CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 marzo 2009
156.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 marzo 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 9.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.
C. 1441-bis-B.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio SCELLI (PdL), relatore, illustra le disposizioni del provvedimento, introdotte o modificate al Senato, che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.
Rileva quindi che l'articolo 45, introdotto durante l'esame al Senato - reca una delega al Governo - da esercitare entro un anno - per un riassetto delle disciplina del processo amministrativo, al fine di adeguare la disciplina del processo davanti ai TAR e al Consiglio di stato alla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori e di coordinarla con quella del processo civile.
L'articolo 45, oltre che l'adeguamento della legislazione delegata ai principi direttivi generali (articolo 20, comma 3) della «legge Bassanini 1» (L. n. 59 del 1997) in quanto applicabili, prevede, al comma 2, l'adeguamento ai seguenti principi e criteri direttivi: assicurare la snellezza,

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concentrazione ed effettività della tutela per garantire la durata ragionevole del processo anche grazie al ricorso all'informatizzazione delle procedure, la razionalizzazione dei termini e l'estensione delle funzioni istruttorie monocratiche nonché l'individuazione di misure volte allo smaltimento dell'arretrato; disciplinare azioni e funzioni del giudice riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione amministrativa e i casi di giurisdizione estesa anche al merito, nonché la disciplina dei termini di decadenza e prescrizione delle azioni e la tipologia dei provvedimenti giudiziali, nonché prevedendo le pronunce idonee a soddisfare le pretese della parte vittoriosa; riordinare e razionalizzare i riti speciali e le materie in cui si applicano; unificare e razionalizzare la disciplina del processo amministrativo sul contenzioso elettorale; unificare e razionalizzare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini; riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella ante causam, nonché il procedimento cautelare davanti al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo: l'impossibilità di trattare la domanda interinale prima della presentazione della richiesta di udienza da parte del ricorrente; in caso di istanza cautelare ante causam, la perdita di efficacia della tutela interinale concessa in caso di mancata notifica nei termini del ricorso introduttivo del giudizio (e dell'istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito), o comunque nei 60 giorni dall'istanza cautelare; nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'impossibilità di revocare l'istanza di fissazione di udienza e la celebrazione dell'udienza di merito entro un anno; riordinare il sistema delle impugnazioni, individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni.
L'articolo 46 - modificato dal Senato - è composto da 20 commi che apportano modifiche al Libro primo del codice di procedura civile, recante le disposizioni generali.
Il comma 1, novellando l'articolo 7 codice di procedura civile, amplia la competenza del giudice di pace.
Con una modifica introdotta dal Senato, è stata inoltre estesa la competenza per materia del giudice di pace, con riferimento alle cause in materia di interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali, attualmente appartenenti alla competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Il comma 2 dell'articolo 46 in esame stabilisce, per coordinamento, l'inapplicabilità a tali cause della disciplina del processo del lavoro.
Il comma 10, ampiamente modificato dal Senato, interviene sull'articolo 83 codice di procedura civile, in materia di procura alle liti novellandone la formulazione del terzo comma con tre distinte integrazioni: la prima riguarda il primo periodo, e prevede che la procura speciale possa essere anche apposta anche in calce o a margine della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato; la seconda integrazione riguarda il terzo periodo del terzo comma e prevede come apposta in calce anche la procura speciale rilasciata su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici individuati con apposito decreto del Ministro della giustizia; la terza integrazione al terzo comma dell'articolo 83 prevede che quando la procura speciale sia stata conferita su «carta», il difensore che si costituisce per via telematica ne trasmette copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della disciplina prevista dal Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005).
Il comma 11, parzialmente modificato dal Senato, interviene sull'articolo 91 codice di procedura civile, in materia di condanna alle spese emessa con la sentenza di condanna, introducendo un meccanismo

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sanzionatorio a carico della parte che abbia rifiutato, senza giustificato motivo, una proposta conciliativa avanzata dalla controparte. Il comma in esame - come modificato dal Senato - precisa che la condanna può avere ad oggetto le spese del processo che risultino maturate dopo la formulazione della proposta conciliativa.
Il comma 15, modificato dal Senato, sostituisce integralmente l'articolo 115 del codice di procedura civile il quale, nel suo testo attuale prevede che, salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero. Il comma in esame prevede di autorizzare il giudice a porre a fondamento delle proprie decisioni oltre che, come attualmente, le prove proposte dalle parti o dal PM, anche i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita, così esonerando la parte che ha allegato quei fatti dal relativo onere della prova.
Il comma 19, introdotto dal Senato, aggiunge un comma all'articolo 137 del codice di procedura civile in materia di notificazioni, prevedendo che - in assenza di casella di posta elettronica certificata cui far pervenire l'atto-documento informatico da notificare o comunicare - l'ufficiale giudiziario notifica all'interessato l'atto in formato cartaceo, conservandone per due anni l'originale informatico. L'atto, dietro richiesta, può essere inviato dall'ufficiale giudiziario ad un indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore ovvero consegnato ai medesimi, previo pagamento dei diritti, su supporto informatico non riscrivibile.
L'articolo 47, modificato dal Senato, è composto da 23 commi che apportano modifiche al Libro secondo del codice di procedura civile, recante la disciplina del processo di cognizione.
Il comma 1, introdotto dal Senato, novella il terzo comma dell'articolo 163 del codice di procedura civile relativo al contenuto dell'atto di citazione coordinando la formulazione del n. 7 con il nuovo testo dell'articolo 38 codice di procedura civile in materia di incompetenza. In base al testo novellato, la citazione contiene l'avvertimento che la costituzione fuori dei termini indicati comporta, oltre alle decadenze di cui all'articolo 167, anche la decadenza ad eccepire l'incompetenza del giudice (per materia, valore o territorio) di cui all'articolo 38 del codice di procedura civile.
Il comma 5, ampiamente modificato, riformula il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile che attualmente prevede che la relazione del consulente tecnico vada depositata in cancelleria nel termine fissato dal giudice. Il nuovo terzo comma stabilisce che un'ordinanza del giudice resa all'udienza di comparizione di cui all'articolo 193, debba indicare: il termineentro il quale il consulente tecnico debba trasmettere alle parti la propria relazione; il termine entro cui le parti devono far pervenire al consulente le proprie osservazioni sulla relazione stessa; il termine, comunque anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti ed una propria sintetica valutazione delle stesse.
Il comma 6 adegua il testo dell'articolo 249 del codice di procedura civile in materia di facoltà di astensione dei testimoni davanti all'autorità giudiziaria all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale del 1988. Infatti, il rinvio alla disciplina sulla facoltà d'astensione di cui agli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale va ora riferita agli articoli. 200, 201 e 202 dello stesso codice, relativi, rispettivamente, al segreto professionale, d'ufficio e di Stato.
Il comma 7 aggiunge una disposizione all'articolo 255 del codice di procedura civile, relativo alla mancata comparizione dei testimoni. Viene, infatti, aggiunto un periodo al primo comma con il quale si prevede - in caso di una ulteriore, mancata comparizione del testimone all'udienza senza giustificato motivo - che il giudice possa, con ordinanza, disporre

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l'accompagnamento coattivo del testimone, condannandolo ad una pena pecuniaria da 200 a 1000 euro.
Il comma 8, introducendo l'articolo aggiuntivo 257-bis, prevede la possibilità per il giudice di disporre l'acquisizione della testimonianza per iscritto, sulla base di un modello di testimonianza predisposto dalla parte che ne fa richiesta. Rispetto al testo approvato dalla Camera, il giudice può decidere di assumere la testimonianza scritta, soltanto in quanto sussista un accordo delle parti e si pone, quale criterio della decisione del giudice e, in ogni caso, tenendo conto della natura della causa e di ogni altra circostanza. In tale ipotesi, il giudice chiede al testimone, anche nelle ipotesi di assunzione dei mezzi di prova al di fuori della circoscrizione del tribunale ai sensi dell'articolo 203 del codice di procedura civile, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.
Con l'introduzione di un nuovo comma nel corso dell'esame al Senato, si precisa che il ricorso al modello di testimonianza può evitarsi in caso di dichiarazione sottoscritta dal testimone e ricevuta dal difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa quando la testimonianza riguardi documenti di spesa già depositati dalle parti.
Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.
Il comma 13, introdotto dal Senato, sostituisce il quarto comma dell'articolo 300 del codice di procedura civile che fissa il momento dell'interruzione del processo in caso l'evento interruttivo (di cui all'articolo 299) riguardi la parte contumace. In tale ipotesi, infatti, l'attuale norma stabilisce che il processo sia interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notifica o comunicazione di un atto al contumace. Il nuovo quarto comma dell'articolo 300 prevede come momento che interrompe del processo anche quello in cui il fatto interruttivo (morte o perdita della capacità di stare in giudizio da parte del contumace) è documentato dall'altra parte.
Il comma 16, introdotto dal Senato, modifica il secondo comma dell'articolo 310 del codice di procedura civile che, nel testo attuale, prevede che l'estinzione del processo rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e quelle che regolano la competenza.
La modifica ha natura di puro coordinamento normativo con la nuova previsione secondo la quale le pronunce sulla competenza si assumono con ordinanza anziché con sentenza.
Il comma 18, modificato dal Senato, interviene sull'articolo 345, comma terzo, del codice di procedura civile chiarendo che in appello non possono essere prodotti nuovi documenti (salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non averli potuti proporre o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile).
Le disposizioni finali dell'articolo 47, i commi 22 e 23, sono stati introdotti ex novo dal Senato.
Il primo integra la formulazione del primo comma dell'articolo 444 del codice di procedura civile in materia di giudice competente per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. La disposizione aggiuntiva definisce la competenza in caso di attore residente all'estero assegnandola al tribunale del lavoro nella cui circoscrizione l'attore risiedeva prima del trasferimento all'estero; se la prestazione è, invece, chiesta dagli eredi, è competente il tribunale nella cui circoscrizione il defunto aveva l'ultima residenza.
Il comma 23 chiarisce l'estensione ai giudizi amministrativi e contabili della disciplina del primo comma dell'articolo 291 del codice di procedura civile che, in caso di mancata costituzione del convenuto, prevede che se il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, debba fissare

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all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
L'articolo 48, parzialmente modificato dal Senato, introduce ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile in riferimento alla disciplina del ricorso per cassazione. In particolare, esso introduce nel codice di procedura civile il nuovo articolo 360-bis, che prevede il cosiddetto filtro in Cassazione, ossia un esame preliminare di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione, delegato ad un collegio di tre magistrati. Il Senato ha soppresso la previsione della c.d. doppia conforme introdotta durante l'esame alla Camera, che prevedeva l'inammissibilità del ricorso presentato ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile (ossia, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio), avverso la sentenza di appello di conferma di quella di primo grado.
L'articolo 49, introdotto dal Senato, aggiunge un articolo 540-bis al codice di procedura civile in materia di esecuzione mobiliare presso il debitore.
La nuova norma prevede la possibilità di integrazione del pignoramento quando il ricavato della vendita non sia sufficiente a soddisfare tutti i creditori o quando i beni pignorati rimangano invenduti anche dopo il secondo incanto. In tale ipotesi, infatti, dietro istanza di uno dei creditori, il giudice delegato alla vendita, nominato eventualmente uno stimatore, ordina di integrare il pignoramento e l'ufficiale giudiziario riprende, quindi, le operazioni di ricerca dei beni da pignorare. Le nuove, eventuali, cose pignorate sono vendute senza bisogno di nuova istanza; se non è possibile integrare il pignoramento, il procedimento è dichiarato estinto dal giudice, salvo che non siano esaurite le operazioni di vendita.
L'articolo 50, modificato dal Senato, è composto da 4 commi che apportano modifiche al Libro terzo del codice di procedura civile, recante la disciplina del processo di esecuzione.
Il comma 1 introduce uno strumento di coercizione indiretta per l'adempimento degli obblighi di fare infungibile e di non fare.
In particolare, esso inserisce nel titolo relativo all'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare un nuovo articolo614-bis, ai sensi del quale con il provvedimento di condanna all'adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare il giudice - salvo ciò sia manifestamente iniquo - fissa su richiesta di parte la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Gli elementi che concorrono a determinare tale somma sono il valore della controversia, la natura della prestazione, il danno quantificato o prevedibile e ogni altra circostanza utile. Segnala che il Senato ha soppresso tra gli elementi da valutare ai fini indicati «le condizioni personali e patrimoniali delle parti», presente nel testo approvato dalla Camera.
Sulla base della modifica apportata dal Senato, lo stesso provvedimento di condanna vale come titolo esecutivo ai fini del pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza degli obblighi di fare o non fare.
Il comma 3, modificato al Senato, riformula i commi terzo e quarto dell'articolo 624 del codice di procedura civile, che disciplinano gli effetti della sospensione dell'esecuzione nel caso in cui sia stata proposta opposizione all'esecuzione stessa.
La riformulazione del terzo comma introduce una ulteriore condizione alla dichiarazione di estinzione del processo di esecuzione da parte del giudice ovvero la mancata introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato ex articolo 616 dal giudice dell'esecuzione. Con l'ordinanza che dichiara l'estinzione, il giudice deve ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile dal debitore e dal creditore pignorante nonché da parte dei creditori intervenuti.

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Il nuovo quarto comma dell'articolo 624 precisa l'applicazione della disciplina citata, in quanto compatibile, nel solo caso di sospensione disposta ai sensi dell'articolo 618 del codice di procedura civile, ovvero in caso di opposizione agli atti esecutivi. Risulta, quindi, espunto il riferimento alla sospensione del processo esecutivo in caso di opposizioni all'esecuzione in materia di lavoro (articolo 618-bis del codice di procedura civile).
Infine, il comma 4 dell'articolo 50 modifica il secondo comma dell'articolo 630 del codice di procedura civile, in materia di estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti. Secondo il riformulato secondo comma dell'articolo 630 l'estinzione può anche essere dichiarata d'ufficio (senza bisogno, quindi, di essere eccepita). È, inoltre, stabilito come termine ultimo per l'ordinanza che dichiara l'estinzione la prima udienza successiva al verificarsi dell'estinzione (per inattività delle parti) nonché l'obbligo di comunicazione dell'ordinanza a cura del cancelliere ove non pronunciata in udienza.
Una delle maggiori novità della novella al codice di rito civile proposta dal provvedimento in esame è costituita dalla previsione, di cui all'articolo 52, di un nuovo procedimento speciale, il procedimento sommario di cognizione, introdotto nel codice con un nuovo Capo III-bis (composto dagli articoli 702-bis, 702-ter e 702-quater), tra i procedimenti sommari del Titolo I del Libro quarto.
L'introduzione del nuovo rito, finalizzata ad evidenti finalità di concentrazione e snellezza, è collegata alla delega al Governo per la semplificazione e riduzione dei procedimenti civili di cui al successivo articolo 55 del disegno di legge. In tale ambito, il procedimento sommario di cognizione dovrebbe essere il modello di rito per i procedimenti, anche camerali, in cui prevalgano «caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa» (articolo 55, comma 4, lettera b), n. 2).
Secondo il nuovo articolo 702-bis, il rito sommario di cognizione potrà essere utilizzato per tutte le cause di competenza del tribunale in composizione monocratica (ossia nella maggioranza dei casi), senza alcuna limitazione di valore o di materia.
L'unica modifica apportata al Senato riguarda il quarto comma dell'articolo 702-ter. Tale disposizione prevede che, se ritiene che la controversia possa essere trattata col rito sommario, il giudice, dopo aver sentito le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, alla prima udienza, procederà nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvederà con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande. Si segnala che il riferimento temporale alla prima udienza è stato introdotto presso l'altro ramo del Parlamento.
L'articolo 53, modificato dal Senato, composto da sette commi, interviene sul Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, contenente le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
Il comma 2, introdotto dal Senato, aggiunge l'articolo 81-bis prevedendo, in materia di istruzione della causa, che il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, debba fissare il calendario del processo indicando le udienze successive. Tale scansione temporale va assunta sentite le parti e valutando natura, urgenza e complessità della controversia.
Il comma 3 introduce l'articolo 103-bis che disciplina il modello di testimonianza già richiamato dal nuovo articolo 257-bis del codice di procedura civile (introdotto nel codice di procedura civile dall'articolo 47, comma 8, del disegno di legge in esame), relativo alla possibilità di assunzione della testimonianza scritta.
Il nuovo articolo 103-bis prevede che la testimonianza scritta sia resa su un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. La nuova disposizione di attuazione indica specificatamente gli elementi che il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere. Viene precisata

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la necessità che la sottoscrizione, apposta di seguito a ogni risposta senza lasciare spazi vuoti, debba essere autenticata gratuitamente da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario.
Il comma 5, modificato dal Senato, sostituisce il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione con la finalità di limitare l'estensione della motivazione della sentenza. Questa, ferma restando l'esposizione delle ragioni giuridiche della decisione potrà limitarsi a consistere in una esposizione «succinta» dei fatti rilevanti per la causa, e potrà far riferimento anche a precedenti conformi.
Il comma 6, introdotto dal Senato, integra la formulazione dell'articolo 152 delle disposizioni di attuazione stabilendo che spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice, nei giudizi per prestazioni previdenziali, non possano essere superiori al valore della prestazione dedotta in giudizio.
Il comma 7, anch'esso introdotto dal Senato, infine, aggiunge alle disposizioni di attuazione un nuovo articolo 186-bis, in tema di giudizio di opposizione agli atti esecutivi. La nuova norma, a garanzia della terzietà del giudice, stabilisce che chi ha già «conosciuto» degli atti dell'esecuzione non possa giudicare nel merito delle opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, dovendo l'opposizione essere, quindi, necessariamente valutata da un giudice diverso.
L'articolo 55, introdotto al Senato, reca una delega al Governo per la riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, rientranti nella giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale, da realizzare anche attraverso il coordinamento con le altre disposizioni vigenti. Il termine per l'esercizio della delega è di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Oltre all'applicazione del rito ordinario nelle cause in materia di sinistri stradali (come previsto dall'articolo 54, non modificato dal Senato), tale semplificazione è ottenuta - in base alla norma in esame - mediante la riconduzione delle numerose tipologie di procedimento civile ai tre modelli processuali previsti dal codice di procedura civile (rito ordinario di cognizione, rito del lavoro, nuovo rito sommario di cognizione) nonché con la soppressione del rito societario, che sostanzialmente non ha prodotto i risultati sperati.
Nello specifico, i principi e criteri direttivi cui deve ispirarsi la normativa delegata (e sui cui schemi, il comma 3 richiede il parere delle competenti Commissioni parlamentari) sono: il mantenimento degli attuali criteri di competenza e di composizione dell'organo giudicante; la riconduzione dei contenziosi civili regolati da norme speciali ad uno dei seguenti tre modelli procedimentali (al rito del lavoro, quando nel procedimento siano prevalenti caratteri di: concentrazione processuale ovvero officiosità dell'istruzione; al nuovo procedimento sommario di cognizione, in caso di prevalenza dei caratteri di semplificazione dell'istruzione-trattazione della causa; al rito ordinario di cognizione ovvero a quello davanti al giudice di pace per tutti gli altri procedimenti); la riconduzione ad uno dei tre riti sopracitati non comporta l'abrogazione della legislazione speciale che attribuisce poteri officiosi al giudice né delle norme volte a produrre effetti che non possono prodursi con le ordinarie norme codicistiche; la permanenza in vigore delle diverse disposizioni processuali speciali in materia di fallimento e procedure concorsuali, di famiglia e minori nonché di azione cambiaria, assegno bancario e circolare, di repressione della condotta antisindacale, di proprietà industriale e diritti dei consumatori.
Infine viene soppressa la disciplina del rito societario di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, la cui applicazione viene residualmente riservata alle sole controversie pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
L'articolo 57, introdotto dal Senato, interviene per razionalizzare la disciplina della notificazione del ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione (legge n. 689 del 1981) e la disciplina della proposizione

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della domanda per il riconoscimento del diritto a prestazioni nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.
L'articolo 59 reca alcune disposizioni transitorie relative alle modifiche apportate dal disegno di legge al rito civile. Segnala, in particolare, i commi 4 e 5, introdotti al Senato.
Il comma 4 prevede che entro 12 mesi dall'entrata in vigore della riforma debbano essere rinnovate le trascrizioni della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili (nelle forme previste dall'articolo 63 del disegno di legge), che siano state eseguite oltre vent'anni prima. Se non si procederà in tal senso, tali trascrizioni perderanno efficacia.
Il comma 5 prevede che le disposizioni che introducono un filtro per il ricorso in Cassazione si applichino anche alle controversie nelle quali il provvedimento avverso il quale si ricorre sia stato pubblicato o depositato dopo l'entrata in vigore della riforma.
L'articolo 61 delega il Governo ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale. In estrema sintesi, la conciliazione, avente per oggetto diritti disponibili e non preclusiva all'azione ordinaria, dovrà essere affidata ad organismi professionali ed indipendenti, iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
L'unica modifica apportata al Senato riguarda l'introduzione del principio direttivo di cui alla nuova lettera r) del comma 3, in base al quale il Governo dovrà garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore attraverso la disciplina delle incompatibilità.
L'articolo 62, introdotto al Senato, attraverso una novella all'articolo 125 della legge fallimentare, interviene in materia di concordato fallimentare, disciplinando in particolare la procedura applicabile nel caso di presentazione di più proposte di concordato o di sopravvenienza di una nuova proposta.
L'articolo 63, introdotto al Senato, novella il Libro VI, Titolo I, Capo I del codice civile (in materia di trascrizione di atti relativi a beni immobili), introducendo i due articoli aggiuntivi 2668-bis e 2668-ter.
L'articolo 2668-bis interviene sulla durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, con norme che, in base al nuovo articolo 2668-ter, vengono estese anche alla durata dell'efficacia del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili. La durata degli effetti della trascrizione della domanda giudiziale viene fissata in venti anni, salva la possibilità di prolungarne gli effetti procedendo a rinnovare la trascrizione medesima. La stessa disposizione, ai commi secondo, terzo e quarto, disciplina il procedimento per ottenere la rinnovazione.
Infine, il quinto comma del nuovo articolo 2668-bis disciplina il caso di trasferimento inter vivos o mortis causa degli immobili cui si riferisce il titolo, risultante al tempo della rinnovazione dai registri delle trascrizioni. In tale ipotesi, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi.
L'articolo 64 inserisce nella legge n. 52 del 1985 il nuovo articolo 19-bis, volto a prevedere l'esecuzione delle annotazioni nei pubblici registri immobiliari mediante l'inserimento dei relativi dati negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari e a disciplinare il contenuto delle ispezioni e certificazioni ipotecarie.
L'articolo 65 consente il trasferimento presso gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare, confermando il mantenimento per ciascuna sezione staccata dell'attuale circoscrizione territoriale ed esplicitando che rimangono nelle sedi attuali le sezioni staccate operanti in città sedi circondariali di tribunale.
L'articolo 66, introdotto dal Senato, contiene una delega al Governo in materia di ordinamento del notariato. In particolare, la disposizione delega il Governo a

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disciplinare le procedure informatiche e telematiche per la redazione degli atti pubblici, nonché per lo svolgimento di ulteriori attività da parte dei notai.
L'articolo 67, introdotto al Senato, è finalizzato a semplificare le procedure per l'accesso al notariato. Esso interviene sui requisiti per la partecipazione al concorso, sopprimendo in particolare la prova di preselezione informatica e richiedendo l'assenza di dichiarazioni di inidoneità (cui è equiparata l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi) in tre concorsi precedenti; prevede l'articolazione della commissione di concorso in tre sottocommissioni composte da cinque membri; detta, infine, specifiche disposizioni applicabili esclusivamente ai candidati che hanno partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 1o settembre 2004.
Le disposizioni contenute nell'articolo 68 sono volte a realizzare il contenimento delle spese di giustizia e la razionalizzazione delle procedure di riscossione delle stesse.
Il comma 1, modificato dal Senato, interviene in materia di pubblicazione delle sentenze penali di condanna, modificando l'articolo 36, secondo comma, del codice penale. A seguito della novella, il giudice dovrà disporre la pubblicazione delle sentenze di condanna non più soltanto su uno o più giornali, ma anche sul sito internet del Ministero della giustizia, per un periodo non superiore a 30 giorni.
In merito, rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, segnala che il Senato ha stabilito che la pubblicazione sul sito internet non è alternativa alla pubblicazione sui giornali, ma concorrente. Inoltre ha soppresso il comma che estendeva tali modalità di pubblicazione alle sentenze di condanna per violazione della disciplina sul diritto d'autore, nonché il comma che prevedeva, anche in caso di condanna di un ente in forza del decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, la pubblicazione della sentenza su internet.
Segnala, inoltre, una modifica apportata al comma 3, lettera e), n. 2. La disposizione prevede che tutte le spese processuali penali anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, in misura fissa, stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto col Ministro dell'economia, con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. L'ammontare degli importi può essere rivisto annualmente; sulla base della modifica apportata dal Senato, ciò al fine di garantire l'effettivo integrale recupero delle somme anticipate (comma 1).

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 24 marzo 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 9.10.

D.L. 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.
C. 2232 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 marzo 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il Presidente della Camera ha ritenuto ammissibile l'articolo aggiuntivo Abrignani 12.02, da lei già dichiarato inammissibile. Come evidenziato dal Presidente della Camera nella lettera che le ha trasmesso, si tratta di una decisione di carattere eccezionale

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giustificata dalla circostanza che la disposizione in esame è collegata al controllo del territorio, che costituisce uno degli oggetti del decreto-legge.
Ricorda che la Commissione ha iniziato ad esaminare gli emendamenti all'articolo 6. In precedenza sono stati accantonati gli emendamenti Contento 1.14, quelli riferiti all'articolo 2 e gli emendamenti Di Pietro 3.2 e Brigandì 3.20. Avverte quindi che si passa all'esame degli identici emendamenti 6.7 Vietti, 6.1 Bernardini, 6.13 Ferranti e 6.6 Di Pietro, soppressivi dei commi da 3 a 6.
Avverte altresì che in considerazione dell'assenza dei presentatori dell'emendamento 6.7, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

Donatella FERRANTI (PD), illustra il proprio emendamento 6.13, soppressivo dei commi da 3 a 6 dell'articolo 6, manifestando la ferma contrarietà alla previsione di associazioni di privati cittadini ai quali siano affidati compiti di controllo del territorio. Si tratta, infatti, di una disposizione del tutto inadeguata e che era del tutto inopportuno inserire nel provvedimento in esame. Pur esistendo associazioni analoghe a quelle previste dal provvedimento, che forse in determinati contesti locali hanno svolto una attività utile, tuttavia contesta la scelta di prevedere una sorta di istituzionalizzazione delle stesse per legge. Nonostante la previsione normativa, esprime forti preoccupazioni su quella che sarà concretamente la provenienza dei fondi per finanziare le predette associazioni, le quali potrebbero anche costituire uno strumento indiretto per perseguire finalità diverse dalla pubblica sicurezza. In tale contesto sottolinea il rischio della istituzionalizzazione di simili associazioni in un paese come l'Italia, dove in alcuni contesti è fortemente radicata la criminalità organizzata.

Rita BERNARDINI (PD) nel condividere le osservazioni dell'onorevole Ferranti, esprime forte preoccupazione in merito agli effetti delle disposizioni in esame, poiché la sicurezza pubblica è un compito esclusivo dello Stato che non può in alcun modo essere affidato ad associazioni di privati cittadini. Tale previsione, inoltre, creerà problemi ulteriori alle forze dell'ordine, che già si trovano in situazione di difficoltà a causa della carenza di risorse umane e finanziarie. Esse, d'ora in poi, avranno anche il problema di dover controllare le cosiddette «ronde». Ricorda, quindi, le numerose opinioni contrarie espresse dagli operatori della pubblica sicurezza e le forti perplessità manifestate perfino dal Presidente del consiglio. Conclusivamente, ritiene che le norme in questione abbiano un mero scopo di propaganda e che le stesse confermino la scarsa serietà nell'esecuzione del delicato compito di redigere testi normativi efficaci e coerenti.

Pietro TIDEI (PD) sottolinea come, con le disposizioni di cui ai commi 3,4,5 e 6 dell'articolo in esame, lo Stato ammetta la propria incapacità nel controllo del territorio, chiamando addirittura dei privati cittadini a svolgere, impropriamente, un ruolo di supplenza. Tali disposizioni evidenziano, tra l'altro, l'incoerenza della politica in materia di pubblica sicurezza, poiché il Governo sottrae progressivamente sempre più risorse alle forze dell'ordine. Dopo aver evidenziato perplessità anche sulla formulazione delle disposizioni in esame, esprime forte preoccupazione per l'impatto che le stesse potranno avere soprattutto su quei gruppi di privati cittadini che non riconoscono i principi democratici, e che si fanno portatori di istanze xenofobe.

Cinzia CAPANO (PD) evidenzia l'estrema pericolosità del combinato disposto costituito dai commi 3 e 6 dell'articolo 6, poiché emerge con chiarezza che il vero ambito di operatività delle associazioni in questione sarà determinato da un semplice decreto ministeriale, come se si trattasse di una sorta di cambiale in bianco. Ritiene che in tale modo si inneschi un meccanismo che potrebbe essere non più governabile.

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Marilena SAMPERI (PD) invita il Governo e la maggioranza a valutare con maggiore attenzione il rapporto tra l'articolo 6 del provvedimento in esame e la normativa regionale in materia di associazioni di volontariato. La normativa regionale, infatti, prevede disposizioni completamente diverse rispetto a quelle dell'articolo 6, poiché disciplina associazioni di volontari che hanno per scopo la promozione della convivenza, dell'inclusione e della solidarietà, non certo quello della pubblica sicurezza. L'asserita analogia tra l'articolo 6 e le normative regionali non è pertanto una argomentazione valida per giustificare la disposizione relativa alle cosiddette «ronde». Sottolinea, inoltre, come la previsione che i privati cittadini debbano essere «non armati» non tranquillizzi affatto, poiché è indice dell'esigenza del Governo di trovare un elemento che distingua i compiti delle associazioni in questione dai compiti tipici delle forze dell'ordine.

Angela NAPOLI (PdL), intervenendo a titolo personale, preannuncia il proprio voto favorevole sugli emendamenti soppressivi dei commi 3,4,5 e 6 dell'articolo 6. Esprime, infatti, forte contrarietà nei confronti delle predette disposizioni, invitando il Governo a valutare con estrema attenzione l'impatto che le stesse avranno soprattutto nel Mezzogiorno e, in particolare, nella Calabria, dove le «ronde» già esistono e molte di esse sono sotto il controllo della criminalità organizzata. Le disposizioni in esame finiranno quindi per riconoscere ed incoraggiare talune forme di criminalità.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL), pur confermando il proprio voto favorevole sul provvedimento e, specificamente, su tutte le disposizioni di cui all'articolo 6, invita tuttavia ad una maggiore riflessione sul predetto articolo in vista dell'esame in Assemblea. Sottolinea, infatti, come il riconoscimento delle associazioni di privati cittadini, nei termini di cui alle disposizioni in esame, possa determinare seri pericoli in alcune realtà territoriali, specie del Mezzogiorno, dove il cittadino deve percepire una forte presenza dello Stato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ferranti 6.13, Bernardini 6.1 e Di Pietro 6.6.

Pierluigi MANTINI (PD) dopo aver ricordato di avere votato a favore degli emendamenti soppressivi delle disposizioni riguardanti le cosiddette «ronde», sottolinea tuttavia la possibilità di una migliore formulazione delle stesse allo scopo di adeguarle alla ratio più volte enunciata dal Governo e dalla maggioranza, secondo quanto previsto dal proprio emendamento 6.4. Occorrerebbe, infatti, precisare che le associazioni in questione debbano essere apolitiche e apartitiche, dotarsi di uno statuto in forma pubblica e effettuare le segnalazioni non solo alle forze di polizia ma anche ai servizi sociali comunali. Evidenzia, inoltre, talune incongruenze del testo, sottolineando come, nella sostanza, non siano i sindaci ad avvalersi delle associazioni in questione, bensì le forze dell'ordine alle quali esse debbono riferire.

La Commissione respinge l'emendamento Mantini 6.4.

Giulia BONGIORNO, presidente, essendo imminenti le votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata al termine delle odierne votazioni della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 9.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 24 marzo 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.

Sui lavori della Commissione.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il Presidente della I Commissione,

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onorevole Donato Bruno, anche a nome del Presidente della Commissione Bilancio, onorevole Giancarlo Giorgetti, con una lettera in data odierna, l'ha informata che nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 1441-bis-B, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio, svolgeranno, nella seduta di mercoledì 25 marzo 2009, alle ore 14.45, presso l'aula della I Commissione, audizioni informali di rappresentanti dell'ANM - sezione Cassazione, dell'Unione nazionale delle camere civile, dell'Organismo unitario dell'Avvocatura italiana, del Consiglio nazionale forense e di esperti della materia. Tale comunicazione è stata resa al fine di favorire, alla luce delle disposizioni del provvedimento in esame che rientrano tra le materia di interesse della Commissione Giustizia, la più ampia partecipazione alle suddette audizioni dei componenti la Commissione Giustizia, anche in relazione al parere che la Commissione stessa è chiamata ad esprimere sul citato disegno di legge.
Comunica che, proprio per consentire ai deputati della Commissione Giustizia di partecipare alle predette audizioni, le sedute previste per domani non avranno luogo.

D.L. 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.
C. 2232 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 6.5, si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 6.2, volto a sopprimere dalla norma il riferimento alle situazioni di disagio sociale, che non dovrebbero essere segnalate alle forze di polizia bensì ai servizi sociali.

La Commissione respinge l'emendamento Bernardini 6.2.

Filippo ASCIERTO (PdL) ritira il proprio emendamento 6.6.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 6.3, volto a prevedere requisiti minimi di garanzia per il riconoscimento delle associazioni in questione.

La Commissione respinge l'emendamento bernardini 6.3.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 6.14, si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO interviene sull'emendamento Contento 6.200, volto a prevedere che il decreto ministeriale di cui al comma 6 dell'articolo 6 sia sottoposto al parere dei competenti organi parlamentari, secondo la procedura prevista dall'emendamento medesimo. Fa presente che, a seguito di una più approfondita riflessione, il Governo modifica il proprio parere. Evidenzia quindi come il decreto in questione non sia un decreto delegato rispetto al quale il Parlamento possa fissare principi e criteri direttivi e successivamente verificarne l'attuazione. Invita quindi il presentatore a ritirare l'emendamento, che potrebbe essere trasformato in ordine del giorno in vista dell'esame in Assemblea, esprimendo in difetto parere contrario sullo stesso. Si dichiara peraltro disponibile a valutare eventuali proposte di riformulazione che rendano l'emendamento più compatibile con la natura del decreto in questione.

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Carolina LUSSANA (LNP), relatore, alla luce di quanto osservato dal rappresentante del Governo, invita l'onorevole Contento a ritirare l'emendamento 6.200, esprimendo in difetto parere contrario sullo stesso.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che non vi sia motivo di modificare i pareri sull'emendamento Contento 6.200, che condivide e sul quale preannuncia il proprio voto favorevole.

Donatella FERRANTI (PD) valuta favorevolmente l'emendamento Contento 6.200, che consentirebbe al Parlamento di controllare concretamente quali siano i requisiti richiesti per il riconoscimento delle associazioni di cui all'articolo 6. Preannuncia quindi il proprio voto favorevole su tale emendamento.

Enrico COSTA (PdL) ritiene che sarebbe opportuno accantonare l'emendamento Contento 6.200, per approfondire la possibilità di una riformulazione.

Giulia BONGIORNO, presidente, in considerazione di quanto emerso dal dibattito propone di accantonare l'emendamento Contento 6.200.

La Commissione approva la proposta di accantonamento.

Roberto RAO (UdC) ritira gli emendamenti 6.8, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2 e 9.2, dei quali è cofirmatario. Precisa, in particolare, di avere ritirato tutti gli emendamenti riferiti alla disciplina degli atti persecutori per ragioni relative al rapporto tra le Commissioni e l'Assemblea che costituisce l'organo maggiormente rappresentativo della Camera dei deputati. Considerato che gli emendamenti riferiti alla disciplina degli atti persecutori andrebbero a modificare della deliberazioni assunte solamente il 29 gennaio scorso dall'Assemblea, ritiene che spetti all'Assemblea stessa e non alla Commissione il compito di eventualmente approvarli. Pertanto preannuncia la ripresentazione dei suddetti emendamenti in occasione dell'esame da parte dell'Assemblea.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il suo emendamento 9.1, volto a sopprimere le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 9, poiché determinano una inopportuna e indiscriminata estensione dell'istituto dell'incidente probatorio, anche quando la vittima della violenza sia maggiorenne.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bernardini 9.1 e Ferranti 9.3.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che l'articolo aggiuntivo 12.02 è stato riammesso dal Presidente della Camera, a seguito di richiesta di riesame del giudizio di ammissibilità che aveva portato alla dichiarazione di inammissibilità del predetto articolo aggiuntivo. La riammissione, considerata come eccezionale, è stata motivata sulla base dell'attinenza del contenuto dell'articolo aggiuntivo alla materia della sicurezza del territorio. Invita pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo.

Carolina LUSSANA (LNP), relatore, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo 12.02.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO afferma che il Governo si rimette alla Commissione in merito all'articolo aggiuntivo 12.02, che tratta di una materia estremamente complessa quale la conservazione dei dati relativi alle telefonate senza risposta fatte con rete fissa o rete mobile. Ricorda che la materia è stata disciplinata dal decreto legislativo n. 109 del 2008 volto ad attuare la cosiddetta «direttiva Frattini» 2006/24/CE, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, prevedendo un termine a partire dal quale gli operatori di reti fisse o

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mobili avrebbero dovuto conservare i dati relativi alle chiamate senza risposta. Tale termine fissato per il ... è stato poi prorogato al 31 marzo prossimo. L'articolo aggiuntivo in esame è stato presentato in quanto uno dei gestori telefonici non è attualmente in grado di rispettare tale termine per ragioni legate alle caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione elettronica. Esprime delle perplessità sulla circostanza che per le chiamate senza risposta originate da rete fissa non viene previsto sostanzialmente un termine dal quale l'obbligo di conservazione dei dati diventerà cogente. Pertanto, in considerazione della obiettiva difficoltà di uno dei gestori di adeguare le reti telefoniche entro il 31 marzo prossimo, ritiene che la Commissione possa eventualmente nel frattempo approvare l'articolo aggiuntivo in esame, che dovrebbe poi essere modificato dall'Assemblea al fine di prevedere un termine a partire dal quale diventerebbe obbligatoria anche la conservazione dei dati relativi alle chiamate senza risposta effettuate da cellulare.

Roberto CASSINELLI (PdL) raccomanda l'approvazione del articolo aggiuntivo 12.02 del quale è cofirmatario, sottolineando come questo sia giustificato dalla obiettiva difficoltà di adeguare le reti telefoniche entro la data del 31 marzo prossimo.

Donatella FERRANTI (PD) esprime il proprio stupore per la riammissione da parte del Presidente della Camera dell'articolo aggiuntivo in esame che in realtà non presenta alcuna attinenza al contenuto del decreto-legge sulla sicurezza. Inoltre osserva che l'articolo aggiuntivo non ha finalità riconducibili alla sicurezza, trovando la propria giustificazione unicamente nell'inadempimento da parte di un gestore telefonico in ordine ad un obbligo che è stato previsto proprio per garantire una maggiore sicurezza. Le perplessità espresse dal sottosegretario Mantovano sull'articolo aggiuntivo sono coerenti con la posizione assunta dal medesimo in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1857, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina. In quell'occasione il sottosegretario auspicò che entro il termine del 31 marzo, che l'articolo aggiuntivo in esame intende prorogare, i gestori delle reti telefoniche fossero in grado di adeguare tali reti in maniera tale da poter rispettare i termini previsti dalla cosiddetta «direttiva Frattini». Ricorda inoltre che sempre in occasione dell'esame del predetto decreto-legge, il Governo accolse un ordine del giorno presentato dagli Onorevoli Scelli e Santelli con il quale si impegnava a sollecitare i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ad adoperarsi al più presto per garantire la conservazione dei dati che viene richiesta dalla cosiddetta «direttiva Frattini». Pertanto, non vede come il Governo possa essere favorevole all'approvazione dell'articolo aggiuntivo in esame senza apportarvi significative modificazioni. Sottolinea quindi come l'articolo aggiuntivo risponda unicamente alle esigenze di un gestore di reti telefoniche anziché ad esigenze di sicurezza. Considerato che un articolo aggiuntivo di tal tenore è stato comunque riammesso dal Presidente della Camera, esprime il proprio rammarico per non aver chiesto la riammissione di tutti gli emendamenti da lei presentati relativi alla tutela delle vittime dei reati di violenza sessuale e di atti persecutori nonché alla prevenzione dei medesimi reati che sono stati dichiarati inammissibili per estraneità di materia, per quanto sicuramente presentino una forte connessione con i temi trattati dal decreto-legge in esame.

Federico PALOMBA (IdV) dichiara la propria contrarietà all'articolo aggiuntivo in esame che peraltro non attiene in alcun modo alla materia oggetto del decreto-legge in esame. Ritiene che l'oggetto dell'articolo aggiuntivo in esame possa essere affrontato in relazione all'esame del disegno

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di legge sulla sicurezza trasmesso dal Senato.

Antonino LO PRESTI (PdL) ritiene che le critiche all'articolo aggiuntivo in esame siano del tutto incomprensibili, in quanto non tengono conto che questo è stato presentato in ragione di difficoltà oggettive che rendono impossibile l'adempimento degli obblighi relativi alla conservazione dei dati inerenti alle chiamate senza risposta. Si tratta di difficoltà reali ed oggettive che non dipendono da alcun atteggiamento dilatorio da parte dei gestori telefonici. Dichiara di non comprendere neanche le critiche alla decisione del Presidente della Camera di riammettere un articolo aggiuntivo che comunque attiene ad una normativa in materia di sicurezza.

Anna ROSSOMANDO (PD), precisando di non avere alcuna intenzione di discutere sulla riammissione dell'articolo aggiuntivo in esame, rileva come questo trovi la propria giustificazione unicamente nell'inadempimento da parte di uno solo dei gestori telefonici di uno degli obblighi previsti dalla cosiddetta «direttiva Frattini» nonché dal decreto legislativo di attuazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Abrignani 12.02.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che l'onorevole Contento ha presentato una riformulazione del suo emendamento 6.200 (vedi allegato), secondo le indicazioni fornite dal Governo.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime parere favorevole sull'emendamento Contento 6.200 come riformulato.

Carolina LUSSANA (LNP), relatore, esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

La Commissione approva l'emendamento Contento 6.200 (nuova formulazione).

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che si passa all'esame dell'emendamento Contento 1.14 e degli emendamenti riferiti agli articoli 2 e 3, precedentemente accantonati.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il proprio emendamento 1.14 volto ad introdurre nel codice penale una nuova fattispecie in materia di reati di violenza sessuale diretta a farvi ricomprendere una serie di condotte che attualmente sono fatte rientrare nella ipotesi attenuata di violenza sessuale punita ai sensi del terzo comma dell'articolo 609-bis del codice penale. Tale emendamento era stato presentato, come peraltro rilevato dal Presidente della Commissione quando lo ha ritenuto attinente alla materia oggetto del decreto-legge, al fine di evitare effetti distorsivi a seguito dell'applicazione della nuova formulazione dell'articolo 275 del codice di procedura penale, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, laddove viene fatta una eccezione al nuovo regime di valutazione delle esigenze cautelari previsto per una serie di reati tra cui quelli di violenza sessuale. Tale eccezione si riferisce proprio alla ipotesi attenuata di cui al comma 3 dell'articolo 609-bis del codice penale. Considerato che la riforma dei reati di violenza sessuale non viene affrontata dalla Commissione nell'ambito dell'esame del decreto-legge, dichiara di aver ritenuto opportuno ritirare l'emendamento 1.4, risolvendo la questione dell'applicazione del nuovo regime di valutazione delle esigenze cautelari attraverso la modifica di quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 2 del decreto-legge, volta a modificare il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale. Chiede pertanto di poter presentare una nuova formulazione del suo emendamento 2.6, la quale è strettamente connessa al ritiro dell'emendamento 1.14.

Giulia BONGIORNO, presidente, condividendo l'esigenza che le disposizioni di carattere sostanziale relative ai reati di violenza sessuale siano esaminate dalla Commissione quando procederà all'esame dei progetti di legge in materia di violenza

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sessuale, ritiene che l'onorevole Contento possa presentare una riformulazione del suo emendamento 2.6 che sia strettamente connessa al ritiro dell'emendamento 1.14.

Manlio CONTENTO (PdL) riformula il suo emendamento 2.6 (vedi allegato) e ritira gli emendamenti 2.5 e 2.4.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime parere favorevole sull'emendamento Contento 2.6 come riformulato.

Carolina LUSSANA (LNP), relatore, esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Bernardini 2.1 e Di Pietro 2.8, e approva l'emendamento Contento 2.6 (nuova formulazione).

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 2.6 (nuova formulazione), non saranno posti in votazione gli emendamenti Brigandì 2.11, 2.10, Bernardini 2.2, Brigandì 2.12 e Bernardini 2.3.

La Commissione respinge l'emendamento Vietti 2.9.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 2.7, si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 3.2.

Carolina LUSSANA (LNP), relatore, invita al ritiro dell'emendamento Brigandì 3.20 non perché non lo condivide nel merito, quanto piuttosto perché, come è risultato dal dibattito in Commissione, appare opportuno approfondire ulteriormente, anche attraverso audizioni, i vari profili connessi al trattamento del blocco androgenico totale. Considerati i ristretti tempi di conversione del decreto-legge e che presso la Commissione Giustizia è in corso l'esame dei progetti di legge sulla violenza sessuale, ritiene che la questione del blocco androgenico totale possa essere affrontata proprio nell'ambito dell'esame di tali progetti di legge.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento Brigandì 3.20 del quale è cofirmatario, preannunciando la sua presentazione al testo unificato che sarà adottato in materia di violenza sessuale.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il testo del disegno di legge n. 2232, come risultante dall'approvazione degli emendamenti, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non è sono stati trattati:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di pedofilia.
C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522 Palomba, C. 1672 Veltroni, C. 1344 Barbareschi, C. 292 Jannone, C. 1872 Cosenza e C. 1657 Mannucci.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI