CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 marzo 2009
153.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 marzo 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 8.55.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale.
Emendamenti C. 2105-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

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Donato BRUNO, presidente e relatore, rileva che nessuno degli ulteriori emendamenti presentati al provvedimento in titolo presenta profili problematici per quel che attiene al riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione: si tratta, in particolare, degli emendamenti 2.601, 2.602 e 2.600 delle Commissioni, 3.500 (nuova formulazione) del Governo, 7.1 (nuova formulazione) Sereni, 9.19 Sereni, 9.600 delle Commissioni, 11.15 Sereni, 13.16 Sereni, 13.600 delle Commissioni e 19.10 Sereni. Propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 9.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 marzo 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 11.45.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale.
Emendamenti C. 2105-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Donato BRUNO, presidente e relatore, rileva che nessuno degli ulteriori emendamenti presentati al provvedimento in titolo presenta profili problematici per quel che attiene al riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione: si tratta, in particolare, degli emendamenti 2.605, 2.606, 3.600, 7.600, 8.600, 8.601, 9.601, 11.600, 12.600, 14.600, 19.600, 20.600, 22.600 e 24-bis.600 delle Commissioni. Propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 11.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 marzo 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nitto Francesco Palma.

La seduta comincia alle 14.45.

Norme in materia di cittadinanza.
C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 12 marzo 2009.

Gianclaudio BRESSA (PD) anticipa che, dopo una premessa di carattere generale, si soffermerà sulla proposta di legge C. 457, presentata dal suo gruppo.
Ricorda che la legge sulla cittadinanza, pur essendo ordinaria, ha implicazioni costituzionali molto forti. Rivedere la disciplina per l'acquisto della cittadinanza da parte degli stranieri residenti in Italia è oggi necessario per restituire a questi ultimi quell'eguaglianza di opportunità che l'articolo 3 della Costituzione garantisce a tutti: eguaglianza di opportunità che deriva dalla pari capacità giuridica, cioè dall'eguale capacità di essere titolari di diritti e di doveri.
Fa presente che sul tema della cittadinanza si mette a nudo la visione che una comunità ha dei rapporti che intercorrono tra cittadini e detentori del potere. Per questo la legge sulla cittadinanza non è una legge tra le tante, ma è la legge che

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misura la cultura democratica, la consapevolezza giuridica e il livello di umana civiltà di un Paese.
Rilevato che la maggioranza sembra credere che rendere più difficile l'acquisizione della cittadinanza per lo straniero residente in Italia possa servire a bloccare o a rallentare i flussi migratori verso il nostro Paese, osserva che chi viene in Italia lo fa per lo più sotto la spinta di motivazioni fortissime, cioè per sfuggire a povertà, disperazione o oppressione nel proprio Paese. Le difficoltà di ottenimento della cittadinanza non costituiscono quindi un deterrente sufficiente a dissuadere queste persone dall'emigrazione, ma diventano un ostacolo per il loro inserimento nella comunità. Si tratta, d'altra parte, di persone necessarie alla comunità italiana e nulla è più triste, a suo avviso, dell'ipocrisia di accettare i processi di globalizzazione più favorevoli sul piano economico respingendoli invece sul piano dei diritti.
Ad avviso della sua parte politica, occorre oggi, di fronte alle dinamiche del mondo globalizzato, che nel sistema di acquisizione della cittadinanza lo jus soli prevalga sullo jus sanguinis. Il costituente ha del resto optato per una concezione civica della nazione: si potrebbe dire, citando il professor Bartole, che l'appartenenza alla nazione non è fondata sul legame etnico, che, pur implicando un riferimento a tradizioni storiche e culturali, rinvia in ultima istanza a legami di terra e sangue, ma si identifica con l'accettazione volontaria di dati valori civici e costituzionali della nostra comunità statale.
Ciò premesso, sottolinea che i punti più importanti della proposta di legge presentata dal suo gruppo sono tre: la previsione di chiare agevolazioni per l'acquisto della cittadinanza da parte degli stranieri nati sul territorio della Repubblica; la previsione di un nuovo regime per l'acquisizione della cittadinanza da parte dei minori stranieri; la previsione di un nuovo e più garantistico percorso per l'acquisizione della cittadinanza, denominato «attribuzione», che si affianca al tradizionale procedimento di concessione, previsto nella legge attuale.
Per quanto riguarda il primo punto, osserva che è tempo di superare il principio della prevalenza dello ius sanguinis a favore dello ius soli, pur senza abbandonare del tutto quel criterio di attribuzione della cittadinanza. A tal fine, la proposta di legge C. 457 prevede un'agevolazione per l'acquisto della cittadinanza da parte dei soggetti nati sul territorio italiano da genitori stranieri, residenti in Italia al momento della nascita. Si prevede che la nascita sul territorio italiano dia diritto all'acquisto della cittadinanza in presenza di due condizioni sostanziali alternative e di una condizione procedimentale: le due condizioni sostanziali alternative sono la nascita sul territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno residente legalmente in Italia da almeno 5 anni ovvero la nascita sul territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e vi risieda legalmente da almeno un anno; la condizione procedimentale è la dichiarazione di volontà di uno dei genitori nell'atto di nascita. Non si prevede quindi che la cittadinanza sia acquisita per il mero fatto della nascita sul territorio nazionale - fatto che, in un'epoca di spostamenti continui di popolazioni, può essere casuale e non attesta di per sé l'intento dei genitori del minore di risiedere legalmente in Italia - ma si prevedono però termini di più breve durata rispetto ad oggi. Il meccanismo della dichiarazione di volontà è finalizzato ad evitare che la cittadinanza sia acquisita anche in casi in cui i genitori non desiderano che il figlio diventi cittadino italiano. Al tempo stesso si salvaguarda l'interesse di quest'ultimo, consentendogli di divenire cittadino mediante apposita dichiarazione entro due anni dal compimento della maggiore età.
Per quanto riguarda il secondo punto, l'innovazione proposta dal progetto di legge C. 457 sta nel consentire al minore straniero nato in Italia o entratovi prima del compimento del quinto anno di età di diventare cittadino al compimento della

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maggiore età, mediante una dichiarazione da rendere entro un anno da tale ultima data. In tal modo si consente ai cittadini stranieri nati in Italia, ma che non abbiano potuto utilizzare il percorso precedentemente illustrato in quanto i loro genitori non erano residenti legalmente da almeno cinque anni, di acquisire comunque la cittadinanza al compimento della maggiore età, e analoga opportunità è offerta a chi sia giunto nel territorio italiano in tenera età.
Per quanto riguarda il minore straniero legalmente residente in Italia, l'acquisto si produce in presenza di due condizioni sostanziali alternative fra loro e di una condizione formale: la frequenza di un corso di istruzione primaria o secondaria (di primo grado o superiore) presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione; un percorso di istruzione o formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale; l'istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà. Anche in questo caso la condizione procedimentale può essere soddisfatta in seguito, dal diretto interessato, mediante apposita istanza entro due anni dal compimento della maggiore età, qualora la richiesta non sia stata a suo tempo presentata dai genitori.
È inoltre previsto che la cittadinanza possa essere concessa al minore straniero o apolide che abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggiore età: disposizione, questa, che mira soprattutto ad incentivare i processi di scolarizzazione, e quindi di integrazione sociale, dei giovani nomadi.
La novità fondamentale del progetto di legge riguarda comunque la procedura per l'acquisizione della cittadinanza da parte degli stranieri adulti legalmente residenti sul territorio italiano. Attualmente il canale a disposizione di tali soggetti presenta una duplice caratteristica: si tratta di un procedimento di tipo concessorio, il cui esito è rimesso alla totale discrezionalità dell'amministrazione competente; il periodo di soggiorno sul territorio italiano è pari a un minimo di dieci anni, che per varie ragioni diventano di più. La proposta di legge lascia immutato il canale di acquisizione della cittadinanza rappresentato dal procedimento di concessione e non modifica il termine di dieci anni per presentare istanza in tale procedimento; crea però anche un percorso parallelo per l'»attribuzione» della cittadinanza: un procedimento che si distingue sia dai meccanismi tendenzialmente automatici di acquisizione della cittadinanza - per nascita, a seguito di frequenza di un ciclo scolastico, a seguito di matrimonio - sia dal procedimento di tipo concessorio. Il procedimento per l'attribuzione della cittadinanza configura un iter nel quale esiste un vero e proprio diritto soggettivo all'acquisizione della cittadinanza da parte dello straniero, anche se condizionato al possesso di una serie significativa di requisiti. Tali requisiti sono sia di tipo positivo sia di tipo negativo.
I requisiti di tipo positivo includono la residenza legale sul territorio italiano per almeno cinque anni; il possesso di un livello reddituale minimo; una verifica dell'integrazione linguistica e sociale dello straniero sul territorio della Repubblica, consistente in un controllo di base della lingua italiana, in una conoscenza sufficiente della vita civile dell'Italia e nella conoscenza dei princìpi fondamentali di storia, cultura, educazione civica e Costituzione del nostro Paese. Vi è poi una condizione ulteriore - che funziona come requisito di efficacia del provvedimento di attribuzione della cittadinanza - rappresentata dal giuramento di osservanza della Costituzione e di rispetto della pari dignità sociale dei cittadini, con il quale lo straniero cui sia attribuita la cittadinanza si impegna solennemente a rispettare e a promuovere i valori fondanti della convivenza civile dell'Italia repubblicana. Le modalità e i titoli idonei a verificare i requisiti ora indicati non sono definiti direttamente dalla legge, ma rimessi al regolamento di attuazione.
A tali requisiti positivi se ne affiancano di negativi, vale a dire cause di esclusione dall'attribuzione della cittadinanza o di sospensione del procedimento di attribuzione.

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Si prevede un'articolata serie di motivi preclusivi dell'attribuzione della cittadinanza, tra cui la condanna a reati di particolare disvalore sociale. Sono poi previsti due meccanismi di salvaguardia, connessi all'esigenza di garanzia della sicurezza nazionale. Così, da un lato la pericolosità del richiedente legittima il Ministro dell'interno a respingere l'istanza di attribuzione, ma con l'obbligo di dare comunicazione al Consiglio dei ministri del decreto motivato di reiezione; dall'altro lato si prevede che, ove la particolare posizione dell'istante renda necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alla sua pericolosità, il Ministro dell'interno possa sospendere il procedimento per un periodo massimo di tre anni, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.
Tra le altre innovazioni proposte dal progetto di legge C. 457 segnala la ridefinizione delle regole dell'acquisizione della cittadinanza per juris communicatio; la già ricordata previsione di un'apposita formula di giuramento; la previsione della regola generale dell'ammissibilità della doppia cittadinanza; la previsione di una serie di ipotesi di riacquisto o di acquisto della cittadinanza per gli italiani emigrati all'estero e per i loro discendenti.
In particolare, nel caso di matrimonio di un non cittadino con un cittadino si richiede - a evitare la frode alla legge con matrimoni di convenienza - la presenza di due condizioni alternative: la residenza legale da almeno due anni nel territorio della Repubblica da parte del coniuge che acquisisce la cittadinanza e l'acquisizione della stessa dopo tre anni dal matrimonio se l'aspirante cittadino risiede all'estero. In entrambi i casi è prevista la riduzione dei termini della metà in presenza di figli nati o adottati da entrambi i genitori. In caso di scioglimento o annullamento del matrimonio prima del decorso del termine idoneo a far maturare le condizioni per la juris communicatio, lo straniero può integrare l'istanza per l'acquisizione della cittadinanza indicando il possesso di titoli alternativi, idonei a consentirgli di utilizzare uno degli altri percorsi previsti dalla legge per l'acquisizione della cittadinanza.
In conclusione, premesso di essere consapevole che le posizioni espresse dalla maggioranza rendono estremamente difficile raggiungere un accordo su una riforma di ampio respiro, importante e innovativa come quella proposta dal progetto di legge C. 457, invita la maggioranza a rivedere, se non tutta la disciplina della cittadinanza, per lo meno la parte relativa ai minori, sulla quale forse le posizioni di maggioranza e opposizione sono meno distanti che su altri punti.

Mario TASSONE (UdC), intervenendo sui lavori della Commissione, rileva che disposizioni in materia di cittadinanza sono previste anche dal disegno di legge del Governo C. 2180, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Chiede pertanto alla presidenza se sia stata valutata la possibilità di un abbinamento di tale disegno di legge alle proposte in titolo.

Donato BRUNO, presidente, chiarisce che l'abbinamento ipotizzato dal deputato Tassone non è possibile, per ragioni regolamentari, in quanto il disegno di legge del Governo C. 2180, a differenza delle proposte di legge in titolo, è assegnato alle Commissioni riunite I e II.

Adriano PAROLI (PdL) rileva che l'esperienza degli anni ha dimostrato il tendenziale fallimento dei diversi tentativi esperiti per l'integrazione degli stranieri. Si è dimostrata falsa, a suo avviso, l'idea che per integrarsi basti la permanenza in Italia. L'apertura e disponibilità mostrata nei confronti degli stranieri non ha dato frutti soddisfacenti. Occorre quindi definire regole chiare per chi intende acquisire la cittadinanza italiana, specificando con precisione diritti e doveri. In particolare, occorre che l'ottenimento della cittadinanza sia condizionato a presupposti severi e restrittivi ed intervenga quindi a conclusione di un percorso nel quale sia chiaramente accertata la volontà dello straniero di essere parte della comunità

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italiana nel rispetto della sua cultura e tradizione.
Ciò premesso, si sofferma sulla proposta di legge C. 2006, da lui presentata, la quale, sulla base anche dell'esperienza di altri Paesi, prevede innanzitutto il pagamento di una tassa per l'istruttoria delle pratiche volte all'ottenimento della cittadinanza, sulla scorta di quanto avviene in Gran Bretagna. Fa presente che la mancanza di costi connessi alla richiesta di cittadinanza in Italia fa sì che molti cittadini stranieri, per lo più sudamericani, intenzionati ad ottenere una qualsiasi cittadinanza europea, scelgono alla fine di chiedere quella italiana proprio perché gratuita.
La proposta di legge limita poi la discendenza iure sanguinis al solo nonno e bisnonno: attualmente, infatti, la legge italiana non pone limite al numero di antenati cui si può risalire per reperire la propria ascendenza italiana, il che comporta che, ancora una volta soprattutto in Sudamerica, ottengano facilmente la cittadinanza italiana persone che con gli italiani hanno un legame di sangue estremamente flebile e nessun rapporto culturale e che, grazie alla cittadinanza così acquisita, accedono alle cure mediche a carico del Servizio sanitario nazionale o, in quanto nullatenenti e disoccupati, alle pensioni sociali, che vengono loro erogate nel Paese di residenza e che, fatto il debito cambio di valuta, rappresentano un mensile di tutto rispetto.
Ancora, la proposta di legge da lui presentata prevede che chi richiede la cittadinanza per rapporti di parentela debba provare la propria appartenenza alla comunità italiana e alla sua cultura, per esempio dimostrando di aver frequentato istituti, scuole, circoli italiani, e debba inoltre conoscere la lingua italiana: al riguardo fa presente che si presentano spesso presso i consolati italiani persone che non parlano una sola parola di italiano.
La proposta di legge esclude, poi, il possesso contemporaneo, a qualsiasi titolo, della cittadinanza italiana e di altra cittadinanza non comunitaria. Quella della doppia cittadinanza è infatti una pratica biasimevole che sta prendendo piede anche in Italia e che deve essere contrastata. La proposta di legge obbliga, quindi, i figli stranieri adottati da genitori italiani a scegliere una cittadinanza entro un anno dalla maggiore età o, se già maggiorenni, entro un anno dal provvedimento di adozione o dal riconoscimento.
La proposta limita poi la trasmissibilità della cittadinanza acquisita per matrimonio: in molti casi, infatti, gli stranieri, soprattutto nordafricani e mediorientali, dopo aver acquisito la cittadinanza italiana attraverso un matrimonio, magari di convenienza, divorziano, conservando la cittadinanza, che poi trasmettono al nuovo coniuge, il quale, certo non per caso, è spesso un conterraneo: si determina così un meccanismo di propagazione della cittadinanza che di fatto aggira le leggi italiane sull'immigrazione.
La proposta di legge, infine, prevede la possibilità della perdita della cittadinanza per quanti, avendo acquisito la cittadinanza italiana, non conservano in Italia la propria residenza e i propri interessi economici, finanziari o immobiliari per almeno due anni.
Invita inoltre la Commissione a riflettere sul fatto che oggi, spesso, a causa di un'interpretazione discutibile delle leggi e della Costituzione, accade che i cittadini italiani siano meno garantiti degli stranieri. Mentre infatti accade spesso che siano adottati dalle amministrazioni pubbliche provvedimenti recanti sovvenzioni o interventi di sostegno a favore dei soli stranieri, non accade mai il contrario, in quanto si ritiene, falsamente, che contrasti col principio di eguaglianza distinguere tra cittadini italiani e stranieri per favorire i primi anziché i secondi. A suo avviso, occorre invece recuperare il sentimento della differenza tra cittadini e stranieri, stabilendo il principio della tendenziale preferenza per i cittadini, in modo che essere cittadino non diventi uno svantaggio. Ritiene, infatti, che a fronte di un indiscutibile dovere delle amministrazioni pubbliche di farsi carico dei problemi sociali degli stranieri che vivono e lavorano

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in Italia, non deve però sorgere un diritto dello straniero ad ottenere un trattamento di favore nell'assegnazione di alloggi o in altre provvidenze.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 18 marzo 2009. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.35.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005.
C. 2098 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Doris LO MORO (PD), relatore, ricorda che il Protocollo degli emendamenti alla Convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, approvato nel corso della Conferenza straordinaria di Montecarlo dell'11-15 aprile 2005, apporta profonde modifiche alla Convenzione ed è diretto a cambiare la struttura dell'IHO rendendola più simile a quella di altre organizzazioni internazionali quali l'IMO (International Marittime Organization) e l'IOC (Intergovernmental Oceanographic Commission).
Quindi, rilevato che il provvedimento non presenta problemi sotto il profilo di interesse della I Commissione, in quanto interviene nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 2099 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Doris LO MORO (PD), relatore, ricorda che la Convenzione CE di Bruxelles del 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili delle imprese associate, è stata ratificata dall'Italia con legge 22 marzo 1993, n. 99, ed è entrata in vigore il 1o gennaio 1995. Essa si applica alle imposte sui redditi quando, ai fini dell'imposizione, gli utili di una impresa rischiano di ricadere contemporaneamente nella imposizione fiscale di due Stati contraenti. Al riguardo è precisato che la sede di un'impresa situata in un paese diverso da quello della casa madre ricade nella disciplina fiscale dello Stato in cui è situata. La nuova serie di adesioni che a partire dal 1o maggio 2004 ha condotto in seno all'Unione europea otto Paesi dell'Europa centro-orientale, oltre a Malta e Cipro, ha comportato altresì per i dieci nuovi membri l'impegno a divenire Parti della citata Convenzione del 1990, reso effettivo con la Convenzione dell'8 dicembre 2004, oggetto del disegno di legge in esame. Va segnalato che alla Convenzione manca un'unica ratifica - quella, appunto, dell'Italia.
Quindi, rilevato che il provvedimento non presenta problemi sotto il profilo di interesse della I Commissione, in quanto

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interviene nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo ai confini «mobili» sulla linea di cresta o displuviale, effettuato a Roma il 23 e il 26 maggio 2008.
C. 2208 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Doris LO MORO (PD), relatore, ricorda che il confine italo-svizzero fu a suo tempo oggetto di lavori di demarcazione e di misurazione nel periodo che va dal 1924 al 1938, al culmine dei quali i due paesi firmarono nel luglio 1941 una Convenzione e relativo regolamento, che hanno poi costituito la base normativa per la successiva esecuzione di lavori di manutenzione ai termini confinari. Negli ultimi decenni, tuttavia, proprio nel corso dei lavori di manutenzione si è rilevato che in alcuni settori il tracciato del confine è rimasto indeterminato, per il venir meno, con il fenomeno del progressivo scioglimento dei ghiacciai, dei riferimenti morfologici originari. Lo Scambio di Note all'esame della Commissione Affari esteri mira a render possibile che il tracciato del confine segua i graduali cambiamenti delle linee di cresta o displuviale dei ghiacciai, anche in seguito a ulteriori prevedibili mutamenti di temperatura, fino al caso limite di scomparsa completa del ghiacciaio: in questo caso la linea di confine coinciderà con la linea di cresta del terreno roccioso emergente. Il tracciato del confine sarà individuato sulla base di rilievi aerofotogrammetrici, e rimarrà in vigore fino ai rilievi successivi.
Rilevato, quindi, che il provvedimento non presenta problemi sotto il profilo di interesse della I Commissione, in quanto interviene nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.40.