CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 marzo 2009
156.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 24 marzo 2009. - Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.
C. 1441-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, con riferimento alle disposizioni del provvedimento di interesse della Commissione bilancio, nel rinviare, per una completa analisi delle sue implicazioni finanziarie, alla relativa sezione contenuta nella documentazione predisposta dagli Uffici della Camera, ricorda in primo luogo l'importanza dell'articolo 1, il quale reca norme volte alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'adeguamento delle reti di comunicazioni elettronica nelle aree sottoutilizzate e ulteriori disposizioni relative all'installazione delle reti di telecomunicazione. Tale disposizione integra quella presente all'articolo 2 del decreto-legge n. 112 del 2008, che, modificato nel corso dell'esame alla Camera, già contiene disposizioni per accelerare l'installazione di reti di banda larga e già nel corso dell'esame in prima lettura in questo ramo del Parlamento è stata oggetto di ampio dibattito. Rileva che il Senato è intervenuto precisando che il programma di realizzazione delle infrastrutture dovrà essere elaborato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche, che indica gli obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica. Inoltre il Senato ha precisato che, nella ripartizione del fondo istituito per la realizzazione della banda larga, finanziato integralmente con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, dovrà essere rispettato il criterio della destinazione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno, in coerenza con quanto previsto in via generale dalla legge

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n. 289 del 2002 per la ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate. Il Senato ha poi inserito l'articolo 2, il quale disciplina, inserendo un nuovo articolo 18-ter nel Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, una nuova figura societaria, le società di consulenza finanziaria, consentendo l'esercizio di tale attività alle persone giuridiche costituite in forma di società per azioni e società a responsabilità limitata, a determinate condizioni stabilite dalla legge. In particolare, tali società potranno prestare consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, similmente a quanto già consentito dall'articolo 18-bis alle persone fisiche. Rileva poi che il Senato ha anche inserito l'articolo 12, che reca una delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi della legge n. 308 del 2004. Tra questi ricorda in primo luogo il c.d. «codice ambientale» di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. Sul punto ritiene che il Governo dovrebbe assicurare che tale delega, come quella appunto contenuta nella legge n. 308 del 2004, potrà essere attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Osserva poi che l'articolo 13, riguardante le procedure amministrative e contrattuali con cui si attuano gli interventi di cooperazione internazionale, è stato modificato nel corso dell'esame al Senato. In particolare, il comma 3, precisa ora che, relativamente agli interventi di cooperazione allo sviluppo, il decreto del Ministro degli esteri di attuazione della disposizione dovrà rispettare il dettato del regolamento di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, volto ad assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri. Anche il comma 4 dell'articolo è stato integrato, prevedendo l'attribuzione di un carattere prioritario, nell'ambito degli interventi di cooperazione, ai progetti di rimpatrio volontario di stranieri con permesso di soggiorno che si trovino in stato di disoccupazione a causa della crisi economica. Infine sono stati aggiunti i commi da 7 a 9, che prevedono incremento di 2 milioni di euro, a decorrere dal 2009, dello stanziamento previsto per l'attuazione dell'Accordo per la realizzazione di attività di cooperazione in campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra Italia e Israele, la cui ratifica è stata autorizzata dalla legge n. 154 del 2002, coprendo il relativo onere attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti relativi all'attuazione dalle legge n. 49 del 1987, relativa alla cooperazione allo sviluppo, come determinati della Tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009. Segnala poi che l'articolo 15, inserito invece nel corso dell'esame al Senato, reca modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, relative al contratto di vendita di pacchetti turistici e al Fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici. In particolare, si prevede, al comma 1, che nel contratto di vendita di pacchetti turistici deve essere inserita la dichiarazione che il venditore o l'organizzatore concorre ad alimentare il Fondo di garanzia previsto dall'articolo 100 del Codice nella misura stabilita dal comma 2 del medesimo articolo 100. Il comma 2 è volto a novellare proprio l'articolo 100 del Codice - che istituisce il fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici - aggiungendo un comma 3-bis ai sensi del quale le istanze di rimborso al Fondo di garanzia non sono soggette ad alcun termine di decadenza. Nel ricordare poi che gli articoli 17, 18 e 19 sono stati tutti inseriti al Senato, segnala che l'articolo 17 introduce alcune modifiche alla procedura di partecipazione alle gare dei consorzi stabili, intervenendo sugli articoli 35 e 36 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. In particolare, viene eliminato - a decorrere dal 1o luglio 2009 - il divieto per i consorzi e le cooperative di produzione e lavoro a partecipare alle gare cui partecipano

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i consorziati, laddove l'amministrazione si avvalga della facoltà di applicare l'esclusione automatica dell'offerta anomala per le gare di lavori di importo pari o inferiore ad 1 milione d euro e di forniture e servizi di importo pari o inferiore a 100 mila euro. Sul punto, tenuto conto che le norme intervengono su discipline riguardanti le procedure di gara per l'affidamento di appalti pubblici, chiede di acquisire dal rappresentante del Governo elementi di valutazione circa la conformità all'ordinamento comunitario delle previsioni introdotte, al fine di evitare il rischio di eventuali sanzioni. Segnala poi che l'articolo 18, sostituendo il comma 1228 della legge finanziaria per il 2007, dispone invece che per le finalità di sviluppo del settore del turismo il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni. Per il cofinanziamento delle iniziative e dei progetti presentati in attuazione di tale previsione, viene confermata l'autorizzazione di spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 già prevista a legislazione vigente. In merito ai profili di copertura finanziaria della disposizione, ricorda che le modalità applicative del comma 1228 dell'articolo 1, della legge finanziaria per il 2007, anche con riferimento alla destinazione delle risorse, sono state fissate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2007 e dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo del 23 gennaio 2008. Segnala, peraltro, che la procedura prevista nell'attuale formulazione del predetto comma 1228, per l'attuazione delle disposizioni da esso recato, che ha dato luogo all'emanazione dei suddetti due decreti, non viene riproposta nel nuovo testo del comma 1228. Tutto ciò considerato, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'ambito di applicazione del citato comma 1228, come modificato dalla norma in esame, coincida sostanzialmente o meno con la normativa vigente, ivi inclusi i sopraindicati due decreti, chiarendo, in questa seconda ipotesi se le relative risorse siano già state impegnate ed in caso affermativo se ciò possa essere compatibile con la realizzazione delle finalità della nuova disposizione in esame, a valere sulle medesime risorse. Ricorda ancora che l'articolo 19 prevede modifiche alla disciplina relativa alla composizione e alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale del turismo. Al riguardo, con riferimento alla disposizione di cui al comma 5 - che prevede che le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione dell'ENIT siano svolte da un commissario straordinario fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione - ritiene opportuno che il Governo chiarisca con quali risorse si intenda far fronte ai relativi oneri. Segnala ancora che l'articolo 25, introdotto al Senato, prevede, al comma 1, che il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, di cui all'articolo 1 della legge n. 237 del 1999, sia trasformato in fondazione di diritto privato e assuma la denominazione di Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Alla Fondazione sono assegnati i compiti precedentemente svolti dal Centro per la documentazione, anche attraverso la realizzazione, la gestione e la promozione dei Musei «MAXXI Arte» e «MAXXI Architettura». In merito ai profili di copertura finanziaria, ricorda che il comma 2 dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 1, comma 11, della legge n. 237 del 1999. Tale disposizione autorizzava la spesa di 6.200 milioni di lire (circa 3,2 milioni di euro) a decorrere dall'anno 2009 per l'organizzazione, la nomina di un curatore e il funzionamento del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e dei musei dell'audiovisivo e della fotografia. Tali risorse sono iscritte nel capitolo 5605 del Ministero per i beni e le attività culturali. Tale capitolo sulla base delle schede di analisi non è classificato come spesa autorizzata per legge, ma è una spesa rimodulabile di carattere discrezionale

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ed è stata oggetto delle riduzioni previste dall'articolo 60, commi 1 e 3 del decreto-legge n. 112 del 2008. Nel bilancio per l'anno 2009 sono iscritte in conto competenza sul suddetto capitolo risorse pari a euro 1.638.591. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul suddetto capitolo risulta accantonata una somma pari all'intero stanziamento. Una parte di questo accantonamento, nella misura di 1.447 euro, è riconducibile al taglio lineare degli accantonamenti previsto dal decreto-legge n. 180 del 2008, in materia di istruzione, la restante parte, pari a 1.637.144 euro, è accantonata per la disposizione in esame. Al riguardo, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo. Inoltre, il Governo dovrebbe chiarire se l'utilizzo delle suddette risorse, soprattutto con riferimento agli anni successivi al 2009, possa pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente. Segnala ancora che l'articolo 26, introdotto al Senato, a seguito dell'approvazione di un emendamento del relatore, dispone, al comma 1, il trasferimento a titolo gratuito al Ministero per i beni e le attività culturali della titolarità della partecipazione azionaria detenuta da Italia Lavoro S.p.A. nella società Ales, Arte lavoro e Servizi s.p.a., costituita nel dicembre 1998 per svolgere attività di servizi di conservazione del patrimonio culturale. In base a tale previsione, il Ministero diviene azionista unico della società, il cui capitale sociale è attualmente detenuto nella misura del 30 per cento dal Ministero e nella misura del 70 per cento da Italia lavoro S.p.A. A seguito del trasferimento della partecipazione azionaria, il patrimonio di Italia Lavoro è ridotto in misura contabile corrispondente. Il trasferimento è finalizzato a «garantire la continuità occupazionale» del personale impiegato in Ales S.p.A., con riguardo, secondo quanto desumibile dalla rubrica dell'articolo, al personale impiegato in attività socialmente utili, attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.. Rileva ancora che l'articolo 27, anch'esso introdotto durante l'esame al Senato, al comma 1 modifica alcune disposizioni dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 165 del 2007, che ha conferito una delega al Governo per il riordino degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca. La prima modifica recata dalla norma in esame attiene al termine per l'esercizio della delega, fissato dalla norma originaria in 18 mesi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, e ora fissato al 31 dicembre 2009. La seconda e la terza modifica attengono ai principi e criteri direttivi della delega di cui alla legge n. 165 del 2007, intervenendo sulla disciplina del procedimento per la deliberazione dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale e degli statuti degli enti di ricerca. Non è più previsto, invece, che le Commissioni parlamentari competenti esprimano un parere sugli schemi di regolamento. Per quanto riguarda la formulazione e deliberazione degli statuti in sede di prima attuazione, si prevede che alle stesse procedano i consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere dei consigli scientifici Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità. Nella formulazione originaria, queste attività erano invece affidate ai consigli scientifici, integrati dai 5 esperti. I commi 2 e 3 concernono esoneri alla disciplina del «taglia-enti» di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008 che, con decorrenza 31 marzo 2009, dispone la soppressione degli enti pubblici non economici per i quali, alla medesima data, non siano stati emanati i regolamenti di riordino previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge finanziaria 2008. In particolare, il comma 2 esclude dalla soppressione in questione gli enti di ricerca vigilati dal MIUR - a condizione che entro il 31 dicembre 2009 siano adottati i decreti legislativi attuativi della delega sulla quale interviene il comma 1 dell'articolo 27. Il comma 3 esclude dalla medesima soppressione l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca

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(ANVUR), l'Agenzia per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), purché entro il 31 dicembre 2009 siano adottati i regolamenti di riordino dei medesimi enti. Per quanto attiene ai profili finanziari della disposizione, ritengo sia opportuno che il Governo chiarisca se le previste esclusioni dal novero degli enti oggetto di soppressione ai sensi del «taglia-enti» possa risultare suscettibile di pregiudicare il pieno conseguimento degli obiettivi di risparmio a suo tempo quantificati in relazione alle norme di cui l'articolo 1, comma 482, della legge finanziaria del 2007. Ricorda poi che l'articolo 28, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, consente all'Associazione italiana della Croce Rossa, al fine di assicurare l'espletamento e la prosecuzione delle attività convenzionali stipulate con diversi enti nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, nonché per la gestione dei servizi di emergenza sanitaria, di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 366, della legge finanziaria 2008, fino alla scadenza delle medesime convenzioni. Alla copertura del relativo onere la Croce Rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ricorda poi che l'articolo 29, introdotto durante l'esame presso questo ramo del Parlamento ed ulteriormente modificato dal Senato, introduce, al comma 1, una modifica alla disciplina dell'assunzione degli impegni contenuta nel comma 15 dell'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008 ed apporta, al comma 2, una modifica all'ambito di applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il comma 2, introdotto dal Senato, reca una modifica al decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di prevedere che le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro introduzione di cui al medesimo decreto si applichi agli uffici italiani all'estero dell'amministrazione degli affari esteri tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio da essi espletato e alle loro peculiarità organizzative. Ricorda poi che l'articolo 31, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, amplia le funzioni della Fondazione Ugo Bordoni, novellando i commi 5 e 6 dell'articolo 41 della legge n. 3 del 2003. Al riguardo, ricorda che la Fondazione è un istituto privato di alta cultura e posta sotto la vigilanza del Ministero delle comunicazioni che effettua e promuove ricerche e studi scientifici ed applicativi nel campo delle telecomunicazioni, dell'informatica e dell'elettronica. In base alle modifiche introdotte, la Fondazione è riconosciuta come istituzione di alta cultura e ricerca, anziché come istituzione privata di alta cultura e, in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 85 del 2008, è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle sviluppo economico, anziché del Ministero delle comunicazioni. È inoltre espressamente riconosciuta la piena autonomia scientifica della Fondazione nell'elaborare e proporre strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, prevedendosi inoltre che essa coadiuvi operativamente non il solo Ministero dello sviluppo economico, ma anche altre amministrazioni pubbliche. Con un'ulteriore innovazione si prevede che la Fondazione svolga attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o di altre Autorità amministrative indipendenti e possa concludere apposite convenzioni al fine di stabilire le modalità di collaborazione della Fondazione con il Ministero dello sviluppo economico, le altre amministrazioni pubbliche, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre Autorità amministrative indipendenti. Il comma 2 dell'articolo 31, con una ulteriore novella all'articolo 41, precisa che lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione dovranno essere ridefiniti in coerenza, non solo, come attualmente previsto, con lo

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svolgimento delle attività indicate al comma 5 dello stesso articolo 41, ma anche con la finalità, prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore del Ministero dello sviluppo economico, delle altre amministrazioni pubbliche e delle Autorità amministrative indipendenti. Il comma 3 reca infine una clausola di invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato. Con riferimento all'articolo 36, il Senato ha poi modificato il termine per la predisposizione da parte del Governo del programma volto a diffondere il Sistema pubblico di connettività nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. La durata del programma, fissata inizialmente in tre anni, è stata ridotta a due anni a seguito di una modifica apportata dal Senato. Viene così anticipato al 31 dicembre 2010 il termine di realizzazione del Sistema pubblico di connettività. Sul punto ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo sugli effetti finanziari della modifica introdotta dal Senato, che incide sui tempi di erogazione della spesa, realizzando un'accelerazione suscettibile di determinare - secondo quanto desumibile dalla relazione tecnica - effetti negativi sui saldi. Ricorda poi l'articolo 38, introdotto al Senato, sostituisce integralmente l'articolo 9 della legge n. 53 del 2000, già sostituito dall'articolo 1, comma 1254, della legge finanziaria per il 2007, concernente gli incentivi per l'applicazione da parte delle aziende di accordi contrattuali che prevedano azioni positive per la flessibilità degli orari, volte a conciliare i tempi di vita e di lavoro. La nuova formulazione dell'articolo provvede ad una diversa e più puntuale individuazione dei progetti che possono essere ammessi al finanziamento intervenendo altresì sulla disciplina vigente per l'individuazione e la ripartizione delle risorse, affidate non più a decreti del Ministro delle politiche per la famiglia ma a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia. Il comma 2 abroga quindi i commi 1255 e 1256 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, concernenti la destinazione di parte delle risorse e le modalità di erogazione dei contributi, ora disciplinate dal nuovo testo dell'articolo 9 della legge n. 53 del 2000. Il Senato non ha, poi, modificato l'articolo 39 del provvedimento, introducendo invece il comma 1 dell'articolo 40, che apporta alcune modifiche all'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008 in materia di «impresa in un giorno». Al fine di semplificare le procedure per l'avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali, tale disposizione autorizza il Governo a modificare, nel rispetto di specifici principi e criteri, la disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998. In particolare, la lettera a) sostituisce interamente il comma 2 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008, precisando che le disposizioni sono riconducibili a materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato e costituiscono adempimento della direttiva comunitaria 2006/123/CE, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Le lettere b) e c) prevedono che spetti ai Ministri dello sviluppo economico e per la semplificazione amministrativa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione la proposta del regolamento di delegificazione volto alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico delle attività produttive nonché di quelli relativi all'individuazione dei requisiti e delle modalità di accreditamento delle «Agenzie per le imprese» e alla definizione delle modalità di divulgazione delle autorizzazioni per le quali è sufficiente l'attestazione di tali soggetti accreditati. Il comma 2 dell'articolo 40 non è invece stato modificato. Il Senato non ha poi introdotto modifiche alle disposizioni relative alla società Patrimonio dello Stato, ora contenute nell'articolo 71 del disegno di legge, apportando invece minimi aggiustamenti alle misure in materia di società controllate dallo Stato di cui all'attuale articolo 72 del provvedimento. In particolare, apportando una correzione di carattere prevalentemente formale, si è precisato che la possibilità di delegare a un componete del consiglio di amministrazione attribuzioni

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proprie del consiglio stesso, riconoscendo solo a tale componente una speciale remunerazione ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile, non intacca la possibilità di attribuire deleghe operative al presidente della società. Durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stata infine soppressa la disposizione che prevedeva lo stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per lo studio delle problematiche connesse all'attuazione del federalismo fiscale.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore per la I Commissione, ricorda che il provvedimento, approvato dalla Camera in prima lettura in un testo composto da 46 articoli, raccolti in 7 capi, è stato ampiamente modificato e integrato nel corso dell'esame al Senato. In particolare, tre articoli sono stati soppressi ed altri due (oltre ad alcuni commi di un terzo) hanno formato oggetto di stralci, 26 articoli sono stati modificati in misura più o meno ampia e sono stati inseriti 32 nuovi articoli. Nel testo trasmesso alla Camera in seconda lettura, il provvedimento si compone quindi di 73 articoli, raccolti in 6 capi.
Degli articoli 1 e 2 ha detto il deputato Corsaro.
L'articolo 3 novella il capo III della legge 400 del 1988, in materia di potestà normativa del Governo, introducendo alcuni principi relativi alla chiarezza ed al riordino dei testi normativi.
L'articolo 4 apporta varie modifiche all'articolo 14 della legge di semplificazione e riassetto normativo per il 2005 (legge 246 del 2005), il quale reca la delega cosiddetta «taglia-leggi», un meccanismo volto alla individuazione di tutte le norme antecedenti al 1o gennaio 1970 tuttora vigenti, considerando abrogate tutte le disposizioni non incluse nei decreti legislativi ivi previsti.
L'articolo 5 si compone di due commi, volti a novellare il capo III della legge 400 del 1988. Il comma 1 novella l'articolo 17, riguardante il potere regolamentare del Governo, prevedendo il parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia su tutti gli schemi di regolamenti di delegificazione, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta; e la possibilità per il Governo di procedere al riordino delle disposizioni regolamentari vigenti. Il comma 2 introduce l'articolo 17-bis, che autorizza il Governo all'adozione di testi unici compilativi, nella forma di decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato.
Dell'articolo 6 ha riferito il deputato Corsaro.
L'articolo 7 apporta novelle alla legge 241 del 1990, recante le norme generali che regolano l'attività amministrativa, al fine principale di ridurre e conferire maggiore certezza ai tempi di conclusione dei procedimenti. Le limitate modifiche apportate dal Senato sono volte ad escludere i procedimenti in materia di immigrazione (oltre a quelli di acquisto della cittadinanza) dal limite massimo di durata (180 giorni) posto in via generale dalla nuova disciplina, e a tener fermi i termini per la conclusione dei procedimenti fissati dalle vigenti norme in materia ambientale.
L'articolo 8, non modificato dal Senato, novella l'articolo 16 della legge 241 del 1990, concernente l'acquisizione di pareri nell'ambito dell'istruttoria del procedimento amministrativo, al fine di contenere i tempi di conclusione della fase consultiva, e l'articolo 25 della stessa legge, concernente le modalità di esercizio del diritto di accesso.
L'articolo 9 modifica gli articoli 14-ter e 19 della legge 241 del 1990, rispettivamente in materia di conferenza di servizi e di dichiarazione di inizio attività. Il Senato ha emendato l'articolo in due punti: consentendo la partecipazione alla conferenza di servizi, senza diritto di voto, di alcune categorie di soggetti interessati al progetto dedotto in conferenza; e sottraendo alla disciplina della dichiarazione di inizio attività gli atti e i procedimenti riguardanti l'asilo.
L'articolo 10, non modificato dal Senato, reca ulteriori modifiche alla legge 241 del 1990, intervenendo in ordine all'ambito

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di applicazione della legge medesima, con riguardo alle società con totale o prevalente capitale pubblico ed alle amministrazioni regionali e locali.
L'articolo 11, ai commi 1 e 2, prevede e disciplina una delega al Governo, da esercitare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, concernente: l'individuazione, per la farmacie pubbliche e private, di nuovi servizi e funzioni; e la revisione dei requisiti di ruralità. Il comma 3 reca una disposizione volta a semplificare taluni adempimenti amministrativi a carico dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.
Degli articoli da 12 a 19 ha detto il deputato Corsaro.
L'articolo 20 autorizza il Corpo forestale dello Stato, limitatamente all'anno 2009, ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 124 del 1985, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro.
L'articolo 21, al comma 1, pone a carico delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici (ad uso professionale) dei dirigenti e di rendere allo stesso modo pubblici i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale, distinti per uffici di livello dirigenziale di appartenenza.
I commi 2 e 3 apportano due modifiche all'articolo 3, comma 52-bis della legge finanziaria 2008 (legge 244 del 2007), in materia di operatività dei limiti agli emolumenti erogati dalle pubbliche amministrazioni: ampliando il termine finale per rendere operativa la disciplina limitativa; e disciplinando in maniera più dettagliata il conferimento di incarichi che superino il tetto di retribuzione, attraverso la menzione dei princìpi del merito e della trasparenza e la specificazione del contenuto necessario della motivazione.
L'articolo 22 dispone alcune modifiche al decreto legislativo 165 del 2001 in materia di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. Il comma 1, introducendo l'articolo 6-bis, autorizza le pubbliche amministrazioni e gli enti finanziati direttamente o indirettamentea carico del bilancio dello Stato, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica. Inoltre, prevede che le stesse amministrazioni provvedano al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione. Infine, dispone che i collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni, vigilino sull'applicazione delle nuove disposizioni, evidenziando i risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale.
Il comma 2 modifica in più parti l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 165 del 2001, al fine di ampliare i casi nei quali si può prescindere dal possesso del requisito della comprovata specializzazione universitaria nella stipulazione di contratti con personale esterno per far fronte a esigenze alle quali non è possibile far fronte con il personale in servizio.
L'articolo 23 promuove l'individuazione e la diffusione delle buone prassi in uso presso gli uffici delle pubbliche amministrazioni pubbliche statali e introduce l'obbligo per le medesime amministrazioni di pubblicare, sul proprio sito web o con idonee modalità, un indicatore dei tempi medi di pagamento dei beni, dei servizi e delle forniture acquistate nonché dei tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi resi all'utenza.
L'articolo 24 delega il Governo ad adottare decreti legislativi di riassetto normativo per il riordino, la trasformazione, la fusione o la soppressione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Formez e della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
Degli articoli da 25 a 29 ha detto il deputato Corsaro.

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L'articolo 30 dispone che le carte dei servizi predisposte da coloro che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità debbano prevedere la possibilità di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia (secondo uno schema-tipo di procedura conciliativa da individuare con decreto) e quella di ricorrere a meccanismi di sostituzione dell'amministrazione o del soggetto erogatore inadempiente.
Dell'articolo 31 ha detto il deputato Corsaro.
L'articolo 32 reca disposizioni finalizzate all'»eliminazione degli sprechi» collegati al mantenimento delle pubblicazioni legali in forma cartacea, riconoscendo, a decorrere dal 1o gennaio 2010, effetto di pubblicità legale agli atti e ai provvedimenti pubblicati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici sui propri siti informatici o su quelli di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, e disponendo che le pubblicazioni oggi effettuate in forma cartacea non abbiano effetto di pubblicità legale a decorrere dal 1o gennaio 2010 (dal 1o gennaio 2013, limitatamente alla pubblicazione sulla stampa quotidiana di bilanci, ovvero di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica).
L'articolo 33 delega il Governo ad adottare entro 18 mesi, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 20 della legge 59 del 1997 (cosiddetta legge Bassanini 1) e sulla base di criteri direttivi specificamente indicati, uno o più decreti legislativi volti a modificare il Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 82 del 2005).
L'articolo 34 reca disposizioni per favorire le relazioni tra le pubbliche amministrazioni e gli utenti attraverso un maggiore utilizzo della posta elettronica certificata come strumento di comunicazione e per permettere al pubblico di conoscere i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.
L'articolo 35 autorizza il Governo ad adottare un regolamento per disciplinare le modalità per l'assegnazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata in base a tecnologie che certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del loro contenuto, e assicurino l'interoperabilità dei servizi offerti con analoghi sistemi internazionali.
Dell'articolo 36 ha detto il deputato Corsaro.
L'articolo 37 reca disposizioni principalmente volte a consentire, fino al 31 dicembre 2010, il rilascio della la carta nazionale dei servizi e delle altre carte elettroniche ad essa conformi anche ai titolari di carta d'identità elettronica.
Degli articoli 38, 39 e 40 ha riferito il deputato Corsaro.
L'articolo 41 modifica l'articolo 16 del decreto-legge 90 del 2008, disponendo l'immissione del personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale, nonché del personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale, nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale.
L'articolo 42 aumenta da 4 a 6 il numero dei membri del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa eletti dal Parlamento (tre eletti dalla Camera e tre dal Senato), portando la composizione complessiva dell'organo di autogoverno del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali da 15 a 17 membri.
L'articolo 43 interviene sulla disciplina della funzione giurisdizionale della Corte dei conti; il comma 1 apporta alcune modifiche alla procedura del giudizio pensionistico, disponendo tra l'altro il trasferimento della competenza in materia di procedimenti cautelari dal collegio al giudice unico. Il comma 2 prevede che il Presidente della Corte dei conti possa, in determinati casi, richiedere il giudizio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale in analogia con quanto previsto per le sezioni riunite della Corte di cassazione.
L'articolo 44 reca disposizioni concernenti l'Avvocatura generale dello Stato. I commi 1 e 2 modificano la disciplina di ripartizione delle somme spettanti all'avvocatura generale e alle avvocature distrettuali

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dello Stato, a titolo di competenze di avvocato quando tali competenze siano poste a carico delle controparti o nei casi di transazione dopo sentenza favorevole per l'amministrazione e di compensazione in cause in cui l'amministrazione non è risultata soccombente. Il comma 2 - aggiungendo un comma al citato articolo 21 - dispone che le predette proporzioni e le modalità di ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da una sede all'altra possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato Il comma 3 istituisce presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo dei proventi derivanti da incarichi arbitrali. il Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato.
L'articolo 45 reca una delega al Governo - da esercitare entro un anno - per il riassetto delle disciplina del processo amministrativo, al fine di adeguare la disciplina del processo davanti ai TAR e al Consiglio di stato alla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori e di coordinarla con quella del processo civile.
Gli articoli 46 e seguenti apportano ampie modifiche al codice di procedura civile. I punti fondamentali della novella sono i seguenti: l'introduzione dello strumento della mediazione civile, finalizzato a una conciliazione stragiudiziale delle parti; l'inserimento del processo sommario di cognizione, più snello e alternativo al rito ordinario; la semplificazione dei riti attraverso la riconduzione di tutti i procedimenti ai tre modelli processuali previsti dal codice di procedura civile (rito ordinario di cognizione, rito del lavoro, rito sommario di cognizione); la soppressione del rito societario e l'applicazione del rito ordinario per le cause in materia di sinistri stradali; l'introduzione di un filtro per l'ammissibilità dei ricorsi in Cassazione al fine di deflazionare il carico di lavoro del giudice di legittimità; la previsione di uno strumento di coercizione nei confronti del debitore per ogni giorno di inadempienza di alcune tipologie di obbligazioni; l'inserimento di sanzioni processuali a carico di chi ritarda, con il proprio comportamento, la conclusione del processo; la previsione di ulteriori misure per l'efficienza del processo civile, quali l'aumento delle competenze del giudice di pace, la semplificazione della fase di decisione delle controversie, la riduzione dei tempi per il compimento dei singoli atti processuali e la prova testimoniale scritta, previo accordo tra le parti.
L'articolo 46 è composto da 20 commi che intervengono sul Libro primo del codice di procedura civile, recante le disposizioni generali. Il comma 1, novellando l'articolo 7 codice di procedura civile, amplia la competenza per valore e per materia del giudice di pace. Il comma 2 stabilisce l'inapplicabilità della disciplina del processo del lavoro alle cause in materia di interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali attribuite dal comma 1 alla competenza del giudice di pace. Il comma 3 modifica l'articolo 38 codice di procedura civile, in materia di incompetenza, prevedendo che le questioni di competenza siano eccepite immediatamente nella fase iniziale della causa. I commi 4-7 stabiliscono che tutte le decisioni in materia di litispendenza, connessione, continenza, ecc. siano adottate con ordinanza, anziché con sentenza, e dunque motivate in forma più sintetica. Il comma 7 inoltre apporta modifiche all'articolo 50 codice di procedura civile dimezzando da sei a tre mesi il termine per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente. Il comma 8 modifica l'articolo 54 codice di procedura civile rendendo facoltativa (e aumentandone l'importo) l'irrogazione della sanzione pecuniaria nei confronti di chi abbia presentato un'istanza di ricusazione inammissibile o infondata. Il comma 9 aumenta l'importo della pena pecuniaria applicabile, ex articolo 67 codice di procedura civile, al custode che non abbia eseguito l'incarico assunto. Il comma 10 modifica l'articolo 83 codice di procedura civile, in materia di procura

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alle liti sostanzialmente adeguandone la formulazione all'introduzione delle nuove tecnologie informatiche. Il comma 11 modifica l'articolo 91 codice di procedura civile, in materia di condanna alle spese emessa con la sentenza di condanna, introducendo un meccanismo sanzionatorio a carico della parte che abbia rifiutato, senza giustificato motivo, una proposta conciliativa avanzata dalla controparte. Il comma 12 modifica il secondo comma dell'articolo 92 codice di procedura civile prevedendo la compensazione, anche parziale, delle spese tra le parti in caso di soccombenza reciproca o altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione. Il comma 13 aggiunge un nuovo comma all'articolo 96 codice di procedura civile, in materia di responsabilità aggravata della parte per la cd. lite temeraria, prevedendo la possibilità di condanna della parte soccombente al pagamento di una somma determinata in via equitativa. Il comma 14 interviene sul principio del contraddittorio di cui all'articolo 101 codice di procedura civile, disciplinando il caso in cui il giudice ritenga di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio. Il comma 15 modifica l'articolo 115, primo comma, codice di procedura civile autorizzando il giudice a porre a fondamento delle proprie decisioni anche i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il comma 16 aumenta l'importo della pena pecuniaria applicabile, ex articolo 118, terzo comma, codice di procedura civile, al terzo che abbia rifiutato di eseguire l'ordine del giudice di consentire sulla sua persona o sulle cose in suo possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa. Il comma 17 modifica il regime di pubblicità della sentenza di cui all'articolo 120 codice di procedura civile Il comma 18, attraverso una novella all'articolo 132 codice di procedura penale, semplifica il contenuto della sentenza, prevedendo che essa contenga la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il comma 19 aggiunge un comma all'articolo 137 codice di procedura civile in materia di notificazioni informatiche. Il comma 20 interviene sull'istituto della rimessione consentendone un'applicazione generalizzata anche con riferimento a fasi diverse rispetto alla trattazione del giudizio di primo grado.
L'articolo 47 è composto da 23 commi che intervengono sul Libro secondo del codice di procedura civile, recante la disciplina del processo di cognizione. Il comma 1 novella il terzo comma dell'articolo 163, relativo al contenuto dell'atto di citazione coordinando la formulazione del n. 7 con il nuovo testo dell'articolo 38 in materia di incompetenza. Il comma 2 novella l'articolo 182, in materia di difetto di rappresentanza o autorizzazione. Il comma 3 contiene l'abrogazione l'articolo 184-bis, conseguente alla nuova disciplina dell'istituto della rimessione in termini contenuta nel testo novellato dell'articolo 153 codice di procedura civile Il comma 4 modifica l'articolo 191 in materia di nomina del consulente tecnico, anticipando la formulazione dei quesiti alla pronuncia dell'ordinanza di ammissione dei quesiti stessi. I commi 6, 7 e 8 modificano la disciplina della prova testimoniale nel processo di cognizione. Il comma 6 reca disposizioni di coordinamento con il nuovo codice di procedura penale dell'articolo 249 in materia di facoltà di astensione dei testimoni davanti all'autorità giudiziaria. Il comma 7, novellando l'articolo 255, disciplina il caso di seconda mancata comparizione dei testimoni senza giustificato motivo. Il comma 8 prevede la facoltà per il giudice, su accordo delle parti e tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, di assumere testimonianze scritte sulla base di un modello di testimonianza predisposto dalla parte che ne fa richiesta. I commi 9 e 10 modificano, rispettivamente, l'articolo 279, in materia di forma dei provvedimenti del collegio e l'articolo 285, relativo alle modalità di notificazione della sentenza. I commi successivi dell'articolo 47 in esame dispongono l'abbreviazione di numerosi termini processuali: in materia di sospensione del processo su istanza delle parti; in materia d'istanza di fissazione dell'udienza

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(qualora questa non sia stata fissata dal provvedimento che ha disposto la sospensione del processo); in materia di prosecuzione o riassunzione del processo interrotto. Viene inoltre previsto che l'estinzione del processo possa essere dichiarata anche d'ufficio senza quindi bisogno di essere eccepita dalla parte. Il comma 16 reca una norma di mero coordinamento normativo con la previsione che le pronunce sulla competenza si assumono con ordinanza anziché con sentenza. Il comma 17 modifica l'articolo 327, dimezzando da un anno a 6 mesi il cosiddetto «termine lungo» per le impugnazioni. Il comma 18 modifica l'articolo 345 chiarendo che in appello - salvo specifiche eccezioni - non possono essere prodotti nuovi documenti. Il comma 19 prevede, oltre che una norma di mero coordinamento, la riduzione da 6 a 3 mesi del termine per la riassunzione del processo. Il comma 20 abroga il quarto comma dell'articolo 385 per motivi di coordinamento con la modifica apportata all'articolo 96. (cfr. articolo 46, comma 13, del disegno di legge in esame). Il comma 21 modifica l'articolo 392 riducendo da un anno a 3 mesi il termine per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio. I commi 22 e 23, rispettivamente, novellano l'articolo 444 in materia di giudice competente per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie in caso di attore residente all'estero ed estendono ai giudizi amministrativi e contabili l'applicazione del primo comma dell'articolo 291, in caso di mancata costituzione del convenuto.
L'articolo 48, parzialmente modificato dal Senato, introduce ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile in riferimento alla disciplina del ricorso per cassazione. In particolare, esso introduce nel codice di procedura civile il nuovo articolo 360-bis, che prevede il cosiddetto filtro in Cassazione, ossia un esame preliminare di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione, delegato ad un collegio di tre magistrati. Il Senato ha soppresso la previsione della cosiddetta doppia conforme introdotta durante l'esame alla Camera, che prevedeva l'inammissibilità del ricorso presentato ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 5), codice di procedura civile (ossia, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio), avverso la sentenza di appello di conferma di quella di primo grado.
L'articolo 49 interviene in materia di esecuzione mobiliare presso il debitore, introducendo il nuovo articolo 540-bis codice di procedura civile Tale disposizione disciplina la possibilità di integrazione del pignoramento quando il ricavato della vendita non sia sufficiente a soddisfare tutti i creditori o quando i beni pignorati rimangano invenduti anche dopo il secondo incanto.
L'articolo 50 introduce alcune novità in materia di processo di esecuzione. Il comma 1 inserisce nel codice di procedura civile un nuovo articolo 614-bis, relativo alla fissazione da parte del giudice e su richiesta di parte, con la condanna all'adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare, delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il comma 2 sopprime l'ultimo periodo dell'articolo 616 codice di procedura civile, ai sensi del quale l'opposizione all'esecuzione di cui all'articolo 615 codice di procedura civile è decisa con sentenza non impugnabile. Il comma 3, riformulando i commi terzo e quarto dell'articolo 624 codice di procedura civile, in materia di effetti della sospensione dell'esecuzione nel caso di opposizione all'esecuzione stessa, prevede quale ulteriore condizione alla dichiarazione giudiziale di estinzione del processo, la mancata introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato ex articolo 616 dal giudice dell'esecuzione. Il comma 4 modifica il secondo comma dell'articolo 630 codice di procedura civile, in materia di estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti, stabilendo che l'estinzione può anche esser dichiarata d'ufficio, introduce un termine ultimo per la dichiarazione di estinzione da parte del

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giudice nonché l'obbligo di comunicazione dell'ordinanza, a cura del cancelliere, ove non pronunciata in udienza.
L'articolo 51, non modificato dall'altro ramo del Parlamento, novella l'articolo 669-septies codice di procedura civile (eliminando la possibilità di fare opposizione alla condanna alle spese pronunciata dal giudice in fase cautelare ante-causam), nonché l'articolo 669-octies codice di procedura civile (stabilendo che nel pronunciare un provvedimento cautelare idoneo ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, il giudice deve sempre provvedere sulle spese del procedimento cautelare).
L'articolo 52 prevede l'inserimento nel codice di procedura civile di un nuovo capo III-bis (composto dagli articoli 702-bis, 702-ter e 702-quater) che aggiunge tra i procedimenti speciali del libro quarto, il procedimento sommario di cognizione. Tale procedimento può essere attivato, mediante ricorso, per tutte le cause di competenza del tribunale in composizione monocratica, senza alcuna limitazione di valore o di materia. La rapidità del procedimento, disciplinato dall'articolo 702-ter, permette di arrivare ad un rapido soddisfacimento della domanda grazie all'emanazione di un provvedimento immediatamente esecutivo su cui, in mancanza di appello, si forma il giudicato (articolo 702-quater).
L'articolo 53 interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Il comma 1 modifica l'articolo 23, ponendo un tetto alla percentuale degli incarichi affidabili ad uno stesso consulente tecnico. Il comma 2 aggiunge l'articolo 81-bis che disciplina il calendario del processo, fissato dal giudice quando provvede sulle richieste istruttorie. Il comma 3 introduce l'articolo 103-bis che disciplina il modello di testimonianza richiamato dal nuovo articolo 257-bis codice di procedura civile, in materia di assunzione di testimonianze scritte. Il comma 4 modifica l'articolo 104 delle disposizioni attuative prevedendo la dichiarazione d'ufficio della decadenza dalla prova per la parte che non fa chiamare i testimoni senza giusto motivo. Il comma 5, novellando il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni attuative, limita l'estensione della motivazione della sentenza. Il comma 6, novellando l'articolo 152 delle disposizioni attuative, pone il limite del valore della prestazione per la liquidazione delle spese, competenze ed onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali. Il comma 7, infine, aggiunge alle disposizioni di attuazione un nuovo articolo 186-bis che prevede che il giudice che abbia già conosciuto degli atti esecutivi non possa poi decidere sull'eventuale giudizio di opposizione agli atti stessi.
L'articolo 54, non modificato dal Senato, abroga l'articolo 3 della legge 102 del 2006 che prevede l'applicazione della disciplina del processo del lavoro alle controversie relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali e reca una disposizione transitoria per i processi pendenti e per quelli non ancora transitati al rito speciale.
L'articolo 55 reca una delega al Governo per la riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, rientranti nella giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale. Ai fini di tale semplificazione si prevede, tra i principi e criteri direttivi della delega, la riconduzione delle numerose tipologie di procedimento civile ai tre modelli processuali previsti dal codice di procedura civile (rito ordinario di cognizione, rito del lavoro, nuovo rito sommario di cognizione, introdotto dall'articolo 52 del disegno di legge) e si dispone inoltre la soppressione del rito societario di cui al decreto legislativo 5 del 2003.
L'articolo 56, non modificato dal Senato, interviene sulla disciplina della notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte dell'Avvocatura dello Stato, alla quale riconosce la possibilità di avvalersi delle modalità di notifica previste, in generale, per gli avvocati del libero foro.
L'articolo 57 interviene per razionalizzare la disciplina della notificazione del ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione (legge n. 689 del 1981) e la disciplina della

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proposizione della domanda per il riconoscimento del diritto a prestazioni nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.
L'articolo 58, non modificato dal Senato, interviene sull'articolo 9, comma 2, della legge n. 205 del 2000 (recante Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), per affermare che la perenzione del ricorso amministrativo ultraquinquennale può essere dichiarata anche in udienza dal giudice, se le parti non dichiarano di avere interesse alla decisione.
L'articolo 59 reca alcune disposizioni transitorie, stabilendo l'ambito di applicazione di alcune modifiche apportate dal disegno di legge al rito civile.
L'articolo 60, non modificato nel corso dell'esame in Senato, detta disposizioni in materia di risoluzione delle questioni di giurisdizione, volte a conservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda rivolta ad un giudice privo di giurisdizione, quando il processo sia poi proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione.
L'articolo 61 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale; la conciliazione, avente per oggetto diritti disponibili e non preclusiva all'azione ordinaria, dovrà essere affidata ad organismi professionali ed indipendenti, iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della giustizia.
L'articolo 62, attraverso una novella all'articolo 125 della legge fallimentare, interviene in materia di concordato fallimentare, disciplinando in particolare la procedura applicabile nel caso di presentazione di più proposte di concordato o di sopravvenienza di una nuova proposta.
L'articolo 63, introducendo nel codice civile gli articoli aggiuntivi 2668-bis e 2668-ter, interviene sulla durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, con norme chevengono estese anche alla durata dell'efficacia del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili.
L'articolo 64 inserisce nella legge 52 del 1985 il nuovo articolo 19-bis, volto a prevedere l'esecuzione delle annotazioni nei pubblici registri immobiliari mediante l'inserimento dei relativi dati negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari e a disciplinare il contenuto delle ispezioni e certificazioni ipotecarie.
L'articolo 65 consente il trasferimento presso gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare, confermando il mantenimento per ciascuna sezione staccata dell'attuale circoscrizione territoriale ed esplicitando che rimangono nelle sedi attuali le sezioni staccate operanti in città sedi circondariali di tribunale.
L'articolo 66 delega il Governo a disciplinare le procedure informatiche e telematiche per la redazione degli atti pubblici, nonché per lo svolgimento di ulteriori attività da parte dei notai.
L'articolo 67 è finalizzato a semplificare le procedure per l'accesso al notariato. Esso interviene sui requisiti per la partecipazione al concorso, sopprimendo in particolare la prova di preselezione informatica e richiedendo l'assenza di dichiarazioni di inidoneità (cui è equiparata l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi) in tre concorsi precedenti; prevede l'articolazione della commissione di concorso in tre sottocommissioni composte da cinque membri; detta, infine, specifiche disposizioni applicabili esclusivamente ai candidati che hanno partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 1o settembre 2004.
L'articolo 68 interviene in materia di pubblicazione delle sentenze penali di condanna (prevedendo in particolare la pubblicazione non più soltanto su uno o più giornali, ma anche sul sito internet del Ministero della giustizia) e reca, inoltre, disposizioni volte a realizzare il contenimento delle spese di giustizia e la razionalizzazione delle procedure della relativa riscossione. Tra i diversi interventi, quelli maggiormente significativi consistono nelle modifiche apportate al testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia

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(decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002). Esse riguardano, tra l'altro, l'importo dovuto per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, la registrazione degli atti giudiziari nel processo penale, il sistema di recupero delle spese di giustizia, anche con riferimento alla semplificazione della procedura di quantificazione del credito. Con riferimento quindi al recupero delle spese di mantenimento in carcere, delle spese processuali, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo civile e penale, viene completamente ridefinita la disciplina in materia di riscossione a mezzo ruolo. Alcune modifiche conseguenti all'introduzione della nuova disciplina sono, infine, apportate alla legge finanziaria per il 2008, in materia di riscossione dei crediti erariali relativi al processo penale affidati ad Equitalia spa.
L'articolo 69, non modificato dal Senato, reca le abrogazioni conseguenti alla nuova disciplina della riscossione delle spese di giustizia.
L'articolo 70, non modificato dal Senato, detta disposizioni in materia di rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione, intervenendo sulla disciplina dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato.
Degli articoli 71 e 72 ha riferito il deputato Corsaro.
Quanto, infine, all'articolo 73, esso reca la clausola di "compatibilità" con l'ordinamento delle regioni a statuto speciale.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva la necessità di inserire tra i soggetti da audire nell'ambito delle audizioni informali che le Commissioni svolgeranno i rappresentanti del Consiglio nazionale del Notariato, in quanto interessati da una significativa disposizione del provvedimento.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che le audizioni informali sul provvedimento sono previste per la giornata di domani e, conseguentemente, non risulta possibile, in questa fase, ampliare l'elenco dei soggetti da audire. Ritiene che invece il Consiglio nazionale del Notariato possa essere invitato ad inviare alle Commissioni una memoria scritta sul provvedimento. Rinvia infine il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.35.