CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 marzo 2009
153.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 marzo 2009. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.
Testo unificato C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 marzo 2009.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito.
Ricorda che nella seduta di ieri era stata avanzata la richiesta di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 3 e di passare agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Umberto SCAPAGNINI (PdL), relatore, ritiene che si possa proseguire con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Livia TURCO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che si possa passare agli emendamenti riferiti all'articolo 3 solo se il Governo abbia assunto decisioni in merito al problema del reperimento delle risorse finanziarie per la copertura delle spese recate dal provvedimento.

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Il sottosegretario Ferruccio FAZIO fa presente che, per il momento, è d'accordo a mantenere sia la previsione di finanziamenti aggiuntivi nella misura recata dal testo unificato in esame sia la previsione dell'utilizzo delle risorse assegnate alle regioni per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, che dovrebbero ammontare a circa 100 milioni di euro.

Laura MOLTENI (LNP) è dell'avviso di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 3, come era emerso nel corso della seduta di ieri.

Giuseppe PALUMBO, presidente, sospende brevemente la seduta, al fine di favorire una chiarimento sulla questione testé sollevata dall'onorevole Molteni.

La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 15.05.

Giuseppe PALUMBO, presidente, da la parola al relatore per l'espressione dei pareri relativi agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Umberto SCAPAGNINI (PdL), relatore, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 3.1, 3.7, 3.3 e 3.5. Raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 e 3.13 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 3.2 e sull'emendamento 3.4, subordinatamente alla sua riformulazione che si riserva di illustrare nel prosieguo dell'esame. Esprime infine parere contrario sull'emendamento 3.6.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore e parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.

Massimo POLLEDRI (LNP) sottolinea l'importanza dell'emendamento 3.1, volto a rimodulare l'erogazione delle risorse finanziarie in base ad un programma di priorità in conformità agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e a prevedere che il programma pluriennale sia finalizzato al rafforzamento dell'assistenza nel settore delle cure palliative.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), in considerazione della richiesta avanzata dal relatore e dal Governo di ritirare il suo emendamento e alla luce degli emendamenti presentati dal relatore che vanno nella medesima direzione della sua proposta emendativa, ritira il suo emendamento 3.1.

La Commissione approva l'emendamento 3.8 del relatore (vedi allegato).

Laura MOLTENI (LNP), nel sottolineare l'importanza del suo emendamento 3.7, ritiene opportuno un maggiore approfondimento delle problematiche ad esso sottese prima di passare alla sua votazione. Chiede infine di riformularlo per riferirlo all'articolo 17, che reca le norme per la copertura finanziaria.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che l'emendamento Laura Molteni 3.7 verrà esaminato - nella sua eventuale nuova formulazione - in occasione dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Livia TURCO (PD) non accetta l'invito a ritirare il suo emendamento 3.3 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 3.3.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che l'emendamento 3.6 abbia chiari intenti strumentali, soprattutto alla luce della disponibilità dimostrata dal Governo di mettere a disposizione risorse finanziarie aggiuntive. Osserva, quindi, che la massiccia presenza di deputati dell'opposizione dimostra che il presunto interesse alla materia in realtà nasconde un atteggiamento

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ostruzionistico che anticipa il clima nel quale si svolgerà il prossimo dibattito sul testamento biologico.

Livia TURCO (PD) esprime il suo sconcerto per le pesanti considerazioni svolte dal deputato Polledri, al quale ricorda come sia stato sempre assente ai lavori del Comitato ristretto sul testo unificato in esame, a fronte del serio contributo recato alla sua elaborazione dai deputati del partito democratico. Inoltre, ribadisce l'auspicio che la maggioranza non si limiti ad approvare una legge manifesto, specie per il rispetto dovuto ai malati destinatari delle norme in discussione.

Giuseppe PALUMBO, presidente, invita tutta la Commissione a riprendere quel clima di serenità e di pacato confronto che ha caratterizzato sino ad oggi i lavori della Commissione su questo tema.

Paola BINETTI (PD) giudica delle mere illazioni le considerazioni effettuate dal deputato Polledri a proposito dell'atteggiamento dei deputati dell'opposizione. Sul merito della questione in discussione, cioè del reperimento di adeguate risorse finanziarie, tiene a precisare che l'opposizione, lungi dal volere assumere posizioni ostruzionistiche, desidera che il Governo offra concrete garanzie per dimostrare la sua volontà di reperire le necessarie risorse per la copertura finanziaria del provvedimento. Infine, invita la Commissione a proseguire i suoi lavori con serenità e spirito di collaborazione.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ritiene che l'intervento dell'onorevole Polledri offenda il lavoro sino ad oggi svolto con serio impegno dal relatore e dagli altri colleghi della Commissione. A proposito della necessità di trovare adeguate risorse economiche, dopo aver ricordato che in Germania risultano stanziati ben 130 milioni di euro per le cure dei malati terminali, fa presente che con lo stanziamento aggiuntivo proposto dal suo emendamento 3.6 si potrebbero curare circa 1.250 malati terminali che rappresentato lo 0,25 per cento del totale dei malati terminali in Italia. Invita infine i componenti della Commissione ad abbassare i toni del dibattito per il rispetto dovuto ad una proposta di legge che riguarda la vita dei cittadini.

Laura MOLTENI (LNP) stigmatizza quanti hanno rivolto accuse all'onorevole Polledri con toni ed espressioni non degne della sede parlamentare. Chiede pertanto che vengano formalmente richiamati i deputati che hanno offeso il collega Polledri e il lavoro da questi svolto.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), non comprendendo le ragioni dei toni che ha assunto la discussione, tiene a precisare che la maggioranza è fortemente intenzionata ad approvare una legge sulla materia in discussione, sebbene non si possano disconoscere le attuali difficoltà economiche e finanziarie.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ribadisce nuovamente l'invito a moderare i toni del dibattito e a riprendere il clima di sereno confronto tra tutti componenti della Commissione.

La Commissione respinge l'emendamento Farina Coscioni 3.6. Approva quindi l'emendamento Livia Turco 3.2 e gli emendamenti 3.9 e 3.10 del relatore (vedi allegato).

Umberto SCAPAGNINI (PdL), relatore, propone ai presentatori dell'emendamento 3.4 la seguente riformulazione: Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo «Tale programma comprende anche la destinazione di strutture e reparti all'assistenza palliativa in età pediatrica».

Livia TURCO (PD) esprime perplessità sulla riformulazione proposta dal relatore, che sembrerebbe presupporre che per l'assistenza palliativa ai bambini non saranno costruite nuove strutture, come

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invece sarebbe necessario non esistendo, allo stato attuale, strutture a ciò destinate.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO ritiene opportuno distinguere la giusta esigenza di inserire nel testo un riferimento alle cure palliative in età pediatrica da quella di costruire nuove strutture a ciò destinate. La prima esigenza può infatti essere soddisfatta anche attraverso l'utilizzo di strutture già esistenti.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) concorda con l'esigenza sottesa all'emendamento presentato dalla collega Livia Turco di prestare una attenzione particolare alle cure palliative in età pediatrica e ritiene che la formulazione proposta dal relatore soddisfi pienamente tale esigenza.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ritiene che la riformulazione proposta dal relatore possa conciliare sia l'esigenza di dedicare un particolare riguardo all'assistenza palliativa pediatrica che quella di completare la rete di cure palliative senza ricorrere alla costruzione di nuove strutture.

Livia TURCO (PD) riformula il suo emendamento 3.4 come proposto dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Livia Turco 3.4 (nuova formulazione) e gli emendamenti 3.11 e 3.12 del relatore (vedi allegato).

Antonio PALAGIANO (IdV) non accoglie l'invito a ritirare il suo emendamento 3.5 e ne raccomanda l'approvazione, essendo volto ad imporre alle regioni di presentare i piani per l'utilizzo delle risorse disponibili. In altre parole, deve, a suo avviso, essere chiaro che la presentazione dei progetti regionali non è facoltativa.

Carla CASTELLANI (PdL) concorda nella sostanza con le finalità dell'emendamento 3.5, del quale semmai potrebbe ipotizzarsi una diversa e più corretta formulazione dal punto di vista linguistico.

Giuseppe PALUMBO, presidente, fa rilevare che la legge è comunque obbligatoria e precettiva anche se non risulta esplicitato l'avverbio «inderogabilmente».

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene condivisibile la ratio e la finalità dell'emendamento 3.5 in esame, che mira ad obbligare le regioni al corretto utilizzo delle risorse finanziarie. A suo avviso sarebbe addirittura opportuno prevedere eventuali sanzioni per le regioni inadempienti.

Carmine Santo PATARINO (PdL) comprende le motivazioni alla base dell'emendamento 3.5, ma non ritiene appropriato l'utilizzo dell'avverbio «inderogabilmente», preferendo semmai la soluzione proposta dal collega Polledri.

Laura MOLTENI (LNP) condivide le osservazioni emerse nel corso del dibattito, anche perché le risorse liberate dalle regioni meno virtuose potrebbe essere impegnate per altre finalità.

Umberto SCAPAGNINI (PdL), relatore, propone di accantonare l'emendamento 3.5.

La Commissione delibera di accantonare l'emendamento Palagiano 3.5.

Livia TURCO (PD) dichiara il suo voto contrario sull'emendamento 3.13 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 3.13 del relatore (vedi allegato).

Giuseppe PALUMBO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 marzo 2009. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 15.50.

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei a incidere sulla libertà delle persone.
C. 2042 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lucio BARANI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni II e III il parere di competenza sul disegno di legge n. 2042 «Adesione dell'Italia al Trattato di Prum, istituzione della banca dati nazionale del DNA, delega per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale».
Il provvedimento, già approvato dal Senato, reca l'adesione dell'Italia al Trattato di Prüm, l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, una delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ed alcune modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.
Il Trattato di Prüm, firmato tra Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria il 27 maggio 2005, è volto a rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera ed all'immigrazione clandestina. Il Capitolo 2 del Trattato, in particolare, disciplina l'impegno fra le Parti contraenti a creare schedari nazionali di analisi del DNA e a scambiare le informazioni contenute in tali schedari, l'impegno a scambiare le informazioni sui dati dattiloscopici (le impronte digitali), nonché l'accesso ai dati inseriti negli archivi informatizzati dei registri di immatricolazione dei veicoli.
Il provvedimento in esame si compone di 33 articoli, organizzati in cinque capi.
Il Capo I (articoli 1-4) reca disposizioni di carattere generale contenenti in particolare l'autorizzazione all'adesione e l'ordine di esecuzione del Trattato di Prüm, il rinvio a decreti interministeriali per l'individuazione delle autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato, nonché una previsione di carattere generale che pone a carico dello Stato italiano l'obbligo di risarcimento del danno prodotto da agenti di una Parte contraente nello svolgimento di attività espressamente previste dal Trattato.
Il Capo II (artt. 5-19) reca alcune disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno a quanto previsto nel Trattato di Prüm.
Esso prevede l'istituzione della banca dati nazionale del DNA (presso il Ministero dell'interno) e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA (presso il Ministero della giustizia), al fine di facilitare l'identificazione degli autori dei delitti (articolo 5). La banca dati nazionale è soggetta al controllo del Garante per la privacy; i compiti di garanzia dell'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale sono invece attribuiti al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (articolo 15).
Per quanto riguarda le funzioni, alla banca dati spetta provvedere alla raccolta del profilo del DNA dei soggetti di cui agli articoli 9, commi 1 e 2 (si tratta di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, nei cui confronti si procede per delitti non colposi per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza e con l'esclusione di alcune tipologie di delitti

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espressamente indicate); alla raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici (ovvero del materiale biologico acquisito sulla scena di un delitto o comunque su cose pertinenti al reato); alla raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati; al raffronto del DNA a fini di identificazione (articolo 7). Spetta invece al laboratorio la tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti di cui al richiamato articolo 9, nonché la conservazione dei campioni biologici dai quali vengono tipizzati i profili del DNA (articolo 8).
L'articolo 9 disciplina il prelievo di campione biologico ai fini del successivo invio al laboratorio centrale per la tipizzazione e la trasmissione alla banca dati del DNA. Oltre che individuare i soggetti sottoposti a prelievo la disposizione: prevede, in caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto, la previa convalida da parte del giudice, individua i soggetti competenti ad effettuare il prelievo, determina le modalità del medesimo e contiene l'espressa garanzia del rispetto della dignità, del decoro e della riservatezza di chi vi è sottoposto L'articolo 10, invece, disciplina la trasmissione alla banca dati nazionale dei profili del DNA tipizzati da reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali. La metodologia di analisi dei reperti e dei campioni biologici applicabile ai fini della tipizzazione del profilo da inserire nella banca dati viene disciplinata dall'articolo 11, che interviene anche sul tema della tutela della riservatezza dei dati genetici, stabilendo che i sistemi di analisi possano essere applicati solo a sequenze del DNA che non consentono l'identificazione delle patologie da cui può essere affetto l'interessato. In ogni caso, in base all'articolo 12, comma 1, i profili del DNA ed i relativi campioni non possono contenere informazioni che consentano l'identificazione diretta del soggetto cui sono riferiti. La medesima disposizione, al comma 2, individua nella polizia giudiziaria e nell'autorità giudiziaria i soli soggetti che possono accedere ai dati contenuti nella banca dati nazionale e nel laboratorio, richiedendo però, per tali ultimi dati, l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per gli accessi della polizia giudiziaria. L'accesso è consentito soltanto per finalità di identificazione personale e di collaborazione internazionale di polizia. I commi successivi intervengono su profili ulteriori connessi al trattamento e all'accesso ai dati.
L'articolo 13 disciplina i casi di cancellazione del profilo del DNA e di distruzione del relativo campione biologico, nonché i limiti temporali di conservazione del profilo del DNA nella banca dati nazionale. Le sanzioni a carico dei pubblici ufficiali per l'uso o la comunicazione delle informazioni al di fuori dei casi consentiti sono contemplate dall'articolo 14.
L'articolo 17 reca le disposizioni transitorie, finalizzate ad evitare di disperdere i profili di DNA acquisiti nel corso di procedimenti penali prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame.
Per quanto riguarda le disposizioni ulteriori contenute nel Capo II, a parte il rinvio ad un regolamento di delegificazione per la disciplina attuativa delle disposizioni sulla banca dati nazionale e sul laboratorio (articolo 16) e la previsione di un obbligo annuale di informazione al Parlamento in merito alla relativa attività (articolo 19), si segnala la delega, contenuta nell'articolo 18, per l'integrazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria mediante l'istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del laboratorio centrale.
Il Capo III (articoli 20-23) è dedicato alla disciplina dello scambio di informazioni e delle altre forme di cooperazione tra gli Stati contraenti. L'articolo 20 contiene l'espressa garanzia del rispetto del codice della privacy in relazione all'applicazione delle disposizioni del Trattato concernenti lo scambio informativo dei dati dattiloscopici, dei profili contenuti nei registri di immatricolazione dei veicoli, nonché di quelli relativi alle manifestazioni sportive. L'articolo 21, in relazione alle disposizioni del Trattato che disciplinano l'impiego di guardie armate sui voli con

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funzione di prevenzione degli atti terroristici e, più in generale, di quelle condotte che possono mettere in pericolo la sicurezza del volo, prevede la stipula di accordi separati tra le competenti Autorità nazionali e le competenti Autorità delle altre Parti contraenti e detta disposizioni in ordine all'autorizzazione generale di porto d'armi d'ordinanza e di munizioni, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del Trattato. L'articolo 22 definisce la disciplina relativa alla costituzione di unità a composizione mista per interventi comuni di Paesi contraenti, di cui all'articolo 24 del Trattato, con specifico riferimento alle funzioni che possono essere svolte da agenti di altri Paesi nel territorio nazionale, all'attribuzione delle funzioni di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria, e all'autorizzazione a portare l'uniforme di servizio nazionale, nonché le armi di servizio e le attrezzature di cui all'articolo 28 del Trattato. L'articolo 23, dando attuazione all'articolo 25 del Trattato, definisce i poteri dei funzionari di una parte contraente, nel caso di interventi di urgenza sul territorio nazionale, disciplinando in particolare il caso dell'adozione della misura provvisoria del fermo di una persona.
Il Capo IV (articoli 24-29), che disciplina lo svolgimento di accertamenti tecnici coattivi, è volto a colmare il vuoto normativo creatosi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 1996, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità del secondo comma dell'articolo 224 codice di procedura penale, per la parte in cui consentiva al giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, di disporre misure volte ad incidere sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei casi e nei modi dalla legge In particolare, l'articolo 24, attraverso l'introduzione dell'articolo 224-bis codice di procedura penale, disciplina la perizia che comporta l'esecuzione di atti idonei a incidere sulla libertà personale. La perizia può essere disposta anche coattivamente con ordinanza motivata del giudice nei confronti dell'indagato o dell'imputato di un reato. La disposizione individua i presupposti dell'accertamento, i tipi di prelievo da effettuare ai fini della determinazione del profilo del DNA o dell'esecuzione di accertamenti medici, nonché le garanzie per lo svolgimento della medesima.
L'articolo 25 disciplina il caso in cui il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, intenda procedere coattivamente a un prelievo del tipo di quelli indicati all'articolo 224-bis, prevedendo l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari o, in caso di urgenza, la successiva convalida da parte del GIP del decreto motivato del PM che dispone l'accertamento.
Gli articoli 26 e 27 novellano, con finalità di coordinamento, gli articoli 133 e 354 del codice di procedura penale. L'articolo 28 modifica l'articolo 392, comma 2, del codice di rito, in tema di incidente probatorio così da consentire l'uso di tale strumento di anticipazione nella raccolta della prova anche per l'espletamento di una perizia ai sensi dell'articolo 224-bis codice di procedura penale. L'articolo 29, invece, interviene sulle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, introducendovi tre nuovi articoli, relativi al prelievo di campioni biologici e accertamenti medici su minori e su persone incapaci o interdette, alla redazione del verbale delle operazioni, nonché alla distruzione dei campioni biologici.
Il Capo V (articoli 30-33), infine, nell'ambito delle disposizioni finali, contiene, oltre che la clausola di copertura finanziaria, un obbligo di comunicazione annuale da parte del Ministro dell'interno al Parlamento (in particolare al cosiddetto Comitato parlamentare Schengen) sullo stato di attuazione del Trattato di Prüm.
Per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della XII Commissione Affari Sociali, segnala, in particolare, il comma 4 e comma 5 dell'articolo 9 che riguarda i prelievi di campioni biologici che dovranno concorrere (con i reperti biologici e i profili di DNA degli scomparsi, dei loro consanguinei o dei cadaveri) ad alimentare la banca dati nazionale del DNA.

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Quanto ai soggetti competenti a svolgere il prelievo, il comma 4 li individua nel personale specificamente addestrato delle Forze di polizia o nel personale sanitario ausiliario di polizia giudiziaria. In ordine alle modalità è disposto che l'accertamento consista nell'acquisizione di un campione di mucosa del cavo orale (comma 4), da effettuarsi nel rispetto della dignità e della riservatezza di chi vi è sottoposto e redigendo un verbale (comma 5).
Condividendo le finalità del provvedimento, propone infine di esprimere parere favorevole.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.