CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 marzo 2009
153.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 marzo 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
C. 2180 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e II).
(Esame e conclusione - Parere favorevole sugli articoli 21, 45 e 66 con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, fa presente che il provvedimento in esame, già approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica, contiene alcune disposizioni che sono state, successivamente, incluse nel decreto-legge n. 11 del 2009, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.
Con riferimento alle disposizioni per le quali è prevista una specifica clausola di copertura finanziaria, vale a dire gli articoli 21

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e 45, segnala l'opportunità di acquisire alcuni chiarimenti dal Governo, preliminarmente al più generale esame dei profili finanziari del provvedimento, che verrà compiuto in una fase successiva.
Con riguardo all'articolo 21, cui sono imputati oneri, ritiene opportuno acquisire chiarimenti circa il criterio di quantificazione utilizzato nella relazione tecnica che fa riferimento al costo effettivo sostenuto, mentre un'analoga misura, prevista all'articolo 4 del decreto-legge n. 11 del 2009 fa riferimento al criterio del costo medio.
Con riferimento all'articolo 45, segnala inoltre che il testo della disposizione è stato modificato rispetto alla originaria formulazione, sulla base della quale è stata predisposta la relazione tecnica, in seguito all'approvazione di alcuni emendamenti durante l'esame in prima lettura al Senato. In particolare, al Senato, nel corso dell'esame in Assemblea, si è proceduto alla soppressione dell'articolo 39, comma 1, lettera l), numero 1, dell'Atto Senato 733-A, che prevedeva il trattenimento per diciotto mesi nei centri di permanenza temporanea ed assistenza, ora centri di identificazione ed espulsione. A tale disposizione la relazione tecnica ascriveva effetti finanziari negativi la cui copertura era prevista dall'attuale articolo 66. Il Senato, tuttavia, in seguito alla soppressione della disposizione onerosa sopra richiamata, non ha proceduto alla conseguente modifica della copertura finanziaria. Al riguardo, quindi, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le disposizioni relative all'articolo 45, recante modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, così come modificate durante l'esame presso il Senato della Repubblica, necessitino effettivamente ancora di una copertura finanziaria.
Andrebbero, peraltro, acquisiti elementi di valutazione in ordine all'eventuale impatto finanziario di talune disposizioni contenute nell'articolo 45: in particolare, valuta necessario acquisire chiarimenti in ordine agli effetti finanziari del comma 1, lettera h), che subordina il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana e agli eventuali profili di onerosità connessi alle modalità di svolgimento del suddetto test; in secondo luogo, dovrebbero valutarsi gli effetti finanziari della lettera n), del comma 1, che prevede la possibilità per gli studenti stranieri che hanno conseguito in Italia un dottorato o un master universitario di iscriversi, per un periodo fino a dodici mesi, nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro e gli eventuali profili di onerosità connessi a prestazioni del Servizio sanitario nazionale.
Ritiene che tali chiarimenti siano necessari dal momento che anche l'articolo 5 del decreto-legge n. 11 del 2009 provvede ad elevare il periodo massimo di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione e prevede l'utilizzo, a fine di copertura, di ulteriori risorse rispetto a quelle utilizzate dall'articolo 66 del provvedimento in esame. Infatti, ritiene che solo qualora il Governo confermi che l'articolo 45 non rechi disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari e confermi l'entità degli oneri di cui all'articolo 21, si potrà procedere alla revoca della prenotazione delle somme impegnate ai sensi dell'articolo 66 del presente provvedimento senza prevedere, contestualmente, anche la soppressione dell'articolo 45.
Sottolinea come la revoca delle prenotazioni delle somme relative, in particolare ad alcuni degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente e di conto capitale relativi a diversi ministeri, si renda in ogni caso necessaria dal momento che alcuni di questi recano disponibilità di segno negativo in seguito alle prenotazioni effettuate sia in relazione al provvedimento in esame sia al decreto-legge n. 11 del 2009.
Evidenzia come tale situazione, tra l'altro, reca pregiudizio al corretto svolgimento dell'attività legislativa dei due rami del Parlamento, non consentendo alle Commissioni bilancio di esprimere pareri su provvedimenti recanti l'utilizzo degli accantonamenti del Fondo speciale. In

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particolare, si segnala che il Senato della Repubblica non può esprimere il proprio parere sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, dal momento che questo prevede l'utilizzo del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, il quale reca attualmente una disponibilità di segno negativo. Ritiene che, qualora il Governo confermasse l'assenza di oneri relativamente all'articolo 45, potrebbe valutarsi, quindi, l'opportunità di modificare la clausola di copertura di cui all'articolo 66 e la tabella 1 allegata al medesimo articolo. Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, si segnala, in particolare, l'opportunità di non procedere all'utilizzo dell'accantonamento del ministero degli affari esteri che, sulla base della legislazione vigente, è preordinato alla ratifica di accordi internazionali. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.
Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, con riferimento alla richiesta di chiarimenti sulle disposizioni per le quali è prevista una specifica clausola di copertura finanziaria (articoli 21 e 45), fa presente che, per quanto riguarda l'articolo 21, il criterio di quantificazione degli oneri derivanti dalla concessione del gratuito patrocinio fa riferimento al costo medio unitario (650 euro), ivi comprese le spese di interpretariato. Tale criterio è lo stesso utilizzato nella relazione tecnica al decreto-legge n. 241 del 2004, convertito dalla legge n. 271 del 2004, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione. Rileva inoltre che il testo della disposizione dell'articolo 45 è stato modificato rispetto alla formulazione contenuta nell'A.S. 733-A, la quale prevedeva il trattenimento per diciotto mesi nei centri di identificazione ed espulsione. Rileva che a tale disposizione, la relazione tecnica ascriveva effetti finanziari negativi la cui copertura era prevista dall'attuale articolo 66. Il Senato, tuttavia, in seguito alla soppressione della norma onerosa sopra richiamata, non ha proceduto alla conseguente modifica della copertura finanziaria.
Con riferimento ai chiarimenti richiesti con riferimento agli effetti finanziari dell'articolo 45, fa, in primo luogo, presente che, per quanto riguarda il comma 1, lettera h), il Ministero dell'interno ha fornito assicurazione che all'attività di cui si tratta si può far fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente. Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera n) dell'articolo 45, così come modificate durante l'esame presso il Senato, fa presente che esse non appaiono suscettibile di recare profili di onerosità connessi a prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Rinvia inoltre alle valutazioni del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Precisa, pertanto, che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66 del provvedimento in oggetto, riferita all'articolo 45, riguarda la previsione, poi soppressa dal Senato, che estendeva il periodo di permanenza nei centri di identificazione ed espulsione a diciotto mesi e alla quale la relazione tecnica associava effetti finanziari negativi. Rileva che l'articolo 5 del decreto-legge n. 11 del 2009 prevede un'analoga disposizione, che eleva il periodo massimo di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione a sei mesi e per la cui copertura finanziaria è stata utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 66 del provvedimento in oggetto.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C.2180, recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
considerato che:
risulta necessario procedere, preliminarmente all'esame puntuale dei profili finanziari del provvedimento, ad una modifica

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della copertura finanziaria di cui all'articolo 66 in modo che la stessa risulti coerente con il contenuto sostanziale delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 45, come modificato dal Senato nel corso della discussione in Assemblea;
l'attuale formulazione dell'articolo 66, anche in seguito all'adozione del decreto-legge n. 11 del 2009 che affronta, all'articolo 5, la medesima materia oggetto del testo originario del provvedimento in esame, non corrisponde, quindi, per la totalità degli importi dallo stesso recati ad una effettiva esigenza di copertura dell'onere e impegna a valere sui fondi speciali di parte corrente e di conto capitale risorse che potrebbero essere invece destinate alla copertura di altri provvedimenti legislativi, con conseguente pregiudizio dell'attività parlamentare;
alla luce degli elementi sopra esposti, risulta opportuno procedere all'espressione del parere sull'articolo 66 del provvedimento, recante la copertura finanziaria, nonché sugli articoli 21 e 45 a questa collegati, fermo restando che la Commissione si esprimerà successivamente sul complesso delle disposizioni recate dal provvedimento;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime
sugli articoli 21, 45 e 66:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Sostituire l'articolo 66 con il seguente:
«Art. 66. - (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri recati dall'articolo 21, valutati in euro 25.298.325 per l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall'anno 2010; si provvede:
a) quanto a 13.401.000 euro per l'anno 2009 e a euro 4.898.000 euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella allegata;
b) quanto a euro 11.897.325 per l'anno 2009, a euro 2.731.100 per l'anno 2010, a euro 28.833.100 a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a euro 31.000.000 per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 21, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

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Tabella
(articolo 66, comma 1, lettera a)

 2009 2011
Ministero dell'economia e delle finanze1.984.000371.000
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali10.875.0003.645.000
Ministero della giustizia252.000126.000
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca138.000372.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti6.00080.000
Ministero per i beni e le attività culturali146.000304.000
Totale13.401.0004.898.000

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS concorda con la proposta di parere del relatore.

Giulio CALVISI (PD) sottolinea come la necessità di procedere all'espressione di un parere parziale sul provvedimento in esame non è dovuta ad un semplice inconveniente di carattere tecnico, ma deve imputarsi al cattivo modo di legiferare del Governo, che ha riproposto in un decreto-legge i contenuti di una disposizione respinta nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica.

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.
C. 2187 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Chiara MORONI (PdL) relatore, fa presente che il provvedimento in esame assume un particolare rilievo nel quadro delle misure adottate dal Governo per contrastare la crisi economica e finanziaria, in quanto finalizzato ad intervenire sul lato della domanda per sostenere alcuni settori industriali strategici per l'economia nazionale. Sottolinea che il provvedimento rappresenta una chiara presa d'atto, non la sola, che la crisi ha ormai pienamente investito l'economia reale e che non basta ripristinare la funzionalità del sistema creditizio per fronteggiarla. Per queste ragioni, ritiene che la Commissione debba esaminare con grande accuratezza il provvedimento, mettendone in luce tutti i profili economico-finanziari. Nel fare propria integralmente le richieste di chiarimento in merito ai profili di quantificazione e di copertura finanziaria del provvedimento contenuti nella nota tecnica predisposta dagli uffici, segnala che nella propria relazione si soffermerà sugli aspetti problematici di maggiore rilievo.
Fa, in primo luogo, presente che l'articolo 1 prevede i noti incentivi per il rinnovo degli autoveicoli e dei motoveicoli

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inquinanti. La disposizione riguarda diverse tipologie di incentivi, che si sostanziano nella concessione ovvero nell'aumento di contributi per l'acquisto di autovetture, di veicoli commerciali e di motocicli nuovi in sostituzione di un mezzo usato. Sono inoltre aumentati i contributi per l'acquisto di autovetture e di veicoli commerciali nuovi alimentati a gas metano, ad elettricità ovvero ad idrogeno. Tale articolo reca oneri che si concentrano nel 2009 e risultano alquanto circoscritti nel 2010 e nel 2011. L'onere lordo per il 2009 è pari a 1.062,7 milioni ma si riduce di 654,3 milioni attraverso l'utilizzazione per finalità di copertura del maggior gettito IVA derivante dall'effetto incentivante della domanda di autoveicoli nuovi determinato dagli incentivi.
Al riguardo ritiene necessario che il Governo chiarisca se il maggior gettito IVA risulti effettivamente aggiuntivo rispetto a quello già scontato negli andamenti tendenziali. In altre parole, occorre chiarire se, nel redigere la relazione tecnica, è stato tenuto nella debita considerazione il calo dei consumi e, in particolare, degli acquisti di autoveicoli nuovi verificatosi negli ultimi mesi e della conseguente riduzione del gettito IVA. Andrebbero, inoltre, in particolare verificati i possibili effetti di sostituzione, ossia gli eventuali minori acquisti di altri beni in considerazione della destinazione del reddito disponibile all'acquisto di autoveicoli e motocicli.
Ricorda in proposito che, con riferimento al decreto-legge n. 248 del 2007, che prevedeva un'analoga forma di coperta per gli incentivi all'acquisto di autoveicoli, la Corte dei conti ha ribadito che la considerazione di effetti indotti di aumento dell'IVA «presenta caratteri di forte aleatorietà, sia pure in presenza di stime prudenziali, anche perché troppe sono le variabili legate alla crisi economica ed ai suoi riflessi sui consumatori».
Riguardo all'articolo 1, commi 11-17, nei quali si prevede la corresponsione di un contributo per dispositivi per l'abbattimento delle emissioni dei gas di scarico, ritiene necessario che il Governo chiarisca la discrasia tra la previsione di spesa contenuta nella norma, pari a 11 milioni di euro, e la spesa presunta, pari a 55 milioni, enunciata dalla relazione illustrativa.
Per quanto riguarda l'articolo 2, che consente a chi usufruisce delle detrazioni per la ristrutturazione di immobili di beneficiari di una detrazione IRPEF nella misura del 20 per cento per le ulteriori sospese relative all'acquisto di mobili, elettrodomestici, televisioni e computer, chiede al Governo di confermare le stime relative alla platea dei soggetti interessati, sulla base delle quali si ipotizza che in occasione di tutti gli interventi si proceda ai predetti acquisti di beni mobili, ed alla spesa media unitaria, in base alle quali si ipotizza che tutti effettuino la spesa massima agevolabile pari a 10 mila euro. Infatti, se tali previsioni non fossero confermate, si avrebbe un minor gettito IVA e di imposte dirette e, pertanto, un incremento dell'onere per il 2009 a fronte di una riduzione degli oneri per gli anni successivi.
Per quanto riguarda l'articolo 3, che reca agevolazioni fiscali in favore dei distretti produttivi e delle reti di impresa, ai fini di una corretta valutazione dei profili finanziari, ritiene sia necessario chiarire se, come sembra presupporre la relazione illustrativa senza tuttavia che la circostanza trovi conferma nel testo della norma, la tassazione unitaria comporta o meno la necessità di addivenire alla determinazione di un concordato fiscale per almeno un triennio. Ritiene inoltre che si dovrebbe chiarire se l'onere ascritto alla disposizione sia comprensivo anche della compensazione delle minori entrate derivanti per gli enti locali dalla possibilità per le imprese di distretto di concordare in via preventiva il volume dei tributi poiché, in caso contrario, tali enti potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare il patto di stabilità interno.
Per quanto riguarda le misure fiscali relative alle aggregazioni di imprese di cui all'articolo 4, fa presente che maggiori oneri rispetto a quelli previsti potrebbero derivare dall'inclusione dell'avviamento tra i beni strumentali immateriali ai quali

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riconoscere fiscalmente un maggior valore a beneficio delle società conferitarie, interessate a fusioni o scissioni nel 2009. Infatti, se è vero che le norme in esame non elencano specificamente tra le poste affrancabili l'avviamento e la relazione tecnica afferma l'impossibilità di riconoscere il maggior valore attribuito a tale bene immateriale, tuttavia, l'articolo 103 del Testo unico delle imposte sui redditi, relativo all'ammortamento dei beni immateriali, include tra i medesimi l'avviamento. Pertanto, un'interpretazione sistematica della normativa vigente potrebbe indurre a ritenere che il parziale riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti relativi ai beni strumentali, materiali ed immateriali, vada esteso anche ai maggiori valori attribuibili all'avviamento. Sul punto ritiene pertanto necessario un chiarimento del Governo.
Riguardo all'articolo 5, che riduce l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta per il riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione degli immobili, che determina nei primi anni un miglioramento e, a partire dal 2014, un peggioramento del gettito, occorrerebbe chiarire i dati sui quali si fonda l'ipotesi di un incremento pari al 60 per cento del tasso di adesione alla rivalutazione volontaria indicato nella relazione tecnica.
Segnala, poi, che all'articolo 6 è disciplinato l'intervento della SACE per agevolare la concessione di finanziamenti per l'acquisto di veicoli che fruiscono degli incentivi di cui al comma 1.
Chiede, al riguardo, al Governo di chiarire la compatibilità della garanzia statale con la dotazione dei relativi capitoli di spesa nonché i profili di rischio dell'operazione.
Fa inoltre presente che all'articolo 7 si prevedono benefici per l'erario pari a 1 milione nel 2009, 100 nel 2010, 310 nel 2012 e nel 2013, derivanti dall'incremento della capacità operativa dell'Agenzia delle entrate per quanto riguarda l'esercizio dei controlli volti al contrasto dell'utilizzo di crediti inesistenti mediante compensazioni. Al riguardo, chiede al Governo di confermare che si tratti di un'ipotesi cautelativa quella per la quale gli uffici, in esito ad un complessivo processo di riorganizzazione realizzato a costo zero, siano effettivamente in grado, già a partire dall'esercizio in corso, di conseguire risultati in termini di maggiori accertamenti e di maggiori incassi.
Ritiene, infine, che un'attenzione particolare vada riservata all'articolo 8, che reca la clausola di copertura. L'articolo fa genericamente riferimento ai «maggiori oneri derivanti dal presente decreto». Tuttavia tali oneri sembrerebbero quantificati al netto degli effetti parzialmente positivi, in termini di maggiori entrate, di alcune disposizioni, ed in particolare dell'articolo 1, recante incentivi per la rottamazione, dell'articolo 2, in materia di acquisto di mobili ed elettrodomestici, e dell'articolo 5, in materia di rivalutazione immobili delle società.
L'articolo individua quindi in realtà gli «oneri netti» recati dal provvedimento, senza indicare gli articoli dai quali derivano minori entrate o maggiori spese.
Chiede, pertanto, al Governo, se a fini di trasparenza e di monitoraggio degli oneri e delle diverse forme di copertura, non ritenga opportuno indicare l'ammontare complessivo degli oneri, inserendo tra i mezzi di copertura anche l'utilizzo delle maggiori entrate che le stesse disposizioni determinano, come ad esempio l'incremento del gettito IVA. La modifica della clausola di copertura dovrebbe, inoltre, a suo avviso, consentire di individuare le disposizioni onerose, nonché distinguere dalle previsioni di spesa, categoria alla quale sono riconducibili la gran parte degli oneri, le autorizzazioni di spesa formulate in termini di limite massimo di spesa. Osserva infine che l'articolo 8 limita l'autorizzazione di spesa all'anno 2014 senza considerare che taluni oneri, come quelli previsti dagli articoli 3, 4 e 5 hanno natura permanente. Ritiene, quindi, opportuno che il Governo chiarisca l'ammontare degli oneri successivi al 2014, modifichi la quantificazione dell'onere e la renda coerente con le modalità di copertura utilizzate. Per quanto riguarda le risorse utilizzate

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con finalità di copertura, il chiarimento più rilevante riguarda la lettera a), del comma 1 dell'articolo 8, che prevede l'utilizzo delle risorse iscritte nei capitoli 7420 e 7342 del Ministero dello sviluppo economico in conto residui di lettera c). Trattandosi di residui impegnati, ritiene che il Governo debba confermare che è venuto meno il titolo giuridico in base al quale si è proceduto al loro impegno e che tali risorse possono essere quindi effettivamente utilizzate per finalità diverse. Per quanto riguarda l'imputazione a suddetti capitoli, osserva che sembrerebbe corretta quella al capitolo 7342, ma non quella al capitolo 7420, i cui residui sono iscritti nel piano di gestione 7 relativo ad interventi per il settore aeronautico.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, deposita agli atti della Commissione una nota riferita ai profili finanziari del provvedimento in esame (vedi allegato).

Massimo VANNUCCI (PD) evidenzia che il provvedimento in esame, pur recando misure parziali e insufficienti, è tuttavia necessario per contrastare gli effetti della crisi economica in atto. Per quanto attiene, più specificamente, ai profili di interesse della Commissione bilancio, sottolinea come il decreto-legge presenti rilevanti profili problematici in quanto esso utilizza a fini di copertura le maggiori entrate indotte dal provvedimento stesso. Sottolinea, infatti, come in passato non sia stato ritenuto ammissibile utilizzare a fini di copertura gli effetti positivi in termini di gettito derivanti da specifiche misure agevolative dell'economia. In ogni caso, ritiene che la rilevante portata economica e finanziaria del provvedimento avrebbe richiesto la sua assegnazione in sede referente alla Commissione bilancio o quantomeno il riconoscimento di una particolare efficacia al parere della Commissione. Ritiene che la via maestra per affrontare la crisi economica in atto sia quella, più volte indicata anche in passato dal proprio gruppo, di attivare interventi pubblici di sostegno all'economia in una misura pari ad almeno l'1 per cento del prodotto interno lordo. A tal fine si sarebbe resa necessaria, sin dall'inizio, la revisione dei saldi e delle previsioni di finanza pubblica individuati prima dell'aggravarsi della crisi economica e finanziaria, evitando di ricorrere a continue forzature delle regole di copertura previste dalla legge di contabilità. In questa ottica, segnala come molti dei timori più volte manifestati dal Ministro dell'economia e delle finanze in ordine al collocamento dei titoli del debito pubblico appaiono smentiti dai fatti, dal momento che nell'ultima asta la domanda ha superato largamente l'offerta. Sottolinea, altresì, come anche l'andamento dei tassi di interesse stia registrando un deciso contenimento, con evidenti effetti positivi per la spesa per interessi sui titoli del debito pubblico.In sintesi, ritiene che attraverso i ripetuti interventi del Governo si stia delineando una manovra in deficit di portata assai rilevante, senza che tuttavia il Governo abbia rivisto espressamente le previsioni finanziarie macroeconomiche a suo tempo formulate.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva come i pareri della Commissione bilancio abbiano un rilievo del tutto particolare e consentiranno, anche in questa circostanza, di affrontare aspetti estremamente delicati del provvedimento.

Maino MARCHI (PD), associandosi alle considerazioni del collega Vannucci, rileva come il decreto-legge in esame costituisca un provvedimento importante e necessario per far fronte all'attuale situazione di crisi economica, rilevando tuttavia come si rendano necessarie ulteriori misure finalizzate, in primo luogo, a sostenere le piccole e medie imprese, favorendone in particolare l'accesso al credito.
In questo quadro, ritiene quindi importante che il Governo chiarisca gli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 8 del decreto in esame sul rifinanziamento del Fondo di garanzia previsto dall'articolo 11

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del decreto-legge n. 185 del 2008. Ritiene inoltre necessario che il Governo fornisca ulteriori chiarimenti con riferimento agli effetti finanziari dell'articolo 3 del decreto-legge.
Su un piano generale, osserva che per la prima volta con il decreto-legge in esame sono realmente stanziate risorse per fronteggiare la crisi e non a caso le misure agevolative sono finanziate attraverso il ricorso al deficit. In particolare, si sofferma sull'utilizzo, con finalità di copertura, delle maggiori entrate in termini di IVA derivanti dalle misure di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, evidenziando come gli incentivi probabilmente determineranno un incremento del gettito IVA che però si inserirà nel quadro di una complessiva flessione delle entrate IVA per effetto della crisi economica in atto e del conseguente calo dei consumi. In questa ottica, ritiene pertanto che le previsioni formulate per le entrate prima dell'aggravarsi della crisi economica siano ora irraggiungibili e che, pertanto, le misure in esame, se consentiranno un riavvicinamento agli obiettivi a suo tempo fissati, saranno tuttavia prive di adeguata copertura finanziaria, perché le maggiori entrate previste non potranno che essere assorbite dalle minori entrate registrate per effetto dell'andamento del ciclo economico.
In conclusione, ribadisce che il provvedimento in esame dimostra in modo particolarmente evidente che, quando si sono finalmente messi in campo veri interventi per far fronte alla crisi economica, le risorse disponibili a legislazione vigente, si sono dimostrate del tutto insufficienti.

Bruno TABACCI (UdC) sottolinea come il decreto-legge in esame rappresenti il primo provvedimento che pronuncia apertamente la parola «crisi», prendendo finalmente consapevolezza della gravità dell'attuale situazione economica e finanziaria. Il decreto-legge in esame segna, pertanto, una svolta rispetto all'atteggiamento in precedenza tenuto dal Governo, che aveva sottolineato come attraverso l'anticipo della manovra realizzato dal decreto-legge n. 112 del 2008 e la predisposizione e l'approvazione di una legge finanziaria «snella» fosse stato possibile prevenire gli effetti della crisi. Su un piano generale, dichiara di condividere le valutazioni sulla crisi in atto espresse da Alberto Quadrio Curzio in un suo articolo pubblicato oggi. Nell'articolo, si pone in particolare in luce come la gravità della crisi imponga di affrontare alcuni problemi strutturali della nostra economia intervenendo in particolare sul sistema pensionistico, il cui assetto non è ancora soddisfacente. Senza voler entrare nella polemica giornalistica sui soldi «veri» o «finti», rileva come la copertura contenuta nell'articolo 8 del decreto-legge appaia particolarmente fragile, in quanto il ricorso all'autocopertura rappresenta, nel quadro della vigente legge di contabilità, una forzatura del sistema. Ritiene inoltre che nel caso di specie non si possano realisticamente scontare effetti positivi in termini di maggiori entrate, tenuto conto che l'andamento economico comporterà un complessivo decremento delle entrate fiscali. Esprime, altresì, dubbi sulla formulazione delle disposizioni a sostegno del settore automobilistico, evidenziando come, contrariamente a quanto indicato nelle premesse del decreto-legge, esse non si traducono direttamente in un sostegno alla promozione dello sviluppo economico e alla competitività del Paese. Trattandosi, infatti, di incentivi legati all'acquisto di automobili, beneficeranno delle misure dell'articolo 1 prevalentemente i produttori stranieri, dal momento che la quota di mercato della Fiat è di poco superiore al 30 per cento. Ritiene, pertanto, che sarebbe stato preferibile prevedere incentivi all'innovazione nel settore automobilistico, favorendo investimenti nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie. Analoghe considerazioni valgono altresì per le misure dell'articolo 2 in materia di incentivi fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici. A suo giudizio, anche in questo caso, si sarebbero dovuti incentivare gli investimenti nelle nuove tecnologie, volti in particolare ad accrescere l'efficienza energetica degli elettrodomestici.

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Ritiene, invece, più convincenti le misure fiscali contenute nel provvedimento, con particolare riferimento alle misure in materia di distretti produttivi e reti di imprese contenute nell'articolo 3. Da ultimo, segnala la necessità di affrontare in modo approfondito le questioni connesse alla crisi del sistema creditizio, evitando il ricorso a misure estemporanee come quelle che affidano compiti di vigilanza ai prefetti. Giudica, infatti, assolutamente necessario aiutare il sistema creditizio a rimettersi in moto, in modo da consentire alle banche di svolgere il proprio essenziale compito di finanziamento del sistema produttivo e in particolare delle piccole e medie imprese.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare.
C. 907 e C. 1643.

(Parere alla I Commissione).
(Esame testo base e rinvio - Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, fa presente che il provvedimento reca disposizioni in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare e non è corredato di relazione tecnica. In particolare, si modificano le disposizioni vigenti in materia di voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali. Le modifiche estendono il diritto del voto a domicilio a tutti coloro che sono affetti da gravi infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione risulti impossibile o comporti gravi rischi. Al fine di essere ammessi al voto a domicilio, gli aventi diritto devono presentare apposita richiesta a cui va allegato un certificato, rilasciato da funzionario medico designato dalla ASL, che attesti la sussistenza delle condizioni di infermità richieste dalle norme.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, ricorda che nel corso dell'esame presso la prima Commissione il rappresentante del Governo ha trasmesso una nota del Ministero dell'interno che esamina i profili finanziari delle norme in esame. Per quanto concerne la valutazione dell'onere finanziario, la nota afferma che l'eventuale maggior spesa da porsi a carico dello Stato, per tutte le consultazioni elettorali diverse dal referendum, è principalmente quello imputabile al rimborso degli oneri di eventuale trasporto dei componenti degli uffici di sezione al domicilio degli aventi diritto e del conseguente rientro al seggio elettorale. Ipotizzando una platea di beneficiari oscillante tra le 15.000 e le 30.000 unità, la spesa aggiuntiva può quantificarsi pari a circa euro 100.000 sulla base di una media ipotetica di chilometri percorsi dagli automezzi comunali, per le sezioni interessate, moltiplicati per il prezzo attuale della benzina. Per quanto concerne lo svolgimento delle consultazioni referendarie, la quantificazioni degli oneri di spesa comporta notevoli differenze.
A tale riguardo, la nota fa presente che l'ufficio elettorale di sezione per il referendum, diversamente da quanto previsto in tutte le altre consultazioni, dove i componenti del seggio sono sei, è composto da 5 membri, un presidente, tre scrutatori e un segretario. Tenuto conto che la legge richiede durante lo svolgimento delle operazioni elettorali la costante presenza nel seggio di almeno tre componenti, sarebbe necessario prevedere l'aumento di uno scrutatore per le sezioni interessate a tale raccolta. Analoga previsione è stabilita per i seggi nelle cui circoscrizioni esistano ospedali e case di cura con meno di 100 posti-letto per consentire la raccolta del voto dei ricoverati presso tali strutture.
Nel caso in cui il numero degli aventi diritto al voto a domicilio si attesti a circa 15.000 unità, il maggior onere scaturente

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dalla nomina di un altro scrutatore può quantificarsi - secondo la nota - in circa euro 1.040.000, cifra così stimata ipotizzando che siano circa 10.000 le sezioni elettorali interessate dalla fattispecie e moltiplicando tale numero per l'importo di euro 104 dovuto agli scrutatori. Tale importo andrebbe raddoppiato, se venisse ipotizzato un numero di elettori domiciliari pari a 30.000 unità con un corrispondente aumento delle sezioni elettorali interessate a circa 20.000, con un onere, quindi, di euro 2.080.000. I suddetti oneri sono stimati per l'effettuazione di una consultazione referendaria a carattere nazionale. La nota precisa che qualche risparmio di spesa potrebbe essere ottenibile attraverso la previsione, effettivamente introdotta dalla Commissione affari costituzionali, della possibilità di fare votare alcuni degli elettori aventi diritto al voto a domicilio presso il seggio speciale più vicino.
La nota, inoltre, aggiunge che lo spostamento dei componenti del seggio «volante» per la raccolta del voto a domicilio comporta per il personale interessato l'esposizione a rischio di infortuni, dipendenti dall'uso dei mezzi di trasporto, con conseguente necessità di valutare i costi di una eventuale copertura assicurativa.
L'onere derivante dalla proposta di ampliamento della platea di elettori aventi diritto al voto a domicilio potrebbe, dunque, oscillare tra euro 1.200.000 ed euro 2.000.000, in occasione di referendum, ed ammontare a 100.000 euro in occasione di ogni consultazione elettorale a carattere nazionale. La nota dichiara di non aver valutato le eventuali spese da sostenere per l'effettuazione delle necessarie visite a domicilio da parte del personale medico delle aziende sanitarie locali.
Alla luce di queste premesse, ritiene necessario che il Governo fornisca una quantificazione degli oneri recati dal provvedimento, precisando se devono ritenersi confermate o meno le previsioni di spesa e i relativi parametri di determinazione indicati nella nota sopra illustrata. I predetti elementi di quantificazione dovrebbero dar conto, in particolare, dell'effettiva estensione della platea dei soggetti destinatari, considerato che la genericità della disposizione è tale da consentire anche una interpretazione piuttosto estensiva. Le indicazioni fornite andrebbero, in ogni caso, integrate degli elementi relativi agli oneri non quantificati nella nota, relativi in particolare ai costi per copertura assicurativa dei componenti dei seggi che escono per raccogliere i voti a domicilio e alle spese per le visite mediche effettuate dal personale delle ASL.
Ritiene, inoltre, dovrebbe essere considerato l'eventuale onere connesso con l'impegno richiesto alle pubbliche amministrazioni ed ai pubblici ufficiali coinvolti al fine di garantire la piena applicazione della nuova disciplina sul voto a domicilio.
Segnala, inoltre, che l'articolo 1-bis prevede che gli uffici di sezione per il referendum presso i quali si procede alla raccolta domiciliare del voto siano composti da quattro scrutatori in luogo dei tre previsti dalla normativa vigente. Al riguardo, osserva che la disposizione reca oneri non quantificati e non coperti. Valuta, pertanto necessario che il Governo fornisca la quantificazione della maggiore spesa recata dalla norma in esame.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS segnala che al fine di poter disporre di una attendibile quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento si rende necessaria la predisposizione di una specifica relazione tecnica.

Lino DUILIO (PD) rileva come la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento rischi di collocarlo su un binario morto, precludendo quindi l'esercizio del diritto di voto a cittadini gravemente malati e impossibilitati ad allontanarsi dalle proprie abitazioni. Ritiene, pertanto, sarebbe particolarmente grave utilizzare strumentalmente in modo dilatorio la richiesta di relazione tecnica per un provvedimento i cui oneri sono probabilmente assai contenuti, sottolineando come costituisca un imperativo morale adoperarsi per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie.

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Renato CAMBURSANO (IdV), associandosi alle considerazioni del collega Duilio, sottolinea come non si possa rinviare sine die l'approvazione del provvedimento nell'attesa che il Governo faccia pervenire la relazione tecnica sui suoi effetti finanziari. Sottolinea, infatti, come siano ormai prossime le consultazioni per il rinnovo del Parlamento europeo, le elezioni amministrative e lo svolgimento di una tornata referendaria, evidenziando come occorra provvedere tempestivamente al fine di consentire a tutti i cittadini di poter esprimere il proprio voto.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, assicura ai colleghi Duilio e Cambursano che la Presidenza della Commissione si farà parte attiva per sollecitare settimanalmente il Governo a predisporre con tempestività la relazione tecnica sul provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, sottolinea come non vi sia nessuna intenzione di ritardare l'esame del provvedimento, in quanto tutte le forze politiche e il Governo intendono garantire il diritto di voto a tutti i cittadini. Ritiene tuttavia che, proprio al fine di assicurare tale diritto, sia necessario provvedere ad un'adeguata quantificazione e copertura degli oneri derivanti dal provvedimento. Al riguardo, rileva come già siano state elaborate alcune stime, osservando tuttavia che la quantificazione degli oneri appare estremamente complessa in quanto risulta problematico definire con esattezza la platea dei soggetti interessati dalle disposizioni in esame.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS osserva in via generale che la predisposizione della relazione tecnica non costituisce nell'ambito dell'iter legislativo un passaggio meramente dilatorio, ma consente l'acquisizione di fondamentali elementi conoscitivi in ordine alla quantificazione degli oneri dei provvedimenti. Con riferimento al provvedimento in esame, garantisce che, qualora la Commissione deliberi di richiedere la relazione tecnica, questa verrà predisposta nel minor tempo possibile, rilevando tuttavia come alcune delle fattispecie previste nel provvedimento potrebbero rendere non agevole la quantificazione degli oneri.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone quindi di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La Commissione delibera di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere.
C. 2120, approvato dal Senato.

(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pietro FRANZOSO (PdL) rileva che il provvedimento recante modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 82 del 2001, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere, è già stato approvato dal Senato in prima lettura e non è corredato di relazione tecnica. Il provvedimento, che si compone di un solo articolo, prevede modifiche ai parametri richiesti dalla legislazione vigente per l'arruolamento dei congiunti delle vittime del dovere. In particolare, il limite minimo di altezza per entrambi i sessi, come prevede la normativa in materia di servizio di leva, è stabilito in 1,50 metri anziché, come previsto dalla legislazione vigente in materia di servizio volontario nelle Forze armate, in 1,65 metri per gli uomini e 1,61 metri per le donne e si armonizzano i requisiti necessari ai fini dell'arruolamento dei suddetti soggetti con quelli previsti per i volontari in ferma prefissata quadriennale stabiliti ai sensi dell'articolo 4,

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commi 1, lettere c), e), g) e h) della legge n. 226 del 2004. Tali requisiti attengono, in particolare, al godimento dei diritti civili e politici, all'assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, all'esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool o per di sostanze stupefacenti o psicotrope e al possesso di particolari requisiti morali e di condotta.
In considerazione del fatto che l'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 82 del 2001, stabilisce che i soggetti interessati dalla disposizione in esame possono essere ammessi alla frequenza del primo corso di formazione utile per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, nei limiti delle vacanze organiche, ritiene che il provvedimento non presenti profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, giudica comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS conferma che il provvedimento non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Pietro FRANZOSO (PdL), relatore, alla luce della conferma acquisita dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2120, recante Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere;
rilevato che il provvedimento è privo di effetti finanziari;
esprime

NULLA OSTA»

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 marzo 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.
Atto n. 62.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo reca modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 109 del 2007, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, prevedendo in particolare la modifica del comma 4 dell'articolo 3 di tale decreto legislativo. Segnala che le modifiche prevedono, in primo luogo, che non solo il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria, ma anche i procedimenti di sua competenza, siano disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del medesimo Comitato. Si stabilisce, altresì, che il suddetto decreto individui anche le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, ai sensi dell'articolo 24, commi 1, lettera a), e 2 della legge n. 241 del 1990.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, sottolinea che, come indicato anche nella relazione tecnico-finanziaria allegata allo

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schema di decreto in esame, le modifiche apportate non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, dal momento che è fatta salva la previsione dell'esplicita clausola secondo la quale ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
Al riguardo, ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS conferma che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo Schema di decreto legislativo recante Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE (atto n. 62);
rilevato che il provvedimento è privo di effetti finanziari;
esprime

NULLA OSTA»

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.15.