CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 marzo 2009
154.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 marzo 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.
Nuovo testo C. 2263 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

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La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 marzo 2009.

Gianluca PINI (LNP), relatore, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), della quale illustra i contenuti. Si sofferma, in particolare, sull'articolo 6-quater, che definisce in 330 milioni di euro per l'anno 2009 e 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-Incentivi assicurativi, finalizzato a promuovere interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi e alle infrastrutture agricole nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato. Si tratta di una misura che costituisce una condizione irrinunciabile nella prospettiva di creare le condizioni per una concorrenza reale tra le aziende produttrici dei Paesi dell'Unione europea: in altri Paesi, infatti, questa forma di sostegno agli agricoltori è già assicurata. Per questa ragione ritiene che essa assume una valenza assoluta nell'impianto normativo in esame.

Nicola FORMICHELLA (PdL) e Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi sulla proposta di parere del relatore.

Enrico FARINONE (PD) ribadisce le perplessità del proprio gruppo sul provvedimento in esame, già illustrate nella seduta di ieri. Al riguardo osserva che gli emendamenti approvati dalla XIII Commissione non hanno modificato l'impostazione di fondo del provvedimento, che si presenta come una sanatoria generalizzata che equipara indistintamente le posizioni di tutti i produttori.

Antonio RAZZI (IdV) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale.
C. 2042 Governo, approvato dal Senato e C. 2069 Minniti.

(Parere alle Commissioni II e III).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 marzo 2009.

Gianluca PINI (LNP), relatore, presenta una proposta di parere con osservazioni (vedi allegato 2), di cui illustra il contenuto. Si tratta di una proposta che ha recepito tutti i rilievi evidenziati dal deputato Gozi nel corso del suo intervento svoltosi ieri.

Laura GARAVINI (PD) fa preliminarmente presente che il proprio gruppo è favorevole a dare corso alla ratifica del Trattato di Prüm: del resto, nel corso della passata legislatura, il Governo aveva presentato un provvedimento volto proprio in questa direzione.
In particolare ritiene opportuna l'istituzione di una banca dati nazionale del DNA, che rappresenterà uno strumento utile ai fini della lotta al crimine.
Si sofferma quindi sulla proposta di parere presentata dal relatore, ritenendo in proposito che le osservazioni in essa contenute, seppure condivisibili nelle loro linee di fondo, dovrebbero però essere trasformate in altrettante condizioni.

Gianluca PINI (LNP), relatore, non ritiene di potere accedere alla richiesta del deputato Garavini in quanto appare prioritario approvare con urgenza il provvedimento

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in esame per provvedere tempestivamente all'istituzione della banca dati nazionali del DNA, rinviando ad un momento successivo le modifiche che si dovessero rendere necessarie: si tratta, questa, di una disponibilità che il Governo ha manifestato ufficialmente della quale si ritiene soddisfatto.

Nicola FORMICHELLA (PdL) avverte che il proprio gruppo voterà a favore della proposta di parere del relatore. Al riguardo osserva che essa ha sostanzialmente recepito i rilievi mossi al provvedimento dal deputato Gozi nella seduta di ieri, che del resto sono condivisi dal proprio gruppo.

Enrico FARINONE (PD), alla luce di quanto dichiarato dal relatore, preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo.

Antonio RAZZI (IdV) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, condividendo l'opportunità di istituire la banca dati nazionale del DNA alla luce dell'elevata utilità che tale strumento è in grado di apportare nella lotta al crimine.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 2099 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 marzo 2009.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3), che illustra.

Jean Leonard TOUADI (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore. Si tratta di un provvedimento condivisibile in quanto volto a prevedere regole di uguaglianza per tutti i soggetti interessati.

Antonio RAZZI (IdV) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, sottolineando l'importanza del provvedimento in esame, volto a risolvere una situazione di incertezza normativa che ha dato luogo a numerosi contenziosi anche con l'Agenzia delle entrate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.
C. 2232 Governo.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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Giuseppina CASTIELLO (PdL), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in oggetto, volto a convertire in legge il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.
Il decreto-legge, che consta di quattordici articoli, anticipa alcune disposizioni contenute nel disegno di legge in materia di sicurezza (C. 2180, già approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera) nonché parte delle previsioni del disegno di legge in materia di atti persecutori (S. 1348), già approvato dalla Camera e in corso di esame al Senato.
L'articolo 1, novellando l'articolo 576 del codice penale, introduce aggravanti speciali per il delitto di omicidio, in particolare quando esso è consumato in occasione della commissione dei delitti di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne e di violenza sessuale di gruppo ovvero da parte dell'autore del delitto di atti persecutori.
L'articolo 2, modificando l'articolo 275 del codice di procedura penale, estende l'obbligatorietà della custodia cautelare in carcere, in presenza di gravi indizi di colpevolezza, a specifici delitti ritenuti di particolare gravità e allarme sociale, tra i quali diverse fattispecie di reato a sfondo sessuale. La medesima disposizione inserisce nella lista dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza la violenza sessuale (esclusi i casi di minore gravità) e la violenza sessuale di gruppo.
L'articolo 3 modifica la legge sull'ordinamento penitenziario, al fine di limitare l'accesso ai benefici penitenziari (assegnazione al lavoro all'esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione) da parte dei condannati per taluni delitti di tipo sessuale.
L'articolo 4 interviene sulla disciplina del patrocinio a spese dello Stato per consentire alla persona offesa da determinate fattispecie criminose a sfondo sessuale l'accesso al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito ordinariamente previsti.
L'articolo 5 prolunga il periodo massimo di trattenimento dello straniero extracomunitario nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE) da sessanta a centottanta giorni.
L'articolo 6, che interviene in materia di sicurezza e ordine pubblico, novella il decreto-legge n. 112 del 2008 con l'obiettivo di attuare un piano straordinario di controllo del territorio, anticipando al 31 marzo 2009 il termine per l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica volto alla ripartizione tra le forze di polizia e i vigili del fuoco delle risorse destinate all'assunzione di personale. Si dispone, inoltre, la riassegnazione immediata delle somme oggetto di confisca al Ministero dell'interno (nel limite di 100 milioni di euro per il 2009), per le esigenze urgenti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, e al Fondo nazionale contro la violenza sessuale (nel limite di 3 milioni di euro per il 2009), per l'assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere. Si prevede, altresì, che il sindaco, previa intesa con il Prefetto, possa avvalersi di associazioni volontarie di cittadini non armati (iscritte in un apposito elenco) con la finalità di segnalare alle Forze di polizia situazioni di disagio sociale o eventi che ledano la sicurezza urbana. Il sindaco si avvale, in via prioritaria, di associazioni costituite tra gli appartenenti, in congedo, delle Forze di polizia, delle Forze armate e di altri corpi dello Stato. Si autorizzano poi i comuni, ai fini della tutela della sicurezza urbana, ad impiegare sistemi di videosorveglianza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
L'articolo 7 introduce nel codice penale il delitto di atti persecutori, per il quale si richiede la ripetitività della condotta nonché l'idoneità del comportamento a provocare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata alla vittima da relazione

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affettiva ovvero a costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni.
L'articolo 8, al fine di apprestare tutela nel periodo che intercorre tra il comportamento persecutorio e la presentazione della querela e di dissuadere il reo dal compimento di nuovi atti, introduce la possibilità per la persona offesa di avanzare al questore richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta lesiva.
L'articolo 9 apporta una serie di modifiche al codice di procedura penale, prevedendo in particolare una nuova misura coercitiva, consistente nel divieto di avvicinamento dell'imputato ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
L'articolo 10 novella il codice civile in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari, prolungando a un anno l'efficacia del decreto del giudice con il quale si ordinano la cessazione della condotta criminosa, l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.
L'articolo 11 fa obbligo alle Forze dell'ordine, ai presidi sanitari e alle istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori di fornire alla medesima tutte le informazioni relative ai Centri antiviolenza.
L'articolo 12 istituisce presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri un numero verde nazionale per le vittime di atti persecutori, con compiti di assistenza psicologica e giuridica e, nei casi d'urgenza, di segnalazione alle Forze dell'ordine.
Gli articoli 13 e 14 disciplinano, infine, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento.
Dal punto di vista della rilevanza comunitaria, le disposizioni di maggiore interesse sono quelle contenute negli articoli 5 e 6 del decreto-legge, in materia di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione e di videosorveglianza con finalità di tutela della sicurezza pubblica.
L'articolo 5, come già illustrato, modifica il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, estendendo il periodo di trattenimento dello straniero cittadino di Paesi terzi nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE) fino a un massimo di centottanta giorni. In proposito, va ricordato che i CIE sono luoghi di trattenimento del cittadino straniero in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione. Il trattenimento è disposto con provvedimento del questore, dietro convalida del giudice, per un periodo di trenta giorni, prorogabile in presenza di gravi difficoltà inerenti all'identificazione dello straniero o all'acquisizione dei documenti di viaggio, di altri trenta giorni. Sono, inoltre, trattenuti nei CIE coloro che fanno richiesta di asilo dopo essere stati oggetto di un provvedimento di espulsione, ad esclusione dell'espulsione a causa di ingresso clandestino o di trattenimento nel territorio nazionale senza aver fatto richiesta del permesso di soggiorno. Va ricordato poi che, in base alla disciplina definita dal decreto legislativo n. 30 del 2007, come modificato dal decreto legislativo n. 32 del 2008, il trattenimento nei CIE può riguardare anche i cittadini comunitari colpiti da un provvedimento di allontanamento, nelle more della procedura di convalida.
Le nuove disposizioni prevedono la possibilità di due ulteriori proroghe (oltre a quelle già previste) di sessanta giorni ciascuna, in presenza di due condizioni, tra loro alternative: mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo; ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. Di conseguenza, la permanenza complessiva massima, pari in precedenza a sessanta giorni, è ora prolungata a centottanta giorni. Il comma 2 del medesimo articolo 5 estende, altresì, l'applicazione della nuova disciplina anche ai cittadini di Paesi terzi già trattenuti nei CIE alla data di entrata in vigore del decreto.
Per completezza ritiene opportuno rammentare che una disposizione relativa al prolungamento del periodo di trattenimento

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nei CIE, fino a un massimo di 18 mesi, era contenuta già nel testo originario del disegno di legge in materia di sicurezza presentato al Senato nel giugno 2008 (S. 733), ora all'esame della Camera (C. 2180). Durante l'iter al Senato la disposizione è stata soppressa. Sottolinea che la disposizione originariamente contenuta nell'A.S. 733 e quella riportata nel decreto-legge in esame risultano diverse per alcuni aspetti sostanziali. Oltre alla differente durata temporale del periodo massimo di trattenimento (rispettivamente diciotto mesi e centottanta giorni), divergono anche le motivazioni alla base della decisione di proroga: mentre il primo testo faceva riferimento al rifiuto dell'interessato a fornire elementi utili per l'identificazione, la norma contenuta nel decreto-legge n. 11 del 2009 è incentrata sulla mancata collaborazione del Paese di origine. Le nuove disposizioni appaiono quindi dirette a modificare la normativa in tema di contrasto all'immigrazione irregolare, al fine di rendere ancora più efficace la disciplina dell'espulsione e del respingimento degli immigrati clandestini in ossequio ai princìpi contenuti nella direttiva 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. La relazione di accompagnamento al provvedimento in esame sottolinea che lo scopo prioritario della direttiva è quello di consentire agli Stati europei di disporre di adeguati periodi di tempo per l'espletamento delle procedure necessarie all'esecuzione del provvedimento di espulsione, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio e all'allontanamento del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi.
La direttiva, da attuare entro il 24 dicembre 2010, prescrive che il trattenimento richiede una deliberazione scritta e motivata e deve essere il più possibile limitato, comunque non oltre i 6 mesi.
La descritta disciplina dei termini per il trattenimento nei CIE appare in linea con i principi posti dall'articolo 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), in materia di restrizioni della libertà personale, nonché con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la quale ha precisato che, al fine di evitare l'arbitrarietà delle citate misure restrittive, occorre assicurare, tra l'altro, il rispetto del principio di ragionevole durata, in base al quale la detenzione non può eccedere il tempo necessario a raggiungere lo scopo perseguito (cfr., in particolare, la sentenza 29 gennaio 2008 Saadi c. Regno Unito, §§ 72-74; sentenza 15 novembre 1996 Chahal c. Regno Unito, §§ 112-113.
Quanto all'uso di impianti audiovisivi per motivi di sicurezza pubblica, l'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge autorizza i comuni, ai fini della tutela della sicurezza urbana, ad impiegare sistemi di videosorveglianza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, consentendo altresì la conservazione dei dati raccolti sino al settimo giorno successivo alla rilevazione, salvo particolari esigenze di ulteriore conservazione.
La disciplina comunitaria in materia è data dalla direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, che all'articolo 3, paragrafo 2, esclude dall'ambito di applicazione della normativa sui dati personali il trattamento di dati sotto forma di suoni e immagini per fini connessi con la sicurezza pubblica, la difesa, la sicurezza dello Stato e le attività dello Stato in materia di diritto penale. Il Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali istituito ai sensi dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE ha precisato che la videosorveglianza, al pari di altre operazioni di trattamento di dati personali non rientranti nel campo di applicazione della direttiva, deve rispettare i requisiti fissati dall'articolo 8 della CEDU e, nel contempo, essere disciplinata da disposizioni specifiche rese note al pubblico e connesse e proporzionate alla prevenzione di rischi concreti e reati

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specifici. Il citato articolo 8 della CEDU, nel tutelare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza, specifica che eventuali ingerenze dell'autorità pubblica devono essere previste dalla legge e costituire misure necessarie, in una società democratica, a garantire la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza, il benessere economico del Paese, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. La necessità di osservare, in materia di videosorveglianza, le garanzie fissate dall'articolo 8 della Convenzione emergono, tra l'altro, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare, la sentenza n. 44647/98 Peck c. Regno Unito del 28 gennaio 2003.
Per quanto concerne i lavori in corso a livello comunitario sulle materie oggetto del decreto-legge, reputa opportuno evidenziare che, relativamente ai reati di violenza sessuale e agli atti persecutori, il 3 febbraio 2009 il Parlamento europeo ha adottato raccomandazioni rivolte al Consiglio sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile. In particolare, nel quadro della prossima revisione della decisione quadro in materia (2004/68/GAI), il Parlamento europeo raccomanda, tra l'altro, la penalizzazione della partecipazione ad attività sessuali con una persona di età inferiore a diciotto anni, dell'adescamento online dei minori a scopo sessuale; della partecipazione intenzionale a esibizioni di carattere pornografico che coinvolgano bambini; l'adozione di misure volte a incoraggiare le vittime di abusi sessuali a sporgere denuncia; l'ampliamento del catalogo di circostanze aggravanti nel determinare le sanzioni in relazione ai reati previsti dalla decisione quadro; la classificazione dello sfruttamento di una posizione dominante da parte di chi commette un reato (in un contesto familiare, educativo, professionale) come circostanza aggravante.
Relativamente alle disposizioni del decreto legge in materia di lotta all'immigrazione clandestina, si segnala che il 5 febbraio 2009 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sull'attuazione nell'Unione europea della direttiva 2003/9/CE sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati, basata sulle visite svolte tra il 2005 e il 2008 dalla Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni nei centri per immigrati e richiedenti asilo in Italia (Lampedusa nel 2005), Spagna, Francia, Malta, Grecia, Belgio, Regno Unito, Paesi Bassi, Polonia, Danimarca e Cipro. Sulla situazione attuale del centro di Lampedusa il Parlamento europeo ha recentemente svolto un dibattito nella seduta del 3 febbraio 2009.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI COMUNITARI

Giovedì 19 marzo 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.50.

Piano d'azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Europa.
COM(2008)886 def.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto.
COM(2008)887 def.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, osserva che i sistemi di trasporto intelligenti

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possono già oggi, ma ancor più nel prossimo futuro, fornire un rilevantissimo contributo per la sicurezza e il decongestionamento delle reti di trasporto.
In materia sono già stati avviate diverse iniziative riguardanti varie modalità di trasporto, tra cui: SESAR (Single European Sky ATM Research Programme), il sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo; ERTMS (European Rail Traffic Management System), il sistema europeo armonizzato di segnalazione ferroviaria volto a garantire un alto livello di sicurezza e di interoperabilità; RIS (River Information Services), il sistema per la fornitura di servizi di informazione fluviale; AIS (Automatic Identification System), il sistema di identificazione automatica delle navi; SafeSeaNet, il sistema comunitario per lo scambio di dati marittimi; VTMIS (Vessel Traffic Monitoring and Information System), il sistema per il monitoraggio e l'informazione del traffico navale; LRIT, il sistema di identificazione e tracciamento a lungo raggio delle navi; TAF-TSI (Telematics Applications for Freight) che riguarda l'applicazione delle nuove tecnologie al trasporto di merci.
Merita quindi pieno apprezzamento l'adozione di una iniziativa, da parte delle istituzioni europee, per promuoverne la diffusione e un più intenso utilizzo nelle varie modalità di trasporto.
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono, in primo luogo, il contenimento dell'impatto della considerevole crescita del traffico su strada prevista per il 2020 a livello europeo nella misura del 36 per cento per il trasporto passeggeri e del 55 per cento per il trasporto merci mediante una gestione ottimale della mobilità e della domanda di trasporto. Si tratta di avvalersi di strumenti innovativi e originali, quali appunto sono gli ITS, visto che l'ammodernamento delle infrastrutture esistenti impone costi elevatissimi e difficilmente sostenibili, per i Paesi membri, nell'attuale difficile situazione economico-finanziaria. Con gli ITS si intende poi contribuire a canalizzare la domanda di trasporto su modalità più compatibili sotto il profilo ambientale in modo da ridurre le emissioni inquinanti.
Attualmente, il 72 per cento delle emissioni di CO2 di tutto il comparto dei trasporti. Non meno importante è l'obiettivo di concorrere al rafforzamento della sicurezza stradale, considerato che gli incidenti provocano annualmente in Europa circa 43 mila decessi nel 2006.
I documenti in esame meritano apprezzamento anche in considerazione del fatto che si ispirano con coerenza al principio di sussidiarietà in quanto investono profili transnazionali che non possono essere disciplinati in maniera soddisfacente dagli Stati membri, quali l'interoperabilità delle apparecchiature e la standardizzazione dei sistemi. Vista la delicatezza della materia, è evidente che i risultati attesi, in primo luogo in termini di riduzione delle vittime di incidenti stradali, ma anche sotto il profilo della limitazione delle emissioni inquinanti, non possono essere affidati soltanto alla responsabilità dei singoli Stati membri ma richiedono interventi coordinati e coerenti a livello europeo. Né si possono trascurare i vantaggi che possono derivare dalla creazione di economie di scala, velocizzando l'introduzione di tecnologie ITS, riducendo i costi e sostenendo il ruolo dell'industria europea delle ITS.
Per lo sviluppo degli ITS la Commissione prefigura il ricorso a varie misure di sostegno, anche di carattere finanziario, avvalendosi, ad esempio, di risorse per le reti TEN-T e dei Fondi strutturali.
Le sei priorità indicate dai documenti in esame possono essere riassunte nei seguenti termini:
1) garantire la diffusione di adeguate informazioni in tempo reale sul traffico e gli itinerari, anche proponendo itinerari multimodali che prendano in considerazione le alternative esistenti;
2) assicurare la continuità dei servizi ITS di gestione del traffico, con particolare riferimento al trasporto merci (e-Freight), anche ricorrendo alle tecnologie esistenti

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in materia di posizionamento o di tracciabilità delle merci quali Galileo (2010). Viene in particolare sottolineato l'importante contributo che può essere dato dai navigatori satellitari e dai sistemi di tracking e tracing ai fini del monitoraggio a distanza delle merci e dei veicoli durante i loro spostamenti;
3) favorire la più razionale gestione del traffico e delle emergenze, specie nelle aree urbane, con particolare riguardo all'uso dei parcheggi e dei trasporti pubblici e ai sistemi di pedaggio elettronici;
4) promuovere l'installazione delle tecnologie più avanzate sul più elevato numero di veicoli, partendo da quelli commerciali e, successivamente, su quelli privati. il rafforzamento della sicurezza stradale mediante un ulteriore sviluppo nell'applicazione delle ITS ai sistemi di assistenza alla guida quali il controllo elettronico della stabilità, il controllo adattativo della velocità di crociera, il sistema che avverte il conducente quando il veicolo abbandona una corsia e lo assiste nel cambio di corsia, l'avvisatore di collisione e frenatura di emergenza, il sistema di chiamata automatica di emergenza (e-call), i sistemi per l'abbassamento della vigilanza del conducente o ancora il sistema alcolock che impedisce meccanicamente alle persone in stato di ebbrezza di guidare. Si calcola che, se applicati in tutto il territorio dell'Unione europea, il controllo elettronico della stabilità e il sistema e-call da soli potrebbero salvare fino a 6.500 vite all'anno, come nel caso del trasporto di merci pericolose o di animali vivi. Tali sistemi possono altresì guidare i conducenti degli autotreni verso aree di parcheggio più sicure, aiutarli a rispettare la normativa in materia di tempi di guida e di riposo e offrire il sostegno per lo sviluppo di una nuova generazione di tachigrafi digitali. Per quanto riguarda le azioni da intraprendere in questo settore la Commissione raccomanda lo sviluppo di un quadro normativo per la realizzazione di un'interfaccia uomo-macchina che utilizzi strumenti quali cellulari, sistemi di navigazione e PC portatili;
5) incentivare i trasporti più ecologici mediante una migliore gestione della domanda di traffico grazie alla tariffazione differenziata dei veicoli basata sul ricorso a sistemi di telepedaggio per l'uso di determinati assi stradali. Inoltre, l'applicazione delle ITS nella programmazione degli itinerari, la navigazione dinamica installata a bordo dei veicoli e i sistemi di guida ecologica possono contribuire a ridurre la congestione, a rendere più ecologica la mobilità e a diminuire il consumo di energia.

Da ultimo, rileva che non si può trascurare il contributo che i sistemi ITS possono assicurare per lo sviluppo del sistema produttivo, anche in considerazione dell'elevato contenuto tecnologico e del valore aggiunto che li contraddistingue.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di Presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.