CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 marzo 2009
152.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 17 marzo 2009. - Presidenza del presidente della X Commissione Andrea GIBELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 10.35.

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.
C. 2187 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 marzo scorso 2009.

Andrea GIBELLI, presidente, avverte che sono stati presentati oltre 400 fra emendamenti e articoli aggiuntivi, che sono pubblicati in allegato, alcuni dei quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
Ricorda infatti che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente riconducibili alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento.
Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
Sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:
Monai 1.5 recante proroga del contributo in materia di fruizione del servizio di car sharing;

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Abrignani 1.7, concernente le modalità di individuazione del tipo di alimentazione consentita, nell'ambito degli interventi di modifica o potenziamento di impianti di produzione di energia elettrica superiori a 300 mw;
Ceccuzzi 1.10 e 1.11, i quali prevedono l'estensione di agevolazioni fiscali per specifiche tipologie di veicoli;
Fava 1.59 che prevede l'estensione a tutte le società dello stesso gruppo automobilistico l'applicazione del beneficio del credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 231, della legge finanziaria per il 2007;
Monai 1.61, che incrementa la dotazione del fondo per la mobilità sostenibile.
Raisi 1.64, recante disposizioni in materia di solidarietà nel pagamento dell'IVA per la cessione di pneumatici e misure per ridurre l'impatto ambientale dello smaltimento dei pneumatici usati;
Forcolin 1.65, il quale prevede la proroga del termine entro il quale le aziende del trasporto pubblico locale possono presentare domande per l'erogazione dei trattamenti economici previdenziali di malattia al Ministero del lavoro;
Gidoni 1.01, che prevede il trasferimento alle regioni a statuto ordinario di risorse per l'innovazione e l'ammodernamento di impianti fune.
Forcolin 1.0.2, che modifica la disciplina in materia di deducibilità delle spese per acquisto di autovetture e autocaravan elevandone gli importi massimi e introducendo la nuova fattispecie della deducibilità per il 5 per cento delle spese per acuisti di vetture ad uso privato;
Formisano 1.04, che interviene sulla disciplina relativa alla deducibilità dalle imposte sui redditi delle spese relative all'acquisto di autoveicoli;
Monai 1.05, riguardante l'incentivazione e lo sviluppo della rete di distribuzione sul territorio nazionale di carburanti per autotrazione a minore impatto ambientale, con particolare riferimento al metano e all'alimentazione elettrica;
Marchioni 1.06, recante incentivi per l'organizzazione di pacchetti turistici concorrenziali o scontati (buoni vacanza);
Zeller 1.07, che sopprime una norma in materia di attività di noleggio di autovetture con conducente di cui al decreto-legge n. 207 del 2008;
Leo 1.08 che, modificando l'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, mira ad elevare la somma deducibile in relazione alle autovetture acquistate, anche in leasing, nel corso del 2009;
Raisi 1.0.10, che dispone modifiche al testo unico delle imposte sui redditi concernenti la fiscalità dell'auto aziendale, prevedendo tra l'altro il ripristino della facoltà di ricorso all'ammortamento anticipato per i veicoli a deducibilità integrale e per quelli concessi in uso promiscuo; il ripristino della durata minima del contratto di locazione finanziaria; l'adeguamento dei costi deducibili per le auto utilizzate dai professionisti;
Fugatti 2.32 e Fugatti 2.03, sostanzialmente identici, che impegnano le amministrazioni statali e territoriali all'acquisto di beni prodotti in Italia a parità di efficienza ed economicità;
Forcolin 2.35, che prevede la possibilità di ripartire in cinque (anziché in dieci) quote annuali la detrazione fiscale per le spese di ristrutturazione edilizia per gli anni 2009-2011;
Bernardo 2.40, relativo alla concessione, ai datori di lavoro che assumono senza esservi tenuti lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, di un incentivo pari alle risorse finanziarie impegnate e non utilizzate per il sostegno al reddito;
Bernardo 2.43, che prevede una modifica nella normativa definita dall'articolo 2, comma 36, della legge finanziaria per il 2009, concernente la possibilità, per il Ministro del lavoro, di concerto con il

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Ministro dell'economia, di disporre anche in deroga alla normativa vigente la concessione di trattamenti di c.i.g., di mobilità, di disoccupazione speciale;
Bernardo 2.44, che dispone, con modifiche al decreto-legge n. 185 del 2008, in materia di indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti;
Allasia 2.01, che prevede un contributo mensile di euro 150, per l'anno 2009, per ogni figlio di età inferiore ai tre anni a favore dei nuclei familiari italiani o comunitari;
Allasia 2.02, che prevede per i nuclei familiari di cittadini italiani o comunitari con almeno due figli, di cui almeno uno di età inferiore ai tre anni, il diritto ad una carta buono famiglia del valore di mille euro da utilizzare per i servizi della prima infanzia;
D'Antoni 2.06, il quale prevede che con DPCM siano individuati i settori produttivi in particolare stato di crisi, ai fini dell'esenzione dall'IRAP delle imprese appartenenti a tali settori;
Franceschini 2.07 e 2.08, i quali istituiscono un contributo di solidarietà straordinario sull'IRPEF, ai fini dell'istituzione di un Fondo per la povertà estrema, destinato ad assicurare ai servizi destinati alle persone in situazioni di povertà estrema e senza fissa dimora;
Nicco 2.011, che prevede l'erogazione di contributi statali per l'acquisto di apparecchi televisivi integrati con il sintonizzatore digitale;
Lazzari 3.7, che sopprime una norma in materia di attività di noleggio di autovetture con conducente di cui al decreto-legge n. 207 del 2008;
Bernardo 3.9, concernente la possibilità di destinare annualmente ad apposita contabilità speciale le risorse da far affluire al fondo per gli interventi finalizzati al risarcimento degli investitori danneggiati da frodi finanziarie;
Simonetti 3.15, che prevede misure per la tutela del made in Italy nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero;
Bernardo 3.16, riguardante la possibilità, per le imprese esercenti attività di trasporto regolare ed occasionale su strada, di dedurre dalla base imponibile IRAP il costo del personale;
Caparini 3.18, che prevede la possibilità, per le imprese individuali con basso volume d'affari situate nei piccoli comuni di montagna, di dedurre dal reddito di impresa somme fino a 3.000 euro;
Fugatti 3.19, che incrementa le somme deducibili dall'IRAP da parte delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e delle persone fisiche esercenti arti e professioni;
Braga 3.20, il quale assimila alle industrie energivore, ai fini dell'applicazione delle tariffe agevolate sull'energia elettrica, i settori dell'industria tessile della torcitura, orditura, tessitura e rinegoziazione.
Abrignani 3.23, il quale interviene sulla competenza ad emanare il regolamento per la determinazione dei compensi ai commissari straordinari nelle procedure relative alle grandi imprese in crisi;
Bragantini 3.24, che interviene, con intenti limitativi, sulla disciplina in materia di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
Borghesi 3.40, che novella la legge n. 311 del 2004, istituendo presso la Cassa depositi e prestiti un Fondo per il pagamento dei crediti pregressi delle pubbliche amministrazioni, ampliando la consistenza del Fondo pagamenti dei debiti di fornitura, e prevedendo l'istituzione di analoghi fondi presso ciascuna amministrazione pubblica;
Lulli 3.01, che introduce una serie articolata di disposizioni per la concessione di aiuti di Stato, sia sotto forma di contributi monetari, sia sotto forma di

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garanzie, di erogazione di prestiti a tasso agevolato, nonché mediante partecipazione a capitale dei rischi.
Rubinato 3.03, che sostituisce un articolo del codice civile relativamente alla formazione e tenuta con strumenti informatici di libri e scritture contabili obbligatorie.
Leo 3.0.7, che introduce misura di tutela dei creditori di Alitalia-Linate linee aeree spa, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria;
Leo 3.0.8, il quale interviene sulla disciplina relativa ai trasferimenti d'azienda, nell'ambito di concordati preventivi con cessioni di beni, al fine di escludere la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi alle aziende cedute;
Leo 3.0.9, il quale sostituisce un articolo del codice civile, relativamente alla tenuta e tenuta dei libri e delle scritture contabili attraverso strumenti informatici;
Leo 3.010, che dispone in materia di applicazione dell'IRAP le persone fisiche, le società e le associazioni esercenti arti e professioni che utilizzino esclusivamente beni strumentali di costo complessivo non superiore a 25.000 euro;
Leo 3.011, che prevede per le imprese minori il cui reddito di impresa supera di oltre il 10 per cento quello dell'anno precedente la possibilità di dedurre maggiori quote di ammortamento per ben acquisizione di nuovi beni strumentali fino alla concorrenza dell'eccedenza;
Leo 3.012, che prevede la detassazione del 50 per cento del reddito di lavoratore autonomo eccedente di almeno il 5 per cento del reddito dichiarato nel periodo di imposta precedente;
D'Antoni 3.0.13 che prevede il riconoscimento di crediti di imposta per gli investimenti effettuati nelle aree svantaggiate del Paese;
Servodio 3.016, il quale prevede che il Ministro delle politiche agricole promuova la stipula di contratti di filiera e di distretto nel settore agroalimentare;
Rubinato 3.017, che istituisce un fondo presso il Ministero dell'interno per l'assegnazione di contributi di cofinanziamento per l'ammortamento di mutui contratti da comuni che abbiano rispettato il Patto di stabilità e che risultino finanziariamente sottodotati, ai fini del finanziamento di opere pubbliche nei settori della spesa sociale, dell'istruzione e della viabilità.
Rubinato 3.018, che consente agli enti locali l'utilizzo di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o di altro trattamento di disoccupazione.
Vannucci 3.019, il quale introduce una imposta sostituiva delle imposte sui redditi da locazioni di case o di abitazioni non di lusso.
Mariani 3.020, che differisce l'entrata in vigore di disposizioni relative ai requisiti acustici degli edifici.
Vannucci 3.021, il quale introduce una norma, rubricata come interpretativa, volta a prevedere che la verifica cui è tenuta la Pubblica Amministrazione nel caso di pagamenti, si effettua, nel caso di cessione di crediti verso stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori, solo con riferimento al momento di emissione dei certificati di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione.
Fugatti 3.0.30, limitatamente ai commi da 2 a 28, che reca un insieme di misure complesse in materia di prodotti agroalimentari, dalle sanzioni per violazioni alla disciplina sui prodotti a denominazione protetta, al trattamento dei biogas e delle biomasse, alla protezione dei sistemi ecoforestali, ai controlli effettuati da AGEA e AGECONTROL, eccetera;
Fugatti 4.11, che dispone l'esonero, in favore delle imprese elettriche minori, degli obblighi di trasmissione dei dati relativi alla qualità dei servizi resi;
Raisi 4.13, che introduce l'obbligo di effettuare il pagamento dei fornitori entro 60 giorni dall'avvenuta consegna del bene, salva non conformità dello stesso;

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Abrignani 4.01, concernente il rifinanziamento del Fondo per il contributo sugli interessi in favore delle esportazioni;
Comaroli 4.0.2, che modifica la legge n. 196 del 1997 al fine di prevedere per le imprese fornitrici di lavoratori temporanei la facoltà di determinare forfetariamente il margine di intermediazione per il servizio prestato;
Fava 4.0.3, che, con finalità di contenimento della spesa pubblica, ridetermina il numero dei membri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, prevedendo il rinnovo dell'organo;
Comaroli 4.0.4, concernente l'utilizzazione di fondi previsti dalla legge n. 147 del 1997 in favore dell'integrazione della pensione dei lavoratori frontalieri disoccupati in Svizzera;
Forcolin 4.0.5, che prevede l'incremento nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2009 degli assegni di invalidità e delle pensioni di inabilità;
Fugatti 4.0.6, che prevede in via sperimentale l'esenzione, per le imprese che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori comunitari, l'esenzione dal pagamento dei relativi oneri previdenziali e assicurativi;
Fava 4.0.8, che prevede incentivi per favorire il processo di internazionalizzazione da parte delle PMI, erogando contributi statali alle regioni che li destinano ai consorzi multiregionali;
Fava 4.0.9, che prevede la stipula di mutui a medio e lungo termine con Banco posta sulla base di una convenzione fra MEF e Poste italiane Spa in favore delle imprese fornitrici delle grandi aziende in crisi;
Torazzi 4.0.10, che prevede l'istituzione di un Fondo di 500 milioni di euro presso il MEF per il parziale finanziamento di investimenti in software di calcolo e prototipi in favore delle PMI;
Torazzi e altri 4.0.11, che prevede contributi per le piccole e medie imprese per il rinnovo dei mezzi di produzione e di controllo;
Fava 4.0.13, che dispone l'estensione delle misure relative alla ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza alle aziende italiane da esse controllate;
Comaroli 4.0.14, che esclude le imprese artigiane dal divieto di partecipare alla medesima gara per più consorziati;
Zucchi 4.015, che incrementa di 200 milioni per il 2009 il Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi;
Oliverio 4.016, il quale introduce un credito d'imposta in favore delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli per investimenti volti al miglioramento della commercializzazione dei prodotti;
Marco Carra 4.017, il quale eleva la percentuale di deducibilità degli interessi passivi in favore delle imprese la cui attività prevalente sia costituita dalla produzione di prodotti agroalimentari con periodo di stagionatura minimo di cinque mesi, nonché in favore delle imprese che abbiano un credito IVA strutturale determinato dall'acquisto di prodotti agricoli soggetti al relativo regime speciale;
Lulli 4.018, il quale prevede che, per il 2009, i soggetti che effettuano cessioni all'esportazione o operazioni assimilate ovvero servizi internazionali possano, in deroga alla disciplina IVA, detrarre o chiedere il rimborso dell'IVA in eccesso anche quando l'ammontare delle operazioni non imponibili IVA sia inferiore al 25 per cento delle operazioni effettuate;
Fluvi 4.019, il quale riduce del 20 per cento la misura del primo acconto dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP per il periodo di imposta in corso, in favore dei contribuenti che esercitino attività di impresa, arti o professione;
Benamati 4.020, il quale consente alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero

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di versare in 60 rate mensili senza interessi i contributi previdenziali relativi al 2009;
Cazzola 4.022, il quale prevede, per le aziende che hanno ottenuto l'autorizzazione al differimento del versamento degli oneri sociali agli enti previdenziali competenti, l'esenzione dal pagamento di interessi e gravami, nonché l'esenzione per i datori di lavoro in difficoltà economiche dall'obbligo di anticipo dei trattamenti ordinari di integrazione salariale;
Cazzola 4.023, il quale prevede l'applicazione, ai fini IRPEF, di un'aliquota pari al 50 per cento di quella applicabile ai trattamenti di fine rapporto, sulle somme corrisposte in occasione della cessazione di rapporti di lavoro con lavoratori di età superiore ai 50 anni;
Cazzola 4.024, che amplia da dodici a ventiquattro mesi la durata dei contributi concessi alle imprese per l'assunzione dei dirigenti privi di occupazione;
Comaroli 5.1, che dispone la proroga fino ad esaurimento dei relativi fondi del CONI delle disposizioni che prevedono ai fini della promozione dell'addestramento dei giovani calciatori la concessione alle società sportive che militano in C1 e C2 di sgravi contributivi, che vengono inoltre incrementati nell'ammontare;
Comaroli 5.2 e 5.3 che prevedono, in relazione allo svolgimento delle attività di commercio sulle aree pubbliche, lo svolgimento da parte delle regioni di corsi di formazione professionale per operatori commerciali non italiani o non comunitari;
Forcolin 5.4, che dispone sia considerato esercizio abusivo del commercio l'attività autorizzata in forma itinerante e che si concretizza nella sosta su porzioni di suolo pubblico non previste a tal fine dal Comune;
Fugatti 5,5, 5.6 e 5.7, i quali prevedono che l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di commercio sulle aree pubbliche sia soggetta ad un visto annuale di conformità da parte del Comune volto a verificare la regolarità assicurativa e alla presentazione di un documento unico di regolarità contributiva;
Raisi 5.14, che interviene sul regime transitorio relativo all'entrata in vigore di norma tecniche nel settore dell'acciaio;
Forcolin 5.0.1 che prevede la disapplicazione degli indicatori di coerenza e degli indicatori di normalità economica per il periodo di imposta in corso;
Del Tenno 5.02, Milanato 5.03, Formisano 5.04, Rubinato 5.05, che disciplinano le modalità di versamento relativo alle somme dovute a titolo di acconto di imposte e di contributi;
Del Tenno 5.06, Rubinato 5.07, Formisano 5.049, Gava 5.059 e Quartiani 5.054, che prevedono la non applicabilità della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 in caso di versamento non inferiore di oltre il 30 per cento delle somme dovute per acconto di imposte e contributi dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS;
Torazzi 5.09, il quale prevede che il 20 per cento dei contributi dovuti dai datori di lavoro possa essere versato un mese successivo all'approvazione del bilancio;
Pini 5.011, che modifica il TUIR, aumentando, ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, dal 30 al 50 per cento il valore dei motocicli e ciclomotori concessi per uso promiscuo e riduce la misura della deducibilità di spese per autovetture, caravan e moto e motocicli ad uso privato;
Forcolin 5.0.12, 5.013 e 5.016, 5.019 e 5.028 che intervengono sulla disciplina relativa agli studi di settore al fine di prevederne, in alcuni casi, la disapplicazione ovvero di sancirne il carattere di presunzioni semplici;
Fugatti 5.014 e 5.015, che modifica la disciplinano del TUIR in materia di deducibilità degli interessi passivi;

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Comaroli 5.017 che prevede la riduzione dei tassi di premio Inail per le imprese artigiane per 600 milioni di euro annui nel triennio;
Bragantini 5.018, che prevede modifiche nelle modalità di pagamento dell'IVA nonché il differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 185 del 2008;
Bragantini 5.020, che interviene sulla disciplina relativa ai controlli ed ispezioni svolte da autorità di vigilanza;
Bragantini 5.021, che interviene sulla disciplina relativa al coordinamento degli accessi da parte di autorità di vigilanza;
Vanali 5.022, che interviene in materia di finanziamento di opere pubbliche da parte di privati attraverso messaggi di comunicazione telefonica
Forcolin 5.023, che interviene sulla disciplina dei contribuenti minimi innalzando la soglia di reddito per l'accesso al relativo regime fiscale. Conseguentemente rimodula l'aliquota dell'imposta sostitutiva applicata ai medesimi contribuenti;
Torazzi 5.024, che prevede il versamento da parte dei datori di lavori dell'anticipo dell'80 per cento dei contributi dovuti e, per la quota rimanente del 20 per cento, l'eventuale partecipazione dell'INPS in caso di utili non sufficienti;
Cenni 5.025, che reca una norma di interpretazione autentica in materia di contenziosi previdenziali di cui sia parte l'INPS;
Froner 5.030, il quale esonera dalle dichiarazioni IRAP le società, le persone fisiche esercenti arti e professioni, i produttori agricoli e gli enti privati che non presentino debiti di imposta a seguito dell'applicazione della franchigia a base imponibile;
Froner 5.031, il quale consente la rateazione delle somme dovute a titolo di imposte e contributi dai soggetti INPS nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore e della legge di conversione del decreto-legge;
Froner 5.032, che consente la rateazione senza interessi delle somme dovute nel periodo di imposta in corso a titolo di imposte e contributi;
Colaninno 5.033, il quale esclude dall'imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti in favore dei discendenti e del coniuge limitatamente alla quota destinata all'aumento del capitale investito;
Ceccuzzi 5.044, che esclude l'applicazione degli studi di settore nei confronti delle aziende contoterziste operanti nei settori della moda, del tessile, dell'abbigliamento, delle calzature e della pelletteria che abbiano registrato nel primo semestre del 2009 perdite di fatturato;
Ceccuzzi 5.046, 5.047 e 5.048, che consentono la rateazione delle somme dovute a titolo di imposte e contributi per le aziende contoterziste operanti nei settori della moda, del tessile, dell'abbigliamento, delle calzature e della pelletteria che abbiano registrato nel primo semestre del 2009 perdite di fatturato;
Formisano 5.051 e Bernardo 5.061, che prorogano l'entrata in vigore dei nuovi canoni demaniali relativi a concessioni rilasciate per finalità ricreativo-turistiche concernenti le pertinenze destinate ad attività commerciali e di produzione di beni e servizi e l'analogo;
Messina 5.052, il quale innalza ad un milione di euro il limite per la compensazione automatica dei crediti di imposta vantati nei confronti dell'Erario;
Messina 5.053, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni rilascino, a richiesta, certificazioni dei crediti vantati nei loro confronti dalle imprese fornitrici;
Quartiani 5.055, i quali incrementano la quota deducibile dalla base imponibile IRAP in favore delle società e delle persone fisiche esercenti arti e professioni;

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Vannucci 5.057 e Bernardo 5.058, i quali recano misure per chiarire il quadro normativo nel settore del demanio marittimo, prevedendo una revisione della disciplina in materia di concessioni dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative;
Bernardo 6.5, e Formisano 6.6 e 6.7 che prevedono modifiche all'articolo 102 del TUIR in materia di ammortamento di beni strumentali;
Bernardo 6.8, concernente la proroga contrattuale delle convenzioni relative ad agevolazioni concesse alle imprese artigiane;
D'Amico 6.9 e 6.10, che prevedono, rispettivamente, la stipula di un protocollo d'intenti tra il Ministero dell'economia e le banche per una moratoria dell'escussione delle garanzie ipotecarie connesse a mutui prima casa, e l'assunzione di un impegno in tal senso da parte delle banche sottoscrittrici delle obbligazioni previste dell'articolo 12 del decreto-legge n. 185 del 2008;
Vignali 6.12, che anticipa il termine del regime transitorio in materia di revisione delle norme tecniche per le costruzioni (dal 30 giugno 2010 al 30 giugno 2009) per le sole norme tecniche relative alle opere di sostegno;
Comaroli 6.0.1, che dispone in materia di semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per i soggetti che effettuano trattenimenti danzanti e musicali congiuntamente a somministrazione di alimenti e bevande;
Fugatti 6.04, che introduce l'obbligo per le banche di assicurare alla clientela la possibilità di stipulare mutui per l'acquisto della casa e per l'acquisto di immobili strumentali al tasso variabile previsto per le operazioni di rifinanziamento della BCE;
Fugatti 6.05, che introduce l'obbligo per le banche di assicurare alla clientela che abbia stipulato mutui prima casa a tasso fisso di stipulare nuovi contratti a tasso indicizzato;
Fugatti 6.06, che pone a carico della banca mutuante le spese notarili per la stipula dei mutui prima casa;
Bragantini 6.0.7, che, modificando il decreto legislativo n. 546 del 1992 sul processo tributario, innalza il limite per cui è possibile ricorrere in Commissione tributaria senza la difesa di un avvocato o di un commercialista;
D'Amico 6.0.8, che condiziona la possibilità da parte delle banche di sottoscrivere le obbligazioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 185 del 2008 anche alla sospensione per il 2009 dell'escussione delle garanzie ipotecarie per i mutuatari di abitazioni di residenza in difficoltà;
Forcolin 6.0.9, il quale dispone che chiunque vanti un credito liquido certo ed esigibile verso la p.a. può procedere alla sua compensazione mediante compensazione con importi dovuti alla p.a. stessa o ad altri enti pubblici;
Fugatti 6.010, che introduce tra le condizioni per la sottoscrizione di obbligazioni bancarie da parte dello Stato, l'obbligo di ridimensionamento delle iniziative di credito sui mercati esteri, al fine di sostenere il fabbisogno di credito interno di imprese e famiglie;
Allasia 6.0.11, che condiziona la possibilità da parte delle banche di sottoscrivere le obbligazioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 185 al mantenimento dell'erogazione del credito anche nei confronti dei professionisti;
Iannaccone 6.014, che introduce un credito d'imposta per le imprese ubicate nelle regioni meridionali che acquisiscano beni strumentali nuovi;
Iannaccone 6.015, che istituisce un Fondo di garanzia per il microcredito, attribuito in gestione alla Cassa depositi e prestiti, in favore di soggetti residenti nelle regioni meridionali disoccupati da almeno 12 mesi;
Iannaccone 6.016 e 6.017, che prevedono la sospensione fino ad un massimo di 12 mesi delle rate dei mutui prima casa

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o accessi da PMI in scadenza nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore del decreto;
Fava 6.0.18, che prevede la riduzione dei membri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas da quattro a due;
Togni 6.0.19, che aumenta il limite di deducibilità delle spese relative all'acquisto di autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;
Comaroli 6.020, che interviene in materia di sanzioni applicate agli enti locali per il mancato rispetto del patto di stabilità;
Fugatti 6.021, introduce il divieto per le banche e gli intermediari finanziari ad effettuare segnalazioni di sofferenze bancarie relative a persone fisiche se il ritardato pagamento è inferiore a 6 rate mensili o a una rata semestrale;
Vignali 6.025, il quale introduce l'obbligo per le imprese che beneficiano delle misure del decreto-legge di saldare le fatture emesse dai fornitori entro 60 giorni;
Bernardo 7.3, limitatamente al comma 1-quater, che incrementa il limite di età per il collocamento in congedo dei generali di brigata del ruolo aeronavale degli ufficiali della Guardia di finanza;
Bernardo 7.4, concernente il differimento del termine entro il quale l'Agenzia delle entrate notifica gli avvisi di pagamento per il recupero degli aiuti di Stato illegittimi corrisposti alle società a partecipazione pubblica esercenti servizi pubblici locali;
Fugatti 7.5 che prevede l'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2004 relativa alla previsione della sanzione della reclusione da sei mesi a due anni per chi non versa l'IVA nei termini,
Bernardo 7.6, il quale sopprime una norma del decreto-legge n. 185 del 2008 relativa alla disciplina dell'attività di noleggio di autoveicoli con conducente;
Fugatti 7.8 che interviene sulla disciplina relativa agli studi di settore al fine di prevederne la non assoggettabilità ad accertamento automatico;
Fontana 7.9 e Abrignani 7.20, in materia di sospensione dell'obbligatorietà dell'iscrizione al catasto edilizio urbano per le unità immobiliari destinatarie di ordinanza comunale di inagibilità e sgombero a seguito di eventi sismici o calamitosi sino al ripristino dell'agibilità;
Borghesi 7.10, che abroga talune disposizioni del decreto-legge n. 112 del 2008 in materia di utilizzo del contanti e di elenco clienti IVA;
Jannone 7.12, recante la proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 185 del 2008 in materia di tenuta del registro delle imprese (di cui agli articoli 2470 e seguenti del codice civile);
Forcolin 7.13, il quale prevede che, in caso di urgenza connessa ad esigenze produttive del settore turistico-alberghiero, la comunicazione dell'instaurazione di rapporto di lavoro al Servizio per l'impiego competente possa essere effettuata entro 5 giorni successivi anziché entro il giorno precedente all'instaurarsi del rapporto, e l'analogo Forcolin 7.11, che prevede la comunicazione entro cinque giorni per rapporti di lavoro a carattere stagionale;
Bernardo 7.14, che introduce la possibilità di utilizzare le risorse di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008 - destinate alla formazione e alla occupazione e provenienti dal Fondo aree sottoutilizzate senza il vincolo di destinazione dell'85 per cento in favore delle regioni del mezzogiorno;
Bernardo 7.15, relativo all'utilizzazione dei fondi provenienti dall'addizionale del 25 per cento sulla produzione, distribuzione e vendita di materiale pornografico, di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 185 del 2008 per fini di finanziamento di attività di interesse culturale;

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Saglia 7.16 che, con una modifica all'articolo 3 di un decreto ministeriale concernente l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, prevede la possibilità per i componenti del comitato amministratore di essere nominati per più di due volte;
Pini 7.01, il quale prevede l'erogazione di mutui agevolati per favorire l'acquisto di immobili destinati ad uso alberghiero attualmente utilizzati a tal fine in regime di locazione o di affitto di azienda.
Rubinato 7.02, Formisano 7.038, Gava 7.042 e Del Tenno 7.044, recanti modifiche al decreto legislativo n. 163 del 2006 concernenti la partecipazione dei consorzi alle gare d'appalto;
Rubinato 7.03 che dispone in materia di studi di settore prevedendo che essi costituiscano presunzioni semplici;
Fugatti 7.0.4, il quale stabilisce che gli emolumenti corrisposti a qualunque soggetto avente rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni statali, ovvero agenzie, enti pubblici economici, enti di ricerca, eccetera, nonché ai magistrati, non possa superare il limite del trattamento corrisposto ai membri del Parlamento;
Fugatti 7.0.5, che pone il limite di 350.000 euro annui al trattamento economico dei dirigenti di banche o istituti di credito;
Caparini 7.0.6, che prevede l'inserimento nella pianta organica del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio del personale svolgente funzioni impiegatizie assunto anteriormente al 31 dicembre 1999;
Caparini 7.0.7, che prevede la riduzione del 10 per cento dei canoni e dei corrispettivi dovuti all'ANAS in riferimento alle strade esterne ai centri abitati;
Fava 7.0.8, che autorizza un contributo di 20 milioni di euro finalizzato alla prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide;
Comaroli 7.0.9, che proroga l'entrata in vigore delle nuove tariffe previste dal decreto legislativo n. 194 del 2008 concernente i controlli sanitari ufficiali su mangimi, alimenti e salute degli animali al 1o settembre 2009;
Negro 7.0.10, che esclude dal campo di applicazione delle disposizioni in materia ambientale, accanto alle sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola, il materiale vegetale legnoso, le teppaglie e la pollina;
Allasia 7.0.11, che stanzia 150 milioni di euro per proseguire una serie di interventi agevolativi concessi dalle banche a imprese artigiane, commerciali e di servizi dichiarate danneggiate per effetto di eccezionali avversità atmosferiche avvenute nella regione Piemonte nel 1994;
Allasia 7.0.12, che prevede la proroga delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 282 del 2002, concernente l'emersione di attività detenute all'estero (rimpatrio e regolarizzazione attraverso versamento di somme);
Zunino 7.013, Governo 7.051, Scandroglio 7.062 e Milanese 2.42, che intervengono sulla disciplina in materia di trattamenti pensionistici corrisposti ai lavoratori esposti all'amianto sulla base dei curricula presentati dai datori di lavoro e successivamente annullati dall'INAIL;
Zumino 7.014, che interviene sulla disciplina pensionistica del personale portuale;
Baretta 7.017, che incrementa gli assegni per il nucleo familiare;
De Micheli 7.016, Quartiani 7.061, Froner 7.064, Graziano 7.065, Barbato 7.028, Fontanelli 7.020 e 7.021, i quali apportano modifiche al patto di stabilità interno, consentendo agli enti di effettuare pagamenti in conto residui per investimenti, in misure varabili rispetto all'ammontare dei predetti residui passivi, e comunque nei limiti della disponibilità di cassa;
Fontanelli 7.022, il quale prevede che i risparmi derivanti dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile

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per estinzione di mutui e prestiti è utilizzata per escludere dai saldi utili ai fini del Patto di stabilità interno i pagamenti per spese di investimento;
Fontanelli 7.023, il quale prevede che la minore spesa per il servizio del debito pubblico che si realizzasse nel 2009 è utilizzata per escludere dai saldi utili ai fini del Patto di stabilità interno i pagamenti in conto residui per spese di investimento;
Galletti 7.036, il quale modifica il comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, al fine di escludere dai saldi utili ai fini del Patto di stabilità interno le spese in conto capitale per attuare interventi infrastrutturali previsti dalla cosiddetta «legge obiettivo»;
Galletti 7.0.37, il quale esclude dai saldi utili ai fini del Patto di stabilità interno le spese per investimenti sostenute con l'avanzo di amministrazione;
De Micheli 7.015, Barbato 7.0.29, Quartiani 7.060, Froner 7.063, Graziano 7.066, recanti un'interpretazione del comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 relativo all'esclusione di somme derivanti da cessioni di azioni o quote di servizi pubblici locali da parte degli enti locali dalla base di calcolo relativa al 2007 al fine del rispetto del patto di stabilità interno;
Fluvi 7.018, il quale destina l'eventuale minor spesa per il servizio del debito pubblico all'incremento delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente.
Fluvi 7.019, il quale destina l'eventuale minor spesa per il servizio del debito pubblico all'incremento delle detrazioni per i redditi di pensione.
Fluvi 7.024, che apporta una modifica all'articolo 13 del TUIR, per incrementare le detrazioni in favore dei redditi più bassi.
Causi 7.026, che istituisce il Fondo strategico per gli investimenti, destinato ad intervenire a sostegno di prodotti industriali strategici per l'economia della nazione;
Messina 7.027, che prevede una ricognizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, sui contribuenti che si siano avvalsi dei condoni tributari di cui alla legge n. 289 del 2002 senza procedere ai previsti versamenti;
Causi 7.034, che introduce il diritto per i fornitori della pubblica amministrazione di ottenere la certificazione dei crediti vantati nei confronti di quest'ultima, consentendo inoltre la cessione di tali crediti a banche ed intermediari finanziari;
Colaninno 7.030, il quale innalza, per gli anni 2009 e 2010 il limite di deducibilità degli interessi passivi ai fini IRES;
Fluvi 7.031, il quale modifica i criteri di individuazione dei contribuenti minimi, ai fini dell'applicazione della relativa disciplina fiscale, di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 244 del 2007, intervenendo inoltre sulla misura della ritenuta di acconto applicabile a tale categoria di contribuenti;
Fluvi 7.032, il quale modifica la disciplina IRES relativa alla deducibilità della svalutazione dei crediti;
Formisano 7.039, Milanato 7.043 e Del Tenno 7.045, che modificano il decreto legislativo n. 194 del 2008, concernente i controlli sanitari ufficiali su mangimi, alimenti e salute degli animali;
Brugger 7.046, che inserisce fra i beni soggetti all'aliquota agevolata del 10 per cento dell'IVA le prestazioni di servizi concernenti la costruzione di fabbricati rurali, ovvero ad unità immobiliari non di lusso, ovvero destinate ad attività agrituristiche;
Brugger 7.047, che amplia la definizione delle prestazioni di lavoro accessorio di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, facendovi rientrare anche prestazioni

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agricole svolte da soggetti iscritti all'assicurazione obbligatoria ordinaria (oltre che pensionati e giovani);
Brugger 7.048, che prevede la proroga al 31 dicembre 2009 (dal 31 marzo 2009) delle agevolazioni contributive per lavoratori agricoli a tempo determinato ed indeterminato impiegati nei territori montani e nelle zone rurali particolarmente svantaggiati;
Antonio Pepe 7.049 e Armosino 7.073, che prevedono la detraibilità dall'IRPEF del 50 per cento dell'IVA corrisposta per l'acquisto della prima casa di abitazione effettuato entro il 31 dicembre 2010;
Fontana 7.050, che consente la stipula di accordi tra il lavoratore e l'impresa che prevedano sgravi contributivi sulla quota di retribuzione legata al raggiungimento di risultati;
Governo 7.052, il quale sopprime il comma 1-quater dell'articolo 29 del decreto-legge n. 207 del 2008, recante disposizioni ordinamentali in materia di attività di servizio di noleggio con conducente, nonché gli analoghi Zeller 1.07, Bernardo 7.6 e Lazzari 3.7;
Governo 7.053, concernente il differimento del termine entro il quale l'Agenzia delle entrate notifica gli avvisi di pagamento per il recupero degli aiuti di Stato illegittimi corrisposti alle società a partecipazione pubblica esercenti servizi pubblici locali;
Abrignani 7.054, che esclude l'obbligatorietà dell'iscrizione nel catasto urbano dei fabbricati per i quali siano venuti meno i caratteri di ruralità e che siano oggetto di ordinanze comunali di inagibilità a seguito di eventi sismici o calamitosi;
Raisi 7.0.55 che prevede, al fine di assicurare il sostegno alle esportazioni, che quota parte delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, già assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo, siano trasferite per attività connesse al credito all'esportazione;
Raisi 7.0.56 che prevede l'estensione a tutte le società dello stesso gruppo automobilistico l'applicazione del beneficio del credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 231, della legge finanziaria per il 2007;
Bernardo 7.057, che prevede alcune modifiche ai decreti-legge n. 207 del 2008 e n. 112 del 2008 concernenti l'impiego di risorse per l'erogazione del trattamento economico accessorio al personale della pubblica amministrazione, nonché la risoluzione del rapporto di lavoro del personale della p.a. con determinati requisiti contributivi e le relative disposizioni transitorie;
Abrignani 7.058, il quale che sostituisce l'articolo 18-bis del decreto-legge n. 185 del 2008, recante disposizioni in materia di iniziative finanziate con contributi pubblici, concernente in particolare le modalità di erogazione del saldo, di accertamento di spesa, di revoca delle agevolazioni;
Abrignani 7.059, il quale interviene sulla competenza ad emanare il regolamento per la determinazione dei compensi ai commissari straordinari nelle procedure relative alle grandi imprese in crisi;
Raisi 7.068, il quale prevede, novellando il decreto-legge n. 41 del 1995, che gli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari siano presentati agli uffici doganali competenti esclusivamente in via telematica a decorrere da una serie di differenti termini in relazione ai diversi elenchi;
Raisi 7.069, che dispone, al comma 1, in materia di pagamenti relativi alle imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 (accise energia e alcoli), nonché della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto prevedendo che essi siano effettuati esclusivamente mediante versamento unitario con possibilità di compensazione con altre imposte e tributi e, contestualmente, al comma 2, apporta una modifica al citato decreto legislativo

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n. 504 modificando i termini per i pagamenti relativi al mese di dicembre così da consentirne il pagamento attraverso il versamento unitario, seppure escludendo la compensazione di eventuali crediti;
Raisi 7.070, che modifica l'articolo 47 del testo unico delle leggi in materia doganale relativo all'ambito di attività degli spedizionieri doganali;
Raisi 7.071, che, al fine di tutelare la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como prevede in favore della gestione governativa navigazione laghi la possibilità di riutilizzare gli avanzi di amministrazione dei bilanci precedenti;
Antonio Pepe 7.072, il quale abbassa da 10 a 5 milioni il limite minimo di capitale delle società di riscossione di tributi, modificando la norma in materia di cui all'articolo 32, comma 7-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008;
Armosino 7.074, il quale interviene sulla disciplina relativa alla cessione dei crediti verso stazioni appaltanti, derivanti dai contratti di servizi, forniture e lavori;
Stradella 7.075, il quale differisce l'entrata in vigore delle disposizioni relative ai requisiti acustici passivi degli edifici contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, e prevede, in via transitoria, la redazione di una relazione acustica in sede di progettazione di edifici di nuova costruzione;
Lupi 7.076, il quale reca una norma di natura transitoria volta a stabilire che l'esenzione dall'IVA prevista per le cessioni di fabbricati, da parte delle imprese costruttrici o che vi abbiano eseguito lavori di ristrutturazione, avvenute oltre quattro anni dopo la data di costruzione o ristrutturazione, non si applica se tale termine dei quattro anni scade entro il 31 dicembre 2010;
Germanà 7.077, il quale interviene sulla disciplina relativa alla perenzione amministrativa dei residui delle spese in conto capitale, prevedendo di posticipare dal terzo al settimo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto in bilancio il relativo stanziamento, il prodursi della perenzione stessa;
Germanà 7.0.100, il quale posticipa il termine per l'entrata in vigore delle norme del decreto-legge n. 185 del 2008 che disciplinano l'abolizione del libro soci per le s.r.l. e per le società consortili;
Governo 7.0200, il quale esclude dalle procedure esecutive i fondi destinati al pagamento di emolumenti, rimborsi, servizi e forniture per l'attività ispettiva nei luoghi di lavoro ed il contrasto al lavoro irregolare;
Governo 7.0201, il quale prevede il trasferimento al Ministero del lavoro delle funzioni dell'ISFOL, per il supporto e l'assistenza tecnica alle amministrazioni pubbliche nella gestione dei progetti finanziati con risorse comunitarie;
Governo 7.0202, il quale novella l'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, apportando talune modifiche all'elenco delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, e consentendo per il 2009 ai soggetti che percepiscono prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito di rendere prestazioni di lavoro accessorio, nel limite di 3.000 euro annui;
Governo 7.0203, il quale prevede che il pagamento diretto, da parte dell'INPS, del trattamento straordinario di integrazione salariale è disposto contestualmente all'autorizzazione del medesimo trattamento;
Governo 7.0204, il quale autorizza l'INPS, in via sperimentale, per gli anni 2009-2010 ad anticipare i trattamenti di integrazione salariale in deroga sulla base della domanda corredata dagli accordi tra le parti sociali;
Governo 7.0205, il quale apporta una serie di modifiche all'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, in materia di indennità ordinaria di disoccupazione, di trattamenti di cassa integrazione straordinaria,

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nonché di misure di tutela del reddito a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, innalzando a tale ultimo riguardo dal 10 al 20 per cento del reddito percepito la misura della somma riconosciuta a tali soggetti;
Governo 7.0206, recante una norma in materia di presentazione delle domande per la cassa integrazione straordinaria e la cassa integrazione in deroga;
Governo 7.0207, il quale interviene sui requisiti per l'accesso agli istituti della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga;
Governo 7.0208, che prevede la concessione da parte dell'INPS di incentivi in favore dei datori di lavoro che assumano volontariamente lavoratori destinatari, nel 2009 e nel 2010, di ammortizzatori sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi;
Governo 7.0209, il quale modifica il comma 36 dell'articolo 2 della legge n. 203 del 2008 relativamente alla concessione, da parte del Ministro del lavoro, di trattamenti di cassa integrazione e di mobilità;
Governo 7.0210, il quale introduce l'obbligo, per i centri per l'impiego, di rendere note, con periodicità almeno settimanale, mediante diffusione sui mezzi di comunicazioni di massa locali, delle opportunità di lavoro disponibili;
Raisi 8.0.1, il quale mira ad escludere le società pubbliche non inserite nel conto economico consolidato della p.a. dall'ambito di applicazione della disposizione di cui all'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, relativa alla riduzione delle spese per studi e consulenze;
Governo Dis. 1.011, il quale stanzia risorse per la distruzione delle armi chimiche.

Antonio PEPE (PdL) chiede la riammissione del proprio articolo aggiuntivo 7.072, il quale interviene sulla disciplina relativa ai requisiti minimi di capitale delle società di riscossione, ed appare pertanto connesso con l'articolo 7, che interviene in materia di controlli fiscali.

Andrea GIBELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, comunica che fino alle ore 16 della giornata odierna i colleghi possono formulare richiesta di riesame delle proposte emendative indicate come inammissibili, proponendo di aggiornare la seduta al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La Commissione concorda.

Andrea GIBELLI, presidente, rinvia quindi il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

SEDE REFERENTE

Martedì 17 marzo 2009. - Presidenza del presidente della X Commissione Andrea GIBELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 19.40.

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.
C. 2187 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana della giornata odierna.

Andrea GIBELLI, presidente, alla luce delle richieste di revisione dei giudizi di ammissibilità pronunciata nell'odierna seduta antimeridiana, le Presidenze delle Commissioni ritengono di poter rivedere il giudizio già espresso sulle seguenti proposte emendative:
Fava 1.59 e Raisi 7.056, i quali prevedono l'estensione dei benefici sulla rottamazione a tutte le società che producono parti dei veicoli, in quanto connesse con le previsioni di cui all'articolo 1;

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Raisi 1.64, recante disposizioni in materia fiscale relative al pagamento dell'IVA per le cessioni di pneumatici, nonché previsioni connesse di tutela ambientale, in quanto connesso con le disposizioni di cui all'articolo 1;
Forcolin 2.35, il quale prevede la ripartizione in 5 anziché 10 rate delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie, in quanto connesso con le previsioni di cui all'articolo 2, che attengono al tema delle agevolazioni tributarie per le ristrutturazioni edilizie;
Caparini 3.18, il quale consente la deducibilità del reddito per le imprese situate nei comuni montani, in quanto recante previsioni di agevolazione tributaria in favore di un comparto produttivo di significativa rilevanza che risulta coincidente con l'ambito materiale del provvedimento;
Raisi 4.13 e Vignali 6.025, i quali per un errore materiale sono stati presentati in un testo erroneo, che introducono una previsione secondo cui le imprese che usufruiscono dei benefici recati dal decreto devono effettuare il pagamento dei fornitori entro 60 giorni;
Raisi 5.14 e Vignali 6.12, concernenti il regime transitorio di revisione norme tecniche di costruzione;
Borghesi 3.40, il quale istituisce un Fondo presso la cassa depositi e prestiti;
Causi 7.026, il quale istituisce un Fondo per investimenti;
Messina 7.027, il quale prevede una attività di controllo da parte dell'Agenzia entrate sui contribuenti che hanno fruito di condono tributario, in quanto connesso con le previsioni di cui all'articolo 7, in materia di controlli fiscali.
Antonio Pepe 7.072, relativo alla misura di capitale minimo prevista per le società di riscossione, in quanto connesso con le previsioni di cui all'articolo 7, in materia di controlli fiscali.

Rileva che sussistono inoltre altri gruppi di proposte emendative che presentano profili di criticità quanto alla loro ammissibilità, ma che potrebbero essere discussi dalle Commissioni in presenza di un consenso unanime in tal senso da parte di tutti i gruppi.
Si tratta delle proposte emendative in materia di lavoro e previdenza (emendamenti Governo da 7.0.202 a 7.0.210; Forcolin 1.65 e Comaroli 4.04); previsioni in materia di esposizione all'amianto (emendamenti Milanese 2.42, Zunino 7.013, Governo 7.051, Scandroglio 7.062); misure in materia di internazionalizzazione imprese e di credito all'esportazione (emendamenti Abrignani 4.01, Fava 4.08, Lulli 4.018 e Raisi 7.055, Raisi 7.068); previsioni in materia di demanio marittimo (articoli aggiuntivi Vannucci 5.057 e Bernardo 5.0.58); misure in materia di recupero di agevolazioni fiscali illegittime nei confronti di società municipalizzate (emendamenti Bernardo 7.4 e 7.53 Governo); norme in materia di patto di stabilità interno (emendamenti De Micheli 7.016, Quartiani 7.061, Froner 7.064, Graziano 7.065, Barbato 7.028, Fontanelli 7.020 e 7.021, Fontanelli 7.022, Fontanelli 7.023, Galletti 7.036, Galletti 7.0.37, De Micheli 7.015, Barbato 7.0.29, Quartiani 7.060, Froner 7.063, Graziano 7.066); interventi di risparmio (emendamento Raisi 8.0.1); misure a tutela di risparmiatori truffati (emendamento Bernardo 3.9).

Maurizio FUGATTI (LNP) chiede la revisione del giudizio di ammissibilità dei suoi articoli aggiuntivi 7.04 e 7.05.

Massimo ZUNINO (PD), nel caso in cui fossero riammesse le proposte emendative in materia di lavoro e previdenza, chiede la revisione del proprio articolo aggiuntivo 7.014 che interviene sulla disciplina pensionistica del personale portuale.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) chiede la revisione del proprio articolo aggiuntivo 5.055 volto ad incrementare la quota deducibile dalla base imponibile

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IRAP in favore delle società e delle persone fisiche esercenti arti e professioni.

Gianfranco CONTE, presidente, sottolinea che le Presidenze delle Commissioni hanno convenuto di non considerare ammissibili le proposte emendative in materia fiscale.

Maurizio BERNARDO (PdL) chiede la revisione del proprio articolo aggiuntivo 7.057.

Andrea LULLI (PD), ritiene che la scelta di escludere gli emendamenti di carattere fiscale sia discutibile; sul merito si può dissentire, ma sull'attinenza ritiene che sia indiscutibile, anche alla luce di altre riammissioni, o di altre proposte di riammissione. Il suo gruppo non è indisponibile all'inclusione di altre materie, ma occorre fare un ragionamento ed uno sforzo equilibrato verso tutte le parti politiche.

Giovanni FAVA (LNP), condivide l'intervento del collega Lulli, non comprende su quali basi alcuni settori vengono inclusi - ovvero se ne propone l'inclusione - mentre altri, come ad esempio la materia fiscale, restano esclusi; ritiene invece che l'intervento sulla leva fiscale sia necessario per rilanciare l'economia e sottolinea che nella definizione dei criteri di ammissibilità occorre perseguire maggiore coerenza, Infine, in relazione ad un tema più specifico, chiede una ulteriore riflessione sul suo emendamento 4.0.13 che interviene a scongiurare rischi concreti di interruzioni dell'attività produttiva sul territorio.

Il sottosegretario di Stato dell'economia e delle finanze Alberto GIORGETTI chiarisce anzitutto che il Governo non vuole certo entrare nel merito della discussione sulle ammissibilità; ritiene comunque, di fronte ad una crisi economica che si sta manifestando in tutta la sua gravità, che ogni provvedimento all'attenzione del Parlamento può essere soggetto anche a cambiamenti notevoli volti alla mitigazione della congiuntura e al sostegno dell'economia. Il dato politico da evidenziare è che il confronto fra maggioranza e opposizione su questi temi può essere effettivo e può condurre all'allargamento dei confini delle materie originariamente contenute nel decreto in esame. Ribadisce che la disponibilità del Governo al confronto su alcuni argomenti è reale e ritiene quindi che l'individuazione condivisa di alcuni temi ulteriori - quali quelli indicati dal Presidente - possa essere soddisfacente per tutti, mentre allargare ulteriormente le maglie su materie su cui non è ancora maturata una sintesi potrebbe essere controproducente.

Franco CECCUZZI (PD) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Lulli, evidenziando come i temi tributari siano difficilmente eludibili dal dibattito, come rilevato, del resto, dallo stesso relatore per la VI Commissione, il quale ha sottolineato come il provvedimento costituisca un esempio concreto di come il Governo consideri lo strumento fiscale. Ritiene quindi del tutto improprio dichiarare inammissibili numerose proposte emendative di natura fiscale, laddove invece si propone di affrontare tematiche tutto sommato marginali.

Andrea LULLI (PD) ritiene che la crisi economica in corso debba essere affrontata attraverso un confronto concreto tra la maggioranza, il Governo e le opposizioni, chiedendo pertanto al Sottosegretario se l'Esecutivo sia disponibile ad un confronto aperto sulle questioni accennate, quali, ad esempio, i temi del credito.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI, in riferimento alla richiesta del deputato Lulli, conferma la disponibilità del Governo ad un confronto aperto sul provvedimento.

Andrea LULLI (PD) ritiene necessario chiarire ulteriormente in cosa si sostanzi la disponibilità dichiarata dal sottosegretario, ribadendo le sue perplessità circa il fatto che, mentre, da un lato, si dichiarano inammissibili proposte emendative che affrontano

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aspetti essenziali, dall'altro, si propone di estendere il dibattito ad altre tematiche, proposte dall'esecutivo, esse si estranee nella materia.

Andrea GIBELLI, presidente, alla luce delle risultanze del dibattito odierno, ritiene opportuno un ulteriore approfondimento rispetto alla possibilità di giungere ad un consenso unanime circa l'eventualità di discutere tematiche contenute in proposte emendativi che presentino profili di inammissibilità.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi alla seduta già convocata alle ore 14 di domani il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 20.10.