CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 marzo 2009
152.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 17 marzo 2009. - Presidenza del presidente Stefano STEFANI - Interviene il sottosegretario agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 11.05.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Stefano STEFANI, presidente, comunica che hanno cessato di far parte della Commissione i deputati Paolo Guzzanti, e Nunzia De Girolamo, a seguito del trasferimento ad altra Commissione della deputata Michela Vittoria Brambilla, ai quali subentrano i deputati Renato Farina e Alessio Bonciani, cui formula i più cordiali auguri di benvenuto.

Sui lavori della Commissione.

Stefano STEFANI, presidente, comunica che, a seguito della riunione del 18 febbraio 2009

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dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione per il periodo marzo-aprile 2009:

Marzo 2009

Sede referente:
Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei a incidere sulla libertà personale (Commissioni riunite II e III).
C. 2042 Governo, approvato dal Senato e C. 2069 Minniti.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Italia-Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003.
C. 2226 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005.
C. 2098 Governo.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 2099 Governo.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo ai confini «mobili» sulla linea di cresta o displuviale, effettuato a Roma il 23 e il 26 maggio 2008.
C. 2208 Governo.

Comunicazioni del Governo:
Sul Consiglio europeo del 19-20 marzo 2009 (Commissioni riunite III e XIV C. - S.)

Missioni all'estero:
Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Affari esteri dei Parlamenti dell'Unione europea (Praga, 9-10 marzo 2009).

IV Conferenza parlamentare del processo di stabilizzazione ed associazione dei Balcani occidentali - VIII Forum parlamentare di Cettinje (27 marzo 2009).

Aprile 2009

Sede referente:
Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ai residuati bellici esplosivi (Protocollo V), annesso alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, con allegato.
C. 1076 Sarubbi.

Modifica all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, in materia di messa al bando delle munizioni a grappolo.
C. 1148 Narducci.

Disposizioni concernenti le missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Commissioni riunite III e IV).
C. 1213 Cirielli.

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Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005 (Commissioni riunite II e III)
C. 1917 Maran.

Audizioni:
Audizione del Ministro degli affari esteri a seguito del Vertice per il 60mo Anniversario della NATO:
Audizione del Ministro degli affari esteri sulla situazione nel Corno d'Africa.

Missioni all'estero:
Libano e Giordania; Russia.

Fa presente, quindi, che il programma potrà essere integrato e aggiornato con l'esame di ulteriori provvedimenti, in relazione alla valutazione della loro urgenza e conformemente alle valutazioni che l'Ufficio di presidenza assumerà nel corso dei mesi di riferimento del programma medesimo; le modalità di attuazione del programma saranno definite mediante i calendari dei lavori della Commissione, aggiornati con cadenza settimanale dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Avverte che saranno, inoltre, iscritti all'ordine del giorno: i disegni di legge di conversione di decreti-legge; gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere; lo svolgimento di interrogazioni in Commissioni e di eventuali risoluzioni nel frattempo segnalate; lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata; i progetti di legge assegnati in sede consultiva, sollecitati dalle Commissioni di merito. Ricorda infine che le indagini conoscitive in corso proseguiranno secondo i rispettivi programmi, così come le attività dei Comitati permanenti.

La Commissione prende atto.

Stefano STEFANI, presidente, segnala che il disegno di legge C. 2232, recante «Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori», assegnato in sede referente alla Commissione Giustizia, è destinato ad incidere profondamente sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri a causa della determinazione della clausola di copertura ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere a) e b). Vengono infatti significativamente ridotti da tali disposizioni i fondi stanziati per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle ratifiche degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia, con evidenti conseguenze negative sulla credibilità estera del nostro Paese. In considerazione del fatto che la III Commissione non risulta assegnataria del provvedimento in sede consultiva in quanto le predette disposizioni hanno natura eminentemente finanziaria, si riserva di sottoporre la questione al Presidente della Camera per ogni sua eventuale determinazione.

La Commissione concorda.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Italia-Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003.
C. 2226 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano STEFANI, presidente e relatore, illustra il provvedimento in titolo, ricordando che l'Accordo italo-russo concluso a Roma il 5 novembre 2003 prevede la reciproca collaborazione nella lotta alla criminalità in tutte le sue manifestazioni ed è destinato, una volta entrato in vigore, a sostituire l'accordo del 1993 con il quale i due Stati si erano già impegnati a collaborare sul contrasto della criminalità organizzata e del traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope.
L'intesa acquisisce un rilievo particolare nel contesto degli ambiziosi obiettivi che si pone la Presidenza italiana di turno del G8 e contribuisce ad arricchire ulteriormente

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il quadro delle relazioni italo-russe che in questi ultimi anni ha raggiunto un livello di assoluta eccellenza. Il convinto e spesso decisivo sostegno dato dall'Italia al percorso di avvicinamento russo alla «comunità occidentale» (UE, NATO, OMC, OCSE) costituisce per il nostro Paese un capitale importante, che ha solide basi in un forte interscambio commerciale e nella nostra solida posizione nel settore energetico e che si riflette puntualmente in numerosi incontri ad alto livello anche in ambito parlamentare: mi preme ricordare, a questo proposito le riunioni della Grande Commissione parlamentare italo-russa, l'ultima delle quali si è svolta nel novembre 2008.
Rileva quindi che l'Accordo consta di un Preambolo e di 14 articoli. Nel Preambolo le Parti contraenti, consapevoli del fatto che le diverse forme di criminalità rappresentano una seria minaccia per la sicurezza, il benessere e la salute dei propri cittadini, richiamano alcune convenzioni internazionali in materia di lotta al traffico di stupefacenti, alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo.
L'articolo 1 individua gli organi competenti per l'esecuzione dell'Accordo. In Italia tale compito è stato conferito al Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, mentre nella Federazione russa è articolato fra diverse istituzioni. Gli organi competenti potranno, tra l'altro, firmare protocolli, creare gruppi di lavoro congiunti e organizzare incontri di esperti.
L'articolo 2 enuncia i numerosi settori in cui si articola la collaborazione, tra i quali risaltano la criminalità organizzata, il terrorismo le sue fonti di finanziamento, il traffico di stupefacenti, il contrabbando, il traffico illecito di opere d'arte, il traffico di armi, il riciclaggio, l'immigrazione illegale, i reati informatici, la tratta e lo sfruttamento sessuale di esseri umani. Viene peraltro specificato che l'Accordo in esame non concerne l'assistenza giudiziaria penale o l'estradizione: si ricorda a tale proposito che entrambi i Paesi sono Parti della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, nonché della Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, concluse nell'ambito del Consiglio d'Europa. L'articolo 3 enuncia le forme che assume la collaborazione tra i due Stati, che vanno dallo scambio di informazioni operative e di esperienze degli specialisti, alla ricerca di soggetti sospettati di aver commesso reati, alla reciproca assistenza nell'attività investigativa. L'articolo 4 prevede l'adozione della tecnica delle consegne controllate per l'individuazione dei soggetti che commettono il reato. L'articolo 5 individua il contenuto della richiesta di informazioni o di assistenza e prescrive che ad essa debba essere fornita tempestiva risposta. L'articolo 6 riguarda le informazioni e i dati personali oggetto di scambio tra i due Paesi, ai quali va anzitutto assicurata una protezione conforme alle rispettive legislazioni nazionali. I dati personali potranno essere ritrasmessi terzi unicamente previa autorizzazione scritta dell'Organo competente di invio dei medesimi.
Passa ad illustrare gli articoli 7 e 9 che contengono clausole di salvaguardia, il primo della sovranità nazionale, della sicurezza, di interessi fondamentali o del quadro normativo di ciascuna delle Parti, che può rifiutare - in toto o in parte - di soddisfare una richiesta di assistenza se ritiene che essa si ponga in contrasto a tali beni irrinunciabili; il secondo degli obblighi derivanti a ciascuna delle Parti da precedenti trattati internazionali bilaterali o multilaterali, rispetto ai quali l'Accordo in esame non può essere pregiudizievole. Il monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo in esame sarà compito (articolo 8) di rappresentanti degli Organi competenti, che si riuniranno alternativamente a Roma e a Mosca. L'articolo 10 prevede la consultazione delle Parti prima dell'adozione, in sede internazionale, di posizioni o di azioni comuni riguardanti le materie oggetto dell'Accordo. Gli articoli 12 e 13 contengono le clausole finali relative alla modifica ed all'entrata in vigore dell'Accordo, che avrà durata illimitata salvo denuncia con effetto a sei mesi dalla

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notifica alla controparte. L'articolo 14, infine, dispone - come accennato - l'abrogazione dell'Accordo tra Italia e Russia firmato a Mosca l'11 settembre 1993, concernente la lotta alla criminalità organizzata ed il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
Si sofferma infine sul contenuto del disegno di legge in esame che consta di quattro articoli, i primi due recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-russo del 5 novembre 2003 sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca invece la norma di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo: è autorizzata la spesa di 47.990 euro per il 2009, e di 53.530 euro annui a decorrere dal 2010. Conclusivamente, auspicando un rapido iter del provvedimento, ricorda che l'Ufficio di presidenza della Commissione ha programmato una missione a Mosca per il prossimo mese di aprile.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, nel concordare con le considerazioni svolte dal relatore, raccomanda l'urgenza del provvedimento, in ragione del fatto che l'Italia esercita nel corrente anno la presidenza di turno del G8.

Matteo MECACCI (PD), svolgendo un'osservazione metodologica di carattere generale, ritiene opportuno che la Commissione, in presenza di trattati che sostituiscono accordi precedenti, possa valutarne l'attuazione pregressa e mettere a fuoco in particolare le modificazioni intervenute. Precisando di non aver alcun obiettivo ostruzionistico, segnala quindi nel merito l'esigenza di tenere conto delle vicende della Federazione russa dal 1993 ad oggi, anche con riferimento alla questione cecena. Ritiene perciò opportuno che la Commissione colga l'occasione per procedere ad audire le principali organizzazioni non governative che si occupano dei diritti umani in Russia, nell'intento di acquisire ulteriori elementi informativi soprattutto circa l'esercizio delle funzioni di polizia e di giustizia in quel Paese.

Fiamma NIRENSTEIN (PdL) concorda con il relatore sull'importanza dell'accordo nell'ambito delle relazioni bilaterali italo - russe. Al contempo, ritiene che non si possa fare a meno di porsi alcune domande circa il rispetto dei diritti umani in Russia, anche con riferimento allo stupefacente esito del processo per l'omicidio della giornalista Anna Politovskaja.

Stefano STEFANI (LNP), presidente e relatore, nel ricordare alla collega Nirenstein che tale vicenda giudiziaria ha fatto oggetto di uno specifico atto di indirizzo approvato nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, chiede al collega Mecacci di precisare la sua proposta.

Matteo MECACCI (PD), nel ribadire l'assenza di qualsiasi finalità ostruzionistica, ricorda come le Nazioni Unite si siano dotate di un rappresentante speciale per la tutela dei diritti umani nella lotta al terrorismo.

Gianluca PINI (LNP), considerando assolutamente condivisibili le motivazioni degli approfondimenti richiesti, ne sottolinea la portata generale e non limitata ad un tema pur strategico e fondamentale come quello della lotta alla criminalità. Ricordando l'importanza delle relazioni con la Russia in ambito europeo, avanza l'ipotesi che tali approfondimenti possano essere svolti congiuntamente con la XIV Commissione.

Mario BARBI (PD), facendo riferimento al primo rilievo formulato dal collega Mecacci, si associa alla richiesta di chiarimenti al Governo circa l'attuazione dell'accordo precedente a quello oggetto della procedura di ratifica. Quanto al tema dei diritti umani, ricordando l'esperienza svolta in occasione della recente conferenza promossa a Mosca dal Consiglio d'Europa sulla coesione sociale, sottolinea come non manchino in quel Paese elementi di differenziazione interna, tanto che lo stesso Presidente della Federazione russa ha pubblicamente criticato l'esito

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giudiziario del caso Politovskaja. Ritiene quindi necessario inviare alla Russia un duplice messaggio, da un lato di vigile criticità, ma dall'altro di apertura alla cooperazione in vista di una positiva evoluzione. Condivide quindi l'opportunità di procedere ad un approfondimento ad hoc, come ad esempio appena prospettato in una sede congiunta delle Commissioni Affari esteri e Politiche dell'Unione europea.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA fa presente che l'esigenza di rinegoziare l'accordo deriva dagli aggiornamenti resi necessari a seguito della Convenzione delle Nazioni Unite sul crimine organizzato siglata a Palermo. Ricorda che analoghi accordi bilaterali sono previsti per tutti i Paesi del G8. Ferma restando l'assoluta autonomia del Parlamento nell'esercizio della propria funzione di controllo, segnala che l'accordo in esame è stato firmato ben sei anni fa ed invita ad evitare che le ratifiche diventino occasione di dibattiti di politica generale.

Matteo MECACCI (PD), facendo nuovamente presente di non aver espresso alcuna opposizione al contenuto del trattato in esame, chiarisce di avere richiesto soltanto l'acquisizione di elementi informativi in relazione all'esercizio della funzione di indirizzo politico che spetta al Parlamento in sede di autorizzazione alla ratifica, a meno di non volerla configurare come un atto dovuto.

Furio COLOMBO (PD), dichiarandosi meravigliato dalle parole del sottosegretario Mantica sotto il profilo costituzionale, anche sulla scia dell'esempio del Senato statunitense, ritiene che un'assemblea parlamentare non possa approvare senza discutere. Nel denunciare la preoccupante catena di omicidi a danno dei giornalisti che si sta verificando in Russia, ritiene che si tratti di nuove circostanze sopravvenute rispetto alla data di sottoscrizione del trattato di cui non si può non tenere conto. Invita quindi la Commissione a non ripetere l'errore compiuto recentemente autorizzando la ratifica del trattato italo - libico, di cui torna a contestare in particolare la parte relativa all'integrazione militare tra i due Paesi.

Alessandro MARAN (PD) ritiene indispensabile che la lotta al crimine organizzato possa contare sul più ampio coordinamento degli sforzi in ambito europeo, anche all'esterno dell'UE. Ricorda che la Russia è in tale materia legata all'Italia anche dalla comune sottoscrizione di molte convenzioni internazionali delle Nazioni Unite. Dando per scontato che in questa sede non è in discussione alcuna possibilità di modifica del trattato stesso, considera però doveroso da parte della Commissione manifestare eventuali criticità e perplessità. Al riguardo, segnala negativamente l'asimmetria rilevabile all'articolo 1 per cui la Federazione russa, a differenza dell'Italia, ha previsto una pluralità di organismi responsabili dell'attuazione dell'accordo. Ritiene altresì che l'esame parlamentare sia comunque un'occasione per approfondire la questione dei diritti umani, ricordando l'ordine del giorno presentato dalla sua parte politica presso l'altro ramo del Parlamento. Naturalmente, un simile approfondimento avrebbe carattere generale e non riguarderebbe esclusivamente la ratifica in esame.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, nel concordare con le osservazioni del deputato Maran, invita comunque la Commissione a non sospendere l'esame del provvedimento per svolgere un'indagine conoscitiva. Fa quindi presente al deputato Colombo che non sempre il Senato statunitense rappresenta un esempio da seguire, come dimostra la mancata previsione della crisi finanziaria internazionale in atto.

Matteo MECACCI (PD) ricorda il precedente dell'audizione svolta congiuntamente alla XII Commissione nel corso dell'esame del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione ONU per i disabili, che non ha avuto alcun effetto di ritardo sull'iter del provvedimento.

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Formalizza quindi la sua richiesta di procedere ad un'audizione sulla situazione dei diritti umani in Russia, sotto il profilo dell'esercizio delle funzioni di polizia e di giustizia.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, ritenendo assolutamente diverso il precedente richiamato dal deputato Mecacci, conferma le ragioni di urgenza derivanti dall'esercizio da parte dell'Italia della presidenza di turno del G8.

Furio COLOMBO (PD) si associa alla richiesta formalizzata dal collega Mecacci.

Stefano STEFANI (LNP), presidente e relatore, nel dichiararsi personalmente favorevole alle soluzioni prospettate dai colleghi Pini e Barbi, volte a trattare la questione sollevata congiuntamente alla XIV Commissione, avverte che sottoporrà la proposta del deputato Mecacci alla prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005.
C. 2098 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paolo CORSINI (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo, riguardante l'Organizzazione idrografica internazionale (IHO), con sede nel Principato di Monaco, organismo intergovernativo a carattere tecnico e consultivo che ha integrato l'Ufficio idrografico internazionale sorto nel giugno 1921, dopo una serie di riunioni preparatorie iniziate alla fine dell'800. Ricordano che attualmente fanno parte dell'Organizzazione più di ottanta Stati membri, tra cui l'Italia, che ha ratificato la Convenzione istitutiva con legge 15 novembre 1973, n. 925.
Rileva altresì che i principali scopi perseguiti dall'Organizzazione sono elencati all'articolo II della Convenzione e, attualmente, riguardano: il coordinamento delle attività degli uffici idrografici internazionali; la maggiore uniformità possibile nelle carte e nei documenti nautici; l'adozione di metodi sicuri ed efficienti per l'esecuzione e l'utilizzazione dei rilevamenti idrografici; lo sviluppo delle scienze nel campo dell'idrografia e delle tecniche impiegate per i rilevamenti oceanografici. Oltre all'Ufficio idrografico internazionale (IHB), amministrato da un Comitato direttivo composto di tre membri di differente nazionalità, la struttura dell'Organizzazione è costituita dalla Conferenza, organo assembleare che riunisce ogni cinque anni i rappresentanti dei Governi membri.
Ricorda che all'interno dell'Organizzazione l'Italia è rappresentata dall'Istituto idrografico di Stato, ente della Marina militare, che ha sede a Genova. La Conferenza analizza i progressi realizzati dall'Organizzazione e adotta i programmi che debbono essere seguiti durante i 5 anni successivi. Per lo stesso periodo viene eletto un comitato direttivo composto da 3 idrografi anziani con lo scopo di dirigere il lavoro dell'Ufficio.
Segnala che il Protocollo in esame, composto di 20 articoli ed approvato nel corso della Conferenza straordinaria di Montecarlo dell'11-15 aprile 2005, apporta profonde modifiche alla Convenzione ed è diretto a cambiare la struttura dell'IHO rendendola più simile a quella di altre organizzazioni internazionali quali l'IMO (International Marittime Organization) e l'IOC (Intergovernmental Oceanographic Commission). L'articolo 1 integra il Preambolo con tre nuovi capoversi che hanno la funzione di specificare la natura dell'IHO (Organizzazione internazionale competente menzionata in quanto tale dalla Convenzione dell'ONU sul diritto del mare) e il mandato (far progredire la sicurezza del settore marittimo, creare un

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ambiente per la fornitura dei servizi idrografici). L'articolo 2 sostituisce l'articolo II della Convenzione al fine di integrare gli scopi dell'Organizzazione fra i quali, quello principale, consiste nella promozione dell'uso dell'idrografia per la sicurezza della navigazione. L'articolo 3, sostituendo l'articolo III della Convenzione, chiarisce che i membri dell'IHO sono gli Stati parte della Convenzione (e non più i governi partecipanti alla convenzione). L'articolo 4 sostituisce l'articolo IV della Convenzione ridefinendo gli organi dell'Organizzazione, che saranno: l'Assemblea, il Consiglio, la Commissione delle finanze, il Segretariato e altri organi sussidiari. Viene pertanto cancellato l'Ufficio Idrografico Internazionale (IHB). L'articolo 5 sostituisce l'articolo V della Convenzione. L'Assemblea diviene l'organo principale dell'Organizzazione, al posto della Conferenza, e si compone di tutti gli Stati membri. L'Assemblea si riunisce ogni tre anni (la Conferenza si riuniva ogni cinque) e può avere sessioni straordinarie. L'articolo 5 procede poi a delineare tutti i compiti dell'Assemblea. L'articolo 6, che sostituisce l'articolo VI della Convenzione, riguarda il Consiglio, il nuovo organo dell'IHO, stabilendo che esso è composto da un quarto degli Stati membri (ma comunque non meno di trenta) e rinviando al Regolamento generale per i principi che lo disciplinano. Il Consiglio, che rimane in carica fino al termine della sessione ordinaria dell'Assemblea, ha fra i suoi numerosi compiti quello di coordinare le attività dell'IHO fra le sessioni dell'Assemblea. Inoltre, riferisce all'Assemblea circa il lavoro dell'Organizzazione, redige proposte per l'Assemblea sulla strategia di lavoro, esamina gli obblighi finanziari e propone la creazione di organi sussidiari. L'articolo 7 sostituisce l'articolo VII della Convenzione ed è volto a precisare i compiti della Commissione finanziaria (già esistente), che dovrà, sostanzialmente, esaminare i conti, le previsioni di bilancio e i rapporti su questioni amministrative.
Tra gli altri articoli mette in rilievo l'articolo 8, riguardante l'istituzione di un Segretariato, che funziona da struttura di supporto per tutti gli altri organi, e l'articolo 12 relativo alla personalità giuridica dell'Organizzazione ed al godimento dei privilegi e delle immunità, per coordinare il testo con il nuovo articolo III secondo il quale sono gli Stati membri i componenti dell'IHO.
Segnala che il disegno di legge in esame si compone di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Stefano STEFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Come di consueto, in assenza di specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 2099 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

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Gianluca PINI (LNP), relatore, sottolinea che la Convenzione CE di Bruxelles del 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili delle imprese associate, è stata ratificata dall'Italia con legge 22 marzo 1993, n. 99, ed è entrata in vigore il 1o gennaio 1995. Essa si applica alle imposte sui redditi quando, ai fini dell'imposizione, gli utili di una impresa rischiano di ricadere contemporaneamente nella imposizione fiscale di due Stati contraenti. Al riguardo è precisato che la sede di un'impresa situata in un paese diverso da quello della casa madre ricade nella disciplina fiscale dello Stato in cui è situata.
I principi generali - stabiliti dall'articolo 4 - prevedono due casi distinti: il primo caso è quello di un rapporto di associazione tra imprese operanti in due diversi Stati contraenti, configurato in modo che una delle due imprese non risulti beneficiaria di utili che le sarebbero spettati in base a condizioni stipulate tra imprese indipendenti: in tal caso gli utili in questione possono essere imputati all' impresa che non li ha inclusi nel proprio bilancio ed assoggettati ad imposizioni; il secondo caso è quello in cui un'impresa situata in uno stato contraente ha una diramazione stabile in un altro Stato contraente. È stabilito che a tale diramazione vadano imputati gli utili come se fosse un'impresa indipendente. L'articolo 5 stabilisce che lo Stato contraente interessato alla rettifica degli utili di un'impresa sita sul suo territorio ai sensi del precedente articolo 4, debba darne tempestiva informazione a tale impresa, la quale a sua volta avvertirà l'impresa con sede in altro Stato e quest'ultima ne informerà lo stato in cui ha sede. Se tutte le parti interessate accettano la rettifica, la procedura avrà regolare corso. Gli articoli 6, 7 e 8 disciplinano il ricorso alla procedura amichevole e a quella arbitrale, che può essere attivato qualora un'impresa ritenga violati i principi stabiliti dall'articolo 4. Sono quindi regolati i rapporti tra la procedura arbitrale internazionale da una parte e i ricorsi interni dall'altra. Gli articoli 9, 10 e 11 disciplinano la commissione consultiva, prevista all'articolo 7, istituita ogni qualvolta le autorità competenti interessate non raggiungono un accordo circa la eliminazione della doppia imposizione entro due anni dalla data del primo ricorso. Di tale commissione consultiva, che ha il compito di esprimere un parere, sono stabiliti la composizione, gli obblighi, le informazioni che essa può acquisire, le forme in cui le imprese interessate possono partecipare alla procedura, le spese, i termini e le modalità della pronuncia. L'articolo 12 prevede infine che la decisione per l'eliminazione della doppia imposizione debba essere assunta dalle autorità competenti entro sei mesi dalla data della pronuncia della commissione; la decisione può essere difforme dal parere, purché concordata tra le parti.
Ricorda che il 25 maggio 1999 è stato poi concluso dai rappresentanti dei Quindici il Protocollo di modifica della Convenzione del 1990. La ratio della conclusione del Protocollo risiede nella volontà di modificare i termini di durata della Convenzione del 1990, previsti dall'articolo 20 della stessa in cinque anni dall'entrata in vigore: le Parti, entro il termine di sei mesi prima della scadenza, si riuniscono per disporne la proroga o per adottare altre decisioni al proposito. La Convenzione sarebbe pertanto scaduta il 31 dicembre 1999, ma l'adozione del Protocollo in esame - avvenuta nei termini stabiliti dall'articolo 20 - lo ha evitato. Infatti con il Protocollo del 1999 la durata della Convenzione del 1990 è stata automaticamente prorogata per periodi quinquennali, salvo il caso di obiezioni di una delle Parti.
Osserva che la nuova serie di adesioni che a partire dal 1o maggio 2004 ha condotto in seno all'Unione europea otto Paesi dell'Europa centro-orientale, oltre a Malta e Cipro, ha comportato altresì per i dieci nuovi membri l'impegno a divenire Parti della citata Convenzione del 1990, reso effettivo con la Convenzione dell'8 dicembre 2004, che è attualmente all'esame della Camera. Segnala che alla Convenzione manca un'unica ratifica - quella, appunto, dell'Italia - il che tuttavia

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non ha impedito la sua progressiva entrata in vigore nei rapporti bilaterali tra gli Stati membri che hanno depositato i pertinenti.
Illustra il contenuto della Convenzione che consta di sette articoli, il primo dei quali prevede l'adesione dei dieci Stati entrati a far parte della UE nel 2004 alla Convenzione del 1990, come modificata prima dalla Convenzione di adesione di Austria, Svezia e Finlandia, e successivamente dal Protocollo emendativo del 1999. In particolare, l'articolo 2, comma 1, dell'accordo in esame, integra l'elenco delle imposte dei paesi aderenti alle quali si applica la Convenzione del 1990 (articolo 2 della stessa), includendovi alcune imposte dei dieci nuovi paesi, ma anche - come è il caso dell'Italia con l'IRES e l'IRAP - categorie di imposte nel frattempo intervenute anche con riferimento a Stati membri da più lungo tempo della UE. Il comma 2 inserisce, nell'enumerazione delle «autorità competenti» di cui all'articolo 3 della Convenzione del 1990, quelle specifiche dei dieci nuovi Stati membri, ma anche quelle nel frattempo di nuova istituzione nei precedenti Stati membri - anche qui rileva il caso dell'Italia, ove alla figura del Ministro delle finanze o di un suo rappresentante si è sostituita quella del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali o di un suo delegato. L'articolo 3 - come anche i successivi articoli 6 e 7 - certifica le funzioni che il depositario della Convenzione del 1990 e successive modifiche, ovvero il Segretario generale del Consiglio UE, è chiamato a svolgere in riferimento ai dieci nuovi Stati membri. Infine, gli articoli 4 e 5 contengono le clausole relative, rispettivamente, alla ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione in esame, e all'entrata in vigore di essa, al quale proposito si registra il ritorno ad una prassi per la quale la Convenzione entra in vigore progressivamente tra gli Stati ratificanti nei loro rapporti bilaterali, senza attendere che un numero minimo di ratifiche - come invalso da alcuni anni nei trattati internazionali - costituisca il presupposto necessario per l'entrata in vigore per tutti gli Stati ratificanti.
Passa quindi ad illustrare il disegno di legge, che consta di quattro articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione del 2004, il secondo l'ordine di esecuzione della Convenzione medesima ed il quarto l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'articolo 3 reca alcune marginali modifiche all'articolo 3 della legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione del 1990 (legge 22 marzo 1993, n. 99), correlate all'evoluzione nell'ordinamento italiano delle figure istituzionali deputate all'applicazione della Convenzione del 1990 e successive modifiche.
La lettera a) dell'articolo 3, unico comma, del disegno di legge in esame sostituisce al decreto del Ministro delle finanze un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché alla funzione dell'intendente di finanza quella dell'ufficio periferico competente dell'Agenzia stessa. La lettera b) dell'articolo 3, unico comma, del disegno di legge in esame dispone invece, in analogia con quanto previsto dal comma 1, che la sospensione sia autorizzata dal direttore dell'Agenzia delle entrate con proprio provvedimento, mentre l'istanza del contribuente dovrà essere inoltrata attraverso l' ufficio periferico competente dell'Agenzia delle entrate.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Stefano STEFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Come di consueto, in assenza di specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo ai confini «mobili» sulla linea di cresta o displuviale, effettuato a Roma il 23 e il 26 maggio 2008.
C. 2208 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Franco NARDUCCI (PD), relatore, osserva che lo Scambio di note intercorso tra il Governo italiano e il Consiglio federale elvetico, sottoposto ora alla valutazione della III Commissione affari esteri, risale al mese di maggio 2008 e ha per oggetto il confine tra le due nazioni, che come noto scorre lungo la parte più consistente dell'arco alpino che separa l'Italia e la Svizzera, dalla Valle D'Aosta fino al Trentino, rispettivamente dal Vallese fino ai Grigioni. Si tratta dunque esclusivamente di zone di alta montagna di proprietà demaniale e pertanto senza conseguenze negative per i privati cittadini, che invece potranno fruire ulteriormente dei buoni rapporti bilaterali tra i due Stati.
La linea di confine tra l'Italia e la Svizzera è stata rilevata negli anni che vanno dal 1924 al 1938 e soltanto a misurazioni ultimate i due Paesi sottoscrissero, nel 1941, la Convenzione e il relativo regolamento che hanno disciplinato nel tempo i lavori di manutenzione ai termini confinari, da Piz Lat fino al Monte Dolent. Tale manutenzione ha consentito in tutto questo tempo di mantenere visibili i riferimenti morfologici del confine italo-svizzero, per esempio dei cippi collocati lungo la linea di demarcazione. Negli ultimi anni sono tuttavia intervenuti fattori nuovi, come il progressivo scioglimento dei ghiacciai, che hanno modificato l'evidenza fisica della linea di confine, essendo venuti meno i punti di riferimento morfologici stabiliti con la convenzione del 1941.
Al di là delle questioni tecniche, sottolinea l'importanza che il confine italo - svizzero ha rappresentato durante la seconda guerra sotto il profilo umanitario o sotto quello del mercato del lavoro, visto che oltre 50 mila cittadini italiani varcano quotidianamente il confine per lavorare nella Confederazione. Le Alpi, sia per caratteristiche ambientali che per la presenza di forti pressioni antropiche, presentano connotati di peculiare fragilità ambientale ed ecologica che le rendono particolarmente vulnerabili alle ulteriori pressioni esercitate dal cambiamento climatico in atto. Anzitutto l'aumento della temperatura e le variazioni delle precipitazioni provocano lo scioglimento dei ghiacciai - il cosiddetto «ritiro dei ghiacciai» - che in molte zone alpine è visibile ad occhio nudo. Il cambiamento climatico e altri fattori d'instabilità presentano conseguenze rilevanti per le attività umane nei territori alpini, con aspetti di criticità per il turismo e l'agricoltura, la biodiversità, le foreste e il rischio idrogeologico, ma anche per la visibilità dei riferimenti morfologici del confine italo - svizzero fissati nella Convenzione del 1941.
Al riguardo segnala che in alcune aree, a causa dello scioglimento dei ghiacciai sono venuti meno i riferimenti originari misurati nel già citato periodo 1924 - 38 che individuavano nella linea di cresta dei ghiacciai o nella «linea displuviale», cioè la linea rappresentata dalle acque di deflusso (senza le infiltrazioni d'acqua negli strati inferiori del terreno), i termini del confine tra i due paesi. L'individuazione di tali problematiche aveva indotto la Commissione per la manutenzione del confine italo-svizzero, riunitasi ad Aosta il 10 e 11 novembre 2004, ad immettere negli accordi esistenti tra l'Italia e la Svizzera sui confini comuni una nuova nozione di frontiera, non più rigidamente fissa bensì in dipendenza dei graduali cambiamenti provocati dall'erosione e dalla contrazione dei ghiacciai, fino al caso limite della loro completa scomparsa.
Precisa che, secondo tale concezione, la linea di demarcazione diviene quindi mobile e coincide con la cresta del ghiacciaio o con la linea di cresta del terreno roccioso emergente, laddove il ghiacciaio stesso sia scomparso. Ciò anche in previsione di ulteriori mutamenti di temperatura.

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Per quanto concerne la linea displuviale resta confermata la nozione già evocata. Le modificazioni repentine o superficiali della linea displuviale o della linea di cresta non comportano invece alcun cambiamento del tracciato del confine e in tal caso Italia e Svizzera potranno eventualmente prevedere uno scambio di superfici equivalenti. La linea di frontiera così definita sarà individuata tramite rilievi aerofotogrammetrici e resterà così fissata fino ai rilievi successivi.
Illustra infine il disegno di legge in esame, che consta di soli tre articoli recanti rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dello Scambio di note intercorso tra i due Ministeri degli affari esteri, il relativo ordine di esecuzione e l'entrato in vigore della legge prevista il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Poiché non sono previsti espressamente oneri aggiuntivi, il disegno di legge non è corredato della relazione tecnica prevista dalle vigenti norme.
Conclusivamente, osserva che lo Scambio di note tra i due Governi, riveste importanza particolare per i lavori di manutenzione dei termini del confine italo-svizzero e i relativi obblighi fissati nella Convenzione del 1941 all'articolo 19.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA si associa alle considerazioni svolte dal relatore, segnalando che sono in corso trattative per un analogo accordo con la Francia.

Stefano STEFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Come di consueto, in assenza di specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 17 marzo 2009. - Presidenza del presidente Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 12.20.

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su «La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa - Atto sulle piccole imprese («Small Business Act»).
Doc. XII, n. 194.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gianluca PINI (LNP), relatore, rilevando la complessità delle procedure comunitarie attivate al riguardo, ricorda che il 4 dicembre 2008 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in relazione alla comunicazione «Una corsia preferenziale per la piccola impresa» - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa («Small Business Act»), presentata dalla Commissione il 25 giugno 2008. In tale occasione il Parlamento europeo, in particolare, ha sottolineato la necessità che gli Stati membri diano il loro pieno sostegno all'attuazione delle disposizioni dell'Atto per le piccole imprese, onde garantirne l'efficacia, e ha chiesto misure concrete, sia a livello di Stati membri che a livello regionale, per completare quelle adottate a livello dell'Unione, invitando pertanto gli Stati membri a comunicare in che modo e con quali tempi intendano integrare le disposizioni dello Small Business Act nel quadro normativo nazionale.
Osserva che, con la comunicazione in questione, la Commissione europea ha sottolineato l'importanza delle PMI, in quanto creatrici di posti di lavoro e protagoniste nella corsa al benessere delle comunità locali e regionali, ritenendo che PMI dinamiche consentiranno all'Europa di resistere alle incertezze che genera

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l'odierno mondo globalizzato. Rammenta in proposito che l'Italia è uno dei Paesi europei con il più alto numero di piccole e medie imprese. La Commissione ha elaborato dieci principi ritenuti essenziali per valorizzare le iniziative a livello della UE, creare condizioni di concorrenza paritarie per le PMI e migliorare il contesto giuridico e amministrativo nell'intera UE.
Per ciò che attiene i temi di interesse della III Commissione segnala che il decimo di tali principi afferma che l'UE e gli Stati membri devono incoraggiare e sostenere le PMI perché beneficino della crescita dei mercati all'esterno della UE, in particolare attraverso aiuti mirati al mercato e attività di formazione imprenditoriale. La comunicazione richiama il fatto che solo l'8 per cento delle PMI europee dichiara un fatturato all'esportazione: dato largamente inferiore a quello delle grandi imprese (28 per cento). Le barriere commerciali ostacolano più le PMI che le aziende di grandi dimensioni, a causa della limitatezza delle loro risorse e della minor capacità di assorbire rischi. Per potere accedere ai mercati esteri, le PMI hanno perciò bisogno di assistenza per ottenere informazioni su potenziali partner e sull'apertura di tali mercati. Occorre inoltre migliorare l'accesso ai mercati degli appalti e all'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale e garantire una reale concorrenza. Per tradurre questi principi in pratica, la Commissione è chiamata ad agire in sede di negoziati del WTO e accordi bilaterali e sviluppare nuovi strumenti quali la realizzazione di Centri europei d'impresa nei mercati selezionati, cominciando dalle economie a crescita rapida dell'India e della Cina e il lancio del progetto Gateway to China («Entrare in Cina») incentrato su un programma di formazione quadri in Cina per permettere alle PMI europee entro il 2010 di essere più competitive nel mercato cinese.
Coglie l'occasione per richiamare l'esigenza che vi sia un'adeguata partecipazione dell'Italia e dell'Europa all'EXPO 2010 di Shangai.
Ricorda infine che lo scorso 10 marzo il Parlamento europeo ha approvato una nuova risoluzione più articolata sullo Small Business Act. Tale risoluzione appoggia con convinzione la comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008, rammaricandosi tuttavia che lo Small Business Act non sia uno strumento giuridicamente vincolante. Si invita pertanto il Consiglio e la Commissione a unirsi al Paramento europeo per renderlo tale al fine di garantire che esso sia correttamente applicato in tutti i futuri testi legislativi comunitari.
Sottolinea inoltre l'assoluta necessità di applicare i dieci principi guida a livello europeo, nazionale e regionale, invitando pertanto il Consiglio e la Commissione ad assumere un fermo impegno politico a garantire la loro corretta applicazione ed esortando la Commissione e gli Stati membri a collaborare strettamente con tutte le parti interessate per attuare urgentemente, in particolare a livello nazionale, il piano d'azione relativo allo Small Business Act adottato dal Consiglio Competitività il 1o dicembre 2008, anche alla luce della crisi finanziaria che si è sviluppata in crisi economica.
Conclusivamente, illustra una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato).

La Commissione approva la proposta di parere come formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.30.