CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 febbraio 2009
145.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VIII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 26 febbraio 2009. - Presidenza del vicepresidente della V Commissione Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 9.50.

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nonché dei comuni compresi nelle aree naturali protette.
C. 54 Realacci.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Massimo VANNUCCI (PD), relatore per la V Commissione, valutando con apprezzamento la scelta di designare un deputato di maggioranza e uno di opposizione come relatori sul provvedimento, sostenuto trasversalmente da esponenti delle diverse parti politiche, sottolinea come con l'avvio del suo esame riprenda sostanzialmente l'iter delle proposte in materia discusse nel corso delle passate legislature. Ritiene, peraltro, significativo che anche il Governo stia valutando l'opportunità di adottare uno specifico provvedimento recante misure a favore di piccoli comuni e che tale tema sia stato affrontato anche nell'ambito delle ultime riunioni del Consiglio dei ministri, auspicando che le misure proposte dall'Esecutivo possano al più presto integrarsi con i contenuti della proposta oggi in esame.
Sottolinea come il provvedimento si inserisca in una cornice di riforme che stanno interessando i rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali, a partire dal disegno di legge sul federalismo fiscale oggi all'esame della Camera e da quello sul cosiddetto Codice delle autonomie di cui dovrebbe essere prossima l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri. Al di là di tali riforme già alcuni parziali e provvisori interventi sono stati previsti nella legislazione vigente ed altri ancora sono contenuti in provvedimenti all'esame al Parlamento. Ricorda, in particolare, che la legge finanziaria per il 2007 aveva previsto che specifiche quote di risorse nell'ambito del fondo ordinario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 fossero destinate ai piccoli comuni sulla

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base del parametro della presenza nel rispettivo territorio di anziani e bambini di età inferiore ai cinque anni, evidenziando tuttavia come tale disposizione sia efficace solo fino all'anno 2009 e non sia al momento prevista una sua proroga. Segnala, inoltre, che nel disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica in materia di sviluppo economico, semplificazione, competitività e di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati, era prevista una norma di delega volta a prevedere l'istituzione di una sede di segreteria comunale unificata per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Per tali norme, tuttavia, presso l'altro ramo del Parlamento è stato proposto lo stralcio dal provvedimento. Segnali di senso negativo possono, invece, cogliersi per i piccoli comuni nell'ambito della riforma scolastica recentemente approvata, che prevede una progressiva riduzione delle risorse destinate alla scuola che, probabilmente, richiederà una riduzione dei servizi erogati nelle aree meno popolate del Paese. In tale quadro si inseriscono altresì i significativi tagli delle risorse destinate alle comunità montane, che espongono tali enti al rischio del dissesto.
In questo contesto sistematico, ritiene debba essere finalmente affrontata la questione del corretto utilizzo del territorio del nostro Paese; al termine della fase di tumultuosa crescita del secondo dopoguerra, si è infatti determinata una forte antropizzazione nei centri urbani e lungo le vie di collegamento stradale e ferroviario, con la conseguente marginalizzazione e lo spopolamento di numerose aree interne. Tale situazione determina evidenti squilibri a danno delle aree meno densamente popolate, in quanto la legislazione nazionale spesso fissa standard uniformi sull'intero territorio nazionale senza tenere conto delle peculiarità connesse alla non omogenea presenza umana sul territorio stesso. La proposta in esame cerca, quindi, di rompere questo circolo vizioso, che porta ad una crescente marginalizzazione delle aree meno popolate, proponendo non tanto una normativa sui piccoli comuni, quanto piuttosto un insieme di disposizioni per il corretto uso del territorio e la migliore distribuzione della popolazione. Si tratta, a suo avviso, di una grande politica di sviluppo per il nostro Paese, che potrebbe concorrere in modo significativo alla crescita economica complessiva della nostra economia, come dimostrato dall'esperienza di quei Paesi, come Spagna, Finlandia e Svezia, che hanno adottato politiche volte alla rinascita economica e sociale dei territori meno densamente popolati.
Con riferimento, quindi, agli aspetti di più diretto interesse della Commissione bilancio, e rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per i necessari elementi di chiarimento che il Governo dovrà predisporre per quel che concerne i profili finanziari della proposta, ricorda che l'articolo 1 prefigura le finalità generali del provvedimento che, sinteticamente, riguardano la promozione e il sostegno delle attività economiche, sociali, ambientali e culturali svolte nell'ambito territoriale dei piccoli comuni; la tutela e la valorizzazione del loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico; l'adozione di misure a vantaggio sia dei cittadini che vi risiedono, sia delle attività produttive, con riferimento, in particolare, al sistema di servizi territoriali, con l'obiettivo si stimolare e incrementare anche il movimento turistico. È fatta salva la facoltà per le regioni a statuto ordinario di disporre interventi ulteriori, rispetto a quelli previsti dal provvedimento in esame, per le medesime finalità da questo indicate, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite dal Titolo V della parte seconda della Costituzione. Inoltre, ai sensi del comma 3, le regioni redigono l'elenco dei piccoli comuni e provvedono ad individuare gli interventi per l'attuazione del provvedimento. L'articolo 2 reca la definizione di «piccoli comuni» ai fini della presente proposta di legge. Oltre alle caratteristiche demografiche, infatti, per rientrare nella tipologia dei «piccoli comuni» è necessario che l'ente sia situato in aree territorialmente dissestate o caratterizzate da situazioni di criticità per

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quanto riguarda l'ambiente ovvero in aree nelle quali si registrino evidenti situazioni di marginalità economica o sociale. Rientrano, inoltre, nella tipologia i comuni nei quali si sia verificata una rilevante diminuzione della popolazione residente negli ultimi decenni. I commi 3, 4 e 5 disciplinano la procedura per l'adozione, entro sei mesi, di un elenco dei piccoli comuni e dei comuni con alta densità di attività economiche e produttive, disponendone l'aggiornamento su base triennale. Come esplicitato dalla sua rubrica, l'articolo 3 reca una serie di disposizioni che trova applicazione con riguardo non soltanto ai piccoli comuni come definiti dal precedente articolo 2, ma a tutti i comuni aventi popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti. In particolare, il comma 1 attribuisce alle regioni il compito di promuovere, anche con il parere delle associazioni rappresentative degli enti locali, iniziative per incentivare l'unione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti. Il comma 2 concerne l'attività amministrativa di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi. I commi 3 e 4 riguardano l'attribuzione delle competenze del responsabile del procedimento in materia di appalti di lavori pubblici e la disapplicazione di alcune norme in materia di programmazione dei lavori e di adesione alle modalità di acquisto centralizzato. Il comma 5 autorizza l'uso della rete telematica, gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'attività di incasso e trasferimento di somme. Ai sensi del comma 6, i piccoli comuni possono stipulare convenzioni con le diocesi cattoliche e con le rappresentanze della altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano per la salvaguardia e per il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari. Il comma 7 prevede che tali comuni possono acquisire o stipulare intese finalizzate al recupero di alcuni beni immobili. Il comma 8 prevede la facoltà per le regioni di favorire l'esecuzione di opere destinate alla cablatura degli edifici nonché l'implementazione di servizi di comunicazione elettronica a banda larga. I commi 9 e 11 prevedono la possibilità, per le regioni, di incentivare l'adozione, da parte dei piccoli comuni, di misure rivolte alla tutela e alla valorizzazione dell'arredo urbano, dell'ambiente e del paesaggio. Il comma 10, infine, autorizza misure per il riequilibrio anagrafico nei piccoli comuni.
Ricorda ancora che l'articolo 4 è volto a promuovere interventi finalizzati a garantire, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità di attività e servizi essenziali, con l'obiettivo di fronteggiare la rarefazione di servizi al cittadino che si riscontra in tali realtà territoriali e che determina la condizione di «disagio insediativo» cui la proposta di legge intende porre rimedio. In particolare, il comma 3 prevede che i comuni possano stipulare con gli imprenditori agricoli le convenzioni e i contratti d'appalto previsti dalla vigente normativa sulla modernizzazione del settore agricolo, per lo svolgimento di attività volte alla cura e alla manutenzione del territorio. L'articolo 5 detta norme per la valorizzazione nei piccoli comuni dei prodotti agroalimentari tradizionali o tipici che presentino particolari legami con il territorio. L'articolo 6 intende agevolare la realizzazione dei progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, sia singolarmente, sia in forma associata. Infatti, si prevede che tali progetti abbiano la precedenza nell'assegnazione dei finanziamenti pubblici destinati ai programmi di e-government. L'articolo 7 reca disposizioni volte a garantire l'erogazione dei servizi postali nei piccoli comuni. Il comma 2 riconosce all'amministrazione comunale la facoltà di stipulare altresì apposite convenzioni, d'intesa con le associazioni di categoria e con Poste italiane s.p.a., affinché il pagamento dei conti correnti e le altre operazioni possano essere effettuate presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale. Il comma 3 stabilisce che il Ministero delle comunicazioni provveda ad assicurare che nel contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare attenzione,

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nella programmazione televisiva nazionale e locale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni, garantendo nei medesimi comuni un'adeguata copertura del servizio. L'articolo 8 reca misure volte a sostenere le istituzioni scolastiche presenti nei piccoli comuni. L'articolo 9 stabilisce il principio in base al quale gli artigiani che risiedono nei piccoli comuni possono esporre e vendere i loro prodotti, in apposite aree e per non più di quattro giorni al mese, e autorizza i piccoli comuni a deliberare l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia. L'articolo 10 stabilisce che nei piccoli comuni il servizio di erogazione dei carburanti costituisce servizio fondamentale e pertanto attribuisce ai comuni, alle province ed alle regioni, d'intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, la facoltà di prevedere specifiche agevolazioni al riguardo. L'articolo 11 attribuisce alle regioni la facoltà di prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria, a favore dei piccoli comuni, in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi. L'articolo 12 istituisce e disciplina il Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei soggetti residenti nei piccoli comuni, destinato alla copertura delle diminuzioni di entrata dei comuni derivanti da misure agevolative concernenti in particolare l'imposta comunale sugli immobili destinati ad abitazione principale, ovvero derivanti da premi di insediamento in favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo comune, impegnandosi a non modificarla per un decennio. L'articolo 13 dispone l'istituzione di un fondo per la concessione di contributi statali ai piccoli comuni destinati al finanziamento di interventi finalizzati a tutelare l'ambiente e i beni culturali; a disporre la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituiti scolastici; a promuovere lo sviluppo economico e sociale e incentivare l'insediamento di nuove attività produttive e a realizzare investimenti. L'articolo 14 dispone una clausola di invarianza della spesa prevedendo che, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 12 e 13, all'attuazione delle norme previste dal provvedimento in esame si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala, infine, che l'articolo 15 reca una modifica all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali al fine di rimuovere la limitazione al numero dei mandati consecutivi alla carica di sindaco per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Conclusivamente, auspica che sul provvedimento si possano realizzare ampie convergenze tra maggioranza ed opposizione, nell'interesse dei piccoli comuni e della tutela del territorio nazionale, anche al fine di garantire una rapida approvazione del provvedimento.

Guido DUSSIN (LNP), relatore per la VIII Commissione, nell'esprimere apprezzamento per le considerazioni svolte dal deputato Vannucci, ritiene che il provvedimento in esame sia uno strumento essenziale per il rinnovamento e il rafforzamento delle politiche di sostegno dei piccoli comuni. In particolare, richiama l'attenzione sulle disposizioni dirette a snellire le attività degli uffici pubblici e a rendere più semplice la vita dei cittadini e delle aziende che in essi vivono e operano, nonché le disposizioni volte a favorire e incentivare le forme di associazione e di aggregazione fra comuni. Quanto alla questione fondamentale della messa a disposizione di adeguate risorse finanziarie per le politiche di sostegno indicate, ritiene che sia opportuno attendere almeno la presentazione da parte del Governo, nell'ambito della complessiva riforma in senso federalistico dello Stato, dell'annunciato disegno di legge recante misure per il sostegno a favore dei piccoli comuni. Ritiene, infatti, che proprio nel percorso della riforma federalistica sarà possibile

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individuare concretamente nuove e più cospicue fonti di finanziamento, capaci davvero di sostenere e valorizzare comunità e aree territoriali fondamentali, come quelle rappresentate dai piccoli comuni, oggi sempre più a rischio di spopolamento e di progressivo impoverimento.
Passa, quindi ad illustrare il contenuto della proposta di legge in esame, osservando preliminarmente che con essa si vuole mettere in rete una serie di iniziative in grado di fare «sistema» nelle aree interne maggiormente disagiate, per far sì che divenga conveniente abitare in un piccolo comune. In particolare, la proposta di legge delinea concrete misure per il sostegno ai piccoli comuni e alle attività economiche, agricole, commerciali e artigianali, secondo forme coerenti con le peculiarità dei territori, che potranno rappresentare un investimento per il rilancio sociale ed economico e per la valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-culturale di queste aree. In tal senso, si tratta, a suo avviso, di assumere nell'ordinamento la specificità delle realtà locali quale elemento positivo e meritevole di tutela non attraverso l'introduzione di vincoli e sanzioni ma attraverso una serie di benefici e incentivi a favore di una realtà che rappresenta il tessuto costitutivo del nostro Paese e sulla quale si basano anche la manutenzione e la cura dell'assetto idrogeologico dei nostri territori. In particolare, le aree fragili, quali le isole, le zone costiere e montagnose, contengono una ricchezza di biodiversità che merita particolare attenzione ed appositi mezzi di gestione integrata.
Rileva, altresì, che la proposta di legge costituisce un'utile base di analisi e di approfondimento su tematiche, quali quella della tutela delle realtà locali di minori dimensioni, su cui nel Paese e nel dibattito politico negli ultimi anni si è sviluppato un proficuo confronto, con iniziative sporadiche a vantaggio dei piccoli comuni già intervenute, che traggono spunto dalla consapevolezza delle peculiarità che caratterizzano tali realtà e della necessità di assicurare ad esse una specifica tutela: i comuni di modeste dimensioni non hanno infatti economie di scala nelle loro forniture, non ammortizzano con facilità gli investimenti in macchinari e attrezzature indispensabili per il miglioramento di determinati servizi, devono subire costi molto elevati per l'affidamento di incarichi di progettazione, ma soprattutto incontrano difficoltà maggiori dei grandi comuni nella privatizzazione dei servizi, a causa della minore redditività degli stessi. In una logica di piena sussidiarietà occorre quindi favorire e valorizzare il patrimonio e la peculiarità dei territori dei piccoli comuni al fine di consentirne la rivitalizzazione economica e sociale.
Quanto alle finalità generali del provvedimento, osserva che esse si riferiscono in primo luogo alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico dei piccoli comuni. In tale ambito, richiama alcune disposizioni di particolare rilievo per la VIII Commissione, quali ad esempio quelle recate dall'articolo 3 per la tutela e la valorizzazione dell'arredo urbano, dell'ambiente e del paesaggio. Inoltre, sono previste forme di incentivazione a sostegno di misure che limitano l'impatto ambientale, tra le quali ricordo l'utilizzo di materiali da costruzione locali.
Riferisce, poi, che altre misure riguardano le agevolazioni, anche in forma tariffaria, a favore dei piccoli comuni in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi, nonché l'istituzione di un fondo per interventi finalizzati, tra l'altro, a tutelare l'ambiente ed i beni culturali e disporre la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici. Più in particolare, si sofferma sul Capo III della proposta di legge in esame, che contempla specifici interventi volti al recupero dei centri storici e dei nuclei abitati rurali compresi nelle aree protette. Al riguardo, osserva che l'articolo 16 definisce le finalità di tali interventi e ne delimita l'ambito di applicazione ai centri storici e ai nuclei abitati rurali dei comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte entro i confini di un parco nazionale

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o naturale regionale. Il successivo articolo 17 demanda, quindi, ai comuni l'individuazione degli ambiti urbani e rurali di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente. A tal fine, esso prevede l'utilizzo dello strumento dei programmi integrati di intervento di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, nel cui ambito contempla interventi di riqualificazione ambientale e interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale.
Proseguendo nell'illustrazione dell'articolato, osserva che gli articoli 18 e 19 definiscono le finalità e l'ambito di applicazione rispettivamente dei programmi di riqualificazione ambientale e dei programmi di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale. L'articolo 20 contiene un rinvio alle leggi regionali per la definizione delle procedure per l'adozione dei programmi integrati e per il relativo coordinamento con gli altri piani e programmi previsti dalla legislazione vigente. Ricorda, inoltre, che, in base all'articolo 21, alle regioni è attribuita la facoltà di destinare parte delle somme loro attribuite per il recupero del patrimonio edilizio esistente alla formazione e alla realizzazione dei programmi integrati, eventualmente assegnando tali somme direttamente ai comuni che ne fanno richiesta. L'articolo 22 riconosce ai proprietari di immobili e di aree comprese nelle aree di riqualificazione la facoltà di presentare programmi integrati di intervento, prevedendo anche la possibilità di assegnare i fondi attribuiti dalle regioni direttamente ai privati. La stessa disposizione fa salve le norme in materia di recupero del patrimonio edilizio esistente, dettate dal capo IV della legge n. 179 del 1992 e individua le ulteriori risorse che possono essere utilizzati da parte dei comuni per promuovere o partecipare ai programmi.
Ritiene, altresì, importante richiamare l'attenzione sul fatto che la Commissione ambiente è particolarmente attenta ai temi riguardanti i piccoli comuni e in tale ambito ha già avviato l'esame delle proposte di legge per la riqualificazione urbana dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia. Si tratta di interventi a carattere integrato, vale a dire con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, volti a promuovere lo sviluppo e rimuovere gli squilibri economici e sociali di questi territori: gli interventi riguardano, in particolare, il risanamento e recupero del patrimonio edilizio, la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti, nonché il miglioramento e l'adeguamento dei servizi urbani e il consolidamento statico e antisismico degli edifici storici. Una delle proposte fa inoltre riferimento alla riqualificazione e valorizzazione dei centri commerciali naturali, intesi come insiemi organizzati, anche in forma societarie, di esercizi commerciali, di strutture ricettive, di attività artigianali e di servizio, in cui si concentra un'offerta differenziata di prodotti, di servizi e di attività da parte di una pluralità di soggetti».
Ricorda, infine, che l'interesse sul tema è testimoniato anche dalla volontà del Governo, alla quale ha accennato all'inizio, di presentare un disegno di legge simile a quello che le Commissioni si apprestano ad esaminare: secondo informazioni non ufficiali il provvedimento del Governo recherebbe infatti misure organizzative analoghe a quelle proposte dalla proposta in esame, mentre non conterrebbe la parte concernente le aree naturali e protette e le specifiche misure di incentivazione recate dagli articoli da 4 a 11 della proposta di legge in esame.

Ermete REALACCI (PD) dichiara di riconoscersi in quasi tutte le considerazioni espresse dai due relatori, che ringrazia per il lavoro svolto. Nel precisare, inoltre, che la Camera si trova ad affrontare per la terza legislatura consecutiva l'istruttoria legislativa della proposta di legge di cui è primo firmatario, richiama l'attenzione sull'esigenza, peraltro avvertita da tutte le forze politiche, di portare finalmente a compimento l'iter parlamentare del provvedimento. Sottolinea, inoltre, che la proposta di legge in esame non ha mai avuto natura o finalità assistenzialistiche,

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ma, al contrario, trae fondamento dalla convinzione che i piccoli comuni costituiscono un punto di forza del Paese e un elemento peculiare della sua identità. Ritiene, infine, che il rinnovamento e rafforzamento delle politiche di sostegno dei piccoli comuni siano obiettivi ancor più importanti in questa fase di grave crisi economica nella quale rivestono un'importanza se possibile ancor più grande la coesione sociale e la forza delle reti di solidarietà nelle comunità e sul territorio. Conclude, auspicando che l'annunciato disegno di legge predisposto dal Ministro Maroni possa davvero, come risulta da alcune dichiarazioni pubbliche dello stesso Ministro, riprodurre sostanzialmente il contenuto della proposta di legge in esame, giacché questo agevolerebbe sicuramente la positiva e sollecita conclusione dell'iter parlamentare.

Renato CAMBURSANO (IdV), auspica che sul provvedimento in esame si possano registrare ampie convergenze e che lo stesso possa essere utilmente inserito nel più ampio contesto delle azioni legislative intraprese in tema di autonomie, a partire dal federalismo fiscale. A suo avviso, infatti, il provvedimento si rende particolarmente necessario in una situazione, quale quella attuale, nella quale si colgono segnali particolarmente negativi per la qualità della vita e dei servizi nei piccoli comuni.
A titolo di esempio, segnala che, diversamente da quanto richiesto dall'articolo 6 della proposta, Poste Italiane s.p.a. sta procedendo ad una sistematica riduzione degli sportelli postali, con evidenti disagi nei centri minori. Analoghi disagi si pongono, poi, per i residenti nei piccoli comuni in relazione alla prestazione di altri servizi essenziali, come quello scolastico, ovvero all'utilizzo della rete di distribuzione del carburante.
Segnala, da ultimo, l'importanza di stanziare adeguate risorse finanziarie per consentire l'effettivo raggiungimento degli obiettivi della proposta, che ritiene siano condivisi da tutte le parti politiche.

Guido DUSSIN (LNP), relatore per la VIII Commissione, ritiene che, alla luce dei primi elementi emersi nel corso dell'esame preliminare, gli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite potrebbe valutare l'opportunità di proseguire l'esame del provvedimento nell'ambito di un comitato ristretto.

Gaspare GIUDICE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.