CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 marzo 2009
158.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 marzo 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 12.05.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 2099 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio BERNARDO (PdL), relatore, illustrando il provvedimento in esame, ricorda preliminarmente come tra gli Stati membri dell'Unione europea viga un meccanismo convenzionale volto ad eliminare le doppie imposizioni tributarie in caso di rettifica degli utili delle imprese associate; tale meccanismo è regolato dalla Convenzione CE di Bruxelles del 23 luglio 1990, ratificata dall'Italia con la legge n. 99 del

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1993, la quale si applica alle imposte sui redditi quando, ai fini dell'imposizione, gli utili di una impresa rischiano di ricadere contemporaneamente nella imposizione fiscale di due Stati contraenti
In particolare l'articolo 4 della Convenzione del 1990 prevede al riguardo due casi distinti:
qualora sussista un rapporto di associazione tra imprese operanti in due diversi Stati contraenti, configurato in modo che una delle due imprese non risulti beneficiaria di utili che le sarebbero spettati in base a condizioni stipulate tra imprese indipendenti, gli utili in questione possono essere imputati all'impresa che non li ha inclusi nel proprio bilancio ed assoggettati ad imposizioni;
nel caso invece in cui un'impresa situata in uno stato contraente abbia una diramazione stabile in un altro Stato contraente, la Convenzione stabilisce che a tale diramazione vadano imputati gli utili come se fosse un'impresa indipendente.

L'articolo 5 stabilisce che lo Stato contraente interessato alla rettifica degli utili di un'impresa sita sul suo territorio ai sensi dell'articolo 4, debba darne tempestiva informazione a tale impresa, la quale a sua volta avvertirà l'impresa con sede in altro Stato e quest'ultima ne informerà lo stato in cui ha sede. Se tutte le parti interessate accettano la rettifica, la procedura avrà regolare corso.
Gli articoli 6, 7 e 8 disciplinano il ricorso alla procedura amichevole e a quella arbitrale, che può essere attivato qualora un'impresa ritenga violati i principi stabiliti dall'articolo 4. Sono quindi regolati i rapporti tra la procedura arbitrale internazionale da una parte e i ricorsi interni dall'altra.
Gli articoli 9, 10 e 11 disciplinano la commissione consultiva, prevista all'articolo 7, istituita ogni qual volta le autorità competenti interessate non raggiungono un accordo circa la eliminazione della doppia imposizione entro due anni dalla data del primo ricorso. Di tale commissione consultiva, che ha il compito di esprimere un parere, sono stabiliti la composizione, gli obblighi, le informazioni che essa può acquisire, le forme in cui le imprese interessate possono partecipare alla procedura, le spese, i termini e le modalità della pronuncia.
L'articolo 12 prevede infine che la decisione per l'eliminazione della doppia imposizione debba essere assunta dalle autorità competenti entro sei mesi dalla data della pronuncia della commissione; la decisione può essere difforme dal parere, purché concordata tra le parti.
Successivamente alle nuove adesioni che, a partire dal 1o maggio 2004, hanno determinato l'ingresso nell'Unione europea di otto Paesi dell'Europa centro-orientale, nonché di Malta e Cipro, si è posta la necessità per i dieci nuovi Stati membri di divenire Parti della citata Convenzione del 1990.
La Convenzione del 2004 in esame, alla quale manca la sola ratifica dell'Italia, si pone appunto l'obiettivo di realizzare tale finalità.
Passando al contenuto della Convenzione, che è composta di sette articoli, rileva come l'articolo 1 preveda l'adesione dei dieci Stati entrati a far parte della UE nel 2004 alla Convenzione del 1990, come modificata prima dalla Convenzione di adesione di Austria, Svezia e Finlandia, e successivamente dal Protocollo emendativo del 1999.
L'articolo 2 integra, al comma 1, l'elenco delle imposte dei Paesi aderenti alle quali si applica la Convenzione del 1990, includendovi alcune imposte dei dieci nuovi Paesi, ma anche - come è il caso dell'Italia con l'IRES e l'IRAP - categorie di imposte nel frattempo intervenute anche con riferimento a Stati membri da più lungo tempo membri della UE.
Il comma 2 del medesimo articolo 2 inserisce, nell'enumerazione delle «autorità competenti» di cui all'articolo 3 della

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Convenzione del 1990, quelle specifiche dei dieci nuovi Stati membri, ma anche quelle nel frattempo di nuova istituzione nei precedenti Stati membri.
Per quanto riguarda il caso il caso dell'Italia, segnala come il riferimento alla figura del Ministro delle finanze o di un suo rappresentante sia sostituita da quello al Capo del Dipartimento per le politiche fiscali o a un suo delegato.
In proposito evidenzia come il Dipartimento per le politiche fiscali, contemplato nell'ordinamento del Ministero dell'economia e delle finanze al momento della stipula della Convenzione (2004), sia stato successivamente sostituito dal Dipartimento delle Finanze.
Gli articoli 3, 6 e 7 indicano le funzioni che il Segretario generale del Consiglio UE, in qualità di depositario della Convenzione del 1990, è chiamato a svolgere in riferimento ai dieci nuovi Stati membri.
Gli articoli 4 e 5 contengono le clausole relative, rispettivamente, alla ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione, nonché alla sua entrata in vigore, che avviene progressivamente tra gli Stati i quali procedano alla ratifica, senza attendere che un numero minimo di ratifiche - come invalso da alcuni anni nei trattati internazionali - costituisca il presupposto necessario per l'entrata in vigore per tutti gli Stati ratificanti.
Per quanto riguarda invece il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso consta di quattro articoli.
Come di consueto, l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione del 2004, mentre l'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione della Convenzione medesima ed il quarto l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L'articolo 3 reca invece alcune modifiche di dettaglio alla legge n. 99 del 1993, che ha autorizzato la ratifica della Convenzione del 1990, correlate all'evoluzione nell'ordinamento italiano delle figure istituzionali deputate all'applicazione della Convenzione del 1990 e delle sue successive modifiche, in particolare a seguito dell'istituzione delle agenzie fiscali.
In particolare, la lettera a) dell'articolo 3 modifica il comma 1 dell'articolo 3 della richiamata legge n. 99, prevedendo che il decreto del Ministro delle finanze con il quale si dispone, su domanda del contribuente interessato, che l'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provveda al rimborso o allo sgravio dell'imposta non dovuta a seguito dell'applicazione della Convenzione del 1990, sia sostituito da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; inoltre la lettera a) stabilisce che la funzione in precedenza attribuita in materia all'intendente di finanza sia ora svolta dall'ufficio periferico competente della stessa Agenzia delle entrate.
La lettera b) dell'articolo 3 modifica invece il comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 99, disponendo, in analogia con quanto previsto dal comma 1, come novellato dal disegno di legge in esame, che la sospensione, richiesta dal contribuente, della riscossione o degli atti esecutivi sino alla conclusione del procedimento di rimborso o sgravio delle imposte non dovute, sia autorizzata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, invece che con decreto del Ministro delle finanze; inoltre la lettera b) stabilisce che l'istanza con la quale il contribuente interessato chiede la sospensione della riscossione deve essere inoltrata attraverso l'ufficio periferico competente dell'Agenzia delle entrate, e non più tramite l'intendenza di finanza competente.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Ivano STRIZZOLO (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.15.

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INTERROGAZIONI

Giovedì 26 marzo 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.30.

5-00821 Contento: Irregolarità nella restituzione ai contribuenti di tributi locali indebitamente riscossi.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Manlio CONTENTO (PdL) si dichiara soddisfatto per la risposta, ringraziando il Sottosegretario.

5-00906 Contento: Esenzione dall'imposta di bollo della certificazione necessaria per ottenere la «carta acquisti».

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Manlio CONTENTO (PdL) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, della quale si dichiara soddisfatto.

Gianfranco CONTE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.