CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 febbraio 2009
145.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 26 febbraio 2009. - Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 11.35.

5-01044 Belcastro ed altri: Ritardo nell'attuazione della nuova pianta organica per il personale di servizio presso la Casa circondariale di Bolzano.

Carolina LUSSANA, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle

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sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, della quale è cofirmatario.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita, sottolineando peraltro come rimanga irrisolto il problema del forte ritardo nella composizione della Commissione paritetica. Dopo aver evidenziato le disfunzioni determinate da tale ritardo, esprime l'auspicio che la questione possa essere risolta in tempi estremamente rapidi.

5-01045 Samperi ed altri: Sulla situazione di grave disagio abitativo nel carcere minorile del Pratello di Bologna.

Donata LENZI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmataria, volta a chiedere al Governo quali misure intenda adottare per risolvere la grave situazione di disagio nel carcere minorile del Pratello di Bologna.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Sandra ZAMPA (PD), cofirmataria dell'interrogazione, nel sottolineare la gravità della situazione dal punto di vista igienico-sanitario e di sicurezza, invita il Governo a provvedere con la massima urgenza sia al trasferimento dei ragazzi nell'apposita struttura temporanea, sia alla soluzione delle problematiche che riguardano specificamente il personale.

5-01046 Lo Presti e Costa: Sul fondo unico di giustizia.

Antonino LO PRESTI (PdL) rinuncia ad illustrare la propria l'interrogazione.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Antonino LO PRESTI (PdL), replicando, sottolinea l'importanza di provvedere con estrema urgenza poiché, non essendo stato emanato il previsto decreto ministeriale con cui si dovrebbero disciplinare le modalità di utilizzazione delle somme da parte degli amministratori giudiziari, non risulta possibile, per questi ultimi, accedere alle predette somme, con gravi conseguenze per l'amministrazione quotidiana della macchina della giustizia.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO assicura che il previsto regolamento è di prossima adozione.

Carolina LUSSANA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.55.

INTERROGAZIONI

Giovedì 26 febbraio 2009. - Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 11.55.

5-01047 Contento: Sulle prospettive di riordino della magistratura onoraria.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

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Manlio CONTENTO (PdL), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita. Ricorda, peraltro, che il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 850 del 2009, ha disposto la sospensione del «decreto Scotti» del 24 aprile 2008 e che tale decisione impone una seria riflessione. Auspica quindi che il Ministro faccia quanto di sua competenza, anche rivolgendosi al Consiglio superiore della magistratura, affinché sia sospesa la procedura di arruolamento di 1700 giudici di pace.

Carolina LUSSANA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 febbraio 2009. - Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA. - Intervengono il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna ed il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.

D.L. 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.
C. 2232 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 febbraio 2009.

Carolina LUSSANA, presidente e relatore, ricorda che, secondo quanto stabilito nella riunione di ieri dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'esame preliminare del provvedimento, la cui relazione è stata svolta ieri, proseguirà nelle sedute del 10, 11 e 12 marzo. Il termine per la presentazione degli emendamenti sarà fissato per lunedì 16 marzo e che il loro esame si svolgerà nelle sedute del 17, 18 e 19 marzo. Il mandato al relatore, alla luce dei pareri che nel frattempo saranno stati espressi dalle Commissioni competenti, sarà conferito nella seduta del 26 marzo. L'esame da parte dell'Assemblea potrà così iniziare il 30 marzo. Sarà comunque la Conferenza dei presidenti dei gruppi a stabilire il calendario dell'Assemblea.

Marilena SAMPERI (PD), prima di svolgere il proprio intervento, chiede al Ministro quali siano i dati relativi alle violenze sessuali commesse negli ultimi anni, specificando in particolare se vi sia un incremento di queste negli ultimi anni. Dichiara che tali dati le serviranno per poter svolgere il proprio intervento.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA, riservandosi di trasmettere alla Commissione i dati richiesti dall'onorevole Samperi, dichiara che, a fronte di un incremento nel 2007, vi è stata nel 2008 una diminuzione dei reati di violenza sessuale.

Marilena SAMPERI (PD) sottolinea come quanto appena affermato dal ministro circa la diminuzione del numero dei reati di violenza sessuale dimostri chiaramente l'insussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza che hanno indotto il Governo ad emanare il decreto legge in esame. Ritiene che da parte del Governo siano state lese le prerogative del Parlamento, in quanto senza alcun fondamento è stato utilizzato lo strumento della decretazione d'urgenza inserendovi normative che si trovano attualmente all'esame dei due rami del Parlamento. In particolare, sottolinea la gravità della scelta di inserire nel decreto-legge le disposizioni sugli atti persecutori approvate all'unanimità dalla Camera il 29 gennaio scorso ed attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato, nonché quella di affrontare in questo provvedimento la tematica dei reati di violenza sessuale, che si trova in questi giorni all'esame della Commissione giustizia della Camera. Dichiara di essere indignata dall'atteggiamento del Governo, che anche in questa occasione

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vuole dimostrare l'inutilità o quantomeno la sussidiarietà del Parlamento. Invita tutti a riflettere su quanto sta avvenendo sotto il profilo della costituzione materiale, ritenendo che sia in corso il tentativo di superare il sistema di democrazia parlamentare. Tutto ciò è reso ancora più grave dalla circostanza che sulla disciplina del reato di atti persecutori si era raggiunta alla Camera una piena condivisione da parte di tutti i gruppi e che sulla materia della riforma dei reati di violenza sessuale si stava lavorando in Commissione giustizia proprio per arrivare a tale condivisione. Il Governo, invece, ha ritenuto di operare unilateralmente, sorpassando il Parlamento e, quindi, senza tenere conto del dibattito che sulle richiamate tematiche è attualmente in corso sia al Senato che alla Camera.
Tale operazione è grave in quanto disposizioni sulle quali si era trovata o si stava trovando una condivisione sono state inserite in un provvedimento che contiene alcune disposizioni, come quelle sugli immigrati e sulle «ronde», che per l'opposizione sono del tutto inaccettabili. Ciò significa che l'opposizione sarà costretta a votare contro la conversione in legge di un decreto che contiene anche norme formulate sulla base dell'apporto decisivo dell'opposizione stessa.
Per quanto attiene al contenuto del decreto legge, esprime forti critiche sulla scelta di utilizzare nel titolo la nozione di «sicurezza pubblica» nonostante il provvedimento contenga disposizioni volte a contrastare la violenza contro le donne. Il Governo, a suo parere, in tal modo non tiene conto che la violenza sessuale deve essere affrontata principalmente come un problema culturale, che spesso si inserisce nelle dinamiche familiari, anziché come una questione di sicurezza pubblica.
Ritiene, inoltre, che il decreto sia in contraddizione con il disegno di legge del Governo in materia di intercettazioni, laddove incrementa la possibilità di casi di video sorveglianza. Ricorda, a tale proposito, che nel disegno di legge sulle intercettazioni le riprese visive sono ricondotte nell'ambito della disciplina delle intercettazioni. Ciò significa che le riprese che saranno effettuate con i sistemi di video sorveglianza previsti dal decreto-legge, non avranno alcun valore probatorio. Inoltre, la nuova disciplina delle intercettazioni non consentirà più di utilizzare tale strumento investigativo per individuare i responsabili dei reati di violenza sessuale.
Conclude invitando il ministro Carfagna a valorizzare le lotte compiute dalle donne in questi anni contro la violenza sessuale.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA replica all'onorevole Samperi, che si dichiara indignata per l'atteggiamento del Governo, dichiarando di essere stupita del suo intervento, incentrato su questioni di ortodossia istituzionale o di ortodossia culturale. Il Governo anziché affrontare il grave fenomeno della violenza sessuale nei confronti delle donne sulla base di slogan culturali, preferisce agire dando delle risposte concrete, dirette a contrastare efficacemente il fenomeno. Si tratta di risposte che devono essere date il prima possibile, senza aspettare, per le esigenze istituzionali richiamate dall'onorevole Samperi, delle settimane nelle quali altre donne potrebbero essere vittime di quelle violenze che il decreto intende prevenire e punire. A tale proposito, segnala alla Commissione che l'esame presso il Senato del disegno di legge sugli atti persecutori approvato pressoché all'unanimità dalla Camera non procede con quella celerità che tutti si aspettavano. In particolare, il gruppo del partito democratico ha espresso delle forti perplessità sull'istituto dell'ammonimento, che fu introdotto alla Camera con la convinzione di tutti che si tratti di una delle novità più rilevanti, in un'ottica di prevenzione, della nuova normativa sugli atti persecutori. Il Governo, emanando il decreto legge in esame, ha fatto una scelta a tutela delle donne, assicurando loro con immediatezza strumenti adeguati per il contrasto dei reati di violenza sessuale e di atti persecutori. Non si tratta quindi di una scelta contro l'autonomia del Parlamento, quanto di una scelta a favore delle donne che comunque

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viene sottoposta all'esame parlamentare attraverso l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge.
Come dimostrano i recenti gravi episodi di violenza sessuale, tra i quali ricorda quelli della violenza di capodanno, di Guidonia, di Bologna e della Caffarella, non è assolutamente corretto ridurre il fenomeno della violenza sessuale ad un fenomeno culturale che si esplicherebbe nell'ambito della famiglia.
Osserva, inoltre, che la circostanza che nell'ultimo anno vi sia stato un decremento dei reati di violenza sessuale non significa assolutamente che non vi sia una necessità ed urgenza di intervenire su tale tema. I requisiti di necessità ed urgenza devono essere rinvenuti nella inaudita gravità degli atti di violenza sessuale che comunque continuano ad essere perpetrati. Da tempo lo Stato dovrebbe dare una risposta adeguata per tutelare le vittime di reati abominevoli. È alquanto singolare che invece si chieda di ritardare tale risposta solo perché dal punto di vista numerico vi è una riduzione di tali reati. In realtà, il decreto legge si giustificherebbe anche se servisse ad evitare un solo episodio di violenza sessuale.
Ritiene, pertanto, che i rilievi istituzionali mossi dall'onorevole Samperi siano del tutto fuori luogo e che non tengano conto del fatto che le donne aspettano da tempo una risposta da parte dello Stato sul tema della violenza sessuale. I rilievi istituzionali sono poi resi ancora più sterili dalla circostanza che il Governo ha inteso introdurre nel decreto-legge disposizioni che comunque siano state già approvate da un ramo del Parlamento. Invita pertanto tutti ad abbandonare qualsiasi approccio ideologico nell'affrontare il drammatico tema della violenza nei confronti delle donne.

Carolina LUSSANA, presidente e relatore, condividendo l'intervento del ministro, ritiene che non sia assolutamente corretto considerare il decreto-legge in esame come un esproprio a danno del Parlamento, in quanto, da un lato, in esso sono state inserite norme approvate dalla Camera o dal Senato e, dall'altro, tali norme sono comunque soggette all'esame parlamentare, come peraltro sta avvenendo in questo momento.

Cinzia CAPANO (PD), nel condividere l'opinione recentemente espressa dal Presidente dell'Unione delle Camere penali italiane, rileva che la maggioranza di Governo, invece di affrontare seriamente i problemi della sicurezza e della giustizia in termini di efficienza, sembra preferire la strada della decretazione d'urgenza. Il provvedimento in esame si colloca fuori dalla Costituzione non solo per la mancanza dei presupposti prescritti dall'articolo 77 della Costituzione, ma anche per il carattere illiberale di parte del suo contenuto. Il provvedimento, inoltre, anticipa norme contenute nel disegno di legge approvato al Senato, relativo ai reati di violenza sessuale ed all'immigrazione. In particolare, l'introduzione dell'obbligatorietà della custodia cautelare anche per gli indiziati di violenza sessuale è in contrasto con i principi della presunzione di innocenza e rappresenta una regressione sul piano dei diritti e delle garanzie dei cittadini. Destano preoccupazione anche i provvedimenti relativi al contrasto dell'immigrazione clandestina, con la scelta di aumentare fino a diciotto mesi il tempo di permanenza nei centri di identificazione ed espulsione, che rischiano così di configurarsi come veri e propri campi di detenzione estranei alla nostra civiltà giuridica. Sottolinea, inoltre, come lo Stato forte non sia quello che viene meno ai valori costituzionali del processo penale, ma sia semplicemente lo Stato di diritto che applica le regole esistenti e garantisce la certezza della pena non con una condanna preventiva, ma con un percorso processuale di ragionevole durata senza alcun sacrificio delle regole di accertamento dei fatti.
Ritiene particolarmente gravi le affermazioni del ministro Carfagna la quale, sostanzialmente, ha ammesso che il presente decreto determina un esproprio di prerogative del Parlamento e ha giustificato tale esproprio sostenendo che l'urgenza di provvedere renderebbe superfluo il rispetto

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di certi equilibri istituzionali. La realtà è che mancano completamente i requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione e che si è creata artificiosamente la necessità di intervenire, tramite una campagna mediatica costruita ad hoc. Sottolinea, inoltre, come il vero vulnus alla tutela delle donne contro la violenza sia stato realizzato attraverso la nuova disciplina sulle intercettazioni nei procedimenti contro ignoti.

Antonio DI PIETRO (IdV) preliminarmente dichiara che il suo gruppo avrà un atteggiamento costruttivo in Commissione, concentrandosi sulle questioni tecnico-giuridiche del provvedimento in esame, ed un atteggiamento basato su questioni politiche in occasione dell'esame in dell'Assemblea. Ritiene che la questione della cosiddetta «anticipazione» attraverso il decreto-legge di norme approvate solo da un ramo del Parlamento debba essere affrontata senza pregiudizi, ma tenendo conto unicamente degli interessi dei cittadini.
Esaminando nel merito le disposizioni del decreto legge, dichiara di condividere nel contenuto quelle in materia di violenza sessuale, ritenendo che si sarebbero dovute introdurre già da tempo nell'ordinamento. A tale proposito, preannuncia la presentazione di emendamenti volti ad aumentare le pene previste per i reati di violenza sessuale.
In relazione alle novità in materia di esecuzione dell'espulsione dello straniero irregolare, ritiene che queste in realtà possano essere condivise qualora si consideri che si tratta di soggetti che tengono un comportamento di non collaborazione nei confronti dello Stato che intende identificarli.
In merito al piano straordinario di controllo del territorio, rileva con favore che si prevedono degli stanziamenti destinati all'assunzione di personale, oltre che cento milioni di euro per il 2009 per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico. Per quanto occorrano ulteriori risorse a favore della sicurezza, ritiene che debba essere considerato favorevolmente lo stanziamento previsto dal decreto in esame.
Sulla questione delle cosiddette «ronde», ritiene che vi sia stato un errore di comunicazione, in quanto a ben vedere si tratta di associazioni di cittadini ai quali sono affidati compiti che ciascun cittadino può già oggi svolgere, segnalando all'autorità la commissione di determinati reati o il pericolo che questi possano compiersi. Ciò che bisogna evitare è lo squadrismo, cioè disposizioni formulate male che possano dare adito alla formazione di associazioni squadriste.
Sulla questione rilevata dall'onorevole Samperi, del coordinamento tra le disposizioni del decreto legge in materia di sistemi di videosorveglianza e quelle sulle riprese visive contenute nel disegno di legge sulle intercettazioni, ritiene che sarà la giurisprudenza a trovare una soluzione, attribuendo, ad esempio, alle riprese effettuate con tali sistemi il valore di prova documentale. In tal modo si porrà rimedio alla non corretta normativa prevista dal disegno di legge sulle intercettazioni.
Conclude soffermandosi sulle disposizioni in materia di atti persecutori, dichiarando di essere favorevole ad una anticipazione della loro entrata in vigore, anche in ragione della circostanza che si tratta di una disciplina approvata all'unanimità dalla Camera dei deputati.

Carolina LUSSANA, presidente e relatore, condivide l'intervento dell'onorevole Di Pietro in relazione alle disposizioni volte a regolamentare le associazioni volontarie di cittadini, alle quali è affidato il compito di segnalare alle forze di polizia eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale. A tale proposito, ritiene che sarebbe più opportuno, al fine di evitare qualsiasi equivoco, definire tali associazioni come forme di sicurezza partecipata da parte dei cittadini. Si tratta peraltro di un fenomeno già conosciuto in ambito locale, che il Governo, al fine di scongiurare pericolose deviazioni squadriste, intende regolamentare per legge.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO dichiara di concordare con quanto affermato

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dall'onorevole Di Pietro circa la cosiddetta anticipazione della entrata in vigore di norme finalizzate alla lotta contro la criminalità ed, in particolare, di quelle relative ai reati di violenza sessuale, che siano state approvate da un ramo del Parlamento. Per quanto attiene alla questione di un eventuale coordinamento tra le disposizioni del presente decreto in materia di videosorveglianza e quelle del disegno di legge in materia di intercettazioni sulle alle riprese visive, ribadisce quanto da lui più volte affermato nel corso dell'esame del predetto disegno di legge. In particolare, sottolinea che le riprese visive sono ricondotte nell'ambito della disciplina delle intercettazioni solamente nel caso in cui queste siano captative di comunicazioni, per quanto ciò non sia espressamente esplicitato nel disegno di legge. Si è ritenuto superfluo effettuare tale precisazione, in quanto vi è una giurisprudenza di legittimità costituzionale che il legislatore non può che presupporre e che non deve essere necessariamente ribadita in un testo di legge. Nel caso in esame la Corte costituzionale ha chiarito che le riprese visive rientrano nell'ambito delle intercettazioni solo qualora siano captative di comunicazioni. Solo in quest'ultimo caso la ripresa visiva, per assurgere a prova, deve essere stata previamente autorizzata dal giudice, secondo quanto previsto per le intercettazioni.

Antonino LO PRESTI (PdL), dopo aver dichiarato di condividere gli interventi del ministro Carfagna e del sottosegretario Caliendo, auspica che non si affronti l'esame del provvedimento in modo ideologico. In particolare, invita l'opposizione a valutare obiettivamente le disposizioni dirette a regolare le associazioni volontarie di cittadini, la cui finalità è unicamente quella di fare delle segnalazioni alle autorità di polizia. Con rammarico, invece, registra fino ad ora un atteggiamento strumentale, incoerente e di ricatto mediatico da parte dell'opposizione.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che l'atteggiamento del Governo sia irriguardoso nei confronti delle istituzioni, in quanto considera di fatto irrilevante l'esame di un provvedimento da parte di un ramo del Parlamento, come sta avvenendo in relazione alla disciplina degli atti persecutori. È del tutto paradossale che il Governo, da un lato, prevarichi il Parlamento e, dall'altro, si senta nelle condizioni di dare delle lezioni all'opposizione su come affrontare questioni gravi, come quelle della sicurezza e delle violenze sessuali. In considerazione dell'intervento del ministro Carfagna, volto a dimostrare la necessità e l'urgenza di intervenire in materia di violenza sessuale e di atti persecutori pur in presenza di un decremento dei rispettivi fenomeni, chiede al Governo le ragioni per le quali abbia in origine scelto, per entrambe le materie, la strada del disegno di legge in luogo di quello della decretazione d'urgenza. Conclude contestando la tesi avanzata dall'onorevole Di Pietro, secondo la quale interverrà una sorta di correzione giurisprudenziale delle norme in materia di riprese visive contenute nel disegno di legge in materia di intercettazioni.

Nicola MOLTENI (LNP) in considerazione dell'estrema importanza del provvedimento, auspica che si possa svolgere un dibattito approfondito e condiviso, che vada oltre le questioni metodologiche. Manifesta apprezzamento per la disponibilità al dialogo dell'onorevole Di Pietro ed esprime la convinzione che i colleghi del Partito democratico, ai quali riconosce di avere sempre apportato un prezioso contributo al dibattiti della Commissione, anche in questo caso, superando gli ostacoli di merito, parteciperanno all'esame del provvedimento in modo fattivo e collaborativo. Conclude sottolineando come il provvedimento in esame non sia un mero «spot», un mero manifesto, ma un intervento normativo efficace che conferma il disegno complessivo del Governo in materia di sicurezza.

Carolina LUSSANA, presidente e relatore, con riferimento alle critiche metodologiche mosse dall'opposizione, ricorda

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che il testo non è blindato e immodificabile e che sulla conversione dello stesso dovranno ovviamente pronunciarsi entrambi i rami del Parlamento. Auspica quindi che il dibattito parlamentare si svolga con la partecipazione costruttiva dell'opposizione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.
C. 1538 Pecorella e C. 1780 Di Pietro.

(Seguito esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2009.

Donatella FERRANTI (PD), rileva che appare particolarmente opportuno un intervento legislativo che assicuri un meccanismo di adeguamento dell'ordinamento interno alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo che riconoscano l'esistenza di una violazione alle norme del giusto processo. Allo stato, la giurisprudenza fa fatica a rinvenire strumenti che consentano di rivedere giudicati di condanna che siano causalmente collegati ad una qualche violazione delle norme del giusto processo, o meglio, del diritto al giusto processo, riconosciuto dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Va ricordato che la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 129 dell'aprile 2008, ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 630, comma 1, lettera a) del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude dai casi di revisione l'impossibilità di conciliare i fatti stabiliti a fondamento della sentenza (o del decreto penale di condanna) con la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato l'assenza di equità del processo ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione. La Corte costituzionale ha innanzitutto rilevato l'assenza nel sistema processuale penale di un apposito rimedio, che pure sarebbe necessario per consentire allo Stato di attuare l'obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte europea.
Vi è poi da rammentare che, di recente, la Corte di cassazione ha affrontato la questione dell'incidenza nell'ordinamento statale delle decisioni della Corte europea di accertamento della violazione delle regole dell'equo processo, avvertendo la necessità di superare l'atteggiamento di sostanziale inadempimento giustificato dall'assenza di uno specifico rimedio, ma al contempo assolutamente inaccettabile nella misura in cui ignora la precettività delle norme della Convenzione e la forza vincolate delle decisioni della Corte europea.
Così ragionando la Corte di cassazione, chiamata a decidere sull'eseguibilità del giudicato ex articolo 670 del codice di procedura penale, ha stabilito che l'«essenziale correlazione» tra il carattere equo del processo e la regolarità della condanna impedisce di considerare «legittima e regolare» una detenzione fondata su una sentenza di condanna pronunciata in un giudizio nel quale siano state poste in essere violazioni delle regole del giusto processo accertate dalla Corte europea, sì da rendere non équitable non soltanto la procedura seguita, ma anche la pronuncia di condanna. Ha quindi stabilito che «il giudice dell'esecuzione deve dichiarare, a norma dell'articolo 670 del codice di procedura penale, l'ineseguibilità del giudicato quando la Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali abbia accertato che la condanna è stata pronunciata per effetto della violazione delle regole sul processo equo, sancite dall'articolo 6 della Convenzione europea e abbia riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio, anche se il legislatore abbia omesso di introdurre nell'ordinamento il mezzo idoneo ad instaurare il nuovo processo». Ed ancora più di recente, la Cassazione ha statuito che può farsi ricorso alla procedura straordinaria di cui all'articolo 625-bis del codice di procedura penale per dare esecuzione ad una sentenza della Corte europea per la salvaguardia dei

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diritti dell'uomo che ha rilevato una violazione del diritto di difesa occorsa nel giudizio di legittimità e che abbia reso iniqua la sentenza della Corte di cassazione, indicando nella riapertura del procedimento, su richiesta dell'interessato, la misura interna per porre rimedio alla violazione contestata.
La conclusione cui è pervenuta la Corte costituzionale è che la revisione del giudicato non riguarda i casi in cui si ha una difforme valutazione di una determinata vicenda processuale, ed ha la sua essenza nella inconciliabile alternativa ricostruttiva che un determinato fatto può avere ricevuto all'esito di due giudizi penali irrevocabili. L'inconciliabilità non può essere intesa in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate in due decisioni, ma va letta come oggettiva incompatibilità tra i fatti, apprezzati nella loro dimensione storico-naturalistica. Il giudicato può e deve essere rimosso in presenza di un fatto nuovo che renda necessario un nuovo scrutinio della base fattuale della condanna. La nozione di fatto che sta alla base della disciplina del conflitto teorico dei giudicati è la stessa di quella sottesa alla disciplina del conflitto pratico di cui all'articolo 669, comma 1, del codice di procedura penale, applicabile quando la pluralità di sentenze concerna, oltre che il medesimo imputato, anche il medesimo fatto inteso come coincidenza tra tutte le componenti delle fattispecie concrete, come corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti gli elementi costitutivi e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. La revisione, pertanto, è finalizzata, alla luce di fatti nuovi, alla riparazione di un errore giudiziario e non alla reiterazione di un processo in ipotesi iniquo.
Un meccanismo di adeguamento era stato messo a punto dalla «bozza Riccio», nella cui relazione si legge che «in prospettiva diversificata, è sembrato indispensabile intervenire sul terreno della revisione anche al fine di conferire distinzione concettuale e semantica all'ipotesi di revisione a seguito di condanna da parte della Corte sui diritti dell'uomo per ingiusto processo». Così si affida al legislatore delegato la predeterminazione dei casi di ricorso straordinario e così per la revisione, per la quale, tuttavia, si precisano limiti, competenze e garanzie. Viceversa, lo si investe del potere di individuare uno strumento diverso dalla revisione per l'evenienza innanzi registrata, purché il vizio abbia avuto effettiva incidenza sull'esito del giudizio; e ciò proprio perché l'ipotesi è estranea all'idea di revisione che attiene, appunto, alla prova.
Alla luce di tali considerazioni non sembra adeguata la scelta dello strumento della revisione. Valgono qui le osservazioni fatte dalla Corte costituzionale, che bene spiegano come, nel caso di violazione delle norme sul giusto processo, non è la revisione in senso tecnico che può essere d'aiuto. Sarebbe preferibile costruire un ricorso straordinario sulla falsariga di quello oggi previsto dall'articolo 625-bis del codice di procedura penale, sganciato dai termini temporale ivi previsti.
Inoltre, nei provvedimenti in esame manca la previsione di un momento valutativo dell'incidenza causale della violazione delle regole sul giusto processo, condivisibilmente accertate solo dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, sulla pronuncia da rivedere.
Non ogni sentenza della Corte europea che accerti la violazione dell'articolo 6 della Convenzione implica che la decisione di condanna sia iniqua. Sarebbe sufficiente prevedere quanto contenuto nell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge della passata legislatura, recante «disposizioni in materia di revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo» adottato dal Consiglio dei ministri il 3 agosto 2007, che affidava questo filtro selettivo alla Corte di cassazione. In base alla predetta disciplina, la revisione sarebbe ammessa solo quando ricorrano le seguenti condizioni: la violazione riscontrata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo ha avuto incidenza determinante sull'esito del provvedimento; il condannato, al momento della presentazione della richiesta di revisione, si trovi o debba essere posto in stato di detenzione ovvero

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sia soggetto all'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, diversa dalla pena pecuniaria».

Antonio DI PIETRO (IdV) auspica che possa essere approvata in tempi rapidi una equilibrata disciplina che consenta l'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, manifestando la massima disponibilità del gruppo dell'Italia dei valori al dialogo ed alla ricerca delle migliori soluzioni tecniche.

Gaetano PECORELLA (PdL), relatore, nel replicare all'onorevole Ferranti, osserva che l'istituto consolidato della revisione appare lo strumento più idoneo a consentire l'adeguamento alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Ritiene inoltre che, dopo l'adozione del testo base, si possa aprire un dialogo costruttivo sulla individuazione delle migliori soluzioni tecniche, come indicato dall'onorevole Di Pietro. Propone quindi di adottare, quale testo base, la sua proposta di legge n. 1538.

Carolina LUSSANA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta del relatore di adottare, quale testo base, la proposta di legge n. 1538 Pecorella.

La Commissione adotta quale testo base la proposta di legge n. 1538 Pecorella.

Carolina LUSSANA, presidente, dichiara concluso l'esame preliminare e avverte che il termine per la presentazione di emendamenti al testo base, è fissato alle ore 17 di lunedì 16 marzo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 febbraio 2009. - Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.10.

D.L. 3/2009: Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.
C. 2227 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, osserva che il provvedimento in esame reca una disciplina volta a consentire lo svolgimento contemporaneo delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle elezioni amministrative, che si terranno nel corso del 2009. Per quanto di competenza della Commissione Giustizia, rileva che l'articolo 4, al fine di assicurarne la funzionalità in vista delle prossime elezioni, prevede che il prefetto designi al presidente della Corte di appello funzionari statali da nominare quali componenti aggiunti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali. Propone quindi di esprimere il nulla osta all'ulteriore corso dell'esame del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Norme in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.
C. 907 Bernardini ed abb.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 febbraio 2009.

Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, alla luce di quanto emerso dal dibattito svoltosi nella precedente seduta, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 5).

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Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.
C. 326 Stefani ed abb.

(Parere alla X Commissione).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 febbraio 2009.

Nicola MOLTENI (LNP), relatore, condividendo i rilievi espressi dall'onorevole Contento nella precedente seduta, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 6).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE


Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.
C. 1235 Ferranti.