CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 marzo 2009
148.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 10 marzo 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.

D.L. 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.
C. 2232 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 febbraio 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha illustrato il contenuto del provvedimento. Ricorda altresì che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 30 marzo. Pertanto, l'esame in Commissione si concluderà giovedì 26 marzo. Per rispettare tale programma, la Commissione concluderà l'esame preliminare giovedì prossimo. Ove l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dai gruppi ritenesse opportuno lo svolgimento di audizioni, queste potranno svolgersi nella seduta antimeridiana di martedì 17 marzo. Il termine per la presentazione degli emendamenti sarà fissato alle ore 16 della medesima giornata, per poter poi procedere al relativo esame nelle sedute del 18, 19 e 24 marzo. Il testo sarà quindi trasmesso alle Commissioni per i pareri.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che tutti i temi oggetto del provvedimento siano noti e sufficientemente approfonditi e che, pertanto, sembra superfluo che la Commissione svolga audizioni.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che l'opportunità di svolgere audizioni deve comunque essere valutata nell'ambito dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene condivisibile la parte del provvedimento che riguarda gli atti persecutori, trattandosi sostanzialmente dello stesso testo recentemente approvato dalla Camera. La scelta

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di anticipare la vigenza di tale normativa, tramite l'inserimento nel decreto-legge in esame si è rivelata particolarmente utile, dal momento che ha consentito in questi giorni di assicurare alla giustizia il responsabile di un grave caso di stalking.
Pur valutando favorevolmente il provvedimento nel suo complesso, esprime a titolo personale talune perplessità e preoccupazioni sulle disposizioni dell'articolo 2, laddove si prevede l'ampliamento del catalogo dei reati per i quali si deroga al principio generale per cui la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. La disposizione in esame estende infatti la presunzione dell'esistenza di esigenze cautelari, salvo prova contraria, e quindi l'obbligo di applicazione della custodia cautelare in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza a tutti i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché a specifici ulteriori delitti ritenuti di particolare gravità e allarme sociale. Si prevede quindi, anche per delitti tentati, l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale sostanzialmente automatica, salvo che non si provi che non sussistano esigenze cautelari. Ferma restando l'esigenza di contrastare tali gravi forme di criminalità, ritiene opportuna una maggiore riflessione per evitare che la disposizione in esame possa prestarsi ad abusi. Sempre a titolo personale, esprime inoltre perplessità sull'articolo 4, che interviene sulla disciplina del patrocinio a spese dello Stato per consentire alla persona offesa da taluni reati a sfondo sessuale l'accesso al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito ordinariamente previsti. Anche in questo caso ritiene necessaria una approfondita riflessione per evitare di creare ingiustificate situazioni di disparità fra le vittime dei reati.

Donatella FERRANTI (PD) dopo avere ribadito le critiche di metodo e di merito da lei illustrate nella precedente seduta, sottolinea come la scelta di includere nel decreto-legge normative che sono tuttora all'esame del Parlamento secondo le norme ed i tempi del procedimento legislativo ordinario, abbia determinato una grave confusione fra procedimenti legislativi, sovrapposizioni tra norme, la sostanziale impossibilità di adeguati approfondimenti e, pertanto, una forte compressione delle prerogative del Parlamento stesso. Inoltre, ritiene completamente insussistenti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, anche in considerazione delle statistiche che dimostrano una riduzione dei casi di violenza sessuale nell'ultimo anno. Nel merito, ritiene particolarmente preoccupanti le disposizioni di cui agli articolo 2 e 3, che, per quanto siano comprensibili nello spirito, tuttavia prevedono norme «manifesto», sostanzialmente inefficaci, che riducono la funzione rieducativa della pena e non prendono adeguatamente in considerazione il profilo psicologico del reo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene che le critiche dell'onorevole Ferranti siano prive di fondamento. Sotto il profilo del metodo, ribadisce che le prerogative del Parlamento sono state pienamente rispettate, poiché quasi tutte le disposizioni del decreto-legge in esame sono state già approvate da un ramo del Parlamento ed in considerazione del fatto che tanto la Camera quanto il Senato devono comunque esaminare il disegno di legge di conversione.

Rita BERNARDINI (PD) condivide la prima parte dell'intervento dell'onorevole Contento, relativa all'articolo 2 del provvedimento in esame, preannunciando la presentazione di emendamenti a tale disposizione. A tale proposito, ritiene inammissibile che, come invece la stampa ha riportato in questi giorni, un ragazzo incensurato di diciannove anni possa essere recluso in via cautelare nel carcere di Poggioreale accusato di aver «palpeggiato» una ragazza di tredici anni dopo che questa gli aveva inviato degli MMS che ritraevano le sue parti più intime. Ritiene che in un caso come questo sia intollerabile l'applicazione sostanzialmente automatica

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della misura cautelare detentiva, senza quindi tenere conto della sussistenza in concreto delle esigenze che legittimerebbero tale misura. Condivide altresì le osservazioni dell'onorevole Ferranti, con particolare riferimento alla mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza, ritenendo che non si possa certo sostenere, come invece ha fatto il ministro Carfagna, che basti anche un solo stupro per integrare tali presupposti. Sottolinea quindi la necessità di un maggiore senso di responsabilità anche da parte dei mass media, che tendono a sovresporre i casi di cronaca nera, contribuendo ad alimentare un eccessivo stato di allarme nell'opinione pubblica.

Anna ROSSOMANDO (PD) non condivide le osservazioni del sottosegretario Caliendo, sottolineando la centralità dell'argomento metodologico e l'impossibilità di svolgere un'adeguata istruttoria legislativa nei tempi ristretti che caratterizzano la conversione dei decreti-legge, poiché in questo caso il procedimento legislativo è semplificato e incompleto. Nel merito, il provvedimento in esame è criticabile sotto molteplici profili, poiché non coglie i problemi reali. In particolare, il provvedimento si basa su un erroneo l'approccio alla vittima e non tiene in considerazione il «tema del silenzio» delle vittime di violenza sessuale, dovuto al fatto che la maggior parte delle violenze avvengono all'interno della famiglia. Occorre dunque una maggiore riflessione e ponderazione, per produrre una legge efficace e condivisa.

Enrico COSTA (PdL) ritiene che nel caso di specie non vi sia nulla di abnorme nell'uso della decretazione d'urgenza, sussistendone tutti i presupposti ed in considerazione dei numerosi analoghi precedenti nei quali si è fatto ricorso a tale strumento. Nel merito, ricorda che il provvedimento è volto a combattere, con strumenti adeguati, una terribile piaga della società. Con riferimento all'articolo 2 ed alla relativa estensione della presunzione di esistenza di esigenze cautelari, ritiene che si debba svolgere una attenta riflessione che tenga adeguatamente conto della centralità di un adeguato bilanciamento degli interessi, in modo da evitare qualunque automatismo nell'applicazione della custodia cautelare qualora il giudice ritenga sussistenti i gravi indizi di colpevolezza ma non anche le esigenze cautelari. Quanto alle norme sugli atti persecutori, vi è un riconoscimento forte del lavoro svolto da questa Commissione e dalla Camera nel suo complesso. Con riferimento al tema della violenza sessuale, ritiene invece che sarebbe opportuno far confluire nel decreto-legge il lavoro svolto da questa Commissione, che ha recentemente adottato un testo base. Ritiene infine che occorra una attenta riflessione per valutare l'adeguatezza del nuovo termine di 180 giorni nei centri di identificazione ed espulsione.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene che il decreto-legge in esame sia sostanzialmente condivisibile, sottolineando come esso lanci un segnale politico di forte contrasto alla criminalità dopo decenni di politiche sostanzialmente inefficaci. Condivide le perplessità dell'onorevole Contento sulla formulazione dell'articolo 2, che estende la presunzione di sussistenza di esigenze cautelari per una serie di specifici delitti di particolare gravità. Occorre infatti evitare qualsiasi forma di automatismo nel disporre misure limitative della libertà personale e consentire al giudice di valutare caso per caso. Esprime altresì forti perplessità sull'articolo 4, che rischia di creare ingiustificate disparità di trattamento tra le vittime di reati.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO precisa che il provvedimento in esame è volto a determinare una deterrenza effettiva e a modificare una cultura essenzialmente maschilista che riduce la percezione del forte disvalore dei reati contro le donne e che probabilmente ha inciso anche sull'applicazione giurisprudenziale delle norme in tema di misure cautelari. Inoltre la disposizione sul gratuito patrocinio in favore della persone offesa da

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taluni reati a sfondo sessuale è volto a consentire il superamento di difficoltà culturali e psicologiche che possono porre la donna in una condizione di inferiorità nella tutela dei propri diritti. Sarebbe peraltro opportuna una formazione specifica ed una specializzazione dei difensori chiamati al gratuito patrocinio nei casi di delitti a sfondo sessuale.

Carolina LUSSANA (LNP), relatore, sottolinea che l'articolo 2 non prevede nessuna forma di obbligatorietà né di automatismo nell'applicazione della custodia cautelare, poiché viene estesa una presunzione che può essere vinta dalla prova della insussistenza di esigenze cautelari.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.
C. 1090 Vietti.

COMITATO DEI NOVE