CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 marzo 2009
150.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 12 marzo 2009. - Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE, indi del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono il ministro delle riforme e per il federalismo Umberto Bossi, il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli, ed i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher e per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.45.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale.
C. 2105 Governo, approvato dal Senato, C. 452 Ria, C. 692 Consiglio regionale della Lombardia e C. 748 Paniz.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 marzo scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, dà conto delle sostituzioni pervenute.

Le Commissioni respingono l'emendamento Vietti 3.17.

Gianfranco CONTE, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Commercio 3.7: si intende vi abbiano rinunziato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Lo Monte 3.8, 3.10 e 3.9, approvano l'emendamento Amici 3.18 (vedi allegato), e respingono l'emendamento Bressa 3.19.

Antonio PEPE (PdL), relatore per la VI Commissione, propone una riformulazione degli emendamenti Sereni 3.21 e 3.22.

Marco CAUSI (PD) accoglie le proposte di riformulazione degli emendamenti 3.21 e 3.22.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Sereni 3.21

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(nuova formulazione), e Sereni 3.22 (nuova formulazione).

Marco CAUSI (PD) rileva come le modifiche fin qui introdotte dalle Commissioni appaiano idonee a garantire alla Commissione bicamerale speciale chiamata ad esaminare lo schema di decreto legislativo migliori modalità di lavoro. In quest'ottica ritiene tuttavia necessaria anche l'approvazione dell'emendamento 3.24, che consente alla Commissione di dare indirizzi al Governo, nonché dell'emendamento 3.27, che consente alla Commissione di svolgere la sua attività di monitoraggio anche nei due anni successivi al termine della fase transitoria.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Giudice 3.2, Ciccanti 3.11, Marinello 3.3, La Loggia 3.1, Zorzato 3.4, 3.5 e 3.6.

Lino DUILIO (PD) chiede le ragioni del parere contrario espresso sul suo emendamento 3.20 che intende garantire ai rappresentanti delle regioni nel comitato che affiancherà la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale una maggiore autorevolezza e rappresentatività, attraverso la previsione del gradimento sulla designazione degli stessi da parte della Conferenza dei presidenti dell'assemblea dei consigli regionali delle province autonome e quindi attraverso un raccordo con le assemblee legislative regionali.

Le Commissioni respingono l'emendamento Duilio 3.20.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il suo emendamento 3.14 che prevede che ai pareri della Commissione bicamerale sia attribuito carattere vincolante.

Le Commissioni respingono l'emendamento Borghesi 3.14.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il proprio emendamento 3.15, che intende garantire al Parlamento la possibilità di esprimersi anche sugli obiettivi di finanza pubblica e di pressione fiscale che in base al provvedimento dovrebbero essere concordati in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Ricorda infatti che di tale Conferenza fanno parte esclusivamente rappresentanti degli esecutivi dei diversi livelli di Governo.

Il ministro Roberto CALDEROLI rileva come l'esame parlamentare delle decisioni in materia di finanza pubblica che saranno assunte dai diversi livelli di governo territoriali attraverso il patto di convergenza sia già garantito dal provvedimento mediante l'inclusione dei contenuti di tale patto nel documento di programmazione economico finanziaria che viene, in base alla legislazione vigente, esaminato dal Parlamento.

Antonio BORGHESI (IdV) ritira il proprio emendamento 3.15.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Sereni 3.23 e 3.24, approvano l'emendamento Sereni 3.25 e respingono gli emendamenti Sereni 3.26 e Vietti 3.16.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra i suoi emendamenti 3.13 e 3.12, che intendono garantire una più ampia possibilità di lavoro alla Commissione bicamerale prevedendone lo scioglimento solo al momento della costituzione del Senato delle autonomie ovvero a seguito della revisione in senso federalista della Costituzione.

Il ministro Roberto CALDEROLI ritiene preferibile il mantenimento del testo attuale che individua un tempo certo per le conclusioni dei lavori delle Commissioni.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 3.13 e 3.12, e Sereni 3.27.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che l'emendamento 3.28 dei relatori deve

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ritenersi assorbito dall'approvazione dell'emendamento Sereni 3.22 (nuova formulazione).

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo sugli identici emendamenti Giudice 4.2 e Messina 4.5, osserva che la Commissione di cui all'articolo 4 dovrebbe essere più opportunamente incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e non invece presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Giudice 4.2 e Messina 4.5 e l'emendamento Misiani 4.6.

Marco CAUSI (PD), illustrando l'emendamento Sereni 4.7, teso a stabilire che nella fase transitoria la Commissione di cui all'articolo 4 sia composta anche da rappresentanti degli uffici tecnici delle Camere, si sofferma sui rischi di esautoramento del ruolo del Parlamento conseguenti all'attuale prevalere del sistema decisionale delle Conferenze, che assegnano agli esecutivi nazionale e regionali le più ampie prerogative nella definizione ed attuazione delle politiche pubbliche.

Renato CAMBURSANO (IdV) si associa alle considerazioni del deputato Causi e aggiunge la propria firma all'emendamento Sereni 4.7, raccomandandone l'approvazione.

Il ministro Roberto CALDEROLI rileva come le previsioni relative alla composizione della Commissione di cui all'articolo 4 contemplino già una presenza di rappresentanti delle Camere.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Sereni 4.7 e La Loggia 4.1, approvano l'emendamento 4.10 dei relatori e Sereni 4.8 (nuova formulazione), respingono gli emendamenti Ciccanti 4.4, Zorzato 4.3 e Duilio 4.9, Vietti 5.9, Commercio 5.5, Giudice 5.1 e Marinello 5.2.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo sul proprio emendamento 5.7, ravvisa l'opportunità che la Conferenza di cui all'articolo 5 concorra, con determinazioni recepite nel documento di programmazione economica e finanziaria, alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica, con particolare riferimento ai livelli di pressione fiscale e al loro coordinamento, ai livelli di indebitamento, al ricorso al debito.

Il ministro Roberto CALDEROLI ritiene che l'emendamento incida sull'autonomia decisionale delle Camere.

Antonio BORGHESI (IdV) ribadisce che la Conferenza di cui all'articolo 5 costituisce la sede più idonea per l'esame dei menzionati profili connessi alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica.

Gianfranco CONTE, presidente, ravvisa l'opportunità che su tale tema si proceda ad una approfondita riflessione anche nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Le Commissioni respingono l'emendamento Messina 5.7.

Antonio PEPE (PdL), relatore per la VI Commissione, prospetta una nuova formulazione dell'emendamento Sereni 5.12, in quanto la lettera b) dello stesso risulta assorbita dall'approvazione dell'emendamento Sereni 2.164 (nuova formulazione).

Marco CAUSI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento Sereni 5.12 di cui è firmatario.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Sereni 5.12, respingono gli emendamenti Romano 5.6 e Vietti 5.11, approvano l'emendamento Cambursano 5.8, respingono gli emendamenti Vietti 5.10.

Lino DUILIO (PD), nel sottolineare la ratio sottesa al suo emendamento 5.13,

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volto ad affermare un maggiore coinvolgimento delle assemblee elettive delle regioni nei processi di attuazione della riforma, preannuncia la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno che richiami i medesimi contenuti della anzidetta proposta emendativa.

Il ministro Roberto CALDEROLI dichiara di condividere quanto evidenziato dal deputato Duilio, rilevando peraltro che la rappresentanza delle regioni è posta in capo alle giunte. Sostiene tuttavia l'esigenza di approfondire la questione inerente al ruolo delle assemblee elettive delle regioni, che in molti casi rischia di apparire del tutto marginale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Duilio 5.13 e Zorzato 5.4, nonché gli identici emendamenti Zorzato 5.3 e Duilio 5.14.

Il ministro Roberto CALDEROLI segnala come taluni dei contenuti degli emendamenti respinti siano compresi nella proposta emendativa Cambursano 5.8, testé approvata dalla Commissione.

Le Commissioni approvano l'emendamento Leo 6.1.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Leo 6.01 è stato ritirato dal presentatore.

Alberto FLUVI (PD) rileva, con riferimento alla materia fiscale, la contraddizione esistente tra i contenuti del disegno di legge in esame e i comportamenti concretamente tenuti dal Governo e, in particolare, dall'Agenzia delle entrate, il cui attuale processo di ristrutturazione appare ispirato a criteri del tutto difformi da quelli che sono alla base del disegno di legge medesimo.

Marco CAUSI (PD), illustrando l'emendamento Sereni 7.24, di cui è firmatario, si sofferma sui contenuti del disegno di legge di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, presentato dal gruppo del Partito democratico presso il Senato, che tale emendamento, come pure quelli immediatamente successivi, traducono in interventi correttivi riferiti al testo presentato dal Governo. L'impostazione sostanzialmente diversa dell'attuazione del federalismo fiscale, che emerge da tali emendamenti, è evidente sin dal comma 1 dell'articolo 7, come sostituito dal citato emendamento Sereni 7.20, il quale stabilisce che per «territorio regionale» si intende l'insieme della regione, dei comuni, delle province e delle città metropolitane il cui operato è riferito al territorio di una determinata regione. Questa impostazione muove dal presupposto che ai cittadini interessino la qualità dei servizi e i relativi costi, indipendentemente dall'ente che tali servizi eroga. Il disegno di legge del Governo, invece, costringe le Commissioni a un dibattito esoterico e poco comprensibile per la gran parte dei cittadini, perché si concentra proprio sui soggetti istituzionali e sulle relative funzioni e risorse. Osserva inoltre che mentre le proposte del suo gruppo enfatizzano l'autonomia tributaria e finanziaria di regioni ed enti locali, il Governo procede in direzione contraria, riducendo di fatto tale autonomia con la soppressione dell'ICI sulla casa adibita ad abitazione principale e con la dichiarata intenzione di sopprimere l'IRAP. Le proposte contenute negli emendamenti in discorso distinguono poi i sistemi di finanziamento non sulla base degli enti istituzionali da finanziare, bensì sulla base dei territori regionali, come definiti dal citato comma 1 dell'articolo 7. Lo stesso criterio impronta anche il sistema di perequazione, poiché si prevede che a beneficiarne siano, appunto, le comunità regionali. Rileva inoltre che i fondi perequativi destinati ai territori regionali sarebbero alimentati mediante il ricorso alla fiscalità generale, coerentemente con l'articolo 53 della Costituzione. Stigmatizza, infine, la scelta del Governo di imprimere una forte accelerazione all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, laddove sarebbe stato preferibile che si affrontasse contestualmente il

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complesso delle riforme istituzionali necessarie a completare l'attuazione del federalismo fiscale, con particolare riferimento al cosiddetto «codice delle autonomie» e alle riforme costituzionali.

Il ministro Roberto CALDEROLI fa presente che, nel corso di recenti incontri con le associazioni rappresentative degli enti locali, il Governo ha convenuto sull'opportunità di procedere in tempi rapidi all'individuazione di un'imposta sostitutiva dell'ICI. Fa altresì presente che la predisposizione del disegno di legge costituzionale del Governo, volto a definire la cornice istituzionale del federalismo fiscale, è in fase avanzata. Rileva, infine, che anche il confronto sul cosiddetto «codice delle autonomie» procede in un clima che rende abbastanza probabile la sua approvazione in modo contestuale con l'attuazione delle deleghe contenute nel disegno di legge in esame.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Sereni 7.20 e 7.24.

Antonio PEPE (PdL), relatore per la VI Commissione, propone di riformulare l'emendamento Sereni 7.22.

Marco CAUSI (PD) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Sereni 7.22.

Le Commissioni approvano l'emendamento Sereni 7.22 (nuova formulazione), risultando pertanto assorbito l'emendamento Sereni 7.23. respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Sereni 7.19 e Lanzillotta 7.14, ed approvano l'emendamento Sereni 7.21, risultando pertanto assorbito l'emendamento Boccia 7.17. Respingono inoltre l'emendamento Lanzillotta 7.15.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra il proprio emendamento 7.4, evidenziando come la finalità della proposta, che era quella di escludere la possibilità di aliquote riservate a valere sull'imposta sul reddito delle persone fisiche, è, in sostanza, recepita dalla lettera a) dell'emendamento Sereni 7.22, che prevede che compartecipazioni al gettito di tributi erariali si applicano in via prioritaria al gettito dell'IVA. Ritiene, infatti, che, se si vuole realmente attuare il federalismo fiscale, si debba garantire una reale autonomia impositiva ai territori. Ritira pertanto il proprio emendamento 7.4.

Le Commissioni respingono l'emendamento Misiani 7.13.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra l'emendamento Messina 7.5, evidenziando come la possibilità per le regioni di disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni rischi di alterare la progressività dell'imposizione sul reddito delle persone fisiche.

Il ministro Roberto CALDEROLI segnala come l'emendamento Sereni 7.22 (nuova formulazione), appena approvato, prevede l'integrale sostituzione della lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 e precisa con maggiore puntualità i limiti alla facoltà delle regioni di disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni.

Antonio BORGHESI (IdV) ritira l'emendamento 7.5.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) illustra l'emendamento 7.1, segnalando come esso intendesse precisare le facoltà riconosciute alle regioni. Peraltro, alla luce delle precisazione del rappresentante del Governo, lo ritira.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Vietti 7.10, 7.11 e 7.8.

Marco CAUSI (PD) illustra l'emendamento Sereni 7.16, evidenziando come la lettera d) preveda che il gettito dei tributi regionali derivati e delle compartecipazioni ai tributi erariali sia attribuito in conformità al principio di territorialità, individuando specifici parametri applicativi di tale principio. Fra questi, tuttavia, si

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fa riferimento anche alle modalità di coinvolgimento degli enti territoriali nell'attività di contrasto all'evasione fiscale, che tuttavia non rappresentano un criterio alternativo rispetto agli altri parametri previsti dalla disposizione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che l'emendamento 2.167 dei relatori, approvato nella seduta di ieri, già prevede la soppressione del numero cinque della lettera d) del comma 1 dell'articolo 7, facendo altresì riferimento all'introduzione di meccanismi di carattere premiale per gli enti territoriali in relazione alla lotta all'evasione fiscale.

Marco CAUSI (PD) dopo aver ritirato l'emendamento Sereni 7.16, illustra l'emendamento Sereni 7.18 sottolineando come questo, in linea con altre proposte già illustrate nella seduta di ieri, intenda precisare la portata del principio di territorialità attraverso il richiamo all'articolo 119 della Costituzione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Sereni 7.18 e Ciccanti 7.3.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra il proprio emendamento 7.7, evidenziando come esso intenda proporre una formulazione tecnicamente più corretta di quella contenuta nel numero 1 della lettera d).

Il ministro Roberto CALDEROLI, riservandosi un ulteriore approfondimento in materia, fa presente che il richiamo al presupposto dell'imposizione appare formalmente più puntuale di quello proposto nell'emendamento Cambursano 7.7.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cambursano 7.7.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra l'emendamento Messina 7.6, evidenziando come sia opportuno fissare un criterio di delega più stringente con riferimento all'identificazione del luogo di consumo.

Il ministro Roberto CALDEROLI segnala che la formulazione del numero 1 della lettera d) volutamente lascia aperti dei margini per l'identificazione del luogo di consumo nel domicilio del soggetto fruitore finale, in quanto allo stato sussistono delle difficoltà tecniche per l'applicazione di tale criterio negli enti territoriali di minori dimensioni.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Messina 7.6, Vietti 7.9, Cesare Marini 7.2, Vietti 7.12, Romano 8.10, Livia Turco 8.40, Commercio 8.24, approvano l'emendamento Sereni 8.36 e respingono l'emendamento Commercio 8.23, Misiani 8.15, Lo Monte 8.31 e 8.27.

Roberto OCCHIUTO (UdC) illustra gli emendamenti Vietti 8.11, 8.6 e 8.14, sottolineando come le proposte emendative prevedano che, al fine della determinazione dei costi standard, si tenga conto anche delle diversità economiche territoriali e infrastrutturali tra le diverse aree territoriali. Ritiene che tale precisazione, che recepisce anche talune delle indicazioni emerse dalle audizioni svolte nell'ambito dell'istruttoria legislativa, si renda particolarmente necessaria al fine di garantire che il modello di federalismo fiscale che si intende attuare non determini l'aggravamento delle sperequazioni tra le diverse aree del nostro Paese.

Il ministro Roberto CALDEROLI osserva che i costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni debbono, per loro natura, essere uniformi a livello nazionale, rilevando tuttavia che nell'ambito degli obiettivi di servizio possano invece introdursi elementi di variabilità connessi alle peculiarità territoriali, che consentiranno di tenere conto delle diverse realtà presenti sul nostro territorio nazionale.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Vietti 8.11 e Sereni 8.38, il subemendamento Messina 0.8.49.1, approvano l'emendamento

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8.49 dei relatori, e respingono gli emendamenti Sereni 8.37 e Commercio 8.22.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra l'emendamento Barbato 8.17, segnalando che esso intende riprendere una precedente formulazione del disegno di legge, al fine di precisare che l'obiettivo finale dell'adozione dei costi standard è rappresentato dalla garanzia dell'omogeneità e dell'uniformità delle prestazioni sull'intero territorio nazionale.

Il ministro Roberto CALDEROLI osserva come l'omogeneità e l'uniformità degli interventi non rappresentino necessariamente valori da difendere, in quanto le prestazioni da erogare non possono non tenere conto delle diverse peculiarità territoriali. A titolo di esempio, evidenzia, infatti, che diverse patologie non hanno un'uniforme distribuzione sul territorio nazionale e, pertanto, le prestazioni da assicurare devono essere parametrate alle diverse situazioni da affrontare. Rileva, in ogni caso, che il patto di convergenza di cui all'articolo 17 e la fissazione di obiettivi di servizio costituiscono strumenti particolarmente efficaci per garantire la transizione verso la definizione di fabbisogni standardizzati per le diverse realtà territoriali.

Antonio BORGHESI (IdV) segnala come sul territorio nazionale sussistano gravi sperequazioni, specialmente con riferimento ai servizi sociali e assistenziali garantiti, sottolineando come sia doveroso sul piano morale, ancor prima che su quello istituzionale, superare tali difformità, consentendo anche, per questa via, di far fronte a gravi emergenze, come quella della disoccupazione femminile nel Meridione.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Barbato 8.17 e Commercio 8.21.

Marco CAUSI (PD) illustra l'emendamento Sereni 8.39, che affronta un nodo essenziale del provvedimento in esame, intervenendo sulla materia dell'istruzione, rispetto alla quale il suo gruppo ritiene essenziale garantire il mantenimento dei livelli di servizio attualmente assicurati. Al riguardo, ricorda che il disegno di legge in esame, nella sua stesura originaria, ricomprendeva nelle spese riconducibili alle materie di cui alla lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione la sanità, l'assistenza e l'istruzione. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, dopo un'attenta riflessione, è stata tuttavia introdotta la formulazione attualmente contenuta nei commi 2 e 3 dell'articolo 8, che, per quanto riguarda l'istruzione, richiama le funzioni già attribuite alle regioni ai sensi della normativa attualmente vigente. Rileva, peraltro, che, mentre l'emendamento Sereni 8.39 intende, in questo quadro, introdurre una ulteriore e migliore individuazione delle funzioni già territorializzate in materia di istruzione, l'emendamento 8.55 presentato dai relatori nella seduta di ieri prefigura un sostanziale ritorno al testo originario del disegno di legge, in assoluta controtendenza rispetto al lavoro svolto al Senato. Ritiene, pertanto, necessario un serio approfondimento delle tematiche connesse all'istruzione, eventualmente coinvolgendo anche la Commissione di merito, che ha esaminato il provvedimento senza neppure avere conoscenza della modifica da ultimo proposta dai relatori, sottolineando come vi sia l'assoluta esigenza di precisare che le disposizioni in esame si riferiscono solo alle funzioni già decentrate e a quelle che, sulla base di intese, verranno successivamente territorializzate.

Francesco BOCCIA (PD), con riferimento alle osservazioni del collega Causi, sottolinea la differenza tra l'attuale formulazione del testo e quella che deriverebbe dall'approvazione dell'emendamento 8.55, il quale, facendo in generale riferimento alla materia dell'istruzione, ne pone quindi il finanziamento interamente a carico delle regioni. Infatti non si possono attribuire alle regioni l'intero finanziamento dell'istruzione e risulta preferibile

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mantenere la ripartizione attuale delle funzioni tra Stato e regioni.

Lino DUILIO (PD) sottolinea la delicatezza del tema dell'istruzione, in considerazione della situazione differenziata sul territorio per quel che concerne questa fondamentale funzione pubblica, rilevando i rischi di un integrale trasferimento delle funzioni in materia di istruzione.

Rolando NANNICINI (PD) rileva come in troppi casi si difenda la situazione esistente, senza avere il coraggio di individuarne con chiarezza le criticità. Nel quadro attuale, infatti, l'esercizio delle funzioni in materia scolastica da parte degli enti locali è spesso ostacolata da un intreccio con funzioni rimaste allo Stato o attribuite ad altri livelli di governo. Invita perciò ad avere coraggio su questa materia, fermo restando l'esigenza del mantenimento di un quadro unitario di qualità del servizio dell'istruzione, e distinguendo questa dall'istruzione e della ricerca che deve invece rimanere una grande funzione nazionale, rispetto alla quale giudica negativamente ogni ipotesi di «regionalizzazione».

Giulio CALVISI (PD) ribadisce la centralità per il suo gruppo di materia sull'istruzione e rileva che da questa in gran parte dipenderà in gran parte il giudizio dello stesso sul provvedimento.

Il ministro Roberto CALDEROLI, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sul subemendamento Boccia 0.8.55.2, a condizione che sia riformulato nel senso di espungere le parole «alla data di entrata in vigore della presente legge».

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Sereni 8.39, approvano gli emendamenti 8.50 dei relatori e Sereni 8.32, e respingono gli emendamenti Sereni 8.33 e Cambursano 8.7.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra l'emendamento 8.7, di cui è firmatario.

Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea come l'emendamento 8.7 consentirebbe una migliore definizione del livello di servizio da fissare a livello nazionale, richiedendo che lo stesso debba comunque garantire un certo livello di efficienza. Cita ad esempio la necessità di garantire un'efficienza adeguata omogenea del servizio di trasporto ferroviario.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Vietti 8.6 e Lo Monte 8.26, Lo Monte 8.30, e gli identici emendamenti Vietti 8.13 e Lo Monte 8.29.

Marco CAUSI (PD), nell'accettare la riformulazione dell'emendamento Sereni 8.42 nella seduta del 10 marzo, rileva come la lettera b) dell'emendamento intendesse consentire il finanziamento per le funzioni non fondamentali delle regioni anche attraverso utilizzo della compartecipazione dell'IVA per motivi prudenziali, dato che al momento non risulta prevedibile l'ammontare delle risorse che potrà essere garantito alle regioni.

Le Commissioni approvano l'emendamento 8.42 (nuova formulazione), risultando pertanto assorbiti gli emendamenti 8.51 e 8.53 dei relatori, gli identici emendamenti Lanzillotta 8.16 e Commercio 8.20.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Boccia 8.34, approvano l'emendamento 8.52 dei relatori, respingono gli emendamenti Sereni 8.35 e Mario Pepe (PD) 8.2 ed il subemendamento Barbato 0.8.54.1, approvano l'emendamento 8.54 dei relatori, respingono l'emendamento Lo Monte 8.28, gli identici emendamenti Vietti 8.14 e Commercio 8.19 e l'emendamento Zorzato 8.3.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra gli emendamenti 8.12, 8.9 e 8.8, i quali, con modalità diverse, intendono garantire che anche parametri qualitativi vengano tenuti

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in considerazione per la definizione dei costi standard.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 8.12, Cambursano 8.9 e Messina 8.8.

Marco CAUSI (PD) illustra l'emendamento 8.41, che intende affrontare il tema delle funzioni regionali non rientranti tra quelle di cui all'articolo 117, comma 3, lettera m). Ricorda che, in base ad un'impostazione ormai condivisa e presente anche nel disegno di legge di attuazione del federalismo fiscale presentato nella scorsa legislatura dal Governo Prodi, tali servizi devono essere finanziati sulla base della capacità fiscale. Rileva tuttavia l'esigenza di precisare che le risorse del fondo perequativo devono essere reperite mediante la fiscalità generale. Rileva che il Governo e i relatori hanno già accettato tale principio per gli enti locali e quindi ragioni di coerenza suggeriscono di fare lo stesso per le regioni. Altro problema è quello della definizione della capacità fiscale: su tale aspetto il disegno di legge fa riferimento all'aliquota media regionale dell'IRPEF, mentre risulta opportuno fare riferimento a fattispecie più ampie, ricomprendendo quindi anche la compartecipazione. Rileva che una simile soluzione non significa comunque ritornare al criterio della spesa storica. Ricorda che su problemi analoghi è fallita l'applicazione del decreto legislativo n. 56 del 2000 ed invita quindi ad una maggiore prudenza sull'argomento.

Antonio LEONE (PdL), relatore per la V Commissione, si riserva di valutare la questione posta dal collega Causi ai fini della discussione del provvedimento in Assemblea; a tal fine ritiene che in questa fase l'emendamento possa essere respinto al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Sereni 8.41 e Ria 8.1.

Antonio LEONE (PdL), relatore per la V Commissione, propone di riformulare l'emendamento Sereni 8.48.

Marco CAUSI (PD) accoglie la riformulazione dell'emendamento Sereni 8.48.

Le Commissioni approvano l'emendamento Sereni 8.48 (nuova formulazione).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Sereni 8.47 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Vietti 8.18.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che gli emendamenti Zorzato 8.5 e Coscia 8.44 sono stati ritirati.

Le Commissioni approvano l'emendamento Coscia 8.45.

Francesco BOCCIA (PD) accoglie la richiesta di riformulazione del suo subemendamento 0.8.55.2, precedentemente proposta dal Ministro Calderoli.

Le Commissioni con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Coscia 0.8.55.3 e Sereni 0.8.55.1, ed approvano il subemendamento Boccia 0.8.55.2 (nuova formulazione), nonché l'emendamento 8.55 dei relatori, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti De Pasquale 8.46 e Coscia 8.43.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Zorzato 9.5 è stato ritirato.

Marco CAUSI (PD) in relazione al suo emendamento 9.10, ritiene che sia opportuno prevedere che il fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante debba essere alimentato dalla fiscalità generale.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Sereni 9.22 e Ciccanti 9.9.

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Antonio BORGHESI (IdV), in relazione al proprio emendamento 9.10, rileva come sia opportuno prevedere che il fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante debba essere alimentato dalla fiscalità generale.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 9.10, Lanzillotta 9.12, Commercio 9.20 e 9.19, Ria 9.3, Sereni 9.21, gli identici emendamenti Romano 9.15 e Commercio 9.16, nonché gli identici emendamenti Lo Monte 9.7 e Vietti 9.14.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che gli emendamenti Sereni 9.25 e Zorzato 9.6 sono stati ritirati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Boccia 9.23 e 9.24, approvano l'emendamento 9.26 dei relatori, respingono gli emendamenti Commercio 9.8, Misiani 9.11, Ria 9.4, Commercio 9.17, Ria 9.2, Lanzillotta 9.13, Commercio 9.18.

Antonio PEPE (PdL), relatore per la VI Commissione, propone di riformulare l'emendamento La Loggia 9.1.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, l'emendamento La Loggia 9.1 (nuova formulazione) e respingono l'articolo aggiuntivo Commercio 9.01.
Le Commissioni respingono l'emendamento Ciccanti 10.2.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Zorzato 10.1 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Galletti 10.3.

Marco CAUSI (PD), in relazione all'emendamento Misiani 10.4, ritiene opportuno stabilire che l'impianto finanziario definito dalla legge delega deve risultare compatibile anche per il finanziamento delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia eventualmente devolute alle regioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Misiani 10.4, Vietti 11.11, gli identici emendamenti Armosino 11.1, Ria 11.2, Strizzolo 11.4, Osvaldo Napoli 11.7, Vietti 11.12 e Graziano 11.18, nonché gli emendamenti Sereni 11.16, Rubinato 11.8 e Ciccanti 11.5.

Marco CAUSI (PD) ritiene necessario precisare le modalità di finanziamento degli enti locali ad opera delle regioni mediante flussi di trasferimenti attraverso le compartecipazioni di tributi regionali.

Il ministro Roberto CALDEROLI rileva come le previsioni in oggetto contemplino specifici riferimenti alle compartecipazioni a tributi regionali.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Sereni 11.15 e 11.13, Vietti 11.10 e Sereni 11.14.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Corsaro 11.3 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono gli emendamenti Lanzillotta 11.9 e Sereni 11.17.

Antonio PEPE (PdL), relatore per la VI Commissione, propone di riformulare il subemendamento Borghesi 0.11.19.1.

Antonio BORGHESI (IdV) accoglie la proposta di riformulazione del proprio subemendamento 0.11.19.1.

Rolando NANNICINI (PD), in relazione al subemendamento Borghesi 0.11.19.1, evidenzia taluni profili problematici relativi alla realtà delle amministrazioni comunali italiane. Fa notare in particolare che solo seicentotrenta comuni hanno più di quindicimila abitanti e che risulta necessario incentivare forme

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associative di gestione delle funzioni amministrative locali.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene inadeguato l'emendamento dei relatori 11.19 in quanto non favorisce l'associazionismo dei comuni e peggiora quindi l'attuale formulazione del testo.

Il ministro Roberto CALDEROLI riconosce l'assoluta necessità di valorizzare la specificità dei piccoli comuni in relazione ai quali le forme associative vanno stimolate con misure incentivanti e di premialità.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano il subemendamento Borghesi 0.11.19.1 (nuova formulazione), respingono il subemendamento Borghesi 0.11.19.2, approvano l'emendamento 11.19 dei relatori e respingono l'emendamento Ciccanti 11.6.

Marco CAUSI (PD) illustra l'emendamento Sereni 12.16, di cui è firmatario, volto a prevedere che le funzioni fondamentali di comuni e province siano finanziate anche mediante la compartecipazione a uno o più tributi regionali.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Sereni 12.16, Rubinato 12.12, Sereni 12.18 e Baretta 12.19.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Zorzato 12.8 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 12.22 dei relatori e respingono gli emendamenti Commercio 12.9 e Baretta 12.20.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che gli emendamenti Corsaro 12.6, Leo 12.4 e Toccafondi 12.2 sono stati ritirati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Lanzillotta 12.14, Rubinato 12.13, Vietti 12.11, Tabacci 12.21, Lanzillotta 12.15, ed approvano gli identici emendamenti Armosino 12.3, Ria 12.5, Strizzolo 12.7, Vietti 12.10 e Sereni 12.17, risultando pertanto assorbito l'emendamento 12.23 dei relatori.

Antonio LEONE, relatore per la V Commissione, propone una riformulazione dell'emendamento 12.24, nel senso di sostituire alle parole «per quanto concerne gli» le parole «limitatamente agli».

Le Commissioni respingono il subemendamento Messina 0.12.24.1, approvano l'emendamento 12.24 dei relatori riformulato e respingono l'articolo aggiuntivo Vietti 12.01.

Rolando NANNICINI (PD) essendosi concluso l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12, esprime rammarico per la reiezione dell'emendamento Sereni 12.16, che aveva il pregio di rendere più ampio e flessibile il pacchetto di tributi destinati al finanziamento degli enti locali, coerentemente con proposte avanzate, in passato, da numerosi comuni al momento dell'istituzione dell'IRAP.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che le considerazioni svolte, da ultimo, dal deputato Nannicini debbano essere oggetto di attenta considerazione nel corso dell'esame in Assemblea. Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 17, è ripresa alle 17.40.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Vietti 13.9, Sereni 13.20, approvano l'emendamento Sereni 13.19, respingono gli emendamenti Vietti 13.10, 13.5 e 13.11 e Misiani 13.14, approvano l'emendamento Sereni 13.17, respingono gli emendamenti Vietti 13.6, Sereni 13.16, gli identici emendamenti Armosino 13.1, Strizzolo 13.3 e Vietti 13.7.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il suo emendamento 13.12, auspicando che il

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Governo riconsideri il proprio parere nel corso dell'esame in Assemblea.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Osvaldo Napoli 13.4, Borghesi 13.12, Graziano 13.15 e Fontanelli 13.18, respingono altresì gli emendamenti Ria 13.2, Misiani 13.13, De Poli 13.8 e l'articolo aggiuntivo Lo Monte 13.01.

Alberto FLUVI (PD) accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Lanzillotta 13.02 che sottoscrive, già prospettata nella seduta del 10 marzo dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'articolo aggiuntivo Lanzillotta 13.02 (nuova formulazione) e l'emendamento Sereni 14.2.

Alberto FLUVI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento Sereni 14.1 di cui è firmatario prospettata nella seduta del 10 marzo dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Sereni 14.1 (nuova formulazione).
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Sereni 14.3 e Ria 15.2 approvano l'emendamento 15.20 dei relatori, respingono gli emendamenti Mario Pepe (PD) 15.3, Commercio 15.13 e 15.14, Cesare Marini 15.6, Commercio 15.11, Mario Pepe (PD) 15.5 e Vietti 15.9.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che l'emendamento 15.21 dei relatori è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Sereni 15.19 e respingono l'emendamento Mario Pepe (PD) 15.4.

Antonio LEONE (PdL), relatore per la V Commissione, propone una riformulazione dell'emendamento Toccafondi 15.1, nel senso di aggiungere alla fine della lettera c) del comma 1, le parole «all'esigenza di tutela del patrimonio storico artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale». Rileva che in caso di accettazione della riformulazione il parere potrebbe essere favorevole.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL) accetta la riformulazione del proprio emendamento 15.1.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Toccafondi 15.1 (nuova formulazione) e respingono l'emendamento Vietti 15.10.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra l'emendamento Borghesi 15.8, di cui è firmatario, ritenendo che l'attuale formulazione della lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 determini una sostanziale abdicazione dello Stato a funzioni che gli sono proprie.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Borghesi 15.8, Vico 15.18, Commercio 15.17, 15.11 e 15.12, Sereni 16.5, Ria 16.1, approvano l'emendamento 16.6 dei relatori.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che l'emendamento Zorzato 16.2 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Vietti 16.3, Lanzillotta 16.4 e Sereni 17.9.

Bruno TABACCI (UdC) illustra il proprio emendamento 17.10, auspicando che il Governo voglia chiarire le ragioni per cui ha formulato un invito al ritiro, anziché esprimere parere contrario, come ha fatto su numerosi altri suoi emendamenti.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'emendamento Tabacci 17.10 e Vietti 17.5.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il proprio emendamento 17.3, volto a prevedere che anche le regioni a statuto speciale concorrano al rispetto del patto di stabilità e crescita, ritenendo che tale

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previsione non sia in contrasto con le disposizioni costituzionali in materia.

Il ministro Roberto CALDEROLI fa presente che il Governo intende rivalutare la questione a seguito del previsto incontro con i presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Borghesi 17.3 e il subemendamento Rubinato 0.17.11.1, approvano l'emendamento 17.11 dei relatori, e approvano l'emendamento Sereni 17.7, respingono l'emendamento La Loggia 17.2, e gli identici emendamenti Sereni 17.8 e Lanzillotta 17.6.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che l'emendamento Corsaro 17.1 è stato ritirato.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra l'emendamento Borghesi 17.4, di cui è firmatario, volto a garantire un periodo congruo per la verifica delle ragioni sottese alle azioni correttive del Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza.

Le Commissioni respingono l'emendamento Borghesi 17.4.

Marco CAUSI (PD) illustra l'articolo aggiuntivo Sereni 17.01, di cui è firmatario, invitando il Governo a valutare attentamente le previsioni ivi contenute, con particolare riferimento al comma 2. Ritiene infatti che i decreti legislativi dovrebbero determinare le modalità di coordinamento dell'accesso di regioni ed enti locali ai mercati finanziari, perché ciò consentirebbe di ridurre sia i rischi sia i costi di tali finanziamenti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'articolo aggiuntivo Sereni 17.01, Ciccanti 18.4, Romano 18.10 e approvano l'emendamento Sereni 18.11. Respingono quindi gli identici emendamenti Di Centa 18.1 e Rosso 18.2, nonché gli emendamenti Zeller 18.3 e Tabacci 18.8.

Bruno TABACCI (UdC) illustra il proprio emendamento 18.9, volto a introdurre, al comma 1 dell'articolo 18, la previsione di un conto patrimoniale dello Stato, stabilendo altresì, al comma 2, la necessità che siano individuati i criteri del concorso degli enti locali e delle regioni al processo di riduzione del debito pubblico.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'emendamento Tabacci 18.9 e Milo 18.5.

Marco CAUSI (PD) illustra l'emendamento Sereni 18.12.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Lanzillotta 18.6 e Sereni 18.12 e l'emendamento Vietti 18.7.

Marco CAUSI (PD) si associa alle considerazioni del collega Tabacci, sottolineando come anche l'emendamento Sereni 18.12, di cui è firmatario, sia ispirato alle medesime esigenze. Illustra quindi l'articolo aggiuntivo Sereni 18.01, che intende introdurre, nell'ambito della delega legislativa, anche una disciplina dei poteri sostitutivi esercitati ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione e procedere ad un complessivo riordino delle disposizioni in materia di rapporti tra organi di indirizzo politico e organi di carattere gestionale nei diversi livelli territoriali. Ritiene, infatti, che l'apertura di un sistematico processo di riforma delle istituzioni del nostro Paese come quello realizzato dal federalismo fiscale, che si pone l'obiettivo di ridurre i costi amministrativi e di incrementare la trasparenza e la responsabilità delle pubbliche amministrazioni, solleciti con urgenza una riflessione sulle tematiche poste dalla proposta emendativa. Ciò premesso, ritira l'articolo aggiuntivo 18.01, auspicando che i relatori e il Governo intendano recepirne lo spirito anche nella prospettiva della presentazione di eventuali nuove proposte emendative in materia.

Il ministro Roberto CALDEROLI, pur ritenendo nel merito interessanti le proposte

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contenute nell'articolo aggiuntivo 18.01 in materia di esercizio dei poteri esecutivi, osserva che, sotto un profilo tecnico, non appare del tutto congruo affidare a decreti legislativi la proposta di eventuali modifiche legislative, in quanto già i decreti stessi hanno il potere di dettare disposizioni innovative rispetto alla disposizione vigente.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Sereni 19.9, Lo Monte 19.4 e 19.6, Lanzillotta 19.7 e Sereni 19.13.

Antonio BORGHESI (IdV), dopo aver illustrato il proprio emendamento 19.3, il cui contenuto è assorbito dall'emendamento 19.14 dei relatori, lo ritira.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Borghesi 19.3 e approvano l'emendamento 19.14 dei relatori.

Marco CAUSI (PD) accoglie la riformulazione dell'emendamento Sereni 19.12, di cui è firmatario, già prospettata nella seduta del 10 marzo.

Le Commissioni approvano l'emendamento Sereni 19.12 (nuova formulazione).

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra l'emendamento Borghesi 19.2, sottolineando come esso sia volto a chiarire il termine dal quale decorrono i cinque anni di durata del periodo transitorio previsto dall'articolo 19.

Il ministro Roberto CALDEROLI sottolinea come la mancata specificazione del termine iniziale di decorrenza della fase transitoria di cui all'articolo 19 non sia casuale, in quanto volutamente si è affidato ai decreti legislativi il potere di individuare il momento in cui si concluderà la fase istruttoria preliminare all'attuazione del federalismo fiscale, la cui durata, allo stato, potrebbe quantificarsi in circa sei mesi.

Le Commissioni respingono l'emendamento Borghesi 19.2.

Linda LANZILLOTTA (PD) fa presente che, nel suo emendamento 19.8, dopo le parole: «cinque anni» la parola «in» deve intendersi sostituita dalla parola «o».

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Lanzillotta 19.8, approvano quindi l'emendamento 19.15 dei relatori e respingono l'emendamento Boccia 19.11.

Il ministro Roberto CALDEROLI propone di riformulare l'emendamento La Loggia 19.1.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, l'emendamento La Loggia 19.1 (nuova formulazione), respingono l'emendamento Sereni 19.10.

Alberto FLUVI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento Sereni 20.24, di cui è firmatario, prospettata dai relatori nella seduta del 10 marzo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Sereni 20.24, respingono l'emendamento Vietti 20.6, approvano l'emendamento 20.32 dei relatori e respingono gli emendamenti Rubinato 20.12, Giovanelli 20.8, Lanzillotta 20.17, approvano l'emendamento 20.33 dei relatori, respingono l'emendamento Sereni 20.23, approvano gli identici emendamenti Armosino 20.1, Ria 20.2, Vietti 20.7, Strizzolo 20.4, e respingono gli emendamenti Coscia 20.31, Miotto 20.26, Cesare Marini 20.3, Misiani 20.9, Lanzillotta 20.18.

Marco CAUSI (PD), intervenendo sull'emendamento Sereni 20.25, osserva come il testo costituisca un passo avanti importante in ordine ai trasporti pubblici locali che sono stati inseriti tra le funzioni fondamentali dei comuni; sostiene che analoga previsione debba essere sancita anche in relazione al trasporto pubblico locale per le regioni. In relazione ai beni

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culturali evidenzia che gran parte del patrimonio di musei, archivi e biblioteche rientra nella proprietà dei comuni e si pone il rischio di una carenza di risorse necessarie per il finanziamento delle correlate funzioni.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Sereni 20.25, gli identici emendamenti Lanzillotta 20.19 e Sereni 20.30, nonché gli identici emendamenti Sereni 20.29 e Lanzillotta 20.20, gli emendamenti Miotto 20.27, Misiani 20.10 e gli identici emendamenti Lanzillotta 20.21 e Sereni 20.28, nonché gli emendamenti La Loggia 20.5, gli identici emendamenti Vietti 21.6 e Vico 21.14. Respingono quindi i subemendamenti Lo Monte 0.21.19.1, 0.21.19.2, 0.21.19.3, 0.21.19.4, 0.21.19.5, 0.21.19.6 e 0.21.19.7.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo sul proprio subemendamento 0.21.19.8, rileva come la relativa formulazione risulti maggiormente inclusiva rispetto al testo dei relatori, che si riferisce alle sole e specifiche strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Borghesi 0.21.19.8 e approvano l'emendamento dei relatori 21.19, risultando quindi assorbito l'emendamento Miotto 21.15, respingono gli emendamenti Borghesi 21.12, De Pasquale 21.16 e Cesare Marini 21.4.

Antonio LEONE (PdL), relatore per la V Commissione, riformula l'emendamento 21.18 dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 21.18 (nuova formulazione) dei relatori, risultando conseguentemente assorbiti gli emendamenti Vietti 21.7, Sereni 21.17, limitatamente alla lettera a); respingono quindi l'emendamento Sereni 21.17, relativamente alla lettera b), nonché gli emendamenti Vietti 21.8, Lo Monte 21.10, La Loggia 21.1, Giudice 21.13, Mario Pepe (PD) 21.2 e 21.3, Vietti 21.9, Ciccanti 21.5, Milo 21.11, Tabacci 22.25.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che l'emendamento Osvaldo Napoli 22.10 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Graziano 22.27.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il proprio emendamento 22.22, che intende integralmente sostituire la normativa complessa e farraginosa recata dal provvedimento in materia di città metropolitane. L'emendamento rimette, in particolare, ad uno o più decreti legislativi, da adottarsi entro un anno dall'approvazione della legge delega, la definizione della disciplina di prima istituzione delle città metropolitane in base a principi e criteri direttivi che garantiscano un iter procedurale snello ed efficace. Sottolinea, inoltre, la rilevanza del comma 4 dell'emendamento, che consente ai comuni situati nell'ambito delle province delle aree metropolitane di richiedere, entro sei mesi dall'approvazione della legge, di essere inclusi nella città metropolitana di riferimento secondo il principio della continuità territoriale. In via generale, segnala che la proposta individua un percorso più rapido ed efficace di quello previsto dall'articolo 22 del provvedimento che rischi di far convivere città metropolitane e province, con evidenti ricadute negative per la finanza pubblica.

Renato CAMBURSANO (IdV), nell'illustrare l'emendamento Borghesi 22.22, si sofferma sul comma 7 della nuova formulazione dell'articolo, che prevede l'attribuzione alle città metropolitane di importanti funzioni, aggiuntive rispetto a quelle contemplate nell'attuale testo dell'articolo 22. Auspica, pertanto, una nuova valutazione da parte dei relatori e del Governo sull'emendamento, sottolineando come, dopo molti rinvii, sia ormai giunto il momento di avviare l'iter di costituzione delle città metropolitane e di concluderlo entro breve termine. Illustra

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altresì il proprio emendamento 22.21, che intende estendere anche alla città metropolitana di Roma Capitale le disposizioni di cui all'articolo 22 del provvedimento in esame.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Borghesi 22.22 e Meta 22.26.

Antonio PEPE (PdL), relatore per la VI Commissione, prospetta una riformulazione dell'emendamento Amici 22.32.

Alberto FLUVI (PD) chiede di accantonare brevemente l'emendamento Amici 22.32, al fine di valutare la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Bocchino 22.8, risultando conseguentemente assorbito l'emendamento Occhiuto 22.18 e Laganà Fortugno 22.1, respingono gli emendamenti Lo Monte 22.11, Cambursano 22.21, Misiani 22.16, Misiti 22.23, Lo Monte 22.13.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene del tutto incomprensibile ed incoerente l'atteggiamento del Governo e dei relatori, che ha portato all'approvazione dell'emendamento Bocchino 22.8, il quale consente l'istituzione di una città metropolitana nell'area metropolitana in cui è compreso il comune di Reggio Calabria. Segnala, infatti che esistono aree urbane più popolate e più complesse, tra le quali cita ad esempio Verona, Brescia e Padova, chiedendo pertanto di chiarire le ragioni che hanno condotto all'inclusione di Reggio Calabria nell'elenco delle future città metropolitane.

Alessandro PAGANO (PdL) chiede un chiarimento in ordine alla mancata inclusione di Palermo tra le future città metropolitane.

Il ministro Roberto CALDEROLI precisa che l'articolo 22 si riferisce alle sole aree metropolitane presenti nelle regioni a statuto ordinario, in quanto nelle regioni a statuto speciale la competenza in materia di enti locali è affidata in via esclusiva al legislatore regionale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Lanzillotta 22.17, Strizzolo 22.9, gli identici emendamenti Ria 22.7, Vietti 22.19 e Fontanelli 22.31, nonché gli emendamenti Armosino 22.2 e Marchignoli 22.5; approvano quindi l'emendamento Sereni 22.28.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Armosino 22.3 e 22.4.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Ria 22.6, Vietti 22.20 e Sereni 22.30, nonché gli emendamenti Sereni 22.29, Misiani 22.15 e 22.14.

Giulio CALVISI (PD), illustrando il proprio emendamento 22.24, sottolinea come nell'ambito del disegno di legge in esame alle regioni a statuto speciale sia riservato un trattamento spesso deteriore rispetto a quello assicurato alle regioni a statuto ordinario. In particolare, con riferimento alla materia delle città metropolitane. Osserva quindi come gli statuti speciali siano ormai piuttosto datati, e pertanto non in linea con le più recenti innovazioni legislative. Pertanto, sottolinea la rilevanza del proprio emendamento, che riprende sostanzialmente il contenuto di un'analoga disposizione della legge n. 142 del 1990, volta a consentire alle regioni a statuto speciale di adeguare il proprio ordinamento ai nuovi principi dettati dalla legislazione statale. Sollecita, pertanto, una nuova valutazione da parte del rappresentante del Governo sulla proposta emendativa in esame.

Il ministro Roberto CALDEROLI fa presente che, come già più volte segnalato nel corso di questa seduta, le questioni relative alle autonomie speciali potranno essere oggetto di una migliore valutazione a seguito dell'incontro previsto per il prossimo

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lunedì con i rappresentanti delle regioni a statuto speciale. In ogni caso, ritiene che siano le regioni a statuto speciale a dover attivare la propria competenza legislativa al fine di procedere all'istituzione delle città metropolitane nel rispettivo territorio.

Le Commissioni respingono l'emendamento Calvisi 22.24.

Alberto FLUVI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento Amici 22.32, che sottoscrive.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Amici 22.32 (nuova formulazione), respingono gli emendamenti Tabacci 23.4 e Misiani 23.2 ed approvano l'emendamento Marsilio 23.1.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra l'articolo aggiuntivo Cambursano 23.02, di cui è firmatario, ritenendo che esso non sia lesivo dell'autonomia costituzionalmente garantita alle regioni.

Il ministro Roberto CALDEROLI osserva come una legge ordinaria non possa stabilire i compiti delle regioni nell'ambito della loro competenza legislativa.

Antonio BORGHESI (IdV) ritira l'articolo aggiuntivo Cambursano 23.02, di cui è firmatario.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Vietti 24.3 e approvano l'emendamento 24.4 dei relatori.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Leo 24.1 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Sereni 0.24.01.1 ed approvano l'articolo aggiuntivo 24.01 dei relatori; respingono l'emendamento Vietti 25.32, Zaccaria 25.29, gli identici emendamenti Bressa 25.34 e Brugger 25.31, nonché l'emendamento Romano 25.17.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che gli emendamenti Zorzato 25.11 e La Loggia 25.1 sono stati ritirati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Brugger 25.2 e Romano 25.19, e l'emendamento Lanzillotta 25.20; approvano quindi gli emendamenti Zorzato 25.15 e La Loggia 25.3.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Zorzato 25.16 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zeller 25.4.

Antonio PEPE (PdL), relatore per la VI Commissione, propone di riformulare l'emendamento La Loggia 25.5 nel senso di sopprimere le parole da «degli svantaggi e degli oneri» fino alla fine dell'emendamento.

Le Commissioni approvano l'emendamento La Loggia 25.5 (nuova formulazione).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Zorzato 25.12 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Giudice 25.28, Commercio 25.24, gli identici emendamenti Marinello 25.10 e Romano 25.18, Lanzillotta 25.21 e 25.22, La Loggia 25.6, Lanzillotta 25.23, Zorzato 25.13 e Commercio 25.33.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Giudice 25.27, La Loggia 25.7, Zorzato 25.14.

Le Commissioni respingono l'emendamento Marinello 25.9.

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Antonio PEPE (PdL), relatore per la VI Commissione, propone la riformulazione dell'emendamento La Loggia 25.8.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento La Loggia 25.8 (nuova formulazione) e respingono gli emendamenti Commercio 25.25 e 25.26.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Giudice 25.30 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Tabacci 26.4, Sereni 26.7, Vietti 26.2, approvano l'emendamento 26.8 dei relatori, respingono l'emendamento Cambursano 26.5, Tabacci 26.3, approvano l'emendamento 26.9 dei relatori e respingono l'emendamento Tabacci 26.6.

Antonio PEPE (PdL), relatore per la VI Commissione, riformula l'emendamento 26.10 dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Sereni 0.26.10.1 ed approvano l'emendamento 26.10 (nuova formulazione) dei relatori.

Marino ZORZATO (PdL) illustra il proprio emendamento 26.1, invitando il Governo a rimettersi alle Commissioni. Ritiene infatti che, nella fase di attuazione di una legge volta a eliminare le disuguaglianze tra le regioni, sia ragionevole la sospensione delle procedure per il passaggio di comuni nel territorio di altra regione o provincia autonoma.

Il ministro Roberto CALDEROLI ritiene che la norma contenuta nell'emendamento Zorzato 26.1 rischi di essere in contrasto con il disposto dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

Marino ZORZATO (PdL) fa notare come il suo emendamento 26.1 sia stato giudicato ammissibile.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che il giudizio di inammissibilità pronunciato sul proprio articolo aggiuntivo 11.02, motivato da ragioni analoghe a quelle espresse dal Governo al fine di motivare la propria contrarietà all'emendamento Zorzato 26.1 contrasti con le decisioni delle presidenze in ordine a quest'ultimo emendamento.

Bruno TABACCI (UdC) desidera dare atto al deputato Zorzato di aver sollevato, già nella fase dell'esame preliminare, la problematica sottesa all'emendamento in discorso. Ritiene inoltre che il Governo dovrebbe pronunciarsi sul merito di tale emendamento, anziché limitarsi ad invocare la sua pretesa incostituzionalità.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che l'emendamento Zorzato 26.1 non sia incostituzionale, in quanto l'articolo 132, secondo comma, della Costituzione prevede che la procedura per il passaggio di comuni nel territorio di altra regione o provincia autonoma si concluda con l'approvazione di una legge. Ove l'emendamento in discorso fosse approvato, si tratterebbe, pertanto, di una sorta di autolimitazione del Parlamento.

Lino DUILIO (PD), condividendo le considerazioni svolte dai colleghi che lo hanno preceduto, ricorda come l'attuale maggioranza si sia opposta, quando era all'opposizione, a questi passaggi di comuni al territorio di altra regione o provincia autonoma.

Rolando NANNICINI (PD) concorda con i colleghi che lo hanno preceduto nel ritenere che la norma contenuta nell'emendamento Zorzato 26.1 non sia incostituzionale.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, precisa innanzitutto come la costituzionalità non costituisca parametro di ammissibilità degli emendamenti, e come non sia pertanto questo il motivo della dichiarazione di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Baretta 11.02. Rileva, inoltre, come le

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considerazioni svolte dal rappresentante del Governo circa il possibile contrasto dell'emendamento in esame con l'articolo 132, secondo comma, della Costituzione non siano a suo giudizio infondate.

Il ministro Roberto CALDEROLI ricorda che la procedura di cui all'articolo 132, secondo comma, prevede lo svolgimento di referendum, che non possono quindi essere sospesi con legge ordinaria, e l'approvazione di una legge, che rientra nelle prerogative del Parlamento, le quali, evidentemente, non possono essere a loro volta limitate da una legge ordinaria. Ritiene comunque che il Governo possa rivalutare la questione a seguito di un più attento esame dei profili di costituzionalità.

Marino ZORZATO (PdL) auspica che l'affermazione del ministro Calderoli possa interpretarsi nel senso di un parere favorevole del Governo, qualora i dubbi di costituzionalità sul suo emendamento 26.1 fossero fugati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zorzato 26.1.

Marco CAUSI (PD) invita la presidenza ad attivarsi affinché la discussione generale in Assemblea sul provvedimento in esame possa proseguire anche nella mattina di martedì 14 marzo.

Renato CAMBURSANO (IdV) si associa alle considerazioni del collega Causi.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che sul testo deve ancora essere acquisito il parere della Commissioni Affari costituzionali. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare alle ore 12 di domani.

La seduta termina alle 19.10.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 149 di mercoledì 11 marzo 2009 a pagina 17, prima colonna, la diciassettesima e la diciottesima riga sono sostituite dalle seguenti: «*Gianfranco CONTE, presidente, fa presente che l'approvazione dell'emendamento Sereni 2.164 (nuova formulazione) ha già determinato la soppressione dell'inciso in questione e, pertanto, gli identici emendamenti Marinello 2.11 e Giudice 2.6 risultano assorbiti.» e a pagina 34, prima colonna, sono soppresse le righe dalla ventesima alla trentatreesima.