CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 marzo 2009
158.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 marzo 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono il ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, Luca Zaia e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 9.20.

DL 4/2009: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.
C. 2263-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 25 marzo 2009.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, richiama, in primo luogo, la documentazione predisposta dagli Uffici sulle ulteriori proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, vale a dire due subemendamenti all'emendamento 6.200 della Commissione, due subemendamenti all'emendamento 6-ter.200 della Commissione e un subemendamento all'emendamento 6-quater.200 della Commissione. In particolare, osserva che l'emendamento 1.200 della Commissione, interviene nelle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, relative all'assegnazione del quantitativo nazionale garantito di latte, prevedendo che in tale assegnazione venga fatto salvo quanto previsto al comma 4, lettera a), del predetto capoverso «Art. 10-bis». Tale ultima disposizione prevede le priorità nell'assegnazione delle citate quote. Al riguardo, posto che le disposizioni contenute nell'articolo 10-bis sono finalizzate a garantire che la produzione italiana non torni a superare la quota nazionale attribuita a livello comunitario, occorre verificare se la proposta emendativa sia suscettibile di determinare il venir meno di tale presidio.
L'emendamento 1.201 della Commissione modifica il comma 2-bis dell'articolo 1, specificando che le assegnazioni oggetto della norma sono quelle di cui all'articolo 10-bis del decreto legge n. 49 del 2003, introdotto dall'articolo 1, comma 2, del presente provvedimento e che l'articolo 4, comma 5, ivi richiamato è da riferirsi al presente decreto. Al riguardo, si rileva che la proposta emendativa non appare presentare profili problematici di carattere finanziario. Su tale aspetto ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.
L'emendamento 1.202 della Commissione introduce una modifica formale al comma 2-bis dell'articolo 1.
L'emendamento 3.200 della Commissione modifica il comma 2 dell'articolo 3 prevedendo che la rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte debba avvenire in rate annuali, di pari importo per la quota relativa alla restituzione del capitale. Ricorda che l'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 3, deve avvenire a rate annuali costanti e uguali, ritenendo tuttavia che l'emendamento 3.200 non comporti profili problematici di carattere finanziario.
L'emendamento 3.201 della Commissione ripristina il comma 1 dell'articolo 3 come approvato dal Senato, in materia di accesso alla rateizzazione. Al comma 1-bis, introdotto dall'emendamento in esame, viene inoltre disposto che la rateizzazione di cui al predetto comma 1, si

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possa applicare, a richiesta del produttore agricolo interessato, anche per gli altri debiti maturati fino al 31 marzo 2009, e iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 2, ad eccezione di quelli per i quali non si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea, purché senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Anche per tali ultime tipologie di debiti si applica la rateizzazione a rate annuali costanti ed uguali prevista al comma 2 dell'articolo 3. All'emendamento si riferisce il subemendamento 0.3.201.1, il quale prescrive l'accesso alla rateizzazione, prevedendo che esso non costituisca più una mera facoltà.
L'emendamento 4.200 modifica il comma 8 dell'articolo 4, sopprimendo la previsione per cui in caso di mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione e in quello di decadenza dal beneficio della dilazione, nonché in caso di interruzione del pagamento anche di una sola rata, l'Agea provvede alla riscossione coattiva, prevedendo in luogo della predetta riscossione la ripresa delle procedure di cui ai commi 2 e 3. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo se la mancata immediata iscrizione a ruolo possa pregiudicare la riscossione delle somme dovute nei termini previsti dal decreto-legge in esame. In ogni caso, al fine di escludere effetti negativi per la finanza pubblica, andrebbe precisato che le procedure che riprendono sono quelle interrotte e sospese in applicazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 4.
L'emendamento 4.201 della Commissione introduce una modifica di carattere formale volta a specificare, all'articolo 4, comma 5, del provvedimento, il riferimento all'articolo 10-bis del decreto-legge n. 49 del 2003, anziché il comma 2 dell'articolo 1 che ha introdotto il predetto articolo 10-bis.
L'emendamento 4.202 della Commissione introduce una modifica di carattere formale volta ad eliminare una duplicazione di termini.
L'emendamento 4.203 della Commissione introduce anch'esso una modifica meramente formale.
L'emendamento 4.204 della Commissione introduce una modifica di carattere formale volta a migliorare la leggibilità del testo.
Ricorda poi che il subemendamento 0.6.200.1 prevede che la quota delle risorse stanziate nel Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge n. 266 del 1997, da attribuire ai produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge n. 49 del 2003, non può essere inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Al riguardo, richiede di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla effettiva possibilità, da parte del Fondo di garanzia, di poter erogare a regime le risorse indicate. Il subemendamento 0.6.200.200 della Commissione prevede che la quota delle risorse stanziate nel Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge n. 266 del 1997, da attribuire ai produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge n. 49 del 2003, non può essere inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2009. Inoltre la proposta emendativa tiene ferme le modalità ed i criteri di accesso al predetto Fondo di garanzia previsti dal decreto ministeriale 14 febbraio 2006 del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalità di rilascio di garanzie. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla effettiva possibilità di erogare ai predetti produttori 100 milioni per l'anno 2009, quale quota del Fondo di garanzia ad essi riservata. Il subemendamento 0.6-ter.200.1 tiene ferma la proroga delle agevolazioni previdenziali al 31 dicembre 2009, come previsto dal comma 1 dell'articolo 6-ter del provvedimento, e incrementa le risorse previste per tale proroga da 103 milioni a 154,5 milioni di euro. Viene quindi soppressa la copertura finanziaria prevista a valere delle risorse relative ai conti dormienti, prevedendo che all'onere di 103 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla

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tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008. Infine, viene soppresso il comma 3 che prevede il rifinanziamento del Fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla sostenibilità del taglio lineare della tabella C. Ricorda poi che il subemendamento 0.6-ter.200.2 a prima firma Oliverio sostituisce la copertura finanziaria prevista a valere delle risorse relative ai conti dormienti, prevedendo che all'onere di 51,5 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008. Infine, viene soppresso il comma 3 che prevede il rifinanziamento del Fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie. Al riguardo, anche in questo caso, nel subemendamento si rileva la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla sostenibilità del taglio lineare della tabella C. Il subemendamento 0.6-quater.200.1, a prima firma Oliverio, sostituisce la copertura finanziaria prevista a valere delle risorse relative ai conti dormienti, prevedendo che all'onere di 91,5 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008. Si dispone inoltre la soppressione del comma 4, che prevede il rifinanziamento del Fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie. Al riguardo rinvia alle valutazioni già svolte in merito all'utilizzo della tabella C.
Avverte inoltre che è stato richiesto il riesame degli identici emendamenti 1.86 Nola e 1.88 Ruvolo, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario. Tali proposte emendative sopprimono, all'articolo 1, comma 2, capoverso Art. 10-bis, comma 4, lettera a), la previsione in base alla quale, per tutte le aziende si considera completamente restituita la quota «B» ridotta. Considerato che tale previsione è stata introdotta nel corso dell'esame presso la Commissione agricoltura della Camera, e ricordando che le disposizioni di cui al citato articolo 10-bis, sono finalizzate a garantire che la produzione italiana non torni a superare la quota nazionale attribuita a livello comunitario, richiede di acquisire l'avviso del Governo se la proposta emendativa sia suscettibile di determinare il venir meno di tale presidio.
A suo avviso, la disposizione contenuta nell'emendamento 3.201 risulta coerente con le finalità del provvedimento e quanto mai necessaria per il settore agricolo e ritiene anche che la stessa sia finanziariamente sostenibile.

Il sottosegretario Luigi CASERO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative cui ha fatto riferimento il relatore, fatta eccezione per l'emendamento 3.201, per cui risulta necessario un approfondimento, e per gli emendamenti 1.202, 4.201, 4.202, 4.203 e 4.204, che non presentano profili problematici di carattere finanziario.

Il Ministro Luca ZAIA, nel concordare con le valutazioni del relatore in ordine all'assenza di nuovi o maggiori oneri derivanti dall'emendamento 3.201 della Commissione, sottolinea come la proposta emendativa, come già il testo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge, intende contribuire a realizzare il nuovo approccio in materia di debiti dei produttori agricoli, che troverà compiuta attuazione con l'istituzione del Registro nazionale dei debiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto in esame. Esprime, pertanto, un avviso favorevole sulla proposta emendativa della Commissione.

Massimo VANNUCCI (PD), con riferimento all'emendamento 3.201, ricorda che la Commissione bilancio si era già espressa sull'articolo 3, richiedendo, con una condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, di ripristinare il testo del Senato, che prevedeva la rateizzazione per i soli produttori agricoli di latte e non, come invece il testo elaborato dalla Commissione agricoltura, per tutti i produttori. Rileva che l'emendamento 3.201, nella sostanza, ripristina il testo

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elaborato dalla Commissione agricoltura ed osserva, al riguardo che, paradossalmente, si può concordare con questa impostazione in quanto, se si deve commettere un'ingiustizia, è giusto commetterla per tutti e se, in nome della pretesa esigenza di tutelare il sistema produttivo, si crea un buco di 1 miliardo e 300 milioni di euro, corrispondente all'importo dovuto dall'Italia per la violazione dei quantitativi delle quote latte, tanto vale crearne uno di due miliardi includendo anche le altre aziende del settore agricolo.

Maino MARCHI (PD) rileva come alcuni degli emendamenti sui quali il relatore ha formulato valutazioni critiche per quanto attiene ai profili di carattere finanziario, pur facendo ricorso a coperture già giudicate inidonee dalla Commissione bilancio nel parere espresso nella seduta di ieri, hanno una valenza eminentemente politica. Essi, infatti, intendono sottolineare come l'approvazione degli emendamenti 6-ter.200 e 6-quater.200 della Commissione lascerà aperte le questioni relative alla proroga delle agevolazioni previdenziali di cui all'articolo 6-ter anche all'ultimo trimestre del 2009, nonché al finanziamento del Fondi di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi per far fronte ai fabbisogni di spesa relativi agli anni 2009, 2010 e 2011. Quanto, invece, ai subemendamenti riferiti all'emendamento 6.200 della Commissione, osserva come essi prendessero atto di quanto dichiarato dai rappresentanti del Governo nel corso dell'esame presso la Commissione agricoltura in ordine alla disponibilità di 100 milioni da destinare alle misure di accesso al credito per i produttori di latte nell'ambito del Fondo di garanzia per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese. Dichiara, tuttavia, di non essere stupito dell'avviso contrario del Governo su tali subemendamenti, in quanto - a quanto risulta - le disponibilità del Fondo sono inferiori a tale cifra. Invita, pertanto, il rappresentante del Governo a chiarire finalmente quante siano le risorse realmente disponibili nell'ambito del Fondo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto delle esigenze di approfondimento evidenziate dal rappresentante del Governo con riferimento ai profili finanziari dell'emendamento 3.201 della Commissione, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di consentire alla Commissione bilancio di esprimere un parere sul complesso delle proposte emendative al suo esame.

La Commissione consente.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta che sarà convocata in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle 9.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 marzo 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 11.45.

DL 4/2009: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.
C. 2263-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta antimeridiana.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che il Comitato dei nove ha ritirato l'emendamento 3.201. Quindi, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminati gli emendamenti e i subemendamento in oggetto, riferiti al disegno

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di legge C. 2263-A, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2009, recante Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario;
esprime
sugli emendamenti in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

sul subemendamento 0.6.200.200, con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che sia riformulato come segue:

All'emendamento 6.200 della Commissione, comma 1-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: da» sono stabilite» a «al predetto Fondo» con le seguenti: «da adottare successivamente all'attivazione del predetto Fondo, sono stabilite, in misura non inferiore a 45 milioni di euro per l'anno 2009, le risorse da destinare al comparto agricolo per le finalità di cui al presente comma; per le modalità e i criteri di accesso al predetto Fondo si applica, in quanto compatibile, il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 febbraio 2006»;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.86, 1.88, 1.200, 4.200, e sui subemendamenti 0.6.200.1, 0.6-ter.200.1, 0.6-ter.200.2, 0.6-quater.200.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti del fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1.»

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere.

Maino MARCHI (PD) rileva che la vicenda del subemendamento 0.6.200.200 conferma che ministri dello stesso Governo spesso sostengono posizioni radicalmente diverse. Infatti, nella giornata di ieri, il ministro Zaia aveva espresso il suo appoggio all'ipotesi che destinava all'agricoltura ben 100 milioni di euro del fondo di garanzia per le piccole imprese, cioè un importo superiore alle sue attuali disponibilità, mentre il Ministero dell'economia ha evidentemente imposto un drastico ridimensionamento della quota a 45 milioni di euro.

Massimo VANNUCCI (PD) ribadisce la totale contrarietà sul provvedimento, che comporta un'ulteriore dilazione dei tempi di restituzione degli importi dovuti da produttori, con conseguenze negative per la finanza pubblica.

Bruno TABACCI (UdC) osserva che le procedure seguite nell'esame del provvedimento Commissione bilancio confermano che il decreto ha la finalità di premiare alcuni «furbi» a danno dei produttori che hanno sempre rispettato le quote loro assegnate.

Antonio BORGHESI (IdV), associandosi alle considerazioni dei colleghi che l'hanno preceduto, dichiara, a nome del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 11.55.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 marzo 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.25.

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DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.
Nuovo testo C. 2232 Governo.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 25 marzo 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate nella seduta di ieri, rileva, con riferimento all'articolo 4 del provvedimento, che, se da un lato potrebbe apparire sovrastimata la quantificazione dei risparmi di spesa derivanti dalla preclusione all'accesso al patrocinio a spese dello Stato per gli imputati recidivi per reati di mafia, dall'altro potrebbe apparire sovrastimato l'onere per l'ammissione del patrocinio alle vittime dei reati di violenza sessuale prive dei requisiti reddituali, con effetti sostanzialmente compensativi a valere sul capitolo delle spese di giustizia, dove gravano gli oneri per il patrocinio legale. Segnala altresì al riguardo che dall'analisi delle persone interessate al patrocinio a spese dello Stato nell'anno 2007, è possibile rilevare che a fronte di un complessivo numero di persone ammesse, pari a 109.330, solo una percentuale del 5,9 per cento, pari a 6407 persone, risultano ammesse come vittime di reato, mentre la percentuale del 94,1 per cento, pari 102.923, riguarda le ammissioni al patrocinio di indagati, imputati e condannati. Con riferimento all'articolo 6, comma 2, fa presente che, in base ai dati a disposizione, le somme di denaro confiscate che risultano versate all'entrata del bilancio dello Stato, successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, quindi di pertinenza del Fondo unico giustizia, ammontano a circa 112 milioni di euro. Questo importo costituisce pertanto il limite massimo entro il quale si può procedere alle riassegnazioni previste dall'articolo 6, comma 2. Esprime pertanto parere contrario all'incremento di 50 milioni di euro della quota di riassegnare anticipatamente al Ministero dell'interno. Pur prendendo atto che l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 11 del 2009 ha anticipato l'assegnazione al Ministero dell'interno degli introiti derivanti dalle confische, ritiene che i futuri introiti andranno prioritariamente destinati, in sede di riparto ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008, al raggiungimento delle percentuali minime previste dalla disposizione citata. In merito ai chiarimenti richiesti sui possibili effetti di cassa dell'anticipazione della quota destinata al Ministero dell'interno, fa presente che tali effetti non sussistono, considerato che le somme in questione sono già destinate ad essere riassegnate ai sensi dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008 e dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008. Con riferimento all'articolo 13, assicura la disponibilità delle risorse sul fondo per gli interventi strutturali di politica economica per la relativa copertura degli oneri.

Giulio CALVISI (PD) osserva che la quantificazione delle singole voci considerate nell'ambito della relazione tecnica con riferimento alle disposizioni dell'articolo 5 del decreto in materia di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione appare sostanzialmente corretta, rilevando tuttavia come ai fini di tale quantificazione non vengano assolutamente considerati gli oneri derivanti dall'incremento delle prestazioni in materia di assistenza sanitaria e psicologica conseguenti all'incremento del periodo di permanenza in detti centri. Segna, peraltro, che anche la Corte dei conti ha sottolineato come le spese connesse ai Centri di permanenza temporanea e assistenza non sono solo quelle direttamente riferibili alla gestione di tali centri ma anche quelle riferite alle attività delle forze di polizia, al trasporto fino ai Centri e dai centri al luogo di allontanamento, nonché quelle per l'esecuzione dell'espulsione. Rileva altresì

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che il provvedimento si pone la finalità di determinare un incremento del numero delle espulsioni dei cittadini extracomunitari e che tuttavia la relazione tecnica non quantifica gli oneri derivanti da tale incremento, che ammontano a circa 4.000 euro per ciascuna espulsione. Pertanto, ritiene che - a meno di ritenere che il provvedimento sia privo di adeguata copertura finanziaria - non si determinerà un incremento del numero delle espulsioni e, pertanto, si corre il rischio di spendere circa 230 milioni di euro per incrementare inutilmente il periodo di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione. Giudica, peraltro, del tutto inefficace ai fini dell'incremento delle espulsioni la previsione di misure volte a facilitare l'identificazione dei cittadini extracomunitari da espellere, in quanto bisognerebbe concentrarsi sull'implementazione degli accordi bilaterali con i Paesi di provenienza degli immigrati. Ritiene, dunque, particolarmente grave destinare al potenziamento dei centri di identificazione ed espulsione un tale ammontare di risorse, che potrebbe più utilmente essere destinato agli enti locali per la realizzazione di misure volte all'integrazione sociale degli immigrati ovvero essere destinato ad incrementare le risorse finalizzate all'assistenza degli anziani non autosufficienti. In questa ottica, sottolinea come l'utilizzo degli accantonamenti dei fondi speciali riferiti a diversi ministeri sottragga ai diversi dicasteri risorse fondamentali all'attuazione delle politiche di rispettiva competenza, segnalando in particolare la gravità dell'utilizzo dell'accantonamento riferito al Ministero degli affari esteri che rischia di compromettere l'attuazione di obblighi internazionali assunti dal nostro Paese. In conclusione, ribadisce che gli oneri derivanti dal provvedimento sono quantificati dalla relazione tecnica solo in maniera parziale e che la copertura finanziaria individuata è da ritenersi assolutamente inidonea, con particolare riferimento all'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva che la relazione tecnica risulta dettagliata e si basa su criteri già utilizzati in occasioni precedenti e ormai consolidati. Osserva poi che le dotazioni umane, strumentali e finanziarie connesse ai centri risultano idonee a sostenere le attività di accelerazioni nelle espulsioni.

Claudio D'AMICO (LNP) osserva come il provvedimento oggi in esame si inscriva all'interno di un più ampio disegno di riforma volto a rendere più tempestive ed efficaci le politiche in materia di sicurezza pubblica. Si tratta, evidentemente, di un processo assai complesso, caratterizzato da strette correlazioni tra i diversi interventi messi in campo dal Governo, che si riflette anche sui rispettivi profili finanziari. In questa ottica, ritiene che l'incremento delle espulsioni che potrebbe derivare dal decreto-legge in esame possa trovare adeguata copertura finanziaria nell'ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente per tale finalità e che, pertanto, il provvedimento non presenti profili problematici sotto il profilo finanziario. Su un piano più generale, sottolinea come il decreto-legge intenda farsi carico di una situazione sociale particolarmente grave, assicurando adeguata tutela alle vittime dei reati a sfondo sessuale, anche a fronte dei recenti casi di cronaca che hanno profondamente turbato l'intera opinione pubblica del nostro Paese. In questo quadro, segnala anche la rilevanza dell'inserimento nel decreto-legge delle disposizioni in materia di stalking già approvate dalla Camera dei deputati con il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico ed auspica si possa pervenire ad una analoga condivisione sui contenuti del provvedimento oggi in esame.

Giulio CALVISI (PD) rileva che l'intervento del collega D'Amico attiene al merito del provvedimento. Con riferimento a tale aspetto, ritiene che non si possa giudicare con preoccupazione il fatto che il provvedimento consenta, in modo incostituzionale, la detenzione fino a sei mesi per una fattispecie che costituisce una violazione

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amministrativa e non penale. Conferma quindi la valutazione critica già avanzata sulla copertura del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 11 del 2009, recante Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
rilevata l'opportunità di riformulare la clausola di copertura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), al fine di renderla conforme alla vigente disciplina contabile;
rilevata altresì l'opportunità di prevedere, a fini prudenziali, il monitoraggio delle disposizioni relative al gratuito patrocinio di cui all'articolo 4;
considerato che l'utilizzo con finalità di copertura dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, previsto dall'articolo 13 del decreto-legge, non comporta una violazione del divieto di utilizzo per finalità difformi di accantonamenti preordinati all'adempimento di obblighi internazionali di cui all'articolo 11-ter, comma 1, lettera a), della legge n. 468 del 1978, in quanto tale accantonamento presenta una specifica voce programmatica riferita al provvedimento concernente disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
rilevata comunque l'opportunità di assicurare risorse adeguate a far fronte all'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese, rendendo in particolare disponibili ulteriori risorse per l'anno 2010 nell'ambito dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;

All'articolo 13, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dello stanziamento del conto capitale» con le seguenti: «della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale»;

All'articolo 13, dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle misure di cui all'articolo 4, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.».
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la Tabella 1 prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto-legge riducendo opportunamente l'utilizzo nell'anno 2010 dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, eventualmente utilizzando altri accantonamenti del medesimo fondo speciale che presentino adeguate disponibilità.».

Giulio CALVISI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

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DL 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.
Nuovo Testo C. 2187 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Chiara MORONI (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento in esame recante la conversione in legge del decreto legge n. 5 del 2009 in materia di sostegno dei settori industriali in crisi è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 19 marzo 2009. In quella occasione è stato espresso sul provvedimento un parere favorevole con alcune condizioni motivate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione volte a modificare la clausola di copertura finanziaria prevista dall'articolo 8. Le modifiche sono volte, da un lato, in via innovativa rispetto alla prassi, ad indicare l'ammontare complessivo degli oneri, annoverando tra i mezzi di copertura anche gli effetti di maggior gettito indotti dalle misure recate dal presente decreto-legge, e, dall'altro, ad indicare esplicitamente gli oneri derivanti dal provvedimento, distinguendo anche quelli relativi a previsioni di spesa e a limiti di spesa; in modo da modificare anche la relativa clausola di monitoraggio. Le Commissioni di merito hanno concluso, nella seduta del 26 marzo 2009, l'esame del provvedimento apportando numerose variazioni e l'hanno rinviato per un nuovo parere alla Commissione bilancio. Con riferimento alle modifiche che appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, osserva in primo luogo che l'articolo 1, comma 5, prevede misure di incentivazione alla rottamazione dei motocicli che nell'attuale formulazione non appaiono compatibili con la fissazione di un limite di spesa come quello indicato dall'articolo 7, comma 1-ter. Ritiene inoltre opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di modificare la formulazione dell'articolo 7, comma 1-ter specificando che la quantificazione dell'onere prevista è relativa alla quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 5, come modificato dalle Commissioni di merito. Chiede pertanto che siano forniti elementi ai fini della quantificazione dell'onere effettivo derivante dall'articolo 1, comma 5, a seguito delle modifiche introdotte con gli emendamenti in esame. Per quanto concerne l'articolo 1, comma 7, chiede una conferma del Governo che l'estensione dell'incentivo per la trasformazione a GPL e metano anche per le auto euro 2 risulti comunque compatibile con lo stanziamento previsto ai sensi della normativa vigente. Per quanto concerne i commi da 11-bis a 11-sexies dell'articolo 1, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la disposizione prevista dal comma 11-bis sia volta alla copertura degli oneri derivanti dal comma 11-quater. In tal caso, è necessario che lo stesso chiarisca se tale copertura sia congrua. Inoltre, si segnala l'opportunità della previsione di uno specifico meccanismo di monitoraggio volto a garantire il rispetto del limite di spesa previsto. Con riferimento al comma 4-bis dell'articolo 3, rileva che le norme specificano l'ambito oggettivo ed ampliano l'ambito soggettivo delle operazioni che possono essere effettuate a valere sulla c.d. «gestione separata» della Cassa depositi e prestiti. Tenuto conto che la gestione separata opera utilizzando mezzi di provvista assistiti dalla garanzia dello Stato, ritiene necessario acquisire elementi informativi e valutazioni di maggior dettaglio in ordine ai criteri di selezione delle operazioni, in relazione al diverso profilo di rischio connesso alle nuove tipologie di impieghi che la Cassa sarebbe abilitata ad effettuare. Ciò al fine di verificare gli eventuali riflessi di tali operazioni sulla finanza pubblica. Per quanto concerne l'articolo 3-bis, osserva che un'estensione dell'applicazione dell'Iva per cassa ad altre fattispecie, nei termini previsti dalla norma, appare praticabile esclusivamente nell'ipotesi in cui le risorse derivanti dalle altre disposizioni del decreto legge n. 185 del 2008 utilizzate a copertura della misura di cui all'articolo 7 del medesimo

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decreto legge, si rivelassero in sede applicativa di importo superiore a quello assunto in via previsionale. Ove tale circostanza non si verificasse, poiché il decreto attuativo sembrerebbe confermare il limite di fatturato unitario alla base dell'originaria quantificazione delle minori entrate e, quindi, delle relative risorse poste a copertura, qualsiasi intervento volto ad ampliare l'ambito applicativo dell'agevolazione renderebbe necessario il reperimento di ulteriori risorse a copertura. Per quanto concerne il comma 7-bis dell'articolo 4, osserva che la norma prevede il trasferimento di somme da un fondo di rotazione ad un fondo che appare finalizzato a concedere contributi per il pagamento di interessi. Ne consegue che le norme, seppur prive di effetti in termini di saldo netto da finanziare, appaiono suscettibili di determinare un peggioramento dei saldi di indebitamento netto e fabbisogno. Ritiene inoltre opportuno un chiarimento in merito all'esercizio finanziario al quale la disposizione faccia riferimento, all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate dalla norma in esame e all'eventualità che la loro distrazione dalla finalità originaria possa compromettere l'attuazione di programmi di penetrazione commerciale eventualmente già avviati. Con riferimento all'articolo 5-bis, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo circa la compatibilità delle misure agevolative disposte dalla norma in esame con le clausole di invarianza espressamente richiamate. In particolare, segnala i punti 4 e 6 del comma 1, i quali fanno esplicito riferimento alla riduzione e al contenimento dei canoni demaniali pur nell'invarianza del gettito complessivo dei canoni di concessione. Con riferimento alla lettera e) del comma 1, rileva che l'ampliamento delle categorie delle aree demaniali, attualmente pari a due, potrebbe determinare una riduzione delle entrate derivanti dai canoni di concessione. A tale proposito, ricorda che la legge finanziaria per il 2007 ha disposto, oltre alla revisione dei canoni, la riclassificazione delle aree, dei manufatti, pertinenze e specchi acquei in due categorie in luogo delle precedenti quattro . La relazione tecnica quantificava in 153 milioni, 158 milioni e 160 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2007-2009 le maggiori entrate derivanti dalla revisione dei canoni demaniali. Inoltre, in relazione all'allungamento dei termini di durata delle concessioni, prevista dalla lettera h) del comma 1, ritiene necessario un chiarimento circa la rideterminazione del canone. In particolare, non risulta chiaro se il canone debba ridursi o aumentare in misura non inferiore al 5 per cento. Infine, con riferimento alla sospensione della riscossione dei canoni demaniali fino al 30 settembre 2009, chiede una conferma da parte del Governo - che le risorse pari 1 milione di euro siano destinate alla copertura degli interessi di mora, che sarebbero dovuti dai concessionari per il ritardato pagamento del canone. Qualora tale interpretazione venisse confermata, i concessionari, successivamente al 30 settembre 2009, saranno tenuti al versamento dei canoni pregressi, relativi ai mesi per i quali hanno usufruito della sospensione, senza dover corrispondere gli interessi per ritardato pagamento. Evidenzia inoltre che, trattandosi di una misura infrannuale, non si determinano effetti sul fabbisogno a condizione che i pagamenti per i canoni pregressi avvengano entro il 31 dicembre 2009. Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se il Fondo per interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2009 rechi le necessarie disponibilità. Per quanto concerne i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 6, con riferimento ai profili di copertura finanziaria, osserva che la norma estende anche ai debiti pregressi maturati nei confronti dei ministeri alla data del 31 dicembre 2008, le disposizioni già previste, per i crediti maturati al 31 dicembre 2007, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008. La norma prevede, inoltre, che tali disposizioni si applichino alle condizioni, nei limiti e con le modalità previste dalla disposizione originaria. Al riguardo, appare

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opportuno che il Governo confermi, come indicato nella relazione illustrativa, che con il termine «limiti», si intenda fare riferimento ai limiti delle disponibilità di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 185 del 2008, anche al fine di riformulare in tal senso la disposizione. Ritiene, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca, anche al fine di verificarne l'entità, se tali risorse siano iscritte nel capitolo 3084 del Ministero dell'economia e delle finanze che, tuttavia, da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato non reca per l'anno 2009 alcuno stanziamento o se siano già state trasferite alla contabilità speciale n.1778 dell'Agenzia delle entrate. Per quanto concerne i commi da 1-bis a 1-sexies dell'articolo 7, con riferimento al comma 1-bis segnala che l'accantonamento del quale si prevede l'utilizzo per la copertura degli oneri derivanti dall'incremento degli stanziamenti iscritti in bilancio per l'espletamento delle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, nella misura di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità. Con riferimento alla previsione di mantenere in bilancio le somme iscritte nel capitolo 3094 del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di un loro utilizzo nell'esercizio successivo, ricorda che le somme in oggetto sono quelle relative al Fondo del 5 per mille del gettito IRE. Da una interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risultano disponibili al 30 dicembre 2008, sul suddetto capitolo 405 milioni di euro, vale a dire una somma pari all'intero stanziamento. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi, come indicato nella relazione illustrativa dell'emendamento, che tale disposizione resasi necessaria per la complessità delle procedure per la ripartizione del suddetto fondo, non determinerebbe effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica atteso che le suddette risorse sono già state considerate nei tendenziali di spesa. Con riferimento alla previsione di cui al comma 1-ter osserva che gli oneri conseguenti all'ampliamento degli incentivi per l'acquisto di moto, di cui al comma 1-ter, non appaiono riconducibili nell'ambito di un limite di spesa. Ritiene pertanto necessario acquisire, in merito, gli elementi su cui si basa la quantificazione di tali oneri, al fine di verificarne la correttezza e la congruità rispetto alle risorse disponibili. Segnala inoltre, con riferimento alla previsione di mantenere in bilancio in conto residui le somme iscritte nel capitolo 3041 del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di un loro utilizzo nell'esercizio successivo, che le somme in oggetto sono quelle relative al Fondo per la concessione di incentivi all'esodo, alla mobilità territoriale, per l'erogazione di indennità di trasferta, nonché per l'adozione uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato. Da una interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risultano disponibili al 30 dicembre 2008, sul suddetto capitolo 30 milioni di euro, vale a dire una somma pari all'intero stanziamento. Al riguardo, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo. Tali risorse sono assegnate al Fondo per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo del territorio di cui all'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008 e alla copertura, nella misura di 3.750.000 euro, degli oneri derivanti dalle modifiche apportate all'articolo 1, comma 5, recante incentivi per l'acquisto di motoveicoli e alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei comma 1-quater dell'articolo 7 e per il rifinanziamento del Fondo di garanzia previsto dal comma 1-sexies. Al riguardo, stante le numerose disposizioni adottate in precedenti provvedimenti volti a prevedere deroghe al mantenimento in bilancio di somme che avrebbero dovuto costituire economie di spesa, ritiene opportuno che il Governo confermi che dalla disposizione non deriveranno effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica. Dal punto di vista formale, segnala l'opportunità di riformulare le disposizioni in esame, in conformità con quanto previsto in casi analoghi, specificando che si provveda a mantenere in

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bilancio le risorse disponibili al 31 dicembre, che le stesse siano versate all'entrata del bilancio dello Stato, per una parte ai fini della copertura dei suddetti oneri e per la restante parte siano riassegnate, nell'anno 2009, al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Per quanto concerne i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 7, con riferimento alla disposizione che prevede il collocamento fuori ruolo dei commissari straordinari, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito ai possibili effetti finanziari della disposizione. Il collocamento fuori ruolo, infatti, rende disponibili posizioni nell'ambito dei ruoli, circostanza che potrebbe dare luogo a nuove assunzioni presso le amministrazioni pubbliche escluse dal blocco del turn over, ove interessate dalla norma. Con riferimento alla disposizione che prevede una durata minima di almeno sei anni, rinnovabile per altri sei, per i contratti di servizio di trasporto pubblico ferroviario, ritiene necessario chiarire come tale previsione, che risponde all'esigenza di una efficace pianificazione degli investimenti e del personale, possa coniugarsi pienamente con il principio di economicità ed efficienza, previsto dal medesimo comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997. Contratti di servizio di durata inferiore potrebbero, infatti, garantire agli enti territoriali una maggiore adattabilità delle condizioni contrattuali alle variazioni dell'offerta, sia in termini di maggiore concorrenza che di maggiore economicità. Con riferimento ai commi da 1 a 3 dell'articolo 7-ter, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa previsti dalle disposizioni che prevedono la concessione dei trattamenti in esame, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'accelerazione delle procedure concessorie possa comportare effetti negativi di cassa a carico dell'INPS, con riflessi anche sul fabbisogno. Con riferimento al comma 7 dell'articolo 7-ter, ritiene opportuno che il Governo confermi che il limite di spesa autorizzato a cui la disposizione fa riferimento sia il limite complessivo entro il quale, sulla base della normativa vigente, è possibile concedere gli ammortizzatori in deroga. Con riferimento al comma 9, dell'articolo 7-ter, fermo restando che le disposizioni in esame sono applicabili nei limiti di spesa stabiliti dalla normativa vigente, ritiene necessario acquisire chiarimenti in merito alla portata dell'equiparazione dei trattamenti in favore dei lavoratori agricoli ai trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga. Più in particolare, non appare specificato se tale equiparazione riguarda la durata o l'ammontare dei trattamenti o, più semplicemente, l'ammontare delle risorse destinate alla copertura degli interventi. Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 9, lettera d), modifica il secondo periodo dell'articolo 19, comma 14, del decreto-legge n. 185 del 2008, aumentando da 5 a 35 milioni di uro l'autorizzazione prevista dal suddetto comma. Ai nuovi oneri pari a 30 milioni di euro si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della legge finanziaria per il 2007. Le risorse relative alla suddetta autorizzazione di spesa sono iscritte nel capitolo 2146 del Ministero del lavoro, che da una interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato reca disponibilità, per l'anno 2009, pari a 32,2 milioni di euro. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo delle suddette risorse pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente.
Con riferimento alla previsione contenuta nella disposizione in base alla quale, qualora al 31 dicembre 2009 risultassero disponibilità residue sulle predette risorse, le stesse potrebbero essere utilizzate nell'anno 2010 per le medesime finalità, segnala che la stessa andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi vigente, prevedendo che le suddette somme non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2009 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Con riferimento al comma 13 dell'articolo 7-ter, ritiene necessario un chiarimento sugli eventuali effetti di riduzione

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delle entrate contributive recate dalla disposizione in esame, a causa dell'ampliamento delle fattispecie non soggette ad obbligo di contribuzione. Per quanto concerne il comma 14 dell'articolo 7-bis, ritiene necessario che il Governo fornisca dati puntuali idonei a verificare la quantificazione degli oneri. Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, ricorda che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 14 si provvede mediante corrispondente riduzione di una delle autorizzazioni di spesa finanziate dal fondo per l'occupazione, vale a dire quella in materia di progetti di formazione dei lavoratori di cui all'articolo 6, comma 4, della legge n. 53 del 2000. A tale proposito, si ricorda che alla suddetta finalità sono destinate sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente risorse pari a 30 miliardi di euro annui, pari a euro 15.493.707. Al riguardo, ritiene opportuno, con specifico riferimento all'anno 2009, che il Governo chiarisca se tale riduzione possa pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente e se per il suddetto anno si sia già provveduto all'adozione del decreto di ripartizione del Fondo per l'occupazione. Segnala, inoltre che l'autorizzazione di spesa è formulata in termini di previsione di spesa, anche in considerazione della natura dell'intervento che, in quanto volto a considerare come efficaci le certificazioni di esposizione all'amianto rilasciate in passato dall'INAIL, anche nel caso in cui siano state riviste dal suddetto Istituto, potrebbe determinare il riconoscimento di diritti soggettivi. Tuttavia, a differenza di quanto previsto dalla vigente disciplina contabile la norma non è corredata dalla relativa clausola di salvaguardia. In merito all'opportunità di prevedere esplicitamente la predetta clausola, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento al comma 15 dell'articolo 7-ter, osserva preliminarmente che la disposizione appare suscettibile di provocare un peggioramento dell'andamento tendenziale della spesa relativa al pubblico impiego, con effetti negativi sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto. In secondo luogo, dal momento che la norma dispone l'utilizzazione di risparmi ulteriori rispetto a quelli scontati nei saldi di finanza pubblica con riferimento, inoltre, ad un esercizio ancora in corso, ritiene opportuno che il Governo fornisca dati circa l'entità delle minori spese che prevede di realizzare dall'articolo 67, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008 e fornisca altresì chiarimenti circa la quota da destinare, sulla base della disposizione in esame, alla contrattazione integrativa. Infine, qualora il riferimento alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 67 del decreto-legge n. 112 del 2008 comportasse la riduzione del taglio del 10 per cento delle disponibilità determinate per il 2007, questa fattispecie potrebbe concorrere al peggioramento dei saldi di finanza pubblica, dal momento che, con riferimento all'articolo 67, comma 1, erano ascritti effetti di minore spesa corrente, pari a 38 milioni di euro nel 2008. Su tale aspetto ritiene opportuno acquisire chiarimenti dal Governo. Con riferimento ai commi da 18 a 18-ter dell'articolo 7-ter, osserva che le disposizioni in esame appaiono suscettibili di determinare effetti negativi sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto dei quali andrebbe fornita una stima. Infatti le disposizioni di cui ai commi 18 e 18-bis, che escludono dal patto di stabilità interno spese effettuate a valere sulla quota di cofinanziamento nazionale, appaiono suscettibili di ridurre i risparmi attesi dal patto di stabilità interno.
Inoltre anche la disposizione di cui al comma 18-ter, determinando un'accelerazione dell'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali destinate agli interventi di sostegno al reddito, appare a sua volta suscettibile di determinare effetti negativi sui predetti saldi, per lo meno limitatamente alla quota di cofinanziamento nazionale. Per quanto concerne l'alinea del comma 1 dell'articolo 8, ricorda che le Commissioni di merito hanno recepito le condizioni formulate dalla Commissione bilancio nella seduta del 19 marzo 2009 in merito alla riformulazione della copertura finanziaria. Segnala, però, l'opportunità alla luce del nuovo testo di modificare la

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copertura finanziaria escludendo dall'indicazione delle disposizioni onerose quelle introdotte con emendamenti approvati dalle Commissioni di merito dotate di una autonoma copertura. Con riferimento agli emendamenti approvati nelle commissioni di merito nella seduta del 26 marzo 2009, si sofferma in primo luogo sull'articolo aggiuntivo 7.0213 dei relatori, il quale reca modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno e incremento delle risorse del cosiddetto «Piano casa». Al riguardo, con riferimento ai commi 1-8, relativi alla modifica del patto di stabilità interno per gli enti locali, chiede di chiarire se l'esclusione di diverse voci di spesa prevista dalla lettera c), per un importo complessivo di 150 milioni di euro per il 2009, rientri nella procedura autorizzatoria con compensazione dei minori risparmi a carico delle regioni, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo in esame. In caso contrario la norma necessita di idonea copertura ai fini dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto. Andrebbe pertanto fornita idonea dimostrazione che le disposizioni previste dal comma 3-bis - riguardanti la disciplina antielusiva dei dividendi esteri e l'accelerazione delle procedure esecutive di riscossione dei crediti contributivi - risulti idonea a generare i necessari effetti compensativi sui predetti saldi. Con riferimento ai crediti contributivi chiede di chiarire in che misura l'accelerazione della riscossione possa riguardare crediti contributivi agricoli, esclusi dalle procedure di cartolarizzazione, e quali siano le relative previsioni di incasso conseguibili grazie alla norma rispetto a quelle già scontate negli andamenti tendenziali. Segnala in ogni caso che i relativi effetti inciderebbero, limitatamente ai crediti contributivi esclusi dalla cartolarizzazione, sul solo saldo di fabbisogno e non anche su quello dell'indebitamento netto. Con riferimento al comma 9, inerente l'aumento delle risorse per il cd. Piano casa, ritiene opportuno che sia chiarito se anche con riferimento all'esercizio in corso, come già per il 2008, l'utilizzo delle risorse stanziate per il 2007 dal decreto-legge n. 159 del 2007 non determini effetti peggiorativi sui saldi in quanto gli andamenti tendenziali già scontano il mancato utilizzo dei relativi importi nel 2007 e nel 2008. Con riferimento ai commi 10-12, relativi alla modifica delle modalità di nettizzazione delle spese delle regioni correlate a finanziamenti comunitari, segnala la necessità di alcuni chiarimenti. In particolare, con riferimento alla spesa in conto capitale osserva in primo luogo che la disposizione in esame sembra limitarsi a introdurre due casi di disapplicazione delle sanzioni per il 2008 senza modificare in modo espresso la disciplina disposta dalla legge finanziaria per il 2009 con decorrenza dal 2008, inerente le modalità di nettizzazione delle spese cofinanziate dall'Unione europea. Andrebbe pertanto chiarito se tale disciplina, alla quale, peraltro, la relazione illustrativa imputa le difficoltà applicative all'origine delle deroghe disposte dalla norma in esame, resti applicabile o sia tacitamente abrogata e non si dia quindi corso ad alcuna nettizzazione delle spese in conto capitale cofinanziate dalla Unione europea. Osserva inoltre che entrambi i casi di disapplicazione delle sanzioni, previsti dalla norma in esame per il 2008, sembrano riguardare eccedenze di spese effettuate a valere sulla quota di cofinanziamento nazionale e non sulla quota di finanziamento comunitario. Trattandosi pertanto di spese rilevanti ai fini della determinazione del saldo complessivo di bilancio della pubblica amministrazione, ritiene essenziale che sia confermato che tale disciplina derogatoria riguardi unicamente l'esercizio concluso e non sia applicabile a decorrere dal 2009. In caso contrario dalla norma deriverebbero effetti di riduzione dei risparmi ascritti al patto di stabilità interno per le regioni. Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, di cui al comma 9, segnala che la disposizione prevede l'incremento, da 100 a 200 milioni di euro, degli stanziamenti assegnati ai sensi del comma 12-bis, dell'articolo 11, del decreto-legge n. 112 del 2008 al tempestivo avvio di interventi di edilizia residenziale pubblica. Tali risorse, come previsto dalla suddetta norma, sono reperite a valere degli stanziamenti

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previsti dall'articolo 21 del decreto-legge n. 159 del 2007. In considerazione del fatto che tali risorse, oltre a quelle di cui all'articolo 21-bis, del suddetto decreto-legge purché non iscritte nei bilanci degli enti destinatari e già impegnate, e quelle stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 1154, della legge n. 296 del 2006, dell'articolo 3, comma 108 della legge n. 350 del 2003 sono confluite in uno specifico fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 12, dell'articolo 11, del decreto legge n. 112 del 2008, ritiene opportuno che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura. Con riferimento ai subemendamenti 0.7.0.214.22 all'articolo aggiuntivo 7.0214 dei relatori, chiede di acquisire chiarimenti in ordine alla portata attuativa della norma, che stando al tenore letterale del testo non sembrerebbe disporre anticipazioni di spesa a valere su risorse non ancora disponibili. Sul punto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento al subemendamento 0.7.0.214.24 all'articolo aggiuntivo 7.0214 dei relatori, ricorda che il comunicato della delibera CIPE del 6 marzo 2009 già prevede l'assegnazione di una quota parte, pari a 9.053 milioni di euro, delle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008 al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale istituito presso la Presidenza del Consiglio. Per quanto concerne l'articolo aggiuntivo 7.0214 dei relatori, con riferimento ai profili di copertura finanziaria, rileva che la disposizione prevede l'istituzione presso il Ministero dell'economia, di un fondo volto ad assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi. A tale fondo è assegnata una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2009. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante utilizzo di una quota del fondo, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 343, della legge finanziaria per il 2006, per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie. Tale fondo è alimentato, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, con le risorse dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario. A tale proposito, ricorda che nello stato di previsione dell'entrata è iscritto, per memoria, un capitolo specifico (u.p.b. 2.2.1.2, capitolo n. 3382) per le finalità sopra ricordate. Al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle risorse utilizzate a copertura, appare, quindi, necessario che il Governo chiarisca a quanto ammontino le risorse rinvenienti dai conti correnti e dai depositi dormienti e se siano, allo stato, già state acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Ricorda, inoltre, che, sulla base della legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 1, commi 343, 344, 345-bis e 345-decies della legge finanziaria per il 2006, questo ultimo introdotto con il decreto-legge n. 155 del 2008, la quota del Fondo conti correnti e depositi dormienti da destinare alla tutela dei soggetti vittime delle frodi finanziarie, alla ricerca scientifica e alla social card, è stabilità con decreto di natura regolamentare del ministro dell'economia e delle finanze. La norma, tuttavia, utilizza con finalità di copertura le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 343 della legge finanziaria per il 2006, solo temporaneamente, dal momento che prevede che tali risorse siano reintegrate nell'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate. Ritiene opportuno che il Governo chiarisca per quali ragioni si sia proceduto ad una riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di importo pari all'onere stesso, a differenza di quanto previsto negli ultimi provvedimenti che utilizzavano a copertura il medesimo fondo. In questi ultimi casi, infatti, al fine di neutralizzare su tutti i tre saldi di finanza pubblica gli effetti di accelerazione della spesa derivanti dall'utilizzo del Fondo aree sottoutilizzate, si prevedeva una riduzione tripla dello stesso, almeno per il primo anno, rispetto agli oneri da coprire. In considerazione di

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ciò, quindi, ritiene opportuno che il Governo chiarisca per quali ragioni non si sia applicato il meccanismo sopra descritto, cosiddetto di «caratura», e se la mancata applicazione del suddetto meccanismo sia dovuta al fatto che la riduzione del Fondo è prevista per un'annualità successiva a quelle relative al triennio in corso; annualità per la quale l'effetto sui tre saldi dovrebbe essere analogo. Infine, appare necessario che il Governo chiarisca se il Fondo aree sottoutilizzate reca le necessarie disponibilità e se il loro utilizzo possa pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente. Segnala, inoltre, che il reintegro del Fondo di parte corrente alimentato dalle entrate derivanti dai conti dormienti di cui all'articolo 1, comma 343 della legge finanziaria per il 2006 mediante l'utilizzo del Fondo per le aree sottoutilizzate, sembra determinare una dequalificazione della spesa. Peraltro già attualmente il Fondo pur se alimentato da entrate classificate di conto capitale presenta una natura corrente. Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 7, le quali prevedono che le risorse del Fondo per gli interventi previsti dall'articolo 1, comma 343, 344, 345-bis, e 345-decies della legge finanziaria per il 2006 e dall'articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 134 del 2008 possano essere destinate annualmente ad una apposita contabilità speciale ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, si ricorda che, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, tale disposizione è volta a garantire la flessibilità dell'utilizzo delle risorse del suddetto Fondo. A tale proposito, ritiene opportuno che il Governo confermi se tale disposizione, anche in considerazione della complessa procedura con la quale le risorse derivanti dai conti correnti e dai depositi dormienti sono iscritte in bilancio, sia volta, in particolare, a superare il principio di annualità che contraddistingue tali risorse in quanto iscritte in bilancio e che, invece, non si applica a quelle iscritte su contabilità speciali, e ad evitare che tali somme possano andare in economia in quanto non ripartite entro la fine dell'esercizio finanziario di riferimento. In caso affermativo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se tali disposizioni, possano, comunque, determinare, qualora se non considerate nei tendenziali, effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, che prevedono la possibilità di ridotare il Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge n. 266 del 1997 mediante l'assegnazione, di particolari risorse, già assegnate al Fondo di impresa ai sensi dell'articolo 1, comma 847 della legge finanziaria per il 2007, ritiene opportuno che il Governo confermi che tale disposizione si rende necessaria dal momento che non è stato ancora adottato il decreto del ministro dello sviluppo economico con il quale provvedere all'istituzione del suddetto Fondo; che le risorse utilizzate a copertura siano comunque quelle che, sulla base della legislazione vigente, sarebbero dovute confluire nel fondo stesso; e che tali risorse, iscritte fuori bilancio, siano effettivamente disponibili. Infine, ritiene opportuno che, a titolo informativo, il Governo chiarisca a quali esercizi finanziari debba riferirsi la procedura del rifinanziamento del Fondo di garanzia a valere delle summenzionate risorse di cui ai commi 5 e 6, dal momento che la disposizione si limita a prevedere che questa si applichi «sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge n. 296 del 2006», emanazione che doveva già avvenire entro due mesi dall'entrata in vigore della legge stessa. Anche in considerazione del fatto che il successivo comma 8 prevede il rifinanziamento del Fondo di garanzia per gli anni 2010, 2011 e 2012, sembra potersi ritenere che le disposizioni si applichino all'anno 2009. Al riguardo, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo. Per quanto concerne l'articolo aggiuntivo 7.0300, con riferimento al comma 3, andrebbe precisato se il titolo giuridico che ha dato luogo alla previsione dei «pagamenti non più dovuti» sia effettivamente venuto meno. In caso contrario, infatti, la somma in questione non risulterebbe più

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disponibile. Inoltre, andrebbe chiarita la portata attuativa della disposizione nella parte in cui si fa riferimento alla «parziale copertura del disavanzo 2008» del Gruppo Tirrenia. In altri termini, andrebbe precisato se il rapporto debitorio intercorra tra lo stesso Gruppo Tirrenia e soggetti terzi non appartenenti alla pubblica amministrazione. Con riferimento ai commi 3 e 4, chiede inoltre di chiarire se l'esborso previsto dal testo possa dar luogo ad un'accelerazione della spesa nell'anno in corso, con effetti negativi sul fabbisogno e sull'indebitamento. Anche su tale punto sembra necessario un chiarimento da parte del Governo. Con riferimento ai commi 2 e 5, il Governo dovrebbe chiarire se il differimento del termine per l'autoliquidazione dei premi assicurativi INAIL non comporti squilibri di cassa per l'istituto assicurativo. Con riferimento ai profili di copertura finanziaria relativi al comma 5, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la modifica agli importi della riduzione dei tassi di premio INAIL dal limite massimo di 80 milioni previsto dall'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 207 del 2008 ai 91 milioni di euro previsto dalla disposizione in esame possa effettivamente essere realizzata e se dalla stessa non derivino effetti finanziari negativi.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di fornire i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva che il provvedimento reca numerose disposizioni non adeguatamente coperte, invita quindi il rappresentante del Governo a compiere un'approfondita istruttoria sul provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto dell'esigenza segnalata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei a incidere sulla libertà personale.
C. 2042 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni II e III).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, iniziato nella seduta del 25 marzo 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, per quanto concerne le richieste di chiarimento avanzate nella precedente seduta dedicata all'esame del provvedimento, rileva, con riferimento all'articolo 4, che agli eventuali futuri oneri si farà fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 5, rileva che le amministrazioni interessate provvederanno, fermi restando, ai fini della copertura finanziaria, gli importi indicati nella relazione tecnica, le amministrazioni interessate provvederanno a indicare le quote di rispettiva competenza. Osserva poi che le attività di cui all'articolo 15 trovano copertura nelle risorse attribuite al Comitato nazionale per la biosicurezza, in quanto le attività indicate dalla disposizione rientrano tra quelle del Comitato. Con riferimento all'articolo 17, conferma che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è tenuto a fare riferimento al limite onnicomprensivo di spese degli 800.000 euro quantificato dalla relazione tecnica. Per quanto concerne l'articolo 18, recante l'istituzione dei ruoli tecnici dei corpi di polizia penitenziaria, rileva che la pianta organica non potrà che essere quella analiticamente indicata nella relazione tecnica. Con riferimento agli eventuali oneri per la formazione specifica delle figure professionali di cui agli articoli 17 e 21, fa presente che si tratta di disposizione avente carattere programmatico. Con riferimento agli articoli 6, 11, 12,

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15, 19, 22 e 23, rileva che si tratta di attività che saranno svolte dalle Amministrazioni interessate nell'ambito delle loro attribuzioni istituzionali e pertanto non necessitano di quantificazione. Per quanto concerne l'invio di consulenti sui documenti falsi di cui agli articoli 20 e 21 del Trattato, osserva che, pur non essendo precisamente determinato il numero delle missioni, si provvederà comunque nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, a carico delle amministrazioni interessate. Con riferimento all'articolo 23, rileva che, data l'entità non rilevante degli oneri si provvederà nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio a legislazione vigente. Rileva poi che gli articoli 24 e 26 concernono ipotesi del tutto eventuali, mentre all'articolo 43 si potrà dare attuazione nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Con riferimento infine all'articolo 40, rileva che si tratta di voci meramente eventuali.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge di adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
il provvedimento risulta iscritto nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978, e quindi, in base ai principi della vigente disciplina contabile, risulta corretta l'imputazione degli oneri riferiti all'anno 2008 al triennio finanziario 2008-2010;
il fondo di cui all'articolo 3, comma 151, della legge n. 350 del 2003 reca le risorse necessarie a far fronte alla copertura dell'onere previsto dall'articolo 32 senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
nel presupposto che l'utilizzo degli accantonamenti del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno a copertura di parte degli oneri scaturenti dal provvedimento in esame, sia da intendersi come sostanzialmente riferita al Ministero degli affari esteri, in quanto relativi ad oneri derivanti dall'adempimento di obblighi internazionali;
nell'ulteriore presupposto che gli oneri riferiti all'anno 2009 si intendano imputati al fondo speciale di parte corrente del triennio finanziario 2009-2011,
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

Pier Paolo BARETTA (PD), dato che il provvedimento ha una rilevanza oggettiva ed il parere attiene ai suoi profili finanziari, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005.
C. 2098 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, considerato che il nuovo assetto dell'Organizzazione idrografica internazionale prevede sia un numero maggiore

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di organismi tecnici e direttivi sia una frequenza più elevata di incontri, ritiene opportuno acquisire una conferma - da parte del Governo - in ordine all'effettiva neutralità finanziaria del provvedimento, indicata dalla relazione illustrativa ma non espressamente prescritta dal testo del disegno di legge. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'analisi dell'impatto della regolamentazione allegata al disegno di legge di ratifica prevede esplicitamente che dal provvedimento in esame non derivano ulteriori oneri previsti a legislazione vigente, in quanto le spese di adesione all'Organizzazione idrografica internazionale sono già incluse nella Tabella C della legge finanziaria per il 2006. Al riguardo, ricorda che anche la Tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009 dispone esplicitamente il rifinanziamento della legge n. 267 del 2002, la quale prevede un contributo a favore dell'organizzazione idrografica internazionale. Le suddette risorse sono iscritte nel capitolo 1345 del Ministero della difesa, che reca uno stanziamento per l'anno 2009 pari a 84.997 euro. A tale proposito, ritiene opportuno che il Governo confermi che tali risorse siano sufficienti a garantire l'attuazione del Protocollo in esame.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva che le risorse a disposizione dell'Organizzazione, pari a 85.000 euro per l'anno 2009, 47.0000 euro per l'anno 2010 e 36.000 euro per l'anno 2011 risultano idonee a far fronte alla riorganizzazione prevista dal provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2098, recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005;
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 2099 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, di Estonia, di Cipro, di Lettonia, di Lituania, di Ungheria, di Malta, di Polonia, di Slovenia e slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004. Il provvedimento, che non è corredato di relazione tecnica, dispone, inoltre, l'adeguamento dell'ordinamento interno a quanto previsto dalla Convenzione.
Con riferimento ai profili di interesse di competenza della Commissione bilancio, segnala in particolare che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, modificando l'articolo 3 della legge n. 99 del 1993, dispone il trasferimento delle competenze, relative all'esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6 e 7 della Convenzione, dal Ministro dell'economia e delle finanze al direttore dell'Agenzia

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delle entrate. In particolare, la norma prevede che il direttore dell'Agenzia delle entrate con proprio provvedimento, sentito l'ufficio periferico della medesima Agenzia, provvede al rimborso o allo sgravio dell'imposta non dovuta a seguito dell'esito della procedura amichevole o arbitrale di cui alla Convenzione. Si dispone, inoltre, che nelle more dello svolgimento della procedura amichevole o arbitrale, il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio decreto, può autorizzare la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi sino alla conclusione del procedimento. Al riguardo, valuta opportuno che il Governo assicuri che l'Agenzia delle entrate sia in grado di garantire l'espletamento dei nuovi adempimenti nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente. Per quanto attiene agli articoli da 1 a 7 della Convenzione, rileva che essi dispongono la modifica della Convenzione del 23 luglio 1990 a seguito dell'adesione dei dieci Paesi. In particolare, per quanto concerne l'Italia il campo di applicazione della Convenzione riguarda ora l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive e ai fini dell'applicazione della Convenzione sull'arbitrato, l'espressione «autorità competente» designa, per l'Italia, il Capo del Dipartimento per le politiche fiscali o un rappresentante autorizzato. In proposito, segnala che l'adesione di dieci nuovi Paesi alla Convenzione del 1990 potrebbe recare oneri, dovuti alle spese di interpretariato, sia per l'espletamento della procedura amichevole che per l'eventuale procedura arbitrale. A tale proposito, ricorda che la legge n. 99 del 1993 quantifica in 100 milioni di lire annui, pari a circa 51.700 euro, a decorrere dal 1993 l'onere relativo all'attuazione delle Convenzione derivante dal compenso da corrispondere ai componenti della Commissione consultiva, istituita nel caso in cui le parti interessate non raggiungano un accordo per eliminare le doppie imposizioni, e provvede alla relativa copertura finanziaria a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri relativo al triennio 1993-1995.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, segnala che il disegno di legge in esame ha il solo scopo di estendere l'ambito di applicazione della Convenzione arbitrale ai nuovi Stati membri dell'Unione europea, in attuazione degli impegni assunti dal medesimi Stati in sede di adesione all'Unione europea. Per quanto riguarda l'Italia, sono previste due modifiche meramente formali volte ad aggiornare la denominazione delle imposte che ricadono nell'ambito di applicazione della Convenzione e delle autorità competenti ai fini dell'attuazione della Convenzione medesima. Con riferimento alle richieste di chiarimento formulate in relazione alle spese di interpretariato, fa presente che la procedura amichevole non necessità generalmente del servizio di interpretariato in quanto gli incontri tra le autorità competenti vengono svolti in una lingua che viene compresa da entrambe le delegazioni e che analoghe considerazioni valgono anche con riferimento ai lavori dell'eventuale commissione arbitrale che potrebbe essere costituita nel caso in cui le autorità competenti non riescano a raggiungere un accordo entro due anni dall'inizio della procedura amichevole.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2099, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990,

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relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo ai confini «mobili» sulla linea di cresta o displuviale, effettuato a Roma il 23 e il 26 maggio 2008.
C. 2208 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame, recante l'autorizzazione alla ratifica dello Scambio di note italo-elvetico del 23 e 26 maggio 2008 e il relativo ordine di esecuzione, consta di tre articoli e non è corredato di relazione tecnica in quanto, come indicato nella relazione illustrativa, dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Lo scambio di note tiene conto della nozione di «confine mobile» in base alla quale il tracciato del confine italo-svizzero debba seguire i graduali e naturali cambiamenti a cui sono soggette le linee di cresta o di displuviale dei ghiacciai per le variazioni indotte dal clima. Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, l'adozione del suddetto concetto di confine mobile non comporterà alcuna variazione dei contenuti normativi che regolano la materia, e ai rilevamenti necessari all'individuazione del suddetto confine provvederanno, in conformità ai loro compiti istituzionali, l'Istituto geografico militare italiano e il Servizio federale di topografia svizzero, senza oneri aggiuntivi . A tale proposito ricorda che nello stato di previsione del bilancio dello Stato per l'anno 2009 relativo al Ministero della difesa, nell'ambito dell'unità previsionale di base 1.2.1, capitolo 4267, è iscritto uno specifico stanziamento per l'Istituto geografico militare italiano, con uno stanziamento di competenza pari a 465.000 euro. Giudica, quindi, opportuno che il Governo confermi che alla ratifica e all'esecuzione dello scambio di note in esame possa provvedersi nell'ambito degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che all'esecuzione del provvedimento può provvedersi nell'ambito degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2208, recante Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo ai confini «mobili» sulla linea di cresta o displuviale, effettuato a Roma il 23 e il 26 maggio 2008;

esprime

NULLA OSTA

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 marzo 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 19.

DL 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.
Nuovo Testo C. 2187 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente di aver depositato le relazioni tecniche predisposte al fine di fornire elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate (vedi allegato).

Chiara MORONI (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, recante Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi (C. 2187);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
gli oneri derivanti dalle modifiche apportate dalle Commissioni all'articolo 1, comma 5, possono essere quantificate in 3,75 milioni di euro per l'anno 2009;
l'estensione dell'incentivo per la trasformazione a GPL e metano anche per le auto euro 2 previsto dall'articolo 1, comma 7, come modificato dalle Commissioni in sede referente, risulta compatibile con lo stanziamento già previsto ai sensi della normativa vigente;
le disposizioni di cui al comma 11-quater dell'articolo 1 sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di adeguata copertura;
l'estensione del regime IVA per cassa ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3-bis deve avvenire nei limiti delle risorse previste dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2008;
entrambi i fondi richiamati dall'articolo 4, comma 7-bis, hanno natura rotativa, come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2003, e pertanto il trasferimento di risorse da un fondo all'altro non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica;
la clausola di invarianza di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettera f), è idonea a garantire che dalle misure di cui al suddetto articolo non derivano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica;
il Fondo per interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, reca le necessarie disponibilità;
la quantificazione prevista dall'articolo 5-bis, comma 2, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2009, è congrua in quanto destinata alla copertura degli interessi di mora che sarebbero dovuti dai concessionari per il ritardato pagamento del canone;
il mantenimento in bilancio previsto per le risorse di cui all'articolo 7, comma 1-bis, relative al cinque per mille non è suscettibile di determinare effetti peggiorativi sui saldi in quanto già considerato nei tendenziali di spesa a legislazione vigente,

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all'estensione delle misure di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008 ai debiti pregressi maturati al 31 dicembre 2008, prevista dal comma 1-bis, capoverso 1-bis, dell'articolo 6, può farsi fronte nei limiti delle disponibilità di cui al suddetto articolo;
la quantificazione degli oneri prevista dall'articolo 7-ter, comma 14, appare conforme a quanto indicato nella relazione tecnica trasmessa con riferimento all'emendamento 7.0212 dei relatori;
nel presupposto che il Ministero dello sviluppo economico proceda immediatamente, e in ogni caso non oltre la conclusione dell'esame del provvedimento presso questo ramo del Parlamento, agli adempimenti formali necessari alla revoca delle agevolazioni ai fini dell'iscrizione delle relative risorse alla contabilità speciale prevista dalla lettera a), del comma 1, dell'articolo 8;
esprime
sul testo elaborato dalla Commissione di merito

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1 sopprimere il comma 11-quater;
Conseguentemente, al comma 11-sexies, sopprimere le parole: « ,11-quater»
all'articolo 3, comma 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito»;
all'articolo 3-bis, sostituire le parole: «sulla base delle risorse», con le seguenti: «nei limiti delle risorse»;
all'articolo 5-bis, comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «I contributi sospesi ai sensi del precedente periodo, sono versati, senza aggravio di spesa per interessi e in un'unica soluzione, alla data del primo termine di versamento successivo al 30 settembre 2009».
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «All'onere derivante», con le seguenti: «Agli oneri per interessi derivanti».
all'articolo 6, comma 1-bis, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «nei limiti» con le seguenti: «nei limiti delle risorse disponibili»
all'articolo 7 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1-ter con il seguente: «1-ter. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto legge 3 ottobre 2006, n 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio. A tal fine le risorse di cui al precedente periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 3.750.000 per la copertura di quota parte degli oneri cui all'articolo 1, comma 5, quanto a 1,2 milioni di euro per la copertura degli oneri di cui al comma 1-quater del presente articolo, e, quanto a euro 25.050.000, per essere riassegnate, nell'anno 2009, al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.»
b) sostituire l'ultimo periodo del comma 1-quater con il seguente: «Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2009»
c) sostituire l'ultimo periodo del comma 1-sexies con il seguente: «A tal fine la dotazione finanziaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sul fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla

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legge 6 agosto 2008, n. 133, come rifinanziato dal comma 1-ter del presente articolo.
All'articolo 7, comma 3-bis, alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal collocamento fuori ruolo si provvede rendendo contestualmente indisponibile un numero di incarichi dirigenziali effettivamente ricoperti corrispondente sul piano finanziario.» ;
All'articolo 7, comma 3-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati»;
All'articolo 7-ter, comma 9, lettera d), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le somme di cui al precedente periodo, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo».
sia approvato l'emendamento 8.3 dei Relatori, con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che allo stesso siano apportate le seguenti modificazioni:
Nella parte dispositiva sostituire le parole da «Agli oneri derivanti» fino a: «articolo 5», con le seguenti: «Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi da 1 a 4 e 5 limitatamente alla parte non coperta ai sensi dell'articolo 7, comma 1-ter, dall'articolo 2, dall'articolo 4 ad eccezione del comma 7-bis e dall'articolo 5, comma 1»
Nella parte consequenziale alla lettera c) sostituire le parole: « di cui agli articoli 1, ad eccezione del comma 11, 2, 4, e 5» con le seguenti: «di cui agli articoli 1, commi da 1 a 5, 2, 4, 5 e 7-ter, comma 14, del presente decreto».
e con la seguente osservazione:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare i commi 1 e 2 dell'articolo 4, specificando, in linea con quanto affermato dalla relazione tecnica, che dai beni immateriali ai quali si applicano le suddette disposizioni sono esclusi quelli relativi all'avviamento.

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 7.072;

NULLA OSTA

sull'emendamento 8.3, sugli articoli aggiuntivi 7.0213 (ulteriore nuova formulazione), 7.0214, 7.0300 e 7.0301 e sui subemendamenti 0.7.0214.22, 0.7.0214.24, 0.7.0301.1.»

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere. In risposta poi ad alcune richieste di chiarimento rivolte alla Presidenza nel corso della seduta pomeridiana dell'Assemblea da parte del deputato Vico, in merito al Fondo di garanzia per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 15 della legge n. 266 del 1997, precisa che il deputato Vico ha ricordato come, a beneficio di tale Fondo, fossero stati stanziati 450 milioni di euro con il decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, che il decreto-legge n. 5 del 2009 ha in seguito ridotto a 80,5 e 95,9 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2010 e 2012, prevedendo peraltro che si pervenisse ad ulteriori incrementi del Fondo a seguito delle revoche di precedenti finanziamenti disposte dal Ministro per lo sviluppo economico. Tuttavia, come ricordato dal deputato Vico, l'articolo aggiuntivo 7.0214 al decreto-legge n. 5 del 2009, approvato dalle Commissioni VI e X nel corso dell'esame in sede referente, ha rifinanziato il Fondo di garanzia in questione con 200 milioni per l'anno 2010, 300 milioni per l'anno 2011 e 500 milioni per l'anno 2012. Osserva che il deputato Vico ha tuttavia omesso di ricordare che, per quanto riguarda l'anno 2009, il comma 5 dell'articolo aggiuntivo 7.0214 ha previsto che tale Fondo possa essere incrementato anche mediante l'assegnazione di risorse rientranti nella dotazione del Fondo finanza d'impresa, ai sensi del comma 847 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre

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2006, n. 296. Tale ultima previsione consentirà al Fondo di beneficiare, per il 2009, di ulteriori risorse in misura non inferiore a 250 milioni di euro. Il deputato Vico ha fatto inoltre riferimento all'emendamento 6.200 al decreto legge, come risulterebbe modificato in seguito all'approvazione del subemendamento 0.6. 200.200, (il testo di tale subemendamento è stato riformulato da una condizione contenuta nel parere espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione). Tale emendamento, nel testo subemendato nella riformulazione della Commissione bilancio, prevede che, solo una volta intervenuta l'attivazione del predetto Fondo, con decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro dell'agricoltura, una quota delle relative risorse, non inferiore a 45 milioni di euro, sia destinata a favorire l'accesso al credito dei produttori agricoli che hanno acquistato quote-latte. La disposizione da ultimo richiamata appare pertanto coordinata e compatibile, anche dal punto di vista finanziario, con la disciplina sul Fondo di garanzia recata dal decreto-legge n. 5 del 2009, come modificato nel corso dell'esame in sede referente. Il deputato Vico, nella medesima circostanza, ha inoltre ricordato come il rifinanziamento del Fondo di garanzia per gli anni 2010, 2011 e 2012, operato mediante il ricordato articolo aggiuntivo, avvenga a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.
Al riguardo, sotto il profilo finanziario, segnala come tale ultima copertura sia stata verificata positivamente tramite apposita relazione tecnica presentata all'articolo aggiuntivo 7.0214, bollinata dal Ragioniere generale dello Stato (vedi allegato).

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva che i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo risultano del tutto insufficienti a superare il difetto di copertura del provvedimento. Annuncia pertanto il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 19.20.