CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 marzo 2009
154.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 marzo 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.20.

D.L. 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.
C. 2263 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, osserva che il provvedimento in esame si compone di 12 articoli. Gli articoli da 2 a 4 prevedono particolari forme per il recupero, tra l'altro, degli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare del regime delle quote latte. Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, segnala il comma 2-bis dell'articolo 4, in tema di rinuncia agli atti del giudizio.
Esaminando il provvedimento nel dettaglio, rileva che l'articolo 1 modifica le disposizioni del decreto-legge che disciplinano la restituzione ai produttori di latte del prelievo supplementare da essi versato in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto a livello nazionale.
L'articolo 2 istituisce presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Registro nazionale dei debiti, nel quale sono iscritti tutti gli importi accertati a debito dei produttori agricoli, risultanti dai registri degli organismi pagatori riconosciuti,

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istituiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 885/2006. Nel registro sono iscritti anche gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare del regime delle quote latte. L'iscrizione del debito nel registro, tra l'altro, equivale all'iscrizione a ruolo ai fini della procedura di recupero.
L'articolo 3 prevede che il produttore agricolo, che vi abbia interesse, può chiedere la rateizzazione dei debiti maturati fino al 31 marzo 2009 ed iscritti nel Registro di cui all'articolo 2, comma 2, ad eccezione di quelli per i quali non si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea.
L'articolo 4 dispone che L'AGEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, intima a ciascun debitore il versamento delle somme che risultino esigibili. Sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale. Tale intimazione ha valore di provvedimento meramente ricognitivo delle precedenti richieste di pagamento del prelievo supplementare (comma 1).
Il produttore interessato può presentare all'AGEA, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonché le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione. L'AGEA provvede alla tempestiva comunicazione a Equitalia Spa per gli adempimenti di competenza (comma 2).
Per quanto concerne specificamente gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, segnala che al Senato è stato introdotto il comma 2-bis dell'articolo 4, che interviene in tema di rinuncia ai contenziosi in essere. La norma, in particolare, stabilisce che, in caso di accettazione della domanda di rateizzazione di cui all'articolo 3 da parte del Commissario straordinario, i produttori devono «esprimere la rinuncia espressa» ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari. Ritiene opportuno che tale disposizione sia formulata con maggiore precisione.
Le sospensioni e le interruzioni di cui al comma 2 proseguono per i produttori che presentano la richiesta di rateizzazione fino alla scadenza del termine concesso al produttore ai sensi del comma 5 per comunicare l'accettazione della rateizzazione. Con la comunicazione dell'accettazione della rateizzazione decadono le iscrizioni a ruolo e le procedure esecutive già iniziate, fatte salve le iscrizioni di cui all'articolo 2, comma 4. L'AGEA provvede alla tempestiva comunicazione a Equitalia Spa per gli adempimenti di competenza (comma 3).
Si prevedono quindi, al comma 5, le modalità nomina di un Commissario straordinario, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2010, e le relative funzioni.
Le ulteriori disposizioni del provvedimento non rientrano negli ambiti di contenenza della Commissione Giustizia.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

Donatella FERRANTI (PD) rileva che il provvedimento in esame sembra favorire i produttori che non hanno rispettato in passato la normativa sulle cosiddette «quote latte» e auspica che il relatore possa tenere conto di tale circostanza nella sua proposta di parere.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, pur condividendo sostanzialmente l'osservazione dell'onorevole Ferranti, sottolinea come la Commissione Giustizia debba limitarsi ad esprimere un parere sugli aspetti tecnico-giuridici del provvedimento, spettando esclusivamente alla Commissione XIII le valutazioni di merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

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SEDE REFERENTE

Giovedì 19 marzo 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.25.

D.L. 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.
C. 2232 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 marzo 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha avviato l'esame degli emendamenti presentati al decreto-legge (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 18 marzo 2009). A seguito dell'accantonamento dell'emendamento contento 1.14 sono stati accantonati gli emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché gli emendamenti Di Pietro 3.20 e Brigandì 3.2. Pone quindi in votazione gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 4.1, volto a sopprimere l'articolo 4, in base al quale le persone offese da taluni reati a sfondo sessuale possono accedere al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito ordinariamente previsti. Ritiene infatti che tale disposizione sia inopportuna e contraria ai principi enunciati dall'articolo 3 della Costituzione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bernardini e 4.2 Di Pietro, fatto proprio dall'onorevole Palomba.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che in considerazione dell'assenza dei presentatori dell'emendamento 4.3, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 5.9, volto a sopprimere l'articolo 5, che amplia il periodo di trattenimento dello straniero nei centri di identificazione ed espulsione fino ad un massimo di 180 giorni. Tale norma, infatti, prevede il trattenimento sulla base di presupposti che non dipendono dalla volontà dello straniero e introduce sostanzialmente una forma alternativa di detenzione, soprattutto per quegli stranieri provenienti da Paesi con i quali l'Italia non ha stipulato accordi bilaterali per il rimpatrio.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 5.9.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che in considerazione dell'assenza dei presentatori dell'emendamento 5.7, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 5.1, volto a ridefinire i presupposti per il trattenimento dello straniero secondo criteri di compatibilità con i principi fondamentali dell'ordinamento. Rileva come tale emendamento preveda che il termine di trattenimento nei centri di identificazione e espulsione, che in realtà sono delle vere e proprie carceri, possa essere prorogato nel caso in cui sussista in concreto il rischio di fuga dello straniero o lo stesso abbia concorso ad evitare od ostacolare la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento e vi siano ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi.

La Commissione respinge l'emendamento Bernardini 5.1.

Rita BERNARDINI (PD) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 5.2, la cui ratio è analoga a quella dell'emendamento 5.1, essendo volto a prevedere che il termine di trattenimento nei centri di identificazione e espulsione possa

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essere prorogato nel caso in cui il cittadino del Paese terzo interessato non abbia fornito senza giustificato motivo elementi utili alla sua identificazione e vi siano ritardi.

Donatella FERRANTI (PD) sottoscrive gli emendamenti Bernardini 5.2, 5.3, 5.4 e 5.6, poiché ritiene necessario che il prolungamento della permanenza dello straniero nei centri di identificazione e espulsione sia collegato ad elementi riconducibili alla condotta dello straniero trattenuto. Nella qualità di rappresentante del gruppo del Partito democratico, avverte che i predetti emendamenti sono stati sottoscritti anche dai deputati Samperi, Pollastrini, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei e Vaccaro.

La Commissione respinge l'emendamento Bernardini 5.2.

Rita BERNARDINI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 5.3, volto a prevedere che per la proroga del trattenimento dello straniero nei centri di identificazione e espulsione sia possibile quando sussistano contemporaneamente entrambi i presupposti previsti dall'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 5.

La Commissione respinge l'emendamento Bernardini 5.3.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 5.4, con il quale si stabilisce che sia competente il tribunale, e non il giudice di pace, per la proroga del trattenimento dello straniero nei centri di identificazione e espulsione.

La Commissione respinge l'emendamento Bernardini 5.4.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che in considerazione dell'assenza dei presentatori dell'emendamento 5.8, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

Rita BERNARDINI (PD) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 5.5, volto a stabilire la residualità del trattenimento nei centri di identificazione e espulsione rispetto ad altre misure sufficienti ma meno coercitive.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) esprime stupore per la posizione assunta dall'onorevole Bernardini e, più in generale, dai colleghi del Partito democratico in merito alla disciplina dell'articolo 5. Tale disposizione infatti appare del tutto ragionevole, se si considera che è rivolta a soggetti che si pongono volontariamente al di fuori dell'ordinamento e creano ostacoli per impedire la propria identificazione.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene che l'osservazione dell'onorevole Paolini sia del tutto inaccettabile, poiché è evidente che la disposizione in esame non rispetti i principi di proporzionalità e ragionevolezza nella previsione di una misura fortemente coercitiva.

Donatella FERRANTI (PD) ricorda all'onorevole Paolini che la disposizione in esame, per come formulata, fa dipendere la proroga del termine di trattenimento da emendati estranei alla volontà dello straniero trattenuto. Tale circostanza diviene ancora più inaccettabile e contraria ai principi dell'ordinamento nei casi in cui l'espulsione non sia materialmente possibile, poiché l'Italia non ha stipulato uno specifico accordo bilaterale di rimpatrio con il Paese di provenienza dello straniero trattenuto. Ricorda quindi come il Vice Capo della Polizia di Stato, nel corso dell'audizione recentemente svoltasi presso questa Commissione, abbia rivolto l'invito alla conclusione e ratifica dei predetti trattati. Sottolinea quindi di essere favorevole all'espulsione degli stranieri illegalmente presenti sul territorio, ma ritiene indispensabile che si creino le condizioni per eseguire i provvedimenti di espulsione e che i relativi procedimenti siano conformi ai principi fondamentali dell'ordinamento.

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Rita BERNARDINI (PD) nel replicare all'onorevole Paolini, invita a considerare come molto spesso gli stranieri in questione giungano nel nostro Paese per sfuggire a condizioni di disperazione, per sopravvivere, e come a tali soggetti l'articolo 5 riservi una condizione di sostanziale carcerazione. Osserva altresì come spesso l'espulsione dello straniero sia ostacolata da gravi ritardi imputabili alla pubblica amministrazione. Illustra quindi il proprio emendamento 5.6, volto a rendere la formulazione della disposizione in esame conforme alla direttiva 2008/115/CE. L'ulteriore proroga del trattenimento dello straniero dovrebbe essere possibile purché siano stati compiuti tutti gli sforzi necessari all'esecuzione del rimpatrio dello straniero.

La Commissione respinge l'emendamento Bernardini 5.6.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che in considerazione dell'assenza dei presentatori dell'emendamento 6.9, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Villecco 6.15, fatto proprio dall'onorevole Ferranti.

Angela NAPOLI (PdL) sottoscrive l'emendamento D'Ippolito 6.100 e lo ritira, accedendo all'invito formulato dal relatore e dal Governo. Avverte peraltro che una relazione illustrativa del contenuto dell'emendamento è stata redatta dal primo firmatario per essere a disposizione dei colleghi in vista dell'esame in Assemblea.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 6.50, si intende che lo stesso vi abbia rinunciato. Avverte altresì che sono stati ritirati gli emendamenti Brigandì 6.11 e 6.10.

La Commissione approva l'emendamento Brigandì 6.12 (vedi allegato 2).

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Di Pietro 6.6, esprimendo la ferma contrarietà del gruppo di Italia dei Valori all'introduzione delle cosiddette «ronde», poiché ritiene che le funzioni di pubblica sicurezza non possano in alcun modo essere privatizzate.

Guido MELIS (PD) si associa alle considerazioni dell'onorevole Palomba e sottolinea come l'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza in relazione al fenomeno dell'immigrazione sia particolarmente delicato, richiedendo un addestramento ed una preparazione specifiche. Si dichiara quindi fortemente contrario al riconoscimento delle associazioni di cui all'articolo 6.

Giulia BONGIORNO, presidente, al fine di consentire la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prima dell'inizio delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-01132 Ferranti: Sul costo delle intercettazioni e sul recupero delle spese di giustizia.