi necessario un ulteriore approfondimento al riguardo.

Donatella FERRANTI (PD) si riserva di individuare gli ambiti di discussione, ritenendo comunque opportuno che le Commissioni si esprimano sulle disposizioni in materia di riforma del processo civile e sulle attribuzioni del giudice di pace in materia pensionistica, votando i relativi emendamenti. Chiede poi se sono state prese in considerazione le proposte emendative presentate dal suo gruppo in materia di disciplina fallimentare.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore per la I Commissione, ricorda di aver proposto di considerare le proposte emendative da ultimo richiamate dalla collega Ferranti respinte al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea.

Donato BRUNO, avverte che le votazioni sulle proposte emendative avranno luogo nella seduta già convocata per martedì 7 aprile 2009, venti minuti dopo il termine delle votazioni antimeridiane in Assemblea. Rinvia quindi a tale seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 13.20.