CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 marzo 2009
156.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 marzo 2009. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 2099 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Monica FAENZI (PdL), relatore, sottolinea che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla III Commissione sulla ratifica ed esecuzione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione del 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili delle imprese associate ratificata dall'Italia nel 1993 ed entrata in vigore nel 1995. Essa si applica alle imposte sui redditi quando, ai fini dell'imposizione, gli utili di una impresa rischiano di ricadere contemporaneamente nella imposizione fiscale di due Stati contraenti. Al riguardo, è precisato che la sede di un'impresa situata in un paese diverso da quello della casa madre ricade nella disciplina fiscale dello Stato in cui è situata.
I princìpi generali - stabiliti dall' articolo 4 - prevedono due casi distinti. Il primo, è quello di un rapporto di associazione

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tra imprese operanti in due diversi Stati contraenti, configurato in modo che una delle due imprese non risulti beneficiaria di utili che le sarebbero spettati in base a condizioni stipulate tra imprese indipendenti: in questo caso, gli utili in questione possono essere imputati all' impresa che non li ha inclusi nel proprio bilancio ed assoggettati ad imposizioni. Il secondo caso è quello in cui un'impresa situata in uno Stato contraente ha una diramazione stabile in un altro Stato contraente. È stabilito che a tale diramazione vadano imputati gli utili come se fosse un'impresa indipendente.
L'articolo 5 prevede che lo Stato contraente interessato alla rettifica degli utili di un'impresa sita sul suo territorio ai sensi del precedente articolo 4, debba darne tempestiva informazione alla medesima impresa, la quale a sua volta avvertirà l'impresa con sede in altro Stato e quest'ultima ne informerà lo Stato in cui ha sede. Se tutte le parti interessate accettano la rettifica, la procedura avrà regolare corso.
Gli articoli 6, 7 e 8 disciplinano il ricorso alla procedura amichevole e a quella arbitrale, che può essere attivato qualora un'impresa ritenga violati i principi stabiliti dall' articolo 4. Sono quindi regolati i rapporti tra la procedura arbitrale internazionale da una parte e i ricorsi interni dall'altra. Gli articoli 9, 10 e 11 disciplinano la commissione consultiva, prevista all'articolo 7, istituita ogni qual volta le autorità competenti interessate non raggiungono un accordo sull'eliminazione della doppia imposizione entro due anni dalla data del primo ricorso. L'articolo 12 prevede infine che la decisione per l'eliminazione della doppia imposizione debba essere assunta dalle autorità competenti entro sei mesi dalla data della pronuncia della commissione; la decisione può essere difforme dal parere, purché concordata tra le parti. L'adesione a suo tempo della Svezia, della Finlandia e dell'Austria all'Unione europea ha già comportato per i tre nuovi membri l'impegno a divenire Parti dell'acquis comunitario, di cui fa parte naturalmente la citata Convenzione del 1990: il 21 dicembre 1995 è stata così firmata a Bruxelles la Convenzione sull'adesione dei tre nuovi Stati membri alla Convenzione del 1990, entrata successivamente in vigore il 1o maggio 1999 (l'Italia ha ratificato tale strumento con la legge 9 ottobre 1997, n. 369). In particolare, l'articolo 2, comma 1, della Convenzione del 21 dicembre 1995 integra l'elenco delle imposte dei paesi aderenti alle quali si applica la Convenzione del 1990, includendovi alcune imposte dei tre nuovi paesi, mentre il comma 2 inserisce, nell'enumerazione delle «autorità competenti» di cui all'articolo 3 della Convenzione del 1990, quelle specifiche della Svezia, della Finlandia e dell'Austria. Il 25 maggio 1999 è stato poi concluso dai rappresentanti dei Quindici il Protocollo di modifica della Convenzione del 1990. La ratio della conclusione del Protocollo risiede nella volontà di modificare i termini di durata della Convenzione del 1990, previsti dall'articolo 20 della stessa in cinque anni dall'entrata in vigore: le Parti, entro il termine di sei mesi prima della scadenza, si riuniscono per disporne la proroga o per adottare altre decisioni al proposito. La Convenzione sarebbe pertanto scaduta il 31 dicembre 1999, ma l'adozione del Protocollo in esame - avvenuta nei termini stabiliti dall'articolo 20 - lo ha evitato. Infatti, con il Protocollo del 1999 la durata della Convenzione del 1990 è stata automaticamente prorogata per periodi quinquennali, salvo il caso di obiezioni di una delle Parti.
La nuova serie di adesioni che a partire dal 1o maggio 2004 ha condotto in seno all'Unione europea otto Paesi dell'Europa centro-orientale, oltre a Malta e Cipro, ha comportato altresì per i dieci nuovi membri l'impegno a divenire Parti della citata Convenzione del 1990, reso effettivo con la Convenzione dell'8 dicembre 2004, che è attualmente all'esame della Camera. Va segnalato che alla Convenzione manca un'unica ratifica - quella, appunto, dell'Italia - il che tuttavia non ha impedito la sua progressiva entrata in vigore nei rapporti bilaterali tra gli Stati membri che hanno depositato i pertinenti strumenti.

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Vale la pena di precisare che tra gli Stati ratificanti la Convenzione del 2004 figurano anche la Bulgaria e la Romania, il cui ingresso a pieno titolo nell'Unione europea è avvenuto il 1o gennaio 2007: al proposito si rileva la positiva novità per la quale non sarà necessario un ennesimo strumento internazionale per l'adesione di questi due Stati alla Convenzione del 1990. L'Atto di adesione alla Unione europea della Bulgaria e della Romania, infatti, ha previsto all'articolo 3, paragrafo 3, che i due nuovi Stati membri divengano Parti anche di tutta una serie di strumenti internazionali intracomunitari, quali elencati nell'allegato I all'Atto di adesione medesimo: tra essi figurano la Convenzione del 1990 e le successive modifiche, mentre la Convenzione del 2004 è stata inclusa nell'allegato I successivamente, con la Decisione 2008/493/CE del Consiglio. Conseguentemente, la decisione 2008/492/CE ha potuto estendere ai due nuovi Stati membri, a far data dal 1o luglio 2008, l'insieme degli strumenti derivanti dalla Convenzione del 1990, con le modifiche necessarie.
La Convenzione consta di sette articoli, il primo dei quali prevede l'adesione dei dieci Stati entrati a far parte della UE nel 2004 alla Convenzione del 1990, come modificata prima dalla Convenzione di adesione di Austria, Svezia e Finlandia, e successivamente dal Protocollo emendativo del 1999. In particolare, l'articolo 2, comma 1, dell'accordo in esame, integra l'elenco delle imposte dei paesi aderenti alle quali si applica la Convenzione del 1990 (articolo 2 della stessa), includendovi alcune imposte dei dieci nuovi paesi, ma anche - come è il caso dell'Italia con l'IRES e l'IRAP - categorie di imposte nel frattempo intervenute anche con riferimento a Stati membri da più lungo tempo della Unione europea. Il comma 2 inserisce, nell'enumerazione delle «autorità competenti» di cui all'articolo 3 della Convenzione del 1990, quelle specifiche dei dieci nuovi Stati membri, ma anche quelle nel frattempo di nuova istituzione nei precedenti Stati membri - anche qui rileva il caso dell'Italia, ove alla figura del Ministro delle finanze o di un suo rappresentante si è sostituita quella del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali o di un suo delegato.
L'articolo 3 - come anche i successivi articoli 6 e 7 - certifica le funzioni che il depositario della Convenzione del 1990 e successive modifiche, ovvero il Segretario generale del Consiglio UE, è chiamato a svolgere in riferimento ai dieci nuovi Stati membri: si segnala in particolare che i testi della Convenzione del 1990 e successive modifiche nelle nove lingue - per Cipro vale la lingua greca - dei nuovi dieci Stati membri sono riportate negli allegati da I a IX della Convenzione del 2004 in esame, e faranno ugualmente fede al pari dei testi redatti nelle altre lingue dell'Unione europea. Infine, gli nostro Paese. La necessità di un intervento normativo primario, oltre che dall'oggetto del disegno di legge in esame - modifiche a una Convenzione a sua volta ratificata dall'Italia con legge - è giustificata dall'analisi tecnico-normativa con l'articolo 23 Costituzione, in base al quale la norma tributaria presuppone l'adozione di una legge ordinaria. Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.