CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 marzo 2009
148.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO ALL'11 MARZO 2009

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INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 marzo 2009. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 15.40.

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.
Audizione di rappresentanti della regione Lazio.
(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
Introduce quindi l'audizione.

Franco DALIA assessore alla mobilità della regione Lazio, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati: Aurelio Salvatore MISITI (IdV), Michele Pompeo META (PD) e Silvano MOFFA (PdL).

Franco DALIA assessore alla mobilità della regione Lazio, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, presidente, ringrazia l'assessore alla mobilità della regione Lazio per il suo intervento.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.

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Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.
Audizione di rappresentanti della regione Lombardia.
(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
Introduce quindi l'audizione.

Raffaele CATTANEO, assessore alle infrastrutture e mobilità della regione Lombardia, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Emanuele FIANO (PD), Aurelio Salvatore MISITI (IdV) e Jonny CROSIO (LNP).

Raffaele CATTANEO, assessore alle infrastrutture e mobilità della regione Lombardia, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, presidente, ringrazia l'assessore alle infrastrutture e mobilità della regione Lombardia per il suo intervento.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 marzo 2009. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 17.25.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale.
C. 2105 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni V e VI).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sandro BIASOTTI (PdL) relatore, ricorda che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni V e VI sul disegno di legge AC 2105, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», già approvato dal Senato.
Fa presente che il disegno di legge configura un nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, che tende al superamento del sistema di finanza derivata ed attribuisce maggiore autonomia di entrata e di spesa a regioni ed enti locali, nel rispetto dei principi di solidarietà e di coesione sociale. Ricorda che uno degli obiettivi principali del disegno di legge è il passaggio dal sistema dei trasferimenti fondato sulla spesa storica a quello dell'attribuzione di risorse basate sull'individuazione dei fabbisogni standard necessari a garantire sull'intero territorio nazionale il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e delle funzioni fondamentali degli enti locali.
Rileva che, a tal fine, il disegno di legge stabilisce in modo puntuale la struttura fondamentale delle entrate di Regioni ed Enti locali, definisce i principi che regoleranno l'assegnazione di risorse perequative agli enti dotati di minori capacità di autofinanziamento e delinea gli strumenti attraverso cui sarà garantito il coordinamento fra i diversi livelli di governo in materia di finanza pubblica.

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Ricorda che, nel definire i principi fondamentali del sistema di finanziamento delle autonomie territoriali, il disegno di legge distingue tra le spese connesse alle funzioni corrispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione e quelle inerenti le funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p) Cost., per le quali si prevede l'integrale copertura del fabbisogno, e le altre funzioni, per le quali si prevede la perequazione delle capacità fiscali. Un diverso trattamento, intermedio rispetto alle precedenti funzioni, è previsto per il trasporto pubblico locale.
Fa presente che tra le funzioni riconducibili al suddetto vincolo costituzionale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione sono comprese la sanità, l'assistenza e l'istruzione, quest'ultima limitatamente alle spese per i servizi e le prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio, nonché per le altre funzioni di carattere amministrativo già ora attribuite alle regioni. Per tali funzioni, concernenti diritti civili e sociali, spetta allo Stato definire i livelli essenziali delle prestazioni. Rileva che il modello proposto configura, pertanto, un doppio canale perequativo, valido per tutti i livelli di governo, in base al quale sarà garantita una perequazione integrale dei fabbisogni, valutati a costi standard, per ciò che attiene i livelli essenziali delle prestazioni inerenti i diritti civili e sociali e le funzioni fondamentali degli enti locali, mentre le altre funzioni saranno finanziate secondo un modello di perequazione che dovrebbe concretizzarsi in un tendenziale livellamento delle differenti capacità fiscali dei territori.
Per quanto riguarda le modalità di finanziamento delle funzioni, ricorda che nel disegno di legge si afferma, quale principio generale, che il normale esercizio di esse dovrà essere finanziato dalle risorse derivanti dai tributi e dalle entrate proprie di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo. Alle regioni, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato, viene attribuito un complesso di poteri, quali quello di istituire tributi regionali e locali, determinare variazioni delle aliquote o agevolazioni che gli enti locali possono applicare nell'esercizio della loro autonomia, nonché istituire a favore di enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali. Tale sistema tributario, ad ogni livello istituzionale, dovrà comunque essere coerente con i principi di progressività e capacita contributiva stabiliti dall'articolo 53 della Costituzione.
Rileva inoltre che il disegno di legge istituisce un sistema di nuovi organi, ai quali viene attribuito il compito di presiedere, sia a livello tecnico-operativo, sia consultivo-politico, al processo di attuazione della delega sul federalismo fiscale: la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Gli articoli 7, 8, 9 e 10 costituiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato è chiamato a disciplinare il futuro assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario: l'articolo 7 disciplina le entrate, quale sia cioè la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 la perequazione, vale a dire il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscale per abitante; l'articolo 10 la conversione degli attuali tributi e compartecipazioni delle regioni ordinarie alla disciplina che sarà dettata dai futuri decreti delegati.
Fa presente che il nucleo di questa disciplina è nella ripartizione che l'articolo 8 fa delle funzioni e delle spese che queste determinano. Secondo il profilo delle funzioni le spese sono ripartite in due categorie principali, cui si aggiunge

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una terza che partecipa di entrambe, ossia spese determinate dall'esercizio di funzioni connesse alle «prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, quelle cioè i cui «livelli essenziali» devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; le altre spese, non riconducibili a quelle considerate alla lettera a); le spese per il trasporto pubblico locale che - per il livello delle prestazioni ed il livello del finanziamento che è loro assicurato - sono considerate per parte in entrambe le categorie. Ricorda che l'ammontare del finanziamento per la spesa per il trasporto pubblico locale va determinato tenendo conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale, oltre che dei costi standard e che viene inoltre disposto che il finanziamento attraverso il fondo perequativo sia subordinato al rispetto di un livello di servizio minimo, fissato a livello nazionale.
Rileva che il nuovo assetto finanziario relativo agli enti locali è definito dagli articoli 11, 12, 13 e 14 del disegno di legge. Le modalità di finanziamento di comuni, province e Città metropolitane è strutturato sulla base di una classificazione delle spese in tre tipologie: spese riconducibili alle funzioni «fondamentali», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, la cui individuazione è rimessa alla legislazione statale; spese relative alle «altre funzioni», non riconducibili a quelle fondamentali; spese che, prescindendo dall'oggetto delle funzioni, risultano finanziate con contributi nazionali speciali, finanziamenti dall'Unione europea e cofinanziamenti nazionali.
Per le spese connesse alle funzioni fondamentali segnala che è prevista la garanzia del finanziamento integrale, con riferimento al fabbisogno standard. Tale finanziamento è assicurato dall'intervento del fondo perequativo. Il provvedimento prevede l'istituzione di due fondi perequativi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle Città metropolitane.
Con riferimento al finanziamento delle spese riconducibili alle funzioni «non fondamentali» ricorda che non è previsto il finanziamento integrale: il disegno di legge stabilisce che esse siano finanziate con i tributi propri, con le compartecipazioni al gettito di tributi e dal fondo perequativo. A differenza di quanto previsto per il finanziamento delle spese fondamentali, l'intervento del fondo perequativo, in tale ambito, è basato soltanto sulla capacità fiscale per abitante ed è espressamente diretto a ridurre le differenze tra le capacità fiscali dei singoli enti.
Tra le altre disposizioni contenute nel provvedimento, segnala che l'articolo 23, introdotto nel corso dell'esame al Senato, affronta il tema dell'attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, ove si dispone che la legge dello Stato disciplini l'ordinamento di Roma, capitale della Repubblica. Fa presente che tale disciplina, sotto il profilo ordinamentale oltre che finanziario, è definita dall'articolo in via transitoria, in attesa che l'attuazione della disciplina sulle città metropolitane determini l'istituzione della città metropolitana di Roma capitale. L'articolo precisa peraltro che la disciplina transitoria è destinata ad trovare applicazione anche «a regime», intendendosi riferita alla città metropolitana a decorrere dalla sua istituzione.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.30.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 10 marzo 2009.

Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale.
C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844
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Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin e C. 2177 Cosenza.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 17.30 alle 17.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI